Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 15-10-2009 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal Tribunale del luogo, in data 30.11.2007, appellata dal difensore di F.E., imputata del reato di cui all’art. 486 c.p., commesso in data (OMISSIS), per avere abusato di un foglio firmato in bianco da P.E., scrivendo un atto privato produttivo di effetti giuridici, nella specie un documento datato 2 aprile 2001 nel corso del quale il P. dava atto, contrariamente al vero, di avere ricevuto dalla F. la somma di L. 15.000,000 in contanti, a titolo di restituzione di una cauzione di pari importo effettivamente in precedenza versata dal P. alla predetta facendone uso nel corso dell’udienza tenutasi dinanzi al GIP presso il Tribunale di Lecce il 25/6/2002, relativa al procedimento penale n. 6433/01 R.G.N.R., insorto a seguito di querela presentata dal P. contro la F. per il delitto di truffa – Reato commesso in (OMISSIS). – (come da contestazione trascritta in sentenza).
Avverso tale sentenza proponeva ricorso il Difensore deducendo: La violazione di legge ex art. 606 c.p.p. in ordine alla pretesa mancanza di ogni notifica sia del primo grado che del giudizio di appello, per l’imputata ed il medesimo difensore di fiducia – Avv. Caccetta autore del ricorso, designato a seguito della revoca del difensore d’ufficio, – Avv. Vito Nanna, nominato in sede di interrogatorio reso dalla imputata innanzi alla PG. all’epoca della denunzia.
Il ricorrente rilevava che l’imputata era venuta a conoscenza della condanna pronunziata dal Tribunale e della esistenza del giudizio di appello, solo in via occasionale, nella Cancelleria della Corte di Appello, qualche giorno prima della prima udienza del giudizio di appello fissato per il primo ottobre del 2009. Solo in tale data era stato possibile, secondo il ricorrente, revocare il difensore d’ufficio, Avv. Cisternino Diego.
-In secondo luogo il ricorrente rilevava che il procedimento avrebbe dovuto essere trattato in altra sede – (Sez. di Nardo e non di Lecce) – per incompatibilità ambientale del coniuge della F., – Avv. Antonio Paladini – che aveva funzioni di V.P.O. presso la sede del Tribunale ove si era svolto il giudizio di primo grado.
2 – Tra le censure mosse con argomentazioni estese alla situazione generale del giudizio in sede civile tra i coniugi per affidamento delle figlie minori, la difesa evidenziava, quanto al presente procedimento, che la F. era stata considerata come domiciliata presso lo studio del difensore d’ufficio per primo nominato – (Avv. Vito Nanna, di Bari), nonostante le eccezioni e la memoria depositata dal ricorrente nell’udienza del 15-10-2009, nella quale si chiedeva concessione di termini per il giudizio di appello.
Peraltro evidenziava di avere formulato anche in data 24 marzo 2010 istanza di rituale notifica della sentenza depositata, presso la Corte di Appello di Lecce, sez. 2 Penale – come da allegato.
3 – Infine deduceva vizi di motivazione, per la inconsistenza delle prove, e la contraddittorietà, o illogicità della sentenza impugnata, nonchè il decorso del termine di prescrizione, chiedendone l’annullamento.
Motivi della decisione
Il ricorso risulta manifestamente infondato, e dunque inammissibile.
Invero l’imputata, a seguito della elezione di domicilio, avvenuta nell’interrogatorio reso alla PS., innanzi alla quale era stato indicato come domiciliatario l’Avv. Nanna – non aveva comunicato alcun mutamento del luogo destinato alle notificazionì, e dunque deve ritenersi che – secondo giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5 – 5-11-2004, n. 2244 CED 2005 – RV 230455) – l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia conserva la sua validità anche nel caso di rinuncia al mandato da parte del difensore, sia stata o non quest’ultima resa nota all’imputato.
In tal senso restano superate le censure riguardanti la omessa notifica in riferimento al giudizio di primo grado, nel quale la notifica era avvenuta per raccomandata al domicilio eletto.
Deve evidenziarsi peraltro che, nel giudizio di appello, all’udienza del 15-10-2009, l’imputata era presente con il difensore di fiducia- Avv. Caccetta – e non eccepì difetto di notifica per il giudizio di primo grado, nè in riferimento al grado di appello.
La Corte rigettò ritualmente una istanza di rinvio, avendo già concesso congruo termine a difesa.
Alla stregua di tali rilievi emerge la manifesta infondatezza delle censure difensive concernenti il difetto di notifiche per i due gradi di giudizio.
Anche per la notifica della sentenza di appello deve rilevarsi l’evidente infondatezza delle censure della ricorrente, essendo la stessa presente con il difensore di fiducia.
-2- Quanto alle deduzioni inerenti ai vizi di motivazione del provvedimento impugnatola corte rileva che trattasi di censure del tutto generiche, che non richiamano elementi che la difesa ritenga significativi ai fini della decisione, che siano stati trascurati dai giudici di merito, onde il motivo deve ritenersi inammissibile, stante la dettagliata ed esaustiva motivazione resa dal Giudice di appello su ogni motivo dedotto dalla difesa nei motivi di impugnazione, in relazione agli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 486 c.p., evidenziando peraltro che il foglio abusivamente riempito dall’imputata era stato utilizzato dalla stessa per paralizzare l’azione intrapresa in sede civile dal P., esibendo detto documento al GIP del Tribunale di Lecce, al fine di fare apparire estinto il proprio debito verso il predetto. Da ultimo deve rilevarsi che ai fini della competenza dell’AG. restano ininfluenti le deduzioni genericamente formulate nei motivi di ricorso circa la esistenza di conflitti del primo coniuge della imputata con la AG del luogo.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude infine di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione.
Pertanto la Corte deve dichiarare l’inammissibilità del gravame la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene di determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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