Regolamento (CE) n. 1124/2009 della Commissione, del 20 novembre 2009.

Recante divieto di pesca dello smeriglio nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera del Regno Unito.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

24.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 308/3

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica
comune della pesca ( 1 ), in particolare l’articolo 26,
paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del
12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile
nell’ambito della politica comune della pesca ( 2 ), in particolare
l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del
16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilit
di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni
stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie
e, per le navi comunitarie, in altre acque dove
sono imposti limiti di cattura ( 3 ) fissa i contingenti per il
2009.
(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le
catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento
da parte di navi battenti bandiera dello Stato
membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato
l’esaurimento del contingente assegnato per il
2009.
(3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché
la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di
catture da esso prelevate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro
di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi
indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello
stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento
da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato
o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data
stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a
bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock
in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2009.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:308:0003:0004:IT:PDF

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19/5/10 Indirizzi operativi per l’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attivita’ svolte dalle Capitanerie di porto Guardia costier

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 127 del 3-6-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del
servizio nazionale della protezione civile»; ed in particolare gli
articoli 11 e 18;
Visto l’art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, in cui e’ previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri
predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi, nonche’ i programmi nazionali di soccorso e i
piani per l’attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di
intesa con le Regioni e gli enti locali;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, «Legge quadro sul
volontariato»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in
particolare l’art. 108, comma 1, lettera a), punto 7, che stabilisce
che sono attribuite alle Regioni le funzioni relative agli interventi
per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,
n. 194, regolamento recante la nuova disciplina delle norme
concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato
nelle attivita’ di protezione civile;
Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, adesione alla Convenzione
internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con
annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione;
Visti gli articoli 69 e 70 del codice della navigazione, approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147
concernente «adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca
ed il salvataggio marittimo», adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979
che:
all’art. 2 individua nel Ministro dei trasporti l’Autorita’
nazionale responsabile dell’esecuzione della convenzione;
all’art. 3, lettera a), individua nel Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto l’organismo nazionale che assicura il
coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211 regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Considerata la necessita’ di disciplinare, in linea con le vigenti
disposizioni, le modalita’ di impiego delle organizzazioni di
volontariato nelle attivita’ marittime sottoposte a tutela del Corpo
delle capitanerie di porto, al fine di favorire – ottimizzandone i
risultati – un razionale utilizzo delle risorse ai fini di una
migliore prestazione dei servizi resi alla collettivita’, soprattutto
in contesti operativi nei quali e’ possibile promuovere attivita’
coordinate;
Ritenuto, per quanto sopra descritto, di dover dettare una
disciplina di riferimento per l’impiego del volontariato di
protezione civile, in considerazione della specifica attitudine
professionale e delle risorse strumentali in possesso delle medesime
organizzazioni;
Tenuto conto dell’esigenza di fare salvi gli effetti degli accordi
e delle intese tra le Regioni e le Province autonome e il Corpo delle
capitanerie di porto in materia di attivita’ di protezione civile che
prevedano la partecipazione del Corpo alle attivita’ addestrative in
ambito regionale con il concorso delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile e della necessita’ di precisare che negli ambiti
territoriali di operativita’ dei predetti accordi e intese si
applicano le specifiche procedure e modalita’ operative in essi
concordati;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata in data 6 maggio
2010;

E m a n a

la seguente direttiva in materia di indirizzi operativi per l’impiego
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore
marittimo ed in generale nelle attivita’ svolte dalle Capitanerie di
porto Guardia costiera.

Art. 1

Generalita’

1. Nell’esercizio delle attivita’ connesse ai compiti del Corpo
delle capitanerie di porto – Guardia costiera, le Autorita’ marittime
– in relazione alle proprie esigenze istituzionali ed operative –
possono avvalersi, per lo svolgimento anche parziale di attivita’
rientranti nelle aree funzionali di impiego di cui al successivo art.
2, di quelle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri
tenuti dalle Amministrazioni regionali e provinciali e anche
nell’elenco del Dipartimento della protezione civile, che, avendone
fatta richiesta, per il tramite dell’autorita’ regionale di
protezione civile competente, siano state dalle stesse riconosciute
ai fini dello svolgimento delle suddette attivita’.
Il rapporto di avvalimento viene formalizzato dall’Autorita’
marittima, d’intesa con la competente Regione/Provincia autonoma,
anche a seguito della preliminare e condivisa pianificazione delle
misure destinate a far fronte ad eventuali altre emergenze per le
quali, in ambito regionale, e’ richiesto il supporto del
volontariato. Tali misure sono oggetto di apposite linee guida
emanate ai sensi del successivo comma 7.
L’impiego delle organizzazioni di volontariato delle quali e’ stato
sancito l’avvalimento e’ direttamente disposto, sul piano
strettamente operativo, dall’Autorita’ marittima.
2. Al fine di permettere le dovute valutazioni di merito, in
relazione alle situazioni locali e contingenti, le organizzazioni di
volontariato producono, unitamente alla richiesta di riconoscimento
per il tramite dell’autorita’ regionale di protezione civile
competente, all’Autorita’ marittima competente per territorio un
programma d’impiego che specifichi, tra l’altro, la consistenza
numerica e la relativa specializzazione degli appartenenti alle
organizzazioni nonche’ il complesso delle risorse strumentali
disponibili in termini di dotazioni, mezzi ed eventuali strutture e
l’ambito di intervento territoriale.
3. Con proprio provvedimento, l’Autorita’ marittima, sentita la
Regione competente, riconosce la capacita’ dell’organizzazione di
volontariato che ne abbia fatta istanza, di operare sotto il proprio
coordinamento, vigilanza e controllo.
4. Il riconoscimento della capacita’ operativa di cui al comma 3 ha
un’efficacia limitata alle sole aree funzionali d’impiego che sono
proprie dell’organizzazione ed e’ reso sulla base di un pertinente
programma a tal fine predisposto, nell’ambito dei settori
d’attivita’, di cui al successivo art. 2.
5. Il riconoscimento delle organizzazioni di volontariato nelle
attivita’ marittime determina l’inserimento delle risorse
disponibili, offerte e programmate, nelle pianificazioni operative
redatte dall’Autorita’ marittima.
6. Le organizzazioni di volontariato riconosciute operano sotto il
coordinamento dell’Autorita’ marittima per lo svolgimento anche
parziale delle attivita’ di cui alle aree funzionali e d’impiego,
secondo la programmazione e sulla base delle esigenze definite dalla
stessa Autorita’, la quale potra’ impiegarle anche in attivita’ di
sensibilizzazione al rispetto delle regole generali e di divulgazione
della cultura del mare e dei compiti svolti dalla Guardia costiera,
finalizzati a creare una piu’ solida coscienza marinara soprattutto
nei piu’ giovani.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
direttiva, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
ed il Dipartimento della protezione civile, emanano, d’intesa con le
Regioni/Province autonome, apposite linee guida per l’individuazione
delle procedure di attivazione delle organizzazioni di volontariato
da impiegare per le finalita’ della presente direttiva, tramite la
competente autorita’ di protezione civile regionale, nonche’ le
modalita’ di finanziamento degli interventi delle organizzazioni e
dell’adeguamento delle attrezzature e dei mezzi delle stesse da
utilizzare per tali finalita’.
Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ed il
Dipartimento della protezione civile, emanano, altresi’, ciascuno per
gli aspetti specialistici di rispettiva attribuzione, i pertinenti
provvedimenti di carattere tecnico/operativo, per l’attuazione della
presente direttiva.
8. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi e delle intese tra le
Regioni e le Province autonome e il Corpo delle capitanerie di porto
in materia di attivita’ di protezione civile che prevedano la
partecipazione del Corpo alle attivita’ addestrative in ambito
regionale con il concorso delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile. Negli ambiti territoriali di operativita’ dei
predetti accordi ed intese si applicano le specifiche procedure e
modalita’ operative in essi concordati.

Art. 2 Aree funzionali d’impiego 1. Le organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi dell’art. 1, comma 3, inserite nelle pianificazioni operative tra le risorse a disposizione dell’Autorita’ marittima, svolgono le proprie azioni di supporto nel contesto delle attivita’ complessive predisposte dalle Autorita’ marittime nelle seguenti aree funzionali d’impiego: a) supporto a vigilanza costiera (comprensiva delle attivita’ di tutela ambientale – antinquinamento, riserve marine, aree di tutela biologica – demaniale marittima, balneare, etc.); b) supporto a ricerca e salvataggio in mare; c) supporto a vigilanza portuale e demaniale in occasione di elevata presenza di persone o di mezzi nautici; d) telecomunicazioni. 2. Per la sola area funzionale d’impiego di cui alla lettera b) del comma 1 – supporto a ricerca e salvataggio – le disposizioni della presente direttiva si applicano – in relazione al disposto dell’art. 7, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 – alle organizzazioni di volontariato operanti nei laghi maggiori ove siano istituite unita’ operative della Guardia costiera.

Art. 3 Valutazione dei programmi 1. Le organizzazioni di volontariato, ai fini del riconoscimento di cui all’art. 1, comma 3, sono tenute a presentare unitamente alla richiesta rivolta all’Autorita’ marittima competente per territorio, un programma d’impiego contenente gli elementi espressamente previsti dai provvedimenti operativi di cui all’art. 1, comma 7. 2. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni che regolano la materia della sicurezza della navigazione nei distinti ambiti di destinazione d’uso dei mezzi navali eventualmente previsti nel programma d’impiego, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nei provvedimenti operativi di cui all’art. l, comma 7, e per le aree funzionali di impiego di cui all’art. 2, comma 1, individua: a) le dotazioni integrative che i mezzi navali devono possedere per una piu’ immediata, rapida e produttiva azione di supporto; b) i criteri per l’effettuazione di ispezioni tecniche, da eseguirsi a cura delle Autorita’ marittime locali; c) i requisiti tecnici e professionali dei volontari.

Art. 4 Indirizzi per la redazione dei piani d’intervento 1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto stabilisce le linee guida per le Autorita’ marittime relativamente alle forme e modalita’ d’impiego delle organizzazioni di volontariato nelle fasi di supporto all’Autorita’ medesima, delineando l’attivita’ operativa. 2. Le disposizioni, a tal riguardo stabilite dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto impegnano le Autorita’ marittime nelle fasi attuative e costituiscono un limite vincolante per le organizzazioni di volontariato; esse sono da considerare rilevanti ai fini di un proficuo rapporto di collaborazione e della continuita’ della partecipazione delle stesse nelle attivita’ di supporto. 3. Le caratteristiche e le modalita’ d’impiego discendenti dall’applicazione del comma 1 sono suddivise in relazione alle singole funzioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto. 4. Le Autorita’ marittime locali adottano nei piani d’intervento, localmente redatti, le linee guida stabilite a livello centrale, prevedendo, oltre alle forme ed alle modalita’ d’impiego, i limiti numerici del personale volontario impiegato, nonche’ i tempi in cui si esplica l’attivita’ di collaborazione e supporto. 5. Le Autorita’ marittime locali trasmettono annualmente al Comando generale un consuntivo delle attivita’ di collaborazione e supporto svolte dalle organizzazioni di volontariato, proponendo iniziative dirette a migliorare l’effettiva attivita’ svolta dal personale delle organizzazioni e suggerendo al riguardo criteri e soluzioni per un piu’ efficace coordinamento, ovvero le occorrenti capacita’ e abilita’ professionali che possono essere piu’ proficuamente utilizzate.

Art. 5 Attivita’ di formazione 1. Per assicurare ai volontari adeguati requisiti di competenza e professionalita’ nello svolgimento delle attivita’ di cui all’art. 2 comma 1, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, il Dipartimento della protezione civile e le Regioni predispongono, in ragione delle rispettive attribuzioni, un programma formativo quadro ove vengano definiti: d) le specializzazioni ed i contenuti dei relativi iter formativi; e) i criteri e le modalita’ delle attivita’ di formazione; f) i criteri per la determinazione in sede locale del numero massimo di partecipanti alle attivita’ di formazione, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio; g) i criteri per la redazione dei programmi in relazione ai percorsi formativi delineati per le singole specialita’. 2. Sull’attivita’ formativa svolta viene redatta una periodica relazione a cura dei Comandi/Enti designati a svolgere l’attivita’ di formazione a favore dei volontari, nella quale si evidenzia l’esito dei corsi svolti ed il grado di preparazione raggiunta dai discenti.

Art. 6 Esercitazioni 1. Nell’ambito dell’attivita’ formativa si prevedono applicazioni pratiche, mediante interventi esercitativi in relazione alle tipologie di attivita’ da affidare alle organizzazioni di volontariato; il buon esito delle attivita’ pratiche e di intervento, da intendersi come il necessario completamento del momento formativo, costituisce il fattore indispensabile per maturare la condizione di idoneita’ per lo svolgimento dell’azione di collaborazione e di supporto. 2. I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato che, in relazione alle attivita’ formative svolte sono impiegati in attivita’ di supporto, partecipano alle esercitazioni ed osservano le direttive e le disposizioni di dettaglio impartite dalle Autorita’ marittime. 3. In relazione alle previsioni di cui al comma 2, le Autorita’ marittime locali, in accordo con le organizzazioni di volontariato e con le Regioni, determinano periodi e tipologie di esercitazioni, stabilendo altresi’ le procedure degli interventi di supporto compresi quelli riferiti alle comunicazioni. 4. Le direttive delle Autorita’ marittime locali costituiscono oggetto di un preciso impegno per le organizzazioni di volontariato che si attivano per consentire la piena adesione in ragione di quanto e’ stabilito nel presente articolo.

Art. 7 Comunicazione dati ed informazioni 1. I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato riconosciute che svolgono azioni di supporto, nel contesto di attivita’ di competenze esercitate dall’Autorita’ marittima locale: a) comunicano alle unita’ della Guardia costiera impegnate in attivita’ operative ogni notizia ritenuta utile per facilitare la capacita’ di intervento dei diversi assetti predisposti; b) si adoperano, a richiesta del personale del Corpo, per facilitare le comunicazioni con l’organo di collegamento o con altre unita’ operative in ragione delle esigenze connesse alle situazioni contingenti. 2. Lo svolgimento di attivita’ di supporto e di comunicazione sono svolte nel rispetto puntuale delle disposizioni impartite dall’Autorita’ marittima sia per gli aspetti relativi alle modalita’ esecutive delle attivita’, sia in riferimento alla copertura oraria connessa al servizio predisposto. 3. Le organizzazioni di volontariato che nel contesto delle attivita’ in cui esercitano le azioni di supporto, nelle forme stabilite, vengano a conoscenza di situazioni rilevanti relative ad emergenze in atto, anche in settori d’impiego diversi dal proprio, o condizioni di pericolo, o violazioni di norme di sicurezza e di tutela ambientale, provvedono ad informare, senza ritardo per il tramite del rappresentante l’Autorita’ marittima. Analoga informazione e’ resa nei casi in cui si rilevano fatti che richiamano la competenza istituzionale, sia operativa che di accertamento, del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. 4. Delle informazioni rese, di cui al comma 3, le organizzazioni di volontariato, tramite il responsabile, provvedono a redigere un rapporto che riporta, in modo dettagliato, gli aspetti salienti del fatto osservato e riferito, unicamente alle circostanze di luogo e di tempo in cui lo stesso si e’ verificato; copia del rapporto e’ consegnato all’Autorita’ marittima competente che provvede alla relativa trasmissione alle Regioni/Province autonome ove rilevante per le attivita’ di competenza delle medesime.

Art. 8 Azioni di supporto 1. Le azioni a supporto svolte dalle organizzazioni di volontariato, previa attivazione dell’autorita’ regionale competente, sono espletate sotto il coordinamento, vigilanza e controllo delle Autorita’ marittime nei diversi settori in cui le stesse esercitano funzioni riconducibili alle primarie attribuzioni d’istituto. Analoga azione di direzione e coordinamento e’ esercitata da una qualsiasi unita’ operativa della Guardia costiera nell’ambito dei servizi dalla stessa esercitati. 2. L’azione di coordinamento, vigilanza e controllo consiste nell’impiego dei volontari in ragione delle esigenze e dei piani d’intervento preordinati e nell’impartire direttive per lo svolgimento delle singole attivita’ di supporto anche in ragione di valutazioni che tengono conto di situazioni contingenti o sopravvenute in stretto raccordo con l’autorita’ regionale. 3. Le attivita’ di coordinamento e di direzione possono riguardare le attivita’ nei settori della salvaguardia della vita umana in mare ovvero in contesti operativi diversi in cui il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera esercita tali funzioni, attivita’ di avvistamento e di collegamento, attraverso apparati di comunicazione mobili, sorveglianza e segnalazione di eventuali violazioni da accertarsi a cura delle Autorita’ competenti, in ragione delle previsioni dei piani d’intervento.

Art. 9

Obblighi delle organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato assicurano il pieno rispetto
dei contenuti del presente provvedimento e si attivano affinche’ i
volontari aderenti osservino le disposizioni impartite dalle
Autorita’ competenti relativamente alle attivita’ di coordinamento,
vigilanza e controllo sia in relazione alle previsioni dei piani
d’intervento, sia con riguardo alle disposizioni impartite connesse
ad esigenze intervenute o a valutazioni ed apprezzamenti operati
dall’Autorita’ marittima.
2. La violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni
impartite dalle Autorita’ competenti, in relazione all’attivita’
svolta, e’ valutata ai fini della sospensione o della revoca del
riconoscimento di cui all’art. 1, comma 3, del presente provvedimento
nonche’, nei casi di maggiore gravita’, ai fini dell’adozione delle
misure di cui all’art. l, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica in data 8 febbraio 2001, n. 194 in materia di
cancellazione dall’elenco delle organizzazioni di volontariato,
nonche’ delle relative discipline regionali.

Art. 10 Verifica delle attivita’ 1. Le organizzazioni di volontariato vigilano affinche’ i volontari impiegati in azioni di supporto e collaborazione alle Autorita’ marittime, nelle aree di impiego di cui all’art. 2, espletino i rispettivi interventi nelle forme e con le modalita’ stabilite, uniformandosi all’azione di coordinamento dell’Autorita’ preposta. 2. I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato, destinati a svolgere attivita’ di supporto in relazione alle previsioni dei piani d’intervento e alle direttive dell’Autorita’ preposta, assicurano le prestazioni da rendere nel rispetto delle forme, modalita’ e tempi stabiliti. Al riguardo l’organizzazione di appartenenza garantisce l’esatto adempimento degli impegni, prevedendo la possibilita’ di sostituire i volontari assenti ovvero quelli impossibilitati per impedimenti sopravvenuti, a continuare a svolgere la propria attivita’. 3. I volontari che sostituiscono o subentrano nell’esercizio delle azioni di collaborazione e supporto nei termini individuati dal comma 2, devono possedere una corrispondente professionalita’ e uguali requisiti e caratteristiche d’impiego del personale sostituito. 4. Per le finalita’ di cui alla presente direttiva le amministrazioni regionali e delle Province autonome si avvarranno dei fondi di cui alla legge n. 388/2000.

Art. 11 Disposizioni relative alla provincia autonoma di Trento 1. La presente direttiva trova applicazione nel territorio della provincia autonoma di Trento nel rispetto del proprio ordinamento e statuto di autonomia. Roma, 19 maggio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=10A06823&tmstp=1275983575075

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2009 – Supplemento ordinario n. 97

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini «mobili» sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle Note stesse.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si omette il testo delle Note

Legge Regionale n. 5 del 09-03-2009 Regione Basilicata. Autorizzazione all’Esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.) per l’anno 2009.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 12
del 10 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Esercizio Provvisorio

E’ autorizzato l’Esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione dell’Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata
(A.R.D.S.U.) fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e
comunque per una durata massima di quattro mesi, limitatamente ad un
dodicesimo per mese degli stanziamenti, ai sensi dell’art. 28, comma 4, della
L.R. 6 settembre 2001 n.34, recante il “Nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata”.

ARTICOLO 2

Dichiarazione d’urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Basilicata.

Potenza, 9 marzo 2009

DE FILIPPO

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it