Corte Costituzionale, Sentenza n. 234/2012, In tema di gestione dei beni immobili sottratti alla criminalità organizzata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 42 del 24-10-2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 45,
comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136),
promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 28
novembre 2011, depositato in cancelleria il 1° dicembre 2011 ed
iscritto al n. 166 del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 18 settembre 2012 il Giudice
relatore Giorgio Lattanzi;
uditi l’avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e
l’avvocato dello Stato Roberta Tortora per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 28 novembre 2011 e depositato il
successivo 1° dicembre (reg. ric. n. 166 del 2011) la Regione
siciliana ha promosso questioni di legittimita’ costituzionale degli
articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136), in riferimento agli articoli 114, 116, 118, 119
e 120 della Costituzione, all’articolo 33, secondo comma, dello
statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della
Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2, e al principio di leale collaborazione.
Le disposizioni impugnate disciplinano il procedimento di
destinazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione.
Ai sensi dell’art. 45, comma 1, tali beni sono acquisiti al
patrimonio dello Stato e in base all’art. 47 l’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita’ organizzata provvede successivamente a mantenerli
nel patrimonio dello Stato o a trasferirli al patrimonio del Comune
ove e’ sito l’immobile, ovvero al patrimonio della Provincia o della
Regione, secondo i criteri indicati dall’art. 48, comma 3. A propria
volta, gli enti territoriali possono amministrare direttamente il
bene oppure assegnarlo in concessione a terzi; qualora l’ente
territoriale ometta di provvedere sulla destinazione del bene nel
termine di un anno, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento o
la nomina di un commissario con poteri sostitutivi (art. 48, comma
3).
A parere della Regione siciliana, l’art. 45, comma 1, viola
l’art. 33, secondo comma, dello statuto, che riserva al patrimonio
regionale la proprieta’ delle miniere, cave e torbiere, quando la
disponibilita’ ne e’ sottratta al proprietario del fondo, e delle
cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico
ed artistico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel
sottosuolo regionale.
L’art. 48, comma 3, sarebbe poi in contrasto con gli artt. 114,
116, 118 e 119 Cost., applicabili solo se piu’ favorevoli rispetto
alle competenze statutarie, ai sensi dell’art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione).
Questa disposizione, infatti, avrebbe previsto l’assegnazione in
via preferenziale allo Stato dei beni confiscati sul territorio,
mentre l’autonomia regionale e locale esigerebbe che essa sia
«prioritariamente riconosciuta in favore del territorio al quale
questi ultimi appartengono»: tale preferenza sarebbe in armonia con
le competenze regionali, di carattere legislativo e amministrativo,
in materia di enti locali, governo del territorio, assistenza,
cultura e attivita’ produttive, oltre che con il principio di
sussidiarieta’.
Inoltre, l’art. 48, comma 3, nel prevedere l’esercizio di un
potere statale sostitutivo difforme dal paradigma indicato dall’art.
120, secondo comma, Cost., lederebbe quest’ultima disposizione
costituzionale, sia nella parte in cui assegna all’Agenzia, e non al
Governo, tale potere, sia nella parte in cui ne permette l’esercizio
al di fuori di casi «gravi ed eccezionali».
Infine, l’art. 47, consentendo all’Agenzia di disporre il
trasferimento dei beni senza «alcun coinvolgimento» della Regione,
pur nell’ambito di un concorso di competenze statali e regionali,
sarebbe in conflitto con il principio di leale collaborazione.
2.- Si e’ costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o non fondato.
A parere dell’Avvocatura, l’art. 45, comma 1, impugnato non
contrasta con l’art. 33, secondo comma, dello statuto, poiche’ sia le
miniere, sia i beni d’interesse storico, archeologico, paletnologico,
paleontologico e artistico ritrovati nel sottosuolo regionale «sono
gia’ necessariamente di proprieta’ della Regione» e non sono percio’
suscettibili di confisca.
Le cave e le torbiere, invece, potrebbero essere acquisite al
patrimonio regionale solo se «il giacimento non venga
convenientemente sfruttato», e «ne consegue che laddove le cave e le
torbiere siano adeguatamente sfruttate non sussiste alcuna norma che
preveda la proprieta’ obbligatoria in capo alla Regione».
L’art. 48, comma 3, prosegue l’Avvocatura, non indica alcun
criterio preferenziale per l’assegnazione dei beni, ponendo sul
medesimo piano Stato, Regione ed enti locali, ne’ esiste «alcun
principio costituzionale che imponga la destinazione preferenziale
alla Regione» dei beni confiscati. Sara’ invece la legge dello Stato
sia ad allocare la funzione di amministrazione dei beni, sia a
determinare «quali e quante risorse patrimoniali debbano essere
attribuite alle Regioni».
Ne’ il potere sostitutivo previsto sempre dall’art. 48, comma 3,
potrebbe essere posto a raffronto con l’art. 120, secondo comma,
Cost., giacche’ esso non avrebbe carattere straordinario. In ogni
caso, tale potere andrebbe esercitato «secondo le modalita’ previste»
dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che assicurerebbero
l’integrale rispetto delle competenze regionali.
Infine, l’art. 47 legittimamente ometterebbe di prevedere il
coinvolgimento della Regione nell’assegnazione dei beni, dato che si
verterebbe in materia di esclusiva competenza dello Stato, ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
3.- Nell’imminenza dell’udienza pubblica l’Avvocatura generale
dello Stato ha depositato una memoria, insistendo perche’ il ricorso
sia dichiarato inammissibile o infondato.
Dopo aver ribadito gli argomenti gia’ sviluppati nell’atto di
costituzione, l’Avvocatura aggiunge che l’impiego dei beni confiscati
da parte dello Stato, ove essi si trovino sul territorio della
Regione siciliana, non determina alcun depauperamento della
collettivita’ locale, in quanto comunque finalizzato a scopi di
pubblico interesse.
Inoltre, le attribuzioni dell’Agenzia si giustificherebbero «con
esigenze di "unita’ giuridica" dell’ordinamento» e come tali
sarebbero gia’ state apprezzate da questa Corte con la sentenza n. 34
del 2012.
L’Avvocatura infine esclude che il principio di leale
collaborazione comporti un coinvolgimento della Regione per il solo
fatto che vi sia un «interesse comune» a quest’ultima.

Considerato in diritto

1.- La Regione siciliana ha promosso questioni di legittimita’
costituzionale degli articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli articoli
114, 116, 118, 119 e 120 della Costituzione, all’articolo 33, secondo
comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello
statuto della Regione siciliana), convertito nella legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al principio di leale
collaborazione.
Le disposizioni impugnate concernono il procedimento di
assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione.
Essi sono acquisiti al patrimonio dello Stato (art. 45, comma 1, del
d.lgs. n. 159 del 2011) e ivi mantenuti, ovvero trasferiti al
patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione (art. 48,
comma 3), con provvedimento dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita’ organizzata (art. 47).
La Regione ricorrente ritiene, anzitutto, che sia lesiva
dell’art. 33, secondo comma, dello statuto la previsione contenuta
nell’art. 45, comma 1, secondo la quale sono acquisiti al patrimonio
dello Stato tutti i beni oggetto di confisca definitiva, e percio’
anche le miniere, le cave e le torbiere, nonche’ le cose d’interesse
storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico da
chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale. A
parere della Regione siciliana, la previsione statutaria, nel
riservare tali beni al patrimonio indisponibile regionale, osterebbe
ad un simile effetto.
La questione non e’ fondata.
Con riguardo alle cose d’interesse storico, archeologico,
paletnologico, paleontologico ed artistico, infatti, e’ agevole
osservare che la disposizione statutaria e la norma impugnata hanno
presupposti differenti, e non sono pertanto destinate a sovrapporsi:
lo statuto disciplina un modo di acquisto della proprieta’ da parte
del patrimonio pubblico in seguito al ritrovamento di beni culturali
(artt. 10 e 91 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), mentre l’art.
45, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011 regola gli effetti della
confisca, ove essa abbia colpito tali beni che siano di proprieta’
privata.
Neppure le miniere sono assoggettabili ad una confisca
suscettibile, anche in linea astratta, di confliggere con la
disciplina statutaria, poiche’ appartengono di diritto al patrimonio
indisponibile della Regione. Non e’ percio’ immaginabile che esse
possano divenire oggetto di proprieta’ privata e siano pertanto
confiscabili.
Diversa e’ invece la situazione normativa delle cave e delle
torbiere, che lo statuto assegna in proprieta’ alla Regione quando ne
e’ sottratta la disponibilita’ al proprietario del fondo.
Si tratta di una particolare vicenda traslativa che attiene
all’impiego dei beni in questione in correlazione con la natura degli
stessi e con l’esercizio delle attribuzioni proprie del sistema
regionale. Questa Corte, infatti, ha gia’ chiarito che l’assegnazione
di una categoria di beni al patrimonio regionale viene compiuta «in
relazione alle funzioni pubbliche attribuite dalle norme
costituzionali alla Regione» (sentenza n. 31 del 1959), cosi’ da
costituire un «legame beni-funzioni» (sentenza n. 179 del 2004;
inoltre, sentenza n. 383 del 1991), che ponga i primi in rapporto di
strumentalita’ con le seconde. Ne consegue che la formula statutaria
non puo’ spingersi fino ad includere fattispecie conformate da
interessi cui la sfera regionale e’ del tutto estranea e in relazione
alle quali non e’ percio’ ipotizzabile alcuna competenza decentrata.
Su questo piano, la Corte ha gia’ avuto modo di affermare che la
normativa concernente gli effetti della confisca definitiva a titolo
di misura di prevenzione attiene alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza
(sentenza n. 34 del 2012), anche con riferimento all’assegnazione dei
beni e alle funzioni di vigilanza sulla corretta utilizzazione di
essi da parte degli assegnatari.
La norma impugnata opera, percio’, entro un’area estranea alle
attribuzioni della Regione siciliana, sicche’ l’art. 33, secondo
comma, dello statuto non puo’ governare la relativa vicenda
acquisitiva, connessa a finalita’, essenzialmente statali, di
sottrazione del bene al "circuito economico" di origine, per
inserirlo in un altro, esente dai condizionamenti criminali che
caratterizzavano il primo (sentenza n. 335 del 1996).
2.- La ricorrente ritiene inoltre che l’art. 47 del d.lgs. n. 159
del 2011, nel consentire che l’Agenzia assegni il bene confiscato
senza coinvolgere la Regione nel relativo procedimento, violi il
principio di leale collaborazione.
La questione non e’ fondata.
Una volta affermato infatti che la disposizione impugnata ricade
in un ambito materiale riservato alla potesta’ legislativa esclusiva
statale, viene meno l’obbligo di istituire meccanismi concertativi
tra Stato e Regione, giacche’ essi vanno, in linea di principio,
necessariamente previsti solo quando vi sia una concorrenza di
competenze nazionali e regionali, ove non possa ravvisarsi la sicura
prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri (sentenze n.
88 del 2009 e n. 219 del 2005).
3.- L’art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 individua nel
Comune, nella Provincia o nella Regione i destinatari del
provvedimento di assegnazione dei beni che non siano stati mantenuti
al patrimonio dello Stato.
La Regione siciliana censura tale disposizione perche’ ritiene
che esprima un’opzione di favore per il mantenimento al patrimonio
statale dei beni confiscati, rendendone il trasferimento a se stessa
e agli enti territoriali meramente residuale. In tal modo, si
realizzerebbe un depauperamento dell’ambito locale con riguardo a
beni che, invece, proprio in esso troverebbero adeguato impiego, in
violazione degli artt. 114, 116, 118 e 119 Cost.
La questione non e’ fondata, giacche’ si basa su un erroneo
presupposto interpretativo.
Come ha rilevato la stessa Avvocatura dello Stato, infatti, ne’
la lettera, ne’ lo spirito della disposizione impugnata depongono nel
senso ritenuto dalla ricorrente, poiche’ da essa non si puo’ trarre
alcun criterio preferenziale circa il mantenimento allo Stato, ovvero
il trasferimento alla Regione o agli enti locali, dei beni
confiscati. Si tratta, infatti, di un profilo applicativo,
impregiudicato sul piano normativo, sul quale dovra’ cadere, caso per
caso, l’apprezzamento dell’Agenzia nazionale. In particolare,
quest’ultimo non potra’ prescindere dal principio ispiratore sulla
destinazione dei beni confiscati, ravvisato da questa Corte, secondo
il quale «la restituzione alle collettivita’ territoriali – le quali
sopportano il costo piu’ alto dell’"emergenza mafiosa" – delle
risorse economiche acquisite illecitamente dalle organizzazioni
criminali rappresenta (…) uno strumento fondamentale per
contrastarne l’attivita’, mirando ad indebolire il radicamento
sociale di tali organizzazioni e a favorire un piu’ ampio e diffuso
consenso dell’opinione pubblica all’intervento repressivo dello Stato
per il ripristino della legalita’» (sentenza n. 34 del 2012).
4.- Infine, la ricorrente ritiene che l’art. 48, comma 3, del
d.lgs. n. 159 del 2011 leda l’art. 120 Cost., nella parte in cui
consente all’Agenzia nazionale di nominare un commissario con poteri
sostitutivi, nel caso in cui, entro un anno dall’assegnazione del
bene confiscato, l’ente territoriale non abbia provveduto a
conferirgli una delle destinazioni previste dalla legge. A parere
della Regione siciliana, difetterebbero sia le condizioni cui l’art.
120, secondo comma, Cost. subordina l’esercizio del potere
sostitutivo statale, sia i requisiti di legittimita’ della procedura,
dato che tale potere viene conferito all’Agenzia nazionale, anziche’
al Governo, che ne e’ il titolare in base alla Costituzione.
La questione non e’ fondata, perche’ e’ stata formulata sulla
base di un parametro costituzionale inapplicabile alla fattispecie.
Questa Corte ha ripetutamente chiarito che «l’articolo 120,
secondo comma, [Cost.] non puo’ essere inteso nel senso che
esaurisca, concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilita’
di esercizio di poteri sostitutivi. In realta’ esso prevede solo un
potere sostitutivo straordinario, in capo al Governo, da esercitarsi
sulla base dei presupposti e per la tutela degli interessi ivi
esplicitamente indicati, mentre lascia impregiudicata
l’ammissibilita’ e la disciplina di altri casi di interventi
sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o
regionale, in capo ad organi dello Stato o delle Regioni o di altri
enti territoriali, in correlazione con il riparto delle funzioni
amministrative da essa realizzato e con le ipotesi specifiche che li
possano rendere necessari» (sentenza n. 43 del 2004; in seguito,
sentenze n. 69 del 2004; n. 236 del 2004; n. 167 del 2005; n. 250 del
2009).
Nel caso di specie, il potere sostitutivo delineato dalla
disposizione impugnata, certamente estraneo all’ambito applicativo
dell’art. 120, secondo comma, Cost., costituisce un corollario del
processo di allocazione, da parte della legge dello Stato, che ne e’
competente, della funzione amministrativa rimessa all’ente
territoriale reputato idoneo, al fine di evitare che l’esercizio di
tale funzione possa venire paralizzato dall’inerzia di quest’ultimo,
cosi’ compromettendo un interesse assegnato alla sfera di competenza
statale.
L’erronea indicazione del parametro costituzionale comporta,
pertanto, la non fondatezza della questione.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale
degli articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136), promosse, in riferimento agli articoli 114,
116, 118, 119 e 120 della Costituzione, all’articolo 33, secondo
comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello
statuto della Regione siciliana), convertito nella legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al principio di leale
collaborazione, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 11 ottobre 2012, n. 184 Attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e…

…2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 253 del 29-10-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive
2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica
o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e
2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari
sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2010, ed in particolare
l’articolo 7, contenente principi e criteri direttivi per
l’attuazione della direttiva 2010/73/UE;
Visti gli articoli 2412, 2441 e 2443 del codice civile;
Viste le disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, ed in particolare, l’articolo 111-bis;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui al
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All’articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Non costituisce offerta fuori sede:
a) l’offerta effettuata nei confronti di clienti professionali,
come individuati ai sensi dell’articolo 6, commi 2-quinquies e
2-sexies;
b) l’offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai
componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di
gestione, ai dipendenti, nonche’ ai collaboratori non subordinati
dell’emittente, della controllante ovvero delle sue controllate,
effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze.».
2. All’articolo 62 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. L’organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate
da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria o dal consiglio
di sorveglianza della societa’ di gestione ovvero, ove cosi’ previsto
dallo statuto, dall’organo di amministrazione; il regolamento
stabilisce le modalita’ di emanazione delle disposizioni di
attuazione da parte della societa’.».
3. All’articolo 94 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2, secondo periodo, e’ sostituito dal seguente:
«Il prospetto contiene altresi’ una nota di sintesi la quale,
concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni
chiave nella lingua in cui il prospetto e’ stato in origine redatto.
Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono,
unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le
caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli
investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti.»;
b) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:
«10. Nessuno puo’ essere ritenuto civilmente responsabile
esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le eventuali
traduzioni, salvo che la nota di sintesi risulti fuorviante,
imprecisa o incoerente se letta insieme ad altre parti del prospetto
oppure che essa, quando viene letta insieme con altre parti del
prospetto, non contenga informazioni chiave che aiutino gli
investitori nel valutare se investire nei prodotti finanziari
offerti. La nota di sintesi contiene inoltre una chiara avvertenza a
tale riguardo.».
4. All’articolo 94-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nei termini» sono
inserite le seguenti: «e secondo le modalita’ e le procedure»;
b) il comma 3 e’ abrogato.
5. All’articolo 95, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «le caratteristiche della nota di
sintesi,» sono soppresse;
b) dopo la lettera f) e’ aggiunta la seguente:
«f-bis) le procedure organizzative e decisionali interne per
l’adozione dell’atto finale di approvazione del prospetto, anche
mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica
dirigenziale.».
6. All’articolo 95-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Gli investitori che hanno gia’ accettato di acquistare o
sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un
supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni
lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione,
sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti
dall’articolo 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura
definitiva dell’offerta al pubblico o della consegna dei prodotti
finanziari. Tale termine puo’ essere prorogato dall’emittente o
dall’offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca e’
esercitabile e’ indicata nel supplemento.».
7. All’articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le parole: «possono essere pubblicati in Italia» sono
sostituite dalle seguenti: «sono validi».
8. All’articolo 100, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, le parole:«comprese le persone fisiche e le
piccole e medie imprese,» sono soppresse.
9. All’articolo 100-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. L’intermediario, nelle rivendite successive di prodotti
finanziari, puo’ avvalersi di un prospetto gia’ disponibile e ancora
valido, purche’ l’emittente o la persona responsabile della redazione
del prospetto abbiano dato il loro consenso a tale utilizzo mediante
accordo scritto.»;
b) al comma 4 le parole: «primarie agenzie internazionali di
classamento creditizio (rating)» sono sostituite dalle seguenti:
«agenzie di rating del credito, registrate ai sensi del regolamento
(CE) n. 1060/2009 o i cui rating sono avallati da agenzie di rating
registrate ai sensi del regolamento anzidetto».
10. All’articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e i soggetti che li
controllano» sono soppresse;
b) al comma 3, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Gli emittenti quotati possono, sotto la propria
responsabilita’, ritardare la comunicazione al pubblico delle
informazioni privilegiate, al fine di non pregiudicare i loro
legittimi interessi, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla
Consob con regolamento, sempre che cio’ non possa indurre in errore
il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi
soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza.»;
c) al comma 5, le parole: «ai soggetti indicati nel comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «agli emittenti, ai soggetti che li
controllano»;
d) al comma 6, primo periodo, le parole: «i soggetti indicati nel
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «gli emittenti, i soggetti
che li controllano».
11. All’articolo 115-bis, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «in rapporto di controllo con essi»
sono sostituite dalle seguenti: «da questi controllati».
12. All’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ abrogato;
b) al comma 4, lettera a), le parole: «nei commi 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «nel comma 2»;
c) al comma 4, lettera d), le parole: «, che nel caso previsto
dal comma 3 possono avere carattere periodico» sono soppresse.
13. All’articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «1. Fuori
dai casi previsti dall’articolo 2359-bis del codice civile, in caso
di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato
nell’articolo 120, comma 2, la societa’ che ha superato il limite
successivamente non puo’ esercitare il diritto di voto inerente alle
azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui
ha superato il limite.».
14. L’articolo 134, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e’ abrogato.
15. All’articolo 154-ter, comma 6, lettera b), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «della relazione
finanziaria semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «delle
relazioni finanziarie».
16. All’articolo 158, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti» sono sostituite dalle
seguenti: «da un revisore legale o da una societa’ di revisione
legale».
17. L’articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e’ sostituito dal seguente:
«1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari
effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di
negoziazione e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con
regolamento, da internalizzatori sistematici non costituiscono
offerta al pubblico di prodotti finanziari ne’ offerta pubblica di
acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II.».

Art. 2 Modifiche al codice civile 1. All’articolo 2441 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano gia’ stati integralmente venduti»; b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «dal revisore legale o dalla societa’ di revisione legale» sono sostituite dalle seguenti: «da un revisore legale o da una societa’ di revisione legale»; c) al quinto comma, le parole: «, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la meta’ del capitale sociale, anche se la deliberazione e’ presa in assemblea di convocazione successiva alla prima» sono soppresse; d) all’ottavo comma le parole: «limitatamente a un quarto delle» sono sostituite dalle seguenti: «per le», e il secondo periodo e’ soppresso. 2. All’articolo 2443, secondo comma, del codice civile, le parole: «approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell’articolo 2441,» sono soppresse.

Art. 3 Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie 1. All’articolo 111-bis, primo comma, primo periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, le parole: « , e risultante alla data del 1° gennaio 2004» sono soppresse.

Art. 4 Disposizioni finanziarie 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 11 ottobre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Passera, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2012 Determinazione del periodo di vigenza dell’ora legale, per l’anno 2013.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 266 del 14-11-2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina
dell’ora legale;
Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla
legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni
in materia di ora legale;
Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori
modificazioni alle disposizioni sull’ora legale;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e le successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la direttiva 2000/84/CE del Parlamento e del Consiglio
dell’Unione europea, concernente le disposizioni relative all’ora
legale, adottata il 19 gennaio 2001;
D’intesa con i Ministri interessati;

Decreta:

In attuazione della direttiva dell’Unione europea specificata nelle
premesse, l’ora normale e’ anticipata, a tutti gli effetti, di
sessanta minuti primi dalle ore due di domenica 31 marzo 2013 alle
ore tre (legali) di domenica 27 ottobre 2013.
Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 settembre 2012

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Catricala’

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 55

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2012 Integrazione dell’elenco dei componenti del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 272 del 21-11-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 95, primo comma, della Costituzione;
Visto l’art. 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante "Disposizioni
urgenti in materia di spettacolo ed attivita’ culturali", convertito,
con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed in
particolare l’art. 7-bis, con il quale e’ stata istituita la Festa
Nazionale per la celebrazione del 150° anniversario della
proclamazione dell’Unita’ d’Italia;
Considerata l’esperienza acquisita nella celebrazione del 150°
anniversario dell’Unita’ d’Italia;
Ritenuta la necessita’ di pianificare in via generale le iniziative
funzionali alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale
al fine di assicurare la tutela dei temi legati all’identita’
nazionale, alla cittadinanza ed alla memoria, intesa come recupero
della propria storia e delle proprie origini;
Considerato che il piano degli interventi connessi alle
celebrazioni riguarda, principalmente, l’esigenza di riscoprire e
valorizzare, all’interno dell’unita’ nazionale, le plurime tradizioni
italiane e di approfondire l’aspetto culturale, inteso nelle sue piu’
diverse e molteplici valenze: politico, economico, architettonico,
figurativo musicale, teatrale, letterario, delle tradizioni scritte e
orali;
Attesa l’esigenza di definire ed organizzare il complesso degli
interventi in modi e contesti unitari e nella piu’ stretta
collaborazione con altri Comitati/Commissioni esistenti sul
territorio nazionale che operano nell’ambito di vari Ministeri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto
2012, recante l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo, del
"Comitato per gli anniversari di interesse nazionale", di seguito
denominato "Comitato";
Visto, in particolare l’art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012;
Considerati gli specifici compiti in materia di coordinamento della
pianificazione, della preparazione e dell’organizzazione degli
interventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di
interesse nazionale, da svolgere a livello nazionale, comunitario ed
internazionale;
Ritenuto opportuno che il "Comitato" sia integrato da ulteriori
componenti;

Decreta:

Art. 1

Il Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, di cui
all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
agosto 2012, e’ integrato dai seguenti componenti:
Prof. Romano Ugolini;
Prof. Lucio Villari.

Roma, 22 ottobre 2012

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Peluffo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.