Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-11-2010) 22-02-2011, n. 6832 Patente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza emessa in data 4/12/2009 il Tribunale di Fermo, sez. dist. di S. Elpidio a Mare, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a S.K., in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c), (fatto del (OMISSIS)), la pena di giorni venti di arresto ed Euro 1.800 di ammenda. Con la sentenza venivano disposte la sanzione accessoria della sospensione della patente e la misura di sicurezza della confisca dell’auto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato che, premessa la natura sanzionatoria della confisca, lamentava la violazione di legge ( art. 2 c.p.) in relazione all’applicazione retroattiva della novella introdotta dal D.L. 23 maggio 2008 (conv. in L. n. 125 del 2008) che aveva previsto la confisca obbligatoria del veicolo in caso di superamento di limiti alcolemici di cui all’art. 186 C.d.S., lett. C).

3. Il ricorso è fondato.

Va premesso che questa Corte, con orientamento prevalente riteneva la natura di misura di sicurezza patrimoniale della confisca prevista dall’art. 186 cit., con la conseguenza della non applicazione del principio di irretroattività previsto per le sanzioni, ed invece della applicazione della legge vigente al momento della decisione, secondo il combinato disposto dell’art. 200 c.p., comma 2, e art. 236 c.p..

In particolare si era avuto modo di stabilire che "in tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicchè la confisca obbligatoria del veicolo, con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a g/l 1,5 per litro, trova applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 125 del 2008, art. 4, che l’ha introdotta" (Cass. 4, 9986/2009, Fave).

Di recente però, le Sezioni Unite della Cassazione, hanno stabilito che la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria, chiarendo che in ragione di ciò, la misura ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della Sua introduzione (Cass. Sez. Un. 23428/20l0, Caligo).

Tale pronuncia ha anticipato la più radicale soluzione adottata dalla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza 4/6/2010, n. 196, ha dichiarato la "l’illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole "ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2", dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 1, comma 1". La Corte, dopo avere affermato la natura di sanzione penale della confisca del veicolo, coerentemente ha cancellato dalla disposizione quella parte che l’assimilava ad una misura di sicurezza patrimoniale; di conseguenza, una volta attratta tale misura nell’area delle sanzioni penali, non ne è consentita l’applicazione retroattiva, per l’espresso divieto di cui all’art. 25 Cost., comma 2, e art. 2 c.p., comma 1.

Tale prospettiva non è mutata a seguito della riforma introdotta con la L. n. 120 del 2010, che ha degradato la confisca a sanzione amministrativa, tenuto conto che la irretroattività vige anche per tale tipo di sanzione (cfr. L. n. 689 del 1981, art. 1).

Per quanto detto, si impone l’annullamento della sentenza, senza rinvio, limitatamente alla disposta confisca.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del veicolo, statuizione che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-05-2011, n. 10019 Licenziamento per riduzione del personale

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 13/2 – 11/9/07 la Corte d’Appello di Roma rigettò l’appello proposto da G.M. avverso la sentenza n. 18427 del 14/21.07.2003 del Tribunale di Roma, con la quale gli era stata respinta la domanda diretta all’accertamento della illegittimità del licenziamento collettivo intimato il 24/9/01 anche nei suoi confronti e rispetto al quale aveva chiesto la reintegra nel posto di lavoro con condanna della parte datoriale al pagamento delle retribuzioni maturate fino al ripristino del rapporto lavorativo, dopo aver rilevato che i motivi del gravame, contenenti in parte anche censure del tutto nuove, non intaccavano nella sostanza la correttezza delle decisione impugnata, per cui erano senz’altro condivisibili le conclusioni cui era giunto il primo giudice in ordine alla ricorrenza delle condizioni di cui alla L. n. 223 del 1991 poste a fondamento della procedura del licenziamento collettivo adottato dall’istituto di credito appellato. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il G., affidando l’impugnazione ad un unico articolato motivo di censura.

Resiste con controricorso la FONSPA – Credito Fondiario ed Industriale s.p.a. che deposita, altresì, memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione

1. Con un unico motivo il ricorrente denunzia l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa più punti decisivi della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè la violazione e la falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed in conclusione formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte se il datore di lavoro deve dimostrare che, in fase applicativa del criterio di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l’individuazione degli stessi è avvenuta in relazione alle esigenze tecnico – produttive od organizzative del complesso aziendale; se un verbale di conclusione della procedura di mobilità che, per contenuto abbia l’integrale recepimento delle determinazioni di cui ad un accordo precedente all’avvio del processo di mobilità, e per l’effetto, non possa prevedere strumenti adeguati a contenere la situazione apertasi con il processo di mobilità, sia atto ad integrare la fattispecie di accordo sindacale e a soddisfare i requisiti previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5; se nel caso in cui l’intento elusivo del datore di lavoro risulti da un’individuazione dei lavoratori da esodare preventiva all’apertura delle procedure di legge e dalla mancata riduzione o trasformazione dell’attività di impresa, il sindacato del Giudice debba estendersi anche alla legittimità e ragionevolezza del criterio di scelta adottato per l’individuazione".

Orbene, va anzitutto rilevato che la lamentata mancata pronuncia su un punto determinante, quale quello dell’assenza di una comunicazione preventiva di avvio della pronuncia di mobilità avviata con lettera del 29/3/01, che a dire del ricorrente renderebbe la motivazione affetta dal vizio di cui all’art. 360 c.p.c., punto 5 è infondato:

infatti, nella parte iniziale della motivazione della sentenza impugnata è espressamente spiegato che il licenziamento di cui trattasi fu proceduto da ampia informativa alle 00.SS. relativamente al programma di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, cui fece seguito l’avvio delle consultazioni delle parti sociali sfociate nella sottoscrizione di un accordo del 30/1/2001 nel quale furono individuati gli strumenti di ricollocazione ed incentivazione all’esodo del personale in esubero che non fosse stato in possesso dei requisiti per l’accesso al Fondo di solidarietà previsto dal D.L. 28 aprile 2000, n. 158, con limitazione del licenziamento al solo personale che nel 2001 avesse maturato detti requisiti.

Ne consegue l’infondatezza del rilievo per il quale non sarebbe atto ad integrare la fattispecie di accordo sindacale e a soddisfare i requisiti previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 un verbale di conclusione della procedura di mobilità che per contenuto abbia l’integrale recepimento delle determinazioni di cui ad un accordo precedente all’avvio del processo di mobilità. Invero, come giustamente eccepito dalla difesa della controricorrente, nella fattispecie l’accordo successivo del 23-27 aprile 2001 aveva superato addirittura un doppio vaglio sindacale, vale a dire quello negoziale, sfociato nell’accordo del 30/1/01, e quello del percorso legale di cui alla L. n. 223 del 1991, iniziato con la formale comunicazione del 29/3/01 di avvio della procedura L. n. 223 del 1991, ex artt. 4 e 24 all’esito dell’esaurimento del piano di ristrutturazione precedentemente intrapreso.

Quanto alla doglianza per la quale, a fronte della eccepita violazione dei criteri da seguire per l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, la Corte territoriale non avrebbe motivato sul dedotto mancato ricorso, da parte della società, ad eventuali strumenti alternativi al licenziamento, si osserva quanto segue: tale lamentela non contiene, in realtà, alcuna censura specifica alla motivazione adottata al riguardo dal giudice d’appello e finisce, pertanto, per rivelarsi del tutto apodittica. Infatti, nella sentenza impugnata si legge che lo sforzo di salvaguardia dell’occupazione appariva incontrovertibilmente dimostrato dal fatto che, ancora prima di attivare la procedura amministrativa di riduzione del personale, la società appellata, a fronte della prospettata necessità di contenere nel numero massimo di ottanta unità il personale necessario ad un utile svolgimento dell’attività produttiva, aveva insistito per la prosecuzione nella gestione diretta di compiti, pur non indispensabili al raggiungimento degli obiettivi aziendali, arrivando a raddoppiare sostanzialmente l’organico da preservare.

Inoltre, la possibilità di esodo incentivato era pacificamente rivolta a tutti i dipendenti che avessero voluto aderirvi entro un termine predefinito e nella specie rispettato, così come al punto 3 dell’accordo aziendale era rimessa all’iniziativa dei lavoratori la possibilità di proporre una sede lavorativa anche esterna alla Regione Lazio.

Quanto alle doglianze che puntano l’attenzione sulla asserita violazione del criterio di scelta adottato (quello della anzianità contributiva ai fini pensionistici) e sulla dedotta inesistenza di esuberi nel settore in cui operava il ricorrente si impongono le seguenti osservazioni: anzitutto, per quel che concerne quest’ultimo specifico aspetto, non può non rilevarsi una assoluta mancanza di autosufficienza del motivo che è prospettato sulla base di elementi che all’intero ricorso non trovano riscontro con dati di sicura acquisizione processuale e che traggono origine esclusivamente dalle affermazioni della parte; invece, in merito alla validità del criterio prescelto si rileva che si è già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 9866 del 24/4/2007) che "in materia di licenziamenti collettivi – come sottolineato nella sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 1994 – la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (che si traduce in accordo sindacale che ben può essere concluso dalla maggioranza dei lavoratori direttamente o attraverso le associazioni sindacali che li rappresentano, senza la necessità dell’approvazione dell’unanimità), poichè adempie ad una funzione regolamentare delegata dalla legge, deve rispettare non solo il principio di non discriminazione, sanzionato dalla L. n. 300 del 1970, art. 15 ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell’obiettività e della generalità oltre a dover essere coerenti con il fine dell’istituto della mobilità dei lavoratori. Deve, conseguentemente, considerarsi razionalmente adeguato il criterio della prossimità al trattamento pensionistico con fruizione di "mobilità lunga", oltretutto menzionato come esempio nella suddetta sentenza costituzionale, stante la giustificazione costituita dal minore impatto sociale dell’operazione e il potere dell’accordo di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1 di sostituire i criteri legali e di adottare anche un unico criterio di scelta, a condizione che il criterio adottato escluda qualsiasi discrezionalità del datore di lavoro." (in senso conf. Cass. sez. lav. n. 13691 del 7/12/99).

Nè si è esclusa la validità del criterio unico, quale, appunto, quello della prossimità del personale alla pensione.

Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 21541 del 6/10/2006) che "in materia di collocamento in mobilità e di licenziamenti collettivi, il criterio di scelta adottato nell’accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali per l’individuazione dei destinatari del licenziamento può anche essere unico e consistere nella prossimità al pensionamento, purchè esso permetta di formare una graduatoria rigida e possa essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro". (in senso conforme v. anche Cass. sez. lav. n. 20455 del 21/9/2006).

Tali precedenti sono, in ogni caso, in linea col consolidato orientamento di questa Corte in base al quale in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la L. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato "ex post" nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto "ex ante" alle organizzazioni sindacali, destinatane di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda, con la conseguenza che i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, bensì la correttezza procedurale dell’operazione, per cui non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza una contestazione delle specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5 e senza la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di "effettive" esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (in tal senso v. Cass. sez. lav. n. 21541 del 6/10/2006). Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno poste a suo carico come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3.500,00 per onorario ed Euro 47,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-03-2011) 23-03-2011, n. 11712

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ola, che si sono riportati ai ricorsi.
Svolgimento del processo

Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma, pronunciando in sede di rinvio dalla sentenza della Suprema Corte del 07.07.2010, che aveva annullato sui gravi indizi la precedente ordinanza 24.06.2009, confermativa della misura della custodia carceraria applicata il 27.04.2009 dal GIP a R.D. e P.G., indagati per il reato ex art. 416 c.p., dichiarava inammissibile il riesame, ritenendo che i predetti, ormai in stato di libertà, non avessero, mancando fra l’altro qualsiasi loro deduzione in proposito, più alcun interesse a coltivare l’impugnazione. Ricorrono gli indagati.

Il R. lamenta la violazione dell’art. 627 c.p.p., posto che, essendo la sua condizione di libertà già sussistente al momento della decisione rescindente e in questa specificamente richiamata, senza che ne venisse inferita alcuna conseguenza in tema di inammissibilità dell’impugnazione in punto gravi indizi, non poteva più il Tribunale di rinvio assumerla a ragione di inammissibilità del riesame. Il P. propone una doglianza sostanzialmente analoga, aggiungendo che in ogni caso l’interesse alla pronuncia era stato specificamente espresso.
Motivi della decisione

I ricorsi sono fondati.

Non c’è dubbio, infatti, che, essendo la condizione di libertà già sussistente al momento della decisione rescindente e in questa specificamente richiamata, senza che ne venisse inferita alcuna conseguenza in tema di inammissibilità dell’impugnazione in punto gravi indizi, non poteva più il Tribunale di rinvio assumerla a ragione di inammissibilità del riesame, per il divieto di cui all’art. 627 c.p.p., comma 4. L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con rinvio al Tribunale di Roma, che procederà a specifica deliberazione in punto gravi indizi, giusta quanto stabilito nella sentenza rescindente del 07.07.2010.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 08-04-2011, n. 14089 Rinuncia all’impugnazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza 08/10/2010 della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso G.F. a mezzo del suo difensore di fiducia e procuratore speciale avv. Antonio Veropalumbo, il quale ha fatto pervenire successivamente in data 01/04/2011 una dichiarazione da lui sottoscritta di rinuncia alla impugnazione con conseguente declaratoria di irrevocabilità della sentenza, rinunciando altresì espressamente agli avvisi e ai termini.

Pertanto, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. d), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186/2000).
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 (Euro cinquecento) a favore della cassa delle ammende.

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