Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-05-2011, n. 11365 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza depositata il 25-6-2008, confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva attribuito la responsabilità esclusiva di un incidente stradale, fra un’autovettura guidata G.D. ed una moto guidata da S.A., alla condotta del guidatore della moto, deceduto a seguito dell’incidente.

La Corte di Appello confermava l’attribuzione di responsabilità esclusiva dell’incidente in capo al guidatore della moto che, cadendo, aveva strisciato sul manto stradale andando ad invadere l’opposta mezzeria di marcia, sulla quale stava procedendo l’autovettura, di modo che il guidatore dell’autovettura avvistata la moto che gli stava venendo addosso, aveva avuto appena il tempo di sterzare a destra senza riuscire ad evitare l’impatto.

Condivideva le conclusioni del consulente di ufficio in sede penale che, tenendo conto dell’andamento delle traiettorie antiurto, delle velocità dei veicoli, delle posizioni d’urto, aveva affermato che l’autovettura avrebbe intercettato ugualmente il motociclo anche se la sua velocità fosse stata di 50 chilometri l’ora.

Avvero setta sentenza propongono ricorso per cassazione Sp. A., R.C. e S.M.E.,sia in proprio che come eredi di S.A., sorretto da tre motivi e illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c..

La Sai e G.D. non presentano difese.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per non aver la Corte di appello applicato il principio in base al quale il comportamento colposo di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare se l’altro conducente si sia pienamente uniformato alla norme della circolazione. Nel caso di specie risultava che il conducente dell’autovettura aveva superato di oltre 25 km il limite di velocità consentito e di conseguenza non poteva ritenersi esclusa ogni sua responsabilità nella produzione del sinistro.

1.1. Il Motivo è infondato.

La Corte di Appello ha accertato che la responsabilità esclusiva dell’incidente era da attribuirsi alla condotta di guida dei motociclista che, provenendo dall’opposto senso di marcia rispetto all’autovettura, cadendo e strisciando sul manto stradale, aveva invaso l’opposta corsia di marcia creando un ostacolo improvviso.

Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, i giudici di appello hanno valutato anche se la condotta di guida del conducente dell’autovettura, che aveva superato i limiti di velocità, avesse avuto efficienza causale nell’incidente.

Hanno escluso tale evenienza tenendo conto degli accertamenti tecnici della consulenza di ufficio svoltasi nel giudizio penale, conclusosi con sentenza ex art. 530 c.p.p., comma 2, in contraddittorio con gli attuali ricorrenti, costituiti parte civile.

Il consulente tecnico ha accertato che, anche se la velocità dell’autovettura fosse stata quella consentita, l’impatto con la moto si sarebbe comunque verificato.

Di conseguenza la valutazione dei giudici di merito è conforme ai principi espressi da questa giurisprudenza di legittimità in materia di superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c..

2. Come secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione a falsa applicazione dell’art.184 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per la mancata ammissione in appello dei mezzi di prova richiesti, vale dire le testimonianze dei centauri che procedevano insieme a S.A..

2.1. Il Motivo è inammissibile.

Si osserva che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo la Corte di Cassazione abilitata all’esame diretto degli atti delle cause di merito, i ricorrenti avrebbero dovuto trascrivere in ricorso (in modo completo o quantomeno nelle parti salienti) fatto di appello o comunque l’atto con cui erano state richieste le dedotte prove testimoniali ed il provvedimento della Corte di Appello di rigetto dell’ammissione, provvedimento di cui si fa solo cenno nel ricorso.

Di conseguenza questa Corte non è stata messa in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure.

3. Come terzo motivo i ricorrenti denunziano omessa o insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 sulla circostanza ritenuta dai giudici di merito della indifferenza causale della velocità a cui viaggiava l’autovettura nella causazione dell’incidente.

3.1. Il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre i vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della "ratio decidendi", e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova.

3.2.La motivazione della Corte di appello si fonda sugli accertamenti tecnici e sulle conclusioni del consulente di ufficio nel giudizio penale che ha escluso l’incidenza della velocità dell’autovettura nella verificarsi dell’impatto che si sarebbe avuto comunque anche, se la velocità fosse stata quella consentita.

3.3. I ricorrenti non formulano alcuna critica specifica al percorso logico adottato dai giudici di merito , nè alla conclusioni tecniche sulle quali la motivazione si fonda, nè individuano i punti della motivazione che sarebbero contraddittori fra loro.

In sostanza richiedono a questa Corte una diversa valutazione del materiale probatorio diversa da quella fatta propria motivatamente dai giudici di appello, richiedendo una valutazione di merito non consentita a questa Corte di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Giusti motivi impongono la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-03-2011) 31-03-2011, n. 13321

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. R.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per i reati di cui agli artt. 372 e 368, commessi in (OMISSIS).

Il ricorrente in primo luogo deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, le sue prime dichiarazioni rese nella immediatezza dei fatti sarebbero state del tutto contraddette dai successivi accertamenti istruttori, sì da indurre gli investigatori ad assumere nuovamente a sommarie informazioni esso R. per redigere un nuovo verbale, questa volta coincidente con gli elementi indiziari nel frattempo raccolti.

In secondo luogo ripropone la questione di costituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 498 c.p.p., comma 4, nella parte in cui non prevede che in fase di indagini l’interrogatorio del teste minorenne debba avvenire con le garanzie previste in sede di udienza.

2.-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica.

Nel caso di specie, i Giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.

In particolare, da un lato i Giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla falsità delle dichiarazioni rese dal R. in qualità di testimone nel corso del giudizio, rilevando che la ricostruzione originaria a lui effettuata aveva rappresentato con dovizia di particolari tratti dalla diretta conoscenza del fatto la dinamica dell’agguato e che gli inquirenti avevano rilevato anche aliunde diverse circostanze ricordate dal ragazzo, il quale era stato sentito per due volte solo qualche ora dopo il fatto.

Quanto al secondo motivo di ricorso, basta ricordare che questa Corte ha recentemente dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 498 c.p.p., comma 4, sollevata per la violazione dell’art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., nella parte in cui prevede la conduzione diretta da parte del presidente dell’esame testimoniale del minorenne, perchè realizza un ragionevole bilanciamento tra i diritti dell’imputato e i diritti del minore (Sez. 3^, Sentenza n. 42899 del 30/09/2009, Rv.

245377).

La ratio di questa decisione è perfettamente sovrapponibile al caso in esame.

3.-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 15545 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. I sig.ri C.P., A.F., F. G., L.P.F., I.P., F.P., V.A., insieme ad altri cinque ricorrenti, con ricorso alla Corte d’appello di Roma chiedevano la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio da loro promosso dinanzi al TAR del Lazio avente ad oggetto la corresponsione di una indennità. La Corte d’appello, con decreto depositato il 28 ottobre 2008, liquidava a ciascun ricorrente la somma di Euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del decreto e spese liquidate nella misura complessiva di Euro 3.900,00 di cui Euro 2400,00 per diritti, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani. C.P., A.F., F. G., L.P.F., I.P., F.P., V.A., hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto, con atto notificato il 10 dicembre 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, formulando due motivi. La parte intimata non ha depositato difese.

La Corte delibera che si dia luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ., per essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla data del decreto e non dalla domanda, come dovevano esserlo stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., artt. 1, 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati gli onorari e i diritti liquidati in misura inferiore a quella di legge tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all’udienza camerale, cosicchè gli onorari e i diritti, sino alla riunione, andavano liquidati separatamente per ciascun ricorso.

2. Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti quesiti.

Il prime motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382). Il secondo motivo va dichiarato assorbito.

Dovendo il decreto impugnato essere cassato, limitatamente ai ricorrenti, in relazione al primo motivo ed essendo state le spese liquidate nel decreto impugnato unitariamente "pro quota" in favore dei sette odierni ricorrenti e di altre cinque parti, che non hanno impugnato il decreto, la cassazione travolge anche per sette dodicesimi detta liquidazione, che deve rifarsi in questa sede, sussistendo le condizioni per la decisione della causa nel merito, attibuendo gl’interessi agli odierni ricorrenti sulla somma liquidata dalla domanda, oltre alle spese dei due gradi di giudizio.

Quanto alle spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo, va osservato quanto segue.

Secondo quanto risulta dal ricorso, dopo un giudizio presupposto unitario, le parti hanno proposto ciascuno, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte d’appello per ottenere l’indennizzo ex lege n. 89 del 2001. Tale condotta dei ricorrenti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (Cass. 3 maggio 2010, n. 10634), contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell’onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine e cioè con la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti.

In relazione alle particolarita della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare per metà le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione alla decorrenza degl’interessi quanto ai ricorrenti C.P., A.F., F. G., L.P.F., I.P., F.P., V.A., e per sette dodicesimi con riferimento alle spese in esso liquidate. Decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento degl’interessi legali, quanto ai su detti ricorrenti, sulla somma liquidata a ciascuno dalla Corte d’appello di Euro 5.000,00 dalla data della domanda giudiziale. Condanna altresì la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani, al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di Euro 1100,00 per onorari, Euro 900,00 per diritti, oltre Euro 120,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè di metà delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura così già ridotta in Euro 300,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 05-05-2011, n. 2695 contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sezione I, con sentenza n. 1339 del 27 gennaio 2010, depositata il 14 aprile 2010, ha dichiarato improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla S. srl avverso:

– la deliberazione n. 1022 del 2 settembre 2008, con cui il direttore generale della A.S.L. di Bari ha disposto l’annullamento d’ufficio della gara informale, indetta con delibera n. 1297/2008, per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro mediante l’installazione di 80 distributori automatici di prodotti alimentari presso le strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda;

– tutti gli atti consequenziali compreso il verbale di gara n. 1 del 20 giugno 2008, con cui la gara è stata aggiudicata provvisoriamente alla S. srl;

– la delibera n. 1959 del 9 dicembre 2008, con cui era stata indetta una nuova gara.

1.2 – La improcedibilità veniva dichiarata a seguito della rinuncia al ricorso e ai conseguenti atti del giudizio da parte della ricorrente principale S..

Di conseguenza il T.A.R. dichiarava improcedibili anche i gravami incidentali proposti dalla S. srl e della D.I.A. srl nonché l’azione, proposta dalle stesse società, ex articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il silenzio circa la richiesta di accesso alla documentazione in possesso dell’ A.S.L., relativa alla proprietà di quote sociali della V. srl.

Considerato il "tenore dei successivi atti emanati dall’Amministrazione" veniva disposta la compensazione delle spese di giudizio.

2.1. – La S. srl e la D. srl hanno proposto gli appelli in epigrafe, rispettivamente notificati il 13 e 15 settembre 2010 e depositati il 27 settembre 2010, avverso la predetta sentenza del T.A.R..

In via preliminare, la Sezione deve riunire gli appelli ai fini di una trattazione congiunta degli stessi, essendo ambedue proposti avverso la stessa sentenza.

2.2 – Parti ricorrenti, riproponendo anche i motivi già proposti in primo grado e asseritamente non esaminati, deducono:

– l’inammissibilità del ricorso principale per omessa notificazione ad alcun controinteressato, non potendosi considerare tale la V. srl controllata dalla S.;

– il Tribunale avrebbe dovuto esaminare preliminarmente i ricorsi incidentali e quindi dichiarare inammissibile il ricorso principale promosso in primo grado dalla S., aggiudicataria della gara poi annullata d’ufficio, posto che, come sostenuto nei ricorsi incidentali, la stessa andava esclusa dalla gara per aver costituito con la V. srl, seconda classificata, un unico centro decisionale di interessi, con oggettivi e provati collegamenti e intrecci, partecipazioni e intestazioni, avuto riguardo alle compagini sociali e alle rispettive quote del capitale sociale, financo alla formulazione congiunta delle offerte, con conseguente difetto di istruttoria;

– la erroneità della sentenza per aver attribuito a una semplice dichiarazione di rinuncia di S. l’effetto di aver reso improcedibili le domande autonome di merito formulate nei ricorsi incidentali;

– l’ingiustizia della disposta compensazione delle spese, posto che è il rinunziante, salvo diverso accordo con le controparti, che deve pagare spese e competenze del grado di giudizio.

2.3 – Vengono quindi riproposte:

– le argomentazioni volte sostanzialmente a dimostrare l’ esistenza e l’effettività di un unico centro decisionale, con conseguente doverosa previa esclusione dalla gara sia della S. che della V.; in tale contesto viene fatto riferimento anche al decreto, in atti, di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Bari n. 19196 del 29 luglio del 2010, relativo agli allacciamenti alle reti idriche ed elettriche dei distributori installati dalla V.;

– la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990, per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

2.4 – La S., riproponendo anche i motivi aggiunti già dedotti in primo grado, soggiunge:

– domanda risarcitoria, connessa alla asserita volontaria "turbativa" del regolare svolgimento della gara conseguente alla cennata costituzione di un centro decisionale unitario fra le due citate concorrenti, asseritamene agevolata dall’A.S.L.;

– la violazione della legge 241/1990 per il diniego di accesso a documenti in possesso dell’A.S.L., con conseguente richiesta di ordinare il deposito degli stessi in giudizio.

2.5 – Sempre la S. contesta la inammissibilità e la irrilevanza dei numerosi documenti versati dalla V. l’ 11 febbraio 2011, la cui produzione avrebbe violato le prescrizioni di segretezza delle indagini di p.g.

3.- Le società ricorrenti hanno depositato memorie conclusionali ribadendo i motivi dei ricorsi in epigrafe.

La controparte V. s.r.l., costituitasi, ha depositato più memorie a sostegno della sentenza impugnata, contrastando altresì le singole censure dedotte dai ricorrenti in particolare circa la costituzione del centro unico decisionale ed eccependo la legittimazione a ricorrere della S. e della D.I.A. che avrebbero dovuto essere escluse dalla gara per aver installato ed esercito abusivamente per vari anni i propri distributori automatici all’interno dell’A.S.L. senza pagare il relativo canone.

L’A.S.L. di Bari non si è costituita.

4. – Alla camera di consiglio del 19 ottobre 2010 a istanza delle parti le cause sono state rinviate al merito e all’udienza pubblica dell’8 aprile, presenti i legali delle parti ricorrenti e della V. s.r.l., sono state trattenute in decisione.

5.1 – Ciò premesso in fatto, gli appelli in epigrafe, qui riuniti, sono infondati e vanno respinti, a conferma della sentenza impugnata.

5.2 – In effetti le disposizioni normative che regolano il rito del processo prevedono che il giudizio venga instaurato in conseguenza di atto introduttivo quale è l’impugnativa di provvedimento/sentenza, proposta da chi, persona fisica o giuridica, ritenga che la sua posizione giuridica soggettiva sia stata pregiudicata, e la disciplina prevede altresì la proposizione di eventuali controricorsi/ricorsi incidentali da parte di parti resistenti o controinteressati.

Orbene è indubbio che resta nella disponibilità del ricorrente principale, che ha così manifestato la propria volontà impugnatoria, la facoltà, sottoposta in ogni caso a espresse modalità procedurali e alle determinazioni del giudice, di rinunciare in ogni stato e grado della controversia al ricorso stesso, così evidenziando il venir meno dell’interesse alla decisione della causa.

5.3 – Nel caso di specie la S. risulta aver formulato esplicita rinuncia al ricorso e ai conseguenti atti del giudizio e il T.A.R. Puglia non poteva non tenerne conto e adottare le conseguenti determinazioni.

Il giudice di primo grado, però, posto che l’atto di rinuncia non risultava in atto notificato a tutte le controparti (nello specifico, alla V.), ha ritenuto di dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione "data la chiara volontà espressa dall’istante (in relazione alle circostanze della partecipazione alla nuova selezione indetta successivamente dalla ASL e dalla rinnovata formulazione del relativo bando che ha eliminato l’indeterminatezza del precedente, con l’esatta individuazione delle postazioni degli 80 distributori messi in gara)".

In effetti il giudice, anche in assenza delle prescritte formalità, può desumere per " facta concludentia ", cioè da fatti, atti e da comportamenti assunti chiaramente dopo la proposizione del ricorso e in corso di giudizio, argomenti di prova, come nella fattispecie, della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

5.4 – Di conseguenza il T.A.R. ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso principale, anziché dichiararlo estinto per rinuncia, con sintetica ma congrua motivazione.

Il giudice di prime cure ha poi dichiarato l’improcedibilità dei ricorsi incidentali e dell’azione ex art. 25 della legge 241/1990, in quanto per l’appunto "divenuti improcedibili".

Va sottolineato, d’altra parte, che le controparti, a quanto le stesse riferiscono, hanno avuto modo di opporsi alla richiesta di declaratoria di improcedibilità formulata dalla S. nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010, fissata per la trattazione della sunnominata istanza di accesso.

È da considerare che le parti resistenti e i controinteressati possono proporre ricorsi incidentali quando l’interesse sorge in dipendenza del ricorso presentato in via principale, al quale sono accessori e subordinati e alle cui sorti perciò gli stessi sono strettamente collegati, per cui l’improcedibilità del ricorso principale costituisce oggettivo motivo di arresto all’esame dei ricorsi proposti in via incidentale essendo venuta meno la ragione stessa che ha dato origine a questi ultimi e al giudizio.

5.5 – D’altra parte il presente giudizio si inserisce in un complesso contenzioso che ha registrato ricorsi e controricorsi proposti, a seconda i casi, dalle parti in causa, rispettivamente e specularmente avverso tutti gli atti delle diverse gare adottati dall’ASL, dinanzi al T.A.R. Puglia e poi al Consiglio di Stato.

Va rammentato in proposito che, a seguito di più specifiche ordinanze e sentenze la D.I.A. e la S., attuali ricorrenti, sono state ammesse per ben due volte alle gare indette dall’ASL, proprio a seguito dell’annullamento della loro esclusione in sede giurisdizionale (cfr, le ultime sentenze del TAR nn. 2259 e 2260 del 14 aprile 2010, depositate il 7 giugno 2010); la deliberazione n. 550 del 30 giugno 2008, che affidava il servizio a trattativa privata alla V., già in precedenza sospesa è stata annullata dal TAR con sentenza n. 315 del 18 dicembre 2008, depositata il 17 febbraio 2009; il Tribunale civile di Bari, con ordinanza del 24 marzo 2009, poi modificata in data 9 aprile 2009, ha ordinato alla V. e all’ASL la cessazione immediata del contratto stipulato al riguardo il 15 luglio 2008 e ha fatto divieto di installare altri distributori.

Il contenzioso è tuttora in atto, posto che all’udienza odierna sono all’esame anche gli appelli avverso le citate sentenze del T.A.R. n. 315, 2259 e 2260/2010.

6. – La sentenza del TAR Puglia qui impugnata va quindi confermata e l’improcedibilità del ricorso principale consente di dichiarare altresì assorbite le censure dedotte con i ricorsi incidentali dalle controparti, che ripropongono in questa sede lamentele e istanze già svolte in primo grado e che, per la valenza pregiudiziale della improcedibilità del ricorso principale, di conseguenza non sono state esaminate dal giudice di prime cure.

7.1 – Detta assorbenza potrebbe in linea di principio riferirsi anche alla censura secondo cui il TAR avrebbe dovuto in via preliminare esaminare i ricorsi incidentali in quanto volti all’esclusione della S., ricorrente principale, fin dall’inizio della procedura di gara.

Trattandosi però di questione dibattuta in giurisprudenza la Sezione ritiene, per completezza ed esaustività di trattazione, di doversi esprimere sul punto, ritenendo comunque la censura non condivisibile.

7.2 – La Sezione è infatti dell’avviso, diversamente da quanto dedotto dalle parti ricorrenti, che, come peraltro implicitamente effettuato dal TAR, nella ponderazione fra il ricorso principale e quello incidentale si debba procedere, in sintonia con la giurisprudenza che fa capo in materia alla richiamata sentenza del Consiglio di Stato -Adunanza Plenaria n. 11 del 10 novembre 2008, dapprima all’esame del ricorso principale, in particolare quando lo stesso risulta decisivo per dirimere la fase del contenzioso attivata per l’appunto con il ricorso principale.

Le ragioni di economia processuale e di logicità sottese a tale orientamento prevalgono soprattutto laddove il ricorso principale risulta, come nella fattispecie, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse emergente dalla "chiara volontà espressa dall’istante" come desumibile dal comportamento complessivo dello stesso ed anche dall’atto di rinuncia.

7.3 – È ben vero che la stessa Adunanza Plenaria, con recentissima sentenza, la n. 4 del 21 marzo 2011, depositata il 7 aprile 2011, ha sul punto ridimensionato la surrichiamata sentenza n. 11/2008, affermando che il ricorso incidentale, in quanto "diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente".

Il Consesso ha però ribadito dapprima che " pertanto, deve restare fermo il principio secondo il quale la legittimazione al ricorso, nelle controversie riguardanti l’affidamento dei contratti pubblici, spetti esclusivamente ai soggetti partecipanti alla gara, poiché solo tale qualità si connette all’attribuzione di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela"; nella fattispecie, va ricordato, che la V. non ha partecipato alla gara in questione.

L’Adunanza plenaria ha soggiunto anche che "l’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora sia evidente la sua infondatezza e non può essere negata al giudice la facoltà, in concreto, di ritenere preferibile esaminare prioritariamente il ricorso principale, quanto meno nei casi in cui esso sia palesemente infondato, inammissibile o improcedibile".

È stato precisato che "si tratta, peraltro, di un esito ammissibile in tutte le ipotesi in cui siano prospettate questioni pregiudiziali o preliminari, indipendentemente dal veicolo processuale utilizzato: in linea di principio resta ferma la priorità logica della questione pregiudiziale" anche perché "l’ordine logico di esame della questioni pregiudiziali rispetto a quelle di merito non rientra nella disponibilità della parti, che possono solo graduare le rispettive domande".

Sul punto, quindi, la Sezione ritiene che, per quanto riguarda il caso di specie, anche il recentissimo orientamento ora esposto induce a non condividere la succitata lamentela.

8.1 – Ciò stante, va quindi esaminato il capo degli appelli volto a censurare la compensazione delle spese resa nel giudizio di primo grado, e che la Sezione ritiene non meritevole di accoglimento, intendendo conformarsi al pacifico orientamento di questo Consiglio (cfr, da ultimo, Sezione VI, n. 892, 14 dicembre 2010, depositata il 9 febbraio 2011).

L’articolo 26 del codice del processo amministrativo stabilisce, al comma 1, la regola secondo cui, "quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile", quindi confermando il principio secondo cui la pronuncia sulle spese del giudizio è soggetta alla stessa disciplina prevista per il processo civile e, in linea generale, in base all’art. 91 dello stesso codice, le spese seguono la soccombenza.

Tuttavia, in forza dell’articolo 92, comma secondo, del codice, nel testo originario "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".

Successivamente, la legge 28 dicembre 2005 n. 263 ha modificato la disposizione prevedendo che "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".

Infine, il testo attualmente vigente, derivante dalle ulteriori modifiche disposte dalla legge n. 69/2009, stabilisce che "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".

Vi è quindi una palese tendenza del legislatore a rendere sempre più stringente la deroga alla regola secondo cui le spese seguono la soccombenza, ma, nella presente vicenda, peraltro, trova applicazione il testo normativo intermedio, introdotto dalla legge n. 263/2005, poiché il giudizio di primo grado è stato proposto all’inizio del 2009, e la disciplina prevista dalla legge n. 69/2009 è applicabile solo ai procedimenti proposti dopo la data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), in virtù della norma transitoria di cui all’art. 55.

8.2. – In tale quadro di riferimento, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che il T.A.R. ha amplissimi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite, in pratica, che non può condannare, totalmente o parzialmente alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (cfr., fra le altre, citato Cons. Stato, VI, n. 892/2011), e la valutazione di merito sulla compensazione delle spese non è sindacabile neppure per difetto di motivazione.

Quanto detto vale sia in riferimento alle sentenze di merito che a quelle meramente processuali nelle quali, infatti, pur sussiste una soccombenza virtuale nei confronti del soggetto che ha agito con un atto poi dichiarato inammissibile o improcedibile (Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2010 n. 8224).

8.3 – Nel caso di specie tale discrezionalità è stata esercitata in modo corretto né emergono circostanze di fatto, di segno contrario, meritevoli di particolare considerazione.

9.1 – In conclusione, per le considerazioni che precedono, gli appelli in epigrafe, qui riuniti, sono infondati e vanno respinti.

9.2 – La particolare complessità delle questioni sollevate da ambedue le parti in causa inducono la Sezione a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti (R. G. 8007 e 8009/2010), riuniti, li respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.