DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. 142

Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 208 del 6-9-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuto di dover procedere alla emanazione dei regolamenti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 12 gennaio 2010 concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle citate linee di indirizzo sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge; Visto l’articolo 7, comma 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini non superiori ai 90 giorni non fissano alcun termine si concludono nel termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quelle dei Sottosegretari di Stato per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, per lo sport, per la famiglia, la droga e il servizio civile, e dei Commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11, legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che sussistono le motivazioni previste dall’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni; Acquisite le relazioni giustificative riferite a ciascuno dei singoli procedimenti amministrativi per i quali e’ stabilito un termine di conclusione superiore a novanta giorni; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato numero 2299/2010 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’Adunanza del 2 luglio 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2010; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle strutture affidate alla responsabilita’ dei Sottosegretari di Stato per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, per la famiglia, la droga e il servizio civile, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d’ufficio. 2. Ciascun procedimento si conclude entro il termine indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 luglio 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 281

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
– La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
– Si riporta il testo dell’articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento) – 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza,
ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita’
dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita’ del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l’immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita’ di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita’ ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e’ ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell’amministrazione e’ disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita’
dirigenziale.»
– Si riporta il testo dell’articolo 7, comma 3, della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’
nonche’ in materia di processo civile»:
«3. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita’
dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita’ del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l’immigrazione.»
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59» e’ stato pubblicato sul supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1999, n. 205.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e’
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2002,
n. 207.
– Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione del 12 gennaio 2010,
concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per
l’attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n.
69» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile
2010, n. 76.
– Si riporta il testo dell’articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo) – 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo’ procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e’ disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L’incarico e’ conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell’incarico e’ data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull’attivita’ del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.»
Note all’art. 1:
– Per il riferimento all’articolo 2, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle
premesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE LOMBARDIA REGOLAMENTO REGIONALE 2 novembre 2009, n. 4 Modifiche al regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5 «Nuovo sistema tariffario».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicato nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia n. 45 del 13 novembre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:
Art. 1

Modifiche al r.r. 5/2002

1. Al regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5 «Nuovo sistema
tariffario» sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’art. 11 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Modalita’ di adeguamento delle tariffe). – 1. A
partire dall’anno 2010 l’adeguamento delle tariffe e’ stabilito con
provvedimento della Giunta Regionale entro il 15 luglio di ogni anno,
con decorrenza dal 1° agosto del medesimo anno.
2. L’adeguamento delle tariffe e’ calcolato in funzione di un
meccanismo automatico di adeguamento annuale, che, tenendo conto dei
parametri fondamentali della dinamica dei costi generalizzati e di
settore ponderati nonche’ dell’incremento della quantita’ e qualita’
dei servizi misurato attraverso la definizione di idonei indicatori,
e’ composto da:
a) un parametro α) calcolato applicando una percentuale di
adeguamento pari alla media aritmetica semplice tra la variazione
dell’indice del costo della vita per le famiglie di operai ed
impiegati e la variazione dell’indice del costo della vita per le
famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come definiti
dall’ISTAT per il periodo intercorrente tra il mese di aprile di ogni
anno ed il corrispondente mese dell’anno precedente;
b) un parametro β) determinato in relazione al raggiungimento di
almeno quattro obiettivi di quantita’ e qualita’, validi per i
servizi di trasporto pubblico regionale e locale, individuati dalla
Giunta regionale, anche su base pluriannuale, entro il mese di
novembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce
l’adeguamento; la Giunta procede alla individuazione degli indicatori
funzionali al raggiungimento degli obiettivi, determinandone il
periodo di rilevazione, i valori di riferimento ed i corrispondenti
valori obiettivo, selezionandoli tra quelli piu’ idonei a valutare i
seguenti aspetti:
1. offerta dei servizi;
2. puntualita’;
3. velocita’ commerciale;
4. regolarita’;
5. eta’ media del materiale rotabile;
6. integrazione modale;
7. integrazione tariffaria;
8. soddisfazione dell’utenza;
9. sicurezza.
3. Al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi di
quantita’ e qualita’ individuati dalla Giunta regionale ai sensi del
comma 2, lett. b), i relativi dati dovranno essere forniti dagli enti
locali titolari delle funzioni di programmazione dei servizi di
trasporto autometrofilotranviari e dalle aziende di trasporto
ferroviario alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno. Sono
ritenuti accettabili i dati su cui verificare il conseguimento degli
obiettivi qualora tali dati corrispondano, complessivamente, al
parametro del 95 per cento delle vetture*chilometro effettivamente
svolte.
4. L’adeguamento a regime e’ riconosciuto attraverso l’algoritmo
di calcolo di cui all’Allegato A2, in misura compresa tra lo 0 per
cento ed il 150 per cento del parametro α) di cui al comma 2, lettera
a), in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di
quantita’ e qualita’ prescelti ai sensi del comma 2, lettera b),
tenendo conto, in particolare:
a) del valore di riferimento;
b) del valore obiettivo da raggiungere per l’anno successivo.
5. Per l’anno 2009 l’adeguamento delle tariffe e’ stabilito con
provvedimento della Giunta Regionale, previo parere della Commissione
Consiliare competente in merito al modello di adeguamento delle
tariffe, con decorrenza dal decimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del medesimo provvedimento sul Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia. L’adeguamento e’ determinato sulla base di
un algoritmo di calcolo dato dalla sommatoria dei parametri di
seguito indicati:
a) il parametro α) determinato applicando la percentuale di
adeguamento pari al 75% della variazione dell’indice del costo della
vita per le famiglie di operai ed impiegati come definito dall’ISTAT
per il periodo intercorrente tra il mese di aprile di ogni anno ed il
corrispondente mese dell’anno precedente;
b) il parametro β) determinato dalla sommatoria delle percentuali
di adeguamento di cui al comma 6 per il conseguimento dei seguenti
obiettivi di qualita’:
1. l’avvio concreto dell’integrazione tariffaria, attraverso la
commercializzazione entro il 30 giugno 2009, di titoli integrati
nell’area metropolitana milanese servita dalle Linee S nonche’ la
sperimentazione di almeno un altro titolo di viaggio mensile
integrato tra i servizi ferroviari e quelli di trasporto pubblico
locale urbano dei Comuni capoluogo di provincia, escluso Milano;
2. il miglioramento della qualita’, del comfort e delle
performance del materiale rotabile, attraverso l’entrata in servizio
di nuovi mezzi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30
giugno 2009;
3. il miglioramento e la riduzione delle situazioni di criticita’
del servizio ferroviario regionale, calcolati attraverso l’analisi
degli indicatori di puntualita’ e regolarita’, da verificare con
riferimento al primo semestre 2009.
6. Il parametro β) di cui al comma 5, lettera b), e’ determinato
dalla sommatoria delle seguenti percentuali di adeguamento:
a) in caso di conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 5,
lettera b), punto 1., la percentuale di adeguamento e’ pari
rispettivamente allo 0,90 per cento per l’area milanese e allo 0,1
per cento per i titoli ferroviari integrati con l’urbano;
b) in caso di conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 5,
lettera b), punto 2., la percentuale di adeguamento e’ pari
rispettivamente a:
1. 0,5 per cento per l’entrata in servizio di almeno
settantacinque nuove vetture ferroviarie e cento nuovi autobus;
2. 0,75 per cento per l’entrata in servizio di almeno cento nuove
vetture ferroviarie e centocinquanta nuovi autobus;
3. 1 per cento per l’entrata in servizio di almeno centocinquanta
nuove vetture ferroviarie e duecento nuovi autobus;
c) in caso di conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 5,
lettera b), punto 3., la percentuale di adeguamento e’ pari
rispettivamente a:
1. 0,5 per cento nel caso in cui la percentuale dei treni in
arrivo con ritardo entro i 15 minuti sia superiore al 98 per cento,
1. 1 per cento nel caso in cui la percentuale dei treni in arrivo
con ritardo entro i 15 minuti sia superiore al 99 per cento.
7. L’adeguamento delle tariffe di cui al presente articolo e’
determinato applicando la percentuale d’incremento di cui ai commi 2
e 5 ai valori teorici delle tariffe di corsa semplice dei modelli di
cui all’art. 8. Gli importi delle tariffe devono essere espressi in
euro con un massimo di due cifre decimali e con i seguenti
arrotondamenti:
a) per i titoli di corsa semplice ai cinque centesimi piu’
prossimi;
b) per gli abbonamenti settimanali ai dieci centesimi piu’
prossimi;
c) per gli abbonamenti mensili ai cinquanta centesimi piu’
prossimi.
8. Le tariffe sono da intendersi al lordo delle imposte e delle
tasse in vigore.».
b) l’Allegato A2 e’ sostituito dal seguente:

«ALLEGATO A 2)
DEFINIZIONE DELL’ALGORITMO DI CALCOLO
DELL’ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE
DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
REGIONALE E LOCALE

L’algoritmo di calcolo previsto dall’art. 11, comma 4 e’ il
seguente:

% Adeguamento = α *(½ + β)

α = valore corrispondente alla media aritmetica semplice tra la
variazione dell’indice del costo della vita per le famiglie di operai
ed impiegati e la variazione dell’indice del costo della vita per le
famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come definiti
dall’ISTAT;
β = ∑ i indicatore di qualita i
dove i = 1, 2, 3.

Parte di provvedimento in formato grafico

Con riferimento al parametro obiettivo sostanzialmente invariato,
l’intervallo entro cui un parametro si intende sostanzialmente
invariato e’ individuato nella deliberazione in cui la Giunta
regionale procede all’individuazione degli indicatori.».

Art. 2

Norma finale

1. I risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate
o modificate ai sensi del presente regolamento, nonche’ gli atti
adottati sulla base delle medesime, permangono e restano validi ed
efficaci.
Il presente regolamento regionale e’ pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione lombarda.
Milano, 2 novembre 2009

Formigoni

Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella
seduta del 21 ottobre 2009 e approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 8/10381 del 28 ottobre 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 30 Disciplina dell’apprendistato.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 35 del 4-9-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo
n. 65 del 16 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Principi generali

1. La presente legge disciplina gli aspetti formativi delle
tipologie di apprendistato normate dal Titolo VI, Capo I, decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30), e successive modifiche ed integrazioni, nel
rispetto delle competenze spettanti alla legislazione statale e della
funzione di regolamentazione riconosciuta alla contrattazione
collettiva in materia.

Art. 2

F i n a l i t a’

1. La Regione Abruzzo, al fine di supportare l’inserimento nel
mondo del lavoro dei giovani aumentandone la professionalita’ e
l’occupabilita’, promuove la qualita’ degli aspetti formativi del
contratto di apprendistato, rafforzandone la visibilita’, la
diffusione sul territorio, l’utilizzo, i dispositivi di sostegno e la
strumentazione didattica, trasformando, inoltre, gli esiti positivi
dello stesso in stabile occupazione, nel rispetto dei ruoli che i
diversi soggetti hanno nella definizione della sua disciplina.
2. La Regione Abruzzo promuove, altresi’, lo sviluppo di
competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, al fine di
consentire all’apprendista di mantenere nel tempo, sviluppare e
spendere le proprie competenze e conoscenze anche nell’ambito dei
sistemi della formazione professionale e dell’istruzione.
3. La Regione Abruzzo favorisce, inoltre, intese con gli enti
pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per la
verifica ed il controllo dell’effettiva erogazione della formazione
formale.

Art. 3 Obiettivi della formazione nell’apprendistato 1. La Regione Abruzzo persegue i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell’apprendistato: a) valorizzazione e certificazione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato; b) certificazione delle competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi; c) individuazione degli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutori aziendali; d) individuazione dei criteri e dei requisiti di riferimento per la capacita’ formativa delle imprese; e) garanzia della formazione a tutti gli apprendisti.

Art. 4

Aspetti formativi dell’apprendistato

1. L’apprendistato, in coerenza con quanto previsto dal Titolo
VI, Capo I, decreto legislativo n. 276/2003, e’ un contratto di
lavoro a contenuto formativo in cui il datore di lavoro, oltre al
versamento di un corrispettivo per l’attivita’ svolta, garantisce
all’apprendista una formazione professionale.
2. Fatti salvi la normativa statale in materia in ordine alla
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a
livello nazionale, e i contratti collettivi di lavoro, la presente
legge detta le norme per la disciplina degli aspetti formativi dei
contratti di apprendistato, che si articolano nelle seguenti
tipologie:
a) apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere
d’istruzione e formazione ai sensi dell’art. 48 del decreto
legislativo n. 276/2003;
b) apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di
una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un
apprendimento tecnico- professionale ai sensi dell’art. 49 del
decreto legislativo n. 276/2003;
c) apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione ai sensi dell’art. 50 del decreto
legislativo n. 276/2003.
3. La Giunta regionale, d’intesa con le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul
territorio regionale e con le Province abruzzesi, definisce
annualmente, con propria deliberazione, nel rispetto degli standard
minimi nazionali, ed in coerenza con il sistema regionale delle
qualifiche, gli aspetti formativi dell’apprendistato, precisando i
criteri progettuali da osservare per l’identificazione degli
obiettivi formativi da conseguire e delle modalita’ per la verifica
dei risultati.

Art. 5

Definizione dei profili formativi

1. Il profilo formativo e’ l’insieme degli obiettivi formativi e
degli standard minimi di competenza per ciascuna figura
professionale, o per gruppi di figure professionali affini, da
conseguire nel corso del contratto di apprendistato attraverso il
percorso formativo esterno o interno all’impresa, formale e non
formale.
2 La Giunta regionale definisce, d’intesa con le associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative
sul piano regionale e con le Province abruzzesi, i profili formativi
dell’apprendistato in relazione alle diverse figure professionali ed
in coerenza con il Repertorio delle professioni, ai sensi dell’art.
52, del decreto legislativo n. 276/2003, che individua gli standard
minimi nazionali.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono recepiti anche i
profili elaborati in sede di contrattazione collettiva nazionale e
regionale, gli standard formativi definiti ai sensi dell’art. 3,
decreto ministeriale 20 maggio 1999, n. 179 (Individuazione dei
contenuti delle attivita’ di formazione degli apprendisti), del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i risultati delle
indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte dagli
enti bilaterali di cui all’art. 2, comma 1 lettera i) decreto
legislativo n. 276/2003.

Art. 6

Formazione formale

1. Per formazione formale s’intende quella:
a) svolta in un ambiente strutturato e organizzato;
b) attuata mediante una specifica progettazione;
c) con esiti verificabili e certificabili;
d) assistita da figure professionali con competenze adeguate.
2. La formazione formale si realizza mediante un percorso
formativo, volto all’acquisizione di competenze di base, trasversali
e tecnico-professionali, secondo gli obiettivi previsti dai profili
formativi disciplinati dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 5.
3. Qualora la formazione formale venga attuata all’interno di un
luogo di lavoro, deve essere svolta in situazione distinta da quella
finalizzata prioritariamente alla produzione di beni o servizi,
mediante un percorso formativo finalizzato a conferire
all’apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali per
l’acquisizione di adeguata capacita’ professionale
4. La formazione formale, esterna o interna all’impresa, si
esplica mediante la formazione:
a) erogata in un contesto organizzato e strutturato in
situazione distinta da quella produttiva;
b) attuata mediante una specifica progettazione in cui sono
esplicitati l’analisi delle competenze possedute, gli obiettivi
formativi, gli standard minimi di competenze, i tempi e le modalita’
di apprendimento;
c) realizzata e supportata da figure professionali competenti;
d) registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo;
e) finalizzata a produrre esiti verificabili e certificabili
secondo le modalita’ e le procedure stabilite con deliberazione di
Giunta regionale, d’intesa con le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano
regionale e con le Province abruzzesi.
5. Gli organismi pubblici e privati iscritti nel catalogo
regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato
di cui all’articolo 17 o le imprese medesime qualora dispongano di
capacita’ formativa, provvedono all’erogazione della formazione
formale.
6. La capacita’ formativa dell’impresa indicata nel comma 5 deve
essere intesa come la capacita’ della stessa di erogare la formazione
formale.
7. Nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 49, comma
5-ter, decreto legislativo n. 276/2003, in caso di formazione
esclusivamente aziendale degli apprendistati professionalizzanti,
sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale, ovvero agli enti bilaterali, la
definizione della nozione di formazione aziendale, nonche’
l’individuazione, per ciascun profilo formativo, della durata, delle
modalita’ di erogazione della formazione e delle modalita’ di
riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e
della registrazione nel libretto formativo.

Art. 7 Formazione non formale 1. La formazione non formale e’ quella organizzata per obiettivi in cui l’apprendimento si realizza mediante esperienza di lavoro ed i cui esiti vengono rilevati dal tutore aziendale di cui all’articolo 10, che affianca l’apprendista.

Art. 8

Piano formativo individuale

1. La formazione per i contratti di apprendistato si articola
secondo un piano formativo individuale che delinea il percorso
formativo dell’apprendista, in coerenza con gli aspetti formativi di
cui all’art. 4 ed in relazione alle competenze possedute
dall’apprendista stesso.
2. Il piano formativo individuale descrive, tenuto conto delle
competenze gia’ possedute dal lavoratore, le specifiche azioni
formative che l’apprendista deve seguire al fine di acquisire le
conoscenze e le competenze previste nel profilo professionale di
riferimento.
3. Con deliberazione di Giunta regionale, da emanarsi d’intesa
con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei
datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano
regionale e con le Province abruzzesi, viene definito un modello
unico per la formulazione dei piani formativi individuali.
4. Il piano formativo individuale deve essere comunque coerente
con i profili formativi disciplinati dalla Giunta regionale ed e’
redatto secondo il modello unico di cui al comma 3, tenendo conto
delle caratteristiche dei profili formativi indicati dalla
contrattazione collettiva nazionale e regionale.
5. Il piano formativo individuale, redatto in conformita’ al
modello di cui al comma 3, deve, a pena di nullita’:
a) indicare il percorso di formazione da svolgersi all’esterno
o all’interno dell’impresa, o in entrambe le sedi, e l’articolazione
tra formazione formale e formazione non formale, per tutta la durata
del contratto;
b) prevedere l’acquisizione, prevalentemente nella prima fase
del percorso formativo, di competenze in materia di sicurezza
nell’ambiente di lavoro, modalita’ di organizzazione, relazione e
comunicazione nell’ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore
e dell’impresa;
c) descrivere il percorso formativo dell’apprendista, con
riferimento al profilo formativo dello stesso, per tutta la durata
del contratto di apprendistato;
d) costituire elemento essenziale del contratto di
apprendistato;
e) essere comunicato dal datore di lavoro al Centro per
l’Impiego territorialmente competente entro il giorno antecedente
l’instaurazione del rapporto di lavoro di apprendistato unitamente
alla comunicazione di assunzione di cui all’articolo 9-bis, comma 2,
legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante
disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), cosi’
come modificato dall’art. 1, comma 1180, legge 27 dicembre 2006, n.
296 (legge finanziaria 2007).
6. I datori di lavoro possono allegare al piano formativo
individuale inviato al Centro per l’Impiego territorialmente
competente la valutazione di coerenza con il profilo formativo di
riferimento rilasciata dall’ente bilaterale cui abbiano aderito.
7. Entro quindici giorni dalla data di avvenuta ricezione, il
Centro per l’Impiego territorialmente competente verifica la coerenza
dei contenuti del piano formativo individuale con il profilo
formativo di riferimento. In caso di valutazione negativa, il Centro
per l’Impiego e’ tenuto a comunicare con motivazione, entro 15
giorni, il rigetto del piano formativo individuale al datore di
lavoro e alla competente Direzione della Regione Abruzzo. In tal caso
il datore di lavoro e’ tenuto alla riformulazione del piano.
8. I Centri per l’Impiego trasmettono alla Regione Abruzzo –
Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche Sociali, i piani formativi individuali per i quali abbiano
attestato la coerenza con i profili formativi.

Art. 9

Certificazione delle competenze

1. Il datore di lavoro rilascia al lavoratore, al termine di ogni
anno, nonche’ al momento dell’estinzione del rapporto di
apprendistato, analitica certificazione della formazione impartita
all’interno dell’impresa. Tale certificazione deve essere rilasciata
al lavoratore anche qualora il rapporto di apprendistato si estingua
prima della sua naturale conclusione.
2. La certificazione della formazione interna, rilasciata anche
sulla base delle attestazioni del tutore aziendale, e’ comunicata dal
datore di lavoro anche al Centro per l’Impiego territorialmente
competente.
3. La certificazione della formazione esterna e’ rilasciata da
parte dell’ente erogatore al lavoratore e comunicata al Centro per
l’Impiego territorialmente competente, secondo le modalita’ stabilite
nei commi 1 e 2.

Art. 10

Tutore aziendale

1. Il tutore aziendale supporta l’apprendista durante l’intero
percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale.
2. La formazione, le funzioni, le competenze ed i requisiti
minimi del tutore aziendale sono definiti dal decreto ministeriale 28
febbraio 2000, n. 22 «Disposizioni relative alle esperienze
professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore
aziendale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, legge 24 giugno 1997, n.
196 recante ”Norme in materia di promozione dell’occupazione”» del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3. La formazione del tutore aziendale non puo’ avere una durata
inferiore a sedici ore.
4. Il tutore aziendale e’ individuato dal datore di lavoro tra
soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a
quello che l’apprendista consegue alla fine del periodo di
apprendistato;
b) svolgimento di attivita’ lavorative coerenti con quelle
dell’apprendista;
c) possesso di adeguata esperienza lavorativa nel settore.
5. Il tutore aziendale, in caso di formazione interna presso
imprese con meno di quindici dipendenti o presso imprese artigiane,
puo’ essere il titolare o un amministratore dell’impresa, un socio,
ovvero un familiare coadiuvante inserito nell’attivita’ d’impresa.
6. Il tutore aziendale e’ garante del percorso formativo
dell’apprendista e svolge i seguenti compiti:
a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale;
b) affianca l’apprendista per tutta la durata del percorso
formativo, curando la formazione interna all’impresa;
c) favorisce l’integrazione tra la formazione esterna e quella
interna all’impresa, nel rispetto delle forme di coordinamento tra la
propria attivita’ e quella della struttura di formazione esterna;
d) esprime proprie valutazioni sulle competenze acquisite
dall’apprendista ai fini della relativa certificazione rilasciata
dall’impresa.
7. Le forme di raccordo tra il tutore aziendale e l’organismo di
formazione esterno sono previste nel piano formativo individuale,
redatto in conformita’ al modello di cui all’art. 8, comma 3.
8. La Giunta regionale programma specifici interventi formativi
per i tutori aziendali in relazione alle tipologie di apprendistato e
alle caratteristiche della formazione formale, al fine di consentirne
una adeguata formazione.
9. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente in
materia, definisce le procedure volte ad assicurare la registrazione
nel libretto formativo del cittadino delle qualifiche professionali e
delle competenze certificate in esito a percorsi formativi in
apprendistato.
10. In caso di formazione esclusivamente aziendale non si
applicano le disposizioni contenute nel presente articolo, nel
rispetto di quanto prescritto dall’art. 49, comma 5-ter, decreto
legislativo n. 276/2003.

Art. 11

Offerta formativa degli enti accreditati

1. I programmi formativi per gli apprendisti devono essere
preventivamente sottoposti all’approvazione della Giunta regionale,
che provvede in merito sentite le organizzazioni datoriali e
sindacali e le Province abruzzesi, anche per il tramite degli enti
bilaterali.

Art. 12

Accertamento delle competenze acquisite

1. L’acquisizione da parte del lavoratore delle conoscenze e
delle competenze previste dal profilo formativo e’ accertata, sulla
base delle comunicazioni di cui all’art. 9, commi 2 e 3, al termine
del rapporto di apprendistato e nelle ipotesi di cessazione
anticipata, dai Centri per l’Impiego territorialmente competenti che
provvedono alla registrazione sul libretto formativo.
2. I Centri per l’Impiego territorialmente competenti, ove
l’accertamento delle conoscenze e delle competenze abbia esito
negativo, inviano apposita comunicazione all’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale territorialmente competente, alla Direzione
Provinciale del Lavoro territorialmente competente, nonche’ alla
Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione
ed Istruzione, Politiche Sociali.
3. Le modalita’ per effettuare l’accertamento di cui al comma 2
sono definite con provvedimento della Giunta regionale, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei datori
di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul territorio
regionale e le Province abruzzesi.

Art. 13 Crediti formativi 1. Il credito formativo e’ il valore attribuibile alle competenze acquisite nei percorsi formativi riconosciuto dalla struttura educativa o formativa cui accede l’interessato, con lo scopo di consentire il passaggio ad un ulteriore percorso di formazione, di istruzione o di lavoro. 2. Le qualifiche professionali, rilasciate in coerenza con il repertorio delle professioni istituito ai sensi dell’art. 52, decreto legislativo n. 276/2003, e le competenze certificate, conseguite attraverso l’apprendistato, costituiscono crediti formativi da riconoscere secondo le modalita’ di cui all’art. 51, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003, per il proseguimento o il passaggio fra i sistemi d’istruzione e di formazione professionale.

Art. 14

Certificazione del percorso formativo

1. La Giunta regionale, d’intesa con le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul
territorio regionale e con le province abruzzesi, provvede a
disciplinare la procedura diretta alla valutazione e alla
certificazione delle competenze di base, trasversali e
tecnico-professionali dell’apprendista, che sono registrate sul
libretto formativo del cittadino di cui all’art. 15.

Art. 15 Libretto formativo del cittadino 1. Il libretto formativo del cittadino, definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, dell’intesa Stato-Regioni del 14 luglio 2005 e approvato dal decreto ministeriale 10 ottobre 2005 (Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, comma 1, lettera i)) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, costituisce il libretto personale del lavoratore.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2010 Nomina di un componente dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 2-10-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ed, in particolare,
l’art. 1, comma 3, il quale prevede che il Senato della Repubblica e
la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio
2005, con il quale sono stati nominati i componenti dell’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni, per la durata di sette anni;
Vista la lettera proc. n. 80/PRES./10 del 24 giugno 2010, con la
quale il Presidente dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni ha comunicato che l’on. dott. Giancarlo Innocenzi Botti
ha rassegnato le dimissioni da componente dell’autorita’;
Considerato che l’assemblea del Senato, in data 28 luglio 2010, ha
proceduto all’elezione del dott. Antonio Martusciello a componente
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto l’art. 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Decreta:

Il dott. Antonio Martusciello e’ nominato componente dell’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni quale commissario per la
commissione per i servizi e i prodotti, in sostituzione del dott.
Giancarlo Innocenzi Botti, lino alla scadenza ordinaria del mandato
dei componenti dell’autorita’.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi per la
registrazione.
Dato a Roma, addi’ 30 agosto 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 305

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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