Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 1842 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20.7.2001 il Tribunale di Savona rigettava l’opposizione proposta dal Banco Ambrosiano Veneto (cui era poi succeduta la Intesa Gestione Crediti s.p.a.) avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato del fallimento della Immobiliare Manuela di R.G. & C. s.a.s. e di quest’ultimo in proprio non aveva ammesso il credito vantato, richiesto rispettivamente (per il primo) nella misura di L. 10.958.264 in privilegio, per spese sostenute per la dichiarazione di fallimento, L. 1.543.306.826 per scoperto del conto corrente n. (OMISSIS) intestato alla Immobiliare Manuela, e (per il secondo) nella medesima somma di L. 10.958.264 in privilegio asseritamente dovuta per identica causale, in L. 1.543.306.826 in privilegio ipotecario (il R. aveva offerto al riguardo garanzia ipotecaria) oltre interessi, in L. 143.669.004 in chirografo, per scoperto del conto corrente n. (OMISSIS) intestato a I.G., garantito dal R..

La decisione, impugnata, veniva confermata dalla Corte di Appello di Genova che, per la parte di interesse, rilevava come non vi fosse prova del preteso credito per lo scoperto del conto corrente n. (OMISSIS), essendo stato prodotto soltanto il saldo debitore dell’ultimo estratto conto; come fosse irrilevante la circostanza della mancata contestazione del conto da parte del debitore "in bonis"; come fosse stata illegittimamente applicata la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi. Sotto quest’ultimo riflesso sarebbe stata poi irrilevante la produzione di un estratto parziale del conto o della corrispondente certificazione notarile, non essendo da essi desumibile il contenuto delle singole operazioni poste in essere.

Avverso la detta decisione la Intesa Gestione Crediti s.p.a. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, successivamente illustrati da memoria, cui hanno resistito con controricorso la Immobiliare Manuela, R.G. in proprio, la Iniziative Turistiche Commerciali s.p.a. quale assuntore del concordato fallimentare nel frattempo omologato, quest’ultimo contenente anche ricorso incidentale articolato in due motivi, a sua volta resistito dalla Intesa Gestione Crediti con controricorso. La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 15.12.2010.

Motivi della decisione

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., si osserva che con quello principale la Intesa Gestione Crediti ha rispettivamente denunciato:

1) violazione degli artt. 1832, 1857, 2220, 2710, 2697 c.c., D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119 nonchè vizio di motivazione, per l’omessa considerazione, da una parte, della data dell’istanza di ammissione al passivo (1988) e, dall’altra, della circostanza che erano stati puntualmente depositati gli estratti dei conti sui quali è controversia per il periodo 1.1.1988 1.12.1996, vale a dire nel rispetto dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili e degli estratti conto per un periodo decennale (art. 2220 c.c. e D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119);

2) violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115, 191, 356 c.p.c. e vizio di motivazione per l’avvenuto integrale rigetto della domanda, pur deponendo inequivocabilmente la documentazione prodotta nel senso della sussistenza quanto meno parziale del credito dedotto.

Ed infatti l’esistenza di un significativo saldo debitore e la rilevata nullità della clausola della capitalizzazione trimestrale degli interessi avrebbe dovuto indurre, anzichè al rigetto della domanda, all’espletamento di consulenza tecnica, atteso che al relativo compimento non sarebbe stato di ostacolo l’incerta consistenza del saldo debitore indicato alla data del 31.12.1987, potendosi comunque fare riferimento ad un saldo debitore pari a zero, così da neutralizzare l’assenza di estratti conto per il periodo 1.10.1986 – 1.1.1988.

Con il ricorso incidentale condizionato la Iniziative Turistiche Commerciali s.p.a. ha a sua volta denunciato:

1) violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4, dell’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, della L. Fall., art. 98 e vizio di motivazione per la mancata indicazione della parte del credito per capitale e di quello per interessi, essendo stata richiesta una somma complessiva senza ulteriori distinzioni e specificazioni;

2) violazione degli artt. 183, 163 c.p.c., del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 118 per l’omessa rilevazione della novità della domanda volta ad ottenere la quantificazione del credito sulla base di una capitalizzazione annuale degli interessi in luogo di quella originaria con la quale la capitalizzazione era stata richiesta su base trimestrale.

Va innanzitutto dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, in quanto proposto subordinatamente alla presentazione del ricorso da parte della Immobiliare Manuela e del R. ( " .. l’ITC, quale interveniente ad adiuvandum della posizione della curatela fallimentare .. avanza, in quanto proposto dalla stessa Immobiliare Manuela s.a.s. e del sig. R. tornato in bonis, ricorso incidentale condizionato nei termini ed alle condizioni infra meglio precisati.. ", p. 11), condizione incontestabilmente non verificatasi (l’Immobiliare Manuela ed il R. si sono invero limitati a proporre controricorso).

Passando poi al ricorso principale, si rileva che il primo motivo è infondato.

In proposito va osservato che relativa censura risulta sostanzialmente incentrata sull’erroneità dell’addebito mosso dalla Corte di appello nei confronti di esso ricorrente, relativamente alla mancata produzione da parte sua degli estratti del conto corrente su cui sarebbe maturata l’esposizione debitoria dei falliti. L’art. 2220 c.c. stabilisce infatti che le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione; il relativo obbligo era stato assolto essendosi provveduto al deposito degli estratti conto concernenti l’ultimo decennio; sarebbero mancati soltanto gli estratti conto attinenti ai primi quattordici mesi del rapporto, ma di ciò tuttavia non si sarebbe potuto far carico alla banca proprio in ragione della disposizione citata, che come detto limita l’obbligo della conservazione all’arco temporale di un decennio. Le argomentazioni svolte da Intesa Gestione Crediti non possono essere condivise.

Al riguardo occorre invero considerare che la "ratio" posta a fondamento dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili per un decennio va individuata nell’esigenza di assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale, rispetto ad un’eventuale posizione creditoria da essi fatta valere ovvero ad una contestazione sollevata, circostanza da cui discende che un eventuale inadempimento al riguardo da parte dell’istituto di credito potrebbe eventualmente rilevare, a favore della controparte, sotto il profilo della violazione dell’art. 1375 c.c. Il fatto dunque che sia previsto l’obbligo di conservazione delle dette scritture per un periodo di tempo limitato significa soltanto che l’imprenditore (nella specie la banca) non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio, ma non può certamente comportare che l’inesistenza del detto obbligo per il decorso del tempo possa determinare una condizione di favore rispetto ad una posizione creditoria prospettata, sollevandolo dall’onere di dare piena dimostrazione del credito vantato.

Deve essere viceversa accolto sotto il profilo del vizio di motivazione il secondo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente ha lamentato l’implicita statuizione di inammissibilità di un credito, pur a fronte di "produzione documentale inequivoca circa la sussistenza di un credito dell’odierna deducente", con riferimento al c/c n. (OMISSIS) intrattenuto dalla Immobiliare Manuela.

In proposito occorre rilevare che la banca aveva originariamente richiesto l’ammissione di un credito di L. 1.543.306.826, per capitale ed interessi, che sarebbe maturato su detto conto; che fin dal primo grado (p. 11 della sentenza del tribunale di Savona) l’opponente aveva chiesto l’eventuale ammissione di consulenza tecnica, al fine di accertare la consistenza del credito vantato; che la Corte di Appello, ritenuto non provato il credito nella misura richiesta per l’irrilevanza a tal fine del saldo debitore depositato e per l’errato computo degli interessi, calcolati con capitalizzazione trimestrale, escludeva l’esperibilità di consulenza tecnica nonostante la produzione di estratto parziale del conto corredato di certificazione notarile relativa al decennio 1.1.1988 – 31.12.1996 (p. 21), e ciò sotto il duplice aspetto dell’inesistenza di "prova sufficiente del credito della banca, avendo lo stesso (l’estratto) in sostanza anch’esso un contenuto meramente riassuntivo del saldo debitore risultante, senza dare contezza esaustiva di tutte le singole operazioni che a quel saldo conducono .. "e dell’errata capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Orbene, se è certamente corretta l’affermazione della Corte di Appello circa l’irrilevanza del saldo di conto corrente ai fini della dimostrazione del preteso credito ed è analogamente condivisibile il giudizio circa l’impossibilità di ricostruire l’entità dell’importo dovuto a causa dell’errato computo degli interessi (calcolati, come detto, con capitalizzazione trimestrale), non altrettanto può dirsi per il negato ricorso alla consulenza tecnica, motivato con l’affermata impossibile dimostrazione del credito al di fuori della "produzione completa degli estratti conto" (p. 21).

Ed infatti l’assenza degli estratti conto per il periodo relativo ai primi quattordici mesi del rapporto non appare astrattamente preclusiva rispetto alla possibilità di un’indagine concernente il periodo successivo, potendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante (quale, a titolo esemplificativo, quella di un calcolo che preveda l’inesistenza di un saldo debitore alla data dell’estratto conto iniziale del 31.1.1988), e potendo analogamente essere effettuato il calcolo degli interessi dovuti in ragione del diverso parametro ritenuto applicabile.

Nè può dubitarsi del fatto che l’eventuale ammissione di consulenza tecnica non sia in linea con la richiesta della parte, quanto all’istanza istruttoria, perchè ne era stata sollecitata l’ammissione fin dal primo grado, quanto alla domanda di merito, poichè era stata formulata domanda di condanna dell’opposta al pagamento del debito – specificamente indicato – asseritamente maturato sul conto corrente oggetto di giudizio, in tal modo investendo il giudicante, dunque, della duplice questione relativa all’esistenza del credito in questione ed alla sua eventuale consistenza. Deve dunque concludersi, sulla base delle esposte considerazioni, che è carente la motivazione della Corte di Appello, laddove è affermato "che il credito della banca per capitale ed interessi può essere dimostrato a mezzo di CTU contabile solo con la produzione completa degli estratti conto", potendo tale rilievo essere condiviso esclusivamente con riferimento all’importo indicato dalla banca come dovuto, e non già quindi anche in relazione all’accertamento avente ad oggetto la stessa esistenza del credito e, nell’ipotesi positiva, la sua eventuale consistenza.

Ne consegue pertanto che va accolto il secondo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, perchè formuli nuovo giudizio in ordine alla domanda di ammissione al passivo dei fallimenti sopra indicati di Intesa Gestione Crediti, disponendo le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari.

Il giudice del rinvio provvederà infine in ordine alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello incidentale, accoglie quello principale nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2732 Obbligo di presentazione alla P.G.

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 8 luglio 2010, il Tribunale di Roma, decidendo sulla richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. e di applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. o degli arresti domiciliari, proposta nell’interesse di H.D. M.M., indagato per il delitto di tentato omicidio in danno di C.T.J.A., ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa a carico dello stesso in data 23 giugno 2010, a seguito dell’udienza di convalida del fermo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Il Tribunale motivava la sua decisione rilevando, che l’indagato, che non aveva contestato la gravità indiziaria, ampiamente desumibile dalle dichiarazioni di I.M.L.F., che lo aveva riconosciuto fotograficamente, aveva contestato la prognosi cautelare per la presenza di elementi favorevoli, non ritenuti idonei tuttavia, secondo il Tribunale, ad incidere sull’elevatissimo grado delle esigenze cautelari.

Secondo il Tribunale, in particolare, la circostanza, dedotta dalla difesa, che era stata la parte offesa ad aggredire per prima l’indagato con un coltello, contrastante con le dichiarazioni della vittima, non poteva comportare un giudizio di minore pericolosità, avuto riguardo alle modalità dell’aggressione che, iniziata in un posto, era proseguita in altro posto dove la parte offesa, già ferita, era stata raggiunta dall’indagato, che, con "inaudita violenza", l’aveva colpita con il coltello, provocandole due ferite addominali penetranti, una profonda ferita al collo e la recisione della giugulare; nè vi era stata la dedotta fattiva collaborazione prestata dall’indagato alla Polizia per non essere stati rinvenuti il coltello e la maglia sporca di sangue nel luogo dallo stesso indicato, e per essere stato individuato il correo sulla base di emergenze ulteriori rispetto alla notizia comunicata dall’indagato consegnando il giornale su cui era manoscritto il nome dello stesso;

le ammissioni dei fatti, non riscontrate quanto all’origine della lite, erano intervenute dopo l’acquisizione di molti elementi a carico; il pericolo di recidiva non era attenuato dalla giovane età dell’indagato nè dalla sua attività lavorativa, trovando solido fondamento nella violenza dei colpi, la cui insistenza non era giustificabile per l’asserita rottura degli occhiali, e nel recente precedente per rissa aggravata.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, H.D., il quale ne chiede l’annullamento censurando l’omessa valutazione di alcune deduzioni difensive e l’illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe valutato la circostanza, dedotta dalla difesa e documentata, che l’indagato, affetto da astigmatismo, non era in grado di vedere "nitidamente", a causa della rottura degli occhiali durante la colluttazione, ove attingeva la vittima. L’ubicazione delle ferite dipesa dai colpi, dati "a casaccio" e inconsapevolmente, non proverebbe neanche la volontà omicidaria.

L’aver ritenuto ininfluente la circostanza riferita dall’indagato, e confermata dalle ferite da taglio da lui riportate sulle mani e sul torace, che lo stesso era stato aggredito dalla parte offesa con un coltello e aveva reagito, in stato di ebbrezza alcolica e consapevole della natura violenta dell’aggressore, con una condotta episodica e occasionale dimostrerebbe il carattere apodittico della decisione del Tribunale conclusiva di un aprioristico iter argomentativo.

Motivi della decisione

1. L’impugnazione è infondata.

2. Il Tribunale ha analizzato, con compiuta e logica analisi critica, le risultanze processuali disponibili ed ha ritenuto che gli elementi dedotti dalla difesa come favorevoli all’indagato non incidevano sulla gravità della prognosi cautelare, che trovava sicuro fondamento nella inaudita e insistita violenza, espressa nelle modalità dell’aggressione perseguita nei confronti della parte offesa, inseguita dopo il ferimento e colpita in più parti del corpo.

La circostanza della rottura degli occhiali durante la colluttazione, che, secondo la difesa, non sarebbe stata valutata dal Tribunale, quanto alla sua incidenza sulla visione non nitida delle parti, attinte con il coltello, a causa della mancata correzione del difetto dell’astigmatismo, è stata presa in considerazione dal Tribunale come "asserito" dato fattuale, comunque inidoneo a giustificare l’insistenza dei colpi. Nè la volontà omicidaria poteva essere, come si assume, in alcun modo ridimensionata dall’assunta casualità delle parti colpite, poichè la visione non nitida, congiuntamente alla violenza usata con l’uso del coltello, alla reiterazione dei colpi e alle zone del corpo attinte, ne evidenzia meglio la sussistenza.

L’ulteriore circostanza che, secondo la difesa non sarebbe stata valutata dal Tribunale, attiene alla reazione, posta in essere dal ricorrente con la condotta contestagli, all’aggressione fatta in suo danno e a mezzo di coltello dalla parte offesa. Anche tale deduzione, che è stata esaminata dal Tribunale come circostanza che, riferita dall’indagato, è stata contrastata dalle dichiarazioni della parte offesa, è stata ritenuta nell’ordinanza comunque inidonea a incidere positivamente sul quadro cautelare e sulla valutazione della pericolosità a carico dell’indagato, la cui violenta propensione ad azioni violente, evidenziata dalle gravi modalità della condotta, ha trovato riscontro anche nel recente precedente per rissa, che contrasta l’assunta episodicità e occasionalità della condotta.

3. Il ricorso, che tende a impegnare questa Corte in un non consentito riesame nel merito della vicenda cautelare, già operata con uno sviluppo argomentativo logico e congruo da parte del Tribunale coordinando gli elementi emersi in un organico quadro interpretativo, deve essere, quindi, rigettato per la sua non fondatezza, con le conseguenze di legge relativamente al pagamento delle spese processuali.

4. La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 10-02-2011, n. 4963 Zone sismiche

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.P.G. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Enna lo aveva condannato alla pena dell’ammenda per i reati di cui alla L. n. 64 del 1974, art. 17, art. 18, commi 1 e 5, accertati in (OMISSIS).

Nei motivi di impugnazione sì deduce la prescrizione dei reati ed in subordine si richiede la sospensione condizionale della pena.

La corte d’appello di Caltanissetta, investita dell’appello, trasmetteva a questa corte degli atti trattandosi di impugnazione avverso sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda.

Il ricorso è inammissibile.

Il reato non è prescritto alla data odierna dovendo tenersi conto del termine quinquennale introdotto dalla L. n. 205 del 2005, anche per le contravvenzioni per le quali è prevista la sola pena dell’ammenda.

Appartiene al merito invece la valutazione dell’opportunità di concedere la sospensione condizionale della pena.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-02-2011, n. 573 Assunzioni

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 6 ottobre 2008 e depositato il 15 ottobre successivo, il ricorrente ha impugnato la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 5 marzo 2008, avente ad oggetto il programma triennale del fabbisogno del personale 2008/2009/2010 e il piano annuale delle assunzioni e la presupposta delibera di Giunta Comunale n. 37 del 4 aprile 2007 che ha approvato il suddetto programma; ha chiesto altresì il risarcimento del danno subito in seguito al comportamento illegittimo da parte dell’Amministrazione.

A sostegno del gravame vengono dedotti la violazione di legge, l’illogicità e l’ingiustizia manifesta e l’eccesso di potere.

Il Comune non avrebbe assunto il ricorrente, in chiara violazione delle disposizioni della legge finanziaria per l’anno 2008, vista la sussistenza di tutti i presupposti normativamente previsti e del parere favorevole del segretario comunale.

Oltretutto l’atto impugnato sarebbe in contrasto con le precedenti determinazioni dell’Amministrazioni, visto che la decisione di non assumere il responsabile del Servizio di Polizia locale a favore del potenziamento della dotazione del Servizio Lavori pubblici smentirebbe quanto previsto con la deliberazione della Giunta comunale n. 220 del 29 dicembre 2006 con cui è stato prorogato il contratto a termine a favore del ricorrente B..

Infine, i limiti di spesa, che a giudizio del Comune di Bellagio avrebbero impedito l’assunzione del ricorrente, non sarebbero sussistenti e non sarebbero state prese in considerazione le diverse istanze del ricorrente attraverso le quali richiedeva l’assunzione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bellagio, che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza n. 1578/2008, è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2011, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, anche della questione relativa all’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Nel caso di specie si verte in ordine alla legittimità degli atti adottati dal Comune resistente in relazione alla mancata assunzione del ricorrente, quale vincitore del concorso pubblico per un posto di Istruttore direttivo del Servizio di Polizia locale.

2.1. Il ricorrente, pur non avendo più interesse all’assunzione presso il Comune resistente, avendo nel frattempo ottenuto un altro impiego a tempo indeterminato presso una diversa Amministrazione (all. 2325 del Comune), chiede il risarcimento dei danni che gli sono stati provocati dall’illegittimo comportamento del Comune di Bellagio.

Tuttavia la domanda di risarcimento del danno, avendo carattere complementare rispetto alla tutela di tipo demolitorio, segue la giurisdizione di quest’ultima (cfr. art. 7, comma 4, cod. proc. amm.; cfr. altresì, Cassazione civile, SS.UU., ord. 23 settembre 2010, n. 20072; T.A.R. Umbria, 26 ottobre 2009, n. 640).

2.2. Difatti, come ribadito dalla costante giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato vincitore del concorso, "appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il "diritto all’assunzione", mentre solo quando la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1" (Cassazione civile, SS.UU., ord. 20 agosto 2010, n. 18812; nello stesso senso, T.A.R., Campania, Napoli, III, 27 settembre 2010, n. 17536).

2.3. A ciò consegue la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla presente controversia.

3. La dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore di quello ordinario determina gli effetti, in ordine alla prosecuzione del giudizio presso il giudice munito di giurisdizione, di cui all’art. 11 del cod. proc. amm.

4. In considerazione dell’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso indicato in epigrafe e individua quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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