Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2011, n. 4146 Controversie di lavoro; Linceziamento;

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 25 marzo 2006, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, impugnata da F.E., ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a quest’ultimo dalla COBARR s.p.a., ordinando alla società di reintegrare l’appellante nel posto di lavoro e condannandola a corrispondere al lavoratore le retribuzioni maturate dalla data del recesso a quella dell’effettiva reintegra, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, detratta la somma di Euro 450 mensili percepita per i lavori socialmente utili svolti dall’aprile 1999.

Il giudice del gravame è pervenuto a tali conclusioni, avendo rilevato l’inosservanza della procedura di licenziamento collettivo, nell’ambito del quale andava inquadrato il recesso in questione. In particolare, ha ritenuto che nella comunicazione inviata dall’azienda alle organizzazioni sindacali non erano stati indicati i motivi che avevano determinato la situazione di eccedenza del personale, quelli tecnici, organizzativi e produttivi che precludevano l’adozione di misure alternative, ma soprattutto non erano stati individuati la collocazione aziendale e i profili professionali dei lavoratori in esubero con riferimento al personale abitualmente impiegato. Nè, ad avviso del medesimo giudice, le indicazioni delle posizioni professionali in esubero o comunque dei settori interessati dalla riduzione del personale erano desumibili dall’accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali, che sostanzialmente non specificava quali i criteri di scelta da seguire al fine di determinare il personale in eccedenza, risultando il criterio delle esigenze tecnico – produttive aziendali e del requisito pensionistico estremamente generico, con la conseguenza di inficiare l’intera procedura.

Per la cassazione di questa pronuncia la società soccombente ha proposto ricorso basato su tre motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale per tre motivi, poi illustrati con memoria.

Motivi della decisione

Innanzitutto, i due ricorsi, principale e incidentale, devono essere riuniti, a norma dell’art. 335 c.p.c..

Il primo motivo del ricorso principale, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.) deduce l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata per avere escluso la novità della censura concernente l’illegittimità del licenziamento per la violazione della necessaria oggettività del criterio di scelta, lamentata dall’appellante sotto il profilo che il criterio adottato sarebbe stato quello c.d. fotografico, in quanto avrebbe consentito, ancor prima delle consultazioni sindacali e della parametrazione dei criteri di scelta legali o contrattuali, di individuare il dipendente da licenziare; in primo grado, il lavoratore si era doluto della violazione dei criteri di scelta in relazione a quelli previsti dall’accordo sindacale.

Al termine del motivo è enunciato il seguente quesito di diritto:

"E’ vero che nella formulazione dell’atto di appello non possono proporsi domande o eccezioni nuove".

Il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., addebitando alla sentenza impugnata di non essersi pronunciata affatto, o di essersi pronunciata in maniera inadeguata, sulla eccezione di novità della censura specificata nel precedente mezzo di annullamento, si conclude con il seguente quesito di diritto: "E’ vero che il giudice investito di una specifica questione posta anche in forma di eccezione ovvero di istanza ritualmente introdotta in giudizio deve attenersi alla regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e che tale violazione integra un difetto di attività del giudice di secondo grado".

Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e della L. n. 223 del 1991, art. 4. Sostiene che la sentenza impugnata nel rilevare "che non risultava chiara la puntuale indicazione delle modalità con le quali erano stati applicati i criteri di scelta" e quindi l’inosservanza del comma nono del suddetto art. 4, era incorso nel vizio di ultrapetizione.

Il quesito di diritto enunciato al termine del motivo è il seguente:

"E’ vero che il giudice nel decidere su una domanda eccezione o istanza di parte deve uniformarsi al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e non andare oltre il limite delle stesse".

Il ricorso principale è inammissibile per la violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Premesso che la enunciazione del quesito di diritto deve ritenersi richiesta, secondo l’art. 366 bis ora citato, anche nell’ipotesi di vizio di diritto per violazione dell’art. 112 c.p.c. (v. Cass. 23 febbraio 2009 n. 4329, Cass. 26 ottobre 2009 n. 22578, indirizzo a cui il Collegio ritiene di dover dare contiguità, proprio perchè in base al testo della norma richiamata non sembra potersi affermare una distinzione tra i motivi d’impugnazione in diritto, escludendo dall’applicazione della norma quelli concernenti errores in procedendo, contra, però, Cass. 10 settembre 2009 n. 19558), si deve osservare che la formulazione del quesito di diritto, come riportata innanzi per ciascuno dei tre motivi, è estremamente generica.

Infatti, per il primo motivo essa si limita alla enunciazione del divieto stabilito dalla norma denunciata, di proporre in appello domande o eccezioni nuove, per cui è solo una enunciazione di carattere generale e astratta, come tale inidonea ad assumere rilevanza ai fini della riconducibilità della violazione alla fattispecie esaminata (v. fra le altre Cass. sez. unite 11 marzo 2008 n. 6420, Cass. 19 febbraio 2009 n. 4044). Per gli altri due motivi, la formulazione del quesito di diritto si esaurisce nella enunciazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, omettendosi di precisare quale la questione su cui il giudice del merito aveva omesso di pronunciare (secondo motivo) o aveva pronunciato oltre i limiti della domanda (terzo motivo).

Precisazione questa tanto più necessaria, in considerazione dell’inosservanza dei criteri di scelta che, come la stessa società ricorrente ha riconosciuto in ricorso, il lavoratore aveva prospettato con l’atto di appello, per cui nella formulazione del quesito di diritto sarebbe stato indispensabile, al fine di individuare il vizio di attività in cui era incorsa la sentenza, quale l’errore di interpretazione commesso dal giudice della censura sul criterio di scelta.

Passando all’esame del ricorso incidentale, con i tre motivi proposti, per i quali risultano adempiute le prescrizioni dettate dall’art. 366 bis c.p.c., F.E. si duole che nel determinare il risarcimento del danno a lui spettante il giudice del merito abbia tenuto conto dell’aliunde perceptum, sebbene l’altra parte in proposito nulla avesse eccepito (primo motivo), e sebbene si trattasse di compensi percepiti per lo svolgimento di lavori socialmente utili, come tali non aventi natura retributiva, secondo la previsione del D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 4, comma 1, (secondo motivo); in ordine alla suddetta statuizione il giudice del merito, ad avviso del ricorrente incidentale, non ha fornito alcuna motivazione, essendosi limitato a richiamare quanto asserito dal medesimo lavoratore (terzo motivo).

Il ricorso è infondato.

A disattendere le censure come sopra sintetizzate, è sufficiente osservare, da un lato, che l’aliunde perceptum, da detrarre dal risarcimento del danno spettante al lavoratore illegittimamente licenziato e commisurato alle retribuzioni maturate nel periodo tra il licenziamento e il reinserimento nel posto di lavoro, si riferisce ai compensi conseguiti dal lavoratore reimpiegando la capacità di lavoro non impegnata nell’attività cessata a causa del licenziamento illegittimo, senza che rilevi la natura delle somme percepite, se cioè retributiva o assistenziale, e neppure se tali redditi siano assoggettabili a contribuzione (Cass. 28 maggio 2003 n. 8494);

dall’altro lato, che l’aliunde perceptum non integra un’eccezione in senso stretto e, pertanto, è rilevabile dal giudice anche in assenza di un’eccezione di parte in tal senso, ovvero in presenza di un’eccezione intempestiva, semprechè la rioccupazione del lavoratore costituisca allegazione in fatto ritualmente acquisita al processo, anche se per iniziativa del lavoratore e non del datore di lavoro (Cass. 21 aprile 2009 n. 9464).

In conclusione, il ricorso principale è inammissibile, mentre quello incidentale va rigettato.

Quanto alle spese del presente giudizio, considerata la reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensarle integralmente fra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta l’incidentale; compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-03-2011, n. 6507 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, al Tribunale, giudice del lavoro, di Savona, regolarmente notificati, T.F. e R.P., premesso di aver lavorato per vari e distinti periodi presso la OMSAV s.p.a. di (OMISSIS), e premesso che in ragione dell’attività svolta erano stati esposti alla inalazione di fibre di amianto per un periodo comunque superiore a dieci anni, chiedevano che venisse dichiarato il loro diritto alla rivalutazione dei contributi versati, con coefficiente 1,5, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

Procedutosi all’istruzione della causa mediante l’assunzione di prove documentali e testimoniali nonchè mediante l’effettuazione di consulenza d’ufficio tecnico – ambientale affidata ai consulenti B., V. e Va., i quali avevano confermato i risultati dell’indagine già effettuata in altro analogo procedimento su incarico della Corte d’appello di Genova assumendo – previa integrazione dell’analisi con gli specifici dati relativi alle concrete lavorazioni svolte dai ricorrenti – che l’esposizione ad amianto degli stessi durante la loro attività lavorativa svolta presso la OMSAV di (OMISSIS) era superiore a quella prevista dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, artt. 24 e 31 il Tribunale adito accoglieva le domande proposte dai lavoratori suddetti e condannava l’Inps alla rivalutazione dell’anzianità contributiva della L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8 mediante l’applicazione del coefficiente dell’1,5 per i periodi espressamente indicati.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Inps lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte dalle controparti con i ricorsi introduttivi.

La Corte di Appello di Genova disponeva nuova consulenza tecnico – ambientale, sullo stesso quesito già formulato dal giudice di primo grado, affidandone l’incarico a diverso consulente, l’ing. G., il quale concludeva che nessuno dei lavoratori interessati era stato esposto a rischio di inalazione di fibre di amianto in concentrazione superiore alla soglia fissata dai predetti D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31. Di conseguenza la Corte d’appello, aderendo alle conclusioni del nuovo CTU, con sentenza in data 21.3/29.5.2008, accoglieva il gravame rigettando la domanda originariamente proposta dai ricorrenti.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione T. F. e R.P. con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Istituto intimato.
Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5); omessa motivazione in punto di rinnovo della CTU già esperita in primo grado.

In particolare i ricorrenti, pur rilevando che al giudice di secondo grado non era preclusa la facoltà di disporre ex officio il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio già effettuata in primo grado, quale mezzo di acquisizione degli elementi di cognizione necessari ai fini del decidere, evidenziavano che tuttavia, in assenza di indicazioni di fatto o dati nuovi rispetto a quelli già valutati nella prima consulenza, ovvero in assenza di vizi o gravi lacune dell’indagine peritale già effettuata, la facoltà suddetta trovava un limite nel principio di unità della prova.

Per di più nella fattispecie in esame la duplicazione dell’indagine si appalesava superflua avendo i consulenti nominati nel giudizio di primo grado già fornito completa ed esauriente risposta ai quesiti formulati (e reiterati nell’ordinanza del giudice di secondo grado) circa l’entità della esposizione ad amianto subita dai lavoratori interessati. E parimenti completa ed esaustiva si appalesava la precedente indagine peritale in ordine all’ambiente di lavoro, risultando tra l’altro le conclusioni di detta indagine riconosciute e recepite dalla CONTARP. Pertanto il rinnovo della consulenza d’ufficio disposta dai giudici di appello non trovava giustificazione, essendo priva di qualsiasi motivazione, come pure prive di motivazione erano le diverse conclusioni cui era pervenuto il consulente nominato nel secondo grado del giudizio partendo dalla identica situazione oggettiva già esaminata dai primi consulenti.

Il motivo non è fondato.

Decisiva, al riguardo, è la considerazione che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova, bensì (come riconoscono gli stessi ricorrenti) un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice, al quale spetta decidere sulla esaustività degli accertamenti già compiuti e valutare l’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, ovvero di sentire a chiarimenti il consulente, nonchè di procedere alla rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti; e l’esercizio di tale potere (così come il suo mancato esercizio) non può essere sindacato in sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, salvo che l’esigenza di procedere ad una nuova consulenza (o di chiamare il consulente a chiarimenti o, ancora, di effettuare accertamenti suppletivi o integrativi) sia stata segnalata dalle parti e il giudice non ritenga di accogliere la relativa istanza (vedi Cass. nn. 17906 del 2003, n. 5777 del 1998, 8611 del 1995, 10972 del 1994).

Col secondo motivo di ricorso si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5); difetto di motivazione in ordine alla contestata inattendibilità della CTU. In particolare rilevano i ricorrenti la nullità della consulenza d’ufficio effettuata in grado d’appello stante la inattendibilità delle conclusioni formulate dal CTU sulla base di un evidente pregiudizio manifestato prima e nel corso delle operazioni peritali;

e rilevano altresì che le dedotte violazioni erano state tempestivamente eccepite dalla difesa di parte ricorrente (per come risultava dal verbale di udienza del 21.3.2008), peraltro senza esito.

Ed invero, da una lettera del consulente di parte ricorrente (datata 9.7.2007 e letta in udienza), era emerso che il CTU, nel corso delle operazioni peritali relative allo stabilimento OMSAV, aveva manifestato informalmente ai consulenti di parte la propria "preoccupazione" in ordine alle conseguenze di ordine politico – economico derivanti da un eccessivo numero di riconoscimenti dei benefici previdenziali nei confronti dei lavoratori che asserivano l’avvenuta esposizione all’amianto. Di conseguenza doveva ritenersi non più assicurata, siccome rilevato alla predetta udienza del 21.3.2008, la posizione di imparzialità del consulente rispetto alle valutazioni affidategli dal giudice.

Rilevano altresì i ricorrenti che il giudice d’appello, in presenza di un netto contrasto tra le due consulenze tecniche, di primo e di secondo grado, avrebbe dovuto fornire adeguata, logica ed esauriente motivazione del suo convincimento, e ciò tanto più laddove le più restrittive conclusioni formulate dal secondo perito erano state sottoposte a specifiche critiche da parte della difesa dei lavoratori interessati.

Anche questo motivo è infondato.

Non può, invero, dubitarsi della imparzialità del CTU, rispetto alle valutazioni da compiere (e poi espresse) con riferimento alla posizione lavorativa degli odierni ricorrenti, per il solo fatto che l’ausiliare tecnico avesse in qualche modo paventato le conseguenze di ordine politico-economico derivanti dal numero di domande (all’epoca) pendenti per il riconoscimento dei benefici previdenziali riconosciuti dalla L. n. 257 del 1992 ai lavoratori esposti all’amianto. E’ irrilevante, quindi, che la sentenza impugnata manchi di una espressa motivazione sul punto. Peraltro, la confutazione delle riserve in proposito avanzate dagli (allora) appellati è implicita nel giudizio di piena attendibilità ed esaustività dell’elaborato tecnico che la Corte di merito esprime e giustifica riferendo della correttezza della metodica seguita dal proprio ausiliare – determinazione del tempo e della consistenza della esposizione all’amianto effettuata, in relazione alle mansioni svolte da ciascuno dei lavoratori, con l’utilizzo dei criteri, scientificamente validi, apprestati, per la valutazione del rischio in attività similari, dalla banca dati Amyant, generalmente accreditata – e concludendo nel senso della non percorribilità dell’ipotesi di una valutazione del rischio maggiore di quella indicata dal CTU, perchè non suffragata in causa da oggettivi elementi di riscontro. A fronte di un siffatto accertamento, frutto della complessiva valutazione del materiale istruttorio, diventa irrilevante la circostanza che a colleghi di lavoro dei ricorrenti, operanti nello stesso ambiente e con le stesse mansioni, sarebbe stata riconosciuta l’esposizione a rischio, posto che dall’avvenuta esposizione di un lavoratore non è lecito inferire, in assenza di ulteriori precisi elementi di prova, il verificarsi di un’identica esposizione per un altro lavoratore. Si aggiunga che diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, all’attestazione di rischio dell’INAIL può attribuirsi valore di prova "privilegiata" soltanto se e in quanto si tratti di certificazione rilasciata sulla base degli atti di indirizzo emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, giusta la previsione della L. n. 179 del 2002, art. 18, comma 8, (confermata anche dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 20), così come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, espressasi nel senso che solamente le certificazioni in questione, se non contrastate da una specifica prova contraria, consentono il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale controverso, senza necessità di accertare altrimenti il periodo e la consistenza della personale esposizione all’amianto del lavoratore interessato, offrendo presunzioni gravi, precise e concordanti dell’avvenuto superamento della prescritta "soglia" di rischio in tutto il periodo nelle stesse indicato (cfr.

Cass. sent. n. 10037 del 2007, 400 del 2007, 27451 del 2006 e numerose altre conformi).

In definitiva, le censure di vizio di motivazione che i ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata non evidenziano lacune o vizi logici del suo impianto motivazionale, tali da rendere la decisione priva dì razionale giustificazione, ma si risolvono, per la gran parte, attraverso la messa in discussione dell’operato e delle conclusioni del CTU, in critiche strumentali a una revisione del merito del convincimento del giudice (che quelle conclusioni ha fatto proprie) e, per ciò stesso, devono ritenersi inammissibili, in quanto incompatibili con il sindacato di (sola) legittimità proprio del giudizio di cassazione.

In conclusione il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003 (conv. in L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 25-02-2011, n. 7448 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

quanto segue:

Il PG presso la CdA di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza del GdP di Bergamo del giorno 11.6.2009 con la quale ha dichiarato NDP nei confronti di B.E. in ordine al reato a lui ascritto ( art. 612 c.p.) per essere detto reato estinto per tacita remissione di querela, atteso che la PO, pur avvertita del fatto che la sua assenza in udienza sarebbe stata interpretata come manifestazione di volontà in tal senso, non si è presentata all’udienza del 27.2.2009.

Il ricorrente deduce violazione di legge, ricordando che le SS.UU. di questa Corte hanno chiarito che la condotta del querelante come sopra descritta non può essere interpretata come manifestazione di volontà di rimettere la querela.

Il ricorso è fondato, atteso che la giurisprudenza citata dall’impugnante PG (SS.UU., sent. n. 46088 del 2008, ric. PM in proc. Viele 241357) è esattamente nel senso indicato dal ricorrente.

Il principio, per altro, è stato ribadito successivamente da più di una pronunzia (da ultimo vedasi; ASN 201011142 – RV 247014, per la quale la mancata comparizione del querelante in udienza, al di fuori dell’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, 28 e 30, non da luogo a remissione tacita della querela, nonostante la sollecitazione a comparire espressamente rivoltagli dal giudice).

La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio per nuovo giudizio al GdP di Bergamo.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2010) 11-03-2011, n. 9934 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 17 settembre 2010 il Tribunale per il riesame di Genova ha rigettato l’impugnazione proposta da Z.C. avverso l’ordinanza del 2 agosto 2010 con cui il G.I.P. del Tribunale di Genova ha rigettato l’istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui all’art. 61, n. 2, art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 2 e 3, n. 1, art. 61 c.p., n. 2, artt. 110 e 56 c.p. e art. 629 c.p., commi 1 e 2, e art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il Tribunale territoriale ha motivato tale decisione sostenendo la permanenza delle esigenze cautelari in considerazione della gravità dei reati commessi ed il breve lasso di tempo trascorso dagli stressi. Il Tribunale ha inoltre ritenuto di non escludere il pericolo di reiterazione nel reato, nè viene dedotto un percorso di recupero dalla tossicodipendenza che potrebbe indurre a ritenere possibile un allontanamento dell’imputata dall’ambiente da cui hanno tratto origine le condotte criminose contestate.

La Z. propone ricorso avverso tale provvedimento lamentando, con il primo motivo, inosservanza e mancata applicazione dell’art. 299 c.p.p., commi 1 e 2 in relazione agli artt. 2, 10 e 13 Cost. ed alla L. n. 848 del 1955, art. 5. In particolare la ricorrente deduce che il Tribunale territoriale avrebbe astrattamente affermato l’esistenza del concreto pericolo ai fini delle esigenze dettagliatamente descritte dall’art. 274 c.p.p. senza considerare concretamente ed attualmente l’esistenza di tale pericolo pervenendo in tal modo ad un anticipato riconoscimento di colpevolezza. Con riferimento agli elementi istruttori acquisiti, la ricorrente deduce che nessuno dei testi escussi avrebbe testimoniato della partecipazione, sia pure marginale, dell’imputata ad attività di spaccio, facendo riferimento invece ad un uso collettivo di sostanza stupefacente; nè sarebbero emersi elementi per affermare la responsabilità nel contestato reato di rapina.

Con secondo motivo si lamenta inosservanza e mancata o erronea applicazione dell’art. 274 c.p.p., e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare si deduce la mancanza della concretezza del pericolo di reiterazione nel reato, affermato solo astrattamente, in violazione dell’art. 274 c.p.p. che richiede, appunto, la concretezza di tale pericolo che nel caso non sussisterebbe, per cui, anche ammettendo la sussistenza degli indizi di colpevolezza, non potrebbe essere limitata la libertà dell’imputata proprio per la mancanza di detto pericolo concreto di reiterazione nel reato.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Il primo motivo si riferisce alle esigenze cautelari che sarebbero desunte dalla gravità di reati senza che vi siano prove o indizi di colpevolezza. La censura è infondata in quanto il Tribunale territoriale ha congruamente e logicamente ricavato la sussistenza delle esigenze cautelari dalla gravità dei reati, dalle modalità dei fatti e dal breve tempo trascorso dai medesimi. In ordine agli indizi di colpevolezza lo stesso Tribunale ha richiamato le intercettazioni ambientali. Non è possibile in sede di legittimità sindacare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, soprattutto quando questa è finalizzata, non alla dichiarazione della responsabilità, ma alla valutazione della sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari.

In ordine al secondo motivo di gravame con il quale si lamenta un’asserita mancata concretezza delle esigenze cautelari con particolare riferimento al pericolo di reiterazione del reato, va pure considerato che, il Tribunale territoriale ha, sia pure assai sinteticamente, richiamato la pervicacia nell’attività delittuosa desunta dalla pluralità dei reati di cui si assumono i gravi indizi di colpevolezza, quale concreto elemento per affermare il pericolo di reiterazione. Lo stesso Tribunale ha pure considerato elementi favorevoli all’imputato, quali la puntuale osservanza delle prescrizioni connesse alla misura cautelare, giudicandoli tuttavia non prevalenti sugli elementi richiamati ai fini della concretezza del pericolo di reiterazione previsto dall’art. 274, lett. c) quale motivo per disporre la misura cautelare. Tale giudizio operato dal Tribunale non è censurabile in sede di legittimità stante la logicità della motivazione.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.