Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 06-10-2011, n. 36272

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 23 settembre 2010 il Tribunale di Rimini in funzione di Riesame rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GTP del Tribunale di Rimini in data 17 luglio 2010 nei confronti di V.M. indagato per il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. avendo rilevato sia l’esistenza del fumus commissi delicti che il periculum in mora.

Ha proposto ricorso avverso il detto provvedimento l’imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo violazione di legge in relazione all’art. 321 c.p.p. sia in punto di sussistenza del fumus commissi delicti che in punto di sussistenza del periculum in mora.

Quanto al primo aspetto ha dedotto il ricorrente che erroneamente ed immotivamente il Tribunale aveva ritenuto che erano state effettuate nuove opere rispetto a quelle già autorizzate nel corso del 2003 e che in ogni caso era intervenuta senza alcuna autorizzazione una modificazione dello stato dei luoghi rispetto alla data delle autorizzazioni. Quanto al secondo profilo ha dedotto il ricorrente che al momento dell’adozione del provvedimento cautelare la condotta illecita era comunque cessata e che in modo incongruo ed illogico il Tribunale aveva ritenuto che comunque il periculum in mora persistesse per effetto della collocazione e dell’utilizzazione dei manufatti e degli strumenti e delle opere abusivamente collocate senza alcuna indicazione circa le modalità di esercizio di tale utilizzazione.

Con successiva nota pervenuta a questa Corte in data 6 aprile 2011, il difensore del ricorrente munito di procura speciale ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto il ricorso – in relazione alla rinuncia ritualmente formulata dal difensore a ciò espressamente delegato dalla parte – va dichiarato inammissibile.

Stante la mancata indicazione delle ragioni addotte a giustificazione della rinuncia si ritiene di condannare il ricorrente al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che si ritiene congrua di Euro 500,00 oltre che al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali è della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-10-2011) 25-10-2011, n. 38671

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 29.04.2011 il Tribunale di Napoli rigettava l’appello proposto nell’interesse di A.O.B., imputato dei delitti D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 73 e 74, avverso l’ordinanza 09.02.2011 del Tribunale ordinario di Napoli, che ne aveva respinto l’istanza di scarcerazione per decorrenza del termine triennale – di cui al coordinato disposto dell’art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 e dell’art. 304 c.p.p., commi 2 e 4 – di durata della misura della custodia carceraria, decorrente dal rinvio a giudizio del 01.02.2008. Rilevava in particolare il Tribunale che, pur essendo decorso il triennio, e pur non potendo – come erroneamente ritenuto nella ordinanza reiettiva – tenersi conto, alla stregua dell’art. 303 c.p.p., commi 6 e 7, del rinvio di 34 giorni disposto su richiesta della difesa, non erano maturati i presupposti per la cessazione di efficacia della misura, in forza del periodo supplementare fino a sei mesi, applicabile nella specie in forza dell’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis della e imputabile alla fase delle indagini preliminari.

Propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore, contestando l’utilizzabilità nella specie dell’incremento di cui all’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis.

Motivi della decisione

Il tema posto dal ricorso è quello della interpretazione da dare all’art. 304 c.p.p., comma 6, che, nella sua attuale formulazione, stabilisce: "La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell’ulteriore aumento previsto dall’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis".

Si tratta, in particolare, di stabilire se con l’espressione "senza tenere conto dell’ulteriore aumento previsto dall’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis" il legislatore abbia inteso affermare che il "doppio dei termini" di custodia cautelare previsti dall’art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3 costituisce una sorta di sbarramento finale della durata della custodia (comunque invalicabile ed insuscettibile di subire l’ulteriore aumento previsto dall’art. 303 c.p.p., comma 1, n. 3 bis, lett. b)) o se, invece, tale "ulteriore aumento" dei termini della custodia cautelare debba essere computato a parte ai fini della determinazione della durata massima dei termini di custodia cautelare e quindi possa essere aggiunto al raddoppio dei termini. Le due interpretazioni antitetiche derivano dalla teorica possibilità di attribuire significati diametralmente opposti all’inciso "senza tener conto dell’ulteriore aumento previsto dall’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis", come disposizione, cioè, intesa a precludere il computo, in aggiunta dei termini massimi di custodia, dell’ulteriore aumento previsto dall’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis, ovvero come disposizione che legittima il computo a parte di tale ulteriore aumento, che può essere perciò aggiunto ai termini massimi di custodia.

L’esistenza di una situazione di obiettiva incertezza derivante dal lessico usato dal legislatore non vale a privare di significato e di valore altri dati testuali che devono, al contrario, essere oggetto di attenta considerazione per sciogliere le difficoltà interpretative poste dalla norma in esame. In primo luogo va richiamata l’attenzione sulla formulazione rigorosa dell’incipit dell’art. 304 c.p.p., comma 6: "La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3", che sottolinea – attraverso l’uso dell’avverbio "comunque", chiaramente riferito alla durata complessiva della custodia cautelare – il carattere di limite e di insuperabile confine del "doppio" dei termini di custodia. Si è qui di fronte ad una disposizione di ultima istanza, e perciò di chiusura del sistema, che – proprio perchè impiegata in un ambito delicatissimo come quello dei limiti temporali alla privazione della libertà personale – non può essere oggetto di letture riduttive da parte dell’interprete.

Ulteriore argomento in questa direzione si ricava, altresì, dal "contesto" e segnatamente dalla collocazione dell’inciso "senza tenere conto dell’ulteriore aumento previsto dall’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis" nel corpo della frase, subito dopo l’enunciazione della "regola" in tema di durata massima della custodia, ove esso assume la funzione di chiarire che la regola stessa esclude l’adozione di ogni criterio di computo che (calcolando a parte l’ulteriore aumento derivante dal nuovo n. 3 bis) riduca la sua portata e la sua forza cogente.

Sul piano testuale, dunque, l’originaria incertezza collegata al lessico usato dal legislatore appare superabile mettendo in campo criteri e chiavi di lettura che inducono a interpretare la norma in questione come diretta a sterilizzare l’ulteriore aumento di custodia previsto dall’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis ai fini del computo della durata della custodia disciplinata dall’art. 304 c.p.p., comma 6. Sul diverso terreno del sistema e della ricostruzione delle finalità avute di mira dal legislatore, si può inoltre richiamare l’attenzione su di un dato di particolare rilievo.

Se è vero che il meccanismo di aumento dei termini di custodia – introdotto dall’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis nei procedimenti per i reati indicati nell’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) – è finalizzato ad incrementare, per tali gravi reati, i termini di custodia della fase che inizia con l’emissione del provvedimento che dispone il giudizio, non è meno importante evidenziare che tale risultato non è stato realizzato attraverso un aumento "assoluto" dei termini complessivi di custodia cautelare bensì grazie ad una tecnica di flessibilizzazione e bilanciata redistribuzione dell’aumento dei termini della fase centrale del processo tra gli altri termini di fase già vigenti. Infatti l’aumento dei termini fino sei mesi di cui qui si discute deve essere imputato o ai termini della fase precedente, ove questi non siano stati completamente utilizzati, o ai termini di una fase successiva (quella di cui all’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d) che risulteranno poi proporzionalmente ridotti. Ciò implica che la ratio del "nuovo" art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis non risiede affatto (almeno in linea astratta e di principio) nel realizzare un incremento in assoluto del tempo della custodia cautelare per gravi reati ma solo nell’introdurre più flessibili condizioni di utilizzazione di un tempo di custodia complessivo che si è voluto mantenere invariato. Se questa è la logica ispiratrice della nuova norma, è perfettamente coerente la "sterilizzazione" dei suoi effetti rispetto alla durata massima della custodia disciplinata dall’art. 304 c.p.p., comma 6. In assenza di tale sterilizzazione, infatti, l’operazione di redistribuzione e di bilanciamento regolata dall’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis avrebbe rischiato di tradursi proprio in quell’incremento in termini assoluti del tempo di custodia che il legislatore ha accuratamente mirato ad evitare, adottando una tecnica di intervento improntata alla flessibilità.

Anche sotto questo diverso profilo, dunque, emerge confermata l’interpretazione, ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, che nega la possibilità di aggiungere il termine di sei mesi introdotto dall’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis a quelli complessivi e conseguentemente ribadisce che la durata massima della custodia ex art. 304 c.p.p., comma 6, non può superare in nessun caso il doppio dei termini stabiliti dall’art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3 (cfr., fra le altre Cass. n. 34119 dell’8.8.2001; n. 8094 del 9.1.2002; n. 15879 del 2004; n. 34545 del 2007; n. 623 del 2010; n. 9990 del 2010).

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte il ricorso deve essere accolto e bisogna annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del Tribunale ordinario di Napoli del 9 febbraio 2011 e ordinare l’immediata liberazione di A.O.B. se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonchè l’ordinanza del Tribunale ordinario di Napoli del 9 febbraio 2011, dichiarando cessata l’efficacia della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A.O.B., del quale ordina l’immediata liberazione se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2011) 11-11-2011, n. 41377

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 2 agosto 2011 il Tribunale di Trento confermava il provvedimento che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a P.R.R., indagata per i reati di cui agli artt. 416 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2.

Il Tribunale rigettava l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che tra il reato associativo e quello di furto aggravato esisteva connessione e quest’ultimo, che era il più grave, era stato commesso nel circondario trentino.

Contro l’ordinanza ricorre l’indagata, che denuncia la violazione delle regole sulla competenza per territorio, sostenendo che difetterebbero i gravi indizi in ordine alla circostanza aggravante contestata per il furto, perchè il corriere derubato avrebbe prospettato in termini meramente possibilistici l’impiego di un mezzo fraudolento per attuare la sottrazione.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

L’ordinanza impugnata ha desunto la prova della circostanza aggravante contestata per il furto commesso in quel di Trento da elementi non immaginari, ma reali. Invero, con argomentazioni ineccepibili per rigore logico, ha stabilito che l’autofurgone dal quale fu sottratta la refurtiva non può essere stato aperto che con un mezzo fraudolento, posto che il veicolo era dotato di chiusura elettronica centralizzata e che i ladri l’avevano aperto senza lasciare segni di effrazione.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 05-01-2012, n. 37 Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto n. 91/06 il Presidente della Regione siciliana, visto il parere di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa a sezioni riunite, n. 395/03 del 7 giugno 2005, accoglieva il ricorso straordinario proposto dagli odierni ricorrenti volto a conseguire il riconoscimento del diritto al calcolo degli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 5, commi primo, quarto e sesto della L.R. n. 19/91 ed 8 del D.P.Reg. 30/1/93 negli aumenti periodici nonché il pagamento delle conseguenziali differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno lamentato che l’Amministrazione non ha ancora provveduto al pagamento dei relativi importi e, peraltro, conformandosi alla circolare n. 25858 del 9/2/2006, a firma del Dirigente generale della Presidenza, Dipartimento Regionale del Personale, dei Servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, ha disposto di provvedere applicando la prescrizione quinquennale e, quindi, di ritenere prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la proposizione della domanda.

Al riguardo, detti ricorrenti hanno dedotto che l’Amministrazione regionale, non avendo sollevato detta eccezione in sede di trattazione del ricorso straordinario, non può eccepirla in sede di esecuzione del suddetto D.P.Reg. n. 91/06.

Hanno, altresì, sostenuto l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, con riferimento al decreto del Presidente della Regione siciliana che ha accolto il ricorso straordinario, anche alla luce della recente sentenza n. 2065, emessa sotto le date 11-28 gennaio 2011 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Hanno conclusivamente chiesto di:

a) ordinare alle Amministrazioni intimate di: – dare integrale esecuzione, ognuna nell’ambito della propria competenza, al menzionato d.P.Reg. n. 91/06, provvedendo a corrispondere in favore degli istanti il maggior importo dovuto per differenze retributive a decorrere dall’1/7/1988, per straordinario, indennità di produttività ed indennità di buonuscita, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole pretese al soddisfo;

– corrispondere a ciascun ricorrente, a norma dell’art. 114, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 104/2010, ricorrendone i presupposti, la somma di Euro 2.000,00 (duemila), o quell’altra maggiore o minore che si vorrà determinare, dovuta per il ritardo nella esecuzione del giudicato; b) dichiarare nulla la circolare prot. n. 25858/06 e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali;

c) nominare, in caso di inottemperanza, un commissario ad acta. Con vittoria di spese e compensi.

La difesa erariale si è ritualmente costituita in giudizio senza spiegare difese scritte.

Alla camera di consiglio del 19 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Le pretese dei ricorrenti, salvo la limitazione di cui in appresso, sono fondate.

Preliminarmente, il Collegio rileva che la prescrizione, non eccepita in sede di ricorso straordinario, non può essere applicata in sede di esecuzione, atteso che il giudicato amministrativo copre il dedotto ed il deducibile, determinando le conseguenti preclusioni processuali (Consiglio Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3385).

Respinge l’istanza di parte ricorrente volta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., ritenendo particolarmente iniquo tale ulteriore aggravio finanziario a carico dell’Amministrazione, atteso che, da un lato, la stessa ha già dimostrato di voler dare esecuzione al decreto di cui in epigrafe, salvo che per la parte ritenuta prescritta, e che, dall’altro, la stessa è già stata condannata non solo al pagamento del credito principale, ma anche degli interessi legali e della rivalutazione, nei termini riconosciuti dal C.G.A. in sede consultiva con il parere n. 395/03, integralmente richiamato dal d.P.Reg. n. 91/06, come segue: "il ritardo nella corresponsione del giusto dovuto, ovviamente, comporta una diminuzione del credito principale che nella fattispecie in esame deve potersi integrare mediante la corresponsione in favore dei ricorrenti degli interessi al tasso legale e della rivalutazione, se superiore, da riconoscersi a far data dal di dovuto".

Conclusivamente, il Collegio accoglie in parte qua il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al menzionato D.P.Reg. n. 91/06 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, riconoscendo a ciascun ricorrente i crediti allo stesso spettanti come da parere n. 395/03 di questo C.G.A., nei termini in esso indicati ed integralmente richiamati nel citato D.P.Reg. 91/06.

Per il caso di ulteriore inerzia, va disposta fin d’ora la nomina di un commissario ad acta, per l’effettuazione, entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, dei pagamenti che risultino ancora dovuti, nella persona dell’Assessore regionale all’Economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Si ritiene, vista anche la parziale soccombenza dei ricorrenti, che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, come da parte motiva e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al D.P.Reg. n. 91/06 entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Nomina, fin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, quale commissario ad acta, per l’esecuzione degli incombenti di cui in motivazione entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, l’Assessore regionale all’economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2011, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Pietro Ciani, estensore, Alessandro Corbino, componenti.

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