DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Galeata e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 185 del 9-8-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Galeata
(Forli’ – Cesena);
Vista la delibera n. 28 del 13 giugno 2012, con la quale il
consiglio comunale, con il voto favorevole di otto consiglieri sui
dodici assegnati all’ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei
confronti del sindaco;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Galeata (Forli’ – Cesena) e’ sciolto.

Art. 2 Il dott. Michele Truppi e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 30 luglio 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 20 giugno 2012, n. 144 Regolamento concernente le modalita’ di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39..

…recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 201 del 29-8-2012

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006: relativa alla revisione legale dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio e, in particolare, gli articoli 16 e 17 che
prevedono il contenuto minimo delle informazioni che l’albo dei
revisori legali dovra’ acquisire ai fini dell’iscrizione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della citata direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE;
Visto in particolare, l’articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale deve essere
regolato il contenuto e le modalita’ di presentazione delle domande
di iscrizione nel Registro dei revisori legali, nonche’ le modalita’
e i termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare
i requisiti, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la
Commissione nazionale per la societa’ e la borsa;
Visto l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, secondo il quale viene disciplinato l’accertamento dei
requisiti per l’abilitazione, nonche’ la cancellazione;
Visto l’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
in merito alla disciplina prevista per il transito dei revisori
legali nella Sezione del Registro dei revisori inattivi;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche ed integrazioni, recante "Codice dell’amministrazione
digitale";
Visto l’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare il comma 9 secondo il quale le
comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo
articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti,
possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o
analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6;
Visto l’articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al
fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero
dell’economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonche’ gli enti
previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti
possono definire termini e modalita’ per l’utilizzo esclusivo dei
propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata,
anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da
parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie
fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche’ per la richiesta
di attestazioni e certificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Sentita la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa, che ha
formulato, ai sensi del citato articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole n. RM/11092879
in data 17 novembre 2011 in merito allo schema del presente
regolamento;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n.
418;
Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell’adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi, in data 8 marzo
2012;
Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari
Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta
il seguente regolamento: Art. 1
Registro dei revisori legali 1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito
il Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. L’iscrizione nel Registro da’ diritto all’uso del titolo di
revisore legale.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17
maggio 2006, n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la
direttiva 84/253/CEE del Consiglio e’ pubblicata nella
G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.
Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 della citata
direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006:
"Art. 16. Iscrizione all’albo dei revisori legali
1. Per quanto riguarda i revisori legali, l’albo
contiene quanto meno le informazioni seguenti:
a) nome, indirizzo e numero di iscrizione;
b) se applicabile, il nome, l’indirizzo, l’indirizzo
Internet nonche’ il numero di iscrizione dell’impresa di
revisione contabile presso la quale e’ impiegato il
revisore legale o con la quale il revisore legale e’
associato in qualita’ di socio o altrimenti;
c) ogni altra iscrizione in qualita’ di revisore legale
presso le autorita’ competenti di altri Stati membri o in
qualita’ di revisore contabile presso paesi terzi, compresi
i nomi delle autorita’ competenti per l’iscrizione e, ove
applicabili, i numeri di iscrizione.
2. I revisori contabili di paesi terzi iscritti a norma
dell’articolo 45 sono indicati chiaramente nell’albo in
quanto tali e non in qualita’ di revisori legali."
"Art. 17. Iscrizione all’albo delle imprese di
revisione contabile
1. Per quanto riguarda le imprese di revisione
contabile, l’albo contiene quanto meno le informazioni
seguenti:
a) nome, indirizzo e numero di iscrizione;
b) forma giuridica;
c) estremi per contattare l’impresa, persona di
riferimento principale e, dove applicabile, sito web;
d) indirizzo di ciascun ufficio situato nello Stato
membro in questione;
e) nome e numero di iscrizione di tutti i revisori
legali impiegati dall’impresa o ad essa associati in
qualita’ di soci o altrimenti;
f) nomi e indirizzi professionali di tutti i
proprietari e gli azionisti;
g) nomi e indirizzi professionali di tutti i membri
dell’organo di amministrazione o di direzione;
h) se applicabile, denominazione della rete della quale
l’impresa fa parte ed elenco dei nomi e degli indirizzi
delle imprese appartenenti a tale rete e delle affiliate o
indicazione del luogo in cui tali informazioni sono
accessibili al pubblico;
i) ogni altra iscrizione in qualita’ di impresa di
revisione contabile presso le autorita’ competenti di altri
Stati membri e in qualita’ di ente di revisione contabile
presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorita’
competenti per l’iscrizione e, ove applicabili, i numeri di
iscrizione.
2. Gli enti di revisione contabile di paesi terzi
iscritti a norma dell’articolo 45 sono indicati chiaramente
nell’albo in quanto tali e non in qualita’ di imprese di
revisione contabile.".
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE", e’ pubblicato nella Gazz.
Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 6 e 8 del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010:
"Art. 6. (Iscrizione nel Registro)
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
Consob, con proprio regolamento, stabilisce:
a) il contenuto e le modalita’ di presentazione delle
domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e
delle societa’ di revisione;
b) modalita’ e termini entro cui esaminare le domande
di iscrizione e verificare i requisiti.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, se
accerta l’insussistenza dei requisiti per l’abilitazione,
ne da’ comunicazione all’iscritto, assegnandogli un termine
non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora
entro il termine assegnato l’iscritto non abbia provveduto,
il Ministero dell’economia e delle finanze sentito
l’interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione
dal Registro.
3. Il provvedimento di cancellazione e’ motivato e
notificato all’interessato."
"Art. 8. (Sezione del Registro per i revisori inattivi)
1. I soggetti iscritti nel Registro comunicano al
soggetto incaricato della tenuta del Registro gli incarichi
di revisione legale assunti. Le societa’ di revisione
legale comunicano altresi’, per ciascun incarico, il
responsabile della revisione e i revisori legali che hanno
collaborato al suo svolgimento.
2. I soggetti che non hanno assunto incarichi di
revisione legale o non hanno collaborato a un’attivita’ di
revisione legale in una societa’ di revisione legale per
tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta sono
iscritti in un’apposita sezione del Registro e, salvo che
abbiano volontariamente preso parte ai programmi di
aggiornamento professionale di cui all’ articolo 5, comma
1, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale
solo dopo la partecipazione a un corso di formazione e
aggiornamento, secondo le modalita’ definite dal Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia, sentita la Consob, con regolamento.
3. Gli iscritti nell’apposita sezione del Registro ai
sensi del comma 2 non sono tenuti a osservare gli obblighi
in materia di formazione continua di cui all’ articolo 5 e
non sono soggetti al controllo della qualita’ di cui all’
articolo 20, ne’ al pagamento dei contributi finalizzati
alla copertura dei relativi costi.".
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni ed integrazioni (Codice dell’amministrazione
digitale) e’ pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n.
112, S.O.
Si riporta il testo dell’articolo 16 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),
convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modifiche ed integrazioni:
"Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese
1. All’articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e’ aggiunto il seguente
periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte
dell’Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
contribuente equivale a silenzio assenso.»;
b) il comma 10 e’ soppresso.
2. All’articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
i commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono
sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono
sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un
dodicesimo».
5-bis. La lettera h) del comma 4 dell’articolo 50-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi
indicate, relative a beni consegnati al depositario,
costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
senza tempi minimi di giacenza ne’ obbligo di scarico dal
mezzo di trasporto.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al registro delle
imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della
ricezione delle comunicazioni e l’integrita’ del contenuto
delle stesse, garantendo l’interoperabilita’ con analoghi
sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese,
gia’ costituite in forma societaria alla medesima data di
entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese
l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione
dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel
registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti
di segreteria.
6-bis. L’ufficio del registro delle imprese che riceve
una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita
in forma societaria che non ha iscritto il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo
dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630
del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in
attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta
elettronica certificata.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in
un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata.
7-bis. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato
previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di
comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti
dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e
di commissariamento del collegio o dell’ordine
inadempiente.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella
di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede
alla pubblicazione di tali caselle in un elenco
consultabile per via telematica. Dall’attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere
nell’ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e
2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni
tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente
articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi
previsti, possono essere inviate attraverso la posta
elettronica certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario
debba dichiarare la propria disponibilita’ ad accettarne
l’utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli
indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi
indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel
registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
sensi del presente articolo avviene liberamente e senza
oneri. L’estrazione di elenchi di indirizzi e’ consentita
alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni
relative agli adempimenti amministrativi di loro
competenza.
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi
dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre
2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via
telematica la registrazione degli atti di trasferimento
delle partecipazioni di cui all’articolo 36, comma 1-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’
al contestuale pagamento telematico dell’imposta dagli
stessi liquidata e sono altresi’ responsabili ai sensi
dell’articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In materia di imposta di bollo si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 1, comma 1-bis.1,
numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive
modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita’ di
esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al
comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell’articolo 4 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e’ abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell’articolo 23 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale», sono sostituiti dai
seguenti:
«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi
tipologia di documenti analogici originali, formati in
origine su supporto cartaceo o su altro supporto non
informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali da cui sono tratte se la loro conformita’
all’originale e’ assicurata da chi lo detiene mediante
l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche di cui all’articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l’obbligo della conservazione dell’originale analogico
oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita’ all’originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.».
12-bis. Dopo l’articolo 2215 del codice civile e’
inserito il seguente: «Art. 2215-bis. – (Documentazione
informatica). – I libri, i repertori, le scritture e la
documentazione la cui tenuta e’ obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti
dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al
primo comma debbono essere rese consultabili in ogni
momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto
tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
da cui e’ possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e
gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o
di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e
scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei
medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti
informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla messa in opera, della marcatura temporale e della
firma digitale dell’imprenditore, o di altro soggetto dal
medesimo delegato, inerenti al documento contenente le
registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite
registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale
devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione,
e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui
al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con
strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli
2709 e 2710 del codice civile.».
12-ter. L’obbligo di bollatura dei documenti di cui
all’articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal
comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con
strumenti informatici, e’ assolto in base a quanto previsto
all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All’articolo 2470 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dell’iscrizione nel
libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite
dalle seguenti: «del deposito di cui al»;
b) al secondo comma, il secondo periodo e’ soppresso e,
al terzo periodo, le parole: «e l’iscrizione sono
effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e’
effettuato»;
c) il settimo comma e’ sostituito dal seguente:
«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale».
12-quinquies. Al primo comma dell’articolo 2471 del
codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono
senza indugio all’annotazione nel libro dei soci» sono
soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell’articolo 2472 del codice
civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «registro delle imprese».
12-septies. All’articolo 2478 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e’ abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri»
sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei
numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto»
sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel
numero 4) del primo comma deve essere tenuto».
12-octies. Al secondo comma dell’articolo 2478-bis del
codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono
sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le
parole: «e l’elenco dei soci e degli altri titolari di
diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.
12-novies. All’articolo 2479-bis, primo comma, secondo
periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci»
sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-decies. Al comma 1-bis dell’articolo 36 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
secondo periodo e’ soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da
12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro tale
termine, gli amministratori delle societa’ a
responsabilita’ limitata depositano, con esenzione da ogni
imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le
risultanze del registro delle imprese con quelle del libro
dei soci.".
Si riporta il testo dell’articolo 38 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica),
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"Art. 38. Altre disposizioni in materia tributaria
1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate,
comprese quelle erogate nell’ambito delle prestazioni del
diritto allo studio universitario, a seguito di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, comunicano all’Istituto nazionale della previdenza
sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con
modalita’ telematiche previste dall’Istituto medesimo sulla
base di direttive del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno
beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni
raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai fini
dell’alimentazione del Sistema informativo dei servizi
sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre
2000, n. 328.
2. Con apposita convezione stipulata tra l’Istituto
nazionale della previdenza sociale e l’Agenzia delle
Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le
modalita’ attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
delle informazioni necessarie all’emersione dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato in via
definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito
in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di
cui al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio
conseguito per effetto dell’indebito accesso alla
prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito
illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La
sanzione e’ irrogata dall’ente erogatore, avvalendosi dei
poteri e delle modalita’ vigenti. Le medesime sanzioni si
applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti
sulla base dello scambio di informazioni tra l’lstituto
nazionale della previdenza sociale e l’Agenzia delle
Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini
fiscali o altre componenti dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
note all’anagrafe tributaria e quanto indicato nella
dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in
ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di
discordanza rilevata, l’INPS comunica gli esiti delle
verifiche all’ente che ha erogato la prestazione, nonche’
il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi
acquisiti dall’Agenzia delle Entrate. L’ente erogatore
accerta se, in esito alle risultanze della verifica
effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei
casi diversi dall’accertamento del maggior reddito in via
definitiva, per il quale la sanzione e’ immediatamente
irrogabile, l’ente erogatore invita il soggetto interessato
a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi
della normativa vigente. In assenza di osservazioni da
parte dell’interessato o in caso di mancato accoglimento
delle stesse, la sanzione e’ irrogata in misura
proporzionale al vantaggio economico indebitamente
conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.
4. Al fine di razionalizzare le modalita’ di notifica
in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) all’articolo 60, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al primo comma, lettera a), le parole «delle
imposte» sono soppresse;
2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla
dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato
successivamente al competente ufficio imposte» sono
sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione
effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso
di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via
telematica con modalita’ stabilite con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate»;
3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla
dichiarazione annuale» sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla
dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della
comunicazione prescritta nel secondo comma dell’articolo
36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione
prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero
del modello previsto per la domanda di attribuzione del
numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone
fisiche non obbligati alla presentazione della
dichiarazione di inizio attivita’ IVA.»;
b) all’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma
e’ inserito il seguente: «La notifica della cartella puo’
essere eseguita, con le modalita’ di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a
mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo
risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica,
dagli agenti della riscossione. Non si applica l’articolo
149-bis del codice di procedura civile.».
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi
telematici, il Ministero dell’economia e delle finanze e le
Agenzie fiscali, nonche’ gli enti previdenziali,
assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti
possono definire termini e modalita’ per l’utilizzo
esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta
elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari
abilitati, per la presentazione da parte degli interessati
di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per
l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche’ per la
richiesta di attestazioni e certificazioni. Le
amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente
definiscono altresi’ l’utilizzo dei servizi telematici o
della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni
o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti
per i quali la registrazione prevista per legge e’
sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una
delle parti, la quale assume qualita’ di fatto ai sensi
dell’articolo 2704, primo comma, del codice civile.
All’articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento
identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto
relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica
Amministrazione, l’Amministrazione finanziaria rende
disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la
possibilita’ di verificare, mediante i dati disponibili in
Anagrafe Tributaria, l’esistenza e la corrispondenza tra il
codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre
conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli
intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o
privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale,
per favorire la qualita’ delle informazioni presso la
Pubblica Amministrazione e nelle more della completa
attivazione dell’indice delle anagrafi INA-SAIA,
l’Amministrazione finanziaria rende accessibili alle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ alle
societa’ interamente partecipate da enti pubblici o con
prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto Nazionale di statistica (ISTAT),
ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, numero 311, nonche’ ai concessionari e gestori di
pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con
le attivita’ dell’Amministrazione finanziaria, il codice
fiscale registrato nell’Anagrafe tributaria ed i dati
anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne
l’esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire
l’acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti.
Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di
apposita convenzione, anche con le modalita’ della
cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro,
relative a redditi di pensione di cui all’articolo 49,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000
euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate,
senza applicazione di interessi, a partire dal mese
successivo a quello in cui e’ effettuato il conguaglio e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del
rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi
eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di
cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non
superi 18.000 euro, trattengono l’importo del canone di
abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60
giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuati i termini e le
modalita’ di versamento delle somme trattenute e le
modalita’ di certificazione. La richiesta da parte degli
interessati deve essere presentata entro il 15 novembre
dell’anno precedente a quello cui si riferisce
l’abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il
sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli
importi residui da versare. Le predette modalita’ di
trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi
soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di
pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad
altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo
ente percettore.
9.
10. All’articolo 3, comma 24, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole « decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono
inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti
dell’articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa’ cessionarie
del ramo di azienda relativo alle attivita’ svolte in
regime di concessione per conto degli enti locali possono
richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei
contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse
all’Ente locale, che a tal fine puo’ accedere al sistema
informativo del Ministero dell’economia e delle finanze.».
11. All’articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera
b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonche’ l’esercizio
di attivita’ previdenziali e assistenziali da parte di enti
privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui
all’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti
effettuati da enti pubblici e privati di previdenza
obbligatoria.
12. Le disposizioni contenute nell’articolo 25 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si
applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’1
gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non
versati e agli accertamenti notificati successivamente alla
data del 1° gennaio 2004, dall’Ente creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall’articolo 4
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si
applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro all’estero
per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o
amministrativa o per un suo ente locale e le persone
fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni
internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari
criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi,
in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero
si applica limitatamente al periodo di tempo in cui
l’attivita’ lavorativa e’ svolta all’estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la
propria attivita’ lavorativa in via continuativa all’estero
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con
riferimento agli investimenti e alle attivita’ estere di
natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la
propria attivita’ lavorativa.
13-bis. Nell’ articolo 111 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e’
inserito il seguente:
«1-bis. La variazione delle riserve tecniche
obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il
reddito dell’esercizio per la parte corrispondente al
rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi
che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare
complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti
o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei
dividendi di cui all’articolo 89, comma 2, e delle
plusvalenze di cui all’articolo 87. In ogni caso, tale
rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e
non superiore al 98,5 per cento».
13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell’
articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del presente
articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per
cento, anche sul versamento del secondo acconto
dell’imposta sul reddito delle societa’ dovuto per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
13-quater. In deroga all’ articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis
e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2013, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui
al citato comma 1-bis dell’ articolo 111 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
13-quinquies. Per l’anno finanziario 2010 possono
altresi’ beneficiare del riparto della quota del cinque per
mille i soggetti gia’ inclusi nel corrispondente elenco
degli enti della ricerca scientifica e dell’Universita’,
predisposto per le medesime finalita’, per l’esercizio
finanziario 2009. Il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca procede ad effettuare,
entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione,
tesi ad accertare che gli enti inclusi nell’elenco del 2009
posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno
diritto al beneficio.
13-sexies. All’ articolo 3-bis del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, e’ inserito
il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano alle societa’ a prevalente partecipazione
pubblica.».
13-septies. All’ articolo 2, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt), e’ aggiunta la
seguente:
«tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle
imprese di cui all’ articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete
degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e
degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
pubblico nonche’ quelle rese al domicilio del cliente
tramite gli addetti al recapito.».
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e’ pubblicato
nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Si riporta il testo dell’articolo 154, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 196 del 2003:
"4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all’atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.".
Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". Note all’art. 1:
Si riporta il testo dell’articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010:
"Art. 1. (Definizioni)
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «affiliata di una societa’ di revisione legale»: un
ente legato alla societa’ di revisione tramite la
proprieta’ comune, la direzione comune o una relazione di
controllo;
b) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle
assicurazioni private;
c) «enti di interesse pubblico»: le societa’
individuate ai sensi dell’ articolo 16;
d) «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che,
indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la
revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una
societa’ avente sede in un Paese terzo;
e) «gruppo»: l’insieme delle societa’ incluse nel
consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127;
f) «Paese terzo»: uno Stato che non e’ membro
dell’Unione europea;
g) «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro
nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa’ di
revisione legale, istituito ai sensi dell’ articolo 2,
comma 1;
h) «relazione di revisione legale»: il documento
contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto
cui e’ stato conferito l’incarico di revisione e che e’
firmato dal responsabile della revisione;
i) «responsabile della revisione»:
1) il revisore legale cui e’ stato conferito
l’incarico;
2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile
dello svolgimento dell’incarico, se l’incarico e’ stato
conferito ad una societa’ di revisione legale;
l) «rete»: la struttura alla quale appartengono un
revisore legale o una societa’ di revisione legale, che e’
finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la
condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una
proprieta’, un controllo o una direzione comuni e condivide
prassi e procedure comuni di controllo della qualita’, la
stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte
rilevante delle risorse professionali;
m) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o
dei conti consolidati effettuata in conformita’ alle
disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso
in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell’Unione
europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva
2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata a
esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e
delle disposizioni del presente decreto legislativo e
iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a
esercitare la revisione legale in un altro Stato membro
dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di
attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato
membro;
o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che
effettua la revisione dei conti annuali o dei conti
consolidati di una societa’ avente sede in un Paese non
appartenente all’Unione europea;
p) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la
societa’ di revisione legale incaricati della revisione
legale dei conti consolidati;
q) «societa’ di revisione legale»: una societa’
abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle
disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta
nel Registro ovvero un’impresa abilitata a esercitare la
revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione
europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della
direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
r) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
s) «TUIF»: il testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.".

Capo I Disposizioni Generali

Art. 2
Requisiti per l’iscrizione al Registro dei revisori legali 1. Possono chiedere l’iscrizione al Registro le persone fisiche che
soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche’ le societa’ che
soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 4 del predetto
decreto legislativo e del relativo Regolamento attuativo.

Note all’art. 2:
Si riporta il testo dell’articolo 2 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010:
"Art. 2. (Abilitazione all’esercizio della revisione
legale)
1. L’esercizio della revisione legale e’ riservato ai
soggetti iscritti nel Registro.
2. Possono chiedere l’iscrizione al Registro le persone
fisiche che:
a) sono in possesso dei requisiti di onorabilita’
definiti con regolamento adottato dal Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra
quelle individuate con regolamento dal Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Consob;
c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell’ articolo
3;
d) hanno superato l’esame di idoneita’ professionale di
cui all’ articolo 4.
3. Possono chiedere l’iscrizione nel Registro:
a) le persone fisiche abilitate all’esercizio della
revisione legale in uno degli altri Stati membri
dell’Unione europea, che superano una prova attitudinale,
effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza
della normativa italiana rilevante, secondo le modalita’
stabilite con regolamento dal Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Consob;
b) a condizione che sia garantita la reciprocita’ di
trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di
un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a
quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in
tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che
superano una prova attitudinale, effettuata in lingua
italiana, vertente sulla conoscenza della normativa
nazionale rilevante, secondo le modalita’ stabilite con
regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Consob.
4. Possono chiedere l’iscrizione nel Registro, le
societa’ che soddisfano le seguenti condizioni:
a) i componenti del consiglio di amministrazione o del
consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di
onorabilita’ definiti con regolamento dal Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) la maggioranza dei componenti del consiglio di
amministrazione, o del consiglio di gestione e’ costituita
da persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione
legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
c) nelle societa’ regolate nei capi II, III e IV del
titolo V del libro V del codice civile, maggioranza
numerica e per quote dei soci costituita da soggetti
abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli
Stati membri dell’Unione europea;
d) nelle societa’ regolate nei capi V e VI del titolo V
del libro V del codice civile, azioni nominative e non
trasferibili mediante girata;
e) nelle societa’ regolate nei capi V, VI e VII del
titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei
diritti di voto nell’assemblea ordinaria spettante a
soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in
uno degli Stati membri dell’Unione europea;
f) i responsabili della revisione legale sono persone
fisiche iscritte al Registro.
5. Per le societa’ semplici si osservano le modalita’
di pubblicita’ previste dall’articolo 2296 del codice
civile.
6. L’iscrizione nel Registro da’ diritto all’uso del
titolo di revisore legale.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Consob, definisce con regolamento i criteri per la
valutazione dell’equivalenza dei requisiti di cui al comma
3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che
garantiscono tale equivalenza.".

Capo II Iscrizione delle persone fisiche e delle societa’

Art. 3
Contenuto della domanda di iscrizione
delle persone fisiche 1. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui
all’articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto
segue:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
b) la residenza, anche se all’estero, ed il domicilio in Italia,
il domicilio fiscale se diverso, nonche’ l’indirizzo presso il quale
il revisore svolge la propria attivita’;
c) il codice fiscale e l’eventuale numero di partita IVA;
d) l’indirizzo di posta elettronica certificata;
e) il titolo di studio conseguito;
f) di aver svolto il tirocinio previsto dall’articolo 3 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
g) di aver superato l’esame previsto dall’articolo 4, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
h) l’amministrazione o l’ente di appartenenza, se il richiedente
e’ pubblico dipendente;
i) il nome, il numero di iscrizione, l’indirizzo e il sito
internet dell’eventuale societa’ di revisione presso la quale il
revisore svolge attivita’ di revisione legale o della quale e’ socio
o amministratore;
j) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori
legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione
europea o in Paesi terzi, con l’indicazione dei numeri di iscrizione
e delle autorita’ competenti alla tenuta degli albi o registri;
k) di essere in possesso dei requisiti di onorabilita’ definiti
con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Consob, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a) del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
l) l’indirizzo presso il quale intende ricevere le eventuali
comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico;
m) l’eventuale rete di appartenenza, cosi’ come definita
nell’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all’articolo
10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
n) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale
variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
o) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione
di cui all’articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi
identificativi della transazione necessari per identificare in
maniera univoca l’avvenuto pagamento.
2. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui
all’articolo 2 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39 indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
b) la residenza, anche se all’estero, ed il domicilio in Italia,
nonche’, se diverso il domicilio fiscale;
c) il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
d) l’indirizzo di posta elettronica certificata;
e) il titolo di studio conseguito;
f) il numero di iscrizione nel registro previsto ai fini
dell’esercizio della revisione legale nel Paese di origine e
l’indicazione dell’autorita’ competente alla tenuta dell’albo o
registro;
g) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori
legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione
europea o in Paesi terzi, con l’indicazione dei numeri di iscrizione
e delle autorita’ competenti alla tenuta degli albi o registri;
h) l’indirizzo presso il quale intende ricevere eventuali
comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico;
i) l’eventuale rete di appartenenza cosi’ come definita
nell’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all’articolo
10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
j) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale
variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
k) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione
di cui all’articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi
identificativi della transazione necessari per identificare in
maniera univoca l’avvenuto pagamento;
l) di aver superato la prova attitudinale prevista dall’articolo
2 comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
e dal relativo Regolamento attuativo;
3. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui
all’articolo 2 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, quanto segue:
a) le informazioni di cui ai punti da a) a k) del comma
precedente;
b) di aver superato la prova attitudinale prevista dall’articolo
2 comma 3, lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
e dal relativo Regolamento attuativo;
c) di essere in regola con gli obblighi di aggiornamento
professionale previsti nel Paese terzo.

Note all’art. 3:
Per il riferimento al testo del comma 2 dell’articolo 2
del decreto legislativo n. 39 del 2010 vedasi nelle note
all’art. 2.
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
e’ pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42,
S.O.
Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010:
"Art. 3. (Tirocinio)
1. Il tirocinio:
a) e’ finalizzato all’acquisizione della capacita’ di
applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie
per il superamento dell’esame di idoneita’ professionale e
per l’esercizio dell’attivita’ di revisione legale;
b) ha durata almeno triennale;
c) e’ svolto presso un revisore legale o un’impresa di
revisione legale abilitati in uno Stato membro dell’Unione
europea e che hanno la capacita’ di assicurare la
formazione pratica del tirocinante.
2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per
ciascun tirocinante iscritto:
a) le generalita’ complete del tirocinante e il
recapito da questo indicato per l’invio delle comunicazioni
relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;
b) la data di inizio del tirocinio;
c) il soggetto presso il quale il tirocinio e’ svolto;
d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e
ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento
del tirocinio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in
forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito
Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro
del tirocinio ai sensi dell’ articolo 21.
4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di
tirocinio, il tirocinante redige una relazione
sull’attivita’ svolta, specificando gli atti ed i compiti
relativi ad attivita’ di revisione legale alla cui
predisposizione e svolgimento ha partecipato, con
l’indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni
tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha
assistito o collaborato. La relazione e’ sottoscritta dal
soggetto presso il quale e’ svolto il tirocinio e trasmessa
al soggetto incaricato della tenuta del registro del
tirocinio.
5. Il tirocinante che intende completare il periodo di
tirocinio presso altro revisore legale o societa’ di
revisione legale, ne da’ comunicazione scritta al soggetto
incaricato della tenuta del registro del tirocinio,
allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del
tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il
quale il tirocinio e’ stato svolto e da quello presso il
quale e’ proseguito. La relazione di cui al comma 4 e’
redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del
registro del tirocinio anche in occasione di ciascun
trasferimento del tirocinio.
6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto
diverso da quello precedentemente indicato non e’
riconosciuto ai fini dell’abilitazione in mancanza della
preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.
7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente
svolto presso un revisore legale o una societa’ di
revisione legale abilitati in un altro Stato membro
dell’Unione europea e’ riconosciuto ai fini
dell’abilitazione, previa attestazione del suo effettivo
svolgimento da parte dell’autorita’ competente dello Stato
membro in questione.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
Consob, disciplina con regolamento le modalita’ di
attuazione del presente articolo, definendo, tra l’altro:
a) il contenuto e le modalita’ di presentazione delle
domande di iscrizione al registro del tirocinio;
b) le modalita’ di svolgimento del tirocinio, ai fini
del comma 1, lettera a);
c) le cause di cancellazione e sospensione del
tirocinante dal registro del tirocinio;
d) le modalita’ di rilascio dell’attestazione di
svolgimento del tirocinio;
e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro
del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio e’
svolto."
"Art. 4. (Esame di idoneita’ professionale)
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa
con il Ministero della giustizia, indice almeno due volte
l’anno un esame di idoneita’ professionale per
l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.
2. L’esame di idoneita’ professionale ha lo scopo di
accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie
all’esercizio dell’attivita’ di revisione legale e della
capacita’ di applicare concretamente tali conoscenze e
verte in particolare sulle seguenti materie:
a) contabilita’ generale;
b) contabilita’ analitica e di gestione;
c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato;
d) principi contabili nazionali e internazionali;
e) analisi finanziaria;
f) gestione del rischio e controllo interno;
g) principi di revisione nazionale e internazionali;
h) disciplina della revisione legale;
i) deontologia professionale ed indipendenza;
l) tecnica professionale della revisione;
m) diritto civile e commerciale;
n) diritto societario;
o) diritto fallimentare;
p) diritto tributario;
q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
r) informatica e sistemi operativi;
s) economia politica, aziendale e finanziaria;
t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
u) matematica e statistica.
3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a
u), l’accertamento delle conoscenze teoriche e della
capacita’ di applicarle concretamente e’ limitato a quanto
necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob,
disciplina con regolamento le modalita’ di attuazione del
presente articolo, definendo, tra l’altro:
a) il contenuto e le modalita’ di presentazione delle
domande di ammissione all’esame di idoneita’ professionale;
b) le modalita’ di nomina della commissione
esaminatrice e gli adempimenti cui essa e’ tenuta;
c) il contenuto e le modalita’ di svolgimento
dell’esame di idoneita’ professionale;
d) i casi di equipollenza con esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio di professioni regolamentate e
le eventuali integrazioni richieste.
5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro
della giustizia puo’ integrare e specificare le materie di
cui al comma 2 e da’ attuazione alle misure di esecuzione
adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo
8, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.".
Per il riferimento al testo dell’articolo 1, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle
note all’art. 1.
Si riporta il testo dell’articolo 10, comma 13, del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010:
"13. Con regolamento, il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Consob, definisce l’estensione della
rete e da’ attuazione alle misure di esecuzione adottate
dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22,
paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE.".
Per il riferimento al testo dell’articolo 2, comma 3,
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle
note all’art. 2.

Capo II Iscrizione delle persone fisiche e delle societa’

Art. 4
Contenuto della domanda di iscrizione delle societa’ 1. Nella domanda di iscrizione nel Registro, i legali
rappresentanti dei soggetti di cui all’articolo 2 comma 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 dichiarano, anche ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) la denominazione o la ragione sociale;
b) l’indirizzo della sede e di tutti gli uffici con
rappresentanza stabile in Italia;
c) i riferimenti necessari per contattare la societa’,
l’indirizzo di posta elettronica certificata e l’eventuale sito
internet, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che
consenta di comunicare con la societa’;
d) il numero di partita IVA e/o il codice fiscale della societa’;
e) il nome, cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei
revisori legali soci o amministratori della societa’ di revisione,
degli altri revisori legali che svolgono attivita’ di revisione
legale presso la societa’, nonche’ di coloro che rappresentano la
societa’ nella revisione legale, con l’indicazione di eventuali
provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24 comma 1,
lettere b) e d) e 26, comma 1, lettere c) e d), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
f) il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del
consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione diversi da
quelli di cui alla lettera e), con l’indicazione di ogni eventuale
iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei
conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi,
specificando gli eventuali numeri di iscrizione e delle autorita’
competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
g) il nome, cognome e domicilio dei soci diversi da quelli di cui
alla lettera e), con l’indicazione di ogni eventuale iscrizione in
albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri
Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi, con l’indicazione
dei numeri di iscrizione e delle autorita’ competenti alla tenuta
degli albi o registri medesimi;
h) ogni altra eventuale iscrizione della societa’ in albi o
registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati
membri dell’Unione europea o in Paesi terzi, con l’indicazione dei
numeri di iscrizione e delle autorita’ competenti alla tenuta degli
albi o registri medesimi;
i) la sussistenza di ciascuna delle condizioni previste
nell’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39 e dal relativo Regolamento attuativo;
j) la denominazione della eventuale rete a cui la societa’
appartiene, cosi’ come definita nell’articolo 1, comma 1, lettera l),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento
attuativo di cui all’articolo 10, comma 13, del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, con l’indicazione dei nomi e degli indirizzi
di tutte le altre societa’ appartenenti alla rete e delle affiliate,
ovvero, in alternativa, l’indicazione del sito internet o altro luogo
gestito dalla rete e destinato a raccogliere e rendere accessibili al
pubblico tali informazioni;
k) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione
di cui all’articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi
identificativi della transazione necessari per identificare in
maniera univoca l’avvenuto pagamento.

Note all’art. 4:
Per il riferimento al testo dell’articolo 2, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle
note all’art. 2.
Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, vedasi nelle note all’art. 3.
Si riporta il testo dell’articolo 24, comma 1, e
dell’articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 39 del 2010:
"Art. 24. (Provvedimenti del Ministero dell’economia e
delle finanze)
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, quando
accerta irregolarita’ nello svolgimento dell’attivita’ di
revisione legale e nei casi di ritardata o mancata
comunicazione delle informazioni di cui all’ articolo 7,
puo’, tenendo conto della loro gravita’:
a) applicare al revisore legale o alla societa’ di
revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da
mille a centocinquantamila euro;
b) sospendere dal Registro, per un periodo non
superiore a cinque anni, il responsabile della revisione
legale dei conti al quale sono ascrivibili le
irregolarita’;
c) revocare uno o piu’ incarichi di revisione legale;
d) vietare al revisore legale o alla societa’ di
revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione
legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;
e) cancellare dal Registro il revisore legale, la
societa’ di revisione o il responsabile della revisione
legale."
"Art. 26 (Provvedimenti della Consob)
1. La Consob, quando accerta irregolarita’ nello
svolgimento dell’attivita’ di revisione legale, puo’,
tenendo conto della loro gravita’:
a) applicare al revisore legale o alla societa’ di
revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da
diecimila a cinquecentomila euro;
b) revocare uno o piu’ incarichi di revisione legale
relativi a enti di interesse pubblico;
c) vietare al revisore legale o alla societa’ di
revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione
legale relativi a enti di interesse pubblico per un periodo
non superiore a tre anni;
d) proporre al Ministero dell’economia e delle finanze
la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a
cinque anni, del responsabile della revisione legale dei
conti al quale sono ascrivibili le irregolarita’;
e) proporre al Ministero dell’economia e delle finanze
la cancellazione dal Registro della societa’ di revisione o
del responsabile della revisione legale.".
Per il riferimento al testo dell’articolo 2, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle
note all’art. 2.
Per il riferimento al testo dell’articolo 1, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle
note all’art. 1.
Per il riferimento al testo dell’articolo 10, comma 13,
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle
note all’art. 3.

Capo II Iscrizione delle persone fisiche e delle societa’

Art. 5
Presentazione della domanda
di iscrizione delle persone fisiche 1. La domanda di iscrizione delle persone fisiche di cui
all’articolo 3, comma 1, debitamente compilata e sottoscritta
dall’interessato e conforme alle prescrizioni di legge in materia di
bollo, e’ redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del
Ministero dell’economia e delle finanze ed inviata anche per via
telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 e’ allegata la
copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento
d’identita’ del richiedente in corso di validita’.
3. Alla domanda prodotta dai soggetti di cui all’articolo 2, comma
3, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e’
allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del
documento d’identita’ del richiedente in corso di validita’.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze disciplina con propri
atti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le
modalita’ di presentazione, di trasmissione e di gestione
dell’avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1, nonche’
della documentazione allegata di cui ai commi 2 e 3, mediante
l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare
l’identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del
documento informatico formato.
5. Le persone fisiche che richiedono l’iscrizione al Registro dei
revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini
della registrazione.
6. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ricevuta la domanda
di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente,
accertamenti nei confronti delle persone fisiche in ordine al
possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Registro,
acquisendo, tra l’altro, il certificato del casellario giudiziale, il
certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla
sottoposizione a misura di prevenzione.

Note all’art. 5:
Per il riferimento al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, vedasi nelle note alle premesse.
Per il riferimento al testo dell’articolo 2, comma 3,
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle
note all’art. 2.

Capo II Iscrizione delle persone fisiche e delle societa’

Art. 6
Presentazione della domanda di iscrizione delle societa’ 1. La domanda di iscrizione delle societa’, debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante e conforme alle prescrizioni
di legge in materia di bollo, e’ redatta secondo il modello
pubblicato sul sito internet del Ministero dell’economia e delle
finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 e’ allegata la
copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento
d’identita’ del legale rappresentante in corso di validita’.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze disciplina con propri
provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, le modalita’ di presentazione, di trasmissione e di
gestione dell’avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1 e
della documentazione allegata di cui al comma 2, mediante l’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nel
rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare
l’identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del
documento informatico formato.
4. I legali rappresentanti delle societa’ che richiedono
l’iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le
informazioni fornite ai fini della registrazione.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ricevuta la domanda
di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente,
accertamenti nei confronti delle societa’ in ordine al possesso dei
requisiti richiesti per l’iscrizione al Registro, acquisendo, tra
l’altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei
carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a
misura di prevenzione degli amministratori o dei componenti del
consiglio di gestione.

Note all’art. 6:
Per il riferimento al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, vedasi nelle note alle premesse.

Capo III Istruttoria della domanda di iscrizione al Registro

Art. 7
Contributo per l’iscrizione 1. I soggetti di cui all’articolo 2, al momento della richiesta di
iscrizione nel Registro, sono tenuti al versamento di un contributo
fisso per le spese di segreteria. L’importo di detto contributo e’
determinato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Il decreto di cui al comma precedente stabilisce, altresi’, i
termini e le modalita’ di versamento di detto contributo.

Capo III Istruttoria della domanda di iscrizione al Registro

Art. 8
Esame delle domande e iscrizione 1. Le domande per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali
sono esaminate entro 4 mesi dalla ricezione.
2. L’Ufficio competente, se accerta l’insussistenza, anche
parziale, dei requisiti per l’iscrizione, ne da’ comunicazione al
richiedente secondo le modalita’ consentite dalla normativa vigente,
assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per sanare le
carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino
alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto al comma
1 per il compimento dell’istruttoria e’ sospeso.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il
Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello
Stato, Ispettorato Generale di Finanza, dispone, con provvedimento
motivato, il diniego all’iscrizione.
4. Il provvedimento di iscrizione e’ assunto dal Ministero
dell’economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato,
Ispettorato Generale di Finanza, entro il termine di cui al comma 1,
ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª serie speciale «Concorsi ed esami», nonche’ comunicato al
richiedente.

Capo III Istruttoria della domanda di iscrizione al Registro

Art. 9
Decorrenza dell’iscrizione 1. L’iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data
di pubblicazione del provvedimento di iscrizione del revisore o della
societa’ di revisione nella Gazzetta Ufficiale.

Capo IV Cancellazione dal registro dei revisori

Art. 10
Cancellazione 1. Al di fuori delle fattispecie sanzionatorie di cancellazione
previste dal capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, il Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria Generale
dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, sentita la Commissione
istituita ai sensi dell’articolo 42 del predetto decreto legislativo,
dispone con proprio decreto la cancellazione del revisore o della
societa’ di revisione nei seguenti casi:
a) su richiesta dell’interessato, previa dimostrazione che non
siano in corso, alla data di presentazione dell’istanza, incarichi di
revisione legale, anche tenuto conto di quanto previsto all’articolo
13, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; la
cancellazione del revisore non puo’ comunque essere disposta se e’ in
corso nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio ai sensi
dell’articolo 25 del citato decreto legislativo o dell’articolo 195
del TUIF;
b) quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti
previsti per l’iscrizione al Registro dei revisori legali, ovvero
quando l’interessato abbia ottenuto la predetta iscrizione attraverso
false dichiarazioni o attestazioni mendaci.
2. La cancellazione dal registro dei revisori e’ disposta d’ufficio
nei casi di morte o interdizione legale del revisore, ovvero nei casi
di estinzione della societa’ di revisione.
3. Nei casi di cancellazione volontaria dal registro dei revisori
legali, ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, il
revisore legale o la societa’ di revisione legale possono presentare
una nuova istanza di iscrizione al registro, ricorrendone i
presupposti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione e, salvo che
non abbiano preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento
professionale, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale
solo dopo la partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento
previsto dall’articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo e
del relativo regolamento di attuazione.
4. Fatti salvi i casi di cancellazione previsti al comma 3, il
revisore o la societa’ di revisione destinatari di un provvedimento
di cancellazione ai sensi del presente articolo possono chiedere una
nuova iscrizione al Registro dei revisori legali solo a condizione
che siano state rimosse le cause che avevano originato la
cancellazione dal predetto Registro.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze da’ notizia alla
Consob dell’avvenuta cancellazione dal Registro dei revisori e delle
societa’ di revisione legale abilitati o iscritti presso altri Stati
appartenenti all’Unione europea, al fine di consentire gli
adempimenti previsti dall’articolo 33, comma 5, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Roma, 20 giugno 2012

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Monti

Il Ministro della giustizia
Severino

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 363

Note all’art. 10:
Il Capo VIII del citato decreto legislativo n. 39 del
2010 (Sanzioni penali ed amministrative) comprende gli
articoli da 24 a 32.
Si riporta il testo dell’articolo 42 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010:
"Art. 42. (Personale)
1. Al fine di assicurare l’efficace e corretto
svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero
dell’economia e delle finanze dal presente decreto, in sede
di prima applicazione dello stesso il predetto Ministero, a
valere sulle risorse di cui all’ articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e nel
limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall’anno
2010, puo’ conferire fino a tre incarichi di livello
dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo
previsto dall’ articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche’ ai divieti ed alle limitazioni
previsti dalla legislazione vigente. I predetti incarichi
sono conferiti su posti individuati nell’ambito della
dotazione organica del Ministero con decreto da emanare ai
sensi dell’ articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’ articolo 4, commi 4 e
4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze e’
istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i
revisori contabili, che ha funzioni consultive. Ad essa
sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della
Commissione prevista dall’ articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che e’
contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabiliti i compiti
della Commissione, nonche’ la composizione e i relativi
compensi. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.".
Si riporta il testo dell’articolo 13, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010:
"6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del
contratto, le funzioni di revisione legale continuano a
essere esercitate dal medesimo revisore legale o societa’
di revisione legale fino a quando la deliberazione di
conferimento del nuovo incarico non e’ divenuta efficace e,
comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o
della risoluzione del contratto.".
Si riporta il testo dell’articolo 25 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010:
"Art. 25. (Procedura sanzionatoria)
1. Le sanzioni amministrative previste nel presente
capo sono applicate dal Ministero dell’economia e delle
finanze con provvedimento motivato, previa contestazione
degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro
centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro
trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la
sede all’estero, e valutate le deduzioni dagli stessi
presentate nei successivi trenta giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio e’ retto dai principi
del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche’ della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e’
pubblicato sul sito internet di cui all’ articolo 7, comma
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto
della natura della violazione e degli interessi coinvolti,
puo’ stabilire modalita’ ulteriori per dare pubblicita’ al
provvedimento.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle
sanzioni previste dal presente capo e’ ammessa opposizione
alla Corte d’appello del luogo in cui ha sede la societa’
di revisione o il revisore legale autore della violazione
ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile,
del luogo in cui la violazione e’ stata commessa.
L’opposizione deve essere notificata al Ministero
dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua
comunicazione e deve essere depositata presso la
cancelleria della Corte d’appello entro trenta giorni dalla
notifica.
5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del
provvedimento. La Corte d’appello, se ricorrono gravi
motivi, puo’ disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La Corte d’appello, su istanza delle parti, puo’
fissare termini per la presentazione di memorie e
documenti, nonche’ consentire l’audizione anche personale
delle parti.
7. La Corte d’appello decide sull’opposizione in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto
motivato.
8. Copia del decreto e’ trasmessa a cura della
cancelleria della Corte d’appello al Ministero
dell’economia e delle finanze ai fini della pubblicazione
sul sito internet di cui all’ articolo 7, comma 5.".
Si riporta il testo dell’articolo 195 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), ai
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n.
52:
"Art. 195. Procedura sanzionatoria.
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 196, le sanzioni
amministrative previste nel presente titolo sono applicate
dalla Banca d’Italia o dalla CONSOB, secondo le rispettive
competenze, con provvedimento motivato, previa
contestazione degli addebiti agli interessati, da
effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento
ovvero entro trecentosessanta giorni se l’interessato
risiede o ha la sede all’estero, e valutate le deduzioni
dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio e’ retto dai principi
del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche’ della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e’
pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d’Italia
o della CONSOB. La Banca d’Italia o la CONSOB, tenuto conto
della natura della violazione e degli interessi coinvolti,
possono stabilire modalita’ ulteriori per dare pubblicita’
al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell’autore della violazione, ovvero escludere la
pubblicita’ del provvedimento, quando la stessa possa
mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o
arrecare un danno sproporzionato alle parti.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle
sanzioni previste dal presente titolo e’ ammessa
opposizione alla corte d’appello del luogo in cui ha sede
la societa’ o l’ente cui appartiene l’autore della
violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia
applicabile, del luogo in cui la violazione e’ stata
commessa. L’opposizione deve essere notificata
all’Autorita’ che ha adottato il provvedimento entro trenta
giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata
presso la cancelleria della corte d’appello entro trenta
giorni dalla notifica.
5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del
provvedimento. La corte d’appello, se ricorrono gravi
motivi, puo’ disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte d’appello, su istanza delle parti, puo’
fissare termini per la presentazione di memorie e
documenti, nonche’ consentire l’audizione anche personale
delle parti.
7. La corte d’appello decide sull’opposizione in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto
motivato.
8. Copia del decreto e’ trasmessa a cura della
cancelleria della corte d’appello all’Autorita’ che ha
adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per
estratto, nel Bollettino di quest’ultima.
9. Le societa’ e gli enti ai quali appartengono gli
autori delle violazioni rispondono, in solido con questi,
del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita’
previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad
esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.".
Per il riferimento al testo dell’articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note
all’art. 2.
Per il riferimento al testo dell’articolo 8, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle
note alle premesse.
Si riporta il testo dell’articolo 33, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010:
"5. Qualora il revisore legale o la societa’ di
revisione legale siano soggetti a provvedimenti di
sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26
e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere
abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti
all’Unione europea, la Consob da’ comunicazione
dell’adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti
alle autorita’ competenti di tali Stati.".

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2012 Determinazione dell’aliquota della compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche delle province delle regioni a statuto ordinario, in attuazione dell’articolo 18…

…comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 209 del 7-9-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

e

IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della
Costituzione» ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11 e 12,
con i quali sono stati dettati, rispettivamente, i principi ed i
criteri direttivi generali cui devono essere informati i decreti
legislativi di attuazione della delega, nonche’ quelli specifici
concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e
citta’ metropolitane ed il coordinamento e l’autonomia di entrata e
di spesa degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante
«Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a
statuto ordinario e delle province, nonche’ di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario», ed, in
particolare, il Capo II del predetto decreto, le cui disposizioni
assicurano, ai sensi dell’art. 16, l’autonomia di entrata delle
province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la conseguente
soppressione di trasferimenti statali e regionali, individuando,
altresi’, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle
province ubicate nelle regioni a statuto ordinario;
Visto l’art. 18, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 68 del
2011, che dispone la soppressione, a decorrere dall’anno 2012, dei
trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite
il ricorso all’indebitamento, in conto capitale alle province delle
regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalita’ e
permanenza, nonche’ dell’addizionale provinciale all’accisa
sull’energia elettrica di cui all’art. 52 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504;
Visto l’art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
ha istituito, per l’anno 2003, una compartecipazione provinciale al
gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura
dell’uno per cento del riscosso in conto competenza affluito al
bilancio dello Stato per l’esercizio 2002, quali entrate derivanti
dall’attivita’ ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023;
Considerato che detta compartecipazione provinciale al gettito
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e’ stata annualmente
prorogata, da ultimo, per l’anno 2011, dall’art. 2, comma 45, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
Visto l’art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 68 del
2011, il quale prevede che a decorrere dall’anno 2012 l’aliquota
della compartecipazione provinciale all’IRPEF di cui al citato art.
31, comma 8, della legge n. 289 del 2002, e’ stabilita in modo tale
da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali
soppressi ai sensi del comma 2 del medesimo art. 18 nonche’ alle
entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5;
Visto l’art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011,
secondo il quale il gettito della predetta compartecipazione
provinciale all’IRPEF di cui all’art. 18, comma 1, del medesimo
decreto alimenta il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale di
cui allo stesso art. 21;
Considerato che l’importo dei trasferimenti statali alle province
da sopprimere ai sensi del comma 2, dell’art. 18, del decreto
legislativo n. 68 del 2011, e’ pari ad € 226.651.839,00;
Considerato che il gettito derivante dalla soppressa addizionale
provinciale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’art. 52 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e’ pari ad
€ 813.265.984,00;
Rilevato, pertanto, che la somma delle due predette componenti e’
pari all’importo complessivo di €. 1.039.917.823,00;
Considerato, altresi’, che il gettito dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, sulla base delle previsioni iscritte sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata del
bilancio dello Stato per l’anno 2012 quali entrate derivanti
dall’attivita’ ordinaria di gestione, risulta pari a
€ 173.773.030.000;
Rilevato che l’aliquota di compartecipazione provinciale all’IRPEF
tale da assicurare alle province delle regioni a statuto ordinario
entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi
del comma 2 dell’art. 18 del citato decreto legislativo n. 68 del
2011 nonche’ alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai
sensi del comma 5, del predetto art. 18 e’ pari allo 0,60 per cento;
Visti i commi 4 e 7, dell’art. 18, del citato decreto legislativo
n. 68 del 2011, i quali prevedono che l’aliquota della
compartecipazione provinciale all’IRPEF possa essere successivamente
incrementata in misura corrispondente alla individuazione di
ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione e che
alle province sia garantito che le variazioni annuali del gettito
relativo alla compartecipazione provinciale all’IRPEF loro devoluta
ai sensi del medesimo art. 18 non determinino la modifica delle
aliquote di cui al comma 1 dello stesso articolo;
Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza Stato – citta’ ed
autonomie locali ai sensi dell’art. 18, comma 1, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella seduta del 1° marzo 2012;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il
Ministro per la coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2011, n. 269, recante
nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Aliquota di compartecipazione all’Irpef
delle province delle regioni a statuto ordinario

1. L’aliquota della compartecipazione all’imposta sul reddito delle
persone fisiche delle province delle regioni a statuto ordinario, di
cui all’art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e’
determinata in misura pari allo 0,60 per cento del gettito
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo
all’attivita’ ordinaria di gestione, iscritto sul pertinente capitolo
dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara’ inviato agli organi di controllo e sara’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Monti

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Il Ministro
per gli affari regionali, il turismo
e lo sport
Gnudi

Il Ministro
per la coesione territoriale
Barca

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 377

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute.

Capo I

Norme per la razionalizzazione dell’attivita’ assistenziale e
sanitaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di procedere al
riassetto dell’organizzazione sanitaria, tenuto conto della
contrazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario
nazionale a seguito delle varie manovre di contenimento della spesa
pubblica, attraverso la riorganizzazione ed il miglioramento
dell’efficienza di alcuni fondamentali elementi del Servizio stesso,
allo scopo di garantire e promuovere in tale ottica un piu’ alto
livello di tutela della salute, adottando misure finalizzate
all’assistenza territoriale, alla professione e responsabilita’ dei
medici, alla dirigenza sanitaria e governo clinico, alla garanzia dei
livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie
croniche e rare e da dipendenza da gioco con vincita di denaro,
all’adozione di norme tecniche per le strutture ospedaliere, nonche’
alla sicurezza alimentare, al trattamento di emergenze veterinarie,
ai farmaci, alla sperimentazione clinica dei medicinali, alla
razionalizzazione di alcuni enti sanitari e al trasferimento alle
regioni delle funzioni di assistenza sanitaria al personale
navigante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 settembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Riordino dell’assistenza territoriale e mobilita’
del personale delle aziende sanitarie

1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a) e’ premessa la seguente:
«0a) prevedere che le attivita’ e le funzioni disciplinate
dall’accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle
previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1,
comma 2, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie complessive del
Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle
singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla
relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;»;
b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del
servizio, garantire l’attivita’ assistenziale per l’intero arco della
giornata e per tutti i giorni della settimana, nonche’ un’offerta
integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei
pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei
servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme
organizzative monoprofessionali, denominate: "aggregazioni funzionali
territoriali", che condividono, in forma strutturata, obiettivi e
percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualita’
assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche’ forme
organizzative multiprofessionali, denominate: "unita’ complesse di
cure primarie", che erogano prestazioni assistenziali tramite il
coordinamento e l’integrazione dei professionisti delle cure primarie
e del sociale a rilevanza sanitaria;
b-ter) prevedere che per le forme organizzative
multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare forme di
finanziamento a budget;
b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di
selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative
previste alla lettera b-bis);
b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le
modalita’ con cui le regioni possono provvedere alla dotazione
strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di
cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali;
b-sexies) prevedere le modalita’ attraverso le quali le aziende
sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e
nell’ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e
concordano i programmi di attivita’ delle forme aggregative di cui
alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attivita’
del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera
b-ter);
b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano
standard relativi all’erogazione delle prestazioni assistenziali,
all’accessibilita’ ed alla continuita’ delle cure, demandando agli
accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di
percorsi applicativi;»;
c) la lettera e) e’ soppressa;
d) la lettera h) e’ sostituita dalle seguenti:
«h) prevedere che l’accesso al ruolo unico per le funzioni di
medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga
attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente
a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito
nell’ambito degli accordi regionali, in modo che l’accesso medesimo
sia consentito ai medici forniti dell’attestato o del diploma di cui
all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
ovvero anche a quelli in possesso di titolo equipollente. Ai medici
forniti dell’attestato o del diploma e’ comunque riservata una
percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone
carenti, con l’attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto
anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento
dell’attestato o del diploma;
h-bis) prevedere che l’accesso alle funzioni di pediatra di
libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una
graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e
secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli accordi
regionali;
h-ter) disciplinare l’accesso alle funzioni di specialista
ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie
provinciali alle quali sia consentito l’accesso esclusivamente al
professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla
branca in interesse;»;
e) alla lettera i) le parole: «di tali medici» sono sostituite
dalle seguenti: «dei medici convenzionati»;
f) dopo la lettera m-bis) e’ inserita la seguente:
«m-ter) prevedere l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto
organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione,
al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al
sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito
dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, nonche’ la partecipazione attiva
all’implementazione della ricetta elettronica.».
2. Le regioni provvedono all’attuazione di quanto disposto
dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nei limiti
delle disponibilita’ finanziarie per il Servizio sanitario nazionale
a legislazione vigente. Le regioni disciplinano le unita’ complesse
di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di
poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti
al pubblico per tutto l’arco della giornata, nonche’ nei giorni
prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in
coordinamento e in collegamento telematico con le strutture
ospedaliere, nonche’ prevedendo, sulla base della convenzione
nazionale, la possibilita’ della presenza di personale esercente
altre professioni sanitarie gia’ dipendente presso le medesime
strutture, in posizione di comando ove il soggetto pubblico
incaricato dell’assistenza territoriale sia diverso dalla struttura
ospedaliera. Le regioni disciplinano altresi’ le forme di
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali interessate.
3. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete
assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall’articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
processi di mobilita’ del personale dipendente dalle aziende
sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre
aziende sanitarie della regione situate al di fuori dell’ambito
provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero
di disponibilita’ di posti per effetto della predetta
riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.

Capo I

Norme per la razionalizzazione dell’attivita’ assistenziale e
sanitaria

Art. 2
Esercizio dell’attivita’ libero professionale intramuraria

1. All’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «entro il termine stabilito dal comma 2,
primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre
2014»;
b) al comma 4, il primo periodo ed il secondo periodo fino alle
parole: «seguenti modalita’:» sono sostituiti dai seguenti: «Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie
interessate, in coerenza con le misure di cui ai commi 1 e 2,
adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di seguito IRCCS di diritto
pubblico provvedano, entro il 30 novembre 2012, ad una ricognizione
straordinaria degli spazi disponibili per l’esercizio dell’attivita’
libero professionale, comprensiva di una valutazione dettagliata dei
volumi delle prestazioni rese nell’ultimo biennio, in tale tipo di
attivita’ presso la strutture interne, le strutture esterne e gli
studi professionali. Sulla base della ricognizione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare
l’azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la
necessita’ e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire,
tramite l’acquisto o la locazione presso strutture sanitarie
autorizzate non accreditate, nonche’ tramite la stipula di
convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni,
aziendali e pluridisciplinari, per l’esercizio di attivita’ sia
istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria
ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruita’ e idoneita’
per l’esercizio delle attivita’ medesime, previo parere vincolante da
parte del collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Qualora quest’ultimo non sia costituito, il parere e’ reso da una
commissione paritetica di sanitari che esercitano l’attivita’
libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. Le
regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende
sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per
l’esercizio dell’attivita’ libero professionale, possono autorizzare,
limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l’adozione di un
programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse
attivita’, in via residuale, presso gli studi privati dei
professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla
lettera a-bis) del presente comma, previa sottoscrizione di una
convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e
l’azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo
approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Lo schema tipo di convenzione prevede che la
sottoscrizione e il rinnovo annuale della stessa sono possibili solo
a condizione che il fatturato relativo alle prestazioni rese dal
singolo professionista sia pari o superiore a 12.000 euro annui. Le
autorizzazioni di cui comma 3 dell’articolo 22-bis del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, cessano al 30 novembre 2012. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono che le aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere
universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli
IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilita’
propria, l’attivita’ libero-professionale intramuraria, al fine di
assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle
seguenti modalita’:»;
c) al comma 4, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da
parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del
Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il
collegamento telematico, in condizioni di sicurezza, tra l’ente o
l’azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le
prestazioni di attivita’ libero professionale intramuraria, interna o
in rete. La disposizione regionale, precisando le funzioni e le
competenze dell’azienda sanitaria e del professionista, prevede
l’espletamento, in via esclusiva, del servizio di prenotazione,
l’inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale,
all’azienda sanitaria competente dei dati relativi all’impegno orario
del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli
estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalita’ di
realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Le modalita’
tecniche per la realizzazione della infrastruttura sono determinate,
entro il 30 novembre 2012, con decreto, di natura non regolamentare,
del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in
materia di protezione dei dati personali. Agli oneri si provvede ai
sensi della lettera c), mediante adeguata rideterminazione delle
tariffe operata in misura tale da coprire i costi della prima
implementazione della rete, anche stimati in via preventiva;
a-ter) facolta’ di concedere, su domanda degli interessati e con
l’applicazione del principio del silenzio-assenso, la temporanea
continuazione dello svolgimento di attivita’ libero professionali
presso studi professionali, gia’ autorizzati ai sensi del comma 3
dell’articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
oltre la data del 30 novembre 2012, fino all’attivazione del loro
collegamento operativo alla infrastruttura di rete di cui alla
lettera a-bis), e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per
l’acquisizione della necessaria strumentazione per il predetto
collegamento sono a carico del titolare dello studio;»;
d) al comma 4 la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al
competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante
mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilita’ della
corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi
professionali in rete, la necessaria strumentazione e’ acquisita dal
titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013;»;
e) al comma 4 la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) definizione, d’intesa con i dirigenti interessati, previo
accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi
da corrispondere a cura dell’assistito, idonei, per ogni prestazione,
a remunerare i compensi del professionista, dell’equipe, del
personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento
della professionalita’, i costi pro-quota per l’ammortamento e la
manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla
lettera a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo,
nonche’ ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed
indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle
attivita’ di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli
relativi alla realizzazione dell’infrastruttura di rete di cui alla
lettera a-bis). Nell’applicazione dei predetti importi, quale
ulteriore quota, oltre quella gia’ prevista dalla vigente disciplina
contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero
professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del
Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di
prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d’attesa, anche
con riferimento alle finalita’ di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c), dell’Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;»;
f) al comma 4 la lettera f) e’ sostituita dalle seguenti:
«f) esclusione della possibilita’ di svolgimento dell’attivita’
libero professionale presso studi professionali collegati in rete nei
quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusivita’
o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche
professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio
sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusivita’,
salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servizio
sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia
garantita la completa tracciabilita’ delle singole prestazioni
effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale
associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a
carico dell’ente o azienda del Servizio sanitario nazionale;
f-bis) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che
nell’attivita’ libero-professionale, in tutte le forme regolate dal
presente comma, compresa quella esercitata nell’ambito del programma
sperimentale, siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere
a), b) e c) del presente comma;»;
g) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis I risultati della ricognizione di cui al comma 4 sono
trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed
all’Osservatorio nazionale sull’attivita’ libero professionale. La
verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della
attivita’ libero professionale intramuraria, presso gli studi
professionali collegati in rete di cui al comma 4, e’ effettuata,
entro il 28 febbraio 2015, dalla regione interessata, in base a
criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. In caso di verifica positiva, la regione medesima,
ponendo contestualmente termine al programma sperimentale, puo’
consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente allo
specifico ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove si e’
svolto il programma sperimentale, lo svolgimento della attivita’
libero professionale intramuraria presso gli studi professionali
collegati in rete. In caso di inadempienza da parte dell’ente o
azienda del Servizio sanitario regionale, provvede la regione o
provincia autonoma interessata. In caso di verifica negativa, tale
attivita’ cessa entro il 28 febbraio 2015. Degli esiti delle
verifiche regionali viene data informazione al Parlamento attraverso
la relazione annuale di cui all’articolo 15-quattuordecies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.»;
h) al comma 7, primo periodo, le parole: «e la destituzione» sono
sostituite dalle seguenti: «, la decurtazione della retribuzione di
risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la destituzione »;
i) il comma 10 e’ abrogato.

Capo I

Norme per la razionalizzazione dell’attivita’ assistenziale e
sanitaria

Art. 3
Responsabilita’ professionale dell’esercente
le professioni sanitarie

1. Fermo restando il disposto dell’articolo 2236 del codice civile,
nell’accertamento della colpa lieve nell’attivita’ dell’esercente le
professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell’articolo 1176 del
codice civile, tiene conto in particolare dell’osservanza, nel caso
concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla
comunita’ scientifica nazionale e internazionale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentite
l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le
Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni
sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
delle categorie professionali interessate, anche in attuazione
dell’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, al fine di agevolare l’accesso alla copertura
assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono
disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per
l’idoneita’ dei relativi contratti, in conformita’ ai seguenti
criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie
di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad un fondo
appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa
agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato
dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta
e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate
all’esercizio dell’assicurazione per danni derivanti dall’attivita’
medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi
incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per
cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Federazioni
nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a)
e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica;
c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere
stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la
variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al
verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta
della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del
sanitario.
3. Il danno biologico conseguente all’attivita’ dell’esercente
della professione sanitaria e’ risarcito sulla base delle tabelle di
cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1
del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati
articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste,
afferenti all’attivita’ di cui al presente articolo.
4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti
assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attivita’
professionale resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in
rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato
sentita altresi’ la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario
nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilita’ civile
ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale,
dalla normativa contrattuale vigente.
5. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo 13
del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati
con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella
medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti
delle discipline specialistiche dell’area sanitaria, anche con il
coinvolgimento delle societa’ scientifiche.
6. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo I

Norme per la razionalizzazione dell’attivita’ assistenziale e
sanitaria

Art. 4
Dirigenza sanitaria e governo clinico

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3-bis, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo
obbligatoriamente all’elenco regionale di idonei, ovvero agli
analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso
pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione
costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate
istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui
uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, senza nuovi o maggiori oneri. Gli elenchi sono
periodicamente aggiornati. Alla selezione si accede con il possesso
di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno
quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli
altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilita’
delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonche’ del requisito
dell’eta’ anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina.
La regione assicura adeguate misure di pubblicita’ della procedura di
conseguimento della medesima, delle nomine e dei curricula, nonche’
di trasparenza nella valutazione degli aspiranti. Resta ferma
l’intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di
aziende ospedaliero universitarie.»;
b) all’articolo 3-bis, comma 5, il primo periodo e’ sostituito
dal seguente:
«Le regioni provvedono altresi’ alla individuazione di criteri e di
sistemi di valutazione e verifica dell’attivita’ dei direttori
generali, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei
servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con
particolare riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla
sicurezza, all’ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto
degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati,
avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali.»;
c) all’articolo 15, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a valutazione
secondo le modalita’ definite dalle regioni sulla base della
normativa vigente in materia per le pubbliche amministrazioni. Gli
strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con
incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di
dipartimento rilevano la quantita’ e la qualita’ delle prestazioni
sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali
assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di
budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e
finanziarie messe a disposizione, nonche’ registrano gli indici di
soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle
strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l’uso
appropriato delle risorse. L’esito positivo della valutazione
determina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro
incarico di pari rilievo, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
senza oneri aggiuntivi per l’azienda.»;
d) all’articolo 15, comma 7, secondo periodo, le parole da: «e
secondo» fino alla fine del periodo sono soppresse e il terzo periodo
e’ soppresso; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie,
e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall’atto
aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle
norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva,
disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli
incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui
l’azienda e’ tenuta a dare adeguata pubblicita’, sulla base dei
seguenti principi:
a) la selezione viene effettuata da una commissione composta da tre
direttori di struttura complessa nella medesima disciplina
dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un
elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi
regionali dei direttori di struttura complessa. Qualora fossero
sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima
regione ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto,
non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel
sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione
direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha
sede la predetta azienda;
b) la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del
dirigente da incaricare e, sulla base dell’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, dei volumi
dell’attivita’ svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli
esiti di un colloquio, presenta al direttore generale una terna di
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il direttore generale individua il candidato da nominare nell’ambito
della terna predisposta dalla commissione; ove non intenda nominare
un candidato con migliore punteggio deve motivare analiticamente la
scelta. L’azienda sanitaria interessata puo’ preventivamente
stabilire che, nel caso in cui il dirigente a cui e’ stato conferito
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla
sostituzione conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti
facenti parte della terna iniziale;
c) la nomina dei responsabili di unita’ operativa complessa a
direzione universitaria e’ effettuata dal direttore generale d’intesa
con il Rettore, sentito il dipartimento universitario competente,
ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo
interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e
professionale del responsabile da nominare;
d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i
curriculum dei candidati, la relazione della commissione, sono
pubblicati sul sito internet dell’azienda prima della nomina. Sono
altresi’ pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da
parte del direttore generale di cui alla lettera b), secondo periodo.
7-ter. L’incarico di direttore di struttura complessa deve in ogni
caso essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della
valutazione cui all’articolo 15, comma 5.
7-quater. L’incarico di responsabile di struttura semplice, intesa
come articolazione interna di una struttura complessa o di un
dipartimento, e’ attribuito dal direttore generale, su proposta,
rispettivamente, del direttore della struttura complessa di afferenza
o del direttore di dipartimento, a un dirigente con un’anzianita’ di
servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto
dell’incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e
non superiore a cinque anni, con possibilita’ di rinnovo. L’oggetto,
gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca,
nonche’ il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
7-quinquies. Per il conferimento dell’incarico di struttura
complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato
di cui all’articolo 15-septies.»;
e) all’articolo 15-ter , comma 1, il primo periodo e’ sostituito
dal seguente:
«Gli incarichi di cui all’articolo 15, comma 4, sono attribuiti a
tempo determinato compatibilmente con le risorse finanziarie a tale
fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle
strutture semplici stabiliti nell’atto aziendale di cui all’articolo
3, comma 1-bis;
f) all’articolo 15-ter il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a
sette anni, con facolta’ di rinnovo per lo stesso periodo o per
periodo piu’ breve.»;
g) l’articolo 17 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Collegio di direzione). – 1. Le regioni prevedono
l’istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario
regionale, del collegio di direzione, quale organo dell’azienda,
individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione
di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell’ente e
disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonche’
le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di
direzione, in particolare, concorre al governo delle attivita’
cliniche, partecipa alla pianificazione delle attivita’, incluse la
ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni
organizzative per l’attuazione dell’attivita’ libero-professionale
intramuraria. Nelle aziende ospedaliero universitarie il collegio di
direzione partecipa alla pianificazione delle attivita’ di ricerca e
didattica nell’ambito di quanto definito dall’universita’; concorre
inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con
particolare riferimento all’individuazione di indicatori di risultato
clinico-assistenziale e di efficienza, nonche’ dei requisiti di
appropriatezza e di qualita’ delle prestazioni. Partecipa altresi’
alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli
obiettivi prefissati ed e’ consultato obbligatoriamente dal direttore
generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attivita’
cliniche. Ai componenti del predetto collegio non e’ corrisposto
alcun emolumento, compenso, indennita’ o rimborso spese.».
2. Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli 3-bis, comma
3, e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di nomina
dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, nonche’ dei direttori di struttura complessa, pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto predispongono ovvero aggiornano gli elenchi di
cui all’articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, come sostituito dal comma
1, lettera a), del presente decreto.

Capo I

Norme per la razionalizzazione dell’attivita’ assistenziale e
sanitaria

Art. 5
Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare
riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie
rare, nonche’ da ludopatia
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica,
con la procedura di cui all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31
dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all’aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con
prioritario riferimento alla riformulazione dell’elenco delle
malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanita’ 28
maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del
Ministro della sanita’ 18 maggio 2001, n. 279, al fine di assicurare
il bisogno di salute, l’equita’ nell’accesso all’assistenza, la
qualita’ delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche
esigenze.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli
equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare
i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni
di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da
ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti
da sindrome da gioco con vincita in denaro, cosi’ come definita
dall’Organizzazione mondiale della sanita’ (G.A.P.).

Capo I

Norme per la razionalizzazione dell’attivita’ assistenziale e
sanitaria

Art. 6
Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e
prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonche’ di ospedali
psichiatrici giudiziari
1. La procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione e di
adeguamento a specifiche normative, nonche’ di costruzione di
strutture ospedaliere, da realizzarsi mediante contratti di
partenariato pubblico-privato di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, puo’ altresi’ prevedere la
cessione all’aggiudicatario, come componente del corrispettivo, di
immobili ospitanti strutture ospedaliere da dismettere, anche ove
l’utilizzazione comporti il mutamento di destinazione d’uso, da
attuarsi secondo la disciplina regionale vigente.
2. Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi
di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rese
annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte
stabilite con specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, finalizzate agli interventi per l’adeguamento
alla normativa antincendio. A tale fine, nei limiti della predetta
quota parte e in relazione alla particolare situazione di distinte
tipologie di strutture ospedaliere, con decreto del Ministro
dell’interno, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, di concerto con i Ministri della salute e
dell’economia e delle finanze, nonche’ sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all’aggiornamento della
normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e
socio-sanitarie sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza
antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con
scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo
semplificazioni e soluzioni di minor costo a parita’ di sicurezza;
b) previsione di una specifica disciplina semplificata per le
strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell’interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre
2002;
c) adozione, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie
pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151, ai fini della prosecuzione dell’attivita’ fino alla predetta
scadenza, di un modello di organizzazione e gestione conforme alle
disposizioni dell’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, con il contestuale impegno delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano a sostituirle entro la medesima
scadenza con strutture in regola con la normativa tecnica
antincendio;
d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le
altre strutture sanitarie individuate nell’allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una specifica
disciplina semplificata di prevenzione incendi, fermo restando il
rispetto delle disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
3. All’articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011,
n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,
n. 9, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del
programma pluriennale di interventi di cui all’articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni e province
autonome, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola
regione o provincia autonoma con decreto del Ministro della salute di
approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla
medesima regione o provincia autonoma. All’erogazione delle risorse
si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province
autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».

Capo II

Riduzione dei rischi sanitari connessi all’alimentazione e alle
emergenze veterinarie

Art. 7
Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di
prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attivita’ sportiva
non agonistica
1. All’articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed
assistenza della maternita’ e infanzia, di cui al regio decreto 24
dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, il primo e il
secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Chiunque vende prodotti del tabacco ha l’obbligo di chiedere
all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento
di identita’, tranne nei casi in cui la maggiore eta’ dell’acquirente
sia manifesta.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000
euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori
di anni diciotto. Se il fatto e’ commesso piu’ di una volta si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e
la sospensione, per tre mesi, della licenza all’esercizio
dell’attivita’.».
2. All’articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive
modificazioni, dopo il primo comma e’ aggiunto il seguente:
«I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti
del tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento
dell’eta’ anagrafica dell’acquirente. Sono considerati idonei i
sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati
dalla pubblica amministrazione.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
nonche’ l’adeguamento dei sistemi automatici gia’ adottati alla data
di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2013.
4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con
vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche
e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte
prevalentemente ai giovani. Sono altresi’ vietati messaggi
pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali,
riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e
radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonche’
via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti
elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza
dalla pratica del gioco, nonche’ dell’indicazione della possibilita’
di consultazione di note informative sulle probabilita’ di vincita
pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi
della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei
monopoli, nonche’ dei singoli concessionari ovvero disponibili presso
i punti di raccolta dei giochi.
5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica
di giochi con vincite in denaro, nonche’ le relative probabilita’ di
vincita devono altresi’ figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi
di tali giochi. Qualora l’entita’ dei dati da riportare e’ tale da
non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero
dei tagliandi, questi ultimi devono recare l’indicazione della
possibilita’ di consultazione di note informative sulle probabilita’
di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua
incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia
delle dogane e dei monopoli, nonche’ dei singoli concessionari e
disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime
formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di
cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere
riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in
cui sono installati i videoterminali di cui all’articolo 110, comma
6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n.
773 del 1931, nonche’ nei punti di vendita in cui si esercita come
attivita’ principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche
ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresi’ comparire ed
essere chiaramente leggibili all’atto di accesso ai siti internet
destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro.
6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e
il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario
e’ diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa
pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L’inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 5 e’ punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei
confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5,
relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto
titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le
violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attivita’
principale l’offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare
del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita’ di
contestazione degli illeciti, nonche’ di irrogazione delle sanzioni
e’ competente l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione
vigente, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1°
gennaio 2013.
8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all’articolo
24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, e’
vietato l’ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree destinate al
gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche’ nelle
aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui
all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al
regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si
esercita come attivita’ principale quella di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto e’
punita ai sensi dell’articolo 24, commi 21 e 22, del predetto
decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare
dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta
del gioco con vincite in denaro identifica i minori di eta’ mediante
richiesta di esibizione di un documento di identita’, tranne nei casi
in cui la maggiore eta’ sia manifesta.
9. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito
della sua incorporazione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di
intesa con la Societa’ italiana degli autori ed editori (SIAE), la
Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di
finanza, pianifica su base annuale almeno cinquemila controlli,
specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei
confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli
apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte
attivita’ di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non
sportivi, collocati in prossimita’ di istituti scolastici primari e
secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.
Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita’ possono
essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le
violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro
constatate, durante le loro ordinarie attivita’ di controllo previste
a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei
predetti giochi. Le attivita’ del presente comma sono svolte
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
10. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito
della sua incorporazione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in
funzione della sua competenza decisoria esclusiva al riguardo,
provvede a pianificare, tenuto conto degli interessi pubblici di
settore, ivi inclusi quelli connessi al consolidamento del relativo
gettito erariale, forme di progressiva ricollocazione dei punti della
rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi
di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui
al regio decreto n. 773 del 1931, che risultano territorialmente
prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture
sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto. Le pianificazioni operano
relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova
concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli
istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed
ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo
bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati
conseguiti all’esito dei controlli di cui al comma 9, nonche’ di ogni
altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse
proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali
o nazionali.
11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano
un’attivita’ sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della
salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro
delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante
l’obbligo di idonea certificazione medica, nonche’ linee guida per
l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la
dotazione e l’impiego, da parte di societa’ sportive sia
professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Capo II

Riduzione dei rischi sanitari connessi all’alimentazione e alle
emergenze veterinarie

Art. 8
Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande

1. I commi da 1 a 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 193, gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei
prodotti di cui all’articolo 1 sono riconosciuti dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie
locali.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene previa verifica in
loco:
a) del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE)
n. 852 /2004 e al regolamento (CE) n. 853/ 2004 e degli altri
specifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente;
b) della disponibilita’ di un laboratorio accreditato per il
controllo dei prodotti.
3. Il riconoscimento viene sospeso o revocato quando vengono meno i
presupposti di cui al comma 2.
4. Il Ministero della salute, anche avvalendosi della
collaborazione di esperti dell’Istituto superiore di sanita’, senza
nuovi o maggiori oneri puo’ effettuare, in ogni momento, verifiche
ispettive sugli stabilimenti di cui al comma 1 con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
2. Il comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 111, e’ sostituito dal seguente:
«6. Le Aziende sanitarie locali competenti comunicano
tempestivamente al Ministero della salute i dati relativi agli
stabilimenti riconosciuti con l’indicazione delle specifiche
produzioni effettuate e gli eventuali provvedimenti di sospensione o
revoca. Il Ministero della salute provvede, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, all’aggiornamento periodico
dell’elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti pubblicato sul
portale del Ministero.».
3. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 111, le parole: «per il rilascio dell’autorizzazione o» sono
soppresse.
4. L’operatore del settore alimentare che offre in vendita al
consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonche’ prodotti di
acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi
dell’articolo 44 del regolamento (CE) 1169/2011, e’ tenuto ad apporre
in modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con
decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, riportanti le informazioni
relative alle corrette condizioni di impiego.
5. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 4, e’ punita
dall’autorita’ competente, da determinarsi ai sensi del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 193, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 600 a euro 3.500.
6. L’operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte
crudo o crema cruda destinati all’alimentazione umana diretta, deve
riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta le
informazioni indicate con decreto del Ministro della salute.
7. Salvo quanto previsto dal comma 6, in caso di cessione diretta
di latte crudo, l’operatore del settore alimentare provvede con
l’esposizione di un cartello, nello stesso luogo in cui avviene la
vendita del prodotto, ad informare il consumatore finale di consumare
il prodotto previa bollitura.
8. L’operatore del settore alimentare che, per la produzione di
gelati utilizza latte crudo, deve sottoporlo a trattamento termico
conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004.
9. L’operatore del settore alimentare che utilizza distributori
automatici per la vendita diretta di latte crudo deve provvedere
secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro della
salute.
10. La somministrazione di latte crudo e crema cruda nell’ambito
della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche, e’
vietata.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non
rispettano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10 sono soggetti
all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5000 a euro 50.000.
12. Le regioni e le province autonome provvedono all’accertamento e
all’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 11.
13. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono agli adempienti previsti con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
14. All’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre
2008, n. 194, e’ aggiunto in fine il seguente periodo:
«L’esclusione si applica per le attivita’ di cui all’allegato A,
Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi
previste.».
15. All’allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.
194, dopo la Sezione 7 e’ aggiunta in fine la Sezione 8, di cui
all’Allegato 1 del presente decreto.
16. Decorsi sei mesi dal perfezionamento con esito positivo della
procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, le bevande
analcoliche di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, devono essere commercializzate con
un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.

Capo II

Riduzione dei rischi sanitari connessi all’alimentazione e alle
emergenze veterinarie

Art. 9
Disposizioni in materia di emergenze veterinarie

1. In presenza di malattie infettive e diffusive del bestiame,
anche di rilevanza internazionale, che abbiano carattere emergenziale
o per le quali non si e’ proceduto all’eradicazione prescritta dalla
normativa dell’Unione europea, con la procedura di cui all’articolo
8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per gli affari europei, sentito il Ministro
per gli affari regionali, il turismo e lo sport, diffida la regione
interessata ad adottare entro quindici giorni gli atti necessari alla
salvaguardia della salute dell’uomo e degli animali.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1,
ovvero gli atti posti in essere risultino inidonei o insufficienti,
il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per gli affari europei, sentito il Ministro
per gli affari regionali, alla presenza del Presidente della regione
interessata, nomina un commissario ad acta per la risoluzione
dell’emergenza o il conseguimento dell’eradicazione. Gli oneri per
l’attivita’ del Commissario sono a carico della regione inadempiente.

Capo III

Disposizioni in materia di farmaci

Art. 10
Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e norme
sull’innovativita’ terapeutica

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 54, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. La produzione di una specifica materia prima
farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla produzione di
medicinali sperimentali da utilizzare in sperimentazioni cliniche di
fase I non necessita di specifica autorizzazione, se, previa notifica
all’AIFA da parte del titolare dell’officina, e’ effettuata nel
rispetto delle norme di buona fabbricazione in un’officina
autorizzata alla produzione di materie prime farmacologicamente
attive. Entro il 31 dicembre 2014 l’AIFA trasmette al Ministro della
salute e pubblica nel suo sito internet una relazione sugli effetti
derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al presente
comma e sui possibili effetti della estensione di tale disciplina ai
medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche di
fase II. La relazione tiene adeguatamente conto anche degli
interventi ispettivi effettuati dall’AIFA presso le officine di
produzione delle materie prime farmacologicamente attive.»;
b) al comma 3 dell’articolo 73 e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo:«In considerazione delle loro caratteristiche tecniche, i
radiofarmaci sono esentati dall’obbligo di apposizione del bollino
farmaceutico, disciplinato dal decreto del Ministro della sanita’ in
data 2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001.»;
c) il comma 11 dell’articolo 130 e’ sostituito dal seguente:
«11. Le aziende titolari di AIC e le aziende responsabili della
commercializzazione dei medicinali sono tenute alla trasmissione dei
dati di vendita secondo le modalita’ previste dal decreto del
Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005,
concernente l’istituzione di una banca dati centrale finalizzata a
monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema
distributivo.»;
d) il comma 12 dell’articolo 130 e’ abrogato;
e) il comma 23 dell’articolo 148 e’ abrogato;
f) al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 141 le parole: «La
sospensione e’ disposta in caso di lievi irregolarita’ di cui al
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «La sospensione e’ disposta,
altresi’, quando le irregolarita’ di cui ai commi 2 e 3 risultano di
lieve entita’».
2. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare
l’immediata disponibilita’ agli assistiti dei medicinali a carico del
Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le
aziende sanitarie locali che, a giudizio della Commissione consultiva
tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco, di seguito
AIFA, possiedano, alla luce dei criteri predefiniti dalla medesima
Commissione, il requisito della innovativita’ terapeutica di
particolare rilevanza.
3. Quanto disposto dal comma 2 si applica indipendentemente
dall’inserimento dei medicinali nei prontuari terapeutici ospedalieri
o in altri analoghi elenchi predisposti dalle competenti autorita’
regionali e locali ai fini della razionalizzazione dell’impiego dei
farmaci da parte delle strutture pubbliche.
4. Quando una regione comunica all’AIFA dubbi sui requisiti di
innovativita’ riconosciuti a un medicinale, fornendo la
documentazione scientifica su cui si basa tale valutazione, l’AIFA
sottopone alla Commissione consultiva tecnico-scientifica la
questione affinche’ la riesamini entro 60 giorni dalla comunicazione
regionale e esprima un motivato parere.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
tenute ad aggiornare, con periodicita’ almeno semestrale, i prontuari
terapeutici ospedalieri e ogni altro strumento analogo regionale,
elaborato allo scopo di razionalizzare l’impiego dei farmaci da parte
di strutture pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di
guidare i clinici in percorsi diagnostico-terapeutici specifici,
nonche’ a trasmetterne copia all’AIFA.
6. Presso l’AIFA, e’ istituito, senza nuovi oneri a carico della
finanza pubblica, un tavolo permanente di monitoraggio dei prontuari
terapeutici ospedalieri, al quale partecipano rappresentanti della
stessa Agenzia, delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano e del Ministero della salute. La partecipazione al tavolo
e’ a titolo gratuito. Il tavolo discute eventuali criticita’ nella
gestione dei prontuari terapeutici ospedalieri e degli altri analoghi
strumenti regionali e fornisce linee guida per l’armonizzazione e
l’aggiornamento degli stessi.

Capo III

Disposizioni in materia di farmaci

Art. 11
Revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e altre
disposizioni dirette a favorire l’impiego razionale ed
economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio
sanitario nazionale
1. Entro il 30 giugno 2013 l’AIFA, sulla base delle valutazioni
della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato
prezzi e rimborso, provvede ad una revisione straordinaria del
Prontuario farmaceutico nazionale, collocando nella classe di cui
all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, i farmaci terapeuticamente superati e quelli la cui efficacia
non risulti sufficientemente dimostrata, alla luce delle evidenze
rese disponibili dopo l’immissione in commercio. Per i farmaci che
non soddisfano il criterio di economicita’, in rapporto al risultato
terapeutico previsto, e’ avviata dall’AIFA la procedura di
rinegoziazione del prezzo; il termine per l’eventuale esclusione di
questi ultimi prodotti dal Prontuario farmaceutico nazionale e’
stabilito al 31 dicembre 2013. In sede di revisione straordinaria ai
sensi dei precedenti periodi del presente comma e, successivamente,
in sede di periodico aggiornamento del Prontuario farmaceutico
nazionale, i medicinali equivalenti, ai sensi di legge, ai medicinali
di cui e’ in scadenza il brevetto o il certificato di protezione
complementare non possono essere classificati come farmaci a carico
del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data
di scadenza del brevetto o del certificato di protezione
complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Qualora, alla scadenza di un accordo stipulato dall’AIFA con
un’azienda farmaceutica ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il medicinale
che era stato oggetto dell’accordo venga escluso dalla
rimborsabilita’, l’AIFA puo’ stabilire l’ulteriore dispensazione del
medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale ai soli fini del
completamento della terapia dei pazienti gia’ in trattamento.
3. Al comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
648, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «dalla Commissione unica del farmaco conformemente
alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa» sono sostituite
dalle seguenti: «dall’AIFA, conformemente alle procedure ed ai
criteri adottati dalla stessa, previa valutazione della Commissione
consultiva tecnico-scientifica»;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«Se e’ disponibile un’alternativa terapeutica nell’ambito dei
farmaci autorizzati, la presenza nell’elenco di cui al precedente
periodo del medicinale non autorizzato, con conseguente erogazione
dello stesso a carico del Servizio sanitario nazionale, e’ ammessa
unicamente nel caso in cui a giudizio della Commissione
tecnico-scientifica dell’AIFA, il medicinale possieda un profilo di
sicurezza, con riferimento all’impiego proposto, non inferiore a
quella del farmaco autorizzato e quest’ultimo risulti eccessivamente
oneroso per il Servizio sanitario nazionale. Agli effetti del
presente comma il medicinale gia’ autorizzato e’ considerato
eccessivamente oneroso se il costo medio della terapia basata sul suo
impiego supera di almeno il 50 per cento il costo medio della terapia
basata sull’impiego del farmaco non autorizzato.».
4. Previa autorizzazione dell’AIFA, rilasciata su proposta della
regione competente, la farmacia ospedaliera puo’, attraverso
operazioni di ripartizione del quantitativo di un medicinale
regolarmente in commercio, allestire dosaggi da utilizzare
all’interno dell’ospedale in cui opera o all’interno di altri
ospedali, ovvero da consegnare all’assistito per impiego domiciliare
sotto il controllo della struttura pubblica. Il disposto del presente
comma si applica anche nell’ipotesi di utilizzazione di un medicinale
per un’indicazione diversa da quella autorizzata, ai sensi
dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648,
come modificato dal comma 3 del presente articolo.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
autorizzate a sperimentare, nei limiti delle loro disponibilita’ di
bilancio, sistemi di riconfezionamento, anche personalizzato, e di
distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso
strutture ospedaliere e residenziali, al fine di eliminare sprechi di
prodotti e rischi di errori e di consumi impropri. Le operazioni di
sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono effettuate
nel rispetto delle norme di buona fabbricazione. L’AIFA, su richiesta
della regione, autorizza l’allestimento e la fornitura alle strutture
sanitarie che partecipano alla sperimentazione di macroconfezioni di
medicinali in grado di agevolare le operazioni predette.

Capo III

Disposizioni in materia di farmaci

Art. 12
Procedure concernenti i medicinali

1. L’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, e
successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Procedimento di classificazione di un medicinale fra i
farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale). – 1. Fatto salvo
il disposto del comma 2, l’azienda farmaceutica interessata puo’
presentare all’AIFA la domanda di classificazione di un medicinale
fra i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale soltanto
dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio dello
stesso medicinale di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.
2. In deroga al disposto del comma 1, la domanda riguardante
farmaci orfani o altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e
sociale previsti in una specifica deliberazione dell’AIFA, adottata
su proposta della Commissione consultiva tecnico-scientifica, o
riguardante medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente
ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili, puo’ essere
presentata anteriormente al rilascio dell’autorizzazione
all’immissione in commercio.
3. L’AIFA comunica all’interessato le proprie determinazioni entro
90 giorni dal ricevimento della domanda. Il rigetto della domanda e’
comunicato al richiedente unitamente al parere della Commissione
consultiva tecnico-scientifica o del Comitato prezzi e rimborso sul
quale la decisione e’ fondata. Parimenti documentata e’ la
comunicazione della determinazione di esclusione di un medicinale in
precedenza classificato fra i farmaci erogabili dal Servizio
sanitario nazionale.».
2. I medicinali che ottengono un’autorizzazione all’immissione in
commercio comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, del
regolamento CE n. 1901/2006 o del regolamento (CE), n. 1394/2007 o
un’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono
automaticamente collocati in apposita sezione, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita’, della classe di
cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni, nelle more della
presentazione, da parte dell’azienda interessata, di una eventuale
domanda di diversa classificazione ai sensi della citata disposizione
legislativa. Entro 15 giorni dal rilascio dell’autorizzazione
comunitaria, l’AIFA pubblica nella Gazzetta Ufficiale un comunicato
che da’ conto della classificazione ai sensi del presente comma e
indica il prezzo del medicinale, sulla base di quanto comunicato
dall’azienda interessata. Per i medicinali autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, le indicazioni della classificazione ai sensi del
presente comma e del prezzo sono incluse nel provvedimento di
autorizzazione all’immissione in commercio. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai medicinali di cui all’articolo 8,
comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, e successive
modificazioni, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si
applicano ai medicinali generici o equivalenti, per i quali resta
ferma la disciplina prevista dall’articolo 3, comma 130, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, fatta salva la devoluzione all’AIFA e ai
suoi organismi collegiali delle competenze ivi attribuite al
Ministero della salute e alla Commissione unica del farmaco.
4. All’articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e
successive modificazioni, e’ abrogato il comma 6.
5. Le competenze in materia di sperimentazione clinica dei
medicinali attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,
all’Istituto superiore di sanita’ sono trasferite all’AIFA, la quale
si avvale di esperti del predetto Istituto, senza nuovi o maggiori
oneri, ai fini dell’esercizio delle funzioni trasferite. Sono
confermate in capo all’AIFA le competenze in materia di
sperimentazione clinica di medicinali attribuite dal citato decreto
legislativo n. 211 del 2003 al Ministero della salute e trasferite
all’AIFA ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
6. Entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente
decreto ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano nomina un comitato etico competente per le sperimentazioni
cliniche che si svolgono nei rispettivi territori. Tali comitati
svolgono tutte le funzioni attribuite ai comitati etici dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Nelle regioni con piu’ di un
milione di abitanti il giudizio di cui all’articolo 6, comma 2,
lettera f), del decreto legislativo n. 211 del 2003 puo’ essere
affidato a diversi comitati etici, istituiti nel numero massimo di un
per milione di abitanti. A decorrere dal 1° marzo 2013 i comitati
etici disciplinati dal presente comma subentrano ai comitati etici
operanti in base alle previgenti disposizioni.
7. A decorrere dal 1° marzo 2013, la documentazione riguardante
studi clinici sui medicinali disciplinati dal decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211, e’ gestita esclusivamente con modalita’
telematiche, attraverso i modelli standard dell’Osservatorio
nazionale sulla sperimentazione clinica dell’AIFA.

Capo III

Disposizioni in materia di farmaci

Art. 13
Disposizioni in materia di medicinali omeopatici,
anche veterinari e di sostanze ad azione ormonica

1. L’articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul
mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della
disciplina ai medicinali antroposofici). – 1. Per i medicinali
omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995,
resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Tali prodotti sono soggetti
alla procedura semplificata di registrazione prevista agli articoli
16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle
lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 16. In alternativa alla
documentazione richiesta dal modulo 4 di cui all’allegato 1 al
presente decreto, per i medicinali omeopatici di cui al presente
comma, le aziende titolari possono presentare una dichiarazione
autocertificativa sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda
medesima, recante: a) elementi comprovanti la sicurezza del prodotto,
avendo riguardo alla sua composizione, forma farmaceutica e via di
somministrazione; b) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque
anni; c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IX del presente decreto. Tale
disposizione non si applica ai medicinali omeopatici di origine
biologica o preparati per uso parenterale o preparati con
concentrazione ponderale di ceppo omeopatico, per i quali resta
confermato l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni del modulo 4 di
cui all’allegato 1 al presente decreto.
2. Anche a seguito dell’avvenuta registrazione in forma
semplificata, per i medicinali omeopatici non in possesso di tutti i
requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo 16 si applicano le
disposizioni previste dal titolo IX del presente decreto.
3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale
e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli
effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.».
2. Ai fini della procedura di cui al terzo periodo del comma 1
dell’articolo 20, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, e’ dovuta una
tariffa da versare all’AIFA determinata con decreto del Ministro
della salute, oltre al diritto annuale previsto dall’articolo 4,
comma 5, del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53.
Con lo stesso decreto sono aggiornate, con un incremento del 10 per
cento, le tariffe vigenti stabilite dal Ministro della salute o
dall’Agenzia italiana del farmaco in materia di medicinali e sono
individuate, in misura che tiene conto delle affinita’ fra le
prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora
tariffate. Entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe sono
aggiornate, con le stesse modalita’, sulla base delle variazioni
annuali dell’indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di
dicembre.
3. All’articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
4. All’articolo 15, comma 6, lettera d) del decreto legislativo 16
marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «nel caso
in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve
essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della
prescrizione o dell’invio degli animali allo stabilimento di
macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti
trattamenti;» sono soppresse.

Capo IV

Norme finali

Art. 14
Razionalizzazione di taluni enti sanitari

1. La societa’ consortile «Consorzio anagrafi animali» di cui ai
commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, e’ soppressa e posta in liquidazione a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
funzioni gia’ svolte dalla societa’ consortile «Consorzio Anagrafi
animali» sono trasferite, con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della
salute e dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e al Ministero della salute secondo le rispettive
competenze. Alle predette funzioni i citati Ministeri provvedono
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti di bilancio
previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell’articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, riaffluiscono al bilancio dell’ Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), anche mediante versamento in entrata del bilancio
dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.
2. Al fine di limitare gli oneri per il Servizio sanitario
nazionale per l’erogazione delle prestazioni in favore delle
popolazioni immigrate, l’Istituto nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie
della poverta’ (INMP) gia’ costituito quale sperimentazione
gestionale, e’ ente con personalita’ giuridica di diritto pubblico,
dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile,
vigilato dal Ministero della salute, con il compito di promuovere
attivita’ di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle
popolazioni migranti e di contrastare le malattie della poverta’.
3. L’Istituto di cui al comma 2 e’ altresi’ centro di riferimento
della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo
socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla poverta’,
nonche’ Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo
sanitario.
4. Sono organi dell’Istituto il Consiglio di indirizzo, il
Direttore e il Collegio sindacale. Il Consiglio di indirizzo e’
composto da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della
salute e tre dai Presidenti delle regioni che partecipano alla rete
di cui al comma 3 ed ha compiti di indirizzo strategico. Il Direttore
e’ nominato dal Ministro della salute, rappresenta legalmente
l’Istituto ed esercita tutti i poteri di gestione. Il Collegio
sindacale e’ costituito da tre membri, due nominati dal Ministro
della salute, di cui uno designato dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, nonche’ uno dal Ministro dell’economia e
delle finanze, con compiti di controllo interno. Con decreto del
Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, viene disciplinato il funzionamento e l’organizzazione
dell’Istituto.
5. All’articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Per il
finanziamento delle attivita’ si provvede annualmente nell’ambito di
un apposito progetto interregionale, approvato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate all’ attuazione
dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, e’ vincolato l’importo pari a 5 milioni di
euro per l’anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2013.».
6. Per il finanziamento dell’Istituto nazionale per la promozione
della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle
malattie della poverta’ (INMP), di cui al comma 2, si provvede
nell’ambito dello stanziamento di cui al comma 5, di euro 5 milioni
nell’anno 2012 e di euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2013,
nonche’ mediante i rimborsi delle prestazioni erogate a carico del
Servizio sanitario nazionale e la partecipazione a progetti anche di
ricerca nazionali ed internazionali.
7. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4
sono abrogati i commi 7 e 8 dell’articolo 17 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
8. Per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 la misura del
contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari
dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali
italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei
veterinari, e’ determinata forfettariamente per ogni contribuente in
12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per l’anno 2004, in
10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006, nonche’ in 11 per il 2007.
Per il periodo 1° gennaio 2003-1° gennaio 2007 la misura del
contributo a carico dei sanitari individuati quali nuovi obbligati
dalla lettera e), primo comma dell’articolo 2, della legge 7 luglio
1901, n. 306, e successive modificazioni, e’ anch’essa
forfettariamente determinata negli identici importi di cui al
presente comma.
9. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di cui al
comma 8 per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 sono trattenute
dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare. Con
delibera della Fondazione e’ stabilita la procedura, le modalita’ e
le scadenze per l’eventuale conguaglio o rimborso. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono estinti ogni azione o
processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o
ripetizione dei contributi di cui al primo periodo. La Fondazione
ONAOSI e’ comunque autorizzata a non avviare le procedure per la
riscossione coattiva per crediti di importo inferiore a 600 euro. Per
gli anni successivi al 2007 resta confermato, per la determinazione
dei contributi dovuti alla Fondazione, quanto disposto dal
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
10. I commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288, sono sostituiti dai seguenti: «1. La domanda di
riconoscimento e’ presentata dalla struttura interessata alla regione
competente per territorio, unitamente alla documentazione comprovante
la titolarita’ dei requisiti di cui all’articolo 13, individuata con
decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano. La regione inoltra la domanda, nella quale va
precisata la sede effettiva di attivita’ della struttura e la
disciplina per la quale si richiede il riconoscimento, al Ministero
della salute, evidenziando la coerenza del riconoscimento con la
propria programmazione sanitaria. 2. Il Ministro della salute nomina
una commissione di valutazione formata da almeno due esperti nella
disciplina oggetto della richiesta di riconoscimento, che svolgono
l’incarico a titolo gratuito. Entro trenta giorni dalla nomina, la
commissione esprime il proprio parere motivato sulla sussistenza dei
requisiti di cui all’articolo 13, comma 3, sulla completezza della
documentazione allegata alla domanda e su quella eventualmente
acquisita dalla struttura interessata. La commissione puo’ trarre
argomenti di convinzione dai necessari sopralluoghi. Entro dieci
giorni dal ricevimento del parere, il Ministro della salute trasmette
gli atti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che deve
esprimersi sulla domanda di riconoscimento entro quarantacinque
giorni dal ricevimento.». Al comma 3, le parole: «d’intesa» sono
sostituite dalle seguenti: «previa intesa».
11. I commi 1 e 2 dell’articolo 15 del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288, sono cosi’ sostituiti: «1. Le Fondazioni IRCCS,
gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano ogni due anni
al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei
requisiti di cui all’articolo 13, nonche’ la documentazione
necessaria ai fini della conferma, altresi’ indicata dal decreto di
cui al comma 1 dell’articolo 14. 2. Il Ministero della salute,
nell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 1,
comma 2, puo’ verificare in ogni momento la sussistenza delle
condizioni per il riconoscimento delle Fondazioni IRCCS, degli
Istituti non trasformati e di quelli privati. Nel caso di
sopravvenuta carenza di tali condizioni, il Ministero informa la
regione territorialmente competente ed assegna all’ente un termine
non superiore a sei mesi entro il quale reintegrare il possesso dei
prescritti requisiti. Il Ministro della salute e la regione
competente possono immediatamente sostituire i propri designati
all’interno dei consigli di amministrazione, nonche’ sospendere
cautelativamente l’accesso al finanziamento degli enti interessati.
Alla scadenza di tale termine, sulla base dell’esito della verifica,
il Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della regione
interessata, conferma o revoca il riconoscimento.».
12. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nonche’ la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31
dicembre 2012, sono stabiliti i criteri di classificazione degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati,
delle Fondazioni IRCCS e degli altri IRCCS di diritto privato sulla
base di indicatori quali-quantitativi di carattere scientifico di
comprovato valore internazionale, anche ai fini del loro inserimento
nella rete di attivita’ di ricerca; con il medesimo decreto, al fine
di garantire la visione unitaria delle attivita’ di ricerca
scientifica nel campo sanitario dei predetti soggetti, sono
individuate le modalita’ attraverso cui realizzare l’attivita’ di
ricerca scientifica in materia sanitaria a livello internazionale.

Capo IV

Norme finali

Art. 15
Trasferimento delle funzioni di assistenza al personale navigante e
altre norme sulle prestazioni rese dal Ministero
1. I commi 89, 90, 91 e 92 dell’articolo 4 della legge 12 novembre
2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:
«89. Le funzioni relative all’assistenza sanitaria al personale
navigante marittimo e dell’aviazione civile, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, ivi comprese le
funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale di competenza del
Ministero della salute, sono conferite alle regioni, ad esclusione di
quelle relative alla certificazione delle competenze in materia di
primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi
mercantili, di formazione e aggiornamento di pronto soccorso
sanitario del personale di volo, alle visite effettuate dagli
Istituti medico-legali dell’Aeronautica militare, alle visite di
idoneita’ presso gli Uffici di sanita’ marittima, aerea e di
frontiera (USMAF) per la prima iscrizione nelle matricole della gente
di mare. Restano ferme tutte le tipologie di prestazioni di
competenza dei predetti Istituti medico-legali dell’Aeronautica
militare.
90. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, dell’infrastrutture e dei
trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del
trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse
finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92,
i relativi criteri e modalita’ del trasferimento e riparto tra le
regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale
navigante, nonche’, di concerto anche con il Ministro della difesa,
le modalita’ dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti
medico-legali dell’Aeronautica militare. La decorrenza dell’esercizio
delle funzioni conferite e’ contestuale all’effettivo trasferimento
delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima
decorrenza e’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 620, fatto salvo l’articolo 2 concernente
l’individuazione dei beneficiari dell’assistenza.
91. Ferma restando l’autonomia normativa e organizzativa degli enti
riceventi, il personale di ruolo in servizio presso i Servizi di
assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.) di Napoli e
Genova, e relative articolazioni territoriali, e’ trasferito,
nell’ambito del territorio provinciale, assicurando il riconoscimento
del servizio prestato ed applicando il trattamento economico,
compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti
per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo
tabelle di corrispondenza da definirsi con i decreti di cui al comma
90. Qualora le voci fisse e continuative del trattamento economico
fondamentale e accessorio in godimento alla data di trasferimento
risultino maggiori di quelle spettanti nella nuova posizione di
inquadramento, la relativa differenza e’ conservata dagli interessati
come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. All’esito del trasferimento
le dotazioni organiche del Ministero della salute sono
corrispondentemente ridotte, tenendo conto delle funzioni che lo
Stato continua ad esercitare in materia.
92. I rapporti con il personale ambulatoriale infermieristico,
tecnico e della riabilitazione sono disciplinati ad esaurimento da
accordi collettivi nazionali di durata triennale stipulati dalla
Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC). Negli
accordi collettivi della medicina specialistica ambulatoriale del
Servizio sanitario nazionale e’ ricompreso il personale ambulatoriale
medico e delle altre professionalita’ sanitarie. Il predetto
personale mantiene i rapporti convenzionali in essere. I rapporti con
i medici fiduciari titolari di incarico nell’ambito della convenzione
di medicina generale rimangono disciplinati dalla relativa
convenzione, salva la possibilita’, per gli assistiti di cui al comma
89, di optare, entro il primo anno, per uno dei predetti medici anche
oltre il massimale previsto, fino al 20 per cento dello stesso, salvo
riassorbimento. Ai medici fiduciari non titolari di altro rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, le regioni
assicurano un incarico nell’ambito della medicina dei servizi per un
monte orario non inferiore all’ammontare dei compensi percepiti
nell’anno 2011.
92-bis. Con accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e’ assicurato
l’esercizio coordinato delle funzioni conferite a salvaguardia del
diritto del personale navigante ad usufruire dei livelli garantiti
delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e
all’estero.
92-ter. A decorrere dall’effettivo trasferimento delle risorse, al
personale navigante marittimo e dell’aviazione civile si applicano le
vigenti disposizioni sull’assistenza sanitaria in ambito
internazionale e dell’Unione europea, nello spazio economico europeo
e in Svizzera, nonche’ gli accordi di sicurezza sociale in vigore con
i Paesi non aderenti all’Unione europea, fatto salvo quanto previsto
per le prestazioni medico legali dai decreti di cui al comma 90.
92-quater. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, sono assegnate al Servizio sanitario nazionale le
risorse finanziarie, relative alle funzioni trasferite ai sensi dei
commi 89 e 93, iscritte nello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute.».
2. Sono prestazioni a titolo oneroso rese dal Ministero della
salute a richiesta ed utilita’ dei soggetti interessati, le attivita’
di vigilanza e controllo sull’importazione ed esportazione del sangue
umano e dei suoi prodotti, per uso terapeutico, profilattico e
diagnostico, nonche’ le attivita’:
a) per il rilascio del nulla osta per importazioni di prodotti di
origine animale destinati alla commercializzazione, a seguito dei
controlli sanitari effettuati ai sensi degli articoli 56 e 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
b) per il rilascio del documento veterinario di entrata per
importazioni di prodotti di origine animale non destinati alla
commercializzazione di cui all’articolo 16, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, e di prodotti di origine
non animale;
c) per il rilascio del documento veterinario di entrata per
importazioni di prodotti di origine animale destinati a studi
particolari o ad analisi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera f),
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, ad eccezione di
quelli destinati a laboratori pubblici e ad altre strutture pubbliche
di ricerca che sono esclusi dal pagamento della tariffa;
d) per le attivita’ di cui all’articolo 1 paragrafi 1, 2 e 6 della
decisione della Commissione 2000/571/CE dell’8 settembre 2000.
3. Alle prestazioni di cui al comma 2 si applicano tariffe da
rideterminarsi con decreto del Ministro della salute, al fine di
coprire le spese sostenute dal relativo Ministero, computate con il
criterio del costo orario medio delle prestazioni professionali rese
dal personale coinvolto, calcolato sulla base della retribuzione
annua lorda di ciascun dipendente diviso il numero di ore lavorative
annue, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione.

Capo IV

Norme finali

Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 settembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Balduzzi, Ministro della salute

Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze

Passera, Ministro dello sviluppo
economico

Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino

Capo IV