DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2011 , n. 3 Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita’.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 34 del 11-2-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente
disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti
transfrontalieri nella Comunita’, il quale ha introdotto una serie di
obblighi a carico degli intermediari che, nell’ambito della propria
attivita’, eseguono pagamenti transfrontalieri, ed in particolare
l’articolo 13;
Visto l’articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge
comunitaria 2009, in base al quale il Governo, fatte salve le norme
penali vigenti, e’ delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari
vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i
quali non siano gia’ previste sanzioni penali o amministrative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 luglio 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Sanzioni applicabili

1. Per la grave inosservanza degli obblighi a carico dei prestatori
di servizi di pagamento, previsti dall’articolo 3 del regolamento
(CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009, di seguito denominato:’regolamento’, nei confronti
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione,
nonche’ dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a
150.000 euro.
2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo
4, paragrafi 1 e 3, del regolamento, nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche’ dei
dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
3. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai
soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle
norme ivi indicate o per non aver vigilato, affinche’ le stesse
fossero osservate da altri.
4. Per l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 6, 7 e
8 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, nei confronti dei prestatori di
servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 50.000 euro a 150.000 euro.
5. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria, puo’ essere disposta la
sospensione dell’attivita’ di prestazione di servizi di pagamento ai
sensi dell’articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.

Avvertenza
– Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE)
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Il testo dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988,
n.400, (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi’ recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l’indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti
successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
– Il regolamento n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del
Parlamento europeo e del Consiglio, e’ pubblicato nella
G.U.U.E. 9 ottobre 2009, n. L 266.
– Il testo dell’art.3 della legge 4 giugno 2010 n.96
(Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee –
Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi’ recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie) –
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e’ delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata
in vigore della presente legge, per i quali non sono gia’
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e’ esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell’ articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di
cui all’art. 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita’ e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell’art. 1.».
Note all’art. 1:
Per i riferimenti del regolamento n. 924/2009, si veda
nelle note alle premesse.
– Il testo del comma 2 dell’articolo 146 del decreto
legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O, cosi’
recita:
«2. Per le finalita’ di cui al comma 1 la Banca
d’Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o
gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di
pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione
e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali
tecnologiche o di rete, puo’:
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con
le modalita’ e i termini da essa stabiliti, di dati,
notizie, atti e documenti concernenti l’attivita’
esercitata;
b) emanare disposizioni di carattere generale aventi
a oggetto:
1) il contenimento dei rischi che possono inficiare
il regolare funzionamento, l’affidabilita’ e l’efficienza
del sistema dei pagamenti;
2) l’accesso dei prestatori di servizi di pagamento
ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento
nonche’ alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di
rete;
3) il funzionamento, le caratteristiche e le
modalita’ di prestazione dei servizi offerti;
4) gli assetti organizzativi e di controllo
relativi alle attivita’ svolte nel sistema dei pagamenti;
c) disporre ispezioni, chiedere l’esibizione di
documenti e prenderne copia al fine di verificare il
rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione
dei servizi di pagamento nonche’ di ogni disposizione e
provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;
d) adottare per le materie indicate alla lettera b),
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici
volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne
le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate
operazioni e la restrizione delle attivita’ dei soggetti
sottoposti a sorveglianza nonche’, nei casi piu’ gravi, la
sospensione dell’attivita’.».

Art. 2

Autorita’ competente

1. La Banca d’Italia e’ autorita’ competente ai sensi dell’articolo
9 del regolamento anche ai fini dell’irrogazione delle sanzioni
amministrative, cui si applica l’articolo 145 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.

Note all’art. 2:
– Il testo dell’articolo 145 del citato decreto
legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, cosi’ recita:
«Art. 145 (Procedura sanzionatoria). – 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e’ applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia o l’UIC,
nell’ambito delle rispettive competenze, contestati gli
addebiti alle persone e alla banca, alla societa’ o
all’ente interessati e valutate le deduzioni presentate
entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte applicano le sanzioni con
provvedimento motivato.
2.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 144, commi 3, 3-bis e 4, e’ pubblicato,
per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data
di notificazione, a cura e spese della banca, della
societa’ o dell’ente al quale appartengono i responsabili
delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di
applicazione delle altre sanzioni previste dal presente
titolo e’ pubblicato per estratto sul bollettino previsto
dall’art. 8.
4. – 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita’ previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa’ o gli enti ai quali
appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
solido con questi, del pagamento della sanzione e delle
spese di pubblicita’ previste dal primo periodo del comma 3
e sono tenuti a esercitare il regresso verso i
responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute nell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.».

Art. 3

Esposti

1. In caso di violazione del regolamento da parte di un prestatore
di servizi di pagamento, si applica l’articolo 39 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Note all’art. 3:
– Il testo dell’art. 39 del decreto legislativo del 27
gennaio 2010 n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,
recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,
2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n.
36, S.O., cosi’ recita:
«Art. 39 (Esposti). – 1. In caso di violazione da parte
di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni
di cui ai Titoli II e IV del presente decreto e della
relativa normativa di attuazione, gli utilizzatori di
servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano
e le altre parti interessate possono presentare esposti
alla Banca d’Italia. La proposizione dell’esposto non
pregiudica il diritto di adire la competente autorita’
giudiziaria. La Banca d’Italia informa il proponente
l’esposto dell’esistenza dei sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie di cui all’art. 128-bis
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

Art. 4

Ricorso stragiudiziale

1. Per la risoluzione delle controversie relative ai diritti ed
agli obblighi derivanti dal regolamento si applica l’articolo 40 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Note all’art. 4:
– Il testo dell’art. 40 del citato decreto legislativo
del 27 gennaio 2010 n. 11, cosi’ recita:
«Art. 40 (Ricorso stragiudiziale) – 1. Per le
controversie concernenti i servizi di pagamento gli
utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi,
organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta
in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire
la competente autorita’ giudiziaria.
2. Ai fini di cui al comma 1 i prestatori di servizi di
pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure
costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di
autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le
banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti
di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dall’ articolo
128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
per le controversie individuate dalle disposizioni
attuative del medesimo articolo.
3. Per la risoluzione delle controversie
transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai
commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli
istituiti negli altri Stati Membri.».

Art. 5

Abrogazione

1. Il decreto legislativo 24 giugno 2004, n. 180, e’ abrogato con
effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 21 gennaio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Frattini, Ministro degli affari esteri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 3 febbraio 2011, n. 13 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all’Ordine della Stella della solidarieta’ italiana.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 49 del 1-3-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:
Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812

1. L’articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, di
seguito denominato «decreto legislativo n. 812 del 1948», e’
sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. E’ istituito l’Ordine della "Stella d’Italia"
quale attestato in favore di tutti coloro che, italiani o stranieri,
hanno acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti
di amicizia e di collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi e
nella promozione dei legami con l’Italia».
2. L’articolo 2 del decreto legislativo n. 812 del 1948 e’
sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Il presidente dell’Ordine della "Stella
d’Italia" e’ il Presidente della Repubblica».
3. L’articolo 3 del decreto legislativo n. 812 del 1948, e
successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. L’Ordine della "Stella d’Italia" comprende cinque
classi: la prima conferisce il titolo di cavaliere di gran croce, la
seconda quello di grande ufficiale, la terza quello di commendatore,
la quarta quello di ufficiale e la quinta quello di cavaliere. E’
istituita inoltre una classe speciale, che conferisce il titolo di
gran croce d’onore, per i conferimenti destinati a coloro che hanno
perso la vita o subito gravi menomazioni fisiche nello svolgimento di
attivita’ di alto valore umanitario all’estero.
2. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono disciplinati i criteri di conferimento e di
revoca nonche’ le caratteristiche dell’Ordine della "Stella
d’Italia"».
4. Il primo comma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 812
del 1948 e’ sostituito dal seguente:
«L’Ordine della "Stella d’Italia" ha un Consiglio composto da un
presidente e da quattro membri».
5. Il primo comma dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 812
del 1948 e’ sostituito dal seguente:
«L’Ordine della "Stella d’Italia" e’ conferito con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari
esteri, sentito il Consiglio di cui all’articolo 5».
6. L’articolo 8 del decreto legislativo n. 812 del 1948 e’
sostituito dal seguente:
«Art. 8. – 1. Alle spese relative all’Ordine della "Stella
d’Italia" per insegne, diplomi e cancelleria si provvede a valere
sugli stanziamenti all’uopo destinati a legislazione vigente
nell’ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri».
7. Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo n. 812 del 1948 sono
aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis. – 1. L’uso delle insegne dell’Ordine della "Stella
della solidarieta’ italiana", conformi ai modelli precedenti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione e a quello
definito dall’articolo 3, e’ consentito senza alcuna limitazione.
Art. 9-ter. – 1. Fatte salve le disposizioni della legge penale,
incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne rende
indegno. La revoca e’ pronunziata con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il
Consiglio di cui all’articolo 5.
2. La proposta di revoca dell’onorificenza e’ comunicata
all’interessato affinche’, entro il termine di decadenza di trenta
giorni, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla
valutazione del Consiglio di cui all’articolo 5, che esprime il
proprio parere definitivo nei successivi sessanta giorni».
8. Nel titolo del decreto legislativo n. 812 del 1948, le parole:
«Ordine della "Stella della solidarieta’ italiana"» sono sostituite
dalle seguenti: «Ordine della "Stella d’Italia"».

Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 3 febbraio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3624): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il13 luglio 2010. Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 29 luglio 2010, con parere delle Commissioni I e V. Esaminato dalla Commissione III, in sede referente, il 4 agosto 2010 e 15 settembre 2010. Assegnato nuovamente alla Commissione III, in sede legislativa, il 6 ottobre 2010, con pareri delle Commissioni I e V. Esaminato dalla Commissione III, in sede legislativa, il 12 ottobre 2010 ed approvato il 13 ottobre 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2384): Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 3 novembre 2010, con parere delle Commissioni 1ª, e 5ª. Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 10 e 16 novembre 2010 e il 21 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 19 gennaio 2011 ed approvato il 26 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO-LEGGE 26 marzo 2011, n. 27 Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 71 del 28-3-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare
disposizioni in tema di misure per la corresponsione di assegni una
tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell’interno, della difesa e della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21
del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all’articolo 8,
comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e’
incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115
milioni di euro.
2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 puo’ essere
ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze di concerto, con i Ministri della difesa e
dell’interno:
a) a favore del personale delle Forze armate, con quota parte
delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto
al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di
pace;
b) a favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, con quota parte delle risorse di cui
al comma 7, lettera a), dell’articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia.
3. Il fondo di cui al comma 1, come incrementato ai sensi del
presente articolo, e’ destinato alla corresponsione di assegni una
tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento al
personale interessato alla corresponsione, per i medesimi anni,
dell’assegno funzionale, del trattamento economico superiore
correlato all’anzianita’ di servizio senza demerito, compresa quella
nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrali
non connessi a promozioni, nonche’ degli emolumenti corrispondenti
previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche’ all’applicazione dell’articolo 9, commi 1 e 21, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le disposizioni di
cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8, comma 11-bis,
del decreto-legge n. 78 del 2010.
4. All’onere derivante dal comma 3 si provvede mediante
corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013,
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, ultimo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a disporre, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 26 marzo 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Maroni, Ministro dell’interno

La Russa, Ministro della difesa

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 48

Attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 92 del 21-4-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva
2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto
riguarda i sistemi connessi e i crediti;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l’articolo 23 contenente principi e criteri direttivi per
l’attuazione della direttiva 2009/44/CE;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, recante
attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita’ degli ordini
immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, recante
attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di
garanzia finanziaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001,
n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera h):
1) il numero 1) e’ sostituito dal seguente:
" 1) una banca italiana o comunitaria, come definite
all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario,
un istituto di moneta elettronica, come definito nell’articolo 1,
comma 2, lettera h-bis), del medesimo testo unico, nonche’ gli
organismi elencati all’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE;";
2) il numero 2) e’ sostituito dal seguente:
" 2) una SIM, come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera
e), o un’impresa d’investimento comunitaria, come definita
dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza, con
esclusione degli enti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della
direttiva 2004/39/CE;";
b) la lettera i) e’ sostituita dalla seguente:
" i) ‘garanzia’: qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo
a valute, strumenti finanziari o altre attivita’, compresa senza
limitazioni la garanzia finanziaria di cui all’articolo 1, paragrafo
4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, prontamente realizzabili
da chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di
assicurare l’adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da
ordini di trasferimento attraverso un sistema o da operazioni
effettuate con banche centrali;";
c) al numero 1) della lettera m), dopo le parole: «di una banca
centrale» sono inserite le seguenti: «, di una controparte centrale»;
d) alla lettera n) dopo le parole: «una stanza di compensazione»
sono inserite le seguenti: «, un operatore del sistema o»;
e) la lettera o) e’ sostituita dalla seguente:
" o) ‘partecipante indiretto’: un ente, una controparte
centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un
operatore del sistema conosciuto dall’operatore del sistema, secondo
le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti
attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un
vincolo contrattuale;";
f) la lettera r) e’ sostituita dalla seguente:
"r) ‘sistema’: un insieme di disposizioni di natura
contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con
regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso
una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i
partecipanti, che sia contestualmente:
1) applicabile a tre o piu’ partecipanti, senza contare
l’operatore del sistema ne’ un eventuale agente di regolamento, una
eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione
o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due
partecipanti, qualora cio’ sia giustificato sotto il profilo del
contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi
italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell’Unione europea
abbiano esercitato la facolta’ di limitare a due il numero dei
partecipanti;
2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell’Unione
europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo
disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la
sede legale;
3) designato come sistema e notificato alla Commissione
europea dallo Stato membro dell’Unione europea di cui si applica la
legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce
un sistema;»;
g) dopo la lettera w) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
" w-bis) ‘giorno lavorativo’: comprende sia i regolamenti
diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che
occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema;
w-ter) ‘sistemi interoperabili’: due o piu’ sistemi i cui
operatori hanno concluso un accordo per l’esecuzione di ordini di
trasferimento tra sistemi;
w-quater) ‘operatore del sistema’: il soggetto o i soggetti
giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L’operatore
del sistema puo’ anche agire come agente di regolamento, controparte
centrale o stanza di compensazione.».
2. All’articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 e’ sostituita dalla seguente:
" b) sono stati immessi nel sistema successivamente al momento
di apertura della procedura d’insolvenza ed eseguiti il giorno
lavorativo dell’apertura, qualora l’operatore del sistema provi che
al momento dell’immissione non era a conoscenza dell’apertura della
procedura di insolvenza, ne’ avrebbe dovuto esserlo. Cio’ vale anche
in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di
un partecipante, al sistema interessato o a un sistema
interoperabile, o nei confronti dell’operatore del sistema di un
sistema interoperabile che non sia un partecipante.»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
" 2. I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole il
momento in cui un ordine di trasferimento e’ immesso nel sistema
medesimo. Nel caso dei sistemi interoperabili, tale momento e’
stabilito in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il
coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi
interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle
regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili,
le regole interne di un sistema sul momento di immissione non sono
influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui e’
interoperabile. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive
competenze, impartiscono prescrizioni per l’attuazione del presente
comma.";
c) al comma 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Cio’ si
applica, tra l’altro, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di
un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di un
sistema interoperabile che non sia un partecipante.".
3. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile
2001, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso
dei sistemi interoperabili, ogni sistema italiano stabilisce nelle
proprie regole il momento dell’irrevocabilita’, in modo tale da
assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale
riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati.
Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi
facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un
sistema sul momento dell’irrevocabilita’ non sono influenzate dalle
regole interne di altri sistemi con cui e’ interoperabile.".
4. Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile
2001, n. 210, e’ sostituito dal seguente:
« 1. A seguito dell’apertura della procedura di insolvenza nei
confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un
sistema interoperabile, l’agente di regolamento puo’ utilizzare, in
nome e per conto del soggetto insolvente, ai fini dell’adempimento
dei suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a un
sistema interoperabile sorti prima dell’apertura della procedura di
insolvenza:
a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto di
regolamento del soggetto insolvente;
b) linee di credito aperte a favore del soggetto insolvente a
fronte di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli
obblighi di tale soggetto verso il sistema; a tale garanzia si
applicano le previsioni di cui all’articolo 8.».
5. All’articolo 8 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
« 1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei
confronti di un partecipante al sistema in questione o a qualsiasi
sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di un sistema
interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per
conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai
sensi dell’articolo 6, o di una controparte di banche centrali, o di
qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite
prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i
crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell’articolo 2 o
effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo
soddisfacimento dei crediti garantiti.»;
b) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
« 6. Nessuna azione, compresa l’azione di nullita’, puo’
pregiudicare nei confronti dell’operatore del sistema la
realizzazione della garanzia di cui al comma 1.".
6. All’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
« 2. La Banca d’Italia designa i sistemi per l’esecuzione di
ordini di trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m),
numero 1), e i rispettivi operatori del sistema, e, d’intesa con la
Consob, i sistemi per l’esecuzione di ordini di trasferimento di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), e i rispettivi
operatori del sistema, ai quali si applicano le disposizioni del
presente decreto. Con le medesime modalita’ possono essere revocate
le designazioni dei sistemi e dei rispettivi operatori del sistema,
ivi compresi quelli indicati nel comma 1.»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
« 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze notifica alla
Commissione europea i sistemi italiani e i rispettivi operatori del
sistema designati al sensi del presente articolo.»;
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
« 4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e da
esigenze di controllo dei rischi, la Banca d’Italia puo’ equiparare,
ai fini dell’applicazione del presente decreto legislativo, il
partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo, nel caso
di un sistema, avente ad oggetto l’esecuzione di ordini di
trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1),
e d’intesa con la Consob, nel caso di un sistema avente ad oggetto
l’esecuzione di ordini di trasferimento di cui all’articolo 1, comma
1, lettera m), numero 2).».
7. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 210, le parole: «sistema italiano» sono sostituite
dalle seguenti: «operatore di sistemi italiani».
8. L’allegato del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e’
sostituito dall’allegato al presente decreto.

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2004,
n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
« c) attivita’ finanziarie: il contante, gli strumenti
finanziari, i crediti e con riferimento alle operazioni connesse con
le funzioni del sistema delle banche centrali europee e dei sistemi
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo
12 aprile 2001, n. 210, le altre attivita’ accettate a garanzia di
tali operazioni;»;
b) dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:
« c-bis) crediti: crediti in denaro derivanti da un contratto
con il quale un ente creditizio, secondo la definizione dell’articolo
4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, compresi gli enti elencati
all’articolo 2 della stessa direttiva, concede un credito in forma di
prestito;»;
c) alla lettera d), numero 2), le parole: «all’articolo 1, punto
19, della direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000» sono sostituite
dalle seguenti: «dall’allegato VI, parte 1, sezione 4, della
direttiva 2006/48/CE»;
d) alla lettera d), numero 3), lettera a), le parole:
«dall’articolo 1, punto 1, della direttiva 2000/12/CE, inclusi gli
enti elencati all’articolo 2, paragrafo 3» sono sostituite dalle
seguenti: «dall’articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE,
inclusi gli enti elencati all’articolo 2»;
e) alla lettera d), numero 3), lettera b), le parole:
«dall’articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CE del 10 maggio
1993 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 4,
paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE»;
f) alla lettera d), numero 3), lettera c), le parole:
«dall’articolo 1, punto 5, della direttiva 2000/12/CE» sono
sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 4, punto 5), della
direttiva 2006/48/CE»;
g) alla lettera d), numero 3), lettera d), le parole:
«dall’articolo 1, lettera a), della direttiva 92/96/CEE del 10
novembre 1992 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2002/83/CE»;
h) alla lettera q), le parole: «la notificazione al debitore
della costituzione del pegno stesso o della cessione, o la loro
accettazione da parte del debitore» sono sostituite dalle seguenti:
«la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia
contenente l’individuazione del credito».
2. All’articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale
prestazione sia provata per iscritto. La prova deve consentire
l’individuazione della data di costituzione e delle attivita’
finanziarie costituite in garanzia. A tale fine e’ sufficiente la
registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari
ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e l’annotazione del contante sul conti di
pertinenza. Per i crediti, la consegna per iscritto di un atto al
beneficiario della garanzia contenente l’individuazione del credito
e’ sufficiente a provare la fornitura del credito costituito in
garanzia finanziaria tra le parti.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano
ai crediti per i quali il debitore e’ un consumatore quale definito
dall’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE, salvo i casi
in cui il beneficiario della garanzia o il datore della garanzia di
tali crediti sia uno degli enti di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera d), numero 2).
2-ter. Fatto salvo il divieto di clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori previsto dalla direttiva 93/13/CEE, e dal
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i debitori dei crediti
possono rinunciare per iscritto:
a) ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori
del credito e nei confronti delle persone a cui il creditore ha
ceduto, impegnato o altrimenti mobilizzato il credito come garanzia;
b) ai diritti derivanti da norme sul segreto bancario che
impedirebbero o limiterebbero la capacita’ del creditore del credito
di fornire informazioni sul credito o sul debitore ai fini
dell’utilizzo del credito come garanzia.».
3. All’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170,
dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia
che rispetti i requisiti di cui all’articolo 2 e’ efficace fra le
parti del contratto di garanzia finanziaria. Ai fini
dell’opponibilita’ ai terzi restano fermi i requisiti di
notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore
previsti dal codice civile.».
4. All’articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170,
dopo il comma 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Il presente articolo non si applica ai crediti.».
5. All’articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170,
il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
« 3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di
gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti
finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di
dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998,
n. 213, le modalita’ di trasferimento dei diritti, nonche’ di
costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli
sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.».

Art. 3

Modifiche al decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155

1. Il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2008,
n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 190, e’ sostituito dal seguente:
« 1-bis. La disciplina derogatoria di cui al comma 1 si applica
ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d’Italia
stipulati entro la data del 31 dicembre 2011.».

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 72 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 72

(Disciplina delle insolvenze di mercato)

1. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, disciplina con
regolamento l’insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle
negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di
negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall’articolo 70,
stabilendone i presupposti, l’ambito di applicazione e le modalita’
di accertamento e di liquidazione. L’insolvenza di mercato e’
dichiarata dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l’apertura, da parte
dell’autorita’ giudiziaria o amministrativa competente, di una
procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle
negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di
negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall’articolo 70,
costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza di
mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di
‘procedura di risanamento’ e ‘procedura di liquidazione’ previste
dall’articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, l’autorita’
giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla
Consob e alla Banca d’Italia, anche per via telematica, l’apertura
della procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi
alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi
multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti
dall’articolo 70.
4. La liquidazione delle insolvenze di mercato, inclusi gli
adempimenti previsti al comma 6, puo’ essere effettuata dalle
societa’ di gestione previste dall’articolo 61, comma 1, per i
contratti stipulati nei mercati da esse gestiti, e dai gestori dei
sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis, rispettivamente per le
operazioni da essi garantite e per i contratti stipulati nei sistemi
da essi gestiti, e da altri soggetti, conformemente alle disposizioni
contenute nella disciplina prevista dal comma 1.Le spese per la
gestione della liquidazione delle insolvenze di mercato sono poste a
carico dei soggetti che gestiscono i mercati o i sistemi nei quali
l’insolvente ha operato.
5. Ai fini della liquidazione delle insolvenze di mercato, le
societa’ di gestione previste dall’articolo 61, comma 1, i gestori
dei sistemi previsti dall’articolo 70 e 77-bis e gli altri soggetti
possono prevedere clausole di close-out netting per i contratti e per
le operazioni previsti al comma 4. Tali clausole sono valide e hanno
effetto in conformita’ a quanto dalle stesse previsto, anche in caso
di apertura di una procedura di risanamento o di una procedura di
liquidazione nei confronti dell’insolvente di mercato. Ai fini del
presente comma, si applicano le definizioni di ‘clausola di close-out
netting’, ‘procedura di risanamento’ e ‘procedura di liquidazione’
previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.
170, anche in assenza di garanzie finanziarie.
6. La procedura di liquidazione dell’insolvenza di mercato si
conclude con il rilascio agli aventi diritto, per i crediti residui,
di un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal
creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell’insolvente per gli effetti dell’articolo 474 del codice di
procedura civile.
7. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove
ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di attuazione della
direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 1998, relative al carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.»;
b) l’articolo 202 e’ abrogato.

Art. 5

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione
di quella contenuta nell’articolo 3, si applicano a decorrere dal 30
giugno 2011.
2. I sistemi designati ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, prima del 30 giugno 2011
continuano ad essere designati ai fini del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 210, cosi’ come modificato dal presente decreto
legislativo, e non necessitano di un nuovo provvedimento di
designazione.
3. Gli ordini di trasferimento immessi in un sistema entro il 29
giugno 2011 ma regolati dopo tale data sono ordini di trasferimento
ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, cosi’ come
modificato dal presente decreto legislativo, e ad essi si applica la
nuova disciplina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle
finanze

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/