Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., 24-07-2012, n. 12992 Responsabilità disciplinare

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Svolgimento del processo

L’Archivio notarile distrettuale di Roma avviava un procedimento disciplinare nei confronti del notaio A.C., per la violazione della L. notarile 16 febbraio 1913, n. 89, art. 64, per aver annotato n. 280 atti portanti la data di ricezione anteriore a quella di vidimazione del repertorio, 24 luglio 2008.

La x del Lazio riconosceva la responsabilità del notaio e, concesse le attenuanti generiche, commutava la sanzione in quella pecuniaria di Euro 15.000,00. Proponeva reclamo il notaio.

La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 18.4.2011, rigettava l’impugnazione.

Riteneva la corte di merito che il notaio, che riceva un atto non potendolo annotare su alcun repertorio, ovvero annotandolo su repertorio non vidimato in quel momento, risponde dell’illecito disciplinare di mancata tenuta del repertorio e non di tardiva annotazione, solo perchè successivamente l’annotazione sia poi avvenuta su un sopravvenuto fascicolo vidimato del repertorio.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione A. C., che ha presentato memoria.

Resiste con controricorso l’archivio distrettuale notarile di Roma.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, artt. 62, 64, 137 e 138, un relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata si sia acriticamente riportata alla giurisprudenza di questa Corte in relazione alla disciplina di cui alla L. not., art. 64, ritenendo che la fattispecie fosse da assimilare all’ipotesi in cui il notaio non tenga il repertorio prescritto oppure lo ponga in uso senza le forme prescritte.

Ritiene il ricorrente che il repertorio costituisce un unicum, per cui essendo esso stato vidimato nella fattispecie il 13 giugno del 2007, rendeva irrilevante che il fascicolo su cui erano annotati gli atti contestati risultasse vidimato in data 24.7.2008, cioè successivamente alla redazione di tali atti, proprio perchè facente parte pur sempre dell’unico repertorio.

Nella fattispecie, secondo il ricorrente, quindi si poteva solo ipotizzare una tardiva annotazione a repertorio.

Assume poi il ricorrente che le finalità perseguite dal legislatore con la disciplina di cui alla L. not., art. 64, sono quelle della continuità e della certezza delle annotazioni e che queste in concreto nella fattispecie risultano soddisfatte dall’avvenuta successiva annotazione nel repertorio, senza che esse abbiano subito alcun vulnus. Inoltre ribadisce il ricorrente che tali finalità non sono diversamente poste a rischio nella ipotesi di annotazione tardiva.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte, (Cass. 09/12/2010, n. 24867, Cass. 20.2.2006, n. 3660;

cass. n. 13666/2000; Cass. n. 1372 del 6 febbraio 1995; Cass. n. 1608 del 18 febbraio 1994), ha già ravvisato la violazione prevista dalla citata L. Not. art. 138, n. 4 nella condotta del notaio che abbia annotato nel repertorio atti compiuti prima della vidimazione del repertorio medesimo. A fondamento del richiamato orientamento si è osservato che può essere qualificato come repertorio, ai sensi della Legge Notarile, solo il registro che, prima di essere posto in uso, sia numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell’archivio notarile distrettuale, il quale ne attesti altresì il numero dei fogli di cui è composto (Legge Notarile art. 64). Tale rigorosa affermazione si riconduce proprio alla formulazione dell’art. 138, n. 4, che parifica pienamente l’assenza del repertorio all’uso di un repertorio non vidimato.

2.2.Trattasi poi di contravvenzione ben distinta da quella dell’omessa annotazione di un atto a repertorio, sanzionata dall’art. 137 della citata legge, perchè quest’ultima condotta presuppone la disponibilità di un repertorio regolarmente tenuto, mentre la precedente infrazione è costituita dall’omessa tenuta del repertorio, di cui la mancata tempestiva annotazione è una conseguenza, che, se successivamente eliminata dalla sua esecuzione, non elude l’illecito, ormai perfezionato, potendo influire soltanto sulla concessione delle attenuanti generiche e sull’entità della sanzione. Va, poi, osservato che non rileva il richiamo al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, art. 13 in quanto l’introduzione della possibilità per i notai di tenere i repertori anche con sistemi meccanografici, cioè con l’uso dei computers, non ha eliminato l’esigenza della vidimazione dei registri cartacei, sui quali deve essere trasfuso l’elaborato memorizzato nel computer.

3.1. Nè può assumere rilievo la considerazione secondo cui, poichè il repertorio è un unicum, deve ritenersi come esistente già a partire dal primo fascicolo in relazione anche ai fascicoli posti poi in numerazione e vidimazione successivamente, anche se non ancora nel possesso del notaio.

Tale prospettata fictio iuris, secondo la quale si dovrebbero ritenere sussistenti anche fascicoli repertoriali non vidimati e numerati e quindi non ancora esistenti, solo perchè la numerazione è progressiva ed il repertorio, in cui vengono inseriti in progressione, è unico, non trova alcuna base normativa ai fini del precetto, che la norma disciplinare pone.

3.2. L’art. 62 l. not. infatti dispone che "Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l’altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve prender nota entro il giorno successivo, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari".

L’art. 64 l. not. statuisce che "Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell’archivio notarile distrettuale, il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli è composto il repertorio apponendovi la data in tutte le lettere".

3.3. Il precetto è quindi che il notaio non tenga un repertorio purchè sia e quindi, anche se già esaurito, ma è necessario che abbia un repertorio con fascicoli capienti per gli atti che va a redigere.

Questi fascicoli, inoltre, devono essere numerati e vidimati dal capo dell’archivio notarile al momento della stesura dell’atto e della sua annotazione sul fascicolo del repertorio. Quindi "la tenuta del repertorio" va relazionata sia sotto il profilo temporale che funzionale all’atto rogato da annotare.

Un repertorio che non abbia capienza per tale annotazione non rispetta il suddetto precetto. Un fascicolo repertoriale che interviene successivamente alla redazione dell’atto egualmente non rispetta il suddetto precetto, anche se poi "tardivamente" venga su di esso annotato l’atto.

3.4. Egualmente manifestamente infondata è la censura che le finalità dell’annotazione, costituite dalla certezza, continuità e correttezza dell’annotazione, sono soddisfatte anche dalla annotazione tardiva, nella specie intervenuta.

In materia disciplinare ciò, che è sanzionato, è il mancato rispetto del precetto.

Nella specie il precetto attiene ad una condotta dovuta dal notaio ("Quando redigi atti, devi avere un repertorio capiente per la loro tempestiva annotazione, numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell’archivio notarile distrettuale"), con la conseguenza che se essa non viene tenuta nei termini formali previsti dalla legge, risulta integrata la violazione disciplinare.

Nella tardiva annotazione, invece, il precetto violato attiene ad una diversa condotta, prevista dall’art. 62 l. not. e consistente nel dovere di annotare l’atto nel repertorio formalmente numerato e vidimato al massimo entro il giorno successivo alla sua redazione.

Sulla maggiore gravità della prima violazione si è già detto.

4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ed in subordine l’omissione di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non ha deciso in merito alla sua richiesta subordinata di riduzione della sanzione inflitta.

5.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Infatti la sentenza impugnata ha in merito a detto motivo di reclamo espressamente statuito rilevando che: "L’approfondita completezza della motivazione della COREDI in ordine ai criteri adottati per irrogare la sanzione rende la decisione immune da censure anche su questo punto".

Non sussiste quindi una violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè una decisione in merito al motivo di reclamo è intervenuta, per quanto di rigetto.

5.2. Quanto alla censura attinente ad una pretesa omissione di motivazione, va osservato che la motivazione nella specie sussiste, per quanto per relationem, con riguardo a quella della x, mentre la censura mossa attiene ad una pretesa mancanza di motivazione e non ad una resa per relationem, la quale non è di per sè censurabile, ma lo è se in presenza di determinate carenze, nella specie non sollevate (Cass. Sez. Unite, 18/03/2010, n. 6538).

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese sostenute dal resistente Archivio distrettuale notarile di Roma.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente e liquidate in complessivi Euro 2500,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 07-09-2012, n. 15049

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che M.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro, in epigrafe indicato, che ha rigettato la sua domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del procedimento penale nei confronti di terzi, nel quale si era costituito parte civile nel gennaio 2003, definito con sentenza di appello nel dicembre 2007;

che il Ministero della giustizia resiste con controricorso;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Rilevato che con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione di norme di diritto nell’avere la Corte di merito valutato la ragionevolezza della durata del procedimento in questione con riguardo alla sua durata complessiva, anzichè a ciascun grado di giudizio, non considerando quindi che il primo grado ebbe a protrarsi oltre il termine triennale normalmente considerato;

ritenuto che la doglianza si palesa priva di fondamento, atteso che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. tra molte n. 14534/11; n. 18720/07), secondo cui agli effetti dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6.1 della C.E.D.U. quando il giudizio si sia articolato in vari gradi, pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata media ragionevole per ogni grado, occorre avere riguardo – secondo quanto già enunciato dalla Corte Europea – all’intero svolgimento del processo, in una valutazione sintetica e complessiva delle durate di tutti i gradi e fasi, atteso che queste afferiscono all’unico processo da considerare;

che pertanto il rigetto del ricorso si impone, con la conseguente condanna al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 425,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte suprema di Cassazione, il 18 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Penale, sez. II, sentenza del 18 novembre 2009, n. 44047 Ricettazione assegno, denuncia smarrimento, esimente, convivente di fatto, non applicabile, famiglia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli III.mi Signori Magistrati:

Dott. Secondo L. Carmenini – Presidente

Dott. Francesco Bartolini – Consigliere

Dott. Ugo De Crescienzo – Consigliere

Dott. Giuseppe Bronzini – Consigliere

Dott. Antonio Manna – Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal PG presso le Corte d’Appello di Brescia nel processo a carico di (omissis), avverso la sentenza 28.10.05 del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;

udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Giovanni D’Angelo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 28.10.05 del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (omissis) in ordine al reato di ricettazione di un assegno bancario in quanto non punibile ex art. 649 c.p., atteso che lo smarrimento dell’assegno era stato denunciato da quella che all’epoca dei fatti era la convivente more uxorio (omissis) dell’imputato.

Il PG presso ta Corte d’Appello di Brescia ricorreva per saltum contro detta sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per inapplicabilità al convivente more uxorio della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 co.1° n.1 c.p, per il coniuge, il che era avallato anche dalla sentenza 25.7.2000 n. 352 della Corte cost.

1 – Il ricorso e fondato.

L’impugnata sentenza dà per pacifica l’estensione anche al convivente more uxorio della causa di non punibilità prevista dall’art 649 co. 1° n. 1 c.p., immotivatamente trascurando che, invece, proprio sul presupposto contrario la Corte cost., con sentenza 12-25.7.2000 n. 352, ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., rifacendosi – peraltro – a sua antica e costante giurisprudenza, elaborata, sempre con specifico riferimento all’art. 649 c.p. (cfr. sentenza n. 8/96; sentenza n. 423/88; ordinanza n. 1122 del 1988), in base alla quale la convivenza more uxorio non è sempre e comunque meccanicamente assimilabile al rapporto di coniugio, mancando in essa i caratteri di certezza e di (tendenziale) stabilità propri del vìncolo coniugale, essendo invece basata sull’affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile.

Riguardo ai reati contro il patrimonio, ad avviso della Corte cost. l’art. 649 co, 1° c.p. razionalmente collega l’esclusione della punibilità a rapporti di parentela, affinità, adozione e coniugio incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili in sede di risultanze anagrafiche, anche riguardo all’epoca di loro instaurazione, il che non sempre avviene nella convivenza more uxorio, il cui accertamento in punto di fatto è normalmente rimesso alla dichiarazione degli stessi interessati.

In altre parole, la ratio della mancata estensione della causa di non punibilità risiede in mere esigenze di certezza del diritto.

Analoghe considerazioni si leggono nell’ordinanza 6.12.04 n. 444 della Corte cost., sia pure relativa alla diversa fattispecie di cui all’art. 19 co, 2° lett. d) del d.lgs. 25.7,93 n. 286.

Né l’impugnata sentenza ha prospettato differenti profili di valutazione per superare tale orientamento mediante nuovo incidente di costituzionalità.

Ne discende che la sentenza impugnata, in quanto basata su un presupposto erroneo in punto di diritto, deve annullarsi con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia.

Cosi deciso in Roma, in data 13.10.09.

Depositata in cancelleria il 18.11.09

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 06-09-2006 (10-05-2006), n. 29772 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE – Vigile del fuoco in servizio volontario – Configurabilità – Sussistenza – Fattispecie in tema di peculato.

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Ritenuto

che Enzo B. propone ricorso contro la sentenza 10 dicembre 2004 del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vigevano con la quale è stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di anni due e mesi otto di reclusione, come determinata dalle parti in anni due di reclusione quale pena base stabilità per più grave delitto di peculato di cui al capo n. 3 unificato nel vincolo della continuazione con gli altri reati satelliti per i quali si è determinato un ulteriore aumento di mesi otto di reclusione;

che il ricorrente, con un primo motivo, deduce la nullità dell’impugnata sentenza per erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 314 c.p.di cui al capo n. 8 della richiesta di rinvio a giudizio, per avere, quale vigile del fuoco in servizio volontario, utilizzato il telefono d’ufficio, effettuando una conversazione privata con l’amico Antonio D. per ragioni del tutto estranee al servizio;

che la difesa del ricorrente deduce la violazione di legge in relazione alla qualifica di pubblico ufficiale riconosciuta a Enzo B., in quanto non è tale un vigile del fuoco in servizio volontario, in mancanza di un atto normativo dal quale fare discendere tale qualifica ed essendo il rapporto, oltre di natura occasionale, privo di contenuto economico e istaurato con la Caserma ;

che, con un secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità dell’impugnata sentenza per violazione di legge, in quanto erroneamente non è stata riconosciuta l’attenuante prevista dall’art. 323 bis c.p.p. in relazione alle imputazioni di peculato di cui ai capi nn. 3 e 8;

che i beni, dei quali Enzo B. si é impossessato, sono di particolare tenuità, come tali, hanno arrecato al soggetto passivo un danno di minima entità, e, pertanto, vi erano le condizioni per applicare la norma invocata, introdotta per mitigare in tali ipotesi la pena per il delitto di peculato;

che, con un terzo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione della legge penale in quanto erroneamente configurato il fatto contestato quale delitto di peculato, potendosi in quadrare in quello di abuso d’ufficio;

che tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. delle questioni poste.

Considerato

che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza;

che il primo motivo è manifestatemene infondato, in quanto l’indubbia funzione pubblica svolta dai vigili del fuoco, nei cui compiti tra l’altro rientra anche il potere di verificare la idoneità delle misure per prevenire gli incendi e di impartire prescrizioni in proposito, non può che essere indipendente dalle modalità di instaurazione del rapporto organico e dall’ulteriore profilo sottostante del collegamento o meno a un rapporto di servizio o a un "servizio di volontariato";

che, come noto, elemento imprescindibile è l’esercizio, anche di fatto, di pubbliche funzioni, poiché tale oggettiva situazione vale a riconoscere, in ogni caso, la relativa qualifìca al soggetto agente nell’ambito delle figure funzionali previste dall’art. 357 c.p.;

che il principio di diritto in questione va ricondotto al consolidato indirizzo espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la qualifica di pubblico ufficiale – ai sensi dell’art. 357 e. p., come novellato dalle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992 deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o "semplici privati", quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati (Sez. un., 27 marzo 1992, Delogu, Rv. 191171);

che il secondo motivo e il terzo motivo sono altrettanto manifestamente infondati e, in ogni caso, riconducibili a questioni non censurabili in sede di legittimità avverso sentenze pronunciate ex art. 444 c.p.p.;

che, come noto, una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di patteggiamento, non è consentito, fuori dei casi di palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica motivazione solo per il caso che l’accordo abbia presupposto una modifica dell’originaria imputazione (Cass. 10 aprile 2003, dep. 29 luglio 2003, n. 32004);

che l’attenuante della particolare tenuità prevista dall’art. 323 bis e. p. non è solo correlata all’entità del vantaggio o del danno e concerne, invece, il fatto illecito in tutti i suoi profili, compreso quello psicologico, e possono di conseguenza rilevare anche i motivi sottesi alla condotta dell’agente (Cass. 8 maggio 2003, dep. 20 giugno 2003, n. 26998), accertamento, ancorato a profili fattuali, per il quale vi è stato accordo tra le parti;

che è ormai diritto vivente che l’indebito uso, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, dell’utenza telefonica intestata alla pubblica amministrazione, di cui egli abbia la disponibilità, costituisce peculato, comportando la suddetta condotta l’appropriazione delle energie, entrate nelle sfera di disponibilità della pubblica amministrazione, occorrenti per le conversazioni telefoniche, salvo per le telefonate a propri famigliari per ragioni d’urgenza autorizzabili dal dirigente dell’ufficio (explurimìs, Cass 15 gennaio 15 gennaio 2003, dep. 17 febbraio 2003, n. 7772; Cass. 13 ottobre 2000, dep. 15 dicembre 2000, n. 3879);

che il ricorso è, dunque, inammissibile e il ricorrente, a norma dell’art. 16 c.p.p., va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a pagare una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare nella misura di ? 1000,00, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro mille a favore della cassa ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.