T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 27-09-2011, n. 310 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con bando di gara spedito al G.U.R.I. il 20 aprile 2011, l’Università degli Studi di Perugia ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della progettazione, fornitura e posa in opera di arredi tecnici ed impianti tecnologici per i laboratori della nuova facoltà di Medicina e Chirurgia, per un importo complessivo pari a Euro 2.928.974 di cui Euro l.256.611, relativi al I° stralcio funzionale;

1.1. Nel disciplinare è previsto, a pena di esclusione, l’obbligo di presentare l’istanza di ammissione e di depositare il capitolato speciale firmato in ogni sua pagina per incondizionata accettazione.

1.2. Relativamente alla capacità tecnicoprofessionale richiesta per la partecipazione, l’istanza prevede la dimostrazione di avere effettuato unicamente una fornitura analoga (per importo tipologia di arredi) a quella oggetto della gara per un importo non inferiore a Euro 1.000.000

1.3. È espressamente statuito che per "fornitura analoga" deve intendersi una fornitura di soli arredi per laboratori chimici/biologici, scolastici, di ricerca ed ospedalieri.

1.4. Relativamente alla "fornitura analoga" è poi stabilito che il requisito non è frazionabile e che quindi, anche in caso di partecipazione in associazione temporanea d’impresa, la fornitura di arredi d’importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 deve risultare necessariamente posseduta da almeno una singola componente del raggruppamento partecipante.

1.5. Quanto alle prescrizioni tecniche è previsto nel capitolato speciale che le stesse devono intendersi come minimali cioè come minimo inderogabile al sotto del quale l’offerta dovrà considerarsi inammissibile.

1.6. Nella parte II del capitolato è contenuta una descrizione dettagliata degli arredi e del mobilio con misurazioni e definizioni tecniche minuziose.

2. Con atto introduttivo del ricorso n. 221/2011 la società L. ha impugnato l’intera procedura concorsuale deducendo, avverso la clausola del disciplinare, due distinti motivi di:

2.1. Violazione dell’art. 42, D.Lgs. n. 163/2006 nella parte in cui prevede, per la dimostrazione della capacità tecnicoprofessionale, requisiti minimi di fornitura eccessivi e limitativi della partecipazione alla gara, quali, cumulativamente, avere eseguito una fornitura non frazionabile di Euro 1.000.000,00 obbligatoriamente nel triennio precedente e esclusivamente di arredi per laboratori chimici/biologici, scolastici di ricerca e ospedalieri senza neppure la possibilità di cumulare il requisito né oggettivamente (più forniture di importi inferiori per raggiungere il minimo richiesto) né soggettivamente (più fornitori riuniti in raggruppamento);

2.2. Violazione dell’art. 68, D.Lgs. n. 163/2006 nella parte in cui il capitolato tecnico ha dettagliato gli arredi ed il mobilio con un livello di precisione tale da non lasciare alle partecipanti alcun margine di tolleranza.

3. Nel giudizio si è costituita l’Università degli Studi di Perugia chiedendo il rigetto del ricorso

3.1. La ricorrente ha inviato regolare preinformativa di ricorso, alla quale l’Università degli Studi di Perugia ha dato regolare riscontro.

3.2 Alla gara hanno partecipato due sole concorrenti, la società A. s.p.a. in a.t.i. con ASOTEC s.r.l. e la società L. s.r.l. la quale è stata esclusa con verbale del 24 giugno 2011, avendo dichiarato di aver effettuato più forniture analoghe a quelle oggetto di gara per un importo complessivo non inferiore ad euro 1.000.000,00.

3.3 La società L. ha documentato di non aver eseguito una singola fornitura pari a Euro 1.000.000 ma di aver eseguito quattro forniture significative (d’importo pari ad Euro 513.337,10 Euro 390,086,85) ad Amministrazioni sanitarie.

4. Nei motivi aggiunti (notificati al raggruppamento e all’A. s.p.a. il 3 agosto 2011 e all’ASOTEC s.r.l. il 2 agosto 2011 e prodotti il 5 agosto 2011), l’illegittimità dell’esclusione e dell’aggiudicazione definitiva qualora disposta a favore dell’unica concorrente rimasta in gara è riproposta con diverse formulazioni gli argomenti di doglianza ma per le stesse violazioni prospettate nel ricorso introduttivo.

4.1. E’ formulata, a chiosa, domanda risarcitoria.

4.2. La ricorrente ha prodotto tre elenchi di documenti (dep. 27.05.2011, 5.08.2011, 9.09.2011) e una memoria difensiva.

4.3. L’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria.

5. Alla Camera di Consiglio del 14 settembre 2011, presenti le parti, la causa viene in decisione.

Motivi della decisione

1. E’ impugnata la procedura aperta per l’affidamento della progettazione, fornitura e posa in opera di arredi tecnici ed impianti tecnologici per i laboratori della nuova facoltà di Medicina e Chirurgia, per un importo pari a Euro 2.928.974 di cui Euro l.256.611, relativi al I° stralcio funzionale, indetta dall’Università degli Studi di Perugia,.

1.1. Nella lett. q) dell’istanza di ammissione cui rinvia il bando di gara, è richiesto, relativamente al possesso di adeguata capacità tecnica e professionale, che le partecipanti abbiano regolarmente effettuato negli ultimi tre anni (20082010) almeno una fornitura analoga (per importo tipologia di arredi) a quella oggetto della gara per un importo non inferiore a Euro 1.000.000,00.

1.2. È poi precisato che per fornitura analoga deve intendersi una fornitura di soli arredi per laboratori chimici/biologici, scolastici, di ricerca ed ospedalieri.

1.3 E’ infine previsto che, in caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo, tale requisito, non essendo frazionabile deve essere posseduto unitariamente da una qualunque delle imprese partecipanti al raggruppamento.

2. E’ altresì impugnato l’art. 2, II° periodo del capitolato speciale d’appalto nella parte in cui afferma che le prescrizioni tecniche… devono intendersi come minimali cioè come minimo inderogabile, al di sotto del quale l’offerta dovrà considerarsi inammissibile.

3. Sono, infine, impugnati, con motivi aggiunti i verbali di gara del 17 e del 24 giugno 2011 con i quali la Commissione ha invitato la ricorrente a fornire chiarimenti su quanto dichiarato circa l’esecuzione negli ultimi tre anni di più forniture analoghe ed ha disposto l’esclusione della concorrente dalla gara, in relazione ai chiarimenti in data 21 giugno 2011 nei quali è precisato di non avere eseguito una singola fornitura analoga dell’importo richiesto nel triennio di riferimento ma di avere effettuato più forniture analoghe di importo significativo per enti ed istituzioni di rilievo.

3.1. Sono poi impugnate la comunicazione dell’esclusione della ricorrente in data 28 luglio 2011 e gli eventuali successivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva della gara. I relativi provvedimenti, verbali del 7 e 14 luglio 2011 e decreto di aggiudicazione definitiva del 4 agosto 2011, sono stati depositati da parte ricorrente, in uno alla nota 5 agosto 2011, cui è stato comunicato il nominativo dell’aggiudicataria.

4. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.

4.1. Secondo la giurisprudenza dei tribunali amministrativi, la prescrizione dell’art. 42, co. 3, D.Lgs. n. 163/2006 che "le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto" deve essere interpretata nel senso che le determinazioni in materia di requisiti di partecipazione alle gare non devono essere illogiche, arbitrarie, inutili o superflue e devono essere rispettose del "principio di proporzionalità", il quale esige che ogni requisito individuato sia al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli scopi perseguiti (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 7 ottobre 2010, n. 32717).

4.2. All’insieme dei suddetti principi appare conforme alla clausola prevista nella gara in esame, dove l’importo minimo per dimostrare l’idoneità tecnicoprofessionale è stato limitato anche ad una sola fornitura effettuata nel triennio, purché pari a un terzo dell’importo complessivo senza la possibilità di cumulare, ai fini del raggiungimento della soglia richiesta, più forniture effettuate nel periodo di riferimento.

4.3. Non rileva che la possibilità di frazionare le forniture sia ammessa dal codice dei contratti nel raggruppamento orizzontale di operatori economici (art. 37, co. 2 D.Lgs. n. 163/2006), data la peculiarità dell’istituto, nel quale lo stesso tipo di prestazione è eseguito da più operatori economici e l’interesse della stazione appaltante alla corretta esecuzione è soddisfatto dall’imputazione della responsabilità all’impresa capogruppo.

4.4. E, invero dall’ipotesi del raggruppamento, esula la particolare fattispecie sottoposta al collegio, nella quale la sola impresa partecipante intende raggiungere il requisito della capacità tecnica e professionale, sommando, ai fini dell’importo minimo richiesto, una pluralità di forniture di minore importo effettuate nell’intero periodo di riferimento.

5. E’ noto al collegio che la giurisprudenza amministrativa non ritiene sufficiente, ai fini della coerenza del requisito imposto dall’amministrazione con l’art. 42, co. 3, D.Lgs. n. 163/2006 che la soglia richiesta non ecceda l’oggetto dell’appalto, dovendo la stazione appaltante, al fine di elevare la soglia dei requisiti di partecipazione onde assicurarsi un livello qualitativo adeguato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, procedere ad un equo bilanciamento dei diversi interessi senza relegare ad un ruolo marginale la tutela della concorrenza e il favor partecipationis (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 01 luglio 2008, n. 2017).

5.1. Al richiesto bilanciamento è conforme la prescrizione impugnata, in considerazione della specificità delle forniture in gara, consistenti in arredi tecnici ed impianti tecnologici per i laboratori di Medicina e Chirurgia dell’università e in ragione dell’importo della fornitura unitariamente richiesto a dimostrazione della capacità tecnica, pari a circa un terzo dell’importo complessivo di Euro 2.928.974 di cui Euro l.256.611, relativi al I° stralcio funzionale.

5.2. La limitazione del favor partecipationis, inevitabile nel condizionare la dimostrazione della capacità tecnica e professionale all’avere effettuato nel periodo di riferimento anche una sola fornitura analoga dell’importo di Euro 1.000.000,00, trova sufficiente bilanciamento nella necessità di consentire l’ammissione delle sole imprese la cui idoneità tecnica sia comprovata da lavori di entità tale da garantire la buona esecuzione dell’opera.

6. Diversamente da quanto la ricorrente contesta prima nella preinformativa del 16 maggio 2011 e rappresenta poi in sede giudiziale con il deposito dei contratti di fornitura intercorsi con altri enti ed amministrazioni, fra cui le università di Ferrara e dell’Insubria e (cfr. docc. n. 9 e da n. 11 al n. 17, dep. 5.08.2011) non integra il requisito richiesto dalla stazione appaltante avere effettuato più forniture di importo minore al minimo stabilito: legittimamente la ricorrente è stata esclusa dalla gara, non raggiungendo nessuna di esse il minimo prescritto.

6.1. Pur essendo inconfutabile indice di capacità tecnica della partecipante, il raggiungimento della soglia richiesta con la somma, nell’arco del triennio, di analoghe forniture di importo inferiore non vale a dimostrare il possesso della specifica idoneità della ricorrente a soddisfare l’oggetto di gara, la cui particolarità è insita nella fruizione da parte di uno stabilimento universitarioospedaliero: specificità che, unita alla proporzionalità della soglia minima alla somma complessiva da appaltare (pari a circa un terzo) supera ogni rilievo circa l’addotta preordinazione della prescrizione ad aggirare i precetti della concorrenza e della massima partecipazione alle gare.

7. Secondo la giurisprudenza comunitaria, inoltre, la restrizione ai principi di concorrenza e di parità di condizione dei partecipanti alle gare pubbliche si giustifica solo di fronte alla necessità, espressamente motivata, di garantire valori di più significativi ed incidenti per la generalità dei soggetti (quali la tutela della salute e della vita delle persone) e ferma restando la conformità ai principi di logica e proporzionalità (arg. Corte giustizia CE, sez. IV, 7 giugno 2007, n. 254).

7.1. A questo presupposto risponde anche la clausola, contenuta nell’art. 2, secondo periodo del capitolato speciale, che le prescrizioni tecniche ivi contenute devono intendersi come "minimali" al di sotto delle quali l’offerta avrebbe dovuto considerarsi inammissibile.

7.2. Nell’impianto del capitolato, considerato nella sua interezza, il rigore della censurata clausola risulta considerevolmente attenuato dal successivo art. 20, nono periodo, laddove prevede che "le prescrizioni tecniche dettate devono intendersi di carattere orientativo e generale, nel senso che i requisiti funzionali indicati possono essere ottenuti, oltre che secondo quanto indicato, anche con altri sistemi a livello funzionale equivalente".

7.3. E, d’altra parte, la qualificazione come "minimali" e quindi "inderogabili" delle prescrizioni tecniche trova ancora espressa giustificazione nella particolare specificità della fornitura oggetto della gara, tale da esigere l’intervento di tecnologie o di conoscenze che esulino dalla normale professionalità delle imprese del settore.

8. Il rigetto del ricorso e, consequenzialmente, dei motivi aggiunti implica l’infondatezza della domanda risarcitoria proposta nei motivi aggiunti

8.1. Il carattere del ricorso puramente interpretativo degli atti di gara integra i giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente, Estensore

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-02-2012, n. 2067 Fondi e casse di previdenza

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata del 30 settembre 2009, la Corte d’appello di Torino confermava la statuizione di primo grado con cui il Fondo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio di Torino era stato condannato ad erogare a A.D., F.F. e B.G., cessati dal servizio rispettivamente il 31 marzo 1994, il 30 novembre 1994 e il 30 maggio 1994. la differenza della pensione integrativa tra quanto erogato e la maggior somma spettante con l’inclusione della indennità di vacanza contrattuale. La Corte adita osservava che il CCNL del 19.12.94 prevedeva la indennità di vacanza contrattuale anche per il personale cessato dal servizio nel 1993, ma ne escludeva il computo ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, salvo diversa previsione dello Statuto; che lo Statuto del Fondo, approvato con dpr e 469/73, aveva incluso nella retribuzione pensionabile "gli importi dovuti per contratti o accordi aventi effetto retroattivo (art. 31, n. 12) e "qualunque altra indennità corrisposta con carattere continuativo (art. 31 n. 11);

che era controversa tra le parti proprio l’applicazione del predetto Statuto, poichè il Fondo sosteneva che era invece applicabile quello successivo, approvato il 26 maggio 1994, sottoposto a referendum tra gli iscritti e decorrente dal primo gennaio 1993, il quale non riproduceva le previsioni di cui ai citati nn. 11 e 12 dell’art. 31, per cui nella pensione integrativa non doveva essere computata l’indennità di vacanza contrattuale.

La Corte territoriale rilevava che il fondo esonerativi dell’AGO. cui erano stati iscritti i dipendenti degli istituti di credito, aveva mutato la sua natura giuridica ad opera del D.Lgs. n. 357 del 1990 quale aveva disposto la iscrizione dei medesimi dipendenti all’AGO. presso una gestione speciale dell’Inps. e la soppressione e la contestuale trasformazione del fondo esonerativo in fondo integrativo, prescrivendo altresì che le modificazioni statutarie del nuovo fondo integrativo dovessero essere sottoposte all’approvazione del Ministero del Lavoro ( D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 5, comma 5). Osservava la Corte adita che il nuovo Statuto del Fondo del 1994 non era mai stato approvato dal Ministero del lavoro ed escludeva poi che detta approvazione fosse stata abolita dalla legislazione successiva in materia di previdenza complementare. Era vero infatti che anche per i fondi integrativi ex esonerativi, come quello in causa, era stata prevista l’inclusione nell’albo delle forme di previdenza complementare già esistenti, ai sensi della D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18 successivamente modificato dal L. n. 335 del 1995, art. 14 ed era vero altresì che ancora successivamente, la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 40 (con l’aggiunta del comma 6 bis al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18) aveva eliminato la necessità di qualunque previa autorizzazione alle modifiche statutarie dei fondi di previdenza complementare, ma detta disposizione – affermava la Corte – riguardava solo i fondi di previdenza complementare già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, non già quelli in esame, i quali erano passati da esonerativi ad integrativi. La prova che il fondo di cui è causa era diverso da quelli effettivamente complementari era anche dimostrato dal fatto che un vero fondo di previdenza complementare era stato poi istituito con l’accordo tra la Banca e le 00.SS. del 24 novembre 1993. In ogni caso, soggiungevano i Giudici d’appello, anche a ritenere che l’abolizione di ogni approvazione delle modifiche statutarie di cui alla citata L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 40, riguardasse anche i fondi ex esonerativi, detta abolizione non poteva che operare a partire dall’entrata in vigore della legge di abolizione, ossia dal primo gennaio 1998 e quindi non poteva incidere sulla posizione del pensionato attore in giudizio, che era cessato dal servizio in epoca ben precedente. Da ciò discendeva l’operatività delle previsioni statutarie del 1973 e quindi il diritto alla inclusione, nella pensione integrativa, della indennità di vacanza contrattuale. Nessuna incidenza aveva poi l’accordo sindacale del 24 novembre 1993. Questo, infatti, era intervenuto per mantenere ferme le disposizioni statutarie del 1973 in relazione al ragguaglio della pensione integrativa alla retribuzione dell’ultimo anno, in deroga al peggioramento disposto dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 9 (retribuzione media degli ultimi cinque anni), senza, toccare però la retribuzione pensionabile, perchè le parti avevano convenuto a tal fine di pervenire ad una concorde ristesura dello Statuto del fondo, ponendo come principio solo l’inclusione dell’indennità di rischio e delle indennità ad personam.

Avverso detta sentenza il Fondo soccombente ricorre con sette motivi.

Resiste il pensionato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni sollevate dalla parte contro ricorrente sulla inidoneità dei quesiti di diritto, perchè l’art. 366 bis c.c., inserito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 che ne prevedeva la necessità, è stato abrogato ad opera della L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), per l’impugnazione delle sentenze pubblicate dopo il 4 luglio 2009, com’è nella specie.

Infondate sono anche le eccezioni concernenti la inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione dei documenti su cui il ricorso si fonda ex art. 366, comma 1, n. 6 e la sua improcedibilità ex art. 369, comma 4, n. 4 dello stesso codice per avere depositato solo stralci del CCNL. Il ricorso infatti non si fonda su detti documenti, perchè sulla interpretazione della contrattazione collettiva le parti sono concordi e quindi non vi è necessità di procedere al relativo esame.

1. Con il primo mezzo, si denunzia violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 1, 16, 17 e 18 e della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 40 in relazione anche al l’art. 12 preleggi, per avere escluso la efficacia dello Statuto del 1994, ritenendo necessaria l’approvazione ministeriale. Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe negato che esso Fondo ricorrente, essendo ex esonerativo, rientrasse tra le forme di previdenza complementare già esistenti, contemplate dal D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18. Dovendo invece essere incluso nel predetto art. 18, era quindi applicabile la disposizione che aveva eliminato la necessità dell’approvazione ministeriale.

2. Con il secondo motivo, denunziando violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, comma 6 bis dell’art. 1362 c.c. e dell’accordo sindacale del 24 novembre 1993, nonchè dello Statuto del 1994, il Fondo si duole ancora che i Giudici d’appello abbiano negato la sua inclusione nelle forme di previdenza complementare, sul rilievo che solo con l’accordo sindacale indicato era stata introdotta la previdenza complementare. Ribatte il ricorrente che detto accordo sindacale cardava la previdenza complementare dei dipendenti assunti successivamente al primo gennaio 1991, il che quindi non smentiva la natura di fondo complementare o integrativo di esso ricorrente, che era riservato a diversa categoria di personale, ossia a coloro che erano già in servizio alla data del 31 dicembre 1990, allorchè vi era stata appunto la trasformazione da esonerativo a integrativo ad opera del D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 2. 3. Con il terzo mezzo, denunziando difetto di motivazione, si reiterano le argomentazioni già svolte, e cioè che non sarebbe corretto dedurre, dalla programmata istituzione di una forma di previdenza complementare (quella riservata agli assunti dopo il primo gennaio 1991), l’inesistenza di una forma complementare precedente (quella appunto riguardante il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1990).

4. Con il quarto mezzo, denunziando violazione delle medesime disposizioni, si critica la sentenza per avere affermato che la abolizione della approvazione ministeriale dello Statuto del 1994. ad opera della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 40, era ininfluente nei confronti dell’attuale contro ricorrente perchè non potrebbe che decorrere dal primo gennaio 1998, mentre il lavoratore era cessato dal servizio in epoca ben anteriore. Sostiene di contro il ricorrente che l’approvazione ministeriale costituirebbe solo una condizione di operatività dell’atto e non già un requisito di validità, per cui opera retroattivamente, a decorrere dalla sua conclusione. La sopravvenuta impossibilità della approvazione, ad opera della citata disposizione del 1997, determinerebbe la piena applicazione e l’efficacia temporale dello Statuto del 1994, essendo ormai di per sè completo.

5. Con il quinto mezzo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 2, 3, 6, 7 e 9 e dell’art. 1362 c.c. perchè, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’accordo del 24 novembre 1993 non avrebbe immediatamente ripristinato il sistema più favorevole di liquidazione della pensione sulla base dell’ultimo mese di servizio, in deroga alla norma peggiorativa di cui all’art. 9 del D.Lgs. che commisurava la pensione alla retribuzione degli ultimi cinque anni, ma con l’accordo medesimo le parti avrebbero solo pattuito di introdurre la regola più favorevole nel nuovo Statuto.

6. Con il sesto motivo si denunzia ancora violazione delle medesime disposizioni, per avere affermato che l’accordo aziendale del 24 novembre 1993 aveva ripristinato il sistema di calcolo di cui al precedente Statuto del 1973, senza però considerare che l’art. 4 decimo capoverso dell’accordo medesimo, aveva escluso il computo, nella pensione integrativa, della richiesta indennità di vacanza contrattuale.

7. Con il settimo ed ultimo motivo, denunziando la contraddittorietà della sentenza, si reiterano nella sostanza le censure di cui al motivo precedente: sarebbe contraddittorio affermare il carattere vincolante dell’accordo del 24 novembre 1993 nella parte in cui ripristina il regime più favorevole di commisurazione della pensione integrativa alla retribuzione dell’ultimo anno (invece che alla media del quinquennio precedente) ed il carattere non vincolante delle restati clausole sulla determinazione della retribuzione pensionabile, escludente la indennità di vacanza contrattuale.

I primi quattro motivi di ricorso meritano accoglimento e determinano l’assorbimento degli altri.

7. La causa verte sulla seguente questione: se la pensione integrativa, erogata dal Fondo attuale ricorrente, a dipendenti cessati dal servizio il 31 marzo 1994, il 30 novembre 1994 e il 30 maggio 1994, debba o no essere comprensiva dell’indennità di vacanza contrattuale. Questa era stata introdotta dal CCNL del 19.12.94, il quale ne disponeva la esclusione dal calcolo della pensione integrativa, ma faceva però salva una diversa disposizione dello Statuto del Fondo, e la riserva era ovvia, giacchè il sistema di calcolo di dette pensioni non poteva che essere dettato dallo Statuto, che ne è la normativa regolatrice esclusiva.

8. Da ciò l’ulteriore questione, centrale nel giudizio, di quale fosse lo Statuto da applicare, essendovi sul punto contrasto tra le parti: per il Fondo ricorrente, in caso di cessazione al 31 dicembre 1993, doveva applicarsi lo Statuto del 26 maggio 1994, le cui disposizioni decorrevano dal primo gennaio 1993. Poichè detto Statuto pacificamente escludeva dal computo della pensione integrativa la indennità di vacanza contrattuale (così infatti ha ritenuto la sentenza impugnata, e sul punto non ci sono censure), l’attuale ricorrente insisteva per la infondatezza della pretesa.

Diversa era la tesi del pensionato, il quale, eccependo l’inefficacia dello Statuto del 1994, perchè non aveva ricevuto la prescritta approvazione ministeriale, sosteneva doversi applicare il precedente Statuto del 1973. il quale comprendeva invece nella pensione integrativa "gli importi dovuti per contratti o accordi aventi effetto retroattivo (art. 31 n. 12) e "qualunque all’indennità corrisposta con carattere continuativo (art. 31, n. 11), con conseguente suo diritto alla inclusione, nella pensione integrativa, della indennità di vacanza contrattuale.

9. Occorre quindi decidere se lo Statuto del 1994, invocato dal Fondo regoli o no la pensione integrativa dell’attuale controricorrente, avendo riguardo alla complessa normativa che sul punto si è succeduta.

10. Com’è noto, con la L. 30 luglio 1990, n. 218 e con il D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, è stato profondamente modificato il sistema assicurativo dei dipendenti bancari il fondo "esonerativo" dell’AGO cui costoro erano iscritti, si è trasformato in fondo "integrativo", ossia anche questo personale è stato iscritto all’AGO, mantenendo però la tutela del vecchio fondo, il quale "integra" la pensione erogata dall’AGO, per garantire un migliore trattamento complessivo.

A detto fondo integrativo sono stati iscritti i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1990 e non coloro che sarebbero stati assunti da data successiva, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 2, sì trattava quindi di un fondo ad esaurimento.

10.1. Il D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 5, comma 5 prescriveva che le modifiche dello Statuto fossero assoggettate all’approvazione del Ministero del Lavoro, ed è pacifico che lo Statuto del 1994, non abbia mai ricevuto detta approvazione (pur ritenuta necessaria dalla giurisprudenza di questa Corte, cfr. Cass. 8687/99). Occorre però verificare se. a seguito delle modifiche legislative, detta disposizione sia stata abrogata e quindi se sia stata abolita l’approvazione ministeriale, nonchè gli effetti che ne derivano.

10.2. Vi è da rilevare che alla data di approvazione del nuovo Statuto, 26 maggio 1994. era incerto se le modifiche statutarie dei fondi ex esonerativi dovessero ancora essere assoggettate all’approvazione del Ministero del Lavoro, come prescritto dal D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 5, comma 5, oppure il regime delle approvazioni fosse stato modificato perche detti fondi dovevano rientrare nell’alveo della previdenza complementare, introdotta nell’ordinamento dal D.Lgs. n. 124 del 1993, e precisamente nelle forme pensionistiche istituite prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, perchè, in caso positivo, il regime delle approvazioni sarebbe stato diverso, giacche la vigilanza e quindi l’approvazione degli Statuti è rimessa ad una Commissione (peraltro istituita presso lo stesso Ministero del Lavoro), ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 16 e 17. L’esistenza di questa incertezza è testimoniata dal parere richiesto al Consiglio di Stato dell’11 gennaio 1995 (cui si fa riferimento sia in ricorso, sia in controricorso), il quale prospettò l’esigenza di un intervento legislativo ad hoc per chiarire quale fosse il regime applicabile ai fondi ex esonerativi.

10.3. L’auspicato intervento legislativo seguì ad opera della L. n. 335 del 1995, che, all’art. 14 (nel sostituire il testo del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 17) ha espressamente contemplato "i fondi di cui al D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 2", per cui si deve sicuramente concludere che la normativa in tema di previdenza complementare, ivi compresa quella concernente la vigilanza e l’approvazione degli statuti, si applica anche ai fondi "ex esonerativi" dei dipendenti bancari, qual è quello di cui è causa. In tal senso si è anche pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 393 del 2001. 10.4. E’ poi errato quanto si rileva nella sentenza impugnata, per cui l’attuale ricorrente non poteva avere natura di fondo di previdenza complementare, rientrante nell’ambito del D.Lgs. n. 124 del 1993, perchè un vero fondo di previdenza complementare era stato istituito solo dall’accordo tra la Banca e le 00.SS. del 24 novembre 1993.

L’argomentazione è errata perchè l’accordo sindacale richiamato in sentenza riguardava la previdenza complementare dei dipendenti assunti successivamente al primo gennaio 1991. mentre si tratta in causa del fondo integrativo di cui al D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 2, che era riservato a coloro che erano già in servizio alla data del 31 dicembre 1990, conseguente alla trasformazione dal fondo medesimo da esonerativo a integrativo.

10.5. Ne discende che, rientrando il Fondo ricorrente nell’ambito della previdenza complementare a partire dalla entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, l’approvazione dello Statuto non competeva più al Ministero del Lavoro, ma alla Commissione di cui la D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 17 e 18, come modificati dal L. n. 335 del 1995, art. 14 ha quindi errato la sentenza impugnata nell’affermare la perdurante necessità dell’approvazione dello Statuto del 1994 ad opera del Ministero del Lavoro e quindi, in mancanza, la sua inefficacia a regolare la pensione della parte controricorrente.

10.6. Va però ulteriormente considerato che neppure la Commissione sembra avere mai provveduto all’approvazione dello Statuto del 1994.

Il Fondo ricorrente invoca però una successiva disposizione che, secondo la sua tesi, avrebbe eliminato la necessità della approvazione, e da ciò conseguirebbe la piena efficacia dello Statuto indicato.

Si tratta della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 40, con cui si inserisce, al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18 il comma 6 bis., il quale, dopo avere disposto che le forme di previdenza complementare preesistenti devono essere iscritte in una sezione speciale dell’albo, tenuto dalla Commissione, e dopo avere disposto che l’attività di vigilanza sarebbe stata espletata da parte della Commissione secondo "piani di attività differenziati temporalmente…" prevede, nell’ultima parte "Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1…..deliberate prima della iscrizione nella sezione speciale dell’albo dei fondi pensione disposta dalla Commissione, non si applicano l’art. 17, comma 2, lett. b) o comunque altre procedure di autorizzazione". Pertanto le modificazione degli statuti, se deliberate prima della iscrizione nell’albo, non sono soggette nè alla approvazione della Commissione, come pur prevedeva il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 17, comma 2, lett. b) nè ad alcun altra autorizzazione.

10.7. La ratio della disposizione appare chiara: si tratta di una norma transitoria finalizzata a conferire finalmente efficacia alle modifiche statutarie che i fondi di previdenza complementare avevano deliberato, anche in tempi remoti, e che erano rimaste prive del provvedimento di approvazione, e quindi inefficaci, a causa delle vicissitudini normative conseguenti alla introduzione della previdenza complementare che aveva modificato il regime delle approvazioni (donde la situazione di incertezza che aveva indotto a chiedere il parere del Consiglio di Stato), trasferendole dal Ministero del Lavoro alla Commissione di nuova istituzione, la quale, peraltro non avrebbe potuto provvedere tempestivamente, essendo appunto previsti, per l’attività di vigilanza sui fondi già iscritti, "piani di attività differenziati temporalmente…". 10.8. Quanto alla efficacia nel tempo della abolizione di detta autorizzazione, questione trattata con il quarto motivo, ha errato la Corte territoriale nell’affermare che detta abolizione operava solo dalla data di entrata in vigore della L. n. 449 del 1997 e quindi dal primo gennaio 1998, di talchè non poteva valere nei confronti della parte contro ricorrente, cessata dal servizio in epoca ben precedente.

In primo luogo va considerato che l’esistenza giuridica dello statuto coincide con l’emanazione di esso, giacche il visto o l’approvazione dell’autorità tutoria non attiene alla sua formazione, ma è un requisito di esecutorietà che opera ex tunc, rendendo cioè l’atto produttivo di effetti sin dalla data della sua emanazione (cfr. tra le tante Cass. 4490/99).

Va considerato altresì che, nè nel D.Lgs. n. 357 del 1990, nè nella normativa sulla previdenza complementare è reperibile alcuna disposizione prescrittiva del termine entro il quale lo statuto doveva e deve essere approvato dall’autorità tutoria.

Se dunque l’approvazione dello Statuto costituiva una condizione a cui era subordinata l’efficacia dell’atto, per cui – una volta data l’approvazione – gli effetti sicuramente retroagivano all’epoca della sua emanazione, lo stesso esito non può non verificarsi nel caso di eliminazione dell’approvazione: una volta eliminato l’elemento che ne condizionava l’efficacia, non vi è più nulla che impedisca il pieno dispiegamento di tutti i suoi effetti, ivi compresa la data di decorrenza ivi indicata, e che quindi lo statuto del 1994 debba regolare, come da sua espressa previsione. contribuzioni e pensioni a partire dal primo gennaio 1993, incidendo così sulla posizione dell’attuale parte controcorrente.

Peraltro non è possibile ritenere che la abolizione dell’approvazione operi ex nunc, come ritiene la sentenza impugnata, e quindi si riferisca solo alle modifiche statutarie intervenute dopo l’entrata in vigore della legge, se si considera che, secondo il tenore letterale della norma, detta abolizione opera esclusivamente per le modifiche statutarie intervenute "prima" dell’iscrizione all’albo e sicuramente prima dell’entrata in vigore della legge, ossia in data anteriore al primo gennaio 1998.

La eliminazione della approvazione, peraltro attraverso Fuso di una formula perentoria, "comunque altre procedure ai autorizzazione…", fa sì che nulla più impedisce l’efficacia delle modificazioni. per come tali erano state deliberate, ossia con la originaria decorrenza del primo gennaio 1993. 11. L’accoglimento dei primi quattro motivi determina la cassazione della sentenza impugnata, senza necessità di esaminare gli altri tre, che vertono sull’interpretazione dell’accordo del 24 novembre 1993, essendo ormai accertata la efficacia dello Statuto del 1994 e quindi la esclusione della indennità di vacanza contrattuale dalla pensione integrativa.

Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti all’esito dei principi affermati, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo.

Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-03-2012, n. 4449 Onorari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 23-3-2001 la Menfi Industria s.p.a. conveniva dinanzi al Tribunale di Milano l’avv. L.S. C., per sentir accertare che il valore del contratto oggetto delle prestazioni di assistenza rese dal convenuto ammontava ad Euro 855.774,25, e di conseguenza dichiarare che gli onorari spettanti al professionista per le prestazioni di cui alla parcella del 23-7-1999 erano ricompresi tra un minimo di Euro 8.613,25 ed un massimo di Euro 28.229,69.

Nel costituirsi, il L.C. contestava la fondatezza della domanda e chiedeva, in via riconvenzionale, che venisse accertato che il valore del contratto ammontava ad Euro 222.592.923,50, e che l’onorario venisse quantificato in Euro 552.907,30 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ad Euro 56.742,80 per spese.

Con sentenza in data 1-2-2006 il giudice adito quantificava il corrispettivo dovuto al convenuto per l’assistenza resa al fine della stipulazione del contratto de quo e per le connesse attività professionali in Euro 65.903,00, condannando la società attrice al pagamento di tale somma, oltre interessi, e compensando le spese di lite.

Avverso la predetta decisione proponevano appello principale il L. C. e appello incidentale la Menfi Industria s.p.a.

Con sentenza depositata il 21-9-2009 la Corte di Appello di Milano rigettava entrambi i gravami, compensando le spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il L.C., sulla base di sei motivi.

La Menfi Industria s.p.a. resiste con controricorso.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 180 e 184 c.p.c., sostiene che la Corte di Appello ha errato nel ritenere, in conformità del giudizio espresso dal Tribunale, tardive e inammissibili le richieste formulate dal convenuto all’udienza di conclusioni di primo grado. Deduce che tali richieste non implicano alcuna alterazione della causa petendi e del petitum, essendosi il L.M. limitato ad indicare una quantificazione diversa del valore del contratto (Euro 514.719.020,20), alla luce dei nuovi elementi di fatto emersi con la memoria di replica della Menfi del 30-5-2003 e con la produzione da parte di tale società dei documenti 9 (prospetto delle pentole che, in forza del contratto di cessione dei brevetti, modelli e marchi del 25-3-1994, la Menfi aveva prodotto dal 1996 al 2003) e 10 (inerente alla quantità di pentole che la Menfi aveva acquistato da Cartossi in esecuzione del contratto del 12-9-1996), dopo la scadenza dei termini fissati dal primo giudice per la precisazione delle domande (30-11-2002) e per le repliche (31-1-2003); elementi di cui il convenuto non era a conoscenza al tempo della redazione della comparsa di costituzione, nella quale aveva indicato un valore presuntivo di Euro 222.592.923,50, calcolato sulle quantità di pentole che presumibilmente la società Menfi avrebbe comprato dalla Cartossi s.r.l nel corso del rapporto di forniture costituenti parte del corrispettivo della cessione di brevetti, modelli e marchi del 25-3- 1994. Secondo il ricorrente, nella specie sono rimasti inalterati la causa petendi e i fatti costitutivi fatti valere a sostegno della domanda in precedenza proposta (attività di consulenza e assistenza resa dal convenuto alla società Menfi in relazione ai contratti stipulati in data 25-3-1994 e 12-9-1996); sicchè la richiesta di liquidazione di un maggior compenso professionale costituisce una mera emendatio e non una mutatio.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che non danno luogo a una domanda nuova e devono, pertanto, ritenersi consentite le variazioni puramente quantitative del "petitum", che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine (tra le tante v. Cass. 18-11-2011 n. 1083; Cass. 24-7- 2007 n. 17977; Cass. 22-5-2000 n. 6638).

Nella specie, come è stato evidenziato nella sentenza impugnata, il convenuto, all’udienza di precisazione delle conclusioni, non si è limitato a chiedere la liquidazione, a titolo di onorario per l’attività professionale resa in via stragiudiziale in favore dell’odierna resistente, di una somma maggiore rispetto a quella originariamente indicata, ma ha mutato i criteri di indagine, introducendo una nuova base di calcolo per la determinazione del valore del contratto al quale parametrare il compenso spettantegli.

Nella comparsa di risposta del 10-5-2001, infatti, il L.C. aveva indicato, come base di calcolo per la determinazione del valore di tale contratto, il quantitativo minimo di pentole previsto annualmente dal contratto; laddove, in sede di conclusioni, egli ha fatto riferimento al quantitativo di pentole che la Menfi aveva acquistato da Cartossi e prodotto in proprio o tramite altre società a partire dal 1994.

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non par dubbio che la richiesta di adottare, al fine della determinazione del valore del contratto al quale rapportare la liquidazione dell’onorario professionale, in sostituzione del criterio indicato nell’atto di citazione, il più alto parametro costituito dal quantitativo di pentole effettivamente acquistato e prodotto in proprio dalla Menfi nel corso degli anni, implichi una mutatio libelli, introducendo nel giudizio elementi fattuali e di calcolo nuovi, che comportano un ampliamento dell’originario tema d’indagine.

Una simile richiesta, pertanto, non poteva essere proposta per la prima volta all’udienza di precisazione delle conclusioni, nel sistema di preclusioni che caratterizza il giudizio di primo grado a seguito della novella introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, applicabile nella specie ratione temporis.

2) Con il secondo motivo (che, pur facendo erroneo riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 2, deve intendersi proposto ai sensi del n. 4 dello stesso articolo) il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte di Appello non ha esaminato una serie di allegazioni svolte dall’appellante nei primo motivo di ricorso (concernenti l’oggetto dei contratti del 1994 e del 1996; la quantità delle pentole prodotte in proprio dalla Menfi e di quelle acquistate dalla stessa società tra il 1994 e il 2005; il prezzo unitario delle pentole), i documenti dal medesimo indicati, il verbale delle dichiarazioni del teste D., che confermano e provano la vendita, le sue modalità e il prezzo.

Il motivo è inammissibile.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto (Cass. 11-2-2009 n. 3357; Cass. 18-12-2001 n. 15982; Cass. 11-3-1995 n. 2859).

Nel caso di specie, la mancata delibazione denunciata dal ricorrente non riguarda direttamente una domanda o un’eccezione, bensì il contenuto di allegazioni difensive, risultanze istruttorie e documenti asseritamente ignorati dal giudice di appello. Il mancato esame dei predetti atti, pertanto, non da luogo a vizio di omessa pronuncia, a mente dell’art. 112 c.p.c., ma può essere eventualmente fatto valere solo sotto il profilo dell’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

3) Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’omessa e insufficiente motivazione, sostenendo che la Corte di Appello ha aderito acriticamente alla tesi prospettata dalla Menfi, secondo cui il L.C. avrebbe introdotto una nuova base di calcolo, inconferente con il thema decidendum, senza indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento e senza spiegare le ragioni per le quali non ha condiviso le allegazioni svolte dall’appellante.

Il motivo è infondato.

Deve rammentarsi che l’onere di adeguatezza della motivazione non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni delle parti, nè che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da queste svolte. E’, infatti, sufficiente che il giudice esponga, anche in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (tra le tante v. Cass. 20- 11-2009 n. 24542; Cass. 12-1-2006 n. 407; Cass. 2-8- 2001, n. 10569).

Nella specie, la Corte di Appello ha dato sufficiente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che il convenuto all’udienza di precisazione delle conclusioni aveva introdotto una domanda nuova, spiegando che il predetto non si è limitato a chiedere la liquidazione di una somma maggiore rispetto a quella originariamente indicata, ma ha mutato i criteri di indagine, introducendo una nuova base di calcolo per la determinazione del valore del contratto. Tali considerazioni appaiono idonee a sorreggere la soluzione adottata, dovendo considerarsi implicitamente disattese le deduzioni svolte dall’appellante per sostenere che non vi era stata alcuna mutatio libelli.

4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di alcune circostanze, dedotte dal L.C. in primo grado e ribadite in appello, concernenti: a) l’assistenza prestata alla Menfi nell’ambito della controversia originata tra la Menfi e Cartossi originata dall’esecuzione del contratto del 25-3-1994; assistenza che, se presa in considerazione, avrebbe comportato il riconoscimento del corrispettivo per tale attività; b) la quantità delle pentole che la Menfi ha acquistato da Cartossi e di quelle prodotte in proprio dalla società attrice; circostanza che, se non trascurata, avrebbe dovuto valere come base di calcolo del valore del contratto.

Il motivo è privo di fondamento, dovendosi rilevare che i fatti di cui il ricorrente lamenta il mancato esame non sono stati ignorati dalla Corte di Appello, ma sono stati dalla stessa ritenuti irrilevanti ai fini della determinazione del compenso spettante al professionista. Il giudice del gravame, infatti, da un lato ha dato atto, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, in quanto sorretto da una motivazione adeguata e congruente, che il thema decidendum del presente giudizio è costituito dall’attività professionale svolta dal L.C. in relazione alla preparazione e redazione del contratto del 12-9-1996, e non anche di quello del 25-3-1994, atteso che l’incarico di assistenza è stato affidato al L.C. nel dicembre 1995, in epoca successiva alla stipulazione di tale atto; e dall’altro ha affermato, con argomentazioni corrette sul piano logico e giuridico, che i criteri da utilizzare per la determinazione del valore di un contratto ai fini della quantificazione della parcella del professionista per l’opera svolta sono quelli desumibili ex ante dai contratto stesso al momento della stesura definitiva, e non quelli ricavabili ex post sulla base dell’utilità che il contratto ha portato al cliente a distanza anche di anni.

5) Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale dettate dagli artt. 1362-1371 c.c., e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. Deduce che la Corte di Appello, nel condividere la decisione del Tribunale di affidarsi alla clausola 4.3 (integrante una clausola penale) del contratto per determinarne il valore, non ha ricercato la volontà comune delle parti, desumibile da una lettura unitaria dei contratti del 25-3-1994 e del 12-9-1996, da cui emergeva l’intenzione di porre in essere un rapporto di cessione di brevetti, modelli e marchi e un rapporto di fornitura di pentole non limitati nella durata temporale.

Rileva il Collegio che la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. è inammissibile per la sua assoluta genericità, non avendo il ricorrente indicato le ragioni dell’asserita violazione. Deve ribadirsi, in questa sede, il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui anche quando nel ricorso per cassazione sono denunciati errores in procedendo è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, e quindi per non incorrere nel vizio di genericità della doglianza, che siano indicati con precisione gli elementi di fatto che consentano di controllare la decisività dei vizi dedotti (tra le tante v. Cass. 15-1-2007 n. 653; Cass. 31-1-2006 n. 2140; Cass. 3-4-2003 n. 5148).

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 1362-1371 c.c., si osserva che il ricorrente per cassazione che censuri l’erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice del merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente, perchè al giudice di legittimità è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura (Cass. 6-2-2007 n. 2560; Cass. 18-11-2005 n. 24461; Cass. 13-10-2003 n. 15279).

Nella specie, nè nella parte espositiva nè in quella motiva del ricorso è stato trascritto il contenuto del contratto del quale si riferisce l’errata interpretazione. Il Collegio, pertanto, non è posto nelle condizioni di valutare se sussistano o meno i vizi denunciati della sentenza impugnata, nella quale si da atto della correttezza della "lettura del contratto proposta dal giudice di primo grado, frutto di un’attenta analisi delle singole clausole, coordinate in un quadro complesso coerente e logico, con preciso riferimento ai dati che si attingono dal suddetto contratto". 6) Con il sesto motivo il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 167 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso le deduzioni svolte dall’appellante circa la mancanza di contestazioni, da parte della società Menfi, delle allegazioni e produzioni documentali riguardanti le prestazioni professionali rese dal convenuto.

Anche tale motivo difetta dei requisiti di specificità ed autosufficienza, non indicando, in concreto, quali prestazioni professionali non contestate dalla controparte non siano state prese in considerazione dai giudici di merito ai fini della liquidazione del compenso dovuto al L.C..

7) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 7.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-11-2011, n. 2968 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il sig. T.G. ha impugnato il decreto del 26 novembre 2008 di decadenza dall’assegnazione, ai sensi dell’art. 18 del regolamento regionale n. 1/2004, dell’alloggio sito in Milano a Via Barrili, 12, per abbandono e cessione a terzi.

Si è costituito il Comune di Milano, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 401 del 25 marzo 2009 è stata accolta l’istanza cautelare per il pericolo di danno grave e irreparabile e, all’udienza pubblica del 16 novembre 2011, sentite le parti, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Risulta dagli atti di causa che il sig. T.G., assegnatario dell’immobile, e sua moglie sono ospiti presso la residenza per anziani "Anni azzurri" di Opera rispettivamente dal 31 marzo 2006 e dal 1 gennaio 2007 (doc. 1 del fascicolo del Comune), senza che tale allontanamento sia mai stato autorizzato.

Inoltre nell’alloggio di via Barrili n. 12 risiede, dal 15 marzo 2007, la sig.ra T.M., figlia del ricorrente, con la figlia minorenne R.G., senza che tale ospitalità sia mai stata autorizzata (docc. 6 e 7 id).

La circostanza è stata confermata dalla stessa T.M. in data 4 marzo 2008, come risulta dall’informativa della Polizia Locale del giorno successivo (doc. 5 id) oltre che dai sopralluoghi eseguiti in precedenza dall’Aler (doc. 7 id.).

Ne deriva che, essendo provate documentalmente le circostanze di fatto poste a base del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 1.200,00 (milleduecento) che il ricorrente dovrà rifondere al Comune di Milano, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, nonché agli oneri previdenziali e fiscali se dovuti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese a carico come da motivazione.

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