Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-07-2011, n. 14851 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22 maggio 2008, la Corte d’Appello di Milano accoglieva il gravame svolto da C.A. contro la sentenza di primo grado e dichiarava intercorso tra il lavoratore e la società poste italiane un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1 aprile 2005.

La Corte territoriale puntualizzava che:

il giudice di primo grado aveva ritenuto che, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, il rapporto si costituiva con l’utilizzato re solo in mancanza dei presupposti per la somministrazione e per alcuni vizi formali del contratto, mentre, nella specie, i vizi riguardavano il contratto di assunzione e le ragioni erano state indicate e dimostrate dalla società; non era necessario prendere posizione sul rispetto dei requisiti di forma previsti per i contratti di somministrazione poichè, per accogliere la domanda di C., era sufficiente verificare l’adempimento da parte della società, conforme alle pattuizioni intervenute, utilizzando il lavoratore, con il primo contratto; se Poste aveva stipulato un valido contratto di somministrazione, in caso di contestazione doveva provare di aver utilizzato il lavoratore secondo la causa prevista e, nella specie, tale prova non era stata data;

– il difetto di prova sull’esistenza delle ragioni travolgeva il contratto a termine e comportava la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di Poste, con obbligo di riammettere al lavoro il lavoratore e pagare le retribuzioni dalla data dell’offerta della prestazione , con la richiesta del tentativo di conciliazione;

– non trovava applicazione l’art. 18 st.lav. non essendo stato intimato alcun licenziamento nè dall’effettivo datore di lavoro, nè dal somministratore, limitatosi a comunicare la scadenza del rapporto a termine.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Poste italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. TI lavoratore ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

-4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 434, comma 1, artt. 342 e 346 c.p.c., ( art. 360 c.p.c., n. 3) per aver la corte di merito disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi d’appello. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

7. Il motivo è infondato. Osserva il Collegio che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo, come nella specie, con riferimento al rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che ha valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame (ex multis, Cass. 10696/2007).

6. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414 c.p.c., ( art. 360 c.p.c., n. 3) per non aver la corte di merito tenuto conto che le contestazioni attenevano al rapporto tra somministratore e prestatore di lavoro. Si censura la sentenza impugnata, in assenza di contestazioni specifiche riferibili alla tipologia del contratto utilizzato da Poste italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nel periodo in cui C. vi è stato addetto, per non aver limitato la verifica della legittimità del rapporto trilaterale in essere e alla verifica dell’utilizzabilità del lavoratore da parte di Poste italiane, pur non essendo un proprio dipendente.

7. Il motivo è inammissibile. L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3, o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo errar in procedendo – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo.

8. Con il terzo e quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. e D.Lgs. n. 276 de 2003, art. 20 e art. 2697 c.c. e omessa contraddditoria motivazione, per aver la corte di merito non valutato correttamente la genericità delle contestazioni di controparte in ordine all’accordo collettivo posto a fondamento del ricorso al lavoro somministrato e alla sussistenza della causale indicata nel primo contratto di somministrazione (terzo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 e art. 2097 (recte art. 2697) c.c. e omessa contraddditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per aver la corte di merito ritenuto non assolto da Poste italiane s.p.a. l’onere della prova della sussistenza delle esigenze per il ricorso al lavoro D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 20 (quarto motivo).

9. Osserva il Collegio che il ricorso per cassazione nel quale si denuncino, con un unico articolato motivo d’impugnazione, vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è ammissibile, alla stregua della disciplina dell’art. 366 bis c.p.c.., applicabile ratione temporis, qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (v., Cass., SU, n. 7770/2009).

10. Nella specie, i quesiti formulati a corredo dei motivi in esame non presentano i descritti requisiti e sono, pertanto, inammissibili.

11. Infine, l’inesistenza di un valido motivo di censura in ordine al risarcimento del danno preclude alla Corte, a parte ogni altra considerazione, l’esame della questione dell’applicabilità della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, cui la società ricorrente ha fatto riferimento nella memoria ex art. 378 c.p.c..

12. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 13,00, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, ed accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-08-2011, n. 17030 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

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Svolgimento del processo

La Studio Progetti di Miano M.A. & C. s.n.c. chiedeva la condanna del Fallimento Garden s.r.l. alla corresponsione della somma di L. 150.000.000, quale corrispettivo per lavori eseguiti in forza di contratto d’appalto. Il Fallimento si costituiva ed eccepiva l’improponibilità della domanda L. Fall., ex art. 52, comma 2, per essere stato il contratto stipulato prima della dichiarazione di fallimento.

Il Tribunale, con sentenza n. 731/2002, dichiarava l’improcedibilità della domanda, compensando tra le parti le spese di lite.

Interponeva appello il Fallimento, dolendosi della disposta compensazione; l’appellata si costituiva e chiedeva il rigetto del gravame.

La Corte d’appello, con sentenza 7 dicembre 2006, accoglieva l’impugnazione, non riscontrando nel caso alcuna ragione giustificante la compensazione e, per il principio della soccombenza, condannava la Studio Progetti di Miano M.A. & C. s.n.c. alla rifusione al Fallimento delle spese processuali del secondo grado.

Propone ricorso per cassazione la Studio Progetti sulla base di unico motivo. L’intimato Fallimento non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1.1.- Con l’unico motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, richiamando la facoltà del Giudice di disporre la compensazione delle spese anche senza motivazione, e comunque che nel caso le ragioni della compensazione erano agevolmente ricavabili dalla motivazione della sentenza del Tribunale, alla stregua della mancata contestazione dell’improcedibilità da parte della Studio Progetti, per cui l’attività processuale era stata ridotta al minimo, nè il Giudice aveva dovuto disporre la precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare.

2.1.- Il motivo è infondato.

Come di recente affermato nella pronuncia n. 7766 del 2010 (ed in senso conforme, le precedenti 17868/09 e 14563/08), al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i "giusti motivi" di compensazione totale o parziale delle spese previste dall’art. 92 c.p.c. (da indicare esplicitamente in motivazione per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2006, a seguito della sostituzione del secondo comma di detta norma per effetto della L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), e successive modificazioni ed integrazioni) possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese dalla parte soccombente, non potendo trovare luogo l’esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione.

Nella specie, la Corte del merito ha applicato correttamente detto orientamento, ed ha verificato che risultando il Fallimento vittorioso, non si riscontrava dalla sentenza impugnata alcuna ragione della disposta compensazione.

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-09-2011, n. 19107 Servitù coattive di passaggio

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Svolgimento del processo

S.U. e S.H. convenivano in giudizio la s.p.a. Ferrovie dello Stato, nonchè G.C.M., M.M.C., L.K., L., Le., Ma., E. e P.D. e, premesso di essere comproprietari della p. ed. 862 da ritenersi interclusa, chiedevano la costituzione di servitù coattiva di passaggio, a piedi e con veicoli, a carico della p.f. 2573 di proprietà della convenuta società o, in via subordinata, a carico della p.f. 679 di proprietà dei P..

Questi ultimi rimanevano contumaci, mentre la s.p.a. Ferrovie dello Stato si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e deducendo, in corso di causa, che l’area in questione era stata vincolata a verde nel piano urbanistico del Comune di Ortisei.

Con sentenza non definitiva 589/2001 l’adito tribunale di Bolzano estrometteva dal giudizio la s.p.a. Ferrovie dello Stato e disponeva la chiamata in causa della Provincia di Bolzano alla quale era stata trasferita la indicata area.

La Provincia di Bolzano si costituiva ed eccepiva che la p.f. 2573 faceva parte del suo patrimonio indisponibile con conseguente impossibilità di costituzione di servitù coattiva impedita anche per la destinazione dell’area a verde pubblico.

Con sentenza 862/2002 il tribunale accoglieva la domanda proposta nei confronti della Provincia di Bolzano la quale proponeva appello. I S. resistevano al gravame mentre i P. restavano contumaci anche in secondo grado.

Con sentenza 10/11/2005 la corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano – in riforma dell’impugnata decisione rigettava la domanda proposta dai S.. La corte di merito osservava:

che il primo motivo di gravame era infondato mentre era fondato il secondo; che, come era pacifico, la p.f. 2573 non era più destinata a pubblico servizio ferroviario ed era stata trasferita – in forza di atto di transazione tra la società Ferrovie dello Stato e la Provincia di Bolzano – in proprietà a quest’ultima la quale non aveva fornito alcuna prova in ordine alla asserita natura di bene patrimoniale indisponibile dell’immobile in questione; che a tal fine non era sufficiente la qualifica della p.f. 2571, contenuta nel decreto tavolare del giudice tavolare di Chiusa, di bene rientrante nel patrimonio indisponibile della Provincia non potendo le statuizioni contenute in un decreto tavolare acquistare efficacia di cosa giudicata materiale; che nella specie mancavano i requisiti necessari per riconoscere la natura di bene patrimoniale indisponibile della p.f. 2573; che non risultava l’emanazione da parte della Provincia dell’atto amministrativo tipico previsto dalla L.P. 21 gennaio 1987, n. 2, art. 4 per la dichiarazione dell’indisponibilità di beni immobili; che la semplice domanda tavolare del Presidente della Giunta Provinciale non era idonea a sopperire alla mancanza del previsto ed indicato atto tipico; che la destinazione della p.f. 2571 a passeggiata pubblica ed a verde pubblico preesisteva al trasferimento dell’immobile alla Provincia ed era stata impressa dal Comune di Ortisei, ossia da un soggetto diverso dal proprietario e per interessi propri del detto Comune; che il vincolo a verde pubblico non implicava di per sè l’impossibilità di costituzione di una servitù coattiva di passaggio, dovendosi accertare la compatibilità in concreto delle condizioni di esercizio della servitù con la destinazione urbanistica; che il tribunale aveva errato nel ritenere sussistenti i presupposti di cui all’art. 1052 c.c. per la costituzione della richiesta servitù coattiva; che, come accertato con la c.t.u. espletata in primo grado, la p. ed. 862 degli attori-appellati già godeva di un accesso alla via pubblica in direzione nord per il tramite di una stradina costituita dalla p.f.

679 per cui il fondo dei S. non poteva ritenersi intercluso; che, al contrario di quanto affermato dal tribunale, non era rimasta provata la destinazione a laboratorio dell’edificio eretto sulla p.f. degli attori per cui non poteva riconoscersi la necessità dell’accesso a tale p.f. anche con veicoli per esigenze dell’industria; che, come emergeva dai documenti acquisiti, il detto edificio era costituito da una casa di abitazione e non era destinato ad esercizio di un’impresa industriale; che nella stessa concessione edilizia l’edificio era stato qualificato come casa di abitazione con locali, secondo il progetto, destinati a funzioni abitative ad eccezione di un piccolo locale di mq. 13,34 denominato laboratorio computer e di un altro locale denominato "magazzino", ossia locale- deposito compatibile con una casa di civile abitazione; che la richiesta servitù di passaggio veicolare non poteva ritenersi funzionale ad un più "conveniente uso del fondo" dominante, per gli effetti di cui all’art. 1051 c.c., comma 1 essendo tale nozione riferibile non ad esigenze di maggiore comodità ma a situazioni oggettive di effettiva necessità; che la casa di abitazione godeva di un accesso a piedi alla via pubblica e della possibilità di parcheggio di autovetture nelle vicine vie; che pertanto mancavano i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva ex art. 2051 c.c. La cassazione della sentenza della corte di appello di Trento è stata chiesta da S.U. e S.H. con ricorso affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso la Provincia di Bolzano che ha proposto ricorso incidentale sorretto da un solo motivo. Gli intimati P. non hanno svolto attività in sede di legittimità. Il Comune di Ortisei ha spiegato intervento adesivo nella qualità di acquirente della p. ed. 2575 e, quindi, quale avente causa dalla Provincia di Bolzano. 1 ricorrenti principali e la Provincia Autonoma di Bolzano hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ex art. 335 c.p.c. In via preliminare va rilevata l’inammissibilità – sotto un duplice profilo – dell’atto di "intervento adesivo" del Comune di Ortisei quale acquirente della p. ed 2575 e, quindi, quale avente causa dalla Provincia di Bolzano. Al riguardo va richiamato il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito (tra le tante, sentenze 11/5/2010 n. 11375; 7/5/2005 n. 11322; ordinanza S.U. 23/11/2004 n. 1245). La procura non è stata poi rilasciata nella forma di cui all’art. 823 c.p.c., comma 2 ma inammisibilmente a margine di un atto diverso dal ricorso o dal controricorso.

Il contrasto di giurisprudenza sulla esposta questione processuale costituisce ragione sufficiente per la compensazione del giudizio di cassazione tra il Comune interveniente e i ricorrenti principali.

Con i due motivi del ricorso principale S.U. e S.H. – dopo aver premesso: che la propria abitazione ospita la sede progettuale, amministrativa, commerciale ed espositiva dell’azienda (importante falegnameria d’arte); che una porzione dell’edificio è destinata espressamente a laboratorio e un’altra a magazzino; che le dette circostanze non sono state contestate dai convenuti; che l’immobile in questione è dotato di posti auto esterni e interrati – denunciano rispettivamente:

– violazione degli artt. 1052 e 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. deducendo che la corte di appello ha errato nell’escludere – per la prima volta e di sua iniziativa malgrado l’assenza di contestazione sul punto – la sussistenza nella specie delle "esigenze dell’industria che impongano l’accesso anche con veicoli" alla particella in questione e nell’affermare che difettava "qualsiasi prova che l’accesso veicolare fosse imposto da esigenze della produzione inerenti l’esercizio dell’attività industriale". Come risulta dal progetto approvato dalla Commissione Edilizia, una porzione dell’edificio di essi ricorrenti è destinata a laboratorio computer e un’altra a magazzino. L’attività di falegnameria svolta nell’immobile di essi ricorrenti occupa un ruolo primario nell’economia e nella storia di Ortisei, con evidenti riflessi sull’interesse collettivo. Le dette circostanze, non contestate, dovevano essere ritenute pacifiche dalla corte di appello la quale quindi ha violato l’art. 112 c.p.c. ed è incorsa in un vizio di motivazione (primo motivo);

– violazione dell’art. 1051 c.c., commi 1 e 3 e vizi di motivazione sostenendo che la corte di appello ha errato nell’affermare che la servitù coattiva di passaggio veicolare sarebbe riferibile solo a situazioni oggettive di effettiva necessità e non anche ad esigenze di maggiore comodità. Non è infatti accettabile non dar rilievo al fatto che, secondo i modi ed il tenore di vita attuali, per raggiungere la propria abitazione si debba lasciare il proprio veicolo sulla pubblica via e percorrere un considerevole tratto di strada a piedi. Inoltre la corte di merito non ha considerato le particolari condizioni, anche climatiche, che caratterizzano la fattispecie in esame e che rendono impraticabile il passaggio a piedi sulla p.f. 679 dei P..

Il fondo di essi ricorrente deve quindi essere ritenuto – considerando anche quanto riportato nella relazione del nominato c.t.u. – assolutamente e non relativamente intercluso. Peraltro, anche a voler ritenere il fondo in questione parzialmente intercluso, egualmente andrebbe riconosciuta l’applicazione dell’art. 1051 c.c. essendo nella specie la stradina di cui alla p.f. 679 inidonea a consentire un normale passaggio tenuto conto della particolarità della concreta situazione e delle circostanze specifiche (con riferimento in particolare allo stato dei luoghi) non considerate dalla corte di appello (secondo motivo).

La Corte rileva l’infondatezza e, in parte, l’inammissibilità delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte o asseriti vizi di motivazione o sia pur sotto aspetti e profili diversi – le stesse questioni o questioni connesse e collegate all’interpretazione ed applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. Va innanzitutto segnalata la manifesta infondatezza della asserita violazione dell’art. 112 c.p.c. che i ricorrenti hanno denunciato sul rilievo che la corte di appello si sarebbe occupata di ufficio di questioni in fatto e in diritto (destinazione dell’edificio di essi S. solo ad abitazione e non anche ad esercizio delle attività richieste dall’art. 2052 c.c.) con ciò violando anche i principi in ordine all’onere della prova in relazione a circostanze di fatto ritenute pacifiche tra le parti.

Al riguardo va osservato che dalla lettura degli atti processuali (attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura in procedendo del vizio denunciato) risultano i seguenti dati:

– nella comparsa di risposta la convenuta s.p.a. Ferrovie dello Stato chiese il rigetto della domanda degli attori sostenendo che il loro fondo non era intercluso (con ciò evidentemente ritenendo insussistenti i presupposti in fatto per l’applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c.);

– la Provincia di Bolzano nel costituirsi fece proprie le difese della s.p.a. Ferrovie dello Stato eccependo inoltre che gli attori non avevano fornito alcun elemento di prova circa l’asserita interclusione del loro fondo;

– con la sentenza di primo grado il tribunale di Bolzano accolse la domanda degli attori affermando che, come risultava dai documenti prodotti, l’edificio degli attori era destinato a laboratorio con conseguente applicazione dell’art. 1052 c.c. per soddisfare le "esigenze dell’industria":

– avverso la detta sentenza la Provincia di Bolzano propose appello eccependo espressamente, con il terzo motivo di gravame, che il primo giudice si era limitato a richiamare "acriticamente" la relazione del c.t.u. senza tener conto "del fatto che nel giudizio di primo grado era stato eccepito che la documentazione prodotta dagli appellati attori era estremamente incompleta e frammentaria e che non supportava in alcun modo le loro pretese e che la consulenza tecnica di ufficio non poteva in alcun caso essere deputata a colmare tali carenze probatorie" (così testualmente nell’atto di appello).

Ciò posto è evidente l’insussistenza della denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. posto che compito della corte territoriale era anche quello – in considerazione dei motivi di gravame – di procedere sia all’accertamento dei presupposti in fatto per l’applicazione dei principi in tema di costituzione di servitù coattiva, sia all’esame di quanto dedotto da parte attrice a sostegno della proposta domanda, sia ad una nuova valutazio-ne del materiale probatorio acquisito il primo grado (ivi compresa la relazione del c.t.u.) sulla cui base il tribunale aveva fondato la decisione appellata.

All’esito di tale doverosa indagine – sollecitata nei motivi di gravame – la corte di appello è pervenuta alla conclusione (dai ricorrenti criticata) della "inesistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 1051 e 1052 c.c. per la costituzione della servitù di passaggio veicolare (l’accesso pedonale è già garantito) a favore della p.ed. 862 ed a carico della p.f. 2573/1 della Provincia" (pagina 12 sentenza impugnata).

La corte di appello è giunta alla detta conclusione attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici – nel pieno rispetto, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, delle regole che disciplinano l’onere della prova e con ragionamento ineccepibile – nonchè frutto di un’indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie richiamate nella decisione impugnata.

Occorre in proposito evidenziare che la nozione di "conveniente uso del fondo", in relazione al quale l’art. 1051 c.c., comma 1, consente la costituzione coattiva di servitù di passaggio, non è riferibile ad esigenze di maggiore comodità, bensì a situazioni di effettiva necessità, tenendo conto di tutte le particolarità del caso specifico: il giudizio di merito espresso in proposito è in censurabile in Cassazione, involgendo un apprezzamento discrezionale delle circostanze di fatto.

Nella specie – come sopra ampiamente riportato nella parte narrativa che precede – il giudice di secondo grado a sostegno della impugnata decisione ha in particolare affermato: a) con riferimento alla richiesta di costituzione di servitù coattiva ex art. 1052 c.c., che l’edificio degli attori-appellati S. eretto sulla p.ed.

862 era adibito ad abitazione e non ad esercizio di un’impresa industriale o agricola; b) in relazione alla costituzione di servitù coattiva di cui all’art. 1051 c.c., che la casa di abitazione in questione "sprovvista di parcheggio e/o autorimessa" – godeva di un accesso a piedi alla via pubblica e che i S. potevano raggiungere la pubblica via a mezzo di due passaggi pedonali di m.

42,80 e di m. 158,41 con "possibilità di sosta delle autovetture nelle vicine vie pubbliche".

Il giudice di secondo grado ha correttamente e coerentemente dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi difensive della Provincia di Bolzano, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi degli appellati S..

Pertanto, poichè resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non possono i ricorrenti pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le loro aspettative e confutazioni.

Va altresì segnalato che le censure concernenti l’omesso o errato esame delle risultanze probatorie – progetto approvato dalla Commissione Edilizia, "doc. 1, 2 e 4 allegati a memoria 27/6/2002", "doc. 3 memoria 27/6/2002" (pagina 10 del ricorso), progetto variante, concessione edilizia, relazione del c.t.u, "documenti versati in causa" ( pagina 20 del ricorso ) – sono inammissibili anche per la loro genericità in ordine all’asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell’interpretare e nel valutare le dette risultanze istruttorie.

Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l’incidenza causale del difetto dì motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata.

Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.

In proposito va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.

Nella specie le censure mosse dai ricorrenti sono carenti sotto l’indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo delle prove documentali indicate nei motivi di ricorso. Tale omissione non consente di verificare l’incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo sviluppati in ricorso.

Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l’impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all’evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il rimedio della revocazione. Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.

Le censure mosse dai ricorrenti – con riferimento alle asserite violazione di legge ( artt. 1051 e 1052 c.c.) – si risolvono quindi essenzialmente nella pretesa di contrastare e criticare l’apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito (omesso od errato esame di risultanze istruttorie, preferenza conferita ad alcune prove rispetto ad altre) incensurabile in questa sede di legittimità perchè sorretto da motivazione adeguata, logica ed immune da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nell’impugnata sentenza. Inammissibilmente i ricorrenti prospettano una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l’interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l’opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.

In definitiva sono insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito: la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.

Dal rigetto del ricorso principale – con conseguente conferma della pronuncia di rigetto della domanda di costituzione di servitù coattiva – discende l’inammissibilità di quello incidentale per difetto di interesse per essere state dedotte con quest’ultimo, in via non condizionata, censure da ritenere logicamente condizionate all’accoglimento del ricorso principale.

I soccombenti ricorrenti principali vanno condannati in solido al pagamento, in favore della Provincia Autonoma di Bolzano, delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile l’intervento adesivo del Comune di Ortisei; dichiara compensate tra il detto Comune e i ricorrenti principali le spese del giudizio di cassazione;

rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento, in favore della Provincia Autonoma di Bolzano, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 2.500,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20078 Assistenza psichiatrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 24 luglio 2006 il Tribunale di Verona ha rigettato il ricorso proposto da N.M.A. avverso il provvedimento emesso dal Sindaco di Legnago il 12 dicembre 2005 e convalidato dal Giudice tutelare il 13 dicembre 2005, con cui, su proposta del dirigente del reparto di psichiatria dell’Azienda Unità Locale Socio-sanitaria n. (OMISSIS) di Legnago, era stata disposta la sua sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

A fondamento della decisione, ha richiamato le dichiarazioni rese dal medico proponente, da cui risultava che al momento della sottoposizione al trattamento il ricorrente versava in uno stato di alterazione psichica, caratterizzato da concreti elementi di rischio autosoppressivo e da un’interpretazione degli eventi non aderente alla realtà. Peraltro, il giorno successivo al ricovero coatto lo stesso ricorrente aveva sottoscritto una dichiarazione in cui riconosceva la gravità della crisi ed accettava la prosecuzione del ricovero ospedaliero.

2. Avverso il predetto decreto il N. propone ricorso per cassazione, articolato in ire motivi. Resistono con controricorso il Sindaco di Legnago e l’Aulss n. (OMISSIS). Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

1. – Preliminarmente, va dichiarata l’irricevibilità della documentazione depositata dalla difesa del ricorrente unitamente alla memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., trattandosi di una relazione redatta dall’Ispettorato del Ministero dell’economia all’esito di un’ispezione eseguita presso l’Aulss n. (OMISSIS) e non essendo consentito nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., il deposito di atti o documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, ancorchè formati successivamente alla pronuncia del provvedimento impugnato, fatta eccezione per quelli riguardanti la nullità dello stesso o l’ammissibilità dei ricorso o del controricorso, nel qual caso, peraltro, essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., con la conseguenza che ne è inammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 1, 31 marzo 2011. n. 751 5; Cass., Sez. lav., 2 marzo 1995. n. 243).

2. Nel merito, è opportuno premettere che il decreto emesso dal tribunale sul reclamo dell’interessato avverso il decreto di convalida adottato dal giudice tutelare in ordine al provvedimento con cui il sindaco abbia disposto il trattamento sanitario obbligatorio è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., non essendo previsto altro mezzo d’impugnazione dalla L. n. 833 del 1978, art. 35 e trattandosi di un provvedimento che, in quanto annoverabile tra quelli restrittivi della libertà personale, ha carattere decisorio, incidendo su un diritto soggettivo dell’interessato (efr. Cass., Sez. 1, 23 giugno 1 998. n. 6240).

Nella specie, poichè il provvedimento impugnato è stato emesso in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 4, introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. cit., il quale dichiara applicabili anche ai provvedimenti contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge le disposizioni di cui al primo ed al comma 3 del medesimo articolo, in tal modo consentendo di dedurre con il ricorso straordinario anche il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5. In precedenza, invece, essendo i ricorso straordinario proponibile esclusivamente per violazione di legge, si riteneva che il vizio di motivazione deducibile con tale mezzo d’impugnazione fosse configurabile soltanto nel caso in cui la motivazione risultasse del tutto assente ovvero si estrinsecasse in argomentazioni reciprocamente inconciliabili, obbiettivamente incomprensibili o comunque inidonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 3, 3 novembre 2008. n. 26426; Cass., Sez. 1. 13 febbraio 2006, n. 301 8; Cass., Sez. 5, 24 novembre 2006, n. 24985).

Questa Corte aveva peraltro ritenuto che l’incidenza de provvedimento in esame sulla libertà personale, imponendone l’assoggettamento al controllo di legittimità anche con riguardo alla sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la sua emissione, rendesse con figurabile il difetto assoluto di motivazione anche quando il provvedimento non contenesse l’esplicitazione della ricorrenza delle predette condizioni, costituite, ai sensi della L. n. 833, art. 34 dall’esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, dalla mancata accettazione di tali interventi da parte dell’infermo, e dall’insussistenza di condizioni e circostanze tali da consentire l’adozione di tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere (cfr. Cass., Sez. 1, 23 giugno 1998, n. 6240. cit.).

A tale orientamento non può darsi ulteriormente seguito, alla luce della modificazione intervenuta nell’art. 360 cod. proc. civ., la quale attribuisce a questa Corte un più penetrante potere di controllo in ordine alla motivazione del provvedimento emesso dal tribunale ne procedimento di convalida, rendendo sindacabile l’accertamento di fatto nello stesso contenuto non già sotto il profilo della mera esplicitazione delle condizioni prescritte per l’assoggettamento al trattamento sanitario obbligatorio, ma, in una prospettiva più ampia, sotto il profilo della correttezza logico- giuridica dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito.

3. – Ciò posto, si osserva che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 35 sostenendo che, a seguito dell’anticipata cessazione del trattamento, conseguente alla richiesta di continuazione volontaria della degenza da lui avanzata il giorno successivo al ricovero coatto, il Sindaco ha omesso di verificare il contenuto della relativa comunicazione e d’informarne il Giudice tutelare, al quale la comunicazione è stata trasmessa per mera conoscenza dal medico proponente, in tal modo impedendo l’esercizio dei poteri di controllo spettanti al Giudice tutelare.

3.1. – La censura è inammissibile, avendo ad oggetto una questione che implica un accertamento di fatto non esaminata nel decreto impugnato, e quindi non prospettatale in questa sede, non risultando che essa sia stata dedotta dinanzi al Tribunale, e non potendo essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nel giudizio di merito nè rilevabili d’ufficio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 30 marzo 2007. n. 7981: Cass.. Sez. lav., 11 gennaio 2006, n. 230;

Cass., Sez. 3, 21 febbraio 2006. n. 3664).

Peraltro la comunicazione dell’avvenuta cessazione delle condizioni che richiedono l’obbligo del trattamento sanitario, prescritta dalla L. n. 833 del 1978, art. 35, comma 5, non può assumere alcun rilievo ai fini della convalida de provvedimento con cui il sindaco lo ha disposto: quest’ultima ha infatti ad oggetto la verifica delle condizioni richieste dall’ari. 34, quarto comma, che dev’essere condotta con riferimento alla situazione in atto al momento dell’adozione del provvedimento, mentre la comunicazione è preordinata alla revoca del trattamento per fatti sopravvenuti o comunque all’adozione di provvedimenti ulteriori, come si evince dall’art. 35, comma 7 secondo cui la sua omissione, benchè penalmente sanzionata, comporta soltanto la cessazione dell’efficacia del provvedimento.

4. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione della L. 13 maggio 1978, n. 180, art. 5, comma 7, della L. n. 833 del 1978, art. 34, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., nonchè il difetto e l’illogicità della motivazione del decreto impugnato, sostenendo che il Tribunale ha omesso di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano il trattamento sanitario obbligatorio, essendosi astenuto dallo svolgimento di attività istruttoria in ordine alle circostanze che avevano determinato il ricovero coatto, ed essendosi limitato all’audizione del medico proponente, il quale aveva precisato di essersi attenuto a circostanze riferitegli dai colleghi, ai fini della valutazione del rischio di suicidio segnalato nella proposta.

5. – La censura va esaminata congiuntamente a quella di cui al terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., nonchè la carenza e l’illogicità della motivazione, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, ai fini dell’accertamento della sussistenza di un’alterazione psichica, si è attenuto alle dichiarazioni rese dal medico proponente, omettendo di valutarne l’attendibilità e di sottopone a verifica mediante l’esame della documentazione prodotta e l’escussione dei testimoni da lui indicati, ed astenendosi dall’accertare se detta alterazione richiedesse interventi terapeutici urgenti e non fossero prospettabili soluzioni alternative.

6. – Entrambe le censure sono inammissibili.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha preso atto delle risultanze della documentazione prodotta dalla difesa del Sindaco e dell’ A., dalla quale si evinceva che al momento in cui fu disposto il trattamento sanitario obbligatorio il ricorrente versava in una condizione di alterazione psichica, nonchè delle dichiarazioni rese dal medico proponente, il quale aveva precisato di aver formulato la diagnosi posta a fondamento della proposta a seguito della manifestazione da parte del N. di concreti elementi di rischio autosoppressivo e di un’interpretazione dei fatti non aderente alla realtà. La gravità di tale situazione, rendendo evidenti i pericoli cui erano esposte la vita e l’incolumità fisica del ricorrente, nonchè l’urgenza di porvi rimedio mediante misure che garantissero a tempo stesso un efficace intervento terapeutico ed un’adeguata sorveglianza del paziente, fa apparire superflua ogni precisazione in ordine alla sussistenza degli altri presupposti prescritti per l’applicazione del trattamento sanitario obbligatorio, consentendo pertanto di escludere, al riguardo, la configurabilità di un vizio di motivazione.

Il ricorrente contesta la diagnosi formulata dal medico proponente, sostenendo che i sanitari intervenuti nel corso della vicenda che ha condotto alla sua formulazione avrebbero erroneamente interpretato i sintomi da lui manifestati, scambiando una grave crisi ipertensiva da cui egli sarebbe stato colto con uno stato di alterazione psichica e l’intervento di emergenza da lui attuato per porvi rimedio mediante un autoprelievo di sangue con un tentativo di suicidio. Lamenta in proposito la mancata ammissione della c.t.u. da lui richiesta nel corso del procedimento, aggiungendo che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la documentazione da lui prodotta e di disporre l’audizione dei testi da lui indicati, ma trascura di riportare nel ricorso il contenuto dei predetti documenti e dei capitoli di prova articolati, in tal modo rendendo impossibile a questa Corte ogni valutazione in ordine all’idoneità delle circostanze non prese in considerazione o delle prove non ammesse a determinare una decisione diversa da quella adottata nel decreto impugnato. Com’ò noto, intatti, la parte che intenda denunciare, con il ricorso per cassazione, l’omessa o insufficiente motivazione de provvedimento impugnato, sotto il profilo dell’ingiustificato rifiuto di dare ingresso ad una prova testimoniale o dell’omessa o errata valutazione di un documento, ha l’onere, in ossequio al principio di autosufficienza, non solo di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico ira l’errore denunciato e la decisione assunta in concreto, ma anche d’indicare specificamente, se necessario mediante trascrizione integrale, le circostanze che formavano oggetto dei capitoli di prova o il contenuto del documento asseritamente pretermesso, al fine di consentire al Giudice di legittimità di verificare la validità e la decisività delle disattese deduzioni di prova sulla sola base del ricorso (cfr. ex plurimis. Cass., Sez. 1. 22 febbraio 2007. n. 4178; 17 maggio 2006, n. 11501: 24 marzo 2006, n. 6679).

Nella specie, il ricorrente si limita invece a riproporre la narrazione contenuta nel reclamo e ad insistere nelle considerazioni svolte nelle memorie depositate dinanzi al Tribunale, evidenziando in particolare le circostanze che, a suo dire, hanno causato lo stato di tensione da cui ha avuto origine il malore che ha giustificato il ricovero coatto. In tal modo, egli prospetta una ricostruzione della vicenda che oltre a non risultare incompatibile con le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, non escludendo la sussistenza di un’alterazione psichica in atto al momento in cui fu disposto il trattamento sanitario obbligatorio, si risolve nella sollecitazione di un diverso apprezzamento dei fatti, non consentito a questa Corte, alla quale non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, la valutazione compiuta dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compilo di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis. Cass., Sez. lav., 19 marzo 2009, n. 6694; 22 marzo 2007. n. 7065; Cass., Sez. 3 16 gennaio 2007, n. 828).

7. – il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna N.M. A. al pagamento in favore del Sindaco di Legnago e dell’Azienda Unità Locale Socio-sanitaria n. (OMISSIS) di Legnago delle spese processuali, che si liquidano per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 1.800,00, ivi compresi Euro 1.700.00 per onorario ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.