Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-07-2012, n. 12807

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Svolgimento del processo

Il Direttore Generale della ASL Napoli (OMISSIS), quale Commissario Liquidatore della disciolta USL n. (OMISSIS) della Regione Campania, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del novembre 2006 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Torre Annunziata, per quanto qui interessa, ha condannato in solido la ASL Napoli (OMISSIS) ed il medico C.E., a pagare al minore D. G., nato il (OMISSIS), rappresentato dai genitori esercenti la potestà, la somma di L. 2.900.000.000 (Euro 1.497.725,00).

Resistono con controricorsi D.G.F. e D. F., genitori del minore, M.D., medico, e la Regione Campania.

C.E., primario del reparto di ginecologia ed ostetricia dell’Ospedale (OMISSIS), e gli eredi di I.E. non si sono costituiti.

La vicenda si riferisce alla nascita con gravi menomazioni – dovute, secondo gli attori, al ritardo con il quale i sanitari eseguirono il taglia cesareo – del piccolo D.G. presso l’Ospedale (OMISSIS).

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è inammissibile per la mancanza dei quesiti di diritto, quanto alle censure ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, e dei momenti di sintesi, quanto alle censure ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, richiesti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie, trattandosi di sentenza depositata il 17/11/06.

2.- Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate, per ciascuno dei controricorrenti, in Euro 13.200, di cui Euro 13.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate, per ciascuno dei controricorrenti, in Euro 13.200, di cui Euro 13.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-10-2013) 29-01-2014, n. 4075

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Svolgimento del processo

1- D.V.N. propone, per il tramite del difensore, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia, del 19 giugno 2013, che ha in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto l’appello dallo stesso proposto, ex art. 310 c.p.p., avverso il provvedimento del Gip dello stesso tribunale, del 14 maggio 2013, che ha rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione del provvedimento di custodia cautelare in carcere dal quale era stato in precedenza raggiunto.

Il D.V. è indagato ex artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., comma 1, nn. 2 – 4 – 5 e 7 e comma 2, art. 61 c.p., nn. 1 – 11, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 40, comma 1, lett. B e comma 4, per avere, in concorso con altri, nella qualità di autotrasportatore alle dipendenze della "Petroven s.r.l.", a più riprese sottratto (sono stati contestati 18 episodi di furto posti in essere con le medesime modalità esecutive), dal deposito della predetta società, complessivamente circa 570.000 litri di gasolio.

Il tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello concernente il rigetto, da pare del Gip, della richiesta di sostituzione della misura carceraria – nelle more sostituita con quella degli arresti domiciliari a seguito di ordinanza dello stesso tribunale del 24.5.13 – ed ha respinto la richiesta di revoca della misura in esecuzione o di sostituzione della stessa con altra non detentiva.

Nel motivare le ragioni del rigetto, il tribunale ha, da un lato, rilevato che nessun fatto nuovo era intervenuto successivamente all’ordinanza del 24.5.13 (che aveva ammesso l’indagato al regime degli arresti domiciliari e che aveva rilevato come il sequestro dell’autocarro utilizzato per eseguire i furti – che era stato uno degli argomenti dedotti dal D.V. a sostegno delle proprie richieste – non escludeva il pericolo di reiterazione, posto che per commettere altri furti avrebbe potuto utilizzarsi altro veicolo), dall’altro, che la molteplicità e la gravità dei reati commessi indicavano l’indagato quale persona socialmente pericolosa, contenibile solo attraverso l’imposizione di una misura di tipo detentivo.

2- Avverso detta ordinanza ricorre, dunque, il D.V. che, con unico motivo, deduce la violazione dell’art. 274 c.p.p. ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in punto di esigenze cautelari, erroneamente, a giudizio dello stesso, ritenute sussistenti, benchè l’autocarro utilizzato per i furti fosse stato sequestrato, con conseguente cessazione dei furti stessi, e benchè all’atto dell’emissione del provvedimento custodiale fosse già trascorso più di un anno dall’ultimo episodio di furto.

Mentre l’ampia confessione dei fatti fornita dall’indagato non giustificherebbe il giudizio di pericolosità sociale espresso dal tribunale nei confronti dello stesso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità.

In realtà, il giudice del merito ha legittimamente ritenuto che il pericolo di reiterazione, che autorizzava il mantenimento della misura custodiale attualmente in atto, doveva ritenersi sussistente in considerazione della gravità e ripetitività delle condotte delittuose contestate, protrattesi per un considerevole arco di tempo.

Giustamente irrilevante, ai fini della misura, è stato peraltro ritenuto il sequestro dell’autocarro utilizzato per portare a termine i furti, sul rilievo che la circostanza, alla luce dello spregiudicato comportamento dell’indagato, non vale ad escludere che lo stesso, per altra via e con altri mezzi, si renda responsabile di ulteriori analoghe condotte criminose.

Quanto alla confessione, osserva la Corte che essa è stata già presa in considerazione e positivamente valutata dal tribunale che, con il provvedimento del 24.5.13, proprio in considerazione del positivo comportamento processuale dell’indagato, ha revocato la misura carceraria, sostituendola con quella degli arresti domiciliari.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma N. 197/2009

nelle persone dei Signori:

ELIA ORCIUOLO Presidente

DOMENICO LANDI Cons.

GIUSEPPE ROTONDO Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 24 Aprile 2009

Visto il ricorso 197/2009 proposto da: GRIMALDI SALVATORE rappresentato e difeso da: VIGLIONE AVV. GIANCARLO con domicilio eletto in ROMA – VIA OVIDIO, 32 presso il suo studio

contro

MINISTERO DELLA DIFESA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA – VIA DEI PORTOGHESI, 12

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento del Ministero della Difesa – Commissione per gli Accertamenti Attitudinali del 27.10.2008 con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.015 volontari in ferma prefissata quadriennale riservato ai volontari in ferma prefissata (VFP1) pubblicato su G.U. – 4ª s.s. – n. 71 del 07.09.2007; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Vista l’ordinanza collegiale n. 67-c/2009 del 21.01.2009;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 16 aprile 2009;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA DIFESA;

Udito il relatore Cons. GIUSEPPE ROTONDO e udito altresì per la parte ricorrente l’avv. Viglione;

In limine, il Collegio dà atto che sussistono i presupposti per la definizione in forma semplificata della controversia ai sensi dell’art. 9 della L. n. 295/2000, e di tale possibilità è stato dato avviso in udienza.
Con il ricorso in esame, il ricorrente – premesso di aver partecipato al concorso per il reclutamento di 4015 volontari in ferma prefissata quadriennale riservato ai VFP1 – ha impugnato il giudizio con il quale la commissione “dopo ulteriore colloquio di approfondimento con il candidato, assegna la valutazione di scarso alla seguente caratteristica: motivazione e valori professionali, relativamente al ruolo VFP4 nell’Esercito”.

L’interessato deduce un unico, articolato motivo di ricorso per eccesso di potere sotto vari profili. Come seguono le censure:

a)alcun riferimento viene reso dalla commissione alle ragioni che la hanno indotta ad adottare un simile giudizio;

b)l’attività svolta dal ricorrente non si concilia con la motivazione posta dalla P.A. a sostegno del giudizio di inidoneità avendo, l’intimata amministrazione, tributato al ricorrente, un encomio, un elogio nonché la qualifica di “eccellente” ed essendo risultato, il Grimaldi, primo tra i 660 vincitori del concorso per l’arruolamento quale VFP1.

Con ordinanza 67/2009, la Sezione ha chiesto documentati chiarimenti all’amministrazione.

All’esito dell’incombente, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti con i quali deduce un unico, articolato motivo di ricorso per eccesso di potere sotto vari profili:

a)contraddittorietà, interna ed esterna, del giudizio;

b)incomprensibilità della motivazione.

Il ricorso è infondato.

Si legge nel giudizio che “Il candidato, durante il colloquio di approfondimento con la commissione, non riesce a fornire adeguate ed esaurienti spiegazioni relativamente alla propria scelta. La motivazione, così come emerge al Questionario, informativo,. Si basa su idee astratte circa l’organizzazione ed il ruolo a concorso (es. vuole dare il meglio di sé, aiutare i cittadini, ecc…) e non è in grado i esprimere una scelta e di prefigurare degli obiettivi da raggiungere all’interno della Forza Armata”.

Il verbale è, dunque, adeguatamente motivato in relazione a quelle che sono state le ragioni specifiche in base alle quali la commissione ha giudicato il ricorrente non idoneo sotto il profilo “motivazione e valori professionali”.

Quanto alla congruenza della motivazione, la commissione ha fatto leva sulle risposte fornite dal candidato al questionario informativo, segnatamente le risposte alle domande 5), 9), 19), 22) e 23). I risultati sono stati ritenuti – secondo un giudizio di valore relativo, immune da macroscopici vizi logici e di ragionevolezza – non compatibili con quanto richiesto dall’Organizzazione. La commissione ha pertanto proceduto ad effettuare un ulteriore colloquio collegiale con il candidato al fine di approfondire alcune risposte date nel Questionario informativo relative all’aspetto motivazionale.

Nel corso del colloquio, come riferisce la stessa amministrazione, il ricorrente non ha evidenziato adeguate capacità di rielaborare le proprie risposte ai test relativamente alle criticità palesate nel questionario informativo. La commissione ha approfondito la caratteristica in esame facendo applicazione dei criteri presenti nella “Cartella per la valutazione attitudinale” raffrontando gli esiti del colloquio collegiale con la definizione propria che lo Stato Maggiore Esercito ha dato alla caratteristica “Motivazione e valori professionali”.

Ebbene, tenuto conto del puntuale e rigoroso iter istruttorio seguito dall’amministrazione e delle risposte fornite dal candidato (inadeguate a superare le criticità emerse nel corso del Questionario informativo), s’appalesa immune dai dedotti vizi di illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione il giudizio di non idoneità reso dalla commissione.

Mostrare una scarsa conoscenza del contesto militare riguardo ai compiti da svolgere ed i settori di impiego implica una non maturata consapevolezza della vita militare, una scarsa attenzione alla medesima, segni di una non piena condivisione dei reali obiettivi perseguiti dalle FF.AA.. Palesare una propria disponibilità all’impiego lavorativo non di gruppo (risposta alla domanda n. 9), senza una successiva, adeguata rielaborazione della risposta nel corso del colloquio collegiale, denota, obiettivamente, scarsa dimestichezza con la peculiarità dell’ambiente militare, anche qui in grado di supportare ragionevolmente il giudizio negativo espresso dalla commissione in punto di “motivazione e valori professionali”.

Il Collegio, dunque, non ravvede sussistenti nel giudizio impugnato i rubricati vizi; neppure coglie la censurata contraddittorietà con il curriculum di servizio attesa l’incomparabilità tra il comportamento funzionale all’adempimento di obblighi e doveri di servizio (coperto da un giudizio storico, cui può seguire, del caso, una sanzione disciplinare) e le motivazioni professionali che il candidato deve mostrare di possedere siccome caratterizzate da valutazioni più complesse e di natura prognostica.

Quanto all’asserito contrasto dell’impugnato giudizio con la posizione in graduatoria conseguita nel concorso come VFP1, il raffronto s’appalesa inconferente, ovvero inappropriato, ove si tenga conto della natura e consistenza delle caratteristiche monitorate dalla commissione ben potendo il candidato avere smarrito o depauperato, strada facendo, le originarie motivazioni che lo avevano incuriosito e/o interessato, in un primo momento, alla vita militare (VFP1).

Neppure fondate s’appalesano le censure di contraddittorietà introdotte con i motivi aggiunti.

La procedura di valutazione prevede una prima fase che si svolge su test e questionari informativi, all’esito dei quali il consulente psicologo traccia una cartella di valutazione attitudinale del candidato. Ma ciò non è ancora sufficiente, essendosi solo tracciata la personalità del soggetto quanto alla sua capacità di relazionarsi, in via generale, con sé stesso ed all’esterno. Occorre, successivamente, accertare, sia pure sulla scorta degli elementi valutativi emersi nella fase precedente, l’attitudine (questa volta specifica) del candidato a svolgere una determinata attività. A tal fine, la disciplina prevede che il livello di personalità, la capacità di autocontrollo, il senso della responsabilità, la capacità critica e di autocritica nonché il livello di autostima siano appurate in relazione alle specifiche finalità del tipo di servizio richiesto; orbene, a questi accertamenti è preposta, e non poteva essere altrimenti, una commissione composta non già da medici, bensì, da periti selettori dello stesso Corpo che deve procedere al reclutamento. Tale commissione ha il compito di approfondire le criticità emerse dai test e questionari informativi ma il suo compito non è quello di doppiare la valutazione espressa dal consulente psicologo, a guisa che tra le due valutazioni vi debba essere un rapporto di consequenzialità diretta (fondante, questa sì, un’esigenza di coerenza), bensì quello di esaminare il candidato (recte, la sua personalità) in relazione alla specifica finalità del tipo di servizio da svolgere.

Ebbene, la commissione, unico soggetto competente ad esprimere questa valutazione finale, ha giudicato il ricorrente non idoneo sulla scorta di congrui elementi di fatto come sopra passati in rassegna.

Nessun profilo di contraddittorietà, dunque, nel comportamento dell’amministrazione.

In ordine all’elogio ed al giudizio di eccellente conseguiti dal ricorrente nel corso del 2008 (in servizio, si badi, come VFP1), il Collegio osserva che essi si pongono, per contenuti e finalità, fuori dall’orbita causale con il giudizio attitudinale attenendo, i primi, all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio deve essere disimpegnato (senza che rilevi affatto il grado di autocontrollo) ed il secondo (giudizio attitudinale) ad aspetti reconditi della personalità del candidato esaminati in relazione alle finalità specifiche del servizio e valutate dalla commissione alla luce dei diversi e più specifici compiti che il valutato dovrà assolvere.

In conclusione, il ricorso in esame è destituito di giuridico fondamento mentre le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, respinge, nei sensi in motivazione, il ricorso in esame.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.000,00

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 24 Aprile 2009, in Camera di Consiglio.

il Presidente

il Consigliere, est.

N.R.G. 197/2009

N.R.G. «RegGen»

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Cass. civ., sez. I 18-08-2006, n. 18186 CIRCOLAZIONE STRADALE – SANZIONI – Accertamento e contestazione di infrazioni – Attribuzioni degli ausiliari del traffico

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 5 dic.- 27 dic. 2001, il Giudice di Pace di Roma rigettava l’opposizione proposta da S.D.S. avverso il verbale di accertamento n. 20010132436 del 6 feb. 2001, con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 7, co. 1, del codice della strada e gli veniva comminata la sanzione di £ 77.110.

Il giudice riteneva che l’?opposizione, fondata sul rilievo che la violazione era stata accertata da un ausiliario del traffico, e cioè da soggetto non legittimato ne competente e sprovvisto di delega, non fosse meritevole di accoglimento in quanto costituisce insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la collaborazione prestata dai cd ausiliari del traffico in sede di rilevazione e segnalazione delle violazioni del codice della strada no inficia la legittimità dell’accertamento.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre D.S.S. sulla base di due motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimato Comune di Roma.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 17, co. 132 e 133, della legge 15 mar. 1997, n. 127, in combinatodisposto con l’art. 68 della legge 23 dic. 1999, n. 488.

Premesso che in base alle citate disposizioni gli ausiliari del traffico possono essere delegati dal sindaco a segnalare le violazioni in materia di sosta, mentre il personale ispettivo delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico può svolgere funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, il ricorrente lamenta la violazione di quelle norma, in quanto, nella specie, la violazione segnalata da un ausiliario del traffico era appunto quella di circolazione nella corsia o area di percorrenza riservata ai mezzi pubblici.

Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, è fondato e va accolto.

l’art. 17, co. 132, della legge 15 mag. 1997, n. 127, ha stabilito che I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.

Al co. 133, poi, il medesimo art. 17 dispone che le funzioni di cui al co. 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli artt. 22 e 25 della legge 8 giu. 1990, n. 142, e successive modificazioni.

A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del co. 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell’art. 6, co. 4 lett. c), del d.lgs. 30 apr. 1992, n. 285.

l’art. 68, co. 1, legge 23 dic. 1999, n. 488, ha successivamente chiarito che i commi 132 e 133 dell’art. 17 della legge 15 mag. 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del co. 1, lett. e), dell’art. 12 del decreto legislativo 30 apr. 1992, n. 285, e succ. mod., i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del cod. civ., sono svolte solo da personale normativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dai medesimi co. 132 e 133 dell’art. 17 della cit. legge n. 127 del 1997 (co. 2), disponendo, altresì, che a detto personale può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lett. b) e c) e dalla lett. d) del co. 2 dell’art. 158 del decreto legislativo 30 apr. 1992, n. 285 (co. 3).

Il legislatore, con le norme sopra richiamate, ha stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della PA, in relazione al servizio svolto, in considerazione della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi, specie nei centri urbani (Corte cost., ord. n. 157 del 201).

Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal su citato personale l’efficacia probatoria di cui agli art. 2699 e 2700, cod. civ..

l’art. 17, co. 132, cit., tenuto conto della rilevanza delle funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all’apparato della PA e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12, C.d.S.), sono legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento i violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (in tal senso, v. Cass., 7 apr. 2005, n. 7336).

Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati.

In tale senso, è significativo che al personale in esame può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente nei casi previsti dall’art. 158, co. 2, lett. b), c), e d), (art. 68, co. 3, cit.), ovvero dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila, negli spazi riservati allo stanziamento e alla fermata dei veicoli puntualmente indicati.

Analogamente, l’art. 17, co. 133, della legge n. 127 del 1997, come interpretato dal cit. art. 68 della legge n. 488 del 1999, costituisce norma di stretta interpretazione per quanto riguarda le funzioni attribuite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di personale.

Ne consegue che gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernono le disposizioni in materia di sosta.

Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui all’art. 17, co. 132, della cit. legge n. 127 del 1997.

La sentenza impugnata, senza nulla dire in ordine all’oggetto della contestazione, non ha correttamente applicato le disposizioni impugnate, giacché si è limitata a richiamare una pronuncia di questa Corte (Cass., 25 ott. 1999, 11949), relativa all’ipotesi in cui la violazione delle norme, comunque relative alla sosta, era stata segnalata dall’ausiliario del traffico alla polizia municipale, che poi aveva provveduto alla contestazione; si tratta, all’evidenza, di situazione no assimilabile alla presente, nella quale oggetto di discussione era la legittimità o meno dell’accertamento, da parte di un ausiliario del traffico, di una violazione di norme diverse da quelle relative alla sosta.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata.

Peraltro, no risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, emergendo dagli atti che la violazione di divieti posti da codice della strada non relativi alla sosta è stata accertata da un ausiliare del traffico, e cioè da un soggetto non legittimato a detto accertamento ai sensi dell’art. 17, co. 132, della legge n. 127 del 1997, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’opposizione e la condanna del Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione; condanna l’intimato Comune al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, che liquida in euro 350,00, di cui euro 250, 0 per onorari, 50, 0 per diritti e 50,00 per spese, e alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 500,00, di cui euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge per entrambi i giudizi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.