Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 20-07-2011, n. 28840

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.F. ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 13.7.2010 che ha confermato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto continuato di ricettazione di una patente e di un codice fiscale e di furto aggravato delle chiavi di una autovettura e dell’autovettura stessa che sottraeva da un piazzale di un esercizio commerciale, fatto accertato in (OMISSIS) ( art. 61 c.p., n. 2, art. 648 c.p.; artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2). La sentenza accertava il decorso del termine di prescrizione con riferimento ad un delitto di tentata truffa e due ipotesi di falso. E’ stata irrogata la pena di anni 3 mesi 2 di reclusione ed Euro 900 di multa (pena base anni 2 di reclusione ed Euro 550 per la ricettazione, aumentata di mesi 8 ed Euro 200 per la recidiva e mesi 6 ed Euro 150 per la continuazione con il delitto di furto).

Il difensore del ricorrente deduce che il delitto di ricettazione è prescritto, trattandosi di recidiva facoltativa e che l’aumento non può superare comunque mesi 8 ex art. 99 c.p., comma 6, aumento pari al cumulo delle pene precedenti. Con altro motivo deduce violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione stante il non affidabile suo riconoscimento fotografico quale autore del furto e la non utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali del maresciallo Trani in quanto rese in violazione del disposto di cui all’art. 195 c.p.p., comma 4. Rileva ancora che la disponibilità dell’auto non significa che la stessa sia stata rubata e che l’avere posto in essere la truffa non significa avere commesso il furto presso la concessionaria. Il ricorso è manifestamente infondato. La recidiva specifica, che è circostanza aggravante ad effetto speciale, in quanto prevede un aumento di pena fino alla metà, rileva, se contestata e ritenuta dal giudice ai fini di determinare il tempo necessario alla prescrizione del reato (Cass. Il 21.10.2008 n. 40978, depositata 3.11.08, rv. 242245). L’aumento di mesi 8 non supera il limite disposto dall’art. 96 c.p., comma 6.

Anche il secondo motivo di ricorso che si sostanzia in censure all’apparato motivazionale della decisione è manifestamente infondato. Le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In conclusione il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell’esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6^ 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv, 207944, Dessimone). Il giudice di merito inoltre non è tenuto a confutare ogni specifica argomentazione dedotta con l’atto di appello. Il concetto di mancanza di motivazione non include ogni omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori perchè un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce acquista un significato diverso a quello attribuibile in una valutazione completa delle prove acquisite (Cass. 1^ 22.12.98 n. 13528, ud. 11.11.98, rv. 212053). Non può quindi dedursi vizio di motivazione per avere il giudice di merito trascurato uno o più elementi di valutazione che ad avviso del ricorrente avrebbero potuto o dovuto portare ad una diversa valutazione, perchè ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità (Cass. 5^ 17.4.00 n. 2459, Garasto; Cass. 1^ 11.6.92 n. 6922, ud. 11.5.92, Cannarozzo).

Deve invece affermarsi che nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha espresso un giudizio probatorio non illogico avendo accertato che il prevenuto, è la persona con i falsi documenti che si presentò per acquistare l’auto (due riconoscimenti fotografici), auto che non riuscì ad avere quel venerdì sera per l’ora tarda;

auto che fu rubata la notte successiva e che fu successivamente nella sua disponibilità, avendo il M. venduto l’auto rubata al G., come accertato dalle indagini dei Carabinieri (ogni eccezione ex art. 195 c.p.p., comma 4, è generica e infondata, avendo il verbalizzante riferito accertamenti di polizia e non dichiarazioni di terzi).

Le impugnazioni è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-12-2011, n. 28695 Assicurazione infortuni

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Svolgimento del processo

1.- Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Asti C. P., premesso che fino al 1997 era stato dirigente di società successivamente incorporata da Smurfit Sisa s.p.a., esponeva che la datrice di lavoro aveva stipulato a proprio favore un contratto di assicurazione a copertura del rischio infortunio di natura anche extralavorativa. Considerato che aveva riportato danni alla persona a seguito di un sinistro successivamente occorso e che la società datrice, nonostante gli impegni assunti, non aveva coltivato la pratica di indennizzo, al punto di determinare la prescrizione del proprio diritto, il C. chiedeva la condanna di Smurfit al risarcimento dei danni causati dall’inadempimento.

Disposto il mutamento del rito, il Giudice del lavoro con sentenza non definitiva condannò Smurfit al risarcimento del danno, dichiarando altresì nulla la chiamata in causa dell’assicuratore Assirein s.p.a. effettuata da detto datore di lavoro.

2.- Proposto appello da Smurfit la Corte d’appello di Torino con sentenza del 30.11.06 accoglieva l’impugnazione e rigettava la domanda. Riteneva la Corte di merito che Smurfit non era legittimata nei confronti dell’assicuratore, in quanto nel contratto di assicurazione per conto altrui il contraente può far valere i diritti derivanti dal contratto solo con l’espresso consenso dell’assicurato. Mancando nella specie un mandato espresso o tacito del C., riteneva che la società datrice non avesse alcun obbligo di gestione della pratica assicurativa e, quindi, non era inadempiente nei confronti del dipendente.

3.- Proponeva ricorso per cassazione C.. Smurfit Sisa s.p.a. rispondeva con controricorso e ricorso incidentale, cui Assirein s.p.a. a sua volta rispondeva con controricorso. Ricorrente principale e ricorrente incidentale hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

4.- Preliminarmente i due ricorsi debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

5.- Parte ricorrente deduce quattro motivi:

5.1.- violazione dell’art. 1891 c.c., in quanto la norma per la quale nell’assicurazione per conto altrui il contraente può far valere i diritti derivanti dal contratto solo dopo aver acquisito il consenso espresso dell’assicurato deve essere interpretata in modo che non derivi pregiudizio all’assicurato; pertanto, il consenso non è richiesto quando il contraente non fa valere i diritti derivanti dall’assicurazione, ma si limita a rappresentare l’assicurato nella gestione della pratica, non ponendosi con lui in contrapposizione di interesse, dovendosi quindi ritenere il consenso tacitamente prestato.

5.2- violazione degli artt. 1703 e 1708, con riferimento a quanto ritenuto dal giudice a proposito dell’inesistenza di un mandato a trattare la pratica proveniente dal C. a favore di Smurfit, in quanto tutta la documentazione prodotta, attestante la corrispondenza tra detta società e l’assicuratore, è chiara indicazione della volontà di Smurfit di curare la gestione del sinistro occorso al dipendente. Dal compimento di tali atti di gestione dovrebbe pertanto desumersi l’esistenza del mandato.

5.3.- carenza di motivazione, in quanto il giudice, pur dando atto dell’esistenza della detta corrispondenza, non avrebbe rilevato che essa aveva un contenuto giuridico qualificabile come esercizio del mandato.

5.4.- violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendosi che il giudice rigettando, in accoglimento dell’appello, "le domande proposte con il ricorso introduttivo", sarebbe andato extra petita, pronunziando anche sulla domanda inerente il quantum, sulla quale, invece, il Tribunale di Asti non si era ancora pronunziato.

6.- Con il ricorso incidentale, in via condizionata (per il caso che la C.S. accolga il ricordo cassando senza rinvio), Smurfit Sisa s.p.a. deduce nullità della sentenza e del procedimento, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c., riproponendo il motivo di appello, ritenuto assorbito dal giudice di secondo grado, con cui contestava la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto nulla la chiamata in causa dell’assicuratore per l’incompleta redazione dell’atto di chiamata a causa dell’omessa indicazione delle conclusioni di merito dell’attore.

7.- Il primo motivo non è fondato.

La polizza di assicurazione stipulata dal datore di lavoro contro gli infortuni di lavoro dei dipendenti, in ottemperanza ad un obbligo derivante da contratto o accordo collettivo, è una normale assicurazione contro i danni stipulata secondo lo schema dell’art. 1891 c.c. (assicurazione per conto altrui), da cui deriva la conseguenza che colui che ha stipulato il contratto (contraente) non è titolare dei diritti che ne derivano. Il contraente, ai sensi di detto art. 1891, comma 2 non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l’espresso consenso dell’assicurato, al quale fanno capo direttamente i diritti derivanti dal rapporto assicurativo, di modo che, in mancanza di una disposizione o di una clausola che lo obblighi anche ad attivarsi nell’interesse dell’assicurato, il contraente non è responsabile dei danni che quest’ultimo, omettendo di agire per la tutela dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, abbiano subito a causa della loro prescrizione (v. tra le altre Cass. 25.11.99 n. 13140 e 19.7.04 n. 13329). La norma dell’art. 1891, comma 2, in esame, inoltre, nel prescrivere che ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dal contratto da parte del contraente è richiesto che l’assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso, implica che tale consenso è validamente manifestato attraverso un comportamento attuato con dichiarazione esplicita e non anche con modalità diverse, che, pur perseguendo obiettivi immediati eventualmente diversi, siano tuttavia idonee a rivelare in modo univoco la volontà del soggetto. La norma, peraltro, non richiede che siffatta dichiarazione sia rivolta specificamente all’assicuratore, sicchè nulla impedisce che la stessa manifestazione del consenso sia ravvisabile anche in una dichiarazione resa al contraente della polizza, il quale risulterebbe conseguentemente legittimato, in base a tale presupposto, ad esercitare i predetti diritti derivanti dal contratto con atti ad efficacia interruttiva della prescrizione (Cass. 16.04.07 n. 9053).

8.- Il ricorrente con il primo motivo ora in esame intende interpretare la norma dell’art. 1891, comma 2, in modo selettivo, nel senso che il principio sopra enunziato troverebbe applicazione solo nel caso sia ipotizzabile un conflitto di interesse tra contraente ed assicurato, nel qual caso scatterebbe la speciale tutela offerta dalla norma in questione, mentre nel caso che il contraente operi "pacificamente" nell’interesse dell’assicurato non è necessario il consenso esplicito. Tale interpretazione è del tutto gratuita, in quanto assegna alla norma un contenuto non solo assente nel testo legislativo, ma addirittura contrario alla sua ratio, che è quella di apprestare una rigorosa garanzia dell’assicurato, a prescindere dai rapporti esistenti tra quest’ultimo ed il contraente. Essendo del tutto indifferente che tra i due esista o meno una condizione di conflitto di interesse, deve dunque ribadirsi il principio più sopra affermato e rigettarsi il motivo.

9.- Con i motivi secondo ed il terzo il ricorrente sostiene che, a prescindere dall’esistenza dell’onere di diretta gestione da parte del datore, dal complesso della corrispondenza intercorsa tra Smurfit e assicuratore a proposito del sinistro di cui il dipendente era stato vittima, avrebbe dovuto desumersi l’esistenza di un previo mandato, che il datore avrebbe dovuto adempiere con la necessaria diligenza. Il giudice negando tale circostanza sarebbe, dunque, incorso in vizio di motivazione.

Dato che il giudice di appello ha escluso l’esistenza di un mandato (tanto esplicito, che tacito) sulla base di una sene di considerazioni nascenti dalla disamina delle risultanze istruttorie, sarebbe stato onere del ricorrente contestare la correttezza logico- giuridica della valutazione.

Il C., invece, si avventura in una serie di valutazioni che implicano la rilettura della documentazione esaminata dal giudice al solo scopo di pervenire ad una diversa conclusione di merito. Tale tipo di censura non può trovare accoglienza in questa sede, in cui deve invece prendersi atto che la valutazione del giudice di appello circa l’inesistenza di un mandato tacito nasce non da una petizione di principio, ma da argomentazioni congrue e logicamente articolate.

Anche i motivi secondo e terzo sono, dunque, infondati.

10.- Infondato è anche il quarto motivo, con cui si sostiene che la Corte d’appello avrebbe pronunziato extra petita rigettando integralmente la domanda, nonostante ad essere impugnata fosse solo la sentenza non definitiva di primo grado che aveva pronunziato sull’an. E’, infatti, evidente che una volta acclarata l’inesistenza del diritto al risarcimento viene meno ogni pretesa di accertamento e liquidazione del danno.

11. Il ricorso principale deve essere dunque rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato con cui Smurfit Sisa, per il caso di accoglimento del principale, lamentava il mancato esame della questione della regolarità della chiamata in causa dell’assicuratore.

12.- Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, così provvede:

– rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;

– condanna C.P. alle spese del giudizio di legittimità in favore di Smurfit Sisa s.p.a. e di Assirein s.p.a. nella misura di Euro 30,00 per esborsi e di Euro 2.000,00 per onorari per ciascuno, oltre spese, Iva e Cpa.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-05-2011) 14-09-2011, n. 34068 Responsabilità penale

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Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino con la quale, per quanto qui rileva, era stata accertata la responsabilità di S.E. per aver cagionato, nella qualità di amministratore unico della società cooperativa a r.l. Wonderful, lesioni guaribili oltre i 40 giorni al lavoratore C.V.; il medesimo era stato condannato ad un mese di reclusione. Il (OMISSIS) il C., mentre insieme ad un altro dipendente della Wonderful, era intento a caricare su di un container montato su un autocarro delle scatole di pelati, lavorando su di una pedana instabile e con poco spazio di manovra, perdeva l’equilibrio e cadeva, procurandosi un trauma cranico con frattura del temporale destro e contusioni in varie parti del corpo.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato. Deduce erronea applicazione di legge facendo presente che pochi minuti prima dell’incidente un compagno di lavoro del C. lo aveva invitato a smettere di lavorare perchè affetto da cefalea e vertigini, ma questi aveva voluto continuare a caricare; il pervicace ed anomalo comportamento del lavoratore escludeva la responsabilità del datore di lavoro. Lamenta inoltre che la Corte di appello, pur avendo escluso la violazione della normativa antinfortunistica, non abbia poi ritenuto improcedibile il reato di lesioni non più aggravate e che non sia stata inflitta solo la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva.

Motivi della decisione

1. Deve essere dichiarata la estinzione del reato ascritto all’imputato per intervenuta prescrizione.

1.1 Il ricorso infatti non può ritenersi inammissibile, nonostante la manifesta infondatezza delle censure proposte con il primo e secondo motivo; in particolare il primo motivo ripropone censure alle quali ha già risposto la Corte di appello, ed il secondo non tiene conto che è stata accertata nei confronti dell’imputato la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 15 che fa carico al datore di lavoro di assicurare lo spazio necessario al lavoro da svolgere; non manifestamente infondato è invece il terzo motivo di ricorso, dal momento che con l’appello era stata espressamente richiesta la applicazione della sola pena pecuniaria, e su tale punto la sentenza impugnata non ha fornito risposta alcuna.

Deve dunque prendersi atto della intervenuta prescrizione del reato, essendo lo stesso stato commesso il (OMISSIS), ed essendo da tale a quella della presente decisione ampiamente decorso il termine massimo di sette anni e mezzo di cui all’art. 157 c.p., comma 1, n. 4, nel testo precedente alla riforma intervenuta con L. n. 251 del 2007, anche tenuto conto del periodo di 5 mesi e giorni 10 di sospensione del dibattimento per causa imputabile all’imputato o al suo difensore.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-09-2011) 30-09-2011, n. 35663

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa il 15/6/2010 il Tribunale di Verona, su concorde richiesta delle parti, ha applicato – ex art. 444 c.p.p. – nei confronti di D.V. la pena indicata in atti (con le precisazioni indicate nel provvedimento) in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater, accertato il (OMISSIS).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato lamentando la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il Collegio rileva che in data 25 dicembre 2010 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, e che, inoltre, è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il quale ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno sia irregolare, per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo". Ne consegue che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo altresì "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri". La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter o quater, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del Questore, pur quando posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE, deve, quindi, considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno.

La nuova formulazione dell’art. 14, comma 5 citato, introdotta con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, non realizza una continuità normativa con la precedente disposizione sia per lo iato temporale intercorrente dalla scadenza dei termini di recepimento al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia per la diversità dei presupposti, sia per la differente tipologia delle condotte integranti l’illecito delineato.

Poichè, in virtù del principio di diritto fissato da questa Corte di legittimità, "l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi (o per altra causa) non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili con la normativa comunitaria" (cfr. Cass., Sez. 7, n. 21579 del 6 marzo 2008, Boujlaib, Rv.

239960), deve farsi luogo all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con la formula di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.