DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2010

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009, nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia, nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009 nel territorio dei comuni di Lodi e Parma ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 114 del 18-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
15 maggio 2009, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza, fino al 30 aprile 2010, in relazione alle intense ed
eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nel mese di aprile
2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di
Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27
aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna,
Forli-Cesena e Rimini;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
26 giugno 2009, con il quale e’ stato esteso lo stato di emergenza di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
maggio 2009, fino al 30 aprile 2010 al territorio dei comuni di Lodi
e Parma interessato dalle eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che sono ancora in corso le iniziative di carattere
urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al
ritorno alle normali condizioni di vita;
Considerata, quindi, l’esigenza di prevedere una proroga dello
stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
finalizzati al definitivo rientro nell’ordinario;
Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che
ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di
emergenza;
Vista la nota del Presidente della regione Piemonte del 10 marzo
2010;
Vista la nota del Presidente della regione Emilia-Romagna del 20
aprile 2010;
Vista la nota del Presidente della regione Lombardia del 28 aprile
2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza
in relazione alle intense ed eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione
Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia, nei giorni dal 26 al
30 aprile 2009 nel territorio dei comuni di Lodi e Parma ed alla
violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato
le province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-18&task=dettaglio&numgu=114&redaz=10A05653&tmstp=1275985677234

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2009, n. 223

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273 «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita’ e procedure per l’attuazione degli interventi a favore dell’innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall’art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina
generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo
tecnologico) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare l’art. 11 della citata legge regionale n.
26/2005, il quale prevede interventi a favore dell’innovazione nei
settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle
persone, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;
Visto il proprio decreto 31 agosto 2007, n. 0273/Pres. recante
«Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita’ e procedure
per l’attuazione degli interventi a favore dell’innovazione nei
settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle
persone previsti dall’art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005
n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca
scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione
comunitaria» e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in
attuazione della menzionata legge regionale;
Visto l’art. 16, comma 1, del citato regolamento il quale
prescrive che la domanda di agevolazione ai sensi dell’art. 11 della
legge regionale n. 26/2005 e’ presentata entro due scadenze annuali,
il 31marzo ed il 30 settembre;
Ritenuto opportuno anticipare «una tantum» il termine per la
presentazione delle domande, fissando l’ultima data utile per
l’inoltro al 1° settembre 2009, in considerazione della prossima
emanazione dei bandi aventi per oggetto contributi a valere
sull’attivita’ 1.1.a) «Incentivazione alla ricerca industriale,
sviluppo e innovazione delle imprese» del Programma Operativo
Regionale competitivita’ e occupazione FESR 2007-2013, come previsto
dall’art. 47 del regolamento citato, riservando alla Giunta regionale
di disporre con successivo atto deliberativo la riapertura dei
termini suddetti;
Ravvisata, pertanto, la necessita’ di modificare conseguentemente
il termine previsto all’art. 16, comma 1 del piu’ volte richiamato
regolamento;
Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21
aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE)
n. 659/1999 del Consiglio recante modalita’ di applicazione dell’art.
93 del trattato CE, e successive modifiche, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea legge n. 140 del 30 aprile
2004;
Visto in particolare l’art. 4, punto 1 del citato regolamento
(CE) n. 794/2004, il quale prevede la procedura di notifica
semplificata per determinate modifiche ad un aiuto esistente,
intendendo per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento
diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e
amministrativo che non possano alterare la valutazione della
compatibilita’ della misura di aiuto con il mercato comune;
Visto altresi’, l’art. 4, punto 2 del citato regolamento (CE) n.
794/2004, il quale elenca le modifiche di un aiuto esistente da
notificare secondo la procedura semplificata, come di seguito
elencato: a) aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime
di aiuto autorizzato; b)proroga al massimo di 6 anni di un regime di
aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione; c)
inasprimento delle condizioni per l’applicazione di un regime di
aiuto autorizzato, riduzione dell’intensita’ di aiuto o riduzione
delle spese ammissibili;
Ritenuto pertanto che non sia necessario procedere alla notifica
della modifica del proprio decreto 0273/Pres./2007, come sopra
riportata, in quanto non rientrante nei casi per i quali sia previsto
l’obbligo di notificare un aiuto esistente;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso»;
Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2009,
n. 1775;

Decreta:

1. E’ emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il
regolamento avente ad oggetto «Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007,
n. 273 "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita’ e
procedure per l’attuazione degli interventi a favore dell’innovazione
nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e
alle persone previsti dall’art. 11 della legge regionale 10 novembre
2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca
scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione
comunitaria", in conformita’ al testo allegato al presente
provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0766&tmstp=1276155745907

REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 11 Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 23 del 12-6-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania
n. 49 del 10 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-12&task=dettaglio&numgu=23&redaz=009R0736&tmstp=1276848151835

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Castel San Vincenzo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 158 del 9-7-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Castel San Vincenzo (Isernia) ed il sindaco nella persona del sig. Domenico Di Cicco; Vista la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 45 del 16 marzo 2010, passata in giudicato, con la quale e’ stata dichiarata l’incompatibilita’ e la conseguente decadenza del sindaco dalla carica; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Il consiglio comunale di Castel San Vincenzo (Isernia) e’ sciolto. Dato a Roma, addi’ 21 giugno 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/