Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-03-2011) 15-06-2011, n. 23965 Falsità in scrittura privata

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accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15-10-2009 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal Tribunale del luogo, in data 30.11.2007, appellata dal difensore di F.E., imputata del reato di cui all’art. 486 c.p., commesso in data (OMISSIS), per avere abusato di un foglio firmato in bianco da P.E., scrivendo un atto privato produttivo di effetti giuridici, nella specie un documento datato 2 aprile 2001 nel corso del quale il P. dava atto, contrariamente al vero, di avere ricevuto dalla F. la somma di L. 15.000,000 in contanti, a titolo di restituzione di una cauzione di pari importo effettivamente in precedenza versata dal P. alla predetta facendone uso nel corso dell’udienza tenutasi dinanzi al GIP presso il Tribunale di Lecce il 25/6/2002, relativa al procedimento penale n. 6433/01 R.G.N.R., insorto a seguito di querela presentata dal P. contro la F. per il delitto di truffa – Reato commesso in (OMISSIS). – (come da contestazione trascritta in sentenza).

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il Difensore deducendo: La violazione di legge ex art. 606 c.p.p. in ordine alla pretesa mancanza di ogni notifica sia del primo grado che del giudizio di appello, per l’imputata ed il medesimo difensore di fiducia – Avv. Caccetta autore del ricorso, designato a seguito della revoca del difensore d’ufficio, – Avv. Vito Nanna, nominato in sede di interrogatorio reso dalla imputata innanzi alla PG. all’epoca della denunzia.

Il ricorrente rilevava che l’imputata era venuta a conoscenza della condanna pronunziata dal Tribunale e della esistenza del giudizio di appello, solo in via occasionale, nella Cancelleria della Corte di Appello, qualche giorno prima della prima udienza del giudizio di appello fissato per il primo ottobre del 2009. Solo in tale data era stato possibile, secondo il ricorrente, revocare il difensore d’ufficio, Avv. Cisternino Diego.

-In secondo luogo il ricorrente rilevava che il procedimento avrebbe dovuto essere trattato in altra sede – (Sez. di Nardo e non di Lecce) – per incompatibilità ambientale del coniuge della F., – Avv. Antonio Paladini – che aveva funzioni di V.P.O. presso la sede del Tribunale ove si era svolto il giudizio di primo grado.

2 – Tra le censure mosse con argomentazioni estese alla situazione generale del giudizio in sede civile tra i coniugi per affidamento delle figlie minori, la difesa evidenziava, quanto al presente procedimento, che la F. era stata considerata come domiciliata presso lo studio del difensore d’ufficio per primo nominato – (Avv. Vito Nanna, di Bari), nonostante le eccezioni e la memoria depositata dal ricorrente nell’udienza del 15-10-2009, nella quale si chiedeva concessione di termini per il giudizio di appello.

Peraltro evidenziava di avere formulato anche in data 24 marzo 2010 istanza di rituale notifica della sentenza depositata, presso la Corte di Appello di Lecce, sez. 2 Penale – come da allegato.

3 – Infine deduceva vizi di motivazione, per la inconsistenza delle prove, e la contraddittorietà, o illogicità della sentenza impugnata, nonchè il decorso del termine di prescrizione, chiedendone l’annullamento.
Motivi della decisione

Il ricorso risulta manifestamente infondato, e dunque inammissibile.

Invero l’imputata, a seguito della elezione di domicilio, avvenuta nell’interrogatorio reso alla PS., innanzi alla quale era stato indicato come domiciliatario l’Avv. Nanna – non aveva comunicato alcun mutamento del luogo destinato alle notificazionì, e dunque deve ritenersi che – secondo giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5 – 5-11-2004, n. 2244 CED 2005 – RV 230455) – l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia conserva la sua validità anche nel caso di rinuncia al mandato da parte del difensore, sia stata o non quest’ultima resa nota all’imputato.

In tal senso restano superate le censure riguardanti la omessa notifica in riferimento al giudizio di primo grado, nel quale la notifica era avvenuta per raccomandata al domicilio eletto.

Deve evidenziarsi peraltro che, nel giudizio di appello, all’udienza del 15-10-2009, l’imputata era presente con il difensore di fiducia- Avv. Caccetta – e non eccepì difetto di notifica per il giudizio di primo grado, nè in riferimento al grado di appello.

La Corte rigettò ritualmente una istanza di rinvio, avendo già concesso congruo termine a difesa.

Alla stregua di tali rilievi emerge la manifesta infondatezza delle censure difensive concernenti il difetto di notifiche per i due gradi di giudizio.

Anche per la notifica della sentenza di appello deve rilevarsi l’evidente infondatezza delle censure della ricorrente, essendo la stessa presente con il difensore di fiducia.

-2- Quanto alle deduzioni inerenti ai vizi di motivazione del provvedimento impugnatola corte rileva che trattasi di censure del tutto generiche, che non richiamano elementi che la difesa ritenga significativi ai fini della decisione, che siano stati trascurati dai giudici di merito, onde il motivo deve ritenersi inammissibile, stante la dettagliata ed esaustiva motivazione resa dal Giudice di appello su ogni motivo dedotto dalla difesa nei motivi di impugnazione, in relazione agli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 486 c.p., evidenziando peraltro che il foglio abusivamente riempito dall’imputata era stato utilizzato dalla stessa per paralizzare l’azione intrapresa in sede civile dal P., esibendo detto documento al GIP del Tribunale di Lecce, al fine di fare apparire estinto il proprio debito verso il predetto. Da ultimo deve rilevarsi che ai fini della competenza dell’AG. restano ininfluenti le deduzioni genericamente formulate nei motivi di ricorso circa la esistenza di conflitti del primo coniuge della imputata con la AG del luogo.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude infine di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione.

Pertanto la Corte deve dichiarare l’inammissibilità del gravame la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene di determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-11-2011, n. 24261 Redditi diversi Rimborso

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Svolgimento del processo

R.C., erede di P.E., ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia, n. 56/3/2006, pubblicata il 24 ottobre 2006, che, in accoglimento dell’appello dell’agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado, ha ritenuto non spettante il rimborso della ritenuta d’imposta del 20% applicata, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5, su una somma complessivamente erogata nell’anno 2000 a titolo di indennità di esproprio (e di preventiva occupazione) di un terreno posto in comune di Bari.

La sentenza ha ritenuto ostativa al rimborso la circostanza che giustappunto s’era trattato di somme erogate dopo l’entrata in vigore della legge cit.. Ha inoltre respinto l’appello incidentale del contribuente sul rilievo che la procedura di espropriazione de qua era iniziata e terminata in vigenza del locale p.e.e.p..

Il ricorso per cassazione del contribuente, avverso la detta sentenza di secondo grado, è stato affidato a tre motivi, illustrati anche da successiva memoria.

L’intimata ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Il primo mezzo denunzia violazione di legge in conseguenza dell’avvenuta applicazione alla fattispecie della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5, anzichè dell’art. 11, comma 9.

Denunzia altresì vizio di motivazione della sentenza.

Sostiene il ricorrente essere errata l’applicazione nel caso di specie del c.d. criterio di cassa, ai fini della sottoposizione della plusvalenza a tassazione, posto che – anche in relazione al dettato costituzionale (art. 3 Cost.) e agli orientamenti assunti dalla Cedu circa la illegittimità di un’applicazione retroattiva in seno al procedimento espropriativo – non avrebbe potuto essere ignorato il momento genetico della plusvalenza, e dunque la collocazione temporale dell’atto cui il pagamento è associato. Il motivo è concluso da due quesiti di diritto, così formulati: (1) "se la L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5, e segg., ed in particolare il comma 9 del medesimo articolo, vadano interpretati nel senso di una sostanziale illimitata retroattività della norma per cui ogni pagamento di indennità di espropriazione successivo all’entrata in vigore della legge debba essere assoggettato a tassazione anche se l’atto in conseguenza del quale il pagamento avviene risale ad epoca precedente il 31.12.1988"; (2) "se tale criterio interpretativo (criterio di cassa) abbia carattere assoluto e se, in materia di tassazione delle indennità di espropriazione per p.u., esso si presenti conforme alla Costituzione in misura maggiore rispetto ad altre possibili interpretazioni della norma". 2. – Il primo motivo, ancorchè unitariamente interpretati i proposti quesiti (onde garantirne l’ammissibilità a fronte della più rigorosa giurisprudenza formatasi sui c.d. quesiti multipli e cumulativi, di cui infra), è infondato, avendo la sentenza fatto corretta applicazione dell’insegnamento consolidato di questa Corte sul tema.

Rispetto alla tesi in passato sostenuta da una parte della giurisprudenza (soprattutto da Cass. n. 14673/1999, richiamata dal ricorrente, alla cui massima ancora sembra riferirsi Cass. n. 6956/2006), l’orientamento di gran lunga maggioritario è invero nell’ultimo quindicennio attestato sul principio per cui: "In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 5, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza, in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente, e in particolare prima dell’1 gennaio 1989, atteso che la disciplina transitoria, di cui alla citata Legge, art. 11, comma 9, concerne soltanto le plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore della L. n. 413 del 1991, assoggettandole a tassazione a condizione che nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma; nè tale disciplina pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto il legislatore è libero di sottoporre ad imposizione fiscale manifestazioni di capacità contributiva, come la plusvalenza in esame" (Cass. n. 2593/2008, n. 2490/2005, n. 5477/2004, n. 7449/2003, n. 8719/2003, n. 8719/2002; infine anche Cass. n. 10811/2010).

A tale principio il collegio intende assicurare continuità, ulteriormente potendosi osservare che la surriferita argomentazione vale a superare il rilievo circa l’ipotizzato contrasto con l’art. 3 Cost. e ancor di più con la Cedu (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cui è stata data esecuzione con L. 4 agosto 1955, n. 848), che concerne il solo profilo della tutela del diritto di proprietà, ferma restando la disciplina degli aspetti fiscali della vicenda espropriativa; e posto che il momento della percezione della plusvalenza semplicemente concretizza l’indice di ricchezza e di capacità contributiva dal legislatore considerato agli specifici fini. Ed è stato già a più riprese chiarito dalla medesima Corte costituzionale che l’ individuazione degli indici anzidetti – di ricchezza e di capacità contributiva (art. 53 Cost.) -, così come la nozione di reddito, è rimessa alla discrezionalità del legislatore (v. tra le tante C. cost. 362/1995; 111/1997; 412/2000; nonchè C. cost. n. 109/2002 (ord.)).

Consegue che non rileva affatto, nel caso di specie, il regime transitorio dettato dal 9 co. della disposizione evocata, la plusvalenza essendo stata conseguita – come detto – nell’anno 2000. 3. – I restanti due mezzi attengono al rigetto dell’appello incidentale.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa decisione; violazione di legge ("art. 360 c.p.c., n. z") omesso esame e omessa motivazione circa l’intervenuta scadenza del p.e.e.p. – omessa applicazione della L. n. 167 del 1962, art. 9.

Denunzia ancora, sub specie di violazione di legge, l’omessa applicazione della L. n. 1187 del 1968, art. 2 e motivazione contraddittoria ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La critica – al di là degli impropri riferimenti all’art. 360 c.p.c., n. 5, che non si attaglia a presunte carenze della motivazione in diritto – nel complesso consiste nell’affermazione che il p.e.e.p. in cui ricadeva l’immobile espropriato (quartiere di (OMISSIS)), approvato con D.M. 14 marzo 1969, n. 821, era scaduto all’epoca del pagamento delle indennità. Il che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto condurre la commissione regionale a escludere la tassabilità degli indennizzi dal momento che, appunto all’atto del pagamento, l’immobile non potevasi ritenere compreso in una delle tipologie urbanistiche contemplate dalla L. n. 413 del 1991, art. 11.

Il motivo è concluso dal quesito "se, qualora si ritenesse di applicare il ed. criterio di cassa, il riferimento alla data debba essere omogeneo e quindi alla medesima data in cui è avvenuta la materiale percezione della indennità ci si debba riferire per stabilire se l’immobile espropriato rientri, o meno, in una delle tipologie urbanistiche che la L. n. 413 del 1991, art. 11, assoggetta a tassazione". 4. – Il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo l’invocata simmetria disancorata dal dato normativo. Il quale infatti associa la plusvalenza – per quanto rileva – alla percezione di indennità di esproprio, nonchè di somme comunque dovute per effetto di occupazioni d’urgenza divenute illegittime, "relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee A, B, C, D (..) ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 (..)". Con evidente unico riferimento, quindi, alle caratteristiche dei suoli all’atto della programmazione urbanistica.

5. – Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa decisione sugli altri motivi di appello; omessa applicazione dell’art. 2697 c.c.; omesso esame e omessa motivazione circa l’intervenuta scadenza del p.e.e.p.; omessa applicazione della L. n. 167 del 1962, art. 9, e succ. modificazioni; omessa applicazione della L. n. 1187 del 1968, art. 2.

Si addebita all’amministrazione finanziaria di non aver chiarito – con consequenziale inadempimento dell’onere della prova sul fatto costitutivo della pretesa erariale – in quale tipologia urbanistica sarebbe stato compreso il suolo di cui è causa.

6. – Il terzo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., attesa la proposizione in sequenza di tre quesiti (per il divieto di quesiti multipli e comulativi, v., ex multis, Cass. n. 8780/2010; n. 5471/2008) oltre tutto formulati in modo generico e senza riferimenti alla fattispecie, salvo l’ultimo che però riguarda il comportamento dell’amministrazione "se all’amministrazione finanziaria sia consentito o meno di omettere di esplicitare (in sede di istanza di rimborso e addirittura anche nel conseguente ricorso tributario avverso il silenzio-rigetto) le ragioni che a suo dire giustificherebbero l’applicazione della tassazione ed in particolare la specifica tipologia urbanistica fra quelle indicate dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, in cui ricade l’immobile espropriato" e non contiene riferimenti a errori propri della sentenza.

In conclusione, il ricorso è rigettato. Spese alla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-07-2011, n. 6614

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone la odierna ricorrente che il sig. Belloni Silvio, familiare convivente, è conduttore di una unità abitativa facente parte dell’immobile sito in Roma, via Conca D’Oro 221, di proprietà dell’INPDAI. Quest’ultimo, con lettera del 21 ottobre 1999, aveva chiesto al sig. Belloni Silvio, in quanto titolare del contratto di locazione, se fosse propenso all’acquisto dell’immobile.

Con lettera del 10 novembre 1999 la ricorrente, quale familiare convivente con il sig. Belloni Silvio, manifestava la propria volontà all’acquisto dell’immobile. L’INPS, in qualità di ente gestore delle vendite, nel comunicare al sig. Belloni modalità e condizioni di vendita chiariva che "l’esercizio del diritto di opzione è, altresì, condizionato al fatto che il conduttore e gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza".

Con lettera ricevuta dal’INPS il 6 marzo 2008 la ricorrente esercitava il diritto di opzione, in qualità di familiare convivente con il titolare del rapporto di locazione.

Con lettera del 1° luglio 2008 l’Istituto incaricato per la vendita ha comunicato che, a seguito di controlli effettuati, è risultato che il sig. Belloni Silvio è proprietario di altra abitazione in Roma "adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare". Talchè, l’Istituto ha concluso per l’insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio del diritto di opzione.

Avverso detta comunicazione sostanzialmente interruttiva della procedura è proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione della legge n. 410 del 2001, art. 3, comma 6 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione apodittica, contraddittorietà manifesta, errore nei presupposti.

Si sono costituiti in giudizio sia l’INPS che l’Agenzia del Territorio entrambi affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 6 luglio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

L’art. 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, dopo aver stabilito che "È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l’acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo…." dei beni immobili del patrimonio immobiliare pubblico, dispone al sesto comma che "Sono inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale purché essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano anche ai familiari conviventi, nonché agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio di portineria".

Deve essere innanzitutto rilevato come costituisca già un meccanismo di favore che la vista disciplina (agevolata per la dismissione degli immobili degli enti previdenziali) consenta l’esercizio del diritto di opzione, oltre che al titolare del contratto di locazione, ai familiari con questi conviventi. E’ allora evidente che, in caso appunto di esercizio – come nella specie – del diritto di opzione da parte di familiare convivente, non può essere riguardata, quanto al requisito della impossidenza di altra unità abitativa nel comune di residenza, la sola posizione del soggetto (familiare convivente) che esercita il diritto di opzione, bensì quella dell’intero nucleo familiare. Sarebbe, del resto, paradossale che una valutazione del requisito allargata all’intero nucleo venga fatta se il diritto di opzione è esercitato dal conduttore l’immobile e non anche se l’opzione è esercitata da un suo familiare convivente.

Si può dunque convenire sul fatto che il requisito della impossidenza di altra unità abitativa nel comune di residenza, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, deve (contemporaneamente) sussistere in capo ai diversi componenti lo stesso nucleo allorquando uno di essi (il conduttore o un familiare convivente) eserciti il diritto di opzione di cui è questione.

Nella specie, poi, non si dubita in fatto della sussistenza dell’elemento dall’amministrazione legittimamente ritenuto ostativo all’esercizio del diritto di opzione, e cioè che il conduttore sig. Belloni Silvio è proprietario di altra abitazione nel comune di residenza. Si tratta, in particolare, di un appartamento acquistato in comunione di beni con la coniuge, avente consistenza catastale di 7 vani e superficie catastale di 115 mq. E’ evidente la irrilevanza, ai fini di che trattasi, della segnalata "separazione di fatto" del sig. Belloni Silvio dalla coniuge. Come è difficile dubitare, viste le risultanze catastali, dell’adeguatezza della unità abitativa di cui è risultato proprietario il sig. Belloni Silvio, che va comunque a tal fine unitariamente considerata. Unità abitativa emersa in esito ad accertamenti disposti dall’amministrazione procedente ed in difetto, invero, di segnalazione da parte del soggetto istante.

Conclusivamente, deve ritenersi la legittimità dell’operato della resistente Amministrazione e la infondatezza del proposto ricorso, che va dunque respinto.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-07-2011) 01-08-2011, n. 30389 Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che, con il presente ricorso, il G. aveva inteso denunciare l’ordinanza con cui il Tribunale aveva parzialmente accolto la sua richiesta di riesame avverso la misura cautelare, disposta nei suoi confronti, ed aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari;

Vista la nota depositata dalla difesa del G. in data 14.7.11 con allegata ordinanza del Tribunale per il Riesame in data 11.7.11 con cui, nei confronti del G., gli arresti domiciliari sono stati sostituiti con un obbligo di presentazione quotidiano alla p.g.;

Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Fausto De Santis, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità per sopragiunta carenza di interesse;

Sentito il difensore dell’indagato avv. Antonio Ordinando De Simone, che ha concluso in conformità;

Considerato che si è al cospetto di un sostanziale venir meno dell’interesse al ricorso e che la cosa determina una causa di inammissibilità ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d);

Considerato che, in conformità a quanto statuito da questa S.C. a Sezioni Unite (ord. 9.10.96, Vitale Rv. 206168), non deve disporsi condanna al pagamento delle spese processuali perchè le ragioni del venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sono sopraggiunte alla sua proposizione e non sono ascrivibili all’interessato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 591 e 637 ss. c.p.p.;

dichiara inammissibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.

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