Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello stato di ultima istanza in relazione agli interventi del fondo di garanzia, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera A), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 25 marzo 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l’art. 2, comma 100, lettera a), il quale prevede la costituzione di un Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l’art. 15, il quale prevede che la garanzia del predetto Fondo possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche’ ai confidi, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle stesse imprese;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, in particolare, l’art. 1, comma 209, come modificato dall’art. 4, comma 1 lettera a-ter) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita’ produttive e del Ministro dell’innovazione e le tecnologie in linea con quanto previsto dall’Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitali per le banche;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l’art. 1, il quale prevede: a) al comma 847, che e’ istituito il Fondo per la finanza d’impresa, al quale sono conferite le risorse di taluni fondi pubblici di agevolazione, tra i quali il Fondo di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che vengono soppressi; b) al comma 848, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze vengono stabilite, tra l’altro, le modalita’ di funzionamento del predetto Fondo; c) al comma 849, che fino all’emanazione del decreto l’attuazione dei regimi di aiuto gia’ ritenuti compatibili con il mercato comune prosegue secondo le modalita’ gia’ comunicate alla Commissione europea;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l’art. 11, il quale prevede che gli interventi del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita’ da stabilire con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’economia e delle finanze, che la garanzia dello Stato e’ inserita nell’elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e che ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell’art. 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell’ambito dell’unita’ previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 31 maggio 1999, n. 248, «Regolamento recante criteri e modalita’ per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

Visto il decreto del Ministro della attivita’ produttive e del Ministro dell’innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2005 e recante «Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», attuativo dell’art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive del 23 settembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2005 e recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita’ e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005»;

Vista la circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti, recante disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche;

Visto l’avviso espresso dalla Banca d’Italia sul testo del presente decreto con nota n. 315995 del 24 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi a operazioni di finanziamento a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane sono assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante, controgarante o cogarante negli interventi di cui al comma 1.

3. La garanzia dello Stato opera limitatamente alla quota dovuta dal Fondo per la garanzia concessa, quantificata sulla base della normativa che ne regola il funzionamento e ridotta di eventuali pagamenti parziali effettuati, anche a titolo di acconto, dal Fondo stesso.

4. Dopo l’avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato e’ surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale anche in relazione alle eventuali garanzie reali e personali acquisite a fronte dell’operazione assistita dall’intervento del Fondo. Il gestore del Fondo, in nome, per conto e nell’interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche mediante procedure coattive esattoriali di cui all’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 2.

1. La garanzia dello Stato non opera nel caso in cui l’intervento di garanzia previsto dall’art. 1, comma 1, sia stato formalmente negato da parte del Fondo per l’avvenuto accertamento della presenza di una o piu’ condizioni di inefficacia dello stesso intervento di garanzia previste dal decreto del 23 settembre 2005 di cui alle premesse.

Art. 3.

1. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato di cui all’art. 1 e’ trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, e al gestore del Fondo, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore del Fondo, provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita’ e le procedure che regolano gli interventi del Fondo di garanzia e l’escussione della garanzia dello Stato.

3. Le modalita’ di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il tempestivo soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta’ per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Il presente decreto sara’ inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.

Considerato che il territorio della provincia di l’Aquila e di altri comuni della regione Abruzzo e’ stato colpito il 6 aprile 2009 alle ore 3,40 circa da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensita’;

Considerato che tali fenomeni hanno provocato crolli diffusi in numerosi comuni della provincia predetta ed in altri della regione Abruzzo, causando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di molti immobili e che l’estensione del terremoto e’ stata tale da determinare un elevato numero di sfollati;

Rilevato altresi’ che a causa del terremoto e’ messa in pericolo anche la sicurezza dei beni pubblici e privati e sussiste la necessita’ di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo d’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici nonche’ per assicurare la funzionalita’ della circolazione sulle reti di trasporto del territorio nazionale al fine di favorire l’arrivo nelle zone colpite delle colonne di soccorso mobile;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi sismici mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2009.

Decreta:

Per quanto esposto in premessa e’ dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono conferiti i poteri di Commissario delegato ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Istruzioni applicative dell’art. 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Mutui prima casa (seguito circolare del 28 dicembre 2008)

Testo: CIRCOLARE MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 13 febbraio 2009, n. 11434

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2009)

Agli Istituti autorizzati

all’esercizio dell’attivita’ bancaria

Agli intermediari finanziari ex articoli 106 e 107 testo unico bancario

Premessa:

Si fa seguito alla circolare del 28 dicembre 2008, prot. n. 117852, nella quale sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi in merito all’art. 2, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (di seguito decreto-legge) ora convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Al riguardo, si ritiene opportuno definire ulteriori istruzioni operative per la concreta applicazione delle predette disposizioni, anche a seguito delle modifiche apportate al decreto-legge dalla legge di conversione n. 2/2009.

Istruzioni applicative:

a) Per i mutuatari titolari di un conto corrente, il contributo previsto dal decreto-legge deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata a cui e’ relativo.

Le disposizioni di cui all’art. 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge si applicano ai mutuatari che hanno stipulato entro il 31 ottobre 2008 un mutuo che non sia a tasso fisso per l’intera durata dell’ammortamento.

Dette disposizioni si applicano anche ai mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissioni di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130.

b) I mutui a tasso variabile, rata fissa e durata variabile rientrano nell’ambito di applicazione del decreto-legge. In tal caso l’effetto del contributo dello Stato si evidenziera’ sulla minor durata del mutuo piuttosto che sull’ammontare della rata che, per contratto, rimane fissa al variare del parametro di indicizzazione.

La riduzione del tasso ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008 rispetto a quella vigente contrattualmente – mantenendo appunto fermo l’importo della rata – aumenta la quota capitale da ammortizzare (accelerando l’ammortamento stesso e quindi la riduzione del debito residuo), riduce la quota interessi sulla rata, determinando una minor durata del mutuo. In tal caso, il contributo dello stato e’ pari alla differenza – rata per rata – tra la quota di interessi a tasso contrattualmente vigente e la quota di interessi risultante dall’applicazione del tasso ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge.

c) Il contributo dello Stato, per la riduzione dell’importo delle rate del mutuo ai sensi delle disposizioni in esame, si applica anche ai mutuatari in ritardo nei pagamenti, a meno che non sia intervenuta (prima o nel corso del 2009) la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto di mutuo stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto. Ovviamente quanto indicato si applica con riferimento alle sole rate scadenti nel corso del 2009.

Pertanto le banche devono richiedere al cliente l’adempimento delle rate (e i relativi interessi di mora) calcolate al netto del contributo in conto interesse ai sensi dell’art. 2, commi da 1 a 3, del decreto-legge.

d) Ai fini del calcolo della riduzione delle rate ai sensi del citato art. 2, comma 1, per tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto (tasso annuo nominale – TAN) si intende: per i mutui che presentano un periodo iniziale di preammortamento, il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento del mutuo, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto;

per i mutui che prevedono un tasso agevolato iniziale, il tasso applicabile alla prima rata successiva al termine del periodo di agevolazione, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto;

per i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione pattuita tra banca e cliente ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento, rilevato alla data di sottoscrizione dell’atto di rinegoziazione o di accollo;

per i mutui che sono stati oggetto di portabilita’ ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 7/2007, il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di mutuo.

e) Per i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, l’importo da addebitare sul conto di finanziamento accessorio nel corso del 2009 e’ dato dalla differenza – se positiva – tra l’importo della rata calcolata ai sensi dell’art. 2, del comma 1, del decreto-legge 185/2008 (come se la rinegoziazione di cui all’art. 3 del decreto-legge 93/2008 non fosse stata effettuata) e l’importo della rata calcolata ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 93/2008. In tal caso l’importo della rata che il cliente e’ tenuto a rimborsare alla banca e’ calcolato ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 93/2008.

Qualora tale differenza sia negativa, generando pertanto un saldo positivo in favore del cliente, questa e’ posta a riduzione del conto di finanziamento accessorio qualora questo presenti un saldo superiore a zero e fino all’azzeramento dello stesso. In tal caso il cliente e’ tenuto a rimborsare alla banca l’importo della rata calcolata ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 93/2008. Qualora il conto di finanziamento accessorio presenti un saldo pari a zero, l’importo della rata e’ ridotto ai sensi dell’art. 2, commi 1-3, del decreto-legge.

Roma, 13 febbraio 2009

Disposizioni attuative dell’articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di spese di rappresentanza

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 19 novembre 2008

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 1, comma 33, lettera p), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha modificato l’art. 108 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), nella parte concernente il trattamento, ai fini del reddito d’impresa, delle spese di rappresentanza;

Visto il comma 2, secondo periodo, del citato art. 108 del Tuir, nella versione modificata dalla citata legge finanziaria 2008, che demanda al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di definire, con apposito decreto, i requisiti di inerenza e congruita’ di dette spese di rappresentanza, anche in funzione della natura e della destinazione delle spese stesse, del volume dei ricavi dell’attivita’ caratteristica dell’impresa e dell’attivita’ internazionale dell’impresa;

Visto il terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 108 del Tuir, il quale prevede che sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50;

Decreta:

Art. 1.

Nuovi criteri e limiti di deducibilita’ delle spese di rappresentanza

1. Agli effetti dell’applicazione dell’art. 108, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), come modificato dall’art. 1, comma 33, lettera p), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considerano inerenti, sempreche’ effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalita’ promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:

a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attivita’ promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attivita’ caratteristica dell’impresa;

b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festivita’ nazionali o religiose;

c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;

d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;

e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma.

2. Le spese indicate nel comma 1, deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

a) all’1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

3. Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile.

4. Ai fini della determinazione dell’importo deducibile di cui al comma 2, non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare ai sensi del terzo periodo del comma 2 del citato art. 108 del Tuir.

5. Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unita’ produttive dell’impresa. Per le imprese la cui attivita’ caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili. Non sono soggette altresi’ ai predetti limiti le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attivita’ caratteristica della stessa. La deducibilita’ delle erogazioni e delle spese indicate nel presente comma e’, tuttavia, subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalita’ dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

6. L’Agenzia delle entrate e gli organi di controllo competenti possono invitare i contribuenti a fornire indicazione, per ciascuna delle fattispecie indicate nel comma 1, dell’ammontare complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta e dell’ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilita’ indicata nel comma 2. L’invito puo’ riguardare anche l’ammontare complessivo delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro e l’ammontare complessivo delle spese indicate nel comma 5.

7. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.