T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10333

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con dichiarazione depositata il 14/12/11 il ricorrente ha dichiarato che la sentenza del TAR Lazio – Roma n. 33552/10 è stata ottemperata correttamente dall’amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare la cessazione della materia del contendere;

Ritenuto, infine, di dovere dichiarare l’irripetibilità delle spese processuali sostenute dal ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater):

1) dichiara la cessazione della materia del contendere;

2) dichiara l’irripetibilità delle spese processuali sostenute dal ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 45

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Visto l’art. 120, sesto comma, e l’art. 60, dallo stesso richiamato, del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;

3. Considerato in fatto quanto segue:

I ricorrenti, dal 2000, erano associati, in qualità di cacciatori, nell’ambito territoriale di caccia n. 5 di Mantova, pur non essendo residenti nel territorio dello stesso. Nel 2010, però, gli è stato richiesto di presentare apposita domanda di ammissione all’ATC, in quanto il comitato di gestione ha preso ad interpretare il comma 7 dell’art. 28 della L.R. 26/93 nel senso che gli associati non residenti nel territorio dell’ATC non possono godere del beneficio della permanenza associativa e debbono, quindi, ogni anno formulare domanda di ammissione.

Per la stagione venatoria 20102011 la domanda, formulata dai ricorrenti, è stata respinta, così come è stato rigettato il ricorso alla Provincia di Mantova, che ha motivato la decisione negativa sulla scorta del fatto che il diritto alla permanenza nell’ATC è previsto solo per chi vi era già iscritto nella stagione 19981999 e che per gli altri l’iscrizione è subordinata al fatto che, di anno in anno, siano disponibili ulteriori posti.

I provvedimenti di rigetto dei ricorsi sono stati impugnati, sostenendo che il cacciatore associato per la stagione venatoria precedente non può essere escluso senza la sua volontà, nel caso in cui rispetti le condizioni di legge. Ne consegue che la Provincia avrebbe:

a). violato il comma 7 dell’art. 28 della L.R. 26/93;

b). adottato i provvedimenti in difetto di motivazione, in quanto la Provincia non avrebbe rappresentato le ragioni per cui non si ravvisa la disponibilità di posti.

La Provincia ha eccepito il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;

4. Dato atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso verbalizzata dal procuratore dei ricorrenti alla camera di consiglio del 16 dicembre 2010, il quale ha attestato come i ricorrenti stessi siano stati associati come dagli stessi richiesto, per la stagione in questione, in ragione della sopravvenuta novella normativa di cui alla L.R. 5 ottobre 2010, n. 17, art. 1;

5. Ritenuto che al Collegio non rimanga che dare atto, ai sensi dell’art. 84 del d. lgs. 104/2010 della rinuncia stessa;

6. Ritenuto altresì che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per l’applicazione della regola generale di cui al secondo comma della norma sopra citata, secondo cui il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, anche in ragione della assenza di tempestività nella comunicazione della sopravvenuta carenza di interesse;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, a favore della Provincia di Mantova, in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e C.P.A., se dovute e rimborso forfetario delle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 30-07-2012, n. 13576

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, con ricorso alla Corte d’appello di Venezia, P. E. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio in materia pensionistica dinanzi alla Corte dei Conti;

che con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello, ritenuta la durata ragionevole di tre anni, ha liquidato il danno non patrimoniale per la residua durata irragionevole di circa sci anni in Euro 3.000,00 (pari a Euro 500,00 circa per anno) oltre interessi legali e metà delle spese, trattandosi di ricorso proposto unitamente a numerose altre persone, con presumibile notevole affievolimento della partecipazione emotiva del ricorrente, considerata anche la concreta posta in gioco e la infondatezza delle tesi giuridiche poste a base dell’azione;

che avverso tale decreto il P. ricorre per cassazione formulando due motivi;

che il Ministero dell’Economia e Finanze resiste con controricorso;

considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

rilevato che il ricorrente denuncia, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, 6.1 C.E.D.U.) nonchè il vizio di motivazione, per essersi la Corte di merito, nel liquidare l’indennizzo, discostata irragionevolmente dai parametri applicati comunemente dalla Corte Europea e da questa Corte; con il secondo motivo censura, sotto il profilo della violazione dell’art. 92 c.p.c., la statuizione sulle spese;

ritenuto che il primo motivo di ricorso è fondato, atteso che la determinazione, operata dalla Corte di merito, di una somma pari a 500 Euro per ogni anno di ritardo, peraltro motivata dalla inapprezzabile presunzione di una sofferenza fortemente affievolita dalla partecipazione al giudizio insieme con un gran numero di altri ricorrenti o dalla imprecisata posta in gioco o dalla infondatezza dell’azione posta in essere, non rispetta l’obiettivo di assicurare un serio ristoro, al quale la Corte Europea ha fatto costante riferimento; che il collegio considera che uno scostamento rispetto al parametro base Europeo di mille Euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di settecentocinquanta Euro per anno, sia giustificato, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della Corte Europea (cfr. Volta et autres c. Italia, 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, 6 aprile 2010), quando ricorrano circostanze quali quelle qui evidenziate ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel parametro di mille Euro non si giustifichi (cfr.

in tal senso, ex multis, Cass. n. 22869/2009; n. 1893/2010;

19054/2010);

che pertanto si impone la cassazione del decreto impugnato, restando assorbito in tale pronuncia il secondo motivo di ricorso;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito alla stregua dei criteri indicati:

considerato che il giudizio si è protratto per ulteriori sei anni circa oltre quello di ragionevole durata, deve liquidarsi in favore del ricorrente un’equa riparazione pari a Euro 5.250,00 alla quale devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda di indennizzo;

che, quanto alle spese del giudizio di merito, la compensazione in misura pari alla metà – quota che si liquida come in dispositivo – merita conferma tenendo presente il sensibile ridimensionamento della pretesa; le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 5.250,00 oltre interessi legali su detta somma dalla domanda; condanna inoltre il Ministero al rimborso in favore del ricorrente della metà delle spese del giudizio di merito, compensata tra le parti la residua quota, spese liquidate per l’intero in complessivi Euro 873,00 – di cui Euro 445,00 per onorari e Euro 378,00 per diritti -, e delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 665,00 – di cui Euro 100,00 per spese -, oltre – per entrambi i gradi – spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Anna Rita Moscioni che se ne è dichiarata antistataria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 11-05-2009 (06-05-2009), n. 19866 – Pres. SILVESTRI Giovanni – V.S. ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – Riferimento temporale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza in data 23 giugno 2008 il Magistrato di Sorveglianza di Palermo rigettava l’istanza di remissione del debito proposta da V.S. con riferimento alle spese di giustizia (per circa Euro. 17.700,00) derivate dalla condanna 28 maggio 1996 del Tribunale della stessa città. Rilevava in proposito detto Magistrato come mancasse il necessario requisito delle disagiate condizioni economiche, in relazione ai redditi percepiti quali risultanti dalle dichiarazioni ai fini dell’Irpef per gli anni dal (OMISSIS).
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava il gravame formulando la seguente deduzione: violazione di legge per essere stata omessa la valutazione dell’attualità delle condizioni economiche.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio.
4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto. Ed invero va affermato il principio che la valutazione del requisito delle disagiate condizioni economiche dell’istante, ai fini della richiesta di remissione del debito, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, va fatta con riferimento all’attualità e, comunque, ai periodi di tempo cronologicamente prossimi al momento dell’istanza stessa, non a tempi passati. Ciò sia con riferimento al chiaro dettato della norma che puntualizza il concetto con terminologia al tempo presente ("chi sì trova in disagiate condizioni …"), sia in relazione alla logica sottesa che, all’evidenza, intende prestare attenzione a situazioni di difficoltà connesse al momento del dovuto pagamento, non a situazioni pregresse, potenzialmente anche superate e dunque non più significative ai fini in parola. Ciò posto, ne consegue che non risponde a tale requisito l’ordinanza impugnata che – come espressamente risulta dal testo che riporta i redditi del V., ai fini dell’imposta Irpef, fino al (OMISSIS) – non prende in considerazione la sua situazione economica negli annui successivi. Trattandosi di ben quattro anni, non risulta logico nè affermare apoditticamente che la situazione non potrebbe essere cambiata, nè assumere che quei redditi si riflettono (come se non fossero stati nel frattempo consumati, non essendo altissimi) sul presente. Si impone quindi annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, nel quale si tenga conto della situazione aggiornata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.