T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 1480 Riassunzione in servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo parte ricorrente espone:

di aver partecipato al concorso indetto dalla Regione Siciliana per la copertura di n.53 posti di dirigente tecnico nel ruolo tecnico del bilancio – VIII livello, indetto con D.A.13/3/1992 e pubblicato in GURS n.45 del 7/11/1992;

di essere stata dichiarata vincitrice giusto Decreto n.04595/I del 7/10/1997;

di essere stata dichiarata decaduta dalla suddetta nomina per mancata presentazione nel giorno fissato, giusto Decreto n.00515 del 4/2/1998;

di aver quindi avanzato in data 34/10/2001 istanza di riammissione in servizio ai sensi dell’art.132 D.P.R. n.3/1957 non ricevendo alcun riscontro;

di aver quindi diffidato l’Amministrazione in data 09/03/2004 a dare seguito alla richiesta di riammissione in servizio, atteso che l’istante aveva appreso della avvenuta assunzione in servizio di altra candidata, la controinteressata D.ssa Antinoro, già collocata al 62^ posto della graduatoria di merito (a fronte della 51^ posizione ricoperta dalla ricorrente già decaduta);

che l’Amministrazione ha quindi adottato la nota prot.11341 del 16/4/204 significando di non poter dare positivo riscontro all’istanza di riammissione per mancanza di posti disponibili in organico.

Avverso il suddetto provvedimento insorge la ricorrente, articolando in un unico motivo di gravame la censura della violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, avanzando al contempo istanza istruttoria. In ordine alla quale ultima si provvedeva con ordinanza presidenziale n.26 del 06 marzo 2005. La stessa ha avuto riscontro da parte dell’Amministrazione in data 01/06/2005.

Con ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato il D.D.G.4540 del 21/11/2003 di nomina in servizio della controinteressata. Detto mezzo è affidato a due motivi di gravame riconducibili alla violazione di legge, anche in riferimento ai principi del buon andamento della P.A. di cui all’art.97 Cost., e all’eccesso di potere, sotto differenti profili.

Resiste l’Amministrazione Regionale intimata e la controinteressata, eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la questione dedotta alla cognizione del giudice ordinario.

Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2010, presenti i difensori delle parti, che hanno insistito nelle rispettive conclusioni, il ricorso è stato posto in decisione.

Risulta fondata e va accolta l’eccezione formulata dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata in ordine alla inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ed invero, come concordemente affermato dalla giurisprudenza qui condivisa, la riammissione in servizio ai sensi d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (art. 132) "si fonda sulla esistenza di un precedente rapporto di lavoro ed è estranea, pertanto, alle vicende proprie della costituzione "ex novo" del rapporto lavorativo, quali i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro. Deve allora ritenersi che, a seguito della privatizzazione, il potere dell’amministrazione di disporre la riammissione in servizio si è trasformato da potere amministrativo autoritativo in potere privato, che si esercita mediante atti di natura negoziale, versandosi fuori dalle materie conservate all’ambito del diritto pubblico a norma del d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 68 comma 1 e, poi, d.lg. n. 165 del 2001, art. 69 comma 1 e risultando estraneo, in particolare, agli atti organizzativi di cui all’art. 2 comma 1 di tale D.lgs. e alle procedure concorsuali di cui all’art. 63 comma 4 del medesimo decreto" (Cassazione civile, sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26827).

Ad avviso della Suprema Corte, infatti, la domanda di riammissione in servizio non introduce in altri termini un procedimento amministrativo, quanto piuttosto una vera e propria proposta contrattuale che impinge nell’ambito di un di un mero procedimento di diritto privato che viene definito con l’accoglimento o il rigetto di detta domanda. Tale ricostruzione, cui il Collegio aderisce, postula necessariamente che la res controversa appartiene alla cognizione della giurisdizione ordinaria, non esercitando in specie l’Amministrazione alcun "potere" amministrativo, quanto il ruolo di datore di lavoro nell’ambito di un rapporto ormai attratto alla disciplina privatistica paritetica. Né a differenti conclusioni potrebbe giungersi in ragione del fatto che la ricorrente era stata dichiarata decaduta per non aver preso servizio dopo essere stata dichiarata vincitrice del concorso: invero, il profilo pubblicistico del momento genetico si conclude proprio con la proclamazione dei vincitori del concorso pubblico ed l’ulteriore fase, correlata al "all’assunzione", si pone al di fuori dell’interesse legittimo.

I principi sopra enunciati trovano applicazione "anche con riferimento al settore scolastico, a seguito della c.d. privatizzazione del rapporto dei dipendenti pubblici" (Cassazione civile, sez. lav., 14 agosto 2008, n. 21660).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione siccome il potere dell’amministrazione di disporre la riammissione in servizio del dipendente già dimissionario, ai sensi dell’art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957 e n. 516 del d.lg. 297 del 1994, si è trasformato da potere amministrativo a potere privato, che si esercita mediante atti di natura negoziale, con conseguente devoluzione delle relative controversie (cfr. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 10 luglio 2007, n. 961).

Ai sensi dell’art.11 c.p.a., considerata la pronuncia in rito sotto il profilo della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda qui proposta ove il processo venga riproposto innanzi il giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Considerata la natura della controversia, ritiene il Collegio di poter compensare tra tutte le parti costituite le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 01-08-2011, n. 30363 Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 4.06.2010 la Corte di Appello di Catania confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a S.A. quale colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 63, 64, 65, 93, 94, 95, per avere realizzato in zona sismica, senza permesso di costruire, un immobile di circa 640 mq accertamento del (OMISSIS).

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando mancanza e manifesta illogicità della sentenza:

– sull’affermazione di responsabilità confermata senza valutare la censura dell’atto di appello relativa all’individuazione dell’autore del reato;

– sulla negata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale:

– sull’omessa declaratoria d’estinzione dei reati per prescrizione il cui termine iniziale coincideva con la data del sequestro imposto l’8 luglio 2005.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Premesso che non ricorrono i presupposti per applicare l’art. 129 c.p.p., comma 2 e pronunciare il proscioglimento del ricorrente con formula piena, tenuto conto degli elementi emersi a suo carico e posti in evidenza nelle sentenze di merito, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè i reati sismici si sono prescritti per essere decorso il termine massimo di anni tre pur aumentato di mesi due giorni 15 per il rinvio del dibattimento dovuto all’astensione del difensore dall’udienza il 23 settembre 2008 prima della pronuncia della sentenza d’appello.

Nelle more anche le altre contravvenzioni si sono prescritte.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 1337

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– si prescinde dalla possibile inammissibilità del ricorso per aver cumulato nello stesso ricorso due posizioni in parte non identiche, perché il ricorso è infondato nel merito;

– sulla composizione della commissione per la sola ricorrente P., la giurisprudenza ha più volte precisato che "i membri della Commissione possono essere sostituiti senza necessità di rispettare la composizione fra le diverse categorie professionali" (Tar Catanzaro 2611/2010) e che "in materia di esami per l’abilitazione alla professione, il legislatore con il comma 3 dell’art. 22, d.l. n. 1578 del 1933, ha fissato la composizione della commissione esaminatrice assicurando che la stessa si giovasse della presenza di tutte le componenti professionali (avvocati, magistrati e docenti universitari) atte a garantire un adeguato giudizio di idoneità sui candidati, ma ha anche codificato il principio della fungibilità di ogni membro effettivo con qualsiasi membro supplente, a prescindere dalla sua appartenenza professionale" (Tar Catanzaro 14/2006);

– sulla sufficienza del voto numerico, a pag. 8 del ricorso si ricorda che "i verbali riportano solamente una piccola tabella esplicativa di singole valutazioni numeriche senza null’altro contenere", ma il combinato del voto numerico ad ogni singolo elaborato e delle tabelle esplicative costituisce predeterminazione sufficiente dei criteri di massima, cui si deve attenere la Commissione d’esame senza che siano necessarie a quel punto motivazioni ulteriori sul singolo elaborato diverse ed ulteriori rispetto al voto numerico;

– sul tempo dedicato ad ogni elaborato, si tratta di censura palesemente infondata, in quanto "i tempi impiegati per la correzione degli elaborati scritti non sono sindacabili in sede di legittimità, atteso che di norma non è possibile stabilire quali candidati hanno fruito di maggiore o minore attenzione da parte della Commissione e se, quindi, il vizio denunciato inficia in concreto il giudizio dal singolo candidato contestato e ciò tenuto anche conto che in ogni caso la congruità del tempo impiegato dagli esaminatori va valutata anche con riferimento all’ampiezza degli elaborati. Ne consegue che l’eventuale brevità del tempo impiegato dalla Commissione per la revisione degli elaborati non costituisce motivo che ex se possa inficiare la legittimità delle operazioni, considerato che l’apprezzamento della Commissione d’esame è squisitamente tecnicodiscrezionale e il tempo occorrente per la valutazione degli elaborati non è predeterminato, ben avendo la Commissione medesima la facoltà di utilizzare tempi differenti in relazione alle diverse prove, a seconda che queste presentino o meno particolari problematiche di correzione e che sia necessaria una maggiore o minore ponderazione" (Tar Campania, Napoli, sez. II, 931/2011);

– sul contenuto degli elaborati delle ricorrenti (motivo n. 3), il tenore della censura è puramente apodittica ed anche scarsamente significativa (si pretende di ricavare la idoneità delle ricorrenti ad essere ammesse alle prove orali dell’esame per diventare avvocato dalla grafia leggibile, dalla forma elementare rispettosa dei principi della scrittura, dalla soluzioni in linea con quelle pubblicate sui siti internet; in realtà per diventare avvocato è giusto pretendere qualcosa in più), in ogni caso le valutazioni delle commissioni giudicatrici sono espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e culturale dei canditati, le loro valutazioni non sono sindacabili davanti al giudice amministrativo se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare un chiaro sviamento logico o un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà rilevabile ictu oculi;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

– la decisione è fondata su ragioni manifeste e orientamenti giurisprudenziali consolidati, ex art. 26, co. 2, c.p.a. si condanna pertanto la parte soccombente al pagamento ulteriore della somma individuata in modo equitativo come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA le ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore dell’amministrazione resistente di euro 1.000 a titolo di spese di lite, e di euro 2.000 ex art. 26, co. 2, c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8191 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Visto il giudizio di non idoneità impugnato con il ricorso introduttivo;

Vista la Relazione medicolegale sulla verificazione effettuata presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza in ottemperanza al provvedimento istruttorio in questo T.a.r., ed impugnata con i motivi aggiunti;

Considerato che la Relazione medicolegale suddetta ha riscontrato il ricorrente "affetto da una cardiopatia congenita, come riportato al punto 12 dell’Allegato B, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del D.M. n. 78/2008" e lo ha ritenuto pertanto incompatibile con l’idoneità";

Considerato che nessuna delle censure del gravame risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura, formulata nel ricorso introduttivo e ribadita nei motivi aggiunti, la quale rileva che il ricorrente è affetto soltanto da un lievissimo difetto cardiaco, va respinta alla luce dell’esito della testé riferita verificazione;

– la censura, formulata nel ricorso introduttivo, la quale afferma contraddittorietà dell’atto impugnato, in considerazione del fatto che il ricorrente presta servizio quale vigile del fuoco volontario, va respinta perché la prestazione di questo servizio non esclude di per sé la causa di inidoneità riscontrata;

– la censura, formulata nei motivi aggiunti, la quale ascrive alla verificazione suddetta una violazione art. 19 del codice del processo amministrativo (in sede di verificazione la Pubblica Amministrazione si sarebbe avvalsa della consulenza dello stesso medico che aveva fatto parte della Commissione la quale, col provvedimento impugnato in prime cure, aveva escluso il ricorrente) va respinta perché l’invocato art. 19 si riferisce al consulente del giudice e non al consulente della Pubblica Amministrazione,

– una ulteriore censura, formulata in subordine nei motivi aggiunti, asserisce la illegittimità dell’art. 1, comma 2, allegato B), punto 12, del citato D.M. 11 marzo 2008, n. 78: la disposizione sarebbe generica quanto alla patologia cardiaca riscontrata. Questa censura va respinta perché, a prescindere da ogni altra considerazione, il ritenere non compatibile con il particolare servizio espletato dal personale permanente del Corpo dei vigili del fuoco "le infermità ed imperfezioni dell’apparato cardiocircolatorio" (così, testualmente, la previsione della norma regolamentare contestata, peraltro seguita da una diffusa elencazione esemplificativa delle suddette infermità e imperfezioni) appare scelta, di normazione amministrativa, priva di gravi vizi logici o palesi carenze valutative;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile;

Ritenuto, nello specifico:

– che le spese di giudizio dell’Amministrazione possano liquidarsi in Euro 1500,00;

– che le spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore siano da liquidare nella somma complessiva di Euro 510,53, così come da nota del Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma prot. n. 0125311/11 del 03/08/2011, pervenuta in data 4 8.2011.

La presente sentenza sarà comunicata a cura della Segreteria al citato Centro di reclutamento della Guardia di Finanza in Roma.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, e dispone in proposito quanto indicato in motivazione.

Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.