Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-02-2012, n. 1702 Orario di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. ILVA spa chiede l’annullamento della sentenza non definitiva della Corte d’appello di Genova, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, l’ha condannata a corrispondere ai lavoratori che la convennero in giudizio il compenso dovuto, a titolo di lavoro straordinario, per il tempo necessario per indossare la tuta da lavoro e i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonchè per recarsi dallo spogliatoio al reparto e viceversa.

2. I lavoratori hanno notificato e depositato controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l’udienza. La difesa della società ha anche depositato note di replica alle conclusioni del PG. 3. Con il primo motivo la società denunzia "violazione e/o falsa applicazione del R.D.L. n. 692 del 1923, artt. 1, 3 e 6, del R.D. n. 1955 del 1923, artt. 5 e 10, della direttiva CEE 104/1993, nonchè del D.Lgs. n. 66 del 2003, artt. 1 e 8". La tesi prospettata è che l’orario di lavoro debba intendersi limitato al tempo della effettiva prestazione lavorativa ed eventualmente ai tempi precedenti e/o successivi ma solo se, durante questi ultimi, al lavoratore sia richiesto lo svolgimento di attività dirette e controllate dal datore di lavoro quanto a modalità e tempi di esecuzione, con effettiva disponibilità alla prestazione da parte del lavoratore e potenziale assoggettamento di quest’ultimo al potere direttivo, di controllo e disciplinare dello stesso datore di lavoro. La società sostiene che la sentenza abbia violato le norme su indicate per aver ritenuto che rientrino nell’orario di lavoro il tempo speso dai lavoratori per indossare e dismettere la tuta e i dispositivi di protezione individuale, nonchè il tempo speso dai medesimi per percorrere il tragitto dallo spogliatoio al reparto e viceversa, pure in mancanza, durante tale arco temporale, di alcun potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro ILVA. 4. Con il secondo motivo la società denunzia violazione e falsa applicazione del CCNL aziende metalmeccaniche pubbliche aderenti all’Intersind del 9 luglio 1994, nonchè del CCNL metalmeccanici privati del 5 luglio 1994 e 8 giugno 1999. Il quesito di diritto, posto è se sia consentito alle parti stipulanti un contratto collettivo considerare nell’orario di lavoro retribuibile soltanto il tempo della effettiva prestazione in reparto, con esclusione di tutti i tempi precedenti e/o successivi a quest’ultima, impiegati dal lavoratore per lo svolgimento di attività meramente preparatorie e strumentali e se sia legittima la scelta delle parti stipulanti il CCNL Intersind e CCNL metalmeccanici privati di limitare l’orario di lavoro e la retribuzione al solo tempo della effettiva prestazione misurata con l’orologio di reparto, con esclusione quindi del tempo tuta e del tempo percorrenza.

5. Prima di esaminare le tesi critiche della società ricorrente è opportuno delineare con precisione il tema controverso. I lavoratori avevano chiesto che fosse considerato nel loro orario di lavoro "il tempo impiegato per coprire il tragitto dal varco di accesso allo stabilimento al reparto e viceversa". L’ILVA considera, invece, tempo di lavoro esclusivamente quello dall’inizio alla fine dell’attività nel reparto. Il giudice, accogliendo solo in parte la domanda dei lavoratori, ha indicato una soluzione intermedia, non considerando tempo di lavoro quello impiegato per andare dall’accesso allo stabilimento sino allo spogliatoio, ma considerando invece il tempo necessario alla vestizione, nello spogliatoio, della tuta e dei dispositivi di protezione individuale, nonchè il tempo di percorrenza dallo spogliatoio al reparto. Il tutto si ripropone in senso inverso, includendo nell’orario il tempo di percorrenza dal reparto allo spogliatoio e di svestizione della tuta e dei dispositivi di protezione, senza invece considerare il tempo di percorrenza dallo spogliatoio all’uscita dello stabilimento (i tempi sono stati quantificati dalla Corte d’appello nella misura che più avanti si vedrà). La soluzione della Corte di merito è conforme alla legge.

6. Non è in discussione che i lavoratori in questione devono necessariamente lavorare indossando la tuta e i dispositivi di protezione individuale. Se quella della tuta è una scelta aziendale, i dispositivi di protezione individuale (DPI) rientrano tra le "misure" che, ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro deve adottare per tutelare l’integrità fisica del lavoratore (in questo caso misure specificamente individuate dal D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377 e 379 e dal D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 40, 43 e 44). Le disposizioni aziendali in materia, espresse o implicite, rientrano nell’ambito del potere direttivo del datore di lavoro. Se un lavoratore pretendesse di svolgere le sue mansioni in reparto senza aver indossato tuta e dispositivi di protezione sarebbe esposto al potere disciplinare dell’ILVA. Di conseguenza, indossarli è un obbligo per i lavoratore e svolgere le relative operazioni fa parte della prestazione cui egli è tenuto nei confronti del datore di lavoro.

7. Non è ipotizzabile che i lavoratori possano effettuare queste operazioni prima di recarsi sul posto di lavoro. La Corte d’appello, con una valutazione di fatto compiutamente motivata, ha giudicato materialmente impraticabile la soluzione di percorrere il tragitto da casa all’azienda con indosso la tuta e i dispositivi di protezione ed ha evidenziato che tuta e DPI sono nel caso specifico beni aziendali, che non possono essere portati fuori dell’azienda senza una specifica disposizione dell’imprenditore; disposizione che non risulta essere stata impartita.

8. Quindi, si è in presenza di operazioni imposte da un obbligo interno al rapporto di lavoro, che deve essere eseguito utilizzando dispositivi di proprietà aziendale, scelti e prescritti dal datore di lavoro, in adempimento, a sua volta, di obblighi derivantigli dalla legge, e deve essere eseguito nei locali aziendali. Non è discutibile, di conseguenza, la soggezione del lavoratore nell’adempimento di tali obblighi al potere direttivo e disciplinare dell’imprenditore. Tali operazioni sono esecutive di una prescrizione datoriale e se il lavoratore non le compie è soggetto a responsabilità disciplinare. Si è pertanto all’interno dei poteri direttivi, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.

9. La circostanza che l’impresa non abbia adottato prescrizioni sui tempi entro i quali compiere tali operazioni non modifica il quadro.

L’azienda avrebbe potuto dare direttive sul punto e in ogni caso avrebbe potuto legittimamente considerare come tempo di lavoro, e conseguentemente retribuire, solo quello necessario a compiere tali operazioni. E’ ciò che ha fatto la Corte di merito, quantificando analiticamente i tempi (per spogliarsi dai vestiti civili ed indossare la tuta e gli altri dispositivi di protezione sono stati calcolati 5 minuti; il tempo necessario per percorrere la distanza tra lo spogliatoio e i diversi reparti è stato calcolato, per ciascun lavoratore, tenendo conto della distanza da coprire procedendo ad una andatura di 4 Km/h; tempi identici sono stati calcolati per il percorso inverso).

10. La ricostruzione del sistema normativo che include nell’orario di lavoro effettivo e retribuibile tali segmenti di tempo non viola le molteplici disposizioni dell’Unione Europea, della legislazione italiana e della contrattazione collettiva indicate dalla società ricorrente.

11. Quanto alla normativa Europea deve precisarsi che la materia dell’orario rientra nell’ambito del diritto dell’Unione limitatamente ai profili incidenti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, quindi limitatamente alla previsione di limiti massimi alla durata della prestazione. I profili retributivi dell’orario di lavoro rientrano invece nella competenza esclusiva del legislatore nazionale. L’affermazione è condivisa anche dalla Corte di giustizia dell’UE, che, con l’ordinanza 4 marzo 2011, emessa nella causa C- 258/10, Grigore c. Regia nazionala a Padurilor Romsilva, esaminando l’orario di lavoro di una guardia forestale rumena, ha precisato che la direttiva 2003/88 (ma il discorso vale anche per le direttive precedenti) "deve essere interpretata nel senso che l’obbligo del datore di lavoro di versare le retribuzioni e gli emolumenti analoghi per il periodo durante il quale la guardia forestale era tenuta a garantire la sorveglianza della particella boschiva di cui era responsabile dipende non da detta direttiva, ma dalle pertinenti disposizioni del diritto nazionale". 12. Le disposizioni del diritto italiano che incidono sulla materia, considerato il periodo oggetto della controversia, sono, per la prima parte, quelle dettate dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e dai suoi regolamenti di attuazione, per la seconda parte quelle del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. 13. La normativa del 1923 considerava lavoro effettivo quello che richiede un’applicazione assidua e continuativa ed escludeva da tale ambito occupazioni discontinue o di semplice attesa o custodia, stabilendo che queste ultime occupazioni potevano pertanto superare i limiti massimi temporali fissati dalla legge. Il regolamento di attuazione per le imprese industriali, emanato con R.D. n. 1955 del medesimo anno, precisava (art. 5) che non si considerano come lavoro effettivo: 1) i riposi intermedi che siano presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda; 2) il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro; 3) le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all’operaio o all’impiegato. Anche questa normativa non è finalizzata a stabilire qual è il tempo di lavoro retribuibile, bensì a fissare i limiti massimi della durata del lavoro, tanto che in taluni casi riposi e pause sono retribuiti. Comunque, nel considerare le fasi prodromiche, il regolamento si limita ad escludere il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro, il che coincide con la conclusione della sentenza impugnata che non solo ha escluso quel tempo, ma ha escluso anche il tempo necessario per recarsi, una volta entrati in azienda, sino allo spogliatoio, e viceversa.

14. Più complessa è l’analisi del decreto legislativo del 2003, che riprende, alla lettera, dal diritto Europeo la definizione di orario di lavoro, ponendola peraltro alla base di una disciplina che va al di là dei limiti tematici del diritto dell’Unione. La definizione è così formulata: "Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per a) "orario di lavoro1 qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni". 15. Rientra pertanto nell’orario di lavoro il tempo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. La formula è ampia: la dizione "attività – o – funzioni" indica una volontà legislativa di considerare non solo l’attività lavorativa in senso stretto, ma un concetto più flessibile ed esteso, che sicuramente integra operazioni strettamente funzionali alla prestazione.

Peraltro, nello svolgimento di tali operazioni è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare. Tutte queste circostanze, come si è visto, sussistono nel caso in esame.

16. Per mera esigenza di completezza, dato che, come si è detto, i profili della materia esaminati in questa sede non rientrano nel diritto dell’UE, deve ricordarsi che il carattere ampio della formula legislativa utilizzata dal legislatore italiano è stato sottolineato anche dalla Corte di giustizia dell’UE. Interpretando la direttiva in cui la definizione di orario di lavoro ripresa dal legislatore italiano nel 2003 venne originariamente proposta, la Corte di giustizia ne ha esteso la portata anche ad alcune situazioni di attesa e di mera disponibilità, ritenendo necessario interpretare estensivamente la nozione di orario di lavoro (cfr., in particolare, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 3 ottobre 2000, C-3 03/98, Sindacato de medicos de asistencia pubblica (Simap) c. Conselleria de sanitady consumo de la Generalidad Valenciana), nonchè 9 settembre 2003, C-151/02, Landenshauptstadt Kiel c. Jeager).

17. Deve escludersi, infine, che l’interpretazione della Corte d’appello violi le previsioni dei contratti collettivi dei metalmeccanici per cui "sono considerate ore di lavoro (e quindi retribuitali) quelle di effettiva prestazione". 18. Sul punto questa Corte si è già espressa in più occasioni. In alcune controversie ex art. 420-bis c.p.c., tali clausole erano state dichiarate mille per contrasto con la disciplina legale inderogabile in materia di orario di lavoro. Le decisioni sono state cassate, censurando i giudici di merito "per non aver esitato a dichiararne la nullità senza chiedersi se tale risultato avrebbe potuto essere evitato attribuendo a tali clausole una diversa interpretazione: se cioè, in analogia a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disciplina legale dell’orario di lavoro, siano da ricomprendere nella nozione di lavoro "effettivo", come tali da retribuire, anche le attività preparatorie dello svolgimento dell’attività lavorativa, sempre che siano eterodirette dal datore di lavoro". Si è aggiunto "che analogo criterio interpretativo andrebbe adottato anche in presenza di operazioni successive alla prestazione che rivestano le medesime caratteristiche di quelle preparatorie" (Cass. 8 aprile 2011, n. 8063, ma v. anche, Cass. 10 settembre 2010, n. 19358).

19. La società ricorrente ripropone anche la questione relativa al fatto che i medesimi contratti collettivi dei metalmeccanici identificherebbero l’orario con le ore di lavoro contate con l’orologio marcatempo del reparto. La sentenza impugnata non viola il contratto collettivo neanche sotto tale profilo, perchè la clausola in questione non impone affatto di contare le ore con l’orologio di reparto, ma consente di farlo anche con l’orologio di stabilimento.

Più i n radice, deve sottolinearsi che quella individuata dal contratto è una mera tecnica di rilevazione dell’orario di ingresso e di uscita dalla stabilimento o dal reparto, ma non ha potere di qualificazione del tempo di lavoro effettivo (Cass. 2 luglio 2009, n. 15492).

20. Quanto già detto comporta il rigetto anche del terzo motivo, con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. perchè non sarebbe stato adempiuto l’onere, posto a carico dei lavoratori, di dimostrare che "nei singoli tempi in cui si trovavano all’interno dello stabilimento senza essere impegnati nello svolgimento di alcuna attività lavorativa, essi risultassero comunque effettivamente assoggettati alla eterodirezione datoriale dell’ILVA". Si è già spiegato perchè i periodi di tempo destinati ad indossare tuta e DPI e a percorrere l’itinerario endoaziendale tra lo spogliatoio e il reparto siano orario di lavoro e la valutazione della Corte d’appello in ordine alla adeguatezza della prova sul punto è assolutamente conseguenziale.

21. Con il quarto ed il quinto motivo la società denunzia invece un vizio di motivazione, assumendo che mancherebbe, o sarebbe insufficiente, la motivazione della sentenza che "ha omesso di spiegare perchè e in che modo dalla circostanza che il datore di lavoro abbia apprestato uno spogliatoio dovrebbe derivare automaticamente anche un obbligo del lavoratore di servirsene, secondo certe modalità e certi tempi". La censura è inammissibile perchè il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve riguardare un fatto controverso e decisivo. In questo caso la circostanza non è decisiva. Quella della Corte è una motivazione di contorno ed aggiuntiva per affermare la sussistenza di un obbligo in capo ai lavoratori di indossare tuta e DPI e di farlo non a casa, ma all’interno dello stabilimento. Come si è visto, tale obbligo ha un suo autonomo fondamento a prescindere dalla circostanza, meramente confermativa, che l’ILVA abbia apprestato a tal fine uno spogliatoio aziendale.

22. Infondati sono anche i motivi proposti in via subordinata.

23. Con il sesto si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1419 c.c. e art. 115 c.p.c., sostenendo che la nullità della clausola del contratto collettivo dei metalmeccanici in materia di orario di lavoro effettivo comporta anche, per il nesso di inscindibilità che collega le due previsioni, la invalidazione della disciplina del contratto collettivo in materia di straordinario. A prescindere dalla sussistenza o meno del vincolo di inscindibilità, il presupposto del ragionamento è errato perchè, per le ragioni prima esposte, la clausola concernente l’orario di lavoro del CCNL non è nulla. Analoghe considerazioni valgono per il settimo motivo, che poggia sulla medesima premessa.

24. Con l’ottavo motivo la società denunzia, in via ulteriormente subordinata, violazione della normativa in materia d’interruzione della prescrizione e relativo vizio di omessa o insufficiente motivazione. Sarebbe stata violata la disciplina sull’interruzione della prescrizione riconoscendo efficacia interruttiva all’istanza di convocazione presso la direzione provinciale del lavoro, comunicata all’ILVA a mezzo raccomandata, nella quale venne formulata una richiesta di pagamento del dovuto per lavoro straordinario, che la Corte ha ritenuto di contenuto specifico e idoneo a mettere in mora la società. Premesso che la motivazione sul punto non solo sussiste, ma spiega in modo adeguato le ragioni della decisione, il motivo di ricorso è inammissibile perchè entra nel merito della valutazione della Corte in ordine al contenuto dell’atto e alla sua specificità, il che va oltre l’ambito del giudizio di legittimità. 25. Con il nono motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2033 c.c., perchè la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione dell’incidenza del lavoro straordinario sulla tredicesima mensilità, riconosciuta in primo grado e negata in appello. Il motivo è generico e non è conforme al canone dell’autosufficienza perchè ci si limita ad affermare che tale richiesta di restituzione sarebbe stata formulata "nella misura meglio quantificata in corso di causa", ma non si specifica se, come, dove e in che entità tale richiesta sia stata effettuata. In ogni caso, dalla lettura della sentenza si evince che la Corte ha deciso sul punto e quindi non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c..

26. Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. Il ricorso incidentale, essendo condizionato all’accoglimento del ricorso principale, rimane assorbito. Le spese, per legge, gravano sulla parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna la società ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, nel complesso, in 30,00 Euro, nonchè 2.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 08-11-2011, n. 1530 Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – L’atto generale di azzonamento acustico definitivamente approvato e adottato dal qui intimato comune e che riguarda il proprio territorio (atto in rubrica menzionato per i relativi estremi) viene aggredito – premessa descrizione di situazioni e condizioni di fatto e pur circostanze ambientaliterritoriali ed antropomorfiche pacifiche ed allocazioni logisticofunzionali e di compendio immobiliare e infrastrutturale altrettanto pacifiche di diversi azzonamenti urbanistici in zona agricola per il ricorrente ed in zona industriale per l’intimata ditta privata – alla stregua dei qui riassunti motivi di censura:

a – eccesso di potere e violazione di legge per contrasto con la Legge n. 447/1995, il DPCM 14.11.1997, la Legge Regionale n. 13/2011 e la deliberazione GR n. VII/9776 del 02.07.2002 (Regione Lombardia);

b – eccesso di poter e violazione dell’art. 3 L. 241/90 per carenza e contraddittorietà di motivazione ed incompleta attività istruttoria;

c – eccesso di potere per illogicità delle scelte effettuate.

Si è costituita in giudizio la sola Amministrazione comunale di Borgoforte; la medesima, ex adverso deducendo e puntualmente confutando ogni su trascritto assunto del ricorrente, ha poi concluso per la infondatezza di ogni inerente censura.

3 – All’U.P. del 12.01.2011 – dopo breve discussione – la causa è stata spedita, una prima volta, in decisione. Al seguito ne è scaturita una statuizione interlocutoria di profilo istruttorio (n. 277 del 16.2.2011).

3.1 – Di quest’ultima se ne riportano le espressioni utili al caso:

"E’ necessario, per decidere in modo compiuto, acquisire dal Dipartimento provinciale ARPA di Mantova (via Risorgimento, 43) una relazione esplicativa.

A tale riguardo un idoneo e qualificato funzionario (scelto dal Direttore protempore di detta struttura), una volta ricevuta, brevi manu, copia del fascicolo di causa (che dovrà essere consegnato allo stesso dalla Segreteria nel momento in cui medesimo si presenterà con nota di nomina), letti i motivi del ricorso, le memorie delle parti e le varie deduzioni e controdeduzioni – ciò al solo fine di formarsi un quadro generale di riferimento – indicherà eventuali profili problematici, sotto l’aspetto di diffusione cardinale delle ricadute sonore e dei rumori tutti, che possano rilevarsi alla stregua delle sorgenti sonore e dei rumori tutti, che possano rilevarsi alla stregua delle sorgenti sonore presenti (anche transitorie o di passaggio) in ambito classificatorio annotato nel ricorso e dedotto come fuori luogo dal punto di vista dell’azzonamento: pur tenendo conto delle controdeduzioni avverse.

La conseguente relazione andrà depositata preso la Segreteria dell’adito TAR entro 90 giorni dalla data di notifica di copia delle presente o della data di ricezione della stessa, se anteriore. Copia della presente va inviata anche a tutte le parti in causa.

Alla citata relazione andrà allegata nota spese omnicomprensiva ed eventuale somma di compenso orario professionale per prestazioni occasionale qualora la stessa si svolga al di fuori dell’orario d’ufficio.

Si avverte che, in relazione a quanto sopra, ci si deve attenere alle disposizioni statali in materia di spese di giustizia. Sono consentiti sopralluoghi di verificazione tecnica nei luoghi pubblici circostanti gli stabili in discussione, senza preavviso. In ogni caso si rileva che compito del verificatore non è quello di rilevare eventuali sforamenti sonori con riguardo ai limiti fissati per ciascuna classe in discussione ma solo quello di raccogliere dati a campione intorno allo stato di fatto."

4 – Il riportato incombente è stato portato a termine con deposito della inerente relazione in data 3.5.2011 con allegata, in quanto richiesta, nota di spesa e di prestazioni.

5 – La causa è tornata così in discussione in data odierna e, al seguito, la stessa è stata rispedita in decisione essendo ormai definite le posizioni e le conclusioni delle parti.

6 – Il primo mezzo di censura, nel fare leva sulla asserita prevalenza di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico in relazione al precipuo benessere delle persone, predica che i relativi obiettivi sono quelli di prevenire il deterioramento delle aree non inquinate ed altresì di risanare quelle aree dove sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. Al seguito con tale mezzo si richiamano, per quanto di asserita ragione, ulteriori periodi di cui alla delib. GRL n. 9776/02, sostenendo che, nel caso, l’azzonamento di specie non perseguirebbe alcun obiettivo fissato dalle norme ma si imiterebbe a fotografare l’esistente altresì non determinandone la successiva incompatibilità di zona della allocazione della ditta de qua (meglio descritta in relazione e ben nota alle parti e comunque pacifica).

Sicchè l’aver attribuito alla zona in cui è inserita la proprietà del ricorrente la cl. 5° (area a prevalenza industriale) sarebbe del tutto fuori luogo altresì permettendosi così un aumento del fattore inquinante sonoro sia in termini assoluti giornalieri che in termini differenziali.

Del resto, a detta del ricorrente, la zona di proprio interesse dovrebbe essere allocata – con riguardo alla destinazione urbanistica – in classe 3° (agricolarurale) anziché in classe 5°.

6.1 – Con il secondo mezzo di censura si assume carenza di motivazione e carenza istruttoria sul primo dedotto punto per irregolare ed improprio azzonamento e per mancanza di qualsiasi approfondita analisi ed acquisizione di dati singolari, segnalando giustificazioni asseritamente apodittiche e fuorvianti.

6.2 – Il terzo mezzo di censura introduce il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, ritenendo la scelta in discorso del tutto irrazionale e non sostenuta da dati conferenti in quanto la classe 5° – posta a ridosso della classe 6°, quest’ultima nella quale si trova ora la ditta intimata, – non potrebbe aver quella funzione di cuscinetto virtuale e perciò tale da ridurre, in ragione della relativa distanza, la rumorosità dei vari fattori inquinanti derivanti dalla inerente attività industriale.

7 – Il Comune ha anche replicato al seguito del deposito della commissionata attività istruttoria.

8 – Alla stregua delle relazioni tecniche prodotte,anche in relazione a vari allegati di piano ed in ragione delle risultanze e conclusioni istruttorie, il Collegio ritiene che, nel caso, non possano essere condivise le affermazioni critiche del ricorrente. Infatti non pare, all’evidenza, che l’azzonamento de quo – è ora, per la sola parte che interessa con riguardo alle attività della ditta menzionata (6°) – tenga solo conto dell’esistente edilizio ambientale e che lo stesso non sia tale da garantire un sufficiente benessere a chi abitava nella circostante ulteriore zona, peraltro non di profilo residenziale ma agricolo sotto l’aspetto urbanistico (TAR MI, Sez. II, 11.12.2010 n. 6724; CdS Sez. IV, 31.12.2009 n. 93011; TAR MI, Sez.. III, 24.1.2007 n. 187; TAR MI, Sez. IV, 13.12.2010 n. 7545).

Infatti le criticità di tale azzonamento e dell’ulteriore azzonamento in classe 5° per la abitazione del ricorrente sembrano essere quasi del tutto altre. Esse invero derivano dalla presenza di una strada ad intenso traffico; ma sul punto non esiste censura specifica od indicazione di dati fuori limite. In ogni caso i vari esili principi di prova addotti in relazione alle altrimenti diverse censure, se visti alla luce dei rilievi tecnici dell’ARPA, appaiono del tutto insufficienti e tali da non poter consentire la condivisione di ogni assunto prospettato.

Resta così indimostrata l’illogicità della scelta anche per quanto riguarda la denunciata carenza di attività istruttoria; del resto, dagli atti prodotti, non traspare una tale carenza.

D’altra parte il Comune pare aver valutato ogni tipo di controdeduzione prima della approvazione definitiva.

9 – Il ricorso è, dunque, infondato.

9.1 – Del tutto fuori luogo è perciò la domanda risarcitoria. Resta impregiudicato l’aspetto civilistico ed i profili di eventuale imposizione di materializzazioni di cautela e mitigatorie, via via che se ne rilevino inquinamenti acustici; ma ciò all’occasione e cioè allorquando si verificheranno superamenti dei limiti di tollerabilità (v. Cass. Civ., Sez. II, 17.1.2011 n. 939).

10 – Le spese di lite possono compensarsi. Quanto alle spese di verificazione – su presentazione di fattura da parte della ARPA al Comune – andranno da quest’ultimo liquidate alla prima nella esposta somma di Euro 3.371,76, con diritto di rivalsa per la metà nei confronti del ricorrente, essendo le risultanze della relazione utili per entrambe le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge lo stesso in un con la domanda risarcitoria.

Le spese di lite sono compensate.

Le spese dell’attività dell’ARPA sono accollate nel modo descritto in precedenza.

Copia della presente andrà comunicata all’ARPA – Dip. Mantovano, da parte della Segreteria del TAR.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 25-11-2011, n. 6257 Cosmetici e detersivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata, previo accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla società controinteressata, aggiudicataria dell’appalto, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’attuale appellante, M. s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanee di imprese con la società cooperativa L., per l’annullamento degli atti della procedura concernente l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari per il triennio 20092011, bandita dall’Istituto Giannina Gaslini.

2. L’appellante contesta la pronuncia di inammissibilità e ripropone le censure disattese dal TAR. Le parti appellate resistono al gravame.

3. L’appello è infondato.

La pronuncia di primo grado ha affermato che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, per avere offerto imballaggi esterni riutilizzabili, in luogo di quelli a perdere, richiesti inderogabilmente dal punto 1.3.2 del capitolato speciale d’appalto.

L’appellante sostiene che la previsione della lex specialis di gara sia illegittima, per contrasto con l’articolo 8 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, e per violazione dei principi generali della concorrenza.

4. Anche prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità della censura, riguardante una clausola "escludente", riferita ad un requisito di partecipazione, prevista dal bando di gara e dagli atti che lo completano, la censura è infondata nel merito.

5. Il citato articolo 8 stabilisce che le attività di smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuate utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti o pungenti", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile, previa disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".

La norma regolamentare, quindi, prevede espressamente che l’uso di un secondo imballaggio esterno riutilizzabile, anziché a perdere, sia consentito, ancorché solo in via "eventuale".

6. In tale quadro di riferimento, non è affatto illogica o ingiustificata, pertanto, la scelta dell’amministrazione di preferire, in concreto, la sola opzione degli imballaggi esterni monouso, se ritenuti più adeguati alle caratteristiche del servizio, senza consentire l’altra opzione "eventuale".

La decisione della stazione appaltante risulta pienamente conforme alla previsione normativa, che considera come ordinaria l’utilizzazione di imballaggi monouso e solo eventuale l’uso di imballaggi riutilizzabili.

In relazione alle caratteristiche oggettive del servizio e alle sua modalità di concreto espletamento, l’opzione non appare né irrazionale, né sproporzionata, né lesiva dei principi di non discriminazione.

7. Resta fermo che, in sede di revisione dell’assetto legislativo e regolamentare vigente, si potrà anche imporre una equipollenza piena tra contenitori monouso e imballaggi riutilizzabili, anche alla luce della segnalazione compiuta dall’Autorità della Concorrenza e del Mercato, la quale ha prospettato alcuni possibili effetti dell’attuale sistema sulla corretta dinamica del mercato.

Ma, nell’attuale quadro normativo, la prescrizione del bando risulta immune dai prospettati vizi di legittimità.

8. Ciò posto, in concreto, non vi è alcun dubbio in ordine al contenuto dell’offerta dell’attuale appellante, che si pone in chiaro contrasto con le prescrizioni del bando.

Pertanto, come correttamente affermato dal TAR, la M. s.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale proposto in primo grado.

9. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello.

Condanna la parte appellante a rimborsare agli appellati le spese di lite, liquidandole in euro quattromila (4.000) in favore di ciascuna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-05-2012, n. 7922

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto emesso il 7 gennaio 2010^ il Tribunale di Treviso rigettava l’opposizione allo stato passivo del fallimento E.Con- Conegliano Ecologia s.r.l. in liquidazione promossa dal sig. T. D.T., dipendente con mansione di autista, la cui domanda di ammissione al rango privilegiato del credito di Euro 2.904,16 per trattamento di fine rapporto era stata respinta in sede di verifica.

Per l’effetto, condannava l’opponente alla rifusione delle spese processuali.

Motivava:

che la curatela aveva sottoscritto un contratto di affitto di ramo d’azienda con la Savno s.r.l., in cui si prevedeva, fino alla data dell’eventuale cessione, il mantenimento parziale dell’occupazione, incluso il rapporto di lavoro subordinato dell’opponente, senza accollo del trattamento di fine rapporto;

che il diritto del dipendente al T.F.R. maturava solo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, che nella specie era invece proseguito con la società affittuaria, senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 2112 c.c., comma 4, fino al nuovo accordo stipulato, nelle more del giudizio di opposizione, in data 2 dicembre 2009 con il quale il debito del T.F.R. era stato accollato definitivamente dalla Savno s.r.l., resasi acquirente del ramo d’azienda. Avverso il provvedimento, notificato il 2 Febbraio 2010, il sig. D.T. proponeva ricorso per cassazione in ordine alla condanna alla rifusione delle spese processuali, affidato a due motivi e notificato il 3 marzo 2010.

Deduceva:

1) la violazione degli artt. 2112 e 2120 cod. civ. e della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47 (legge comunitaria per il 1990);

2) la falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. nell’affermazione della sua soccombenza virtuale.

Resisteva con controricorso la curatela del fallimento E.Con- Conegliano Ecologia s.r.l. in liquidazione, che entro il termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ. depositava altresì una memoria illustrativa.

All’udienza del 16 Aprile 2012 il Procuratore generale precisava le conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Sono infondate le eccezioni pregiudiziali di rito di inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Il fatto incontroverso che con la cessione di azienda la società acquirente Savno s.r.l. abbia accettato l’accollo del debito da trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data, liberandone il fallimento cedente, non fa venir meno l’interesse del dipendente all’impugnazione del capo di condanna alla rifusione delle spese processuali fondato sull’accertamento incidentale della sua soccombenza virtuale in una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo.

Nè il presente ricorso appare volto ad un inammissibile riesame nel merito, riguardando invece la questione squisitamente giuridica della sussistenza, o no, del credito previdenziale alla date della sentenza dichiarativa di fallimento ed a quella dell’opposizione allo stato passivo L. Fall., ex art. 98.

Ciò premesso, i due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, dato il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le violazioni di legge dedotte, in ordine al capo impugnato del regolamento delle spese processuali.

Le censure sono fondate.

Nel decreto del Tribunale di Treviso la condanna alla rifusione delle spese di giudizio trae origine dall’accertamento della soccombenza effettiva (o anche solo virtuale: pure contemplata, in via alternativa, in motivazione) del D.T., ravvisata nell’inattualità del diritto ai trattamento di fine rapporto, la cui genesi viene ricondotta solo alla cessazione del rapporto di lavoro, ex art. 2120 c.c.: esclusa, nella specie, dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, in forza del contratto di affitto del ramo d’azienda stipulato con altra società dalla curatela fallimentare.

In contrario, si osserva come trovi applicazione la norma speciale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee: legge comunitaria per il 1990), che sotto la rubrica "Trasferimenti di azienda" introduce una deroga espressa alla regola del mantenimento dei diritti dei lavoratori previsto dall’art. 2112 c.c.. Recita infatti il comma 5 della norma suddetta: "Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento…, nel caso in cui… sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’articolo 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore".

La fattispecie concreta all’esame appare perfettamente conforme alla previsione di legge.

La società affittuaria del ramo d’azienda non si era infatti accollata il debito maturato per il T.F.R. dei dipendenti assorbiti, tra cui il sig. D.T.. Ne consegue che quest’ultimo, per non perdere definitivamente il proprio diritto, non poteva che insinuare al passivo il credito previdenziale già maturato. E tale situazione vigeva ancora all’atto della proposizione dell’opposizione allo stato passivo L. Fall., ex art. 98, facendo permanere l’interesse all’ammissione.

Solo nelle more della fase di opposizione è venuta meno la necessità dell’accertamento del credito concorsuale, per effetto della cessione definitiva del ramo di azienda con accollo dell’obbligazione del TFR da parte della società acquirente (già affittuaria): onde, appare giustificata la prospettata cessazione dalla materia del contendere, dipendente dalla carenza sopravvenuta di interesse, con la richiesta di compensazione delle spese di giudizio, non ravvisandosi alcuna soccombenza virtuale a carico del dipendente: tanto più alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui il credito da T.F.R. maturato fino al momento della vendita d’azienda non solo è passibile di immediata azione di accertamento verso il datore di lavoro cedente (che, nel regime ordinario dell’art. 2112 c.c., resta obbligato per la quota di sua spettanza, salva la solidarietà del cessionario: Cass., sez. lavoro, 22 Settembre 2011, n. 19.291) – pur se esigibile dopo la futura cessazione del rapporto di lavoro subordinato, che funge da termine per l’adempimento – ma, per di più, è azionabile contro il cessionario solo se risulti dallo stato passivo del fallimento dante causa (Cass., sez. lavoro, 23 Novembre 2009 n. 24.635; Cass., 13 novembre 2009, n.24.098). La mancata ammissione allo stato passivo del fallimento E.Con-Conegliano Ecologia s.r.l. in liquidazione era dunque suscettibile di determinare la perdita definitiva del diritto al trattamento di fine rapporto: parziale, per la parte maturata con la società fallita, o addirittura totale ove non avesse fatto seguito alla situazione interinale di affitto, senza accollo – vigente alla data di instaurazione dell’opposizione L. Fall., ex art. 98 – l’accordo contrario in sede di cessione definitiva di azienda.

Per completezza di analisi si osserva come la motivazione del decreto impugnato sia anche contraddittoria, in quanto da un lato esige la liberazione del fallimento da ogni obbligo nei confronti del lavoratore – quale condizione sospensiva dell’accollo del trattamento di fine rapporto a carico della società acquirente (già affittuaria dell’azienda) – e dall’altro non rileva che la richiesta dichiarazione della cessazione della materia contendere, da parte del dipendente, nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo da cui il credito per T.F.R. era stato escluso, nessun’altra efficacia pratica poteva rivestire, se non di rinunzia alla domanda (o quanto meno agli atti: ma con identica portata preclusiva per l’avvenire) nei confronti del fallimento.

Il ricorso è dunque fondato e va accolto.

In assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, alla cassazione del decreto può conseguire la decisione di compensare le spese del grado di merito; mentre quelle della fase di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del grado di merito;

Condanna il fallimento E.Con-Conegliano Ecologia s.r.l. in liquidazione alla rifusione delle spese della fase di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.