Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-10-2012) 16-11-2012, n. 44893 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 11.10.2011 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta da P.P. con la quale ribadiva la richiesta dell’applicazione dell’indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006 in relazione alla condanna inflitta con sentenza della stessa Corte di appello in data 22.2.2007, divenuta irrevocabile il 9.11.2007, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 e art. 80, comma 2, commessi sino al (OMISSIS).

Il giudice dell’esecuzione, in primo luogo – richiamando la precedente ordinanza del 3.10.2010 – ribadiva che nella specie al P. – come si evince chiaramente dalla calcolo della pena indicato in sentenza – erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza esclusivamente con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 aggravato per la qualità di promotore contestato al capo A), e non in relazione all’aggravante del cit. D.P.R., art. 80 di cui al capo B) dell’imputazione.

Precisava, altresì, che i principi affermati dalla decisione delle Sez. U. in data 27.5.2010, richiamati dal P. hanno riguardo a fattispecie affatto diversa da quella in esame, riferendosi alla ipotesi della recidiva facoltativa di fatto non applicata.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il P., personalmente, denunciando la violazione di legge.

In specie, il ricorrente ribadisce che, stante la formulazione del dispositivo della sentenza in oggetto, deve ritenersi che il riconoscimento della circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza si riferisca anche alla circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, essendo stata ritenuta la continuazione tra il reato ritenuto più grave di cui al cit. D.P.R., art. 74 (capo A) ed il reato di cui all’art. 73 (capo B) cui si riferisce la predetta aggravante.

Lamenta, quindi, che immotivatamente la Corte territoriale, giudice dell’esecuzione, ha escluso che nella fattispecie si possano applicare i principi affermati della Corte di legittimità con la decisione Sez. U. n. 35738 del 27/05/2010, ben potendosi equiparare la recidiva, circostanza aggravante soggettiva, facoltativa non applicata al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, stante il giudizio di prevalenza, elidono l’aggravante dei cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 che preclude l’applicazione del beneficio dell’indulto.

Pertanto, il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata e l’applicazione dell’indulto nella misura consentita.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Pur potendosi ritenere, secondo tesi del ricorrente, che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute dal giudice della cognizione con giudizio di prevalenza anche con riferimento alla ritenuta aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 relativa al reato satellite di cui al cit. D.P.R., art. 73, l’applicazione del beneficio dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 resterebbe preclusa stante l’espresso divieto della stessa legge.

Invero, secondo l’indirizzo di questa Corte, ormai consolidato e che non può che essere qui ribadito, sono esclusi dall’indulto concesso con la L. n. 241 del 2006 i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti aggravati ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, anche qualora ricorrano circostanze attenuanti ritenute prevalenti sulle suddette aggravanti nell’eventuale giudizio di comparazione (Sez. 3, n. 16382, 03/02/2010, Tortora, rv. 246756; Sez. 4, n. 35703, 26/06/2007, rv.

237456).

Come ha correttamente rilevato la Corte territoriale e come è stato precisato dal Procuratore generale presso questa Corte nelle conclusioni scritte, i principi affermati con la decisione delle Sez. U. n. 35738 del 27/05/2010, Calibe, citata dal ricorrente, non possono estendersi all’ipotesi in esame avendo riguardo alla applicazione della recidiva facoltativa che in fatto non è stata applicata dal giudice, mentre nella specie la circostanza aggravante, che non ha natura facoltativa, è stata ritenuta sussistente dal giudice, benchè poi, in ipotesi, non abbia esplicato in concreto effetti sulla determinazione della pena a seguito del giudizio di bilanciamento, ex art. 69 c.p., con le riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-08-2012, n. 13946

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Svolgimento del processo

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 20 gennaio 2006, la Corte d’Appello di Salerno ha accolto l’appello proposto da M. A.M. nei confronti di A.G., avverso la sentenza del Pretore di Cava dei Tirreni n. 56 del 1991.

Il Pretore era stato adito con atto di citazione del 24 ottobre 1984, col quale M.A.M. aveva chiesto che A.G. fosse condannato a rilasciare una vetrina da esposizione, costituente pertinenza di un locale seminterrato di proprietà di essa attrice.

Nel giudizio di primo grado si era costituito il convenuto ed aveva eccepito il difetto di legittimazione ad agire della M., non avendo avuto con lei alcun rapporto di natura negoziale; nel merito, aveva sostenuto di essere proprietario della vetrina, per averla fatta costruire a proprie spese.

1.2.- Il giudice di primo grado, ritenuto il carattere contrattuale dell’azione esperita dall’attrice, basata sulla cessazione di comodato precario ex art. 1810 cod. civ., rigettava la domanda per difetto di legittimazione ad agire della M., in quanto unico legittimato ad esperire la relativa azione sarebbe stato il padre, M.G., col quale l’ A. avrebbe stipulato il contratto.

1.3.- La decisione veniva confermata dal Tribunale di Salerno, che, con sentenza n. 622 del 5 giugno 1999, rigettava l’appello della M..

2.- Proposto ricorso per cassazione da parte di quest’ultima, la Corte di legittimità, con la sentenza n. 11284 del 30 luglio 2000, ha accolto il primo motivo, col quale erano state denunciate violazione di legge ed omessa motivazione, per avere la sentenza ritenuto che la ricorrente, in quanto nuda proprietaria, non era legittimata ad agire per il rilascio della vetrina, senza aver considerato che, con atto pubblico del 25 febbraio 1969 per notaio Della Monica, M.G. aveva rinunciato all’usufrutto e pertanto la ricorrente aveva acquistato la piena proprietà dei beni lasciati dalla madre, tra i quali era ricompresa la vetrina.

La Corte di Cassazione, accogliendo il secondo e ritenendo assorbito il terzo motivo di ricorso, ha altresì escluso che nel caso di specie fosse stata proposta un’azione reale.

Ha quindi cassato la sentenza impugnata, senza rinvio, quanto al secondo ed al terzo motivo, e con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, quanto al primo motivo.

3.- M.A.M. ha riassunto il giudizio dinanzi al giudice di rinvio, al fine di ottenere la condanna di G. A. al rilascio della vetrina oltre che alla restituzione di spese diritti ed onorari di tutti i pregressi gradi di giudizio, così come già corrisposti, e con vittoria delle spese ulteriori.

L’appellato si è costituito ed ha contestato la domanda.

3.1.- La Corte d’Appello di Salerno, accogliendo il gravame, ha ordinato all’ A. l’immediato rilascio, in favore della M., della vetrina in contestazione; ha condannato l’appellato al pagamento delle spese dei pregressi due gradi di merito, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.

La mancata menzione nel dispositivo della condanna dell’ A. alla restituzione di quanto già ricevuto dalla M. a titolo di spese liquidate con le sentenze poi annullate – determinato in motivazione nell’importo di Euro 3.672,62, oltre interessi a decorrere dalla data degli esborsi – è stata corretta con successiva integrazione della sentenza ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ. e segg..

4.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello, A.G. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso M.A.M..

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1.- Col primo motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 111 Cost., comma 2, artt. 383 e 384 cod. proc. civ.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Col secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, cod. proc. civ., n. 5.

Il ricorrente, illustrando congiuntamente i primi due motivi, censura la sentenza impugnata perchè non avrebbe esaminato gli antecedenti di fatto, sui quali il giudice di rinvio si sarebbe dovuto invece intrattenere, alla stregua di quanto deciso dalla Corte di Cassazione. Secondo il ricorrente, il giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare l’oggetto reclamato ed il titolo della revindica, quindi la proprietà in capo alla M. della vetrina in contestazione; non avendo ella dato la prova di essere la proprietaria del muro ove insiste la vetrina, nè di avere essa "vetrina" alcuna pertinenzialità con il locale di sua proprietà, la sua domanda di rilascio avrebbe dovuto essere rigettata.

Secondo il ricorrente, mancherebbe anche la motivazione in ordine alla titolarità in capo alla M. del bene di cui è stato preteso il rilascio.

I motivi non sono meritevoli di accoglimento.

2.- Con la sentenza n. 11284 del 2002 questa Corte ha ritenuto proposta dalla M. un’azione personale di rilascio di bene per cessazione di contratto di comodato ex art. 1810 cod. civ.; ha escluso che l’indagine del giudice del merito si potesse perciò estendere all’accertamento della proprietà del bene in capo alla M., in quanto la tutela di tale diritto non formava oggetto di giudizio. In conseguenza, ha accolto il primo motivo, rinviando alla Corte d’Appello di Salerno per l’esame del merito concernente l’azione di rilascio; ha accolto il secondo motivo, cassando senza rinvio la sentenza impugnata per la parte in cui aveva esaminato l’azione considerandola (anche) come azione reale ed, a seguito dell’accoglimento di tale motivo e della relativa cassazione, ha ritenuto assorbito il terzo, col quale la sentenza di secondo grado era stata censurata laddove aveva erroneamente ritenuto, nell’ambito dell’indagine sulla proprietà del bene, che tra la vetrina ed il locale di proprietà dell’attrice non vi fosse un rapporto di pertinenzialità.

2.1.- La Corte d’Appello di Salerno ha esaminato i presupposti fattuali dell’azione personale di rilascio ed ha ritenuto che questa fosse fondata sul contratto del 7.9.64 col quale il M., richiamando precedente scrittura, con la quale si concedeva in uso gratuito una vetrina per esposizione, concedendo in affitto all’ A. altro immobile, gli concedeva anche l’uso della vetrina per un ulteriore biennio, nonchè sul lascito testamentario di S.A., maritata M., alla figlia A.M. M., avente ad oggetto la nuda proprietà della vetrina in contestazione, lasciata in usufrutto al marito, M.G. (che poi vi aveva rinunziato); ha quindi esaminato le risultanze processuali concernenti l’individuazione della vetrina oggetto di causa; ha concluso per l’identità tra questa e la vetrina contemplata negli atti di cui sopra. In applicazione del principio di diritto espresso dalla sentenza n. 11284/02 (per il quale legittimato all’azione di restituzione, che è di natura personale perchè trae origine dal titolo, di natura obbligatoria, con il quale è stato trasferito il godimento del bene da1l’avente diritto – comodante – ad un terzo – comodatario – è il comodante o il suo avente causa), ha quindi affermato il diritto alla restituzione del bene in capo a M.A.M..

3.- Date le ragioni di cui sopra, sia della decisione della Corte di Cassazione che della decisione del giudice di rinvio, i motivi di ricorso risultano, per un verso, non pertinenti o comunque inammissibili per difetto di interesse, in quanto insistono sul mancato accertamento della proprietà del bene in capo alla M. (laddove la Corte di Cassazione, con pronuncia definitiva, ha escluso che questo diritto formi oggetto della presente controversia e sia comunque rilevante ai fini della decisione sull’azione personale di rilascio); per altro verso, infondati, in quanto lamentano un mancato accertamento del titolo di natura contrattuale posto dall’attrice a fondamento dell’azione di rilascio (laddove, come detto, la Corte d’Appello ha ampiamente motivato sul punto, senza che le relative ragioni in fatto ed in diritto siano state fatto oggetto di censura).

I primi due motivi di ricorso vanno perciò rigettati.

4.- Col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 92 c.p.c., commi 1 e 2), perchè, secondo il ricorrente, sarebbero stati sussistenti giusti motivi di compensazione delle spese.

Il motivo, quanto al profilo appena esposto, è inammissibile poichè, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (così, tra le altre, Cass. n. 406/08).

4.1.- Il motivo è inammissibile anche relativamente agli altri due profili di censura.

Col primo si lamenta che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente liquidato le spese, senza indicare il valore della causa e superando i limiti massimi delle tariffe professionali.

In proposito, è sufficiente richiamare il principio per il quale la liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, quindi il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, è eccessivamente generico e rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass. n. 1382/03, n. 9700/03).

Nè si può ritenere che tali indicazioni siano state precluse al ricorrente solo perchè il giudice non abbia indicato il valore della controversia alla quale ha fatto riferimento, essendo il dato nella disponibilità della parte ed essendo onere di questa contestare la liquidazione anche con riguardo al valore della controversia determinato in applicazione delle tariffe che assume violate.

4.2.- Col secondo si lamenta che, nel condannare l’ A. alla restituzione di quanto ricevuto in ossequio alle pregresse sentenze, la Corte d’Appello non avrebbe distinto quanto versato per le liquidazioni giudiziali e quanto dovuto all’ A. a titolo di spese sostenute per ottenerne il pagamento coattivo (precetto e pignoramento), in mancanza di pagamento spontaneo. Secondo il ricorrente, delle somme riscosse per tali ultime spese non avrebbe dovuto essere ordinata la restituzione, perchè si sarebbe trattato di esborsi sostenuti a causa del comportamento inadempiente della controparte.

Il profilo di censura è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, in quanto dedotto con riferimento alla norma dell’art. 92 cod. proc. civ., laddove la censura nulla ha a che vedere con la regolamentazione delle spese di giudizio – e quindi con una loro eventuale compensazione – attenendo alla domanda di restituzione di indebito, avanzata dalla M. ed accolta dalla Corte d’Appello.

Esso inoltre difetta di autosufficienza, poichè non specifica quale sarebbe l’ammontare delle somme che il ricorrente assume come non dovute.

5.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente A.G. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente M.A.M., nella somma complessiva di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 29-07-2008 (17-07-2008), n. 31882 Manifestazione indebita del proprio convincimento – All’interno del procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
B.S.V. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, che in data 17-4-08 ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione da lui avanzata in data 8-4-08 nei confronti della "dr.ssa M., Presidente della Corte di Assise, sez. 2^, e dei membri della predetta Corte di Assise", nel proc. n. 1/05 R.G. Assise del Tribunale di Messina.
Il ricorrente in primo luogo lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 37 e 38 c.p.p., sostenendo che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, la causa di ricusazione sarebbe insorta nel corso dell’udienza dibattimentale del 8-4-08 e sarebbe stata tempestivamente dedotta dal suo difensore entro il termine di detta udienza, non essendo stato in grado di allegare l’ordinanza della Corte di Assise di Messina (nella quale il Presidente avrebbe manifestato il proprio convincimento circa l’esito del processo) "solo per un problema logistico".
Deduce poi la manifesta illogicità della ordinanza impugnata in riferimento alla asserita manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione.
Il ricorso è infondato.
Al di là del rilievo relativo alla mancata allegazione dell’ordinanza dibattimentale, la Corte di Appello di Messina ha correttamente osservato che il mero rigetto, al termine della acquisizione delle prove, della richiesta di ammissione di nuova prova per testi (impugnabile nei modi di legge) non costituiva, con tutta evidenza, di per sè, da parte del Giudice, manifestazione indebita del proprio convincimento sui fatti oggetto della imputazione ai sensi dell’art. 37 c.p.p., comma 1, lett. B).
Si tratta di decisione non soltanto congruamente motivata, ma anche adottata in perfetta aderenza a consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in proposito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 17720 del 2011 Invalidi assunti obbligatoriamente

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Svolgimento del processo
1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello di (…) contro la sentenza del Tribunale di Cremona n. 283/04, di rigetto della domanda della (…) diretta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatole, con lettera del 31 maggio 2001, dalla (…) di (…) e C. s.n.c. per superamento del periodo di comporto per malattia. La Corte d’appello di Brescia, in primo luogo, precisa di non ritenere necessario rinnovare la c.t.u. perché, pur essendo alcune delle affermazioni di diritto ivi contenute non conformi ai principi che si applicano in materia, la parte medico-legale dell’elaborato – che è quella di specifica competenza del medico incaricato – consente di stabilire se in relazione alla prestazione lavorativa svolta in concreto dalla (…) che, dalle risultanze processuali, è emerso sia stata in parte difforme e più gravosa rispetto al mansionario prodotto dalla datrice di lavoro – si possa sostenere che le malattie che hanno causato prolungate assenze della lavoratrice siano o meno riconducibili all’inadempimento dell’obbligo di tutela della salute dei propri dipendenti posto a carico del datore di lavoro. Per effettuare tale valutazione si deve considerare che, in base alla giurisprudenza di legittimità, nella ipotesi – come quella attuale – di rapporto di lavoro con invalidi assunti obbligatoriamente, le assenze per malattie collegate con Io stato di invalidità non possono essere incluse nel periodo di comporto, ai fini dell’art. 2110 cod. civ., se l’invalido viene adibito, in violazione di legge a mansioni incompatibili con le proprie condizioni di salute. In tal caso, infatti, l’impossibilità della prestazione lavorativa deriva dalla violazione dell’obbligo del datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica del dipendente, il quale però ha l’onere di provare gli elementi oggettivi della fattispecie – su cui si fonda la responsabilità contrattuale del datore di lavoro – dimostrando, quindi, l’inadempimento datoriale, il nesso di causalità tra l’inadempimento stesso, il danno alla salute subito e le assenze dal lavoro, che ne conseguono. Nella specie, dalle risultanze probatorie e, in particolare dalla c.t.u. di primo grado, si desume che: a) alla (…) è stato riconosciuto, in data 23 marzo 1993, un grado di invalidità pari all’80% (per molteplici infermità) e che il 12 gennaio 1998 la (…) è stata assunta, ai sensi della legge n. 2 aprile 1968, 482, dalla società (…), con adibizione, per circa un terzo dell’anno, al confezionamento delle uova pasquali e per i restanti mesi al confezionamento di piccoli oggetti natalizi di cioccolata; b) è pacifico che l’attività di sollevamento carichi svolta dalla lavoratrice venisse effettuata in posizione eretta mantenuta per lungo tempo, con l’ausilio di entrambi gli arti superiori e modesta movimentazione manuale; c) conseguentemente, può concordarsi con il c.t.u. circa il mancato coinvolgimento diretto nell’espletamento dell’attività lavorativa della (…) degli apparati funzionali interessati dalle patologie che hanno determinato il riconoscimento dell’invalidità e la conseguente assunzione obbligatoria, salvo che in misura minima con riguardo alla spondiloartrosi a carico del rachide; d) d’altra parte il prolungamento della posizione eretta non è, di per sé, fonte di uno stato di patologia, se non quando la posizione sia “scorretta”; e) può anche concordarsi con la conclusione del c.t.u. secondo cui le prolungate assenze dal lavoro per le due principali patologie sofferte dalla (…) due interventi chirurgici per patologia del tunnel carpale (prima sinistro e poi destro) e a due interventi chirurgici per ernia discale lombare – non erano riconducibili al quadro clinico accertato al momento del riconoscimento dell’invalidità; f) infatti la patologia del tunnel carpale risulta documentata in certificati medici solo nell’anno 2000 e la patologia discale comincia ad essere presente nella documentazione medica a partire dal 1998;
g) inoltre, appare condivisibile la tesi del c.tu. secondo la quale l’insorgenza della patologia discale è stata favorita principalmente dal notevole peso corporeo della lavoratrice, senza che possano avere avuto influenza la movimentazione dei carichi seppure con le più onerose modalità descritte dai testimoni e, in particolare, la prolungata stazione eretta. Conseguentemente, la Corte d’appello esclude che tali ultime patologie possano avere rilievo ai fini del periodo di comporto, il quale quindi risulta ampiamente superato perché le patologie stesse non sono ascrivibili alla gravosità delle mansioni svolte e quindi alla responsabilità del datore di lavoro. Peraltro, sempre concordando con quanto sostenuto dal c.t.u., la Corte d’appello afferma che l’eventuale sopravvenuta incompatibilità delle mansioni rispetto all’aggravamento delle condizioni di salute della lavoratrice non potrebbe mai far sorgere una responsabilità colposa del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., data l’accertata assenza di una richiesta in tal senso da parte della lavoratrice stessa. D’altra parte, la Corte d’appello considera tardiva – perché non formulata in precedenza – la domanda di risarcimento del danno derivante da licenziamento incolpevole e precisa anche che, pur se si volesse prescindere dalla rilevata tardività, la domanda non potrebbe comunque essere accolta nella specie, in quanto il licenziamento della (…) non è risultato giudizialmente illegittimo, dal momento che il c.t.u. ha escluso che le patologie che hanno determinato i periodi di assenza più lunghi avessero causa nelle mansioni affidate alla (…)
2.- Il ricorso di (…) domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi; resiste, con controricorso, la (…) e C. s.n.c., che ha depositato anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

I – Sintesi dei motivi del ricorso

1.- Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 10, commi 2 e 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Si osserva che, già in appello, la ricorrente ha rilevato che il c.t.u. ha svolto il proprio accertamento senza rispettare né il quesito che gli era stato posto dal Giudice né la legge n. 68 del 1999. Egli, infatti, non solo nella relazione ha più volte espresso suoi particolari convincimenti giuridici, ma soprattutto – al fine di stabilire se le mansioni affidate alla (…) nel corso del rapporto fossero compatibili con “la condizione invalidante della ricorrente” (come gli era stato richiesto) – si è limitato a valutare tale condizione facendo esclusivo riferimento alla situazione esistente all’atto dell’assunzione e del verbale di invalidità (1993), arrivando così ad esprimere un giudizio di compatibilità rispetto alle mansioni svolte al momento del licenziamento (31 maggio 2001), pur dopo avere dato atto che tutte le assenze contestate erano dovute a malattie sopravvenute (regolarmente documentate) che avevano notevolmente aggravato lo stato di salute della ricorrente e che riguardavano elementi funzionali direttamente coinvolti nell’espletamento delle mansioni affidate alla lavoratrice stessa. Di tali malattie sopravvenute il c.t.u. però ha ritenuto espressamente di non dovere tenere conto perché, a suo avviso, quelle che rilevavano erano solo le condizioni patologiche che avevano determinato il riconoscimento dell’invalidità e la conseguente assunzione ope legis. Ciò si pone in aperto contrasto con la normativa posta a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, dei disabili. E’ noto, infatti, che così come, in linea generale, in base all’art. 2087 cod. civ., il lavoratore è tutelato nello svolgimento del rapporto, analogamente il disabile, in base alla legge_68_1999 è tutelato non solo al momento dell’assunzione, ma anche nel corso del rapporto, in particolare con riferimento all’obbligo di adibizione a mansioni compatibili con lo stato di disabilità (art. 10, commi 2 e 3, della legge n. 68 del 1999 cit). Nella sentenza impugnata vengono ripetute pedissequamente le conclusioni del c.t.u. senza fornire alcuna motivazione al riguardo e conseguentemente viene, implicitamente, condivisa l’erronea premessa sulla quale il c.t.u. ha basato il proprio accertamento. 2- Con il secondo motivo, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 cod. civ. e dell’art. 10, comma 2, della legge n. 68 del 1999. Si contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui non potrebbe sussistere alcuna responsabilità colposa del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. se questi non sia stato informato dall’interessato della sopravvenuta incompatibilità delle mansioni affidate al disabile a causa dell’aggravamento dello stato di salute del lavoratore verificatosi nel corso del rapporto. In particolare si sottolinea che, dopo una prima verifica di compatibilità disposta dalla datrice di lavoro a distanza di pochi mesi dall’assunzione, la (…) non ha più proceduto ad effettuare verifiche analoghe, cui era invece obbligatoriamente tenuta a fronte del susseguirsi di frequenti assenze per la malattia della lavoratrice. 3.- Con il terzo motivo, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970. Si sostiene che, anche se alla (…) non fosse stato ritenuto addebitabile l’aggravamento delle condizioni di salute della (…) o se si fosse ritenuto insussistente l’obbligo a carico della datrice di lavoro di accertamento della sopravvenuta incompatibilità delle mansioni, ugualmente il licenziamento della ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarato illegittimo e inefficace ed avrebbe dovuto essere disposta la reintegrazione della lavoratrice, sia pure con una limitazione dell’entità del risarcimento, in conformità con un orientamento della giurisprudenza di legittimità. La Corte d’appello, tuttavia, ha ritenuto che tale assunto difensivo fosse tardivo perché non avanzato in primo grado senza considerare che, invece, si trattava di un argomento difensivo conseguente all’imprevisto esito del giudizio di primo grado. La Corte bresciana ha, comunque, ritenuto che, nella specie, la questione non si poneva, data la legittimità del licenziamento. Tale affermazione deve considerarsi erronea visto che, per effetto del suddetto orientamento, sarebbe stato possibile scomputare le assenze per le malattie che hanno determinato l’aggravamento, mentre tale soluzione è stata esclusa sul presupposto della mancanza di colpa del datore di lavoro. 4- Con il quarto motivo si denuncia – in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. – omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si rileva che la Corte d’appello, senza alcuna motivazione, non ha esaminato il motivo di appello con il quale sono state chieste la dichiarazione di nullità della c.t.u. di primo grado e la rinnovazione della consulenza stessa. Al riguardo era stato fatto presente che la relazione del c.t.u.: a) si basava su un presupposto sbagliato e ultroneo rispetto al quesito con riguardo alla valutazione del quadro clinico rilevante per l’accertamento di compatibilità delle mansioni (che, come si è detto, restringeva temporalmente al momento dell’assunzione, risalente ad otto anni prima del licenziamento); b) ometteva di dare conto del fatto che la prova testimoniale aveva consentito di accertare che era veritiera la descrizione delle modalità di svolgimento delle mansioni effettuata dalla (…) sicché ne era risultata smentita la diversa descrizione offerta dalla datrice di lavoro; e) si riferiva alle mansioni, come descritte dalla datrice di lavoro, ancorché smentite dalle risultanze processuali, come riconosciuto dalla stessa Corte d’appello. Ciò ha falsato il giudizio della Corte bresciana sulla compatibilità delle mansioni, decisivo per la presente controversia.
II – Esame dei motivi del ricorso
5.- I quattro motivi del ricorso – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – sono fondati.
II-a – Premessa
6.- Come di recente affermato da questa Corte, l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili (nel settore pubblico, così come in quello privato) – la cui normativa nazionale, già per effetto del passaggio dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 alla legge n. 68 del 1999, ha avuto un importante “salto di qualità”, nel senso di dare migliore attuazione agli artt. 2, 3 e 38, terzo comma, Cost. – ha assunto oggi un ruolo ancora più importante grazie all’art. 26 della carta_dei_diritti_fondamentali_dell’Unione_Europea (cui, com’è noto, l’art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati) – secondo cui «l’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità» – nonché all’art. 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (ratificata e resa esecutiva dall’Italia con la legge_18_2009) – che riconosce il diritto al lavoro delle persone con disabilità, da garantire con “appropriate iniziative” volte a favorirne l’assunzione nel settore pubblico ovvero l’impiego nel settore privato – al quale la Corte costituzionale, nella sentenza n. 80 del 2010, ha attribuito valore cogente nel nostro ordinamento (Cass. 6 aprile 2011, n. 7889).
II-b – La vicenda che ha dato origine al giudizio di cui si tratta
1- In questa cornice si inquadra anche la vicenda che ha dato origine al presente giudizio, iniziata il 19 gennaio 1998, con l’assunzione obbligatoria (ai sensi della legge n. 482 del 1968) della (…)- riconosciuta invalida civile nel 1993, con riduzione della capacità lavorativa dell’80% – da parte dalla società (…) e conclusasi con la lettera del 31 maggio 2001, con la quale la società ha intimato alla lavoratrice il licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia. Avverso il licenziamento la (…) ha proposto ricorso al Tribunale di Cremona per sentirne dichiarare l’inefficacia o l’illegittimità, con le conseguenze di cui all’art. 18 della legge n. 300 del 1970, per errato conteggio delle assenze dovuto alla mancata considerazione: a) della incompatibilità delle mansioni affidatele rispetto alle proprie condizioni di salute; b) del conseguente collegamento delle patologie che avevano determinato le assenze dal lavoro con le mansioni svolte. Il Tribunale di Cremona, previa c.t.u., ha respinto il ricorso, ritenendo tutte le assenze per malattia contestate alla lavoratrice dovevano essere conteggiate perché le relative malattie non erano da collegare alle mansioni svolte dalla lavoratrice. La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado.
II – La motivazione della sentenza attualmente impugnata e le censure della ricorrente
8.- Il perno attorno al quale ruota tutta la motivazione della suddetta sentenza è rappresentato dalla adesione totale (almeno per quel che riguarda la ricostruzione del rapporto tra le malattie che hanno determinato le assenze e le mansioni svolte) alle conclusioni della consulenza tecnica di primo grado, di cui si è ritenuto non fosse necessaria la rinnovazione in appello, pur motivatamente richiesta dalla lavoratrice. D’altra parte, il fulcro delle censure della ricorrente è rappresentato dalla contestazione della impostazione logica della relazione del c.t.u., nonché delle conclusioni cui tale impostazione ha portato prima il consulente tecnico e poi il Giudice del merito, che ad esse ha aderito. 9.- Al riguardo va ricordato che, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte: 1) la consulenza tecnica d’ufficio – che in genere non è mezzo di prova bensì strumento di valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti – può costituire fonte oggettiva di prova – pur rimanendo un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall’onere probatorio e dell’obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta (vedi, per tutte: Cass. 8 gennaio 2004, n. 88) – quando si risolva nell’accertamento di situazioni rilevabili solo con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche – come avviene con la consulenza medico-legale – sicché in tal caso il giudice può aderire alle conclusioni del consulente senza essere tenuto a motivare esplicitamente l’adesione, salvo che dette conclusioni formino oggetto di specifiche censure (arg. ex Cass. 19 gennaio 2011, n. 1149); 2) in particolare, qualora il giudice ritenga di aderire al parere del consulente tecnico di ufficio, è tenuto a spiegare in maniera corretta ed esauriente i motivi delle sue conformi conclusioni, nel caso in cui le affermazioni contenute nell’elaborato peritale siano oggetto, nella impostazione difensiva della parte, di critiche precise e circostanziate idonee, se fondate, a condurre a conclusioni diverse da quelle indicate nella consulenza tecnica (Cass. 4 marzo 1983, n. 1628); 3) in tal ultimo caso, non adempie al predetto obbligo di motivazione il giudice che, per confutare le suddette critiche, si limita a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente (Cass. 23 giugno 1995, n. 7150; Cass. 24 novembre 1997, n. 11711; Cass. 22 febbraio 2000, n. 1975; Cass. 1 marzo 2007, n. 4797; Cass. 24 aprile 2008, a 10688); 4) comunque, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice ed egli può legittimamente disattenderle, purché lo faccia attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congniamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (Cass. 3 marzo 2011, n. 5148; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23063); 5) peraltro, il controllo del giudice sulle conclusioni del c.t.u. non può in ogni caso mancare quando si tratti di prendere atto delle premesse del detto ragionamento e di verificarne la congruenza logica perché i vizi del processo logico seguito dal consulente si ripercuotono sulla motivazione della sentenza adesiva, senza specifiche argomentazioni, alle conclusioni stesse, in quanto il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa (Cass. 3 gennaio 2011, n. 72; Cass. . 21 agosto 1982, n. 4696; Cass. 26 novembre 1977, n. 5169); 6) in tale ultimo caso, infatti, gli errori e le lacune della consulenza medico-legale divengono suscettibili di esame in sede di legittimità – ovviamente, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza – perché la relativa prospettazione non si traduce in un mero “dissenso diagnostico”, cioè nella semplice difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, ma attinge lo stesso processo logico che sorregge – per il tramite della relazione del c.t.u. – la decisione ( arg. ex: Cass. 12 gennaio 2011, n. 569; Cass. 11 gennaio 2011, a 459; Cass. 8 novembre 2010, n. 22707).
10.- Nella specie i suddetti principi sono stati disattesi dalla Corte d’appello di Brescia. Infatti, la domanda originaria della lavoratrice – attraverso il richiamo anche dell’art. 2087 cod. civ. – si incentrava sulla non computabilità nel periodo di comporto delle assenze per malattia contestatele nella lettera di licenziamento perché derivanti da malattie causate dalle mansioni cui era stata adibita, incompatibili con il proprio stato di invalidità. Non veniva, invece, in considerazione la diversa deduzione della non computabilità delle assenze medesime perché conseguenti a malattie riconducibili tout court alla minorazione della (…). Conseguentemente, il fulcro dell’indagine medico-legale doveva considerarsi rappresentato dall’accertamento della correlazione, o meno, tra le mansioni espletate e le conseguenti malattie, sulla base del quadro clinico che ha determinato il riconoscimento dell’invalidità e non, invece, dalla correlazione diretta – cioè senza includere le mansioni svolte – tra le patologie sulla base delle quali è stata riconosciuta l’invalidità e quelle che hanno determinato le assenze rilevanti per il superamento del periodo di comporto. Viceversa dalla lettura della sentenza impugnata risulta che è stato proprio quest’ultimo il campo di indagine della c.t.u. di primo grado e che la Corte bresciana – benché nella parte iniziale della motivazione dia l’impressione di inquadrare dal punto di vista teorico la fattispecie in modo corretto – nel fare applicazione dei richiamati principi al caso sub judice se ne è discostata diametralmente, perché ha recepito in toto le conclusioni del c.t.u. stesso dando luogo a risultati del tutto illogici e inadeguati rispetto all’oggetto del giudizio. Dalla sentenza stessa risulta infatti che, soprattutto per le patologie che hanno determinato le assenze più lunghe (due interventi chirurgici per tunnel carpale, prima sinistro e poi destro, nonché altri due interventi chirurgici per ernia discale lombare) le conclusioni del c.t.u. si sono concentrate sulla evidenziazione della mancata riconducibilità delle patologie stesse a quelle per le quali la lavoratrice è stata riconosciuta invalida (nel 1993, cioè ben cinque anni prima dell’assunzione al lavoro). Da tali conclusioni viene desunta la compatibilità delle mansioni – di addetta alla finitura e inscatolamento di uova o piccoli oggetti di cioccolata, svolte per lungo tempo in piedi – cui era stata adibita la (…) nel cui quadro patologico di diabetica erano presenti, fin dal 1993, anche la spondiloartrosi e l’obesità – e le menomazioni della lavoratrice stessa. È invece evidente che le conclusioni non collimano, dal punto di vista logico-giuridico, con l’esclusione di una correlazione tra l’insorgere delle – in ipotesi – “nuove” patologie e i compiti assegnati alla (…), tanto più che è nozione di comune esperienza che sia la sindrome del tunnel carpale sia l’ernia discale lombare spesso sono dovute a una combinazione di fattori e che gli studiosi non escludono che i movimenti ripetitivi e forzati della mano e del polso durante il lavoro (presumibilmente necessari per l’espletamento delle mansioni affidate alla (…) possano causare la sindrome del tunnel carpale, così come pongono tra i fattori di rischio per l’ernia discale lombare il peso corporeo in eccesso (come causa supplementare di stress sui dischi intervertebrali) e lo svolgimento di attività lavorative comportanti il prolungato stare in piedi nella medesima posizione.
È sintomatico della illogicità della decisione che in essa, a tale ultimo riguardo, si affermi -sulla scorta delle valutazioni del c.t.u. secondo cui, in primo luogo, «il prolungamento di una postura, di per sé, non determina uno stato di patologia se non quando la stessa è “scorretta”, indipendentemente che la persona stia in piedi o seduta» e, in secondo luogo, tra i fattori di rischio dell’ernia discale rientrano «la sedentarietà e le posture scorrette rappresentate soprattutto da quella seduta prolungata con associate vibrazioni (ad esempio autisti)» – che «la prolungata stazione eretta, sulla quale molto si insiste nel ricorso, … ha addirittura evitato l’aggravamento della patologia discale», anch’essa, peraltro, «non presente al momento del riconoscimento dell’invalidità», cioè nel 1993, (in quanto manifestatasi per la prima volta nel 1998), sicché la relativa assenza per malattia (dal gennaio al luglio 2001) «non è riconducibile a patologie per le quali la Sig.ra (…) era stata riconosciuta invalida». Orbene, per un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, il giudice nel motivare la decisione adottata su una questione tecnica è tenuto ad avvalersi, ad integrazione degli elementi istruttori e delle proprie cognizioni, anche delle massime d’esperienza (o nozioni di comune esperienza), da intendere come proposizioni di ordine generale tratte dalla reiterata osservazione dei fenomeni naturali o socio-economici, sicché il mancato ricorso, da parte del giudice del merito, a dette massime, in quanto interferente sulla valutazione del fatto, è suscettibile di essere apprezzato sotto il profilo del vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. 28 ottobre 2010, n. 22022; Cass. 3 gennaio 2011, a 72; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4416). 11.- Va aggiunto che la Corte bresciana ha pure fatto un uso improprio della relazione della c.tu. in quanto non solo non ha correttamente valutato, in conformità con i principi fin qui riportati, la parte medico-legale della relazione stessa, ma se ne è anche avvalsa per valutazioni di tipo squisitamente giuridico, inammissibilmente effettuate dal consulente e recepite pedissequamente nella sentenza impugnata. In base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, la consulenza tecnica ha un limite intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicché così come i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, analogamente se per ipotesi il consulente effettua, di propria iniziativa, simili valutazioni non se ne deve tenere conto, a meno che esse vengano vagliate criticamente e sottoposte al dibattito processuale delle parti (arg. ex Cass. SU 6 maggio 2008, n. 11037; Cass. 4 febbraio 1999, n. 996). Nella specie sulla scorta della consulenza tecnica – recepita, anche su questo punto, senza alcun vaglio critico – la Corte bresciana ha ritenuto che l’eventuale sopravvenuta incompatibilità delle mansioni rispetto all’aggravamento delle condizioni di salute della lavoratrice non potrebbe mai far sorgere una responsabilità colposa del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., data l’accertata assenza di una richiesta in tal senso da parte della lavoratrice stessa. Tale affermazione appare erronea, non solo per la suindicata questione di “metodo” (derivante dalla sua desunzione dalla relazione del c.t.u.), ma anche nel merito, perché è in contrasto con i seguenti consolidati principi affermati in materia da questa Corte, che il Collegio condivide: a) alla stregua dell’art. 10, primo comma, della legge n. 482 del 1968 (sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie), il quale stabilisce l’applicabilità agli assunti in quota obbligatoria del normale trattamento economico e giuridico, è da escludere la detraibilità dal periodo di comporto delle assenze determinate da malattia ricollegabile allo stato di invalidità (Cass. 20 marzo 1990, n. 2302; Cass. 16 aprile 1986, n. 2697); b) tuttavia, nell’ipotesi di rapporto di lavoro con invalido assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12 aprile 1968 n. 482, le assenze dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità non possono essere computate nel periodo di comporto, ai fini del diritto alla conservazione del posto di lavoro ex art. 2110 cod. civ., se l’invalido sia stato destinato a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche (in violazione dell’art. 20 della legge n. 482 del 1968), derivando in tal caso l’impossibilità della prestazione dalla violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di tutelare l’integrità fisica del lavoratore (Cass. 15 dicembre 1994, n. 10769; Cass. 23 aprile 2004, n. 7730); c) inoltre, al fine di accertare l’obiettiva incompatibilità fra le malattie che determinano le assenze dal lavoro e la condizione di invalidità del dipendente assunto obbligatoriamente, non si può non prendere in considerazione il principio dell’equivalenza causale di cui all’art. 41 cod. pen. che trova, come noto, applicazione anche nel settore degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e, comunque, rispetto agli obblighi di tutela ex art. 2087 cod. civ., imponendo di riconoscere un ruolo di concausa anche ad elementi che, in ipotesi, possano avere una influenza causale minima (vedi, per tutte: Cass. 23 dicembre 2003, n. 19682; Cass. 30 dicembre 2009, n. 27845); d) conseguentemente, sia le assenze derivanti da malattie aventi un collegamento causale diretto con le mansioni svolte dall’invalido, sia le assenze derivanti da malattie rispetto alle quali le mansioni svolte abbiano solo un ruolo di concausa devono essere escluse da quelle utili per la determinazione del periodo di comporto, tenuto conto sia del diritto del lavoratore – tanto più se invalido – di pretendere, sia, correlativamente, dell’obbligo del datore di lavoro di ricercare una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la salute del dipendente nel rispetto dell’organizzazione aziendale in concreto realizzata dall’imprenditore (arg. ex: Cass. 30 dicembre 2009, n. 27845 cit.); e) in particolare, nel caso di un rapporto di lavoro instaurato con un prestatore invalido, assunto obbligatoriamente a norma della legge 2 aprile 1968 n. 482, il datore di lavoro, che a norma dell’ex art. 2087 cod. civ. deve adottare tutte le misure necessarie per l’adeguata tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, deve in ispecie in osservanza delle disposizioni della detta legge far sì che le mansioni alle quali il lavoratore invalido viene adibito siano compatibili con la sua condizione (Cass. 4 aprile 1989, n. 4626; Cass. 18 aprile 200, n. 5066; Cass. 7 aprile 2011, n. 7946); f) in questo ambito, gli accertamenti sanitari di cui all’art 5 della legge n. 300 del 1970, attengono proprio all’interesse del datore di lavoro di controllare l’idoneità fisica del lavoratore, diversamente dagli accertamenti sanitari previsti dalle norme concernenti particolari istituti della sicurezza sociale, che sono finalizzati a soddisfare l’interesse del lavoratore ad un determinato trattamento previdenziale-assicurativo diretto a soccorrere o ad attenuare lo stato di bisogno conseguente alle menomate condizioni di salute (Cass. 12 dicembre 1997, n. 12578; Cass. 16 febbraio 1990, n. 1167). Tali principi, obliterati dalla Corte bresciana, trovano fondamento nella Costituzione (spec, artt. 3, 32, 38, terzo comma, Cosi) e devono essere oggetto di applicazione ancora più rigorosa in conseguenza dell’evoluzione normativa di origine internazionale e UE che si è avuta in questa materia – cui si è accennato sopra al punto 6 – di cui, quando è stata emanata la sentenza impugnata, erano già presenti i prodromi. Infatti, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (detta anche Carta di Nizza) è stata originariamente proclamata a Nizza nel 2000 e, pure prima che le venisse attribuito il valore giuridico dei trattati (col Trattato di Lisbona), ad essa era stato riconosciuto «carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei» (Corte costituzionale, sentenze n. 135 del 2002, n. 393 e n. 394 del 2006) avente quindi, come tale, valore di ausilio interpretativo.
III – Conclusioni
12.- Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto, con assorbimento di tutti i profili di censura non espressamente esaminati.
Per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia perché proceda al riesame della controversia – uniformandosi ai suindicati principi di diritto – e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia.
Depositata in Cancelleria il 29.08.2011

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