Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-11-2011, n. 5913

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Ministero dell’interno chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Liguria ha accolto il ricorso n. 528 del 2001, proposto dal signor E. S. avverso il provvedimento ministeriale di reiezione della domanda di concessione della cittadinanza italiana.

Il Tar ha rilevato che l’Amministrazione non ha eseguito due ordinanze istruttorie ed ha annullato il diniego per difetto di motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.

2. Con l’appello in esame, il Ministero dell’Interno ha dedotto che il diniego non sarebbe affetto dal riscontrato profilo di eccesso di potere, in considerazione delle esigenze di segretezza dei dati posti a base del diniego.

2. Con l’ordinanza n. 3537 del 13 giugno 2011, la Sezione ha chiesto all’Amministrazione il deposito della documentazione necessaria alla decisione dell’appello, relativa agli atti sulla base dei quali è stato espresso il diniego di concessione della cittadinanza, ed ha altresì specificato le modalità atte a garantire la segretezza dei dati sensibili o attinenti alla sicurezza pubblica.

Il Ministero dell’interno, in esito a tale ordinanza, ha depositato una nota (di cui i difensori delle parti hanno potuto prendere visione nel corso dell’udienza di discussione), dalla quale non si ricava alcun elemento in ordine all’esistenza e al tenore degli elementi che, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, renderebbero non opportuna la concessione della cittadinanza.

La medesima nota non ha fatto altro che ribadire la sussistenza di esigenze tali da non esporre gli elementi posti a base del diniego.

3. Alla luce della considerazioni già espresse più volte da questo Consiglio di Stato (v. Sez. VI, 26 gennaio 2010, n. 282; Sez. VI, 5 luglio 2011, n. 4035), l’appello è fondato e deve essere accolto.

Come è stato osservato, infatti, le determinazioni dell’Amministrazione relative a domande di concessione della cittadinanza italiana al cittadino straniero, che risiede in Italia da oltre dieci anni, e si trova quindi nella condizione di cui all’art. 9, primo comma lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, non sono vincolate; l’Amministrazione dispone infatti di una sfera di discrezionalità, relativa all’esame dei relativi presupposti, indicati dall’art. 6 della stessa legge n. 91, ed in particolare dalla lettera c), in ordine a requisiti necessari ed a cause ostative.

La discrezionalità in questione, d’altra parte, non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità, circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale: quanto sopra, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità di condotta. I limiti della valutazione in questione non possono essere che quelli generalmente riconosciuti, in tema di esercizio di poteri discrezionali, necessariamente orientati all’effettuazione delle migliori possibili scelte, per l’attuazione dell’interesse pubblico nel caso concreto.

Ne deriva che, essendo affidata ad una valutazione ampiamente discrezionale, il controllo demandato al giudice, avendo natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole. Il parametro sindacatorio è quindi quello della abnormità/irragionevolezza, e si estende, ovviamente, all’elemento "sfavorevole" al richiedente valorizzato dall’Amministrazione e sotteso al diniego (Consiglio Stato, sez. VI, 26 luglio 2010, n. 4862).

Nel caso di specie, è proprio in forza di tali principi che il sindacato giurisdizionale, limitato ai profili estrinseci, deve concludersi in senso favorevole al ricorrente in primo grado: l’Amministrazione, infatti, non evidenzia elementi dai quali risulti il motivo per il quale all’odierno appellante non è opportuna la concessione della cittadinanza, e ciò nonostante uno specifico ordine del giudice abbia chiesto di conoscere, con le cautele del caso, le ragioni del diniego.

In particolare, osserva la Sezione che, nel corso dei due gradi del giudizio, l’Amministrazione non ha fornito elementi di qualsiasi natura per suffragare l’attendibilità di quanto è stato posto a base del diniego: essa non ha dato esecuzione alla ordinanza istruttoria del TAR del 6 maggio 2004, n. 148,

e a quella di questa Sezione n. 3537 del 2011.

Il Ministero, pur depositando più volte le note in cui si ribadiva la sussistenza del presupposto del diniego, nel corso dei due gradi del giudizio non ha fornito ai giudici amministrativi la documentazione più volte richiesta.

4. Poiché nel corso dei due gradi del giudizio non è emerso alcun elemento giustificativo della valutazione posto a base del diniego, e in considerazione della mancata esecuzione delle ordinanze istruttorie, l’appello va respinto, con conferma della sentenza di annullamento del provvedimento impugnato in primo grado, salvi gli ulteriori e motivati atti della autorità amministrativa.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato n. 5835 del 2005, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna il Ministero appellante a rifondere all’appellato le spese di lite, nella misura di 3.000 (tremila) euro, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-06-2011) 25-10-2011, n. 38492

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Svolgimento del processo

1.1.- Con ordinanza 30.8.2010 il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, confermava l’ordinanza 4.8.2010 con la quale il GIP della stessa sede giudiziaria aveva applicato nei confronti di Z.V. la misura cautelare della custodia in carcere siccome indagato in relazione al reato di cui all’art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ed in particolare per avere fatto parte, con qualità di partecipe attivo, della "società" di Polistena, articolazione della associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta operante nel territorio della provincia di Reggio Calabria, nel territorio nazionale ed estero, reato commesso sino alla data di contestazione.

Il tribunale riteneva sussistente un solido e grave quadro indiziario in ordine all’esistenza ed operatività di un vasto sodalizio criminoso denominato ‘ndrangheta, con carattere transnazionale, articolato nel territorio della provincia di Reggio Calabria, in quello nazionale ed all’estero, in sub strutture denominate "locali" e "società", raggruppate e coordinate in tre mandamenti (Jonico, Tirrenico e Centro, o Reggio città) e con un organo di vertice denominato "Provincia".

In particolare emergeva l’esistenza della articolazione locale dellàndrangheta costituita dalla " società" di Polistena che, come rilevabile dalla conversazione intercettata il 14.6.2008 tra O.D. e G.N., avrebbe dovuto essere capeggiata da tale L.G. ma che a seguito del suo omicidio fu affidata al cugino L.V.. La gestione della carica da parte di L.V., sempre alla stregua del contenuto della captazione, che era stata agevolata dall’ O., aveva determinato attriti nell’ambito della consorteria a livello locale.

L.V. risultava poi, dal contenuto di altre conversazioni intercettate, ben inserito nelle questioni di ‘ndrangheta concernenti la gestione degli appalti nei territori di competenza delle diverse articolazioni territoriali del sodalizio, e il suo comportamento era nel corso di alcuni colloqui (in particolare quello del 23 dicembre 2008 tra G.N. e O.M.) oggetto di critiche da parte di G.N. – che lo aveva agevolato trattando con la cosca dei Serraino per consentirgli di svolgere, con la società dei fratelli Gu. a lui legati, dei lavori di ristrutturazione di un edificio scolastico a Reggio Calabria pagando tangente inferiore a quelle normalmente richieste – per non essersi "spontaneamente" ritenuto in dovere di versare una gratifica natalizia ai responsabili della struttura associativa di ‘ndrangheta sul territorio di competenza della quale i lavori si stavano svolgendo.

Premesse, quindi, delle articolate considerazioni sulla natura e la struttura del delitto previsto dall’art. 416 bis, quali delineate attraverso la giurisprudenza di legittimità, e considerati i criteri di valutazione probatoria in relazione agli elementi sui quali si fonda l’impianto accusatorio, costituiti essenzialmente dagli esiti di intercettazioni e dalle ulteriori e connesse attività investigative di supporto, il tribunale passava ad esaminare la posizione dell’indagato Z.V..

Il materiale indiziario emerso nei confronti di Z. si fonda essenzialmente sui contenuti di una conversazione captata il 24.12.2008 tra lui, O.D. e altri due soggetti.

Dall’esplicito contenuto dei dialoghi e dalle dichiarazioni autoaccusatorie rese in quel contesto dallo Z. si evincono, secondo i giudici del riesame, gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all’art. 416, bis c.p.: non emergono, infatti intenti millantatori o calunniatori in capo ai conversanti, e anzi le dichiarazioni appaiono genuine e veritiere e depongono inequivocamente per la intraneità dello Z. all’organizzazione mafiosa e per la sussistenza del suo ruolo partecipativo nell’ambito di essa.

In relazione alle esigenze cautelari, il tribunale, considerato il reato di associazione di stampo mafioso contestato, riteneva, in mancanza di elementi da cui desumere l’insussistenza delle esigenze stesse, che dovesse applicarsi la custodia cautelare in carcere, secondo la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, in considerazione del pericolo di reiterazione della condotta partecipativa a cagione del ruolo svolto dall’indagato nel contesto associativo.

2.- Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’avvocato Antonio Cimino, difensore di Z.V., adducendo a ragione:

a) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della qualità di partecipe attivo nell’associazione di stampo mafioso;

b) violazione di legge con riferimento all’art. 125 c.p.p., n. 3;

art. 192 c.p.p., lett. c), artt. 309 e 266 c.p.p. in relazione all’art. 416 bis c.p. e vizio di motivazione sul punto.

Afferma il ricorrente che è principio di diritto che in caso di contestazione relativa a reato associativo, la motivazione del provvedimento cautelare non può essere cumulativamente riferita ad una pluralità di soggetti ma deve essere riferita specificamente ad ogni singola persona, essendo il contributo dei singoli, di norma diversificato e essendo comunque differenti la pericolosità e la capacità criminale dei medesimi. (Sez. 6 sent 30.12.2008 n. 48420);

lamenta, quindi che il tribunale del riesame non abbia messo in luce alcuna diversificazione in ordine ai singoli indagati nè ai singoli locali che asserisce essere operanti in posizione paritetica rispetto a tutti gli altri esistenti sul territorio; si limita, infatti, a riprodurre la ricostruzione operata dai PM e poi dal GIP per affermare, attraverso il richiamo a precedenti vicende processuali, l’esistenza di una associazione mafiosa operante nel territorio di Polistena e della quale Z. viene indicato come partecipe. Le premesse indicate dai giudici circa i criteri giuda per individuare gli elementi costitutivi della fattispecie associativa, quali la natura indiziante dei rapporti di parentela o di affinità, tra gli imputati del reato di cui all’art. 416 bis c.p., il valore confirmatorio di altre risultanze processuali, dei precedenti penali, e dei provvedimenti di prevenzione, sono contraddette nell’ordinanza stessa che nulla di tutto ciò rileva in capo all’indagato Z..

Nessuna condotta di partecipazione, in termini di ruolo dinamico e funzionale con conseguente messa a disposizione, viene indicata, nè la partecipazione è desumibile da indicatori fattuali precisi, di univoco significato, atti a dimostrare la costante permanenza del vincolo tra i soggetti presi in considerazione e l’associazione, con specifico riferimento al periodo temporale considerato nell’imputazione.

Il contenuto dell’ unica intercettazione ambientale riferibile allo Z. è funzionale a ritenere l’insussistenza del reato contestato,’ infatti la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la cd. affiliazione non è condizione certa di partecipazione e di contributo causale all’organizzazione, e la condotta di partecipazione è costituita, a prescindere dall’espletamento di riti e dichiarazioni di impegno, dall’apporto di stabile collaborazione con l’organizzazione mafiosa pur se in posizione defilata e gerarchicamente subordinata, che richiede la prova positiva di un contributo effettivo al perseguimento delle finalità del sodalizio.

Nel caso di specie non vengono individuati reati fine e dunque vi è una associazione mafiosa senza finalità delittuose, senza commissione di quei delitti che dovrebbero essere la base dell’associazione e, soprattutto, senza quella forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva. Di tutto questo si era argomentato nella richiesta di riesame, ma l’ordinanza gravata non ha fornito alcuna risposta, così come non vi è stata risposta in ordine alla identificazione, asseritamente, certa dello Z., se non un breve cenno all’autovettura intestata ad altri ma immotivatamente indicata in suo uso.

Considerata, quindi, l’evanescenza del quadro indiziario,anche le esigenze cautelari appaiono insussistenti, anche in considerazione del fatto che lo Z. ha fino ad oggi condotto una vita regolare, svolgendo attività lavorativa e mantenendo un tenore di vita tale da non consentire di ipotizzare la sua partecipazione ad attività illecite.

3.- Il Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è infondato.

2.- Invero il percorso argomentativo del tribunale del riesame, per quanto reso con tecnica espositiva abbastanza farraginosa e di non agevole ricostruzione, è scevro dai denunciati vizi di motivazione.

Nella parte relativa alla ricostruzione del fenomeno associativo delinquenziale, per quel che qui interessa, i giudici del riesame ben individuano gli elementi dai quali è dato desumere che esista una articolazione locale operante a Polistena – cd. società – della associazione più vasta denominata ‘ndranghetta.

Depongono con indubitabile valenza indiziaria in tal senso, non solo le ricostruzioni preliminari delle tappe di disvelazione giudiziaria del fenomeno associativo-criminale radicato nel territorio calabrese e i dati concernenti le sua articolazioni nelle diverse zone e le strutture a livello gerarchico, ma soprattutto i contenuti delle intercettazioni ampiamente riportate in ordinanza, ed in parte riassunte nella parte narrativa che precede.

Dal contenuto dei diversi colloqui risulta, infatti, che: – la cd. società di Polistana fu costituita con decisione alla quale partecipò il "capo crimine" O.D.; – che capo della stessa, dopo l’omicidio dell’inizialmente designato L.G., divenne L.V.; – che le "doti" che consentivano a L. V. di ricoprire la carica gli erano state conferite grazie a O.D.; – che O.D., O. M. e G.N. (il quale ricopre un ruolo a livello della cd. provincia) si occupano delle vicende interne alla società di Polistena e dei rapporti dei suoi esponenti di spicco con i rappresentanti di altre articolazioni territoriali; – che L. V. aveva ricevuto altre cariche nell’ambito dell’associazione conferite su interessamento o designazione di personaggi quali P. V. e che altri personaggi di spicco, come il "mastro" C.G. ben erano a conoscenza di tali vicende; – che a L.V. sono riconosciuti poteri e doveri nell’ambito della società di Polistena con riferimento alla gestione dei comportamenti degli affiliati locali.

3.- Ricostruita, quindi, la molteplicità indiziario-probatoria concernente l’esistenza della società di Polistena, ampiamente ed organicamente collegata con le strutture sovraordinate dell’associazione criminale, i giudici del riesame, con iter argomentativo congruo e conseguente, procedono a valutare quali siano gli elementi che sostanziano l’affermato inserimento nell’ambito del sodalizio operante a Polistena.

Se è vero che i dati di prova a carico dell’indagato sono costituiti dal contenuto di una sola captazione, quella relativa alla conversazione intercettata il 24.12.2008 tra il capo crimine O.D., Z.V. ed altri due soggetti, ciò non sminuisce la rilevante valenza probatoria degli elementi che emergono dal contenuto del colloquio.

Nel corso della conversazione i presenti discutono di argomenti di ‘ndrangheta, i problematiche interne alla società di Polistena e si fa riferimento a L.V. e Gu.Gi. ed all’insoddisfazione per quel che accade tra i consociati a livello locale.

Lo Z. dimostra di essere a conoscenza delle dinamiche interne alla società di Polistena, di sapere quali soggetti sono attivi, sprona ad adottare provvedimenti punitivi nei confronti di coloro che non osservano le regole interne all’associazione criminale, richiama il periodo in cui egli era un semplice "contrasto"; dimostra di essere a conoscenza e di aver partecipato a precedenti riunioni anche in presenza di Gu.Gi., inserito nella società di Polistena ed in rapporti di affari con L.V..

Si tratta di dichiarazioni di evidente contenuto autoaccusatorio in relazione alle quali trova applicazione il principio di diritto secondo cui "Le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria" (Cass. Sez. 4, sent. 2.7.2010, n. 34807, Basile Rv.

248089, Cass. Sez. 5, sent. 3.5.2001, n. 27656, Corso e altri, Rv.

220227).

Di più, come correttamente evidenziato, con ragionamento inferenziale ineccepibile dai giudici del riesame, la sola partecipazione dell’indagato alla riunione ed alla conversazione è specificamente idonea a dimostrare l’appartenenza dello stesso all’organizzazione criminale, posto che è risaputo e notorio che solo gli affiliati possono partecipare alle riunioni di ‘ndrangheta.

Quanto alla condotta partecipativa, come per tutte le strutture associative anche di provata onestà, l’inserimento come associato nell’ambito di un sodalizio criminale si concretizza in maniera dinamica e funzionale – con innegabile efficacia causale rispetto allo scopo di assicurare la sopravvivenza ed il funzionamento della compagine associativa (S.U. Sent. 12.7.2005, Mancino) – anche con il partecipare alle riunioni nelle quali si dibattono i problemi che attengono ai rapporti tra gli associati, agli eventuali contrasti relativi alle modalità operative e di gestione del sodalizio, mettendo a disposizione degli organismi, per così dire competenti e sovraordinati, i propri rilievi critici sull’andamento della vita associativa. Che è poi quello che lo Z. risulta aver fatto stando al tenore, peraltro non contestato, delle sue dichiarazioni nel corso della conversazione intercettata.

4.- Quanto all’identificazione di Z.V. quale partecipe alla conversazione intercettata gli elementi indiziari evidenziati dai giudici del riesame, in parte provenienti dal contenuto delle affermazioni circa la sua età, il furto di auto subito, fatte dallo stesso indagato nel discorrere con i suoi interlocutori, oltre all’identificazione della macchina con la quale raggiunse il luogo dell’incontro, sono sufficientemente adeguati in termini di rilevanza probatoria.

5.- Conclusivamente non sussistendo i vizi di motivazione e le violazioni di legge indicate a supporto del gravame, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-05-2012, n. 7873 Redditi d’impresa

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Svolgimento del processo

I contribuenti in epigrafe indicati, impugnavano in sede giurisdizionale l’avviso di accertamento, con il quale veniva accertato un maggiore reddito di impresa e conseguentemente dei soci, per l’anno d’imposta 2002.

L’adita CTP di Milano, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva, parzialmente, e la CTR, giusta decisione in epigrafe, pronunciando sull’appello dell’Agenzia Entrate e dei contribuenti, lo rigettava, confermando la decisione di primo grado.

Con ricorso notificato il 29-30 marzo 2010, i contribuenti hanno chiesto la cassazione della decisione di appello, sulla base di quattro mezzi; con successiva memoria del 05.03.2012 hanno ulteriormente illustrato le proprie ragioni.

L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

Motivi della decisione

La CTR ha confermato la decisione di primo grado, – che aveva parzialmente accolto, previa riunione, gli originari ricorsi dei contribuenti, – con espressioni di sostanziale adesione all’operato dei Giudici di prime cure.

In particolare, i Giudici di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, dopo avere evidenziato che non meritava trattazione specifica la preliminare questione, relativa alla dedotta inesistenza degli elementi indiziari, alla cui stregua era stato operato l’accertamento in rettifica, hanno evidenziato di condividere le argomentazioni utilizzate dalla CTP, per ritenere legittime le varie riprese.

I ricorrenti censurano l’impugnata sentenza, sotto un primo profilo, per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, deducendo che i Giudici di secondo grado sarebbero incorsi nel denunciato vizio, per avere, sostanzialmente, respinto il primo motivo di appello, – sulla base dell’apodittica affermazione che non meritava trattazione specifica la questione con lo stesso prospettata e relativa alla "pretesa inesistenza degli elementi indiziari utilizzati a fondamento della rettifica", effettuata ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1.

Con il secondo mezzo, si prospetta, sotto altro profilo, l’omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, sostenendosi l’erroneo opinamento della CTR per avere affermato che la questione relativa alla ripartizione percentuale dell’attività aziendale nelle diverse tipologie di servizi offerti al pubblico era stata già ampiamente trattata e risolta dai primi Giudici e il Collegio non riteneva, quindi, di dover modificare in alcun modo la corretta risoluzione di tale questione.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e del principio di non contestazione, prospettandosi l’erroneità della sentenza, nella parte in cui, in buona sostanza, esclude che il principio di non contestazione sia applicabile al processo tributario.

Con il quarto ed ultimo motivo la decisione viene censurata, ancora, per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, ravvisandosi, tale vizio, nel fatto che, sulla questione dei costi non inerenti, la CTR ha ritenuto di riportarsi alle conclusioni dei primi Giudici, reputando di non dover "null’altro aggiungere".

Il primo motivo del ricorso è fondato.

In pregresse condivise pronunce, è stato, in vero, affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, deve ritenersi legittimo l’accertamento del reddito d’impresa, con il metodo previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, allorquando la contabilità sociale possa considerarsi complessivamente inattendibile e/o confliggente con criteri di ragionevolezza; ciò in quanto, proprio in tali casi può logicamente dubitarsi della veridicità delle operazioni dichiarate e della regolarità complessiva della contabilità fiscale e, quindi, desumere, sulla base di presunzioni semplici, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. n. 26388/2005, n. 6337/2002).

E’ stato, altresì, affermato che "In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, per presumere l’esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta, non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti (così come, per le presunzioni semplici, dispone l’art. 2729 cod. civ.), sicchè non e1 legittima la presunzione di ricavi, maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato su alcuni articoli anzichè su un inventario generale delle merci da porre a base dell’accertamento" (Cass. n. 6852/2009, n. 979/2003).

Costituisce, infine, consolidato principio quello secondo cui "Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logico e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

Il Collegio ritiene che la decisione impugnata abbia fatto malgoverno dei trascritti principi, non avendo dato contezza: – nè degli elementi e delle ragioni utilizzati per giungere ad affermare che la questione relativa alla dedotta inesistenza degli elementi indiziari utilizzati per la rettifica, non meritavano specifica trattazione; – nè degli elementi e delle ragioni che, – superando i rilievi critici specifici attinenti al reddito ed alle rimanenze,- inducevano ad un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, rendendo legittimo il ricorso al dato metodo di accertamento.

L’espressione con cui la CTR ha liquidato la questione, non consente di ritenere assolto l’obbligo motivazionale che sulla stessa incombeva.

La questione, relativa alla dedotta inesistenza degli elementi indiziari utilizzati per la rettifica ed alla conseguente mancanza delle presunzioni, gravi, precise e concordanti postulate dalla peculiare metodica accertativa, – stante la relativa rilevanza agli effetti del riconoscimento della legittimità o meno del metodo (analitico-induttivo) utilizzato, esigeva un approfondito esame, tenuto conto, oltretutto, che trattavasi di una preliminare di merito in grado di definire il giudizio.

Il mezzo, che ha rilevato e denunciato le citate carenze, indicando gli elementi pretermessi ed in ipotesi idonei a giustificare una diversa decisione va, dunque, accolto e, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione e dichiarati assorbiti gli altri motivi che, se del caso, potranno essere riproposti al Giudice del rinvio.

Quest’ultimo, che si designa in altra sezione della CTR della Lombardia, procederà al riesame e, attenendosi al quadro normativo di riferimento ed ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-11-2011) 30-11-2011, n. 44412 Determinazione

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 novembre 2008, la Corte d’Appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza emessa il 29 giugno 2006 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, appellata da Pubblico Ministero e dagli imputati, con la quale F.L. e FI.Ma. erano stati condannati, unitamente ad altri coimputati, per i reati di associazione per delinquere e sfruttamento della prostituzione e, conseguentemente, applicava nei confronti dei predetti la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per un anno ciascuno, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Avverso tale decisione i predetti proponevano ricorso per cassazione.

F.L. deduceva il vizio di motivazione con riferimento:

all’inutilizzabilità dei decreti di intercettazione telefonica e dei successivi decreti di proroga, rilevando che la Corte territoriale si era limitata alla mera citazione del contenuto dell’art. 267 c.p.p. senza effettuare il doveroso controllo che la natura dell’atto di indagine avrebbe imposto;

alla mancata assoluzione nel merito, rilevando che gli esiti delle intercettazioni non potevano ritenersi sufficienti per pervenire alla condanna ed, in ogni caso, all’affermazione di penale responsabilità per il reato associativo, potendosi al più ritenere che la condotta ascrittagli potesse qualificarsi come mero concorso nel favoreggiamento dell’altrui prostituzione;

alla quantificazione della pena, che non appariva commisurata alla gravità del fatto contestato, in quanto l’affermazione di responsabilità per i gravi reati attribuitigli si era basata sulla sola frequentazione di un locale pubblico ed alcune conversazioni alla applicazione della misura di sicurezza detentiva, alla quale la Corte territoriale sarebbe pervenuta sulla base di un inammissibile automatismo, senza operare alcuna valutazione in concreto sulla pericolosità.

FI.Ma. deduceva anch’essa il vizio di motivazione con riferimento:

alla affermazione di responsabilità per il reato associativo, in ordine alla quale non era dato conoscere il percorso argomentativo seguito dai giudici e connotata dalla sola messa a disposizione degli altri associati dell’utenza del proprio bar, peraltro confusa con un’utenza cellulare;

alla collocazione della condotta, concretatasi nella custodia del denaro delle prostitute, nell’ambito del favoreggiamento della prostituzione alla mancata esclusione dell’ipotesi grave di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, in quanto la condotta posta in essere risultava connotata dall’assenza di violenza e minaccia alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Entrambi insistevano, pertanto, per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

Motivi della decisione

Occorre preliminarmente osservare che entrambi i ricorsi sono caratterizzati da estrema genericità, in quanto, pur deducendo il vizio di motivazione, non indicano specificamente le ragioni delle doglianze sollevate, limitandosi a indefinite considerazioni e sommarie prospettazioni di valutazione alternativa del complessivo impianto probatorio.

Contrariamente a quanto affermato nei primi tre motivi di ricorso del F. e nei motivi di ricorso della FI., tutti manifestamente infondati, la sentenza impugnata appare immune da censure.

Date tali premesse, è anche i caso di ricordare come la consolidata giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano ad esempio, limitatamente alla pronunce successive alle modifiche apportate all’art. 606 c.p.p. dalla L. n. 46 del 2006, Sez. 6, n. 10951, 29 marzo 2006; Sez. 6, n. 14054, 20 aprile 2006; Sez. 6, n. 23528, Sez. 3, n. 12110, 19 marzo 2009).

Nell’ambito di tale cognizione deve rilevarsi che la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze prospettate negli atti di appello con argomentazioni solide, esaustive e prive di cedimenti logici.

Venendo ai singoli motivi del ricorso presentato dal F., occorre rilevare, con riferimento alle operazioni di intercettazione, che la Corte ha compiutamente dato atto della circostanza che l’atto di appello mancava di specifiche indicazioni sulle omissioni o carenze lamentate nei decreti, tanto che non era possibile valutare in concreto la generica censura mossa ed aggiungeva che, in ogni caso, la motivazione era congrua.

Anche in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato associativo non si riscontra alcuna carenza motivazionale.

La Corte territoriale precisa, infatti, che le indagini si sono svolte non solo attraverso l’ascolto delle conversazioni telefoniche, ma anche mediante appostamenti e pedinamenti e successiva identificazione dei soggetti coinvolti nel sodalizio criminoso.

Si precisa che le conversazioni intercettate sono eloquenti e che il risultato degli accertamenti espletati ha consentito di individuare le modalità con le quali i singoli associati operavano attraverso una serie di attività, dettagliatamente descritte, che chiaramente evidenziavano il ruolo svolto da ciascun consociato ed il contributo offerto da ciascuno per la commissione dei reati – fine.

Il F. risultava peraltro essere stato più volte individuato in compagnia di altri imputati presso il locale della FI., che costituiva il luogo di incontro degli associati, mentre il contenuto delle conversazioni intercettate consentiva di evidenziarne la piena partecipazione all’attività delittuosa.

Altrettanto generiche appaiono le doglianze in ordine alla quantificazione della pena, che semplicemente si assume non proporzionata ai fatti contestati.

La Corte ha evidenziato la gravità dei fatti stessi, le modalità della condotta e l’allarmante entità dei reati ascritti, chiarendo che la pena irrogata dal primo giudice non appariva connotata da eccessiva severità.

Tali argomentazioni risultano del tutto sufficienti a giustificare il corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena e dei criteri di valutazione fissati dall’art. 133 c.p., non essendo richiesto al giudice di procedere ad una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendo assolvere adeguatamente all’obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. 2, n. 12749, 26 marzo 2008).

A conclusioni analoghe deve giungersi con riferimento al ricorso della FI..

Le generiche argomentazioni poste a sostegno dello stesso non intaccano, infatti, l’articolata indicazione del preciso ruolo assunto dalla ricorrente nell’ambito dell’associazione mettendo a disposizione il proprio esercizio commerciale e l’utenza telefonica ivi ubicata e fungendo da raccordo tra i singoli componenti del gruppo e da cassiera delle singole prostitute.

Altrettanto infondata è la considerazione circa la mancanza di violenza e minaccia che avrebbe connotato la sua condotta, posto che dalla semplice descrizione dei fatti indicati nell’imputazione e nella decisione impugnata appare di tutta evidenza che la costrizione al meretricio delle singole vittime avveniva anche attraverso minacce di morte e percosse.

Anche in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte territoriale ha fornito idonea spiegazione, chiarendo che la richiesta della ricorrente non era supportata da alcuna specifica indicazione di elementi positivi di valutazione e che, in ogni caso, il ruolo dalla stessa svolto non deponeva favorevolmente.

A tale proposito occorre ricordare che la concessione delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicchè deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 1 n. 3529, 2 novembre 1993; Sez. 6, n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. 6, n. 10690, 15 novembre 1985; Sez. 1, n. 4200, 7 maggio 1985).

Il quarto motivo di ricorso proposto dal F. appare, invece, fondato.

Invero, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la misura di sicurezza detentiva ai sensi dell’art. 538 c.p. richiamando la pacifica giurisprudenza che ha escluso l’abrogazione di tale disposizione ad opera della L. n. 75 del 1958 ed osservando che, in caso di condanna per il reato di sfruttamento della prostituzione, tale misura è obbligatoria.

Tale opzione ermeneutica non tiene tuttavia conto delle indicazioni fornite da questa Corte in una recente e condivisibile pronuncia (Sez. 3, n. 8843, 27 febbraio 2009), ove si è precisato che occorre considerare come la L. 10 ottobre 1986, n. 663, art. 31 abbia determinato la soppressione della presunzione della qualità di persona socialmente pericolosa, abrogando l’art. 204 c.p., con la conseguenza che, in tema di sfruttamento della prostituzione, la misura di sicurezza detentiva può essere applicata soltanto a seguito dell’accertamento in concreto che il soggetto attivo sia persona socialmente pericolosa.

Sul punto la Corte territoriale non fornisce alcuna indicazione specifica, con la conseguenza che la lacuna motivazionale dovrà essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.

Dell’effetto estensivo dell’annullamento della sentenza impugnata potrà ovviamente giovarsi la FI..

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli limitatamente alla misura di sicurezza quanto al F. e, per l’effetto estensivo, anche nei confronti della FI..

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

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