REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 28 settembre 2009, n. 25 Proroga della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 23 del 12-6-2010

(Pubblicata nel Bolletino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 1º ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Proroga 1. La Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari, istituita con legge regionale 9 marzo 2007, n. 6, permane in funzione sino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 Compiti 1. Sono confermati i compiti, i poteri e le facolta’ della Commissione come stabiliti dalla legge regionale n. 6/ 2007. 2. Relativamente all’organizzazione ed al funzionamento della Commissione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale n. 6/2007.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge
per il corrente esercizio finanziario si provvede mediante l’utilizzo
dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale 2009 alla UPB n. 011.
2. Per gli esercizi finanziari successivi l’onere annuale della
spesa sara’ determinato con la legge di approvazione dei relativi
bilanci annuali.

Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione . E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 28 settembre 2009 IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-12&task=dettaglio&numgu=23&redaz=009R0754&tmstp=1276848151835

DECRETO-LEGGE 8 luglio 2010, n. 105 Misure urgenti in materia di energia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 158 del 9-7-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
provvedimenti riguardanti interventi urgenti ed indifferibili,
connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione di
energia, che rivestono carattere strategico nazionale, nonche’
riguardanti l’avvio dell’Agenzia per la sicurezza nucleare e il
completamento del riassetto delle partecipazioni societarie
dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A.;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 giugno 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, per la semplificazione normativa,
per i rapporti con le regioni e dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti in materia di energia

1. A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte
costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi
dell’articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti
dai seguenti:
«1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri
individua, d’intesa con le regioni e le province autonome
interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla
trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell’energia, che
rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla
possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali
ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo
socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e
poteri straordinari. Gli interventi di cui al presente comma possono
essere realizzati anche con il coinvolgimento di soggetti privati nel
relativo finanziamento, purche’ ne siano assicurate l’effettivita’ e
l’entita’. Con le intese di cui al presente comma, sono altresi’
definiti i criteri di cooperazione funzionale ed organizzativa tra
commissari straordinari e regioni e province autonome per l’esercizio
dei compiti di cui al presente articolo.
2. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 1,
decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il
Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il
raggiungimento dell’intesa, il Governo puo’ individuare gli
interventi di cui al comma 1, nonche’ definire i criteri di cui al
medesimo comma, anche a prescindere dall’intesa, con deliberazione
motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a
partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma
interessata.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sono nominati uno o piu’ commissari straordinari del
Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i
poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la
semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo
stesso decreto, senza che cio’ comporti nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, individua altresi’ le dotazioni di
mezzi e di personale, nonche’ le strutture anche di concessionari di
cui puo’ avvalersi il commissario, cui si applica l’articolo
2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei
relativi oneri. L’incarico e’ conferito per il tempo indicato nel
decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al
presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso
istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del
conferimento dell’incarico e’ data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
4. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana
gli atti e i provvedimenti, nonche’ cura tutte le attivita’, di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o quelli piu’ brevi, comunque non
inferiori alla meta’, eventualmente fissati in deroga dallo stesso
commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie, avvalendosi se indispensabile dei poteri di sostituzione
e di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.».
2. Fatto salvo l’esito dei procedimenti giurisdizionali in corso,
l’efficacia dei decreti di nomina dei Commissari straordinari di cui
al comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
come ridefiniti dall’articolo 2-quinquies del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 2010, n. 41, cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010,
n. 215, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo sia raggiunta l’intesa con le regioni e
le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche ai fini
di cui al comma 1 di detto articolo 4, come sostituito dal comma 1
del presente articolo. In tale caso, detti decreti si considerano
prorogati, senza soluzione di continuita’, fino alla data fissata
nell’intesa.

Art. 2

Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle
partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

1. All’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».

Art. 3

Agenzia per la sicurezza nucleare

1. In sede di prima applicazione non operano, per il presidente
dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, le incompatibilita’ di cui
all’articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonche’
agli articoli 1 e 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, e, per i
componenti dell’Agenzia diversi dal presidente, le incompatibilita’
di cui al predetto articolo 29, comma 13, ad esclusione di quelle
concernenti incarichi politici elettivi. Resta fermo, nei casi di cui
al periodo precedente, l’obbligo di non avere interessi diretti o
indiretti nelle imprese operanti nel settore.
2. All’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, il settimo periodo e’ soppresso;
b) al comma 13, dopo le parole: «ivi compresi gli incarichi» e’
inserita la seguente: «politici».

Art. 4 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 8 luglio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010 Revoca dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 190 del 16-8-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
gennaio 2010, con il quale e’ stato prorogato, con la limitazione
degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale,
fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza nel territorio della
regione Puglia nel settore della tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione;
Considerato che il notevole lasso di tempo intercorso dalla prima
dichiarazione dello stato di emergenza, nonche’ il correlato contesto
operativo, in cui tutti gli interventi di carattere straordinario e
derogatorio sono stati gia’ da tempo avviati, evidenziano una
situazione nella quale puo’ ritenersi oramai raggiunto l’obiettivo
utilmente perseguibile ai sensi di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia;
Tenuto conto che sono venute meno le ragioni che avevano
giustificato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui
trattasi;
Ravvisata, quindi, la necessita’ che si proceda al completamento
degli interventi ancora in corso di ultimazione mediante l’utilizzo
degli strumenti previsti dalla normativa «a regime»;
Vista la nota del 21 giugno 2010 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 luglio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in
premessa, e’ revocata la dichiarazione di stato di emergenza nel
settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 12 luglio 2010 Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa’ «Electa S.p.a.». (Decreto n. 53250).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 12-8-2010

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 4, del decreto legge
10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009,
n. 33;

VISTO l’art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 5, del decreto legge
10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009,
n. 33;
VISTO l’articolo 2, commi 138 – 140, della legge 23 dicembre
2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31
luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Sardegna (29.04.2009) e
Lombardia (16.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di
sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e’ integrato da un
contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a
carico del FSEPOR;

VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 25.03.2010,
relativo alla societa’ ELECTA SPA, unita’ di Milano (MI) e Sassari
(SS), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa
sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente
normativa;

VISTE le note con le quali la Regione Sardegna e Lombardia si
sono assunte l’impegno all’erogazione della propria quota parte del
sostegno al reddito (30%) che sara’ concesso in favore dei lavoratori
dipendenti dalla societa’ ELECTA SPA, in conformita’ agli accordi
siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali;

VISTA l’istanza di concessione della proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente
normativa, presentata dall’azienda ELECTA SPA, in favore dei
lavoratori dipendenti presso le sedi di Milano (MI) e Sassari (SS),
per il periodo dall’01.01.2010 al 31.12.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della
proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell’articolo 2, commi 138 – 140, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e’ autorizzata la concessione della proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale, definito
nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in data 25.03.2010, in favore di un numero massimo
di 363 unita’ lavorative, della societa’ ELECTA SPA, dipendenti
presso le sedi di:

• Milano (MI) – 155 lavoratori dall’01.04.2010 al 31.12.2010;

• Sassari (SS) – 208 lavoratori dall’01.01.2010 al 31.12.2010.

La misura del predetto trattamento e’ ridotta del 10% per i seguenti
periodi:

• Dall’ 01.04.2010 al 31.12.2010 per i 155 lavoratori di Milano
(MI);

• Dal 17.04.2010 al 31.12.2010 per i 208 lavoratori di Sassari
(SS).

Sul Fondo sociale per l’Occupazione e Formazione viene imputata
l’intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e’ integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR
regionale.
Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato
secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo’ essere
calcolata
mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno al
reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo
Sociale per l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite
massimo complessivo di euro 5.539.668,92
(cinquemilionicinquecentotrentanovemilaseicentosessantaotto/92).

Matricola INPS: 7050536831
Pagamento diretto: SI

ART. 2

L’onere complessivo, pari ad euro 5.539.668,92
(cinquemilionicinquecentotrentanovemilaseicentosessantaotto/92),
gravera’ sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione ed in
particolare sulle risorse di cui all’art. 2, comma 36, della legge 22
dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e
non completamente utilizzate.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita’ finanziarie,
individuato dal precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e’ tenuto a controllare i flussi di spesa
afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al
presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
il Sottosegretario di Stato
Viespoli
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/