DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2013 Scioglimento del consiglio provinciale di Napoli.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati eletti il consiglio provinciale di Napoli ed il
Presidente nella persona del sig. Luigi Cesaro;
Vista la deliberazione n. 74 del 27 ottobre 2012, con la quale il
consiglio provinciale ha dichiarato la decadenza del sig. Luigi
Cesaro dalla carica di Presidente, sulla base delle disposizioni
recate dall’art. 13 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 53 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio provinciale di Napoli e’ sciolto.

Dato a Roma, addi’ 18 marzo 2013

NAPOLITANO

Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 1 marzo 2013 Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilita’.

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IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli obblighi comunitari della Repubblica e i relativi
obiettivi di finanza pubblica per il rientro nell’ambito dei
parametri di Maastricht e le conseguenti norme che, in attuazione dei
predetti obblighi, stabiliscono la necessita’ del concorso delle
autonomie regionali al conseguimento dei predetti obiettivi di
finanza pubblica;
Visto l’articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che dispone che "con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e
le modalita’ di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura,
degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende
ospedaliere universitarie";
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 21 marzo
2007, relativa ai giudizi di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria, con
la quale la Corte, nel dichiarare non fondate le questioni sollevate,
afferma che la certificazione dei bilanci degli enti del Servizio
sanitario nazionale trova il suo fondamento giuridico nell’esigenza
di garantire la chiarezza, la veridicita’ e la correttezza dei
bilanci medesimi e che pertanto "si tratta di un intervento normativo
da ascrivere alla materia concorrente dell’armonizzazione dei bilanci
pubblici e del coordinamento della finanza pubblica";
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42", e in particolare il Titolo II, recante "Principi contabili
generali e applicati per il settore sanitario", nell’ambito del quale
e’ disciplinata, fra l’altro, l’implementazione e la tenuta della
contabilita’ di tipo economico-patrimoniale, nonche’ l’obbligo di
redazione del bilancio d’esercizio della gestione sanitaria
accentrata e del bilancio sanitario consolidato regionale;
Vista l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute 2010-2012 nella
seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. atti n. 243 CSR);
Visto in particolare l’articolo 11 del citato Patto per la salute
2010-2012 che prevede, tra l’altro, che le regioni e le province
autonome si impegnano, anche in relazione all’attuazione del
federalismo fiscale, ad avviare le procedure per perseguire la
certificabilita’ dei bilanci, attraverso un percorso che dovra’
garantire l’accertamento della qualita’ delle procedure
amministrativo – contabili sottostanti alla corretta
contabilizzazione dei fatti aziendali, nonche’ la qualita’ dei dati
contabili;
Visto l’articolo 2, comma 70 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
che stabilisce che, per consentire alle regioni l’implementazione e
lo svolgimento delle attivita’ previste dal richiamato articolo 11
del Patto per la salute 2010-2012 dirette a pervenire alla
certificabilita’ dei bilanci delle aziende sanitarie, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 79, comma 1 sexies, lettera c) del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il richiamato articolo 79, comma 1 sexies, lettera c), del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008,n.133, che stabilisce che, al fine di
agevolare le regioni impegnate nell’attuazione dei piani di rientro,
una quota delle risorse di cui all’articolo 20, comma 1, della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni puo’ essere
destinata per il finanziamento degli interventi diretti a garantire
la disponibilita’ di dati economici, gestionali e produttivi delle
strutture sanitarie operanti a livello locale per consentirne la
produzione sistematica, l’interpretazione gestionale continuativa e
assicurare lo svolgimento delle attivita’ di programmazione e di
controllo regionale ed aziendale;
Vista l’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante
delega al Governo per l’adeguamento dei sistemi contabili;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della qualita’ del
Ministero della salute del 17 maggio 2010 con il quale e’ stato
istituito il gruppo di lavoro tecnico istituzionale con il compito di
individuare criteri e modalita’ per assicurare l’attuazione del
citato articolo 11, punto 2 del "Patto per la salute 2010-2012" in
attuazione dell’articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2011 serie generale n. 39, S.O.
n. 42, recante "Disposizioni in materia di valutazione straordinaria
delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della
certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti
zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliero
universitarie, ivi compresi i policlinici universitari";
Visto in particolare, l’articolo 3 del predetto decreto del
Ministro della salute 18 gennaio 2011, che rinvia ad un successivo
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le integrazioni al decreto ministeriale del 18
gennaio 2011 ritenute necessarie affinche’ le regioni, anche in
considerazione di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in
materia di federalismo fiscale, siano agevolate nel governo del
processo teso alla certificabilita’ dei bilanci del settore
sanitario;
Vista la normativa nazionale in materia di revisione contabile ed i
principi di revisione emanati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;
Tenuto conto altresi’ della necessita’ di dare attuazione a quanto
disposto dall’articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 e dall’articolo 11 del richiamato Patto per la salute 2010-2012;
Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze 17 settembre 2012, recante
" Disposizioni in materia di certificabilita’ dei bilanci degli enti
del Servizio sanitario nazionale", pubblicato per sunto nella
Gazzetta Ufficiale 11 Ottobre 2012, serie generale n. 238;
Visto in particolare l’articolo 3, comma 5 del menzionato decreto
ministeriale 17 settembre 2012 che prevede che, con apposito decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i requisiti comuni dei Percorsi Attuativi
della Certificabilita’ e il termine massimo entro il quale tutti i
citati percorsi attuativi dovranno essere completamente realizzati;
Ritenuto necessario pertanto, dare attuazione a quanto previsto
dall’articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 17 settembre 2012,
al fine di permettere alle regioni e alle province autonome di
predisporre i singoli Percorsi Attuativi della Certificabilita’;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. atti n. 15/CSR);

Decreta:

Art. 1

Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilita’

1. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di
dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del
Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze 17 settembre 2012, sono definiti: "I Percorsi Attuativi
della Certificabilita’. Requisiti comuni a tutte le regioni", di cui
all’allegato A al presente decreto, nonche’ i "Contenuti della
Relazione periodica di accompagnamento al PAC da predisporsi da parte
della regione" di cui all’allegato B al presente decreto che ne
costituiscono parte integrante .

Art. 2

Approvazione e verifica dell’attuazione dei Percorsi Attuativi della
Certificabilita’

1. Le singole regioni provvedono all’approvazione e alla verifica
dell’attuazione dei Percorsi Attuativi di Certificabilita’ secondo le
modalita’ e le tempistiche previste dall’articolo 3, commi 3 e 4 del
decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2012.

Art. 3

Regioni a statuto speciale e province autonome

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 291
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’articolo 11 del Patto per
la salute 2010-2012, le disposizioni inserite nel presente decreto si
applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 1° marzo 2013

Il Ministro della salute: Balduzzi

Il Ministro dell’economia e delle finanze: Grilli

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DECRETO-LEGGE 26 aprile 2013, n. 43 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e…

…la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni per avviare e completare gli interventi di
implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, per il
mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazionali dell’area
siderurgica del medesimo comune e per superare le gravi situazioni di
criticita’ ambientale dell’area, al fine di garantirne lo sviluppo
sostenibile;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni finalizzate al superamento della grave situazione di
criticita’ nella gestione dei rifiuti urbani nella citta’ di Palermo
causato dell’aggravamento dello stato ambientale della discarica di
Bellolampo, la quale e’ stata interessata da ripetuti episodi di
inquinamento delle acque superficiali e di falda che hanno
determinato una grave situazione di pericolo per la salute dei
cittadini tale da indurre la competente autorita’ giudiziaria a
disporne il sequestro preventivo, e che, se non adeguatamente e
tempestivamente affrontata, porterebbe ad interrompere la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti urbani della citta’, con ulteriore
aggravio del pericolo per la salute e l’ambiente;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di evitare il
verificarsi di soluzioni di continuita’ nelle gestioni degli impianti
di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord,
Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di
Succivo, nella regione Campania;
Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di assicurare il
completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire il
rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell’evento Expo 2015
e l’adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo
italiano nei confronti del Bureau International des Expositions
(BIE);
Considerata, altresi’, la necessita’ di emanare ulteriori
disposizioni finalizzate a prorogare l’emergenza in atto per la
ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, nonche’ a
favorire la ricostruzione nelle zone terremotate dell’Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’economia
e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente decreto-legge

Art. 1

Riconoscimento dell’area industriale di Piombino come area di crisi
industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio.

1. L’area industriale di Piombino e’ riconosciuta quale area in
situazione di crisi industriale complessa ai fini dell’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto
2012, n. 134.
2. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi
necessari al raggiungimento delle finalita’ portuali ed ambientali
previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione
Toscana e’ nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri
oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario, di seguito
denominato «Commissario», autorizzato ad esercitare i poteri di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive
modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un
anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi
urgenti di cui al presente articolo e, per ogni adempimento
propedeutico o comunque connesso, puo’ avvalersi degli uffici e delle
strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali,
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresi’
dell’Autorita’ Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali
soggetti attuatori.
4. Ai fini dell’attuazione del presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive
modificazioni.
5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi
infrastrutturali destinati all’area portuale di Piombino, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE
delibera, ai sensi degli articoli 166 e 167 del decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, in ordine al
progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento al porto
di Piombino, parte integrante dell’asse autostradale Cecina –
Civitavecchia di cui alla delibera 3 agosto 2012, n. 85 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2012, n. 300, unitamente
allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente con
allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali
tratte in esercizio Livorno-Cecina (Rosignano) e Rosignano-S. Pietro
in Palazzi (lotto 1), alla tratta Civitavecchia-Tarquinia (lotto 6A)
e alle tratte Ansedonia-Pescia R. (lotto 5A), Pescia R.-Tarquinia
(lotto 6B) e alla predetta bretella di Piombino (lotto 7). Tale piano
economico finanziario dovra’ essere coerente con il piano relativo
all’intera opera che dovra’ essere sottoposto anch’esso al CIPE e per
il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con delibera
n. 78/2010 e 85/2012 in relazione al costo complessivo dell’opera ed
all’azzeramento del valore di subentro.
6. Per assicurare l’attuazione degli interventi di cui al comma 2
del presente articolo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, l’Autorita’ portuale di Piombino, la Regione Toscana e il
Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
al fine di individuare le risorse destinate agli specifici
interventi, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni
previste dalla normativa vigente, da trasferire all’apposita
contabilita’ speciale intestata al Commissario straordinario di cui
all’articolo 1.
7. I pagamenti relativi all’attuazione degli interventi di cui al
comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione
Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro,
sono esclusi, per l’anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilita’
Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sara’
individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato.

Art. 2

Norme per evitare l’interruzione del servizio di raccolta e gestione
dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, atteso il
permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la
straordinaria necessita’ e urgenza di evitare il verificarsi di
soluzioni di continuita’ negli interventi posti in essere nel corso
della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31
dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione
del presente articolo, le disposizioni di cui all’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010,
limitatamente agli interventi necessari a: a) completare la
realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della
discarica di Bellolampo nel comune di Palermo; b) realizzare ed
autorizzare, nelle more della piena funzionalita’ della citata sesta
vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti; c) mettere in
sicurezza l’intera discarica, garantendo la corretta gestione del
percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di
trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di
pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati; d)
migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel
territorio del comune di Palermo; e) implementare e completare il
sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei
rifiuti urbani al fine assicurare una corretta gestione del ciclo
integrato dei rifiuti. Gli interventi indicati alle lettere dalla a)
alla c) del periodo precedente dovranno essere posti in essere in
raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall’autorita’
giudiziaria competente.
2. Le funzioni del Commissario previsto dall’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono affidate
a soggetto nominato dal Presidente della regione siciliana. Al
soggetto nominato viene intestata apposita contabilita’ speciale
presso la Tesoreria dello Stato, su cui vengono trasferite le risorse
occorrenti per gli interventi ovvero subentra nella titolarita’ della
contabilita’ speciale n. 5446/Palermo.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede con le risorse gia’ previste per la copertura finanziaria
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1.

Art. 3

Disposizioni per far fronte all’emergenza ambientale nella Regione
Campania

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il
permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la
straordinaria necessita’ e urgenza di evitare il verificarsi di
soluzioni di continuita’ nelle gestioni degli impianti di
collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce
Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo,
nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione
anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la
selezione del soggetto affidatario dell’adeguamento e gestione degli
impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui
all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9
maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 1° giugno
2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano
a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti,
conseguenti e connessi all’ordinanza 4022/2012.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede con le risorse gia’ previste per la copertura finanziaria
della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n.
196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n.
1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo la parola: "ventiquattro" e’ sostituita dalla
seguente: "trentasei";

Art. 4

Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli

1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza
connesse alla vulnerabilita’ sismica della "Galleria Pavoncelli", le
disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continuano a produrre effetti fino
al 31 marzo 2014 ed il Commissario delegato continua ad operare con i
poteri di cui alla predetta ordinanza fino alla medesima data.
2. Con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi
antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le Regioni interessate
d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita l’Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto
competente al subentro nelle attivita’ e nelle iniziative finalizzate
al superamento della situazione di criticita’ connessa alla
vulnerabilita’ sismica della "Galleria Pavoncelli".
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede con le risorse previste dall’ordinanza di cui al comma 1.

Art. 5

Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015

1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell’evento Expo 2015 e
delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, nonche’
degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni
comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza di
cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo
svolgimento dell’evento Expo 2015 e l’adempimento degli obblighi
internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau
International des Expositions (BIE):
a) il comma 2 dell’art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e’ sostituito dai seguenti:
"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i
rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli
organismi per la gestione delle attivita’, compresa la previsione di
un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi
regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione
Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e
le modalita’ di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto
e’ nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
anche nell’ambito dei soggetti della governance della Societa’, ivi
incluso l’Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del
Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte
le funzioni, gia’ conferiti al Commissario Straordinario delegato del
Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe
previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all’articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,
convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a
tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi
indicate. Sono altresi’ attribuiti al Commissario Unico i poteri del
Commissario Generale dell’Esposizione, ad eccezione dei poteri e
delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione di
Parigi del 22 novembre del 1928 sulle Esposizioni Universali, che
verranno individuati con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della
normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti
dall’Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della
vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri
sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla
realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre
2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al
regolare svolgimento dell’Evento. Ove necessario, il Commissario puo’
provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza,
nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito
il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze sono
immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con
proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta
professionalita’ nelle discipline giuridico-economiche ed
ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale,
delegati per le specifiche funzioni di garanzia e controllo
dell’andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali
all’Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il
corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui al
comma 2 del presente articolo. Uno dei delegati e’ scelto nel ruolo
dei Prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attivita’
delle strutture della societa’ ovvero del contingente di personale
gia’ esistente presso la struttura del Commissario Straordinario
delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico
subentra, ivi inclusa la titolarita’ della esistente relativa
contabilita’ speciale, ovvero del personale distaccato dai soci.
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei
delegati sono a carico delle disponibilita’ della predetta
contabilita’.
2-ter. Il commissario si adopera, coordinandosi con la societa’
Expo 2015 p.a., affinche’ gli impegni finanziari assunti dai soci
siano mantenuti negli importi di cui all’allegato 1 decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi
adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento
dell’Evento.";
b) al comma 216 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, le parole: "nella realizzazione delle stesse opere", sono
sostituite dalle seguenti: "prioritariamente nella realizzazione
delle opere nonche’ per lo svolgimento delle attivita’ strettamente
necessarie per la gestione dell’Evento, previa attestazione, da parte
della societa’, della conclusione del piano delle opere";
c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della
societa’ Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico e della normativa
comunitaria, le deroghe normative previste in materia di contratti
pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015,
ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
richiamate al dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n.
100; la societa’ ha altresi’ facolta’ di deroga agli artt. 93 e 140
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonche’ alle
disposizioni di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per le opere
temporanee la societa’ puo’ altresi’ derogare all’applicazione
dell’art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Possono
trovare applicazione per le procedure di affidamento da porre in
essere da parte della Societa’ l’art. 59, anche per i lavori diversi
dalla manutenzione e l’art. 253, comma 20 -bis, del citato n. 163 del
2006, anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria
e oltre la data del 31 dicembre 2013. Tali disposizioni si possono
applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle seguenti
opere strettamente funzionali all’Evento:
1. Interconnessione Nord Sud tra la SS11 all’Autostrada A4
Milano-Torino (Viabilita’ Cascina Merlata stralcio Gamma);
2. Linea Metropolitana di Milano M4;
3. Linea Metropolitana di Milano M5;
4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara – Expo;
5. Parcheggi Remoti Expo;
6. Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi –
lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina
Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo
svincolo Expo e lo svincolo Fiera;
d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio
da realizzare, connessi all’Expo 2015, per i quali sussista l’obbligo
di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell’Evento, sono
qualificati, a tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi
dell’art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380d) agli edifici temporanei connessi
all’evento Expo 2015, per i quali sussista l’obbligo di smontaggio
ovvero di smantellamento al termine dell’evento, non si applicano le
seguenti norme: decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192
relativamente al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia
primaria, dell’obbligo di certificazione energetica e del
soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza; art. 11 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997; art. 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La sostenibilita’ ambientale di
Expo 2015 e’ in ogni caso garantita dalla compensazione delle
emissioni di CO2 nel corso della preparazione e realizzazione
dell’evento nonche’, negli edifici non temporanei, da prestazioni
energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricita’ e
raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi
previsti dalla legge;
e) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile
2013, sono individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi
di Expo 2015 SpA in relazione all’Esposizione Universale "Expo Milano
2015", ivi compreso quanto necessario a garantire l’appartenenza in
via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi,
denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l’attivita’ e
l’Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento
dell’evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo
decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere
attivita’ parallele a quelle esercitate da enti economici o non
economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere
attivita’ di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne
visibilita’ o profitto economico (fenomeno del c.d."ambush
marketing"), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da
un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le
sanzioni gia’ previste dalla legislazione vigente;
f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del
Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si
applicano le disposizioni processuali di cui all’art. 125 del decreto
legislativo n. 104/2010;
g) nella prospettiva della crescita per il Paese, il Comitato
Interministeriale Programmazione Economica assume le decisioni
strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti
comunitari, per la valorizzazione dell’innovazione del settore
turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e
paesaggistico, connesse con la realizzazione dell’ Expo Milano 2015,
assicurando il coordinamento tra le amministrazioni interessate
concertandole con il Commissario Unico delegato per il Governo ed il
Commissario di sezione per il Padiglione Italia, la regione
Lombardia, la provincia e il comune di Milano e le eventuali altre
autonomie locali coinvolte nella realizzazione dell’Esposizione
Universale di Milano 2015. Il Commissario riferisce trimestralmente
al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su azioni correttive
intraprese per il superamento delle criticita’.

Art. 6

Proroga emergenza sisma maggio 2012

1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 11, comma
13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di
scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e’ prorogato al 31 dicembre 2014.
2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19
novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione
di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, e successive modificazioni, utile per l’accesso al
finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11, e’
rideterminato al 15 giugno 2013. Entro tale ultimo termine, fermi i
requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni gia’ previsti dai
commi 7, 7-bis e 9 dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 174
del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al
predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a
provvedervi entro l’originario termine finale del 30 novembre 2012.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l’accesso ai
finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali
e assistenziali, nonche’ dei premi per l’assicurazione obbligatoria
dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 nei confronti:
a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;
b) dei soggetti che, hanno gia’ utilmente rispettato il termine
ultimo del 30 novembre 2012.
4. Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
articolo il Direttore dell’Agenzia delle entrate provvede ai sensi
dell’articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012,
nonche’ dell’articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012, n.
228.
5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. e l’Associazione bancaria
italiana adeguano la convenzione di cui all’articolo 11, comma 7, del
decreto-legge n. 174 del 2012, nonche’ all’articolo 1, comma 367,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni
di cui al presente articolo, prevedendo comunque modalita’ di
rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti
di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge
n. 174 del 2012.

Art. 7

Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21
dicembre del 2012 relative alle «spese obbligatorie».

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell’assistenza alla
popolazione della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile
2009:
a) il contributo per l’autonoma sistemazione ovvero all’assistenza
gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all’art. 13,
comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
4013 del 23 marzo 2012, previsto se l’unita’ immobiliare abitata alla
data del 6 aprile 2009 e’ classificata con esito E, ovvero e’
ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell’art. 7
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del
12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non
si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione,
ovvero se trattasi di unita’ immobiliare classificata con esito "B" o
"C" appartenente all’ATER e all’Edilizia Residenziale pubblica nei
Comuni, e’ riconosciuto nel limite massimo di euro 53.000.000,00.
Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti
prescritti dalle disposizioni vigenti;
b) i contratti di locazione di cui all’art. 1 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009,
possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario,
nel limite di due annualita’, e comunque nel limite massimo di euro
8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unita’ immobiliare
abitata alla data del 6 aprile 2009 e’ classificata con esito E,
ovvero e’ ricompresa in una delle fattispecie di cui alla precedente
lettera a). Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri
requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;
c) i benefici di cui all’art. 13, comma 2, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009,
concessi nei confronti di coloro i quali hanno perso la
disponibilita’ di un’unita’ abitativa classificata con esito B o C,
essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell’evento
sismico del 6 aprile 2009 proseguono nel limite massimo di euro
300.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettere a), b)
e c) del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 62
milioni si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n.
135 del 21 dicembre 2012, di cui all’art. 1, comma 1.1, voce
"assistenza alla popolazione" nella disponibilita’ degli uffici
speciali per la ricostruzione.
3. Al fine di consentire al comune di L’Aquila di svolgere con la
massima efficienza ed economicita’ le funzioni istituzionali, in
attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio del
predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma, e’ assegnata al
comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l’anno 2013
per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma si provvede con le risorse
programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui
all’art. 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e supporto genio
civile" nella disponibilita’ degli uffici speciali per la
ricostruzione.
4. A valere sulle medesime risorse programmate dalla predetta
delibera CIPE n. 135/2012, art. 1, comma 1.1, voce "affitti sedi
comunali e supporto genio civile" e’ altresi’ disposta da parte degli
uffici speciali per la ricostruzione un’assegnazione straordinaria
nel limite di 385.000,00 euro per l’anno 2013 al fine di accelerare,
l’effettuazione delle spese necessarie ad assicurare il definitivo
ripristino della funzionalita’ della Prefettura – Ufficio
territoriale del Governo della provincia dell’Aquila.
5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza
alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, al
presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli Uffici
Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli
enti attuatori sul territorio.
6. Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli
interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati
dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l’Ufficio Speciale della
citta’ di L’Aquila e’ competente per gli interventi ricadenti nel
territorio del Comune dell’Aquila, mentre l’Ufficio Speciale per i
comuni del cratere e’ competente per gli interventi ricadenti nel
territorio degli altri comuni del cratere nonche’ dei comuni fuori
cratere.

Art. 8

Norme per la prosecuzione delle attivita’ di rimozione delle macerie
causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.

1. Per garantire la prosecuzione delle attivita’ volte alla
rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo,
conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di
movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai
comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e
privati, dalle attivita’ di demolizione e abbattimento degli edifici
pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi
effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere
svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggetti sono autorizzati
in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Ufficio Speciale per la citta’
dell’Aquila e l’Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui
all’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sottoscrivono con il
Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e con il Ministero della
Difesa, appositi accordi, nel quale sono precisate le modalita’ della
collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e
documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente nonche’ il
rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed
effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili.
3. La demolizione e l’abbattimento di immobili appartenenti al
demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma del 6
aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli
Uffici speciali di cui al comma 2. A tale scopo i predetti Uffici
sono autorizzati ad affidare l’incarico della demolizione e
abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi
accordi, nei quali sono precisate le modalita’ della collaborazione,
compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti
previsti dalla normativa vigente, nonche’ il rimborso del compenso
per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato,
nei limiti di 30 ore mensili. Per le attivita’ che non possono essere
svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti tecnici specifici,
gli Uffici Speciali per la Ricostruzione procedono ai sensi
dell’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di
cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice CER
20.03.99. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse
architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore
anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con
valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.
5. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate
possono altresi’ curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per
categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il
corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento
autorizzati.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 5 si
provvede, quanto a euro 4.983.000, 00, con le risorse disponibili
sulle contabilita’ speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2,
secondo le modalita’ stabilite con decreto emanato dal Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la
coesione territoriale, in attuazione dell’articolo 67-bis, comma 5,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, quanto a euro
6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135
del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui
all’art. 1, comma 1.1., voce "riserva per ulteriori esigenze di
carattere obbligatorio".
7. Il Ministero della difesa e’ autorizzato a impiegare nell’ambito
dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal
1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non
superiore a 135 unita’ di personale delle Forze armate per la
prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui
all’articolo 16 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a
disposizione del prefetto de L’Aquila, si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n.
125, nonche’ il trattamento economico previsto dal decreto adottato
ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n.
92 del 2008 e dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135. Per l’applicazione del presente comma e’ autorizzata la spesa
nel limite di euro 2.200.000.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 7, si provvede
con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre
2012, con particolare riferimento a quelle di cui all’art. 1, comma
1.1., voce " per la gestione dell’ordine pubblico", nella
disponibilita’ degli uffici speciali per la ricostruzione.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 26 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti

Clini, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2013, n. 58 Regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti…

…amministrativi di competenza del Ministero dell’interno di durata superiore a novanta giorni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso
ai documenti amministrativi, come modificato dall’articolo 7 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, e, in particolare, i commi 3 e 4, che
disciplinano le modalita’ di individuazione dei termini entro i quali
devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell’organizzazione del Governo e, in particolare, l’articolo
11, relativo ai compiti ed alle funzioni delle Prefetture – Uffici
territoriali del Governo, e gli articoli 14 e 15, relativi alle
attribuzioni ed all’ordinamento del Ministero dell’interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398, e successive modificazioni, recante l’organizzazione degli
uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero
dell’interno;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 2 febbraio 1993, n. 284,
e successive modificazioni, con il quale, in attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati
individuati i termini per la conclusione dei procedimenti imputati
alla competenza dell’Amministrazione centrale e periferica del
Ministero dell’interno;
Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, legge 7 agosto
1990, n. 241, sono fatti salvi i termini dei procedimenti
amministrativi previsti da disposizioni di legge;
Considerato che l’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, stabilisce che i termini dei procedimenti amministrativi ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la
sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle
strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione dell’interno;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dall’ articolo
2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini
per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere
superiori a novanta giorni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell’Adunanza del 30 agosto 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro dell’interno e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente regolamento individua i procedimenti amministrativi
attribuiti alla competenza del Ministero dell’interno che conseguano
obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere
promossi d’ufficio i cui termini di conclusione sono superiori a 90
giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso
nel termine stabilito nella Tabella allegata al presente regolamento,
che ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 marzo 2013

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Monti

Il Ministro dell’interno
Cancellieri

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013
Registro n. 3 Interno, foglio n. 278

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.