T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 07-06-2011, n. 809 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame la ricorrente impugna: a) il decreto n. 48/bis in data 7 luglio 2007 della Soprintendenza del Ministero dei Beni Culturali e Paesaggistici, con cui è stato annullata l’autorizzazione n. 30773 in data 9 maggio 2006 della Provincia di Catanzaro; b) la nota del Comune di Soverato prot. n. 14554 in data 23 settembre 2010; c) la nota del medesimo Comune prot. n. 14554 del 23 settembre 2010, con cui è stata rigettata la richiesta di una concessione provvisoria per l’occupazione di un’area demaniale il località Corvo.

Nel ricorso si espone che: a) la ricorrente è titolare di concessione demaniale n. 33 del 17 aprile 2001 per la realizzazione di uno stabilimento balneare; b) al fine di evitare di rimuovere la struttura durante il periodo invernale, la ricorrente ha inoltrato richiesta di prolungamento annuale della concessione; c) la Provincia si è espressa favorevolmente con nota n. 30773 del 9 maggio 2006 e ha richiesto parere paesaggisticoambientale alla competente Soprintendenza, che si è espressa negativamente con decreto n. 48/bis in data 8 luglio 2007; d) con nota prot. n. 14554 del 23 settembre 2010, il Comune ha rigettata la richiesta della ricorrente di una concessione provvisoria per l’occupazione di un’area demaniale il località Corvo.

Con il primo motivo di gravame la ricorrente lamenta "violazione dell’art. 10bis legge n. 241/1990", osservando che la mancata comunicazione del preavviso di rigetto aveva pregiudicato il contraddittorio procedimentale.

Con il secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta "violazione degli artt. 17 e 17bis della legge regionale n. 19/2002, 143 del d.lgs. n. 42/2004, eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà e irragionevolezza", osservando che: a) la Soprintendenza ha rilevato l’assenza di una "programmazione relativa a tutti i lidi che insistono sulla spiaggia del tratto comunale interessato"; b) l’art. 17, secondo comma, legge regionale n. 19/2002 contempla il Quadro Territoriale Regionale quale strumento di salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali; c) tale strumento non è mai stato adottato, ma la circostanza non può tradursi in un pregiudizio per la ricorrente; d) la Soprintendenza, per il medesimo stabilimento balneare, ha rilasciato parere positivo, seppure in relazione a una richiesta di concessione stagionale; e) la motivazione del provvedimento della Soprintendenza è, comunque, vaga e apodittica.

Con il terzo motivo di gravame la ricorrente lamenta "assenza di istruttoria, eccesso di potere per sviamento e assenza dei presupposti", osservando che: a) in assenza del Quadro Territoriale Regionale, la Soprintendenza avrebbe dovuto procedere all’acquisizione di puntuali dati di riferimento; b) la relazione tecnica versata in atti dalla ricorrente dimostra che non sussiste alcuna compromissione panoramica o paesaggistica del sito, atteso che una folta pineta impedisce qualsiasi "vista a mare".

Con il quarto motivo di gravame la ricorrente lamenta "disparità di trattamento", osservando che la Soprintendenza ha in altre occasioni emanato provvedimenti favorevoli in relazione a stabilimenti balneari insistenti per tutto l’anno sull’arenile di Soverato.

Con il quinto motivo di gravame la ricorrente lamenta "illegittimità derivata, difetto di istruttoria e violazione del d.lgs. n. 42/2004", osservando che: a) la nota la nota del Comune di Soverato prot. n. 14554 in data 23 settembre 2010 si limita a richiamare il provvedimento della Soprintendenza; b) in ragione del lasso di tempo trascorso dall’emanazione del provvedimento della Soprintendenza, il Comune avrebbe dovuto procedere a una più puntuale istruttoria; c) l’art. 146, nono comma, d.lgs. n. 42/2004 prevede che il diniego della Soprintendenza debba intervenire nel temine di sessanta giorni dal nullaosta della Provincia.

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto del gravame.

Con ordinanza cautelare il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnai, rilevando che, ad una prima e sommaria delibazione, appariva fondata la censura con cui si era lamentata la violazione dell’art. 10bis della legge n. 241/1990.

Con memoria depositata in data 16 marzo 2011 l’Amministrazione osserva che: a) la prevalente giurisprudenza ritiene che l’art. 10bis non si applichi ai procedimenti volti all’annullamento del nullaosta paesaggistico; b) la determinazione della Provincia di Catanzaro risulta censurabile sotto il profilo dell’eccesso di potere, atteso che, in difetto di elementari criteri di programmazione e buona amministrazione, la concessione del nullaosta avrebbe potuto dar luogo a richieste analoghe da parte di altri concessionari stagionali.

Nella pubblica udienza del 5 maggio 2011, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso, prescindendo da ogni ulteriore rilievo, è infondato.

In ordine al primo motivo di gravame il Tribunale deve, infatti, correggere la valutazione espressa all’esito della sommaria delibazione cautelare, in quanto, come osservato dall’Amministrazione resistente: a) l’art. 10bis legge n. 241/1990 assolve la finalità di garantire un pieno contraddittorio procedimentale ed è applicabile ai procedimenti ad istanza di parte disciplinati da termini ordinatori; b) la norma non trova applicazione in relazione a procedimenti che, pur interessando il soggetto privato, si svolgono fra diverse Amministrazioni (come, per l’appunto, i procedimenti di controllo); c) il termine di decadenza di sessanta giorni previsto, nella specie, per l’adozione del provvedimento risulta incompatibile con la comunicazione del preavviso di rigetto; d) la soluzione non pregiudica, comunque, l’interesse del privato a interloquire con l’Amministrazione di controllo, in quanto l’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione comunica l’inoltro del proprio provvedimento all’organo statale, di talché l’interessato ha facoltà di intervenire nel relativo procedimento.

Quanto al secondo motivo di gravame deve osservarsi che: a) la mancata adozione del Quadro Territoriale Regionale non impedisce l’adozione di provvedimenti finalizzati alla tutela dei valori paesaggistici e ambientali; b) a nulla rileva che la Soprintendenza, per il medesimo stabilimento balneare, abbia rilasciato parere positivo in relazione alla richiesta di concessione stagionale, in quanto una struttura permanente procura un diverso impatto ai fini paesaggistici rispetto a una struttura temporanea; c) la motivazione del provvedimento della Soprintendenza non è vaga e apodittica, avendo l’Amministrazione fatto puntuale riferimento, tra l’altro, alla circostanza che una struttura permanente occulterebbe completamente la visione del tratto di spiaggia interessato e al fatto che, in assenza di adeguata programmazione, il rilascio dell’autorizzazione potrebbe ragionevolmente indurre i titolari di altri lidi ad avanzare analoghe richieste, con conseguente totale compromissione della visione dell’arenile.

In relazione al terzo motivo di gravame deve osservarsi che: a) le ragionevoli – e condivisibili – considerazioni svolte dall’Amministrazione non necessitano di ulteriori approfondimenti istruttori

b) la relazione tecnica versata in atti dalla ricorrente non tiene conto che l’Amministrazione ha fatto riferimento – in generale – all’occultamento della visione del tratto di spiaggia (aggiungendo l’espressione: "anche – e non solo – dalla viabilità circostante"), sicché non assume decisivo rilievo la circostanza che l’arenile sia già non visibile dalla viabilità circostante a causa dell’esistenza di una fitta pineta, in quanto il provvedimento è adeguatamente sostenuto dalla considerazione che, comunque, la permanenza della struttura impedisce la visione della spiaggia.

Con riferimento al quarto motivo di gravame deve, poi, osservarsi che: a) come riferito dall’Amministrazione (e non contestato dalla ricorrente), i nullaosta rilasciati in ordine a interventi nella medesima area si riferiscono a opere edilizie (e non a stabilimenti balneari); b) solo in un caso (circostanza parimenti non contestata) il nullaosta è stato rilasciato per un lido, ma si trattava di una struttura stagionale.

In merito al quinto motivo di gravame deve, infine, osservarsi che: a) a seguito dell’annullamento pronunciato dall’organo di controllo, l’Amministrazione competente al rilascio del provvedimento non può assumere ulteriori iniziative istruttorie, atteso che l’annullamento determina la conclusione del procedimento; b) l’art. 146, nono comma, d.lgs. n. 42/2002 non trova applicazione nel caso di specie, atteso che, sino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al successivo articolo 159; c) il provvedimento della Soprintendenza è stato, comunque, adottato nel prescritto termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dall’Autorità competente al rilascio (il provvedimento della Provincia è del 9 maggio 2006 e quello dell’Amministrazione statale del 7 luglio 2006).

Per le considerazioni che precedono il presente ricorso deve essere rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) rigetta il ricorso in epigrafe;

2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione intimata, liquidate in complessivi Euro 1.250,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-03-2011) 20-06-2011, n. 24556

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino avverso la sentenza del Gup del tribunale per i minorenni della stessa città che, con sentenza dell’11 febbraio 2010, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di F.G. – imputato del delitto di lesioni colpose commesse, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, in pregiudizio di B.V. – per immaturità al momento del fatto.

Deduce il ricorrente inosservanza o erronea applicazione della legge penale, specificamente dell’art. 98 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice del merito ha prosciolto l’imputato per un’asserita mancanza di prova circa la capacità d’intendere e di volere dello stesso dedotta, secondo il ricorrente, dal nulla, poichè nessun elemento probatorio in atti autorizzava una simile conclusione.

-2- Il ricorso è fondato.

A norma dell’art. 98 c.p., il minore che, al momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni ma non ancora i 18, è imputabile se aveva a quel tempo la capacità d’intendere e di volere. Tale capacità non può certamente presumersi, ma deve essere accertata dal giudice del merito il quale, tuttavia, non necessariamente deve ricorrere a particolari indagini tecniche o a perizie, potendo egli stesso direttamente accertare la ricorrenza dei requisiti sui quali deve fondarsi il giudizio di imputabilità attraverso l’esame della natura del reato e delle modalità del fatto, e l’osservazione della personalità del minore e del suo comportamento.

Orbene, nel caso di specie tale indagine non è stata neanche affrontata dal tribunale, che si è limitato a prendere atto che non esisteva la prova della capacità d’intendere e di volere dell’imputato e che tale prova non poteva essere acquisita in dibattimento dato il tempo trascorso. In tal guisa essendosi sostanzialmente sottratto al dovere di verifica, positiva o negativa che fosse, della maturità del minore, della capacità dello stesso di comprendere il disvalore sociale del fatto e delle conseguenze dello stesso. Elementi che pur avrebbero potuto esser colti, quantomeno, dall’esame della vicenda processuale e della personalità dell’imputato attraverso un’attenta valutazione dei fatti contestati, del comportamento dallo stesso tenuto in quel frangente, della condotta processuale.

Sussistono, quindi, i vizi denunciati dal ricorrente, di guisa che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale per i minorenni di Torino.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-11-2011, n. 24573 Licenziamento per giustificato motivo

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 6/5/ – 18/5/09 la Corte d’Appello di Cagliari rigettò l’impugnazione proposta dalla Candela Graniti s.r.l avverso la sentenza n. 200/08 del giudice del lavoro del Tribunale di Tempio Pausania, con la quale era stata condannata a reintegrare nel posto di lavoro il dipendente M.E. per illegittimità del licenziamento intimatogli il 23/3/04 e a risarcirgli i danni in applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 ponendo a carico dell’appellante le spese del grado.

La Corte cagliaritana addivenne a tale decisione dopo aver condiviso quanto appurato dal primo giudice in ordine al fatto che la parte datoriale non aveva assolto, a causa della tardiva costituzione in giudizio, gli oneri su di essa incombenti, quali quelli relativi alla dimostrazione della legittimità del licenziamento, alla impossibilità di assegnare il dipendente a mansioni diverse, alla sussistenza del requisito dimensionale inferiore a quello previsto per la tutela reale ed alla eccezione dell’"aliunde perceptum.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società "Candela Graniti s.r.l che affida l’impugnazione a nove motivi di censura.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 132, 429, 287 e 288 c.p.c., artt. 3 e 24 Cost. sostenendo che invano aveva eccepito che il giudice di primo grado aveva predisposto il dispositivo e la motivazione della sentenza prima ancora dell’udienza di discussione del 6/11/2008, recando entrambi gli atti la data del giorno precedente, posto che la Corte d’appello aveva respinto tale eccezione di nullità, affermando che il verbale d’udienza faceva fede fino a querela di falso e che, in ogni caso, la data della decisione non poteva essere che quella della pubblicazione del dispositivo, ovvero il 6 novembre 2008. In sintesi, il ricorrente lamenta che quello che la Corte territoriale aveva ritenuto di poter giudicare come un errore materiale era, in realtà, un fatto che aveva impedito ai procuratori delle parti di svolgere adeguatamente il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e nullità della sentenza.

Il motivo è infondato: invero, è corretta la decisione della Corte territoriale di dar rilievo determinante, ai fini dell’esatta individuazione della data di decisione del giudizio, al verbale di udienza, trattandosi di un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, dal quale emerge lo svolgimento delle operazioni di discussione della causa e di lettura del dispositivo, per cui nessuna violazione al diritto di difesa poteva derivarne all’odierna ricorrente.

D’altronde, si è già avuto modo di affermare (Cass. sez. 3, n. 4012 del 21/3/2001) che "nelle controversie locative (alle quali sono applicabili le disposizioni previste per le controversie di lavoro in virtù del richiamo di cui all’art. 447 bis cod. prov. civ.), il dispositivo della sentenza non costituisce un atto interno, bensì un atto a rilevanza esterna, che assume autonomo rilievo e viene ad esistenza mediante la lettura in udienza; non può perciò ritenersi che si sia avuta formazione del dispositivo prima del termine dell’udienza quando il giudice, esaurita la discussione, abbia dato lettura del dispositivo avvalendosi di uno scritto preparato in precedenza per sua annotazione ed in funzione eventualmente strumentale alla formazione dell’atto decisionale, atteso che solo la lettura costituisce il momento genetico del dispositivo, in cui esso assume rilevanza esterna e viene acquisito al processo, senza che, peraltro, possa ravvisarsi nullità della decisione per il fatto che, dopo la discussione, la lettura del dispositivo sia intervenuta immediatamente, senza soluzione di continuità, atteso che, per un verso, per il giudice monocratico la camera di consiglio equivale ad un momento di autonoma riflessione che non comporta le formalità di cui all’art. 276 cod. proc. civ., e che, per altro verso, non è previsto a pena di nullità alcun intervallo temporale tra la conclusione dell’udienza di discussione e la lettura del dispositivo." Tra l’altro, si è anche statuito (Cass. sez. lav., n. 11228 del 23/10/1991) che "nelle controversie in materia di lavoro la data di deliberazione costituisce requisito essenziale della sentenza emessa ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ.; tale data si identifica peraltro (a meno che non venga contestata la coincidenza) con quella dell’udienza di discussione chiusa con la lettura del dispositivo, e può pertanto essere desunta dalle relative indicazioni contenute nel testo della sentenza, indipendentemente dall’apposizione della data di deliberazione alla fine del documento e prima della sottoscrizione del giudice." 2. La violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 rappresentano i vizi denunziati col secondo motivo di censura, attraverso il quale la difesa della Candela Graniti s.r.l sostiene l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’escludere la estensione del contraddittorio alle altre società facenti parte del gruppo ritenuto come centro unico di imputazione delle prestazioni lavorative rese dal M., prestazioni delle quali era stata considerata beneficiaria solo essa ricorrente, avendo i giudici d’appello ravvisato la natura fraudolenta della frammentazione dell’attività tra le varie società. Il motivo è infondato, posto che la Corte di merito ha correttamente esposto, con motivazione congrua ed immune da vizi di carattere logico-giuridico, che nella fattispecie non ricorreva, contrariamente alla tesi della società appellante, una ipotesi di interposizione fittizia che potesse dar luogo, a ragione o a torto, ad una questione di litisconsorzio necessario, atteso che la domanda era stata rivolta solo nei confronti della società appellante e che, anche a voler ritenere sussistente un centro di interessi comune sia all’appellante che ad altre società, un tale collegamento era stato dedotto al solo fine di dimostrare la sussistenza del dato numerico indispensabile per il raggiungimento del requisito occupazionale necessario per l’applicabilità dell’invocata tutela reale, requisito fatto poi oggetto di prova testimoniale dalla quale ne era emerso il relativo riscontro.

3. Col terzo motivo ci si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c. da parte della Corte di merito che aveva escluso, in presenza di preclusioni o decadenze verificatesi nei confronti dell’appellante, la possibilità, in omaggio ai principio della ricerca della verità, di provvedere d’ufficio agli atti istruttori suggeriti dalla presenza del materiale probatorio raccolto.

Anche tale motivo è infondato, atteso che in maniera congrua ed esente da vizi di natura logico-giuridica la Corte d’appello ha confermato l’esattezza del responso del primo giudice in ordine alla rilevata inammissibilità delle prove richieste dalla società a causa della loro tardiva proposizione, evidenziando, nel contempo, l’impraticabilità del ricorso al meccanismo processuale di cui all’art. 421 c.p.c. come forma di rimedio ad una decadenza processuale ormai verificatasi ed accertata, stante anche la mancanza di significativi dati di indagine utili per una riapertura dell’istruttoria.

Come si è già affermato (Cass. sez. lav. n. 5878 dell’11/3/2011) "nel processo del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze:

l’insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorchè la parte sia incorsa in decadenze per la tardiva costituzione in giudizio in primo grado e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato." 4. Col quarto motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 414, 416 e 420 c.p.c. e 2697 c.c. sostenendosi che il giudice d’appello sarebbe incorso in errore nel sollevare il lavoratore dall’onere di indicazione delle specifiche omissioni ed irregolarità addebitate alla parte datoriale, così come poste a fondamento della domanda di impugnativa del licenziamento, dopo aver ritenuto che al medesimo non spettava allegare i fatti comprovanti la lamentata illegittimità dello stesso atto di recesso.

Il motivo è infondato, atteso che è corretta la motivazione della Corte di merito in ordine alla decisione adottata sul riparto degli oneri probatori, posto che la fattispecie è contraddistinta dall’impugnativa di un licenziamento disposto, secondo la stessa tesi datoriale, per un motivo oggettivo dovuto alla insorta necessità di riduzione dei personale.

Nella sentenza è, infatti, puntualizzato che gli oneri concernenti la prova della necessità della soppressione dei posto o di una diversa organizzazione lavorativa e l’impossibilità di adibire il lavoratore da licenziare ad altre attività non potevano che ricadere sulla parte datoriale che pretendeva di fondare su tali circostanze la legittimità del licenziamento impugnato dai dipendente; del resto, è anche precisato che tali oneri non erano stati assolti a causa della decadenza in cui la società era incorsa per effetto della sua tardiva costituzione in giudizio. Trattandosi, quindi, di una ipotesi in cui il licenziamento era stato intimato per il motivo della riduzione del personale per la forte crisi economica che aveva investito l’azienda ed il mercato nazionale, la relativa prova non poteva che ricadere, come esattamente ritenuto dalla Corte di merito, sulla parte datoriale che intendeva avvalersene a sostegno dell’affermata legittimità dell’atto di recesso; egualmente, spettava a quest’ultima la prova della impossibilità di utilizzazione del lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 10554 del 3/7/2003 e n. 14815 del 14/7/2005) 5. Col quinto motivo è posta in evidenza la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 414 e 112 c.p.c., in quanto si sostiene che abbia errato la Corte di merito nel ritenere l’irrilevanza della "causa petendi" dedotta in giudizio dal lavoratore, vale a dire la denunziata illiceità del licenziamento per motivi discriminatori, finendo, in tal modo, per accogliere la domanda di quest’ultimo, seppur sulla scorta della affermata illegittimità del licenziamento per motivi diversi da quelli eccepiti dal medesimo ricorrente.

Anche tale motivo è infondato, non potendosi disconoscere la congruità e l’immunità dai vizi di natura logico-giuridica della motivazione adoperata al riguardo dalla Corte territoriale, la quale, nel dare rilievo prioritario alla realtà documentale rappresentata dalla lettera di risoluzione del rapporto, ha ritenuto dirimente l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento per i motivi in base ai quali lo stesso era stato effettivamente intimato dalla datrice di lavoro, vale a dire quelli di carattere oggettivo della riduzione del personale, per cui finiva per essere ininfluente la circostanza per la quale il lavoratore non aveva dimostrato che l’atto di recesso gli era stato intimato per motivi soggettivi di natura discriminatoria.

6. Oggetto del sesto motivo di censura è la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 416 e 421 c.p.c.. In particolare la ricorrente rileva che, nonostante la tardività della sua costituzione, il lavoratore aveva chiesto di provare il requisito dimensionale per l’applicazione della tutela reale, per cui aveva errato la Corte territoriale a non rilevare una tale situazione processuale per effetto della quale l’onere probatorio in questione finiva per riversarsi sulla controparte offertasi di assolverlo.

Si osserva che il motivo è inconferente per le seguenti ragioni:

anzitutto, il quesito formulato al termine del motivo non investe la "ratio decidendi" nella parte in cui è posto in rilievo che il primo giudice aveva, comunque, ritenuto provato il requisito dimensionale in base all’esito delle prove testimoniali; inoltre, la circostanza per la quale il lavoratore si era offerto di provare la sussistenza del suddetto requisito non esonerava la parte datoriale dall’onere di dimostrare il dedotto fatto impeditivo dell’altrui diritto, vale a dire l’esistenza di un requisito occupazionale inferiore a quello necessario per l’applicazione della tutela reale.

Al riguardo è bene ricordare l’indirizzo delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. n. 141 del 10/1/2006) per il quale "in tema di riparto dell’onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l’invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro.

Con l’assolvimento di quest’onere probatorio il datore dimostra – ai sensi della disposizione generale di cui all’art. 1218 cod. civ. – che l’inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario. L’individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l’esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell’impresa." Quest’ultimo aspetto è stato sviluppato anche in una decisione successiva (Cass. sez. lav. n. 20484 del 25/7/2008) con la quale si è affermato che "la ripartizione dell’onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio – riconducibile all’art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova; conseguentemente ove i fatti possano essere noti solo all’imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l’onere della prova negativa". 7. L’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 è l’oggetto di doglianza del settimo motivo col quale si contesta che nella fattispecie potesse ravvisarsi l’esistenza di un unico centro di imputazione e di un unico gruppo societario in carenza della prova inerente l’individuazione delle società costituenti un tale gruppo. Il motivo è infondato in quanto ai fini della dimostrazione della ricorrenza del requisito dimensionale utile per l’applicabilità della tutela reale è sufficiente la prova, riscontrata nella fattispecie dai giudici di merito, della utilizzazione, da parte delle diverse imprese aventi interessi economici comuni, delle prestazioni lavorative rese dai medesimi dipendenti dell’odierna ricorrente che con le suddette società era in rapporti d’affari.

Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 5496 del 14/3/2006) che "qualora tra più società vi sia un collegamento economico- funzionale è da ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti quando si accerti l’utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la logicità e l’adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata con la quale era stata rilevata la sussistenza di un caso di collegamento societario desumibile dall’unicità della gestione aziendale e della coincidenza del centro di imputazione, risultanti da molteplici e concorrenti elementi probatori congruamente valutati, fra i quali l’inserimento del lavoratore ricorrente nelle poste economiche passive delle due società e la congiunta gestione delle sorti del rapporto di lavoro del medesimo, oltre che sulla scorta della considerazione delle due società – all’esterno – come un unico datore di lavoro).(in senso conforme v, anche Cass. sez. lav. n. 11275 del 28/8/2000).

Nella fattispecie, la Corte di merito ha, con motivazione congrua, condiviso quanto già appurato dal primo giudice in base all’istruttoria svolta, vale a dire che i dipendenti della società appellata svolgevano l’attività lavorativa indifferentemente anche per altre società, proprietarie di diverse cave, venendo adibiti promiscuamente ai lavori che si eseguivano nelle varie cave facenti capo a diverse società, a seconda delle esigenze dell’una o dell’altra, società facenti tutte capo ad un’altra avente sede in (OMISSIS) e nei cui uffici confluiva tutta l’attività amministrativa.

A riprova di ciò la Corte ha evidenziato che i dipendenti venivano trasportati alla cava col mezzo di altra società e che tutta l’organizzazione burocratica amministrativa relativa alla gestione delle ferie, delle assenze per malattia, delle dimissioni e dei licenziamenti faceva capo ad un unico ufficio di (OMISSIS) della società denominata "Luciano". 8. Con l’ottavo motivo è dedotta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5. Si contesta, in particolare, il fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto che il calcolo delle differenze retributive per ferie e R.O.L. non godute provenisse direttamente dai dati inseriti nelle buste paga di provenienza datoriale, mentre dal ricorso e dai documenti prodotti dal lavoratore risultava che il calcolo era stato eseguito sulla base di un documento scritto di pugno del ricorrente.

Il motivo è infondato in quanto i documenti in copia che la società riproduce alle pagine 76 e 77 del presente ricorso, al fine di dimostrare quali erano i documenti di cui si era avvalso il lavoratore, altro non sono che un conteggio delle spettanze operato in sede sindacale ed una busta paga emessa dalla Candela Graniti s.r.l a favore del M. per le competenze del mese di aprile del 2004, la qual cosa smentisce l’odierno assunto difensivo della società in ordine al fatto che il calcolo contestato fosse stato eseguito sulla base di documenti diversi dalle buste paga.

9. Con l’ultimo motivo è denunziata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c. con riferimento alla decisione della Corte d’appello di rigettare l’eccezione "dell’aliunde perceptum e percipiendum" sulla base della ritenuta mancanza di allegazione probatoria, mentre secondo l’odierna ricorrente vi erano gli estremi per l’applicazione dei poteri ufficiosi di cui alla citata norma codicistica, dovendosi contemperare nel rito del lavoro il principio del dispositivo con quello della ricerca della verità materiale.

Il motivo è infondato, avendo la Corte di merito posto in giusto rilievo e con adeguata motivazione, come tale sottratta ai rilievi di legittimità, la natura esplorativa delle istanze istruttorie avanzate, oltre che la estrema genericità delle stesse.

Non va, infatti, dimenticato che, come questa Corte ha avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 11487 dell’1/9/2000), "in tema di determinazione dei danni conseguenti al licenziamento, il datore di lavoro che eccepisca nel giudizio di appello l’aliunde perceptum, in relazione a redditi del lavoratore maturati dopo la proposizione della domanda, che sia stato impossibile dedurre nel corso del giudizio di primo grado, ha l’onere della allegazione e della relativa prova, non operando in tal caso la preclusione di cui all’art. 437 cod. proc. civ.." Più di recente si è ribadito (Cass. sez. lav. n. 23226 del 17/11/2010) che "in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l’ausilio di presunzioni semplici, della prova dell’aliunde perceptum" o dell’"aliunde percipiendum", a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l’onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito." Il ricorso va, pertanto, rigettato.

La mancata costituzione dell’intimato comporta che non va adottata alcuna statuizione sulle spese nei confronti della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-07-2011, n. 4498 Impianti industriali e/o produttivi Piano regolatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 130/11 del 28 gennaio 2011 è stato accolto il ricorso proposto dalla società C. V. s.r.l. avverso la nota n. prot. 783 del 18 dicembre 2009, con cui la Regione Calabria aveva espresso parere sfavorevole, in rapporto ad un progettato insediamento produttivo denominato "C. V. Turistico", in variante allo strumento urbanistico, nonché avverso il verbale della conferenza di servizi del 18 dicembre 2009 (nella parte in cui si demandava al Comune la conclusione in senso negativo del procedimento) e la conforme determinazione del Comune di Rossano, espressa con provvedimento n. 103 del 25 gennaio 2010.

Nella sentenza si osservava che il procedimento, avviato a norma dell’art. 5 del d.P.R.20 ottobre 1998, n. 447, era giunto a conclusioni non condivisibili sulla base di apodittiche affermazioni della Regione circa l’esistenza, nell’ambito del P.R.G., di altre aree idonee da destinare all’intervento, senza alcuna specificazione di tali aree alternative. Non vi era, pertanto, l’ "esatta individuazione delle condizioni che consentono la variante urbanistica", con conseguente illegittimità degli atti impugnati, fatta salva "ogni valutazione da parte delle competenti autorità, in ordine alla realizzazione del progetto e all’attuazione della variante".

In sede di appello da parte della Regione Calabria (n. 4406/11, notificato in data 11 maggio 2011) le conclusioni sopra sintetizzate venivano contestate, spettando al Comune e non alla Regione l’accertamento di disponibilità, o meno, di aree alternative per la realizzazione dell’intervento in esame. Per quanto di competenza, in ogni caso, la Regione appellante dichiarava di avere svolto un’approfondita istruttoria, richiamando la possibilità che l’intervento trovasse collocazione all’interno della Z.T.O. "C4", destinata all’espansione turisticoresidenziale marina; una localizzazione diversa inoltre (senza indispensabile sbocco sul mare), avrebbe potuto avere la struttura alberghiera.

L’art. 5 del d.P.R. n. 447 del 1998, infine, per l’appellante avrebbe introdotto una misura eccezionale per variare lo strumento urbanistico, in presenza di un’insufficienza di tipo quantitativo e non qualitativo, mentre lo strumento urbanistico vigente sarebbe stato ancora dotato di reale e funzionale capacità insediativa.

Il C. V. s.r.l., costituitosi in giudizio, riproponeva le argomentazioni già rappresentate in primo grado, sottolineando come il Settore comunale "Assetto del Territorio e Tutela Ambientale" avesse rilasciato il 25 ottobre 2005, in ordine al progetto in questione, parere urbanistico in cui si attestava: a) la non conformità del progetto stesso al P.R.G.; b) l’assenza di aree apposite nella pianificazione comunale vigente, ma la possibilità di individuarvi aree assimilabili; c) l’inidoneità di tali aree assimilabili dal punto di vista qualitativo, o per mancato inserimento in piani attuativi approvati. In tale situazione, il Comune di Rossano aveva ritenuto di avviare il procedimento semplificato di variante urbanistica, di cui all’art. 14, comma 2, della l.r. Calabria 16 aprile 2002, n. 19, con successiva convocazione della conferenza di servizi conclusasi sfavorevolmente, pur in presenza delle condizioni applicative dell’art. 5 del d.P.R. n. 447 del 1998.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata, a norma dell’art. 60 Cod. proc. amm., tenuto conto del fatto che al Comune di Rossano, non costituito nella presente fase di giudizio, l’appello è stato correttamente notificato presso la Segreteria del Tribunale amministrativo per la Calabria (Catanzaro, via De Gasperi, 76), presso cui il medesimo Comune – in assenza di domicilio eletto nel capoluogo – doveva considerarsi domiciliato ex lege, a norma dell’art. 35, secondo comma, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall’art. 19, primo comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034.

Nel merito il Collegio stesso non ravvisa, nel parere sfavorevole della Regione e nei conseguenti atti comunali, i prospettati vizi di eccesso di potere e violazione dell’art. 5 (progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici) del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per realizzazione e modificazioni di impianti produttivi, per le opere interne ai fabbricati e per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’art. 20, comma 8, l. 15 marzo 1997, n. 59).

La disposizione sopra citata, infatti, prevede un’ipotesi eccezionale di proposta di variante dello strumento urbanistico e di accelerazione del conseguente procedimento, finalizzata all’individuazione di aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi: un’individuazione che presuppone, comunque, la presentazione di un progetto conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro, e che opera quando lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi, ovvero tali aree siano insufficienti in relazione al progetto presentato.

In presenza di tali presupposti, l’eventualità di variare lo strumento urbanistico può, su impulso discrezionale del sindaco, essere oggetto di esame da parte di una conferenza di servizi aperta a qualunque soggetto portatore di interessi oppositivi, il cui esito favorevole costituisce proposta di variante al Consiglio comunale, che – previo esame di osservazioni, proposte e opposizioni – si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni.

La proposta di variante non è comunque vincolante per il Consiglio comunale, il quale la valuta senza essere vincolato alla posizione manifestata nella conferenza dal rappresentante del comune.

Se invece l’esito della conferenza di servizi è negativo, la procedura avviata non ha ulteriore sviluppo, venendo a mancare l’atto di impulso necessario, oltre che strumentale, alle determinazioni di competenza del Consiglio comunale.

Detta procedura ha infatti carattere eccezionale non solo in quanto derogatoria, con norma secondaria, della procedura ordinaria di formazione dello strumento urbanistico, ma soprattutto perché introduce una procedura accelerata, a iniziativa privata, di eventuale revisione dello strumento urbanistico, invertendo così i rapporti e i ruoli circa la valutazione degli interessi all’ordinato e generale assetto del territorio.

La disciplina del procedimento di cui trattasi è quindi di stretta interpretazione (cfr. in tal senso Cons. Stato, IV, 4 maggio 2006, n. 2170, V, 14 dicembre 2006, n. 7425; IV, 19 ottobre 2007, n. 5471) e comunque, al di là della prima iniziativa, nulla sottrae all’ordinaria discrezionalità dell’Amministrazione in materia urbanistica.

Tale disciplina presuppone che – se la valutazione del Comune (competente a valutare la possibilità di dare luogo a variante dello strumento urbanistico, per una localizzazione alternativa dell’intervento) si conclude negativamente – deve ritenersi legittimamente chiusa e definita la procedura avviata, senza ulteriore apporto del Consiglio comunale..

Tale interruzione del procedimento deve ritenersi verificata quando il Comune di Rossano, nella conferenza di servizi del 18 dicembre 2009 – visto il parere sfavorevole del Dipartimento urbanistica della Regione – con determinazione dirigenziale n. 103 del 25 gennaio 2010 ha ritenuto di conformarsi a quel parere e di abbandonare così l’originaria valutazione favorevole. Legittimamente infatti la Regione interloquisce nel procedimento, per quanto speciale, e in tale interlocuzione ha capacità di produrre il definitivo arresto del procedimento e di precludere l’ulteriore esame del progetto da parte del Consiglio comunale (cfr. la ricordata Cons. Stato, IV, n. 2170 del 2006).

Anche indipendentemente da tale considerazione, tuttavia, va osservato come la prima, positiva, valutazione comunale ben si prestasse ai rilievi opposti dall’atto regionale, avendo comunque trascurato la peculiarità di un progetto che esulava dalla normale caratterizzazione delle aree cosiddette P.I.P. – comprensive anche degli stabilmenti industriali propriamente detti – per poter trovare collocazione all’interno della zona territoriale omogenea "C4", appositamente destinata ad "espansione turisticoresidenziale marina".

Nel descritto contesto – in assenza di controdeduzioni dell’Amministrazione comunale – non paiono illogiche né travisanti le conclusioni del parere regionale impugnato, secondo cui "a fronte di uno strumento urbanistico generale vigente…ancora…dotato di una reale e funzionale capacità insediativa" risulterebbe ingiustificato un "considerevole…incremento della densità edilizia attualmente disponibile nel P.R.G.", con carattere di "pericoloso precedente", atto ad alterare il programmato equilibrio nelle trasformazioni del territorio (risultando, appunto, individuati altri settori territoriali destinabili ad interventi di carattere turisticoricettivo, indipendentemente dall’indisponibilità di aree PIP idonee allo scopo).

La possibilità di localizzazioni alternative (o meglio la non dimostrata – dal Comune – impossibilità di siffatte localizzazioni) appare pertanto giustificativa del parere sfavorevole della Regione e del relativo recepimento, ostativo alla prosecuzione della procedura avviata ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 447 del 1998.

Nello stesso ricorso del C. V. s.r.l. si sintetizzano le risposte del Comune alla richiesta istruttoria della Regione formulata con nota n. 378 del 22 giugno 2009, circa la possibilità di accorpamento di lotti nell’area destinata ad impianti produttivi, ovvero circa la disponibilità di aree "con capacità volumetrica sufficiente ad accogliere l’iniziativa" in z.t.o. "C4". Dette risposte – contenute nelle note comunali nn. 174 e 175 del 22 settembre 2009 – appaiono in realtà apodittiche sul punto da ultimo indicato, dato che si limitano a negare genericamente la presenza di "aree sufficienti per l’insediamento dell’impianto produttivo di cui in progetto".

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello della Regione debba essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo. Le spese giudiziali, da porre a carico delle parte soccombente costituita, vengono liquidate nella misura di Euro. 2.000,00 (euro duemila/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, come in epigrafe proposto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado di giudizio.

Condanna il C. V. s.r.l. al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di Euro. 2.000,00 (euro duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.