Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-01-2011, n. 1403

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19 aprile 2002 il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione proposta da P.F., P.L., B.M.F. e R.L. al decreto ingiuntivo per L.. 200.000.000, oltre accessori, loro notificato ad istanza del Banco di Napoli S.p.A., attualmente incorporato nella San Paolo Imi S.p.A., che riveste anche la qualità di mandataria S.G.A. S.p.A., società incaricata della riscossione del credito. All’origine della vicenda vi era la fideiussione sottoscritta dagli opponenti in favore della debitrice principale So.COM. BES. S.p.A. Con sentenza in data 1 marzo – 26 aprile 2006 la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame dei soccombenti.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: gli opponenti avevano contestato solo l’ammontare degli interessi contabilizzati dalla banca; l’obbligazione di garanzia de qua era autonoma rispetto al debito principale; la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano l’applicazione di interessi debitori in misura superiore a quella legale non determinati per iscritto atteneva al contratto di conto corrente e non poteva paralizzare la domanda di pagamento formulata nei confronti dei garanti, essendo stata la garanzia prestata attraverso un tipo di contratto autonomo.

Avverso la suddetta sentenza i P., la B. e la R. hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, complesso motivo, illustrato con successiva memoria.

La San Paolo Imi S.p.A. ha resistito con due controricorsi.

Motivi della decisione

Ai ricorsi proposti contro le sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e "virtuoso" nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

L’unico, complesso motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 1284, 1396 e segg., 1321 e segg., 1362 e segg., 2697, 1418 c.c. e art. 3 Cost.; omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La censura non contiene in alcuna sua parte il momento di sintesi formulato secondo il paradigma sopra enunciato e necessario con riferimento al vizio di motivazione e presenta il seguente quesito di diritto: la Corte dica che nell’ipotesi di rapporto di garanzia nel quale non sia espressamente prevista dalle parti contraenti la deroga della disposizione di cui all’art. 1495 c.c. il soggetto garante è legittimato a proporre nei confronti del soggetto garantito tutte le eccezioni proponibili da parte del soggetto titolare del rapporto oggetto di garanzia.

Un quesito siffatto risulta intrinsecamente inidoneo perchè non da ragione delle numerose violazioni e false applicazioni (peraltro non specificate come se si trattasse di sinonimi) delle norme di diritto indicate e si rivela assolutamente astratto perchè prescinde del tutto dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Inoltre la censura contiene riferimenti a documenti (ad esempio il contratto) nei cui confronti non è stato rispettato l’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è l’orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, per la congiunta difesa, in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-02-2011, n. 4651 Indennità di buonuscita o di fine rapporto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

d estinzione per rinuncia per l’incidentale.
Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 16 aprile 2007, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l’IPOST – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita lavoratori Poste Italiane – al ricalcolo dell’indennità di buonuscita corrisposta a B.C., da computarsi al 28 febbraio 1998 in base al trattamento retributivo in godimento alla (successiva) data di cessazione del rapporto di lavoro, e al pagamento delle conseguenti differenze, determinate in Euro 3.504,38 oltre accessori e spese del grado.

La Corte ha ritenuto di condividere, perchè conforme al tenore letterale delle disposizioni legislative in materia e rispondente a criteri di equità, il principio secondo cui l’indennità di buonuscita del dipendente postale va liquidata sulla base del trattamento economico finale percepito dal lavoratore alla data del collocamento in pensione.

Avverso questa decisione l’IPOST ricorre per cassazione con un motivo.

L’intimato resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con un motivo, contrastato dal controricorso dell’IPOST. Il lavoratore ha poi depositato rinuncia al ricorso incidentale, notificata all’altra parte.
Motivi della decisione

Preliminarmente, i due ricorsi, principale e incidentale, devono essere riuniti, in quanto contro la stessa sentenza ( art. 335 c.p.c.).

Con l’unico motivo di ricorso, l’IPOST denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 6, e del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 3, e premessa una sintetica ricognizione degli interventi legislativi che avevano interessato l’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni a far tempo dal 1993, sostiene che il testo della prima norma denunciata impone di ritenere che la buonuscita del dipendente postale, da calcolarsi alla data di trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni (28 febbraio 1998), deve avere come base di computo il trattamento retributivo in godimento a tale data e non quello finale percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Al termine del motivo è stato enunciato il quesito di diritto.

Il motivo è manifestamente fondato alla stregua della recente sentenza di questa Corte 26 novembre 2008 n. 28281, nella quale, sulla scorta anche dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 366 del 2006, il cui contenuto è stato confermato dalla successiva ordinanza n. 444 del 2007, è stato esaminato ogni aspetto della questione, pervenendosi alla conclusione che la data alla quale occorre fare riferimento per il calcolo della buonuscita è quella del 28 febbraio 1998, momento a partire dal quale il dipendente postale matura non più detta indennità ma il trattamento di fine rapporto. In particolare, è stato ritenuto del tutto improponibile il confronto con la normativa che ha disciplinato il passaggio dei dipendenti del disciolto ONMI agli enti locali, trattandosi di situazioni non comparabili. Infatti, mentre a questi ultimi va liquidato un complessivo trattamento di fine servizio di carattere previdenziale, in relazione all’intera durata dell’unico rapporto e in base all’ultima retribuzione percepita presso l’ente di destinazione, con applicazione dei distinti elementi di calcolo previsti, riguardo ai due periodi di lavoro presso l’ONMI e presso gli enti locali, dai rispettivi ordinamenti, per i quali rileva sempre l’ultima retribuzione (Cass., sez. un., 25 novembre 1993 n. 11647 e 8 agosto 1995 n. 8682), ai dipendenti postali spetta il trattamento di fine rapporto, avente natura retributiva, di cui l’importo della buonuscita costituisce soltanto una componente.

L’irrilevanza degli incrementi retributivi successivi al 28 febbraio 1998 deriva anche dal fatto che da tale data non sono più dovuti contributi dal datore di lavoro (art. 53, comma 6, cit.), mentre quelli a carico dei lavoratori, dovuti fino al 31 dicembre 2002 ( L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 4), non sono più correlati all’ammontare della indennità (Corte cost. n. 259 del 2002). Per quanto riguarda la perdita del potere di acquisto, la Corte costituzionale ha rilevato, a chiusura della sentenza n. 366 del 2006, che la violazione dell’art. 36 Cost. non deriva automaticamente dalla mancata previsione di un meccanismo di adeguamento di una componente del trattamento retributivo complessivo, allorchè la svalutazione monetaria abbia avuto un andamento normale, come accaduto negli anni successivi alla trasformazione dell’Ente Poste in s.p.a. Alle medesime conclusioni è pervenuta la ancor più recente sentenza di questa Corte 6 agosto 2009 n. 17987.

Per quanto concerne il ricorso incidentale si deve dichiarare l’estinzione del processo, considerata l’espressa rinuncia all’impugnazione incidentale sottoscritta dal lavoratore e anche dal suo difensore, poi notificata all’altra parte.

Accolto il ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda avente ad oggetto il ricalcolo dell’indennità di buonuscita.

Quanto alle spese processuali, quelle dei giudizi di merito possono essere interamente compensate fra le parti, ricorrendo giusti motivi in considerazione della novità della questione all’epoca in cui fu instaurata la controversia, e del consolidamento della giurisprudenza di legittimità nei termini di cui innanzi solo di recente.

Quelle del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e dichiara l’estinzione del processo relativamente al ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore;

compensa fra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna il B. al pagamento, in favore dell’IPOST, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 18,00 per esborsi e in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-01-2011) 14-02-2011, n. 5344 Inquinamento atmosferico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gup del Tribunale di Nola, con sentenza emessa il 23/03/010, dichiarava B.A., colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 3, e lo condannava alla pena di Euro 600,00 di ammenda.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, con particolare riferimento al provvedimento di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 272, comma 1.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/01/011, ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nella fattispecie è stato contestato a B.A. il reato di cui all’art. 279, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 272, comma 1, per avere, in qualità di rappresentante legale della ditta "Automatic Trasmissioni di Buglione & C. Sas", messo in esercizio l’attività di officina meccanica dalla quale derivavano emissioni in atmosfera, senza averne dato la preventiva comunicazione alla competente Autorità Amministrativa; fatto accertato il 30/06/09. Il Gup del Tribunale di Nola, con sentenza emessa il 23/03/010, ha affermato la responsabilità penale del B., rilevando: a) che la ditta in esame svolgeva l’attività di riparazione di veicoli, dalla quale derivavano emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico; b) che – pur non sussistendo l’obbligo dell’autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269, comma 1, – era comunque necessaria una comunicazione preventiva dell’avvio di attività o di messa in esercizio, comunicazione che nella fattispecie non era stata effettuata, con conseguente sussistenza della contravvenzione di cui al citato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 3.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si osserva che la motivazione della sentenza è carente ed insufficiente ai fini della declaratoria di responsabilità penale dell’imputato.

All’uopo va evidenziato che – ai fini della norma di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 272, comma 1, ultima parte, ed in relazione agli impianti ed alle attività elencate nella parte 1 dell’allegato 4^ del citato Decreto; impianti attinenti ad emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico – l’Autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra Autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività.

Orbene, nella fattispecie in esame – rientrante nella predetta ipotesi di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 272, comma 1, ultima parte, – si rileva che il Gup non ha indicato il provvedimento generale emesso dall’Autorità competente ai fini dell’obbligo – nei confronti dei gestori degli impianti – della comunicazione preventiva di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività.

Trattasi di carenza insanabile di motivazione che rende necessaria una nuova valutazione nel merito.

Va annullata, pertanto, la sentenza del Gup del Tribunale di Nola, in data 23/03/010, con rinvio a detto Tribunale per un nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Nola.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 02-03-2011, n. 8292 Liquidazione e valutazione Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 novembre 2006 il Giudice di Pace di Merano dichiarava W.J. colpevole del delitto di lesioni colpose commesso in danno di B.C.M. e lo condannava alla pena di Euro 1000,00 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile pari ad Euro 1000,00 oltre interessi legali; il tutto in aggiunta all’importo del risarcimento già anticipato e liquidato ed alla rifusione delle spese processuali, liquidate in Euro 2.817,65, oltre al contributo assistenziale di legge e all’IVA. Dichiarava altresì la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno e dichiarava estinta la pena pecuniaria in applicazione dell’indulto ai sensi della L. n. 241 del 31 luglio 2006.

A W.J. era stato contestato il reato di cui all’art. 40 c.p., comma 2 e art. 590 c.p. per avere procurato, in qualità di proprietario di una mucca, a B.C.M. per negligenza, imprudenza ed imperizia, consistite nell’aver omesso di esercitare la dovuta sorveglianza sulla sua mucca, una lesione personale con prognosi di guarigione di 40 giorni, salvo complicazioni, in Senales (BZ) il (OMISSIS).

Avverso la decisione del Giudice di Pace di Merano ha proposto appello il difensore dell’imputato.

Il tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Merano, in data 20 giugno 2008,dichiarava inammissibile l’appello e ordinava l’inoltro degli atti, previa traduzione, alla Corte di Cassazione.
Motivi della decisione

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

Insussistenza del reato contestato all’imputato ai sensi dell’art. 40 c.p., comma 2 e dell’art. 590 c.p.; mancanza di motivazione; errata valutazione della prova.

Secondo il ricorrente la sentenza del giudice di Pace avrebbe omesso di indicare in che modo l’imputato avrebbe omesso di sorvegliare la mucca di sua proprietà e quindi in che cosa sarebbe consistita la sua negligenza, imprudenza e imperizia.

2) Mancanza di motivazione con riferimento alla provvisoria esecutorietà della condanna al risarcimento del danno; violazione ed errata applicazione dell’art. 540 c.p.p..

Rilevava il ricorrente che il citato articolo prevede espressamente che la condanna al risarcimento del danno su richiesta della parte civile venga dichiarata provvisoriamente esecutiva, se sussistano giustificati motivi.

Nella fattispecie di cui è processo, invece, il giudice di Pace aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 540 c.p.p. la provvisoria esecutorietà della condanna al risarcimento del danno senza tuttavia motivare in alcun modo tale decisione.

Quindi, ad avviso del ricorrente, doveva essere revocata la provvisoria esecutorietà della condanna al risarcimento del danno.

Il ricorso è infondato.

Per quanto attiene al primo motivo, il comportamento colposo dell’imputato, che non ha sorvegliato adeguatamente la sua mucca, si desume dal racconto della moglie della persona offesa, H. V., riportato nella sentenza, che ha riferito sull’accaduto.

Dalla dichiarazioni della teste si evince che la mandria era sì accompagnata, ma che tuttavia nessuno stava nelle vicinanze di quella mucca che, secondo il teste R.J., aveva appena partorito e che, quindi, in considerazione di tale circostanza, aveva necessità di una più stretta vigilanza.

Per quanto attiene al secondo motivo, si rileva che la difesa del ricorrente aveva richiesto, in via preliminare, di revocare o, quanto meno di sospendere con ordinanza in camera di consiglio la provvisoria esecutorietà della condanna al risarcimento del danno.

Tanto premesso si osserva che il giudice di Pace ha dichiarato, ai sensi dell’art. 540 c.p.p., la provvisoria esecutorietà della condanna al risarcimento del danno, senza tuttavia motivare, come avrebbe dovuto, in alcun modo, tale decisione, in particolare senza indicare se sussistessero e quali fossero i giustificati motivi che la giustificavano.

Peraltro non rileva la questione della sospensiva della provvisoria esecutorietà della condanna al risarcimento del danno, non ritenendo questa Corte fondato il ricorso e, pertanto, intervenendo in data odierna sentenza di conferma.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.