DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2011

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna e Liguria nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 15 del 20-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 gennaio 2010, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno
colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell’ultima
decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di
gennaio 2010.
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato, altresi’, che sono ancora in corso le iniziative di
carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di
pericolo per il ritorno alle normali condizioni di vita;
Considerata, quindi, l’esigenza di prevedere una proroga dello
stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
finalizzati al definitivo rientro nell’ordinario;
Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle
attivita’ propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri
da adottare ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225»;
Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che
ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di
emergenza;
Vista la nota del 13 dicembre 2010 con cui la regione
Emilia-Romagna nel trasmettere una relazione tecnica concernente gli
interventi posti e da porre in essere chiede una proroga dello stato
di emergenza di dodici mesi;
Vista la nota del 13 dicembre 2010 con cui la regione Liguria
chiede una proroga dello stato di emergenza di dodici mesi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione dell’11 gennaio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di
emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno
colpito le regioni Emilia-Romagna e Liguria nell’ultima decade del
mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2011

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2010 Modifiche all’organizzazione del Dipartimento della protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 25 del 1-2-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile»;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle
attivita’ di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita’ di protezione civile»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare
l’art. 4;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l’art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, che rinvia, per l’organizzazione del Dipartimento della
protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottare ai sensi dell’art. 7, comma 3, e dell’art.
9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
dicembre 2001, recante: «Organizzazione del Dipartimento della
protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
ottobre 2006, recante: «Modifiche all’organizzazione interna del
Dipartimento della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
luglio 2008, recante «Modifiche all’organizzazione del Dipartimento
della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l’art. 13, comma 3, dello stesso che dispone che «al fine di
assicurare la piu’ compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla
legge 7 giugno 2000, n. 150, nell’ambito del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri concernente all’organizzazione del
Dipartimento della protezione civile, sono disciplinate le relative
competente senta ulteriori oneri per il bilancio dello Stato»;
Considerato altresi’ che, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e’
prevista l’istituzione dell’Ufficio stampa del capo del Dipartimento
della protezione civile le cui specifiche competenze, anche con
riferimento alle attivita’ di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150,
saranno individuate con successivo provvedimento;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ed in particolare
l’art. 14 che ha autorizzato, tra l’altro, il Dipartimento della
protezione civile all’espletamento di procedure straordinarie volte
al reclutamento di personale da assumere a tempo indeterminato;
Considerato pertanto che, anche alla luce della nuova dotazione
organica del Dipartimento derivante dalle procedure di cui al citato
art. 14, si rende necessario procedere ad un adeguamento e
riconfigurazione della struttura organizzativa del Dipartimento che
tenga conto dell’inquadramento del nuovo personale e della necessita’
di razionalizzare il funzionamento di alcuni servizi;
Ritenuto, inoltre, di dover provvedere all’individuazione di un
unico vice capo Dipartimento al quale ricondurre alcune specifiche
responsabilita’ di coordinamento di alcuni Uffici nonche’, sulla base
di specifiche deleghe, ulteriori la responsabilita’ di coordinamento
delle diverse attivita’ svolte dagli uffici e servizi nei quali il
Dipartimento e’ articolato;
Ravvisata, pertanto, la necessita’ di rideterminare l’articolazione
del Dipartimento della protezione civile in non piu’ di 37 servizi e
non oltre 8 uffici, adeguandone l’organizzazione alle misure
introdotte dalle recenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa delle amministrazioni pubbliche;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1

Funzioni del Dipartimento della protezione civile

1. L’art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23 luglio 2002 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Dipartimento della protezione civile). – 1. Il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nell’ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento
attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e
dalla normativa in materia di protezione civile.
2. Il Dipartimento provvede inoltre a:
a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita’
gia’ di competenza del Servizio sismico nazionale;
b) garantire il supporto alle attivita’ della Commissione
nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del
comitato operativo della protezione civile, nonche’ del Comitato
paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all’art. 5, comma 1, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
c) curare le attivita’ concernenti il volontariato di protezione
civile;
d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi
istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della
protezione civile, partecipando attivamente a progetti di
collaborazione internazionale.
3. Il Dipartimento si articola in non piu’ di otto uffici ed in non
piu’ di trentasette servizi. Il capo del Dipartimento si avvale di un
vice capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di prima fascia, di un
consigliere giuridico e di un ufficio stampa».

Art. 2

Il capo Dipartimento ed il vice capo Dipartimento

1. Il capo Dipartimento assicura l’indirizzo, il coordinamento ed
il controllo delle attivita’ del Dipartimento della protezione
civile.
2. Il vice capo Dipartimento coadiuva il capo Dipartimento nello
svolgimento delle sue funzioni e puo’ sostituirlo in tutti i suoi
compiti e responsabilita’ in caso di vacanza, assenza od impedimento
di qualsiasi natura e durata. In particolare il vice capo
Dipartimento sovrintende alle attivita’ di competenza dell’Ufficio
Amministrazione e bilancio e dell’Ufficio Attivita’ aeronautica.

Art. 3

Uffici e servizi

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici, di livello
dirigenziale generale:
a) ufficio relazioni istituzionali;
b) ufficio I – volontariato, formazione e comunicazione;
c) ufficio II – rischi idrogeologici e antropici;
d) ufficio III – rischio sismico e vulcanico;
e) ufficio IV – gestione delle emergenze;
f) ufficio V – amministrazione e bilancio;
g) ufficio VI – risorse umane e strumentali;
h) ufficio VII – attivita’ aeronautica.
2. L’ufficio relazioni istituzionali, si articola nei seguenti
servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio rapporti con il sistema nazionale di protezione
civile;
b) servizio relazioni internazionali;
c) servizio studi e ricerche.
3. L’ufficio I – volontariato, formazione e comunicazione, si
articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio volontariato;
b) servizio formazione;
c) servizio per la diffusione della conoscenza della protezione
civile;
d) servizio comunicazione e relazioni con il pubblico.
4. L’ufficio II – rischi idrogeologici e antropici, si articola nei
seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio centro funzionale centrale – settore idro e settore
meteo;
b) servizio rischio idrogeologico, idraulico, idrico, marittimo e
costiero;
c) servizio rischio ambientale;
d) servizio rischio tecnologico;
e) servizio rischio incendi boschivi e di interfaccia;
f) servizio ispettivo e monitoraggio tecnico degli interventi
strutturali e post-emergenza.
5. L’ufficio III – rischio sismico e vulcanico, si articola nei
seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio pericolosita’ e rischio sismico;
b) servizio vulnerabilita’, normativa tecnica e interventi di
mitigazione;
c) servizio gestione tecnica post-evento;
d) servizio monitoraggio sismico del territorio;
e) servizio rischio vulcanico.
6. L’ufficio IV – gestione delle emergenze, si articola nei
seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio coordinamento della sala situazioni Italia e
monitoraggio del territorio (SISTEMA) ed emergenze marittime (COEMM);
b) servizio procedure, pianificazioni di emergenza ed
esercitazioni;
c) servizio gestione delle risorse in emergenza;
d) servizio emergenza sanitaria e assistenza alla popolazione;
e) servizio mobilita’ e servizi essenziali;
f) servizio telecomunicazioni in emergenza.
7. L’ufficio V – amministrazione e bilancio, si articola nei
seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio politiche contrattuali;
b) servizio affari amministrativi;
c) servizio affari finanziari.
8. L’ufficio VI – risorse umane e strumentali, si articola nei
seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio gestione ed organizzazione del personale;
b) servizio gestione degli immobili, autoparco e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
c) servizio controllo interno;
d) servizio informatica e sistemi per le comunicazioni.
9. L’ufficio VII – Attivita’ aeronautica, si articola nei seguenti
servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio coordinamento aereo unificato (COAU);
b) servizio di vigilanza sulla sicurezza del volo ed
addestramento del personale navigante;
c) servizio vigilanza e gestione tecnica, amministrativa e
contrattuale della flotta aerea.
10. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:
a) il vice capo del Dipartimento con funzioni vicarie;
b) il consigliere giuridico, prescelto tra i magistrati
amministrativi, anche collocati in posizione di fuori ruolo, o tra
gli avvocati dello Stato, e’ preposto al settore per gli affari
giuridici, parlamentari e delle ordinanze di protezione civile.
Nell’ambito di detto settore opera il servizio del contenzioso di
livello dirigenziale;
c) l’ufficio Stampa del capo del Dipartimento di cui all’art. 13,
comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
d) i seguenti servizi di livello dirigenziale:
1) servizio di segreteria del capo del Dipartimento presso cui
e’ incardinato il nucleo operativo di cui all’art. 1, comma 8, del
decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
2) servizio grandi eventi.

Art. 4 Abrogazioni 1. E’ abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008, recante: «Modifiche all’organizzazione del Dipartimento della protezione civile». Roma, 6 dicembre 2010 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010, Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 20, foglio n. 317.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 29 luglio 2010, n. 268

Regolamento ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell’esercizio delle attivita’ professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 35 del 12-2-2011

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee ed in particolare l’articolo 1, commi 1, 3, e
4 e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche’ della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone
a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania;
Considerate le competenze attribuite dall’articolo 5, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 al
Ministero della salute;
Visto l’articolo 11, comma 4, del predetto decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, il quale prevede, in caso di differenze
sostanziali, la possibilita’ che il prestatore di servizi occasionali
e temporanei colmi tali differenze attraverso il superamento di una
specifica prova attitudinale;
Visto l’articolo 22 del predetto decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, il quale, in presenza di determinate condizioni,
subordina il riconoscimento del titolo professionale abilitante
all’esercizio di un’attivita’ professionale conseguito in uno Stato
membro dell’Unione europea, al compimento di una misura compensativa
consistente, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in
un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;
Visto, altresi’, l’articolo 23, comma 3, del predetto decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale stabilisce che le
Autorita’ competenti, ai fini della prova attitudinale, predispongono
un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la
formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal
richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del
richiedente;
Considerata, secondo quanto previsto all’articolo 24 del predetto
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l’esigenza di definire,
con decreto del Ministro competente, ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alle singole
professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento,
la conclusione, l’esecuzione e la valutazione delle misure
compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206;
Visto l’articolo 25 del succitato decreto 9 novembre del 2007, n.
206, il quale demanda ad apposito decreto ministeriale non
regolamentare la determinazione degli oneri aggiuntivi derivanti
dall’attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 del
decreto medesimo;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali in data 31 ottobre 2008, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 18 febbraio 2009, n. 40, – serie
generale – concernente la determinazione degli oneri aggiuntivi
derivanti dall’attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e
23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai fini del
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286;
Visto l’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, che stabilisce che il riferimento ai decreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319,
contenuto nell’articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del
decreto legislativo n. 206 del 2007, fermo restando l’attribuzione
all’autorita’ competente di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo medesimo della scelta dell’eventuale misura compensativa
da applicare al richiedente;
Ritenuto di definire, con riferimento alle professioni di medico
chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista,
odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia
medica, infermiere, le procedure relative all’esecuzione delle misure
compensative, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206;
Sentite le Federazioni degli Ordini e Collegi delle professioni
sanitarie dei medici chirurghi, medici specialisti, medici
veterinari, farmacisti, odontoiatri, psicologi, ostetriche, tecnici
sanitari di radiologia medica, infermieri;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n .400;
Udito il parere n. 4838/2009 del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 14
dicembre 2009;
Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV /0028150-P- in data 14 giugno 2010
di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Vista la nota prot. DAGL 18.3.4/41/2010 in data 5 luglio 2010 con
la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica il nulla
osta all’ulteriore corso;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo» il decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206;
b) «richiedente» il cittadino comunitario che domanda, ai fini
dell’esercizio, in Italia, delle professioni di medico chirurgo,
medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra,
psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica,
infermiere, il riconoscimento del titolo rilasciato dallo Stato
membro di origine attestante una formazione professionale al cui
possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l’accesso o
l’esercizio della professione;
c) «Conferenza dei servizi» la Conferenza dei servizi di cui
all’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la
valutazione dei titoli professionali.
d) «Ministero» il Ministero della salute.

Art. 2 Avvio delle procedure 1. Il richiedente trasmette al Ministero – Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie la domanda in bollo di riconoscimento del titolo di formazione professionale sanitaria conseguito in un Paese membro dell’Unione europea e la dichiarazione di prestazione di servizi occasionale e temporanea di cui all’articolo 10 del decreto legislativo. 2. Alla stessa Direzione generale e’ trasmessa la domanda in bollo di riconoscimento relativa ai titoli professionali sanitari di cui al comma 1 conseguito in ambito non comunitario, nei casi disciplinati dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, alle quali sono applicabili le disposizioni del presente decreto per effetto dell’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo.

Art. 3 Procedura amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali 1. Il Ministero – Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie procede all’istruttoria delle domande di riconoscimento nei casi di cui al precedente articolo 2, secondo quanto stabilito nell’articolo 16 del decreto legislativo, indicendo apposita Conferenza dei servizi. 2. La Conferenza valuta ciascuna istanza di riconoscimento, fatti salvi i casi in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dello stesso articolo 16, ed esprime parere motivato, sentito un rappresentate nazionale dell’Ordine o Collegio professionale interessato, redigendo apposito verbale. 3. Il riconoscimento del titolo professionale e’ disposto con decreto dirigenziale, che e’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. La Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, nei casi in cui il riconoscimento del titolo, in conformita’ al parere espresso dalla Conferenza dei servizi, e’ subordinato al superamento delle misure compensative di cui all’articolo 22 del decreto legislativo, consistenti, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni, adotta il decreto dirigenziale di determinazione delle misure compensative. Copia del predetto decreto e’ trasmessa al richiedente ai fini dell’avvio delle procedure relative alla prova d’esame o al tirocinio di adattamento. 5. Il decreto di riconoscimento e’ rilasciato solo a seguito del superamento della prova attitudinale o del tirocinio.

Art. 4 Oggetto e svolgimento della prova attitudinale 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilita’ necessarie per l’esercizio della professione. 2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale ovvero in una prova orale, da svolgersi in lingua italiana. 3. La prova attitudinale verte sulle materie individuate nel decreto dirigenziale di cui al precedente articolo 3, comma 4, tra quelle costituenti l’ordinamento didattico vigente concernente la professione sanitaria di riferimento, le quali, sulla base del confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente e la cui conoscenza e’ condizione essenziale per poter esercitare in Italia la relativa professione. 4. La prova scritta consiste in un questionario di domande a risposta multipla. 5. La prova pratica consiste in una dimostrazione di competenze e abilita’ inerenti l’esercizio della professione, riferite a casi operativi. 6. Alla prova orale il candidato puo’ accedere previo superamento della prova scritta. 7. La prova attitudinale si svolge presso le Universita’ o sedi decentrate dei corsi di laurea ovvero presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico da individuarsi attraverso apposita convenzione tra la struttura ed il Ministero. 8. Della data, del luogo e dell’ora della prova e’ data comunicazione al richiedente almeno venti giorni prima dell’espletamento della prova stessa. 9. Il candidato deve presentarsi munito di valido documento di riconoscimento ed esibire adeguata documentazione comprovante l’avvenuto pagamento degli oneri previsti dal decreto ministeriale 31 ottobre 2008 per l’espletamento della prova attitudinale. 10. Nei casi di esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, la prova attitudinale e’ disposta con le modalita’ previste dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.

Art. 5

Commissione d’esame

1. La Commissione d’esame per lo svolgimento della prova
attitudinale e’ nominata con decreto dirigenziale in relazione al
numero dei candidati e delle materie oggetto di esame.
2. Fanno in ogni caso parte della commissione un rappresentante del
Ministero, due docenti della struttura sede della prova e un
rappresentante designato dall’Ordine o Collegio di competenza.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
amministrativo o un collaboratore amministrativo del Ministero

Art. 6 Valutazione della prova attitudinale 1. La prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana, si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d’esame ha espresso parere favorevole e dichiarato idoneo il richiedente. 2. Il giudizio della Commissione e’ adeguatamente motivato. 3. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione del richiedente senza valida giustificazione, la prova attitudinale puo’ essere ripetuta non prima di sei mesi. 4. In caso di mancata presentazione per valida giustificazione, il candidato e’ ammesso a sostenere la prova attitudinale, su richiesta dell’interessato, nella prima sessione utile. 5. A seguito del superamento della prova attitudinale, il Ministero rilascia al richiedente il decreto dirigenziale di riconoscimento del titolo professionale.

Art. 7

Oggetto e svolgimento del tirocinio di adattamento

1. Il tirocinio di adattamento di cui all’articolo 23 del decreto
legislativo, consistente in un percorso formativo della durata non
superiore a tre anni, accompagnato eventualmente da una formazione
complementare, e’ svolto presso le Universita’ o sedi decentrate dei
corsi di laurea, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico o presso una struttura ospedaliera del Servizio sanitario
nazionale, sotto la supervisione e responsabilita’ di un referente di
tirocinio, individuato dalla struttura sede di tirocinio.
2. Il tirocinio di adattamento, la cui durata e’ stabilita dal
decreto di cui al precedente articolo 3, comma 4, conformemente alla
valutazione della Conferenza dei servizi, verte sui settori
scientifici disciplinari afferenti le materie dell’ordinamento
didattico vigente relativo alla professione sanitaria di riferimento.
3. Al termine del periodo stabilito, la struttura sanitaria presso
cui il tirocinio si e’ svolto predispone una relazione finale di
valutazione, da trasmettere al Ministero – Direzione generale delle
risorse umane e delle professioni sanitarie, entro il termine massimo
di quindici giorni, nella quale si certifica che il tirocinante ha
colmato le lacune formative ovvero che necessita di ulteriore periodo
di tirocinio.
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo’
essere ripetuto.
5. In caso di valutazione favorevole, il Ministero rilascia al
richiedente il decreto dirigenziale di riconoscimento del titolo
professionale conseguito nello Stato di origine.

Art. 8 Obbligo del tirocinante 1. Il tirocinante, sotto la guida del referente di tirocinio di cui al precedente articolo 7, comma 1, svolge l’attivita’ tecnico-pratica, all’interno dell’area di specifica competenza della figura professionale, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed e’ tenuto all’osservanza del codice deontologico.

Art. 9

Disposizioni per i cittadini extracomunitari

1. Ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e dell’articolo 60, comma 3, del
decreto legislativo, le disposizioni del presente decreto si
applicano anche ai titoli professionali conseguiti in ambito non
comunitario.
2. Nei casi in cui il riconoscimento del titolo e’ subordinato al
superamento della misura compensativa, compete all’Amministrazione,
ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo, la
scelta della misura compensativa.

Art. 10 Oneri finanziari 1. Gli oneri derivanti dall’espletamento delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo, posti a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo, sono corrisposti nella misura e con le modalita’ stabilite dal decreto ministeriale 31 ottobre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 – serie generale – del 18 febbraio 2009. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 luglio 2010 Il Ministro: Fazio Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 307

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2011, n. 11

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonche’ di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell’ordine.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 48 del 28-2-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Visto l’articolo 2199 del Codice dell’ordinamento militare di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che riproduce l’articolo
16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, abrogata dallo stesso Codice;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall’articolo 107, comma secondo, del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri della difesa, della
giustizia, dell’interno e dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il comma 1 dell’articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e’ sostituito dal seguente:
«1. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente
decreto da parte delle Forze di polizia indicate all’articolo 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale
deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente
per l’espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per
i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e
di quella tedesca. Tale requisito risulta, per ciascun livello, dal
possesso del corrispondente attestato previsto dall’articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni. Ai suddetti candidati non e’ richiesto il
requisito di cui all’articolo 2199, commi 1 e 5, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
2. Al comma 3 dell’articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «, fermo quanto previsto dall’articolo 3 del presente
decreto.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 21 gennaio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

La Russa, Ministro della difesa

Alfano, Ministro della giustizia

Maroni, Ministro dell’interno

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/