Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-01-2011, n. 524 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente di primo grado, dipendente della Provincia di Padova, chiedeva alla Azienda Ussl n. 16 di Padova di accedere ed estrarre copia dei documenti contenuti nel suo fascicolo relativo ad una visita di idoneità al servizio,richiesta dalla stessa amministrazione provinciale, alla quale avrebbe dovuto sottoporsi.

In occasione di tale accesso lo stesso notava la presenza di quattro fogli, esclusi dall’accesso, contenenti interrogazioni su ingressi, ricoveri, interventi in ospedale e case di cura, sospensione della patente e visite fiscali che lo riguardavano.

Proponeva, allora, ulteriore istanza di accesso con richiesta di rilascio di copia autentica dei documenti in questione che veniva respinta dall’Asl 16 di Padova sul presupposto che trattavasi di fotocopie di documenti trasmessi dalla Provincia, che non avrebbero potuto essere oggetto di autenticazione.

Il ricorrente proponeva gravame sostenendo il proprio diritto all’accesso anche rispetto a tali atti sulla base dell’interesse volto a tutelare il corretto uso dei suoi dati sensibili da parte dell’amministrazione.

2. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto il diritto di accesso non sarebbe stato limitato dal mancato rilascio di tali ulteriori documenti e che, comunque, non era stata espressa alcuna valutazione sul ricorrente, non essendo stato, lo stesso, sottoposto a visita medica.

3. Con l’appello in esame si sostiene l’irrilevanza del mancato svolgimento della visita medica e si ribadisce la legittimità dell’accesso a tutti gli atti del fascicolo, anche se appartenenti ad altra amministrazione, atteso che la domanda aveva ad oggetto la copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo e non degli originali.

4. Con decisione interlocutoria n.5957 del 26 agosto 2010, questa Sezione, rilevato che ai sensi dell’art. 6, comma 2 d.P.R. n. 184 del 2006 "la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato", ritenuto non adempiuto l’obbligo di legge, ha ordinato all’appellante l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Padova, detentrice degli originali degli atti rinvenuti nel fascicolo della ASL.

5. L’appellante ha eseguito l’incombente, all’esito del quale la Provincia di Padova si è costituita affermando che gli originali delle lettere trasmesse all’Azienda dovevano rinvenirsi nel fascicolo sanitario in possesso di questa e che l’appellante ha comunque già ottenuto copia dei documenti. Chiede il rigetto del ricorso, in subordine dichiarandosi disponibile, in caso di istanza nei suoi confronti, a fornire copia conforme all’originale degli atti in suo possesso.

Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato discusso ed il Collegio se ne è riservata la decisione.

6. La controversia nasce dalla richiesta dell’appellante di accedere all’intero fascicolo sanitario esistente presso la ASL n.16 di Padova in vista della visita medico collegiale – poi non effettuata – richiesta dalla amministrazione provinciale di cui era, all’epoca, dipendente, per l’accertamento dell’idoneità al servizio.

In occasione dell’esercizio del diritto di accesso alla suddetta documentazione, il ricorrente notava nel fascicolo la presenza di alcuni documenti sottratti all’ostensione. Richiedeva, quindi, di potervi accedere per verificare l’avvenuta acquisizione di dati sensibili (attinenti a ricoveri, interventi e cure presso case di cura) senza la sua autorizzazione. Alla richiesta, la ASL opponeva un diniego, affermando che il fascicolo originale era presso l’amministrazione provinciale, che la documentazione medica inviata dall’amministrazione provinciale era in fotocopia e che solo questa avrebbe potuto corrispondere alla richiesta.

L’amministrazione provinciale, chiamata in giudizio a seguito di integrazione del contraddittorio disposta con decisione interlocutoria n.5957/2010, afferma che il fascicolo sanitario è in possesso dell’Azienda Sanitaria di Padova, che in esso sono contenuti gli originali delle lettere inviate dalla Provincia alla ASL e che il ricorrente ha già ottenuto copia degli allegati alla nota 18.9.2008 della ASL e le stampe delle videate a computer.

7. In via preliminare, il Collegio ritiene di respingere l’eccezione di inammissibilità dell’appello, avendo l’appellante chiaramente esposto i motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado, attinenti alla violazione della normativa sul diritto di accesso in relazione all’interesse alla salvaguardia della riservatezza di dati sensibili riguardanti la propria salute.

8. Quanto all’ammissibilità del ricorso di primo grado, si ritiene che l’interesse fatto valere dall’appellante all’integrità del diritto alla riservatezza, tutelato dalle disposizioni del decreto legislativo n.196 del 2003, è sufficiente a radicare la legittimazione all’accesso in base all’art. 22 L. n. 241 del 1990 che, secondo consolidati principi, non corrisponde ad un interesse diffuso al buon andamento della pubblica amministrazione, ma deve consistere in una situazione giuridicamente tutelata concreta e sostanziale, anche se non configurabile alla stregua di interesse legittimo o diritto soggettivo(ex multis, Cons. St. Sez. IV, 28.9.2010, n. 7183, Cons. Stato Sez. V, 17092010, n. 6945).

Nella specie, non può negarsi che l’accesso è collegato all’esigenza, da parte dell’interessato, di conoscere tutta la documentazione facente parte del fascicolo per verificare se sussista una lesione della propria sfera giuridica sotto il profilo della violazione della riservatezza tale da poter rendere necessaria la tutela nella sede opportuna per la salvaguardia delle proprie posizioni giuridiche. Né possono assumere rilievo, in quanto estranei all’oggetto del presente giudizio, gli argomenti della ASSL tendenti a negare qualsiasi violazione del diritto alla riservatezza.

Trattandosi di interesse alla verifica del trattamento di dati sensibili da parte dell’amministrazione sanitaria indipendentemente dallo svolgimento della visita medico collegiale, la mancata effettuazione della visita è ininfluente ai fini della sussistenza dell’interesse legittimante all’esercizio del diritto all’accesso, che nella specie non può porsi in dubbio.

9. Né assume rilievo l’ulteriore istanza di accesso in data 19.3.2009, in quanto, come riconosciuto dalla stessa ASSL, attinente a documentazione diversa da quella contenuta nel fascicolo sanitario.

10. In ordine all’avvenuta evasione della richiesta di accesso, che il Tar ha giudicato completa ed integrale, tale da provocare l’inammissibilità del ricorso, occorre considerare che, a tenore della nota di risposta della Asl n. 16 prot. N. 107102 del 27.10.2008, emerge la presenza di "tutti gli atti che riguardano la S.V." nel fascicolo originale in possesso dell’amministrazione provinciale cui la ASL indirizza il ricorrente ai fini dell’esercizio del diritto di accesso e nei confronti della quale è stato integrato il contraddittorio.

Se ne ricava che, oltre agli atti resi ostensibili, presso l’amministrazione provinciale vi sarebbero ulteriori atti di interesse dell’appellante.

L’amministrazione provinciale, dal canto suo, nel far notare che il fascicolo sanitario è detenuto dalla competente ASL, che gli originali delle note dirette alla ASL sono in possesso di quest’ultima e che comunque l’appellante avrebbe già ottenuto copia degli allegati alla nota del 18.9.2008 (dato questo non minimamente contestato dall’interessato e risultante per tabulas), si dichiara comunque disponibile a fornire copia conforme degli atti originali di cui è in possesso.

Poichè il diritto all’esibizione, data l’ampia formulazione dell’art. 22 l.n. 241 del 1990, non consente di limitare l’accesso ad alcuni atti a giudizio dell’amministrazione e può essere rivolto alla verifica dei documenti nella loro completezza, il Collegio considera da riconoscere il diritto di accesso dell’appellante in relazione a tutti i documenti – posseduti in originale o in copia, con esclusione di autenticazione nel caso di questi ultimi – facenti parte del fascicolo sanitario del richiedente, sia per la parte che si trovi nella disponibilità della ASL, sia per la parte che si trovi in possesso dell’amministrazione provinciale, ad eccezione di quelli già resi accessibili.

11. In conclusione, l’appello va accolto.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della ASSL n. 16 di Padova nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello ed, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso di primo grado. Ordina alla Assl n. 16 di Padova ed all’Amministrazione provinciale di Padova di rilasciare, mediante estrazione di copia, la documentazione,rispettivamente in proprio possesso, contenuta nel fascicolo sanitario dell’appellante entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Condanna la ASSL n. 16 di Padova al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 14-02-2011, n. 5400 Trattamento penitenziario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che lo stesso P.M. ricorrente rappresenta che il Tribunale di Nola, con ordinanza 10 agosto 2010, aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere dell’imputato ai sensi dell’art. 307 c.p.p., comma 2, ma che permaneva l’interesse dell’Ufficio ad una pronuncia di questa Suprema Corte, poichè la posizione del C. era comune a quella di molti altri imputati del procedimento;

Considerato che non è previsto, neanche per il p.m., nonostante si riconosca che questi ha natura di parte pubblica e svolga la fondamentale funzione di vigilanza sull’osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall’art. 73 ord. giud., la possibilità di proporre un’impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica all’esattezza della decisione; pertanto, quando il gravame del p.m, è diretto a lamentare una violazione astratta di una norma, l’interesse ad impugnare sussiste se da tale violazione derivi un reale pregiudizio dei diritti che si intendono tutelare, e nel nuovo giudizio, a seguito di annullamento, possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. Un. 25 gennaio 2005, n. 4419, Gioia);

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, essendo stata ripristina la custodia cautelare in carcere dell’indagato, non sussiste più alcun interesse concreto del p.m. a coltivare il presente ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-02-2011) 02-03-2011, n. 8063 Trattamento penitenziario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.A. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del 28/29.10.2009 del tribunale di sorveglianza di Salerno di inammissibilità delle di lui istanze volte ad ottenere le misure alternative alla detenzione ex artt. 47, 47 ter e 50 ord. pen. per l’irreperibilità dell’istante, contestando il suo ritenuto stato di irreperibilità e richiamando il suo attuale domicilio presso cui i carabinieri di Castel Volturno lo hanno rinvenuto in occasione delle relazioni redatte prima della udienza.

Ai fini della decisione deve prendersi atto che, giusto il certificato del DAP rilasciato il 31.1.2011 ed allegato agli atti, il ricorrente in data 6.3.2010 è stato scarcerato per espiazione pena.

Il ricorso è divenuto pertanto inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 218 Regione Sicilia

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – La società cooperativa a r.l. "Consorzio irriguo Jato" impugnava innanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, il decreto assessoriale n. 283 del 12 aprile 2006, la deliberazione dell’Ente di sviluppo agricolo n. 86/C.A. del 22 giugno 2006, e ove necessario, la nota n. 28 del 30 giugno 2006, con la quale era stata comunicata la predetta delibera.

Oggetto del gravame erano i provvedimenti con cui era stata individuata quale opera da trasferire per la gestione del Consorzio di Bonifica Palermo 2 la rete irrigua, realizzata dall’Ente di sviluppo agricolo, a servizio del comprensorio Jato, a valle del serbatoio Poma, ed era stata conseguentemente revocata la convenzione per la gestione e la distribuzione delle acque per l’irrigazione del bacino Poma sul fiume Jato, in precedenza stipulata con la società ricorrente.

2) – Con sentenza n. 124 del 26 gennaio 2009, il giudice adito, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto della ricorrente a percepire da parte dell’Ente di sviluppo agricolo, l’indennizzo relativo alla revoca della convenzione e lo respingeva per il resto.

Detto giudice osservava, preliminarmente, che i provvedimenti impugnati davano attuazione all’art. 4, comma 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 (concernente "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d’opera dell’ESA e disposizioni per i commissari straordinari"), che ha così disposto: "Le opere di bonifica e d’irrigazione, individuate con decreto assessoriale, seguite dall’Ente di sviluppo agricolo, vengono trasferite, per la gestione, ai consorzi di bonifica competenti per territorio".

Ciò posto, rilevava che, avendo gli atti impugnati portata meramente dichiarativa, rispetto all’assetto d’interessi posto dalla citata disposizione legislativa, erano prive di fondamento le censure di carattere formale e procedimentale, nonché quella relativa all’asserito difetto di motivazione.

Per contro, ad avviso del T.A.R., era fondata la censura relativa alla mancata corresponsione dell’indennizzo. L’Amministrazione, che aveva disposto la revoca della convenzione, non avrebbe rispettato il disposto dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, a mente del quale la parte destinataria del provvedimento di autotutela deve essere tenuta indenne dalle sue conseguenze economiche.

3) – Avverso la summenzionata sentenza hanno proposto appello sia l’Ente di sviluppo agricolo che il Consorzio Irriguo Iato.

4) – Stante la connessione oggettiva esistente tra i ricorsi, gli stessi possono essere riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.

5) – L’Ente di sviluppo agricolo ha sostenuto che onerato al pagamento dell’indennizzo è l’Assessorato regionale per l’agricoltura e le foreste.

Il motivo di appello è fondato.

Secondo quanto osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 29 luglio 2008, n. 20550, sulla base della normativa regionale ( L. n. 45 del 1995 e L. n. 10 del 1999) istitutiva delle nuove figure di Consorzio di bonifica e soppressiva dei "vecchi consorzi", la quale, anche con riguardo ai rapporti giuridici attivi e passivi di questi ultimi, ha anche regolato il subentro, in via alternativa e non cumulativa, dei Consorzi di nuova istituzione o dell’Assessorato, in ragione della compatibilità o meno di detti rapporti con le funzioni attribuite ai nuovi enti, deve ritenersi subentrato l’Assessorato regionale, e non il nuovo Consorzio (nella specie, il Consorzio di bonifica Palermo 2), nei rapporti passivi, facenti capo al vecchio Consorzio (Consorzio irriguo Jato) per cui è lite. Ed invero, dal momento che la successione nei rapporti già facenti capo ai precedenti consorzi è correlata alle funzioni trasferite (o meno) in via definitiva ai consorzi di nuova istituzione, deve escludersi che nelle obbligazioni assunte dal vecchio Consorzio in relazione ad opere che non rientrano più nel quadro di competenze a regime, del nuovo consorzio (la cui competenza in materia, come definita dalla legge n. 45, art. 8, comma 1, è limitata alla "gestione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, e vigilanza degli impianti di bonifica e irrigazione"), debba rispondere detto ente, dovendone, quindi, rispondere, a titolo successorio, l’Assessorato regionale.

6) – Il Consorzio Irriguo Iato ha riproposto le censure di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, difetto di motivazione e violazione del disposto dell’art. 21, quinquies, L. n. 241 del 1990, novellato dalla legge n. 15 del 2005, secondo il quale la revoca del provvedimento amministrativo a efficacia durevole (come nella specie) è illegittima qualora non siano evidenti i presupposti per l’esercizio del relativo potere.

I motivi di appello sono infondati.

6.1.) – Quanto al primo motivo, pacifico e consolidato è l’orientamento che nega l’effetto di per sé invalidante – sul provvedimento conclusivo – dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, qualora sia palese (come nel caso in esame) che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto (fra le più recenti: C.G.A., n. 359 del 28 aprile 2008 e n. 289 del 22 aprile 2009).

6.2) – Quanto al secondo motivo, si osserva che i provvedimenti impugnati presentano carattere interamente vincolato, costituendo le relative determinazioni diretta attuazione del dettato legislativo, con la conseguenza che non occorre alcun supporto motivazionale diverso dall’indicazione della fonte di esercizio del potere.

6.3.) – Infine, quanto al terzo motivo, è agevole il rilievo che l’art. 21-quinquies della L. n. 241 dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere all’indennizzo dei destinatari del provvedimento amministrativo revocato solo qualora la revoca sia determinata da "sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario".

Tale norma non è, pertanto, applicabile nel caso di specie, in cui la revoca costituisce diretta attuazione di una mutata disciplina giuridica.

7) – In conclusione, per le suesposte considerazioni l’appello proposto dall’Ente di sviluppo agricolo va accolto, mentre va respinto quello proposto dal Consorzio Irriguo Jato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Circa le spese e gli altri oneri del doppio grado di giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarli tra le parti per entrambi i ricorsi riuniti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, previa riunione degli appelli indicati in epigrafe, così statuisce:

1) – accoglie l’appello proposto dall’Ente di sviluppo agricolo e, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso originariamente proposto dalla società cooperativa a r.l. "Consorzio Irriguo Iato";

2) – respinge l’appello proposto da quest’ultima società cooperativa.

3) – compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 14 ottobre 2010, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Guido Salemi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.