Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-05-2011, n. 11258 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

Con citazione dei 24/12/1994 A.M.P. conveniva in giudizio la Belvedere s.n.c. e, premesso di avere stipulato con la convenuta quale promittente venditiice, due preliminari di vendita aventi ad oggetto, ognuno, una unità immobiliare, premesso ancora che i contratti erano risolti fatto e colpa della, stessa Belvedere, chiedeva la condanna di quest’ultima alla restituzione dell’intero prezzo già pagato, pari a L. 243.000.000 e al pagamento dell’indennità per opere eseguite su suolo altrui spettante ex art. 936 c.c., correlata all’aumento di valore degli immobili per effetto delle opere di ultimazione dell’edificazione e di realizzazione degli impianti necessari all’uso abitativo, fatte eseguire da essa attrice a proprie spese.

La Belvedere s.n.c. si costituiva per resistere alle pretese attoree e per chiedere, in via riconvenzionale, la declaratoria di risoluzione dei contratti preliminari per inadempimento della A. e la condanna di questa al risarcimento dei danni con compensazione tra l’importo risarcitorio a proprio credito e l’importo eventualmente ancora dovuto all’attrice.

In fatto, parte attrice sosteneva che la Belvedere era inadempiente perchè, malgrado l’integrale pagamento del prezzo, non aveva voluto stipulare il rogito di trasferimento della proprietà; la Belvedere, invece, sosteneva che la A. si era resa inadempiente per non avere provveduto ai pagamento del saldo prezzo; assumeva, inoltre, di avere dovuto eliminare le radicali trasformazioni edilizie realizzate dalla A. nelle unità abitative e di avere dovuto estinguere due mutui ipotecari stipulati dalla A. per L. 140.000.000 ognuno, in quanto essa Belvedere aveva concesso, a garanzia, ipoteca sui due immobili promessi in vendita, ma ancora di proprietà.

Con sentenza 19/7/2001 il Tribunale di Saluzzo dichiarava la risoluzione dei preliminari per colpa della Belvedere che condannava a pagare all’attrice la somma di L. 200.205.000 corrispondente a quanto ritenuto già pagato per l’acquisto degli immobili;

condannava, poi, l’ A. a pagare alla Belvedere L. 238.438.428 per rimborso di quanto da questa pagato per "l’estinzione di un mutuo ipotecario contratto dall’attrice e compensava il debito dell’ A. fino alla concorrenza del credito di Euro 200.205.000, pagate dall’attrice per l’acquisto non realizzatosi;

condannava l’attrice, convenuta in riconvenzionale, a pagare alla società Belvedere la differenza, pari a L. 38.233.428.

Avverso la sentenza proponeva appello l’ A. lamentando errori relativi:

– alla determinazione dell’importo che le doveva essere restituito;

– all’entità del valore delle opere da lei eseguite;

– all’incremento del valore degli immobili per effetto celle opere da lei eseguite;

alla determinazione del rimborso dovuto alla Belvedere per l’estinzione dei mutui.

La Belvedere s.n.c. si costituiva, chiedeva il rigetto delle domande attrici e, per quanto qui ancora di interesse (essendosi definita la posizione relativa al P., preteso cessionario del preliminare e ritenuto, invece, soggetto al quale doveva semplicemente essere volturata una delle due unità abitative), proponeva appello incidentale per sostenere che l’inadempimento avrebbe dovuto essere addebitato alla A. che non aveva pagato integralmente il prezzo di vendita pattuito; pertanto chiedeva la condanna della predetta al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità degli immobili, per il costo dei lavori necessari a la separazione di due appartamenti che, secondo la Belvedere, sarebbero stati uniti dalla A. e per l’avvenuta estinzione del mutuo.

Con sentenza 29/11/2005 la Corte di Appello di Torino in parziale accoglimento dell’appello della A. condannava la Belvedere s.n.c. al pagamento della somma di Euro 188.455,13, quale suo residuo debito dopo le compensazioni tra i debiti e i crediti.

1. credito della A., pari a complessive L. 610.229.653, era determinato sommando L. 244.270.000 dovute a titolo di restituzione del prezzo già corrisposto per l’acquisto immobiliare non concluso, L. 15.300.000 per spese di progettazione per i lavori migliorativi, ritenute indefettibilmente funzionali alle opere che avevano migliorato l’immobile e L. 550.659.653 quale indennità dovuta per addizioni ai sensi dell’art. 936 c.c., per costi di materiali e di mane d’opera delle opere eseguite dall’attrice sugli immobili rimasti di proprietà della Belvedere; al riguardo il giudice di appello rilevava che al momento della restituzione, secondo la CTU del primo grado, l’immobile (comprensivo delle due unità immobiliari) aveva un valore commerciale di L. 700.000.000 e che nel 1995 (a quanto risulta dalla sentenza di appello) le due unità immobiliari, già promesse in vendita alla A. al prezzo di L. 243.000.000, erano state vendute dalla Belvedere per circa un L. miliardo. La Corte territoriale rigettava l’eccezione della Belvedere secondo la quale i lavori effettuati dalla A. avrebbero integrato un abuso edilizio, non essendo provato l’abuso ed essendo invece documentato il rilascio delle concessioni edilizie.

Il controcredito della Belvedere s.n.c., era determinato in L. 245.329.66 per l’estinzione del mutuo ipotecario stipulato dalla A. (importo comprensivo dell’importo per anticipata estinzione e degli oneri legali e assicurativi).

La Corte di Appello respingeva le contestazioni formulate sulla domanda della Belvedere di rimborso delle somme versate per estinguere il mutuo ipotecario della stessa attrice, posto che il rimborso alla Belvedere era dovuto per il semplice fatto che l’ A. aveva introitato le somme del mutuo che poi erano state restituite non dalla A., ma dalla Belvedere all’istituto mutuante.

Nella determinazione del credito di restituzione del prezzo pagato il giudice a quo non sottraeva, diversamente dal quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nè l’importo di L. 7.750.000 quale asserito credito della Belvedere s.n.c. per lavori eccedenti il prezzo pattuito in quanto avrebbero dovuto essere pagati solo in sede di stipula del definitivo, nè l’importo di L. 35.045.000 in quanto relativo a lavori che erano già inclusi nel prezzo pattuito con in preliminare ed effettivamente pagato.

La Corte territoriale riteneva che l’inadempimento dei contratto preliminare fosse da addebitare alla Belvedere s.n.c. in quanto la A. aveva aocumentalmente provato di avere corrisposto l’intero prezzo mediante:

– la quietanza, in preliminare, di L. 45.000,000;

– le cambiali ipotecarie per L. 29.500.000 riscosse dalla Belvedere e che erano in possesso dell’attrice;

– le cambiali per L. 169.770.000 pure incassate dalla Belvedere s.n.c. o personalmente, dal socio B., legale rappresentante.

Malgrado l’integrale pagamento, la Belvedere non aveva dato corso al trasferimento dell’immobile, tra l’altro previsto con patto di riservato dominio, rendendosi, così, inadempiente; per tale motivo, il giudice di appello escludeva il risarcimento dei danni richiesto dalla Belvedere per rimborso delle spese per lavori edili eseguiti dalla Belvedere per asseriti ripristini sull’immobile dopo averne riacquistato il possesso, trattandosi di costi discrezionalmente effettuati dalla stessa Belvedere a seguito del proprio inadempimento.

Con riferimento all’assunto della Belvedere per il quale la promissoria acquirente si sarebbe resa inadempiente al pagamento del prezzo (per L. 42.700.000 sull’importo complessivo di L. 243.000.000), la Corte territoriale osservava: – che il materiale probatorio fornito dalla convenuta era rappresentato da tre cambiali impagate di L. 10.000.000 ciascuna (sicuramente riferibili alla A.) e da un assegno privo di data e di indicazione nel prenditore, non emesso dalla A., nè riferibile ad un suo conto;

che il debito cambiario, incontestabile, poteva essere riferito a rapporti o situazioni diverse, quali ad esempio, la mancata restituzione di effetti rinnovati o il diverso rapporto avente ad oggetto il mutuo ipotecario.

Avverso la sentenza propone ricorso la Belvedere sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la A. che propone ricorso incidentale sulla base di un motivo.

La Belvedere resiste al ricorso incidentale con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la violazione dell’art. 1237 c.c. (restituzione del titolo e prova della liberazione del debitore), art. 1453 c.c. (risolubilità del contratto per inadempimento; art. 1988 c.c. (promessa di pagamento e inversione dell’onere probatorio), artt. 2727 e 2729 c.c. (in materia di presunzioni), art. 2733 c.c. (confessione giudiziale), artt. 115 e 116 c.p.c. (disponibilità e valutazione delle prove), nonchè omessa, o insufficiente o contraddittoria motivazione.

La ricorrente sostiene:

a) che sarebbe stato violato l’art. 1988 c.c. essendosi posto a suo carico l’onere di provare …l’esistenza del credito, malgrado la produzione di tre cambiali;

b) che non sarebbero state valutate prove che dimostravano che il prezzo non era stato pagato, costituite:

b1) da una lettera con la quale la stessa Belvedere contestava alla A. di non avere versato l’importo ricavato dal primo mutuo;

d2) da una scrittura autografa con la quale la A. si impegnava a girare gli assegni (per l’importo di L. 100.000.000) che avrebbe ricevuto dall’istituto mutuante a B.E. contestualmente all’erogazione del mutuo; siccome la scrittura era datata 2/1/1991 e alcune cambiali a mani della promissaria acquirente erano scadute in data anteriore, si sarebbe dovuto trarre la conclusione che malgrado il possesso delle cambiali residuava un debito di L. 100.000.000;

c) che, infatti, la A. aveva a sue mani le cambiali ipotecarie non perchè le avesse pagate, ma porche, essendo già scadute e impagate, erano state sostituite con l’impegno assunto di girare gli assegni che l’Istituto mutuante le avrebbe consegnato in esecuzione del contratto di mutuo;

c1) che la prova del mancato pagamento di parte dei prezzo, quanto meno con riferimento alle tre cambiali ancora in possesso della Belvedere, era raggiunta per la stessa confessione della A. la quale aveva dichiarato, rispondendo all’interrogatorio formale, che quelle cambiali si riferivano al parziale pagamento del debito contratto con la promessa di vendita.

Il motivo è infondato in ogni suo punto:

quanto a punti, sub a) e d) perchè il giudice di appello non ha posto a carico del possessore dei titolo di credito l’onere di provare il suo credito, ma, semplicemente, ha ritenuto che il prezzo di cui al preliminare fosse stato pagato; ha fondato il suo convincimento sul materiale probatorio raccolto e, in particolare, ha ritenuto che le quietanze e il possesso di titoli di credito girati alla Belvedere e riscosse da questa o dal suo amministratore B., provavano il pagamento dell’intero prezzo, così che, pur ammettendosi che le tre cambiali da L. 10.000.000 ciascuna ancora in possesso della Belvedere fossero state emesse dalla A. a parziale pagamento del prezzo, essendo dimostrato che il prezzo comunque era già stato pagato, le cambiali potevano essere ancora detenute dalla Belvedere ad altro titolo.

La motivazione, dunque, esiste, ha una sua logica e non contraddice i principi in materia di onere probatorio, posto che si assume l’irrilevanza di un debito cartolare, pur inizialmente sorto con riferimento al preliminare, in presenza della prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo contrattualmente convenuto;

– quanto ai punti b) (nelle sue varie articolazioni) e c), si osserva che il giudice di appello ha correttamente applicato il principio per il quale l’avvenuta restituzione dei titoli di credito a debitore costituisce presunzione di pagamento; sarebbe stato, quindi, onere della Belvedere dedurre e provare che la A. era rientrata in possesso dei titoli per effetto di rinnovo o, eventualmente, contro la volontà del creditore cambiario; la ricorrente Belvedere, invece, non dimostra di avere eccepito nel giudizi di appello che il possesso dei titoli da parte della promettente acquirente era conseguenza di accordi di rinnovazione de debito e inammissibilmente pretende di dimostrare tali accordi in questo giudizio di Cassazione.

In ordine all’impegno assunto dalla A. nel gennaio 200 di girare a B.E. l’importo erogato per un mutuo ipotecario (che comunque si tratterebbe di un impegno non incompatibile con la successiva estinzione del debito per il prezzo dovuto), basti osservare che la circostanza attiene ad un profilo di merito già esaminar, o e risolto, sotto altro aspetto (v. infra) dalla Corte di Appello la quale ha condivisibilmente rilevato che le vicende relative ai mutui ipotecali mantengono una rilevanza autonoma rispetto ai contratti preliminari posto che le parti non hanno previsto un collegamento negoziale con i contratti preliminari e, quindi,l’inadempimento delle obbligazioni relative ai mutui non può riverberarsi sulle obbligazioni dei contratti preliminari.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1453 c.c. (risolubilità del contratto per inadempimento), art. 1455 c.c. (importanza dell’inadempimento), art. 1175 c.c. (obbligo di correttezza), art. 1375 c.c. (esecuzione di buona fede) artt. 115 e 116 c.p.c. (disponibilità e valutazione delle prove) nonchè omessa, o insufficiente o contraddittoria motivazione.

Nella censura si assume che, a modifica dei precedenti preliminari, la promissaria acquirente si sarebbe assunta l’obbligo, rimasto inadempiuto, di versare alla Belvedere, al momento dell’erogazione di ogni singolo mutuo, l’importo di tutti gli effetti cambiari rilasciati a pagamento degli immobili promessi in vendita; il giudice di appello avrebbe errato nel non dare rilevanza a questo profilo di inadempimento e a non considerare che l’erogazione dei mutui era finalizzato al pagamento del prezzo.

La censura è inammissibile perchè si risolve in una generica dichiarazione di non condivisione della sentenza impugnata laddove ha affermato che i due mutui non erano negozialmente collegati ai preliminari e gli inadempimenti relativi ai mutui non potevano riverberarsi sui contratti preliminari.

Ne, d’altra parte, nelle fasi di merito risulta mai sostenuto un inadempimento del preliminare collegato al ritardato pagamento del prezzo, sul presupposto che la A., con la scrittura del 31/7/1990 o con l’impegno del 2/1/1991 si sarebbe assunta l’obbligo di pagare il prezzo per contanti al momento dell’erogazione del mutuo; neppure può sostenersi che il mancato pagamento del prezzo sarebbe dimostrato dal mancato incasso, da parte della Belvedere, delle somme erogate alla A. a titolo di mutuo, posto che il pagamento del prezzo, come detto, è stato ritenuto provato dal giudice del merito con motivazione non insufficiente, nè llogica o contraddittoria.

3. Il terzo motivo, con il quale si deduce erronea applicazione delle norma in materia di risoluzione per inadempimento ( art. 1453 c.c.) e in materia di spettanza, ai solo possessore di buona fede, dell’indennità per addizioni ( artt. 936 e 1150 c.c.) è fondato sul presupposto che alla A. e non alla Belvedere debba essere addebitato l’inadempimento contrattuale e pertanto, essendo confermata l’esclusiva responsabilità della Belvedere per l’inadempimento del contratto, il motivo resta assorbito.

4. La resistente ha proposto ricorso incidentale con il quale deduce violazione degli artt. 342, 343 e 112 c.p.c., e insufficiente motivazione.

Si sostiene che il giudice di appello sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, pronunciando oltre i limiti della pretesa fatta valere dall’appellante incidentale perchè avrebbe aumentato (da L. 238.438.428, come determinato in primo grado in primo grado a L. 245.329.636, come determinato in appello) l’importo a credito della Belvedere per estinzione del mutuo ipotecario in mancanza di specifico motivo di appello da parte della Belvedere; nel merito si assume che la motivazione con la quale il giudice di appello ha condiviso e fatto proprio il conteggio del dovuto elaborato dalla Belvedere sarebbe apodittica e non avrebbe considerato alcuni documenti prodotti in primo grado.

Il motivo è infondato sotto il primo profilo (vizio di ultrapetizione) perchè risulta che con l’atto di appello incidentale la Belvedere aveva richieste di accertare la somma da essa versata all’ente mutuante per l’estinzione dei mutui e aveva chiesto una somma complessiva ancora maggiore rispetto a quella liquidata dal giudice di appello; sotto il secondo profilo (riguardante la determinazione del quantum del rimborso dovute) il motivo è inammissibile in quanto, con riferimento all’unico specifico argomento di contestazione del conteggio (la mancata considerazione di documenti che comproverebbero il pagamento effettuato dalla A. di spese legali reclamate invece dalla Belvedere) difetta di autosufficienza facendo riferimento a documenti che in ricorso non vengono riportati e specificati nei loro contenuti.

5. In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale e, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, devono essere compensate le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 783 Contratto di appalto

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udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011, l’avv. Michelangelo Pinto per la ricorrente;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente, gestore uscente del servizio di organizzazione e gestione di corsi di musica presso la locale scuola civica, affidatole con gara per il periodo ottobre 2009 – giugno 2010, ha impugnato la delibera di Giunta n. 87 del 1 luglio 2010, con cui il Comune di Opera ha deciso l’affidamento diretto in concessione dello stesso servizio, per il biennio 2010 – 2012, all’Associazione musicale A.R. di Milano.

Ha articolato 3 motivi di ricorso con cui, in sintesi, ha dedotto:

I) violazione di legge e dei principi costituzionali e comunitari in materia di contratti pubblici in quanto l’utilizzo della formula concessoria non esimerebbe la stazione appaltante dal rispetto dei principi comunitari di trasparenza, adeguata pubblicità e non discriminazione, come chiarito dall’art. 30, comma 3, del codice dei contratti;

II) violazione di legge ed eccesso di potere atteso che la motivazione addotta dal Comune per non indire la gara – ossia che i costi della procedura non troverebbero giustificazione nell’affidamento di un servizio sostanzialmente gratuito – non corrisponderebbe al vero in quanto i corsi di musica presso la scuola sono a pagamento sicchè il relativo servizio non sarebbe privo di rilevanza economica o di redditività; d’altra parte l’Associazione affidataria non sarebbe partecipata dal Comune e pertanto non rientrerebbe fra i soggetti ai quali, ai sensi dell’art. 113bis, comma 3 del D.Lgs. 267/200, gli enti locali possono effettuare affidamenti diretti;

III) violazione di legge e, in particolare dell’art. 115 del D.Lgs. 42/2004, nonché eccesso di potere poiché la suddetta norma, richiamata nella delibera di Giunta a giustificazione dell’affidamento de quo inteso alla valorizzazione della cultura e dei beni culturali, non esimerebbe affatto né autorizzerebbe il ricorso a gestioni affidate al di fuori di procedure ad evidenza pubblica.

Né il Comune intimato né l’associazione controinteressata si sono costituiti in giudizio.

Con ordinanza n. 1145 del 28 ottobre 2010 la causa è stata rinviata al merito, stante la ravvisata assenza dell’estrema gravità ed urgenza del pericolo.

All’udienza pubblica del 9 marzo 2011, su richiesta della ricorrente, unica parte costituita, la causa è passata in decisione.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dalla lettura della deliberazione di Giunta Comunale impugnata si rileva che il ricorso all’affidamento diretto è stato giustificato esclusivamente "in quanto il ricorso a procedura ad evidenza pubblica comporterebbe un onere di indizione superiore al vantaggio che potrebbe derivarne in termini di partecipazione, in quanto si tratta di servizio privo di rilevanza economica e di redditività" (così testualmente al secondo "Considerato" di pag. 1).

Emerge, peraltro, dallo schema di disciplinare allegato alla citata delibera di Giunta, che i corsi sono a pagamento sulla base di tariffe concordate con l’Amministrazione comunale (cfr. pag. 2).

Osserva il Collegio che, sebbene si verta in tema di concessione di servizi, sottratte ex lege all’applicazione del codice dei contratti, nondimeno l’art. 30, comma 3, dello stesso D.Lgs. 163/2006 stabilisce che la scelta del concessionario debba avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 11 febbraio 2011, n. 448).

Ne discende che, nel caso di specie, l’affidamento diretto operato dal Comune di Opera in violazione dei surrichiamati principi si profila senza dubbio illegittimo.

Né è ragionevole la motivazione addotta dall’Amministrazione per cui l’indizione di una gara sarebbe stata operazione antieconomica a fronte della sostanziale gratuità dell’attività da espletare: ciò sia per l’evidente non veridicità del presupposto, posto che i corsi sono a pagamento, sia in considerazione del fatto che il precedente affidamento (alla ricorrente) era avvenuto in seguito all’espletamento di una gara, il che dimostra che l’autorità comunale era consapevole della necessità di rispettare le regole di derivazione comunitaria poste a presidio dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento: l’addotta motivazione è, pertanto, da disattendere.

D’altra parte, il richiamo all’art. 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (legge 22 gennaio 2004, n. 42), contenuto nell’impugnata delibera, non solo non giustifica ma, viceversa, esclude l’affidamento diretto, atteso che al comma 3 nel prevedere che, ove l’amministrazione ritenga più conveniente (per la gestione delle attività di valorizzazione dei beni culturali) far ricorso alla concessione a terzi, stabilisce espressamente che questi debbano essere scelti in base a procedure ad evidenza pubblica (cfr. in tal senso: T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 17 novembre 2005, n. 11471).

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato.

Quanto al contratto, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., ne va dichiarata l’inefficacia con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione, in considerazione sia della sussistenza dei presupposti per la configurabilità della responsabilità in capo al Comune concedente, ed in particolare dell’elemento soggettivo della colpa, avendo l’Amministrazione ritenuto di poter procedere ad un affidamento diretto in violazione delle norme cogenti di derivazione comunitaria anche per le concessioni ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, sia dell’interesse della società ricorrente di partecipare alla gara così da vedere reintegrata la chance di conseguirne l’aggiudicazione.

Invero, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla sorte del contratto stipulato in seguito all’aggiudicazione illegittima annullata, oramai positivamente definita negli artt. 121 e 122 del codice del processo amministrativo, deve ritenersi estesa, per le ragioni sostanziali di concentrazione processuale sottese al noto arresto delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanza 10 febbraio 2010, n. 2906), anche a vicende, come quella in esame, in cui faccia difetto l’aggiudicazione da annullare, essendo mancata la gara che avrebbe dovuto precederla, e la pronuncia di annullamento riguardi il provvedimento illegittimo di affidamento diretto del servizio (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 16 giugno 2010, n. 1882).

L’amministrazione va, infine, condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (tremila,00), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, nonché di oneri previdenziali e fiscali, in ossequio alla regola della soccombenza.

Possono viceversa compensarsi le spese con l’aggiudicataria della concessione.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto annulla l’atto impugnato, dichiarando inefficace il contratto a far data dalla pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, ai sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Opera alla rifusione, in favore della ricorrente, di spese e competenze del giudizio che liquida come in motivazione; compensa le spese fra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-07-2011, n. 15086 Dirigenti

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 13 febbraio 2007, la Corte d’Appello di Venezia accoglieva il gravame svolto dall’INPS contro la sentenza di primo grado che aveva accertato il diritto di Po.Ma., dirigente del disciolto INAM collocato in quiescenza il 1 gennaio 1971, alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante inclusione dell’indennità di funzione e del compenso incentivante, con condanna dell’INPS alla riliquidazione del trattamento di reversibilità spettante alla coniuge superstite e dei ratei maturati e non liquidati spettanti, pro quota, agli eredi, oltre interessi legali sulle somme rivalutate.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

con riferimento al compenso incentivante, del quale l’INPS aveva dedotto la necessaria correlazione con la sussistenza di un rapporto di dipendenza, nella specie cessato, non sussisteva una specifica previsione di pensionabilità del compenso riservata al legislatore, onde sulla scia delle SU nn. da 27394 a 27397 del 2005, doveva essere escluso dalla riliquidazione della pensione;

– quanto all’indennità di funzione, si trattava di emolumento attribuito dal Comitato esecutivo dell’INPS in base alla L. n. 88 del 1989, art. 13, comma 4, correlato all’effettivo svolgimento della funzione dirigenziale e non espressamente qualificabile come pensionabile da nessuna disposizione normativa;

la domanda di restituzione delle somme già erogate non poteva trovare accoglimento, in assenza di prova dell’avvenuta corresponsione degli emolumenti in esecuzione della decisione del primo giudice.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della corte territoriale, B. V. e gli altri quattro litisconsorti in epigrafe indicati, quali eredi di Po.Ma., hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato con memoria. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

4. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 24, 30 del Regolamento previdenziale INAM in relazione alla L. n. 88 del 1989, art. 13, comma 4 (art. 360 c.p.c., n. 3).

In sintesi, il motivo è articolato in una serie di censure incentrate sull’esclusione della correlazione tra l’indennità di funzione e l’effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali per non aver mai l’INPS contestato, nei gradi di merito, lo svolgimento delle predette funzioni dirigenziali; sull’insussistenza di una previsione regolamentare che preveda il requisito dell’effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali; sull’applicabilità della clausola oro con riferimento ad un emolumento introdotto per i dirigenti INPS e INAIL; sulla previsione dell’emolumento in questione per i predetti dirigenti, INPS e INAIL, con provvedimento generale e sulla sua connotazione di compenso fisso e continuativo. Il complesso motivo si conclude con la formulazione dei quesiti di diritto: con il primo si chiede alla Corte di dire se i Giudici del gravame abbiano fatto corretta applicazione degli artt. 5 e 30 Reg. Prev. in relazione alla cit. L. n. 88, art. 13, comma 4, ritenendo che, ai fini dell’applicabilità della c.d. clausola oro al dirigente INAM posto in quiescenza prima dell’introduzione dell’indennità di funzione alla cit. L. n. 88, ex art. 13, comma 4, fossero richiesti il concreto esercizio delle funzioni dirigenziali da parte del richiedente e la presenza di un’espressa qualificazione, da parte di una fonte normativa, della pensionabilità di detto emolumento; con il secondo si chiede se l’indennità di funzione predetta – nella sua quota A, prevista a favore dei pari grado in servizio presso l’INPS, sia da includersi nella base di calcolo del trattamento integrativo del trattamento pensionistico del dirigente INAM posto in quiescenza, come P., prima dell’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989. 5. Col secondo motivo il ricorrente denuncia illogicità della motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5) per aver la corte di merito trascurato la non contestazione, da parte dell’INPS, sia dell’esercizio delle funzioni dirigenziali, sia del riconoscimento, da parte del medesimo Istituto, della valenza pensionabile dell’emolumento controverso. Il motivo si conclude con la formulazione del momento di sintesi.

6. Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 416 e 442 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3) per non aver la corte di merito tenuto conto della valenza processuale della condotta dell’INPS che non ha contestato l’esercizio delle funzioni dirigenziali e ha riconosciuto la valenza pensionabile dell’emolumento controverso. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

7. I motivi, per la loro connessione logica, vanno esaminati congiuntamente.

8. L’esame del Collegio è limitato al capo della sentenza relativo all’inclusione dell’indennità di funzione nel trattamento previdenziale goduto dal dirigente del disciolto INAM collocato in pensione in epoca antecedente all’introduzione dell’indennità di funzione per i pari grado presso l’INPS ed aireliminazione della clausola oro. Nessun motivo di doglianza è stato introdotto, nel giudizio di legittimità, con riferimento al compenso incentivante.

9. Va, poi, dato atto che l’Inps non ha specificamente contestato, nelle pregresse fasi di merito, che la quota A dell’indennità di funzione attribuita ai dirigenti in servizio facesse parte della retribuzione pensionabile, anzi ne ha espressamente ammesso la pensionabilità e il pagamento della relativa contribuzione (v., in particolare, la memoria di costituzione in primo grado, ove si legge:

"alla indennità di funzione quota A, per la parte relativa alla qualifica rivestita, è stato riconosciuto il carattere di emolumento fisso e continuativo, sottoposto a prelievo contributivo, utile sia ai fini del trattamento integrativo che di quello di quiescenza").

10. Nè l’Istituto di previdenza ha mai contestato, nelle fasi di merito, che P. avesse svolto funzioni di dirigente dell’INAM e fosse andato in pensione con la qualifica di dirigente superiore.

11. Passando all’esame delle questioni poste dai motivi di censura, snelliti dalle questioni per le quali non vi sono state specifiche contestazioni nelle sedi di merito e con il ricorso per cassazione, osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha già esaminato, con riferimento ai dipendenti INAM collocati in quiescenza, come la B., prima della soppressione dell’ente e perciò non "trasferiti" ad altre amministrazioni, i nodi, interpretativi posti dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 75, comma 2, emanato in virtù della L. n. 833 del 1978, art. 47 – concernente delega al Governo per la disciplina dello stato giuridico delle unità sanitarie locali – che ha, tra l’altro, dato facoltà ai dipendenti degli enti mutualistici soppressi, tra i quali l’INAM, trasferiti alle unità sanitarie locali di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

12. In particolare, è stato superato il dubbio originato dalla formulazione letterale della norma, interpretando il complesso apparato normativo enunciato nell’art. 75 cit., nel senso che il sistema di previdenza integrativo di tipo "aziendale", già gestito dal Fondo di previdenza dell’INAM cioè da una struttura costituita all’interno dell’ente pubblico datore di lavoro e operante nell’ambito del rapporto di impiego – è stato sostituito integralmente mediante l’assunzione, da parte dell’INPS, con la gestione ad esaurimento, del compito di erogare, a carico dell’AGO, il trattamento integrativo in precedenza corrisposto dal preesistente Fondo, e ciò in favore di tutti, indistintamente, gli aventi diritto alle prestazioni del Fondo stesso, da identificare sia nel personale in servizio che avesse esercitato la facoltà di opzione, sia nel personale all’epoca già collocato a riposo e non chiamato, a jortiori, ad esprimere alcuna opzione (ex plurimis, Cass. SU 27394/2005 e, per l’ampia ricostruzione normativa, Cass. 17095/2010).

13. Con l’indicata modifica legislativa, anche nei confronti dei dipendenti pubblici già cessati dal servizio, l’obbligazione pensionistica, prima inerente al rapporto di pubblico impiego, è stata attratta nel novero dei rapporti previdenziali obbligatori ed è stato previsto che l’erogazione dei trattamenti a carico dell’AGO dovesse avvenire secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza, disposizioni che, sulla base della fonte normativa primaria che opera il richiamo, forniscono la regolamentazione legale delle prestazioni a carico del fondo speciale ad esaurimento. Di qui l’avvenuta "legificazione" delle disposizioni regolamentari degli enti soppressi.

14. Il citato regolamento dispone, all’art. 30, comma 1 che "ove con provvedimento di carattere generale, siano apportate variazioni nelle retribuzioni pensionabili del personale in servizio, le pensioni a carico del Fondo in godimento sono riliquidate, assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui l’impiegato si trovava all’atto della cessazione del servizio" (cosiddetta clausola di "adeguamento al pari grado" o "clausola oro").

15. Il principio di diritto applicabile alla controversia è stato più volte enunciato dalle Sezioni unite della Corte. In particolare, Cass., SU 27394/2005 ha sottolineato l’esigenza di un’esplicita previsione normativa suppletiva della parziale inapplicabilità sopravvenuta delle predette disposizioni regolamentari del disciolto INAM, per fondare il diritto dei dirigenti in servizio degli enti disciolti alla pensionabilità, in generale, dei compensi ai medesimi corrisposti con carattere fisso e continuativo. Ciò in quanto, dopo la soppressione dell’INAM, non è più esprimibile una valutazione che stabilisca la pensionabilità di talune competenze (di carattere fisso e continuativo) ad opera del non più operante organo di amministrazione dell’ente disciolto. Con riferimento al compenso incentivante e all’assegno temporale, le Sezioni unite hanno ritenuto necessario che i ripetuti emolumenti – o, comunque, i compensi di carattere fisso e continuativo – fossero qualificati come pensionabili da una fonte legale riferibile alla generalità dei dirigenti in servizio degli enti parastatali, fra i quali rientrano gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Solo in presenza di un provvedimento normativo che costituisca tale qualità pensionabile si è, pertanto, ritenuto giustificato l’intervento del giudice inteso a stabilire, attraverso la verifica della disciplina relativa alle concrete modalità di erogazione di un determinato compenso, l’ulteriore presupposto – il trattarsi, cioè, di un compenso corrisposto con carattere fisso e continuativo – richiesto dagli artt. 5 e 30 del regolamento INAM, nella parte ancora vigente, secondo l’ambito di ultrattività ampiamente descritto nella motivazione delle Sezioni unite, cui si rinvia.

16. Con particolare e specifico riferimento all’indennità di funzione, va detto che l’emolumento, introdotto dalla L. n. 88 del 1989, art. 13, comma 4, è stato riconosciuto, con delibera del Comitato esecutivo dell’INPS n. 740 del 1990 e successive determinazioni del Direttore generale nn. 964/1990 e 11/1991 – in epoca, pertanto, antecedente al 1 gennaio 1998, data dalla quale opera la soppressione dei meccanismi di adeguamento pensionistici collegati alle dinamiche retributive del personale in servizio -, al personale dirigente a partire dal 1 luglio 1990, quantificato nel 40 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e tripartito nelle distinte quote A, per l’effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali, B, per le capacità gestionali del singolo dirigente e i risultati conseguiti, C per la mobilità. 17. Le Sezioni unite della Corte, in fattispecie in parte sovrapponibile alla vicenda all’esame del Collegio, hanno ribadito, con motivazione alla quale si rinvia, la duplice condizione del diritto dei pensionati del disciolto INAM alla riliquidazione della pensione con inclusione del predetto emolumento: le variazioni nelle retribuzioni del personale in servizio apportate con provvedimenti di carattere generale (con esclusione, quindi, di ogni incremento disposto ad personam) e l’incidenza delle medesime variazioni sulle retribuzioni "pensionabili" (v., Cass., SU 17634/2003).

18. L’INPS che nel giudizio all’esame delle Sezioni unite, e definito con sentenza n. 17634, non aveva contestato, specificamente, che la predetta quota A dell’indennità attribuita ai dirigenti in servizio facesse parte della retribuzione pensionabile, circostanza rimarcata in motivazione, nel giudizio ora pervenuto all’esame del collegio ha espressamente ammesso, nelle fasi di merito, l’incidenza dell’emolumento in questione sulle retribuzioni pensionabili, onde di fronte a tale esplicita ammissione la contesa tra le parti residua sull’asserita delimitazione dei destinatati, propugnata dall’Istituto con riferimento ai soli dirigenti INPS e INAIL, con esclusione dei dirigenti degli altri enti previdenziali-assistenziali disciolti, in attività o in pensione.

19. La tesi dell’Istituto, che vorrebbe porre uno iato tra i dirigenti INPS e INAIL, da un lato, e i dirigenti degli altri enti previdenziali – assistenziali disciolti dall’altro, non trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte che, in più occasioni, ha statuito che destinatari della L. 9 marzo 1989, n. 88, non sono, in via esclusiva, l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e, successivamente, l’I.N.P.D.A.P., rilevando, come parametro di riferimento per l’applicazione della clausola oro in ipotesi di soppressione dell’ente datore di lavoro del pensionato, la retribuzione pensionabile del personale in servizio alle dipendenze dell’ente al quale sia stato trasferito per legge, almeno in parte, il personale dell’ente soppresso (v. Cass. 4671/2004; Cass. 15177/2005).

20. Alla stregua della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 67 e del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 24 quater, convertito, con modificazioni, in L. 29 febbraio 1980, n. 33, il personale del disciolto INAM è stato dapprima comandato e quindi trasferito, per legge, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, sicchè, nella specie, anche tale inequivoco criterio smentisce la tesi dell’Istituto.

21. Oltre alle citate disposizioni legislative, va poi rilevato che non è recente, nella giurisprudenza della Corte, la notazione dell’omogeneità tra gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, accomunati dall’essere tutti enti di previdenza a carattere generale del settore del lavoro privato, omogeneità che si riverbera anche sul piano dell’assetto organizzativo preordinato allo svolgimento dei compiti istituzionali (ex multis, Cass. 6064/1999, Cass. SU 17634/2003 e Cass. 21358/2006).

22. Ne consegue che, intervenuta la variazione nelle retribuzioni pensionabili dei dirigenti dell’INPS in servizio per effetto dell’attribuzione dell’indennità di funzione, quota A, il diritto all’adeguamento della pensione in godimento a carico del fondo per il dirigente in quiescenza da epoca comunque antecedente all’introduzione della predetta indennità va riconosciuto, e non può essere negato come ritenuto dalla Corte di merito, in difetto di ragioni nuove e diverse che inducano questa corte ad una revisione del proprio orientamento.

23. Il ricorso va, pertanto, accolto. Per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro Giudice d’appello designato in dispositivo, perchè proceda al riesame della controversia, limitatamente al capo censurato con il ricorso per cassazione, uniformandosi al seguente principio di diritto: "l’indennità di funzione L. n. 88 del 1989, ex art. 13, comma 4, nella sua quota A, prevista a favore dei dirigenti in servizio presso l’INPS, deve includersi nella base di calcolo del trattamento integrativo del trattamento pensionistico del dirigente INAM posto in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989". 24. Il Giudice del rinvio provvederà, contestualmente, al regolamento delle spese relative al presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per la decisione anche in ordine alle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 03-05-2011, n. 3810

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

ricorrente si duole del provvedimento adottato sulla sua domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato.

L’Unità Dublino – ufficio preposto all’espletamento delle procedure dirette a determinare lo stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo ai sensi del Reg. n. 343/2003 – dopo aver verificato attraverso il sistema EURODAC (riscontro delle impronte digitali a livello europeo) che l’interessato aveva già varcato illegalmente la frontiera della Grecia; ha inviato a quest’ultima la richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’art. 10.1 del Reg. n. 343/3003 (Regolamento Dublino II).

Rilevata l’accettazione implicita della Grecia, in base all’art. 18.7 del Reg. CE 343/2003, l’Unità Dublino ha comunicato la competenza greca ai sensi dell’art. 20 punto 1 del ripetuto Regolamento alla Questura, la quale con il provvedimento impugnato ha disposto il trasferimento dell’interessato per la disamina della domanda di protezione in Grecia, ritenuto un paese terzo sicuro e non ravvisandosi motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3.2 del citato Regolamento.

Lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 3.2 del Reg. CE n. 343/03, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

La censura è fondata.

L’Amministrazione, infatti, si è limitata ad affermare che la Grecia è un Paese terzo sicuro e che non si ravvisano particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3 c. 2 del Regolamento CE 343/2003, non tenendo conto della notoria situazione in cui versano i richiedenti protezione internazionale in tale Paese.

In numerosi precedenti di questa sezione – mutuati da pronunce rese in sede cautelare al giudice di appello (Sez. VI ord. n. 666/09; 667/09; 668/09; 3293 del 26/6/09 n. 3428 del 14/7/09) – è stato evidenziato che l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con raccomandazioni del 15 aprile 2008, ed, in precedenza, del 9 luglio 2007, ha espresso la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano in Grecia nell’accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standard internazionali ed europei ed ha raccomandato espressamente ai Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso, raccomandando, invece, "l’applicazione dell’art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso".

Sebbene la Grecia abbia – tra il 2007 e il 2008 – ratificato e recepito sia la "Direttiva procedure (2005/85/CE), in data 11/7/08, la "Direttiva qualifiche" (2004/83/CE) in data 30/7/07 e la "Direttiva accoglienza" (2003/9/CE), in data 13/11/07, e sebbene dal luglio del 2008 non applichi più il diniego automatico alle procedure d’asilo cosiddette "interrotte", la situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia può dirsi soltanto migliorata ma non è ancora equiparabile a quella esistente negli altri Paesi europei, come emerge chiaramente dalla disamina della raccomandazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del dicembre 2009 (successiva al recepimento delle direttive comunitarie) con la quale l’Alto Commissariato ha dichiarato di "continuare ad opporsi ai trasferimenti verso la Grecia ai sensi del Regolamento Dublino II" in considerazione dei problemi osservati nella procedura di asilo greca, che le stesse Autorità greche riconoscono".

Infatti, l’adeguamento normativo alle direttive comunitarie da parte dello Stato greco non comporta automaticamente la cessazione dei gravi problemi che incontrano in Grecia i richiedenti asilo.

La difficile situazione nella quale versano i richiedenti asilo in Grecia, più volte denunciata da organismi internazionali, è stata anche più volte oggetto di disamina da parte della stessa Corte europea dei diritti dell’Uomo che, con decisione dell’11 giugno 2009 (ric. N.53541/07 S.D.c/ Grecia), ha ritenuto la Grecia responsabile della violazione dei diritti di un cittadino turco che aveva chiesto asilo nel 2007. Secondo la Corte europea, la Grecia, date le condizioni in cui l’uomo è stato detenuto, ha violato l’art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani relativo al divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti, e l’articolo 5 della Convenzione che sancisce il diritto alla libertà e quello di contestare la legittimità della detenzione.

La criticità del cosiddetto "Sistema Dublino" è stata inoltre ribadita di recente dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa Hammarberg dinanzi alla Corte di Strasburgo nell’udienza tenutasi a settembre 2010 sul ricorso riguardante un richiedente asilo afgano rinviato in Grecia dal Belgio (caso M.S.S. c/ Belgio e Grecia), conclusosi poi con la sentenza del 21 gennaio 2011 che ha condannato il Belgio e la Grecia per la violazione degli artt. 3 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha quindi accolto il ricorso proposto dal cittadino afgano, richiedente asilo in Grecia, e condannato la Grecia per violazione dell’art. 3 (divieto di trattamento inumano e degradante) e dell’art. 13 (diritto ad un rimedio effettivo) della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, poiché i richiedenti asilo in Grecia non trovano adeguata tutela nell’accesso alle misure di protezione internazionale e sono sottoposti a trattamenti degradanti per la dignità umana; lo Stato Belga è stato ritenuto anch’esso responsabile per aver trasferito il cittadino afgano in applicazione del Regolamento Dublino II, pur essendo edotto della situazione nella quale versano i richiedenti asilo in quello Stato.

Risulta inoltre al Collegio, che dopo l’udienza dinanzi alla Corte di Strasburgo relativa al caso M.S.S./Belgio e Grecia, alcuni Paesi membri abbiano sospeso i trasferimenti in Grecia dei richiedenti asilo applicando la clausola di sovranità (il Belgio dal 10 ottobre 2010, la Norvegia dal 15 ottobre 2010, la Gran Bretagna dal 17 settembre 2010, l’Olanda dagli inizi di ottobre; la Germania per un anno).

Infine, va rilevato che il Commissario del Consiglio d’Europa, dopo aver effettuato visite in Grecia dall’8 al 10 febbraio 2010, e dopo aver regolarmente monitorato la situazione nel Paese, – pur apprezzando lo sforzo del governo greco per modificare il sistema di tutela dei rifugiati e porre rimedio alle sue gravi carenze strutturali – ha osservato che le attuali disposizioni legislative e le prassi seguite in Grecia in materia di asilo non sono conformi alle norme internazionali ed europee in materia di garanzia dei diritti umani, in quanto i richiedenti asilo continuano ad affrontare enormi difficoltà in Grecia per avere accesso alla procedura di domanda di asilo e non godono sempre delle garanzie basilari, quali l’assistenza di un interprete e la consulenza legale. Inoltre, le vie di ricorso di cui dispongono attualmente i richiedenti asilo per contestare il rifiuto della domanda di asilo non possono essere considerate effettive ed i richiedenti asilo trasferiti verso la Grecia rischiano di essere rinviati verso paesi pericolosi per la loro incolumità, mentre le condizioni di accoglienza in Grecia sono lungi dall’essere soddisfacenti.

Lo stesso Commissario ha rilevato la criticità del Regolamento Dublino II, in quanto la sua applicazione ha come conseguenza che alcuni paesi devono trattare un numero di domande di asilo che supera le loro capacità ed ha prospettato la possibilità alla Commissione europea di istituire un meccanismo volto a sospendere i trasferimenti e ad alleviare sul breve periodo i problemi degli Stati particolarmente sollecitati ai sensi del Regolamento di Dublino.

Alla stregua di quanto sopra esposto, pur consapevole di una recente (e al momento isolata) pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III di segno contrario (sent. n. 1024/2011), ritiene il Collegio di dover confermare – proprio alla luce dei recenti sviluppi – il proprio orientamento giurisprudenziale, dal momento che i recenti sforzi dello Stato greco per adeguare la propria legislazione agli standard europei, pur se importanti, non si sono ancora tradotti in prassi organizzative e decisionali idonee a far ritenere che la Grecia sia allo stato divenuta un Paese sicuro.

Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato in relazione alla reale situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia anche dopo il recepimento delle direttive comunitarie, con conseguente ingiustificato mancato ricorso alla clausola di sovranità di cui al’art. 3.2 del Reg. CE 343/03.

Il ricorso deve essere pertanto accolto ed il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.