Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-05-2011, n. 11584 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La S.r.l. SILCA proponeva opposizione contro cartelle esattoriali emesse dalla SERIT S.p.A. per il pagamento di L. 48.363.811 e di L. 1.534.000 per omesse contribuzioni relative a G.G., dipendente della società a tempo parziale.

L’opposizione verso l’INPS – anche quale mandatario della SCCI riguardava la qualificazione operata dall’ente previdenziale per il contratto di lavoro (per il periodo maggio 1993- aprile 1998) in termini di lavoro a tempo pieno, mancando il requisito della forma scritta ai fini della validità del contratto a tempo parziale. Tale procedimento veniva riunito a quello proposto contro l’INAIL e la SERIT S.p.A..

All’esito il Tribunale di Terni accoglieva le opposizioni con annullamento delle cartelle esattoriali opposte. Tale decisione, appellata dall’INPS, è stata confermata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 234 del 2006, la quale ha osservato che i contratti a tempo parziale e privi di forma scritta – sorti anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 863 del 1984 – sono validi. Conseguentemente, ad avviso della Corte, per tali contratti trova applicazione il regime contributivo ex art. 5, comma 5 – della stessa L. n. 863 del 1984, pur se tale sopravvenuta normativa impone la forma scritta, non richiesta al momento della loro stipula. L’INPS ricorre con due motivi. Resiste la Silca S.r.l. con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

L’INAIL e la SERIT S.p.A. non si sono costituiti.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo NNPS lamenta violazione ed erronea applicazione del D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5 convertito in L. n. 863 del 1984.

L’ente previdenziale pone in rilievo che per effetto dell’ingresso nel mondo giuridico delle norme contenute nella L. n. 863 del 1984 il contratto a tempo parziale non può considerarsi illegittimo, ma, nel contempo, affinchè quest’ultimo possa usufruire del beneficio della contribuzione ridotta, di cui all’art. 5, comma 5 dell’anzidetta legge, va rispettata la forma scritta come requisito indefettibile proprio per l’ottenimento della contribuzione di maggior favore.

In tal senso risulta formulato da parte dell’INPS il quesito di diritto ex art 366 bis c.p.c. (cfr pag. 6 del ricorso per cassazione).

Con il secondo motivo l’INPS rileva contraddittorietà nella motivazione contenuta nella sentenza impugnata, perchè, da un lato ritiene inapplicabile al contratto in questione la nuova normativa, dall’altro lato, applica allo stesso rapporto proprio tale disciplina al fine del godimento dei benefici contributivi, malgrado l’insussistenza della necessaria veste formale.

Da parte sua la società controricorrente contesta entrambi i motivi del ricorso, richiamandosi alle argomentazioni svolte dal giudice di appello e a precedenti di questa Corte (in particolare Cass. n. 2340 del 1997) circa la piena validità del contratto parziale in questione in forza del principio del tempus regit actum, validità che resta ferma anche in relazione alla nuova disciplina, sicchè il beneficio dell’agevolazione contributiva da quest’ultima previsto non può essere negato per tale contratto.

2. Ciò precisato sulle opposte linee difensive, il Collegio ritiene di condividere l’assunto dell’ente previdenziale.

Sul punto utili elementi si possono trarre da precedenti di questa Corte (in particolare Cass. n. 52 del 7 gennaio 2009; Cass. n. 11011 del 2008; Cass. n. 12269 del 2004), secondo cui al contratto a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale, prevista dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5 (convertito nella L. n. 863 del 1984), ma devono invece applicarsi il regime ordinario previdenziale prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi ed anche la disciplina di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 4 (convertito in L. n. 389 del 1989) tenuto conto che il sistema contributivo regolato dal predetto D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5 è applicabile, giusta tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi ed è condizionato, in particolare, dall’osservanza dei prescritti requisiti formali. Nella parificazione tra datori di lavoro la Corte Costituzionale ha escluso profili di irragionevolezza (v. Corte Cost. ordinanze n. 835 e 1157 del 1988 ed ordinanza n. 449 del 1999).

Volendo semplificare la portata delle argomentazioni risultanti dal richiamato indirizzo giurisprudenziale, che si condivide, può dirsi che il contratto a tempo parziale prima dell’entrata in vigore della L. n. 863 del 1984 era valido anche se intervenuto oralmente, principio rimasto intatto anche con l’entrata in vigore di tale legge, con la precisazione che ai fini dell’ottenimento del regime contributivo ridotto si richiedeva il requisito della forma scritta, 3. In conclusione il ricorso è fondato, va accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, che si atterrà, nel riesame della causa, al principio di diritto in precedenza evidenziato, ossia che al contratto di lavoro a tempo parziale, stipulato in difetto di forma scritta prima dell’entrata in vigore della L. n. 863 dei 1984 e da ritenersi pienamente valido, non può applicarsi il regime contributivo ridotto previsto dall’art. 5, comma delle medesima Legge, che richiede invece l’adozione di forma scritta.

Il giudice di rinvio provvederà anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-06-2011, n. 14105

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to degli altri.
Svolgimento del processo

Questa Corte di legittimità, terza sezione civile (sent. n. 3191/2006), sul ricorso proposto da A.A. contro Sc.An., avverso la sentenza n 558/2002 della Corte d’Appello di Milano, ha, per quanto di ragione, cassato detta decisione e rinviato, anche per le spese, ad altra sezione della medesima Corte.

Con la sentenza cassata la Corte di Appello di Milano aveva riformato la sentenza n 12224/2000 del Tribunale Civile di Milano, che aveva accolto la domanda risarcitoria per danni da diffamazione proposta da Sc.An. e quindi, aveva condannato il convenuto A.A. a risarcire i danni causati da quest’ultimo all’attore.

A.A., con atto di citazione in riassunzione, ha chiesto la riforma della sentenza resa dal giudice di primo grado e il rigetto delle domande proposte dall’attore nel giudizio di primo grado.

A sua volta S.A., nella sua qualità di erede legittimo di Sc.An., con atto di citazione in riassunzione, ha chiesto la riforma della sentenza resa nel precedente giudizio di appello riproposto le difese e le domande formulate nel giudizio di primo grado. La Corte d’Appello di Milano, preso atto che le due cause in riassunzione avevano ad oggetto la medesima decisione, della Corte di Cassazione, ne disponeva la riunione e, con sent. n. 3349/2008, cosi provvedeva: "pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione, terza sezione civile (sent. n. 3191/2006), in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano (n. 12224/2000), condanna A.A. a risarcire a S.A. il danno morale e quello alla vita di relazione, liquidando ciascuno di essi in somma di Euro corrispondente a 10 milioni, oltre agli interessi compensativi al tasso del 4% dal fatto al saldo".

Ricorre per cassazione l’ A., con ulteriore memoria; resiste con controricorso lo S., che chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Deve infatti preliminarmente rilevarsi che le argomentazioni in esse svolte sono "intervallate" e integrate da numerosi atti di causa (riguardanti la fase di merito) che, non solo di per sè non hanno alcun rilievo nella presente sede di legittimità in quanto non risultano collegati a specifiche censure, ma rendono di difficile individuazione sia la vicenda da cui trae origine la controversia, non essendovi una compiuta, pur se sommaria, esposizione del "fatto", sia il petitum prospettato in sede di merito, sia ancora le regole di diritto, ex art. 360 c.p.c., eventualmente non osservate da parte della Corte territoriale. Il tutto, traducendosi nella violazione del principio di autosufficienza del ricorso, ne determina l’inammissibilità.

Del resto già questa Corte si è più volte pronunciata sul punto (tra le altre, S.U. n. 19255/2010 e 20393/2009), affermando che è inammissibile il ricorso per cassazione in cui l’esposizione risulta compiuta attraverso la integrale allegazione degli atti del giudizio di merito, in modo tale da rendere non decifrabili la vicenda processuale e le relative censure.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie. In Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-04-2011, n. 3379 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che gli originari ricorrenti impugnavano gli atti sopraindicati deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili, ed a seguito del decesso del Signor G.G. e del difensore gli eredi riassumevano il giudizio con nuovo difensore;

Che in prossimità dell’udienza di merito, peraltro, il difensore di parte ricorrente, con nota sottoscritta dai difensori del Comune intimato, illustravano una sopravvenuta situazione di fatto comportante la cessazione della materia del contendere;

Che il Collegio deve quindi dichiarare la sopravvenuta improcedibilità del giudizio e che sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese fra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessata materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-02-2011) 05-05-2011, n. 17485 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con ordinanza resa in sede di riesame, il Tribunale di Torino ha confermato il decreto di sequestro probatorio di autovettura, reso dal PM presso il Tribunale di Torino nei confronti di O. Y. indagato per detenzione, a fine di cessione a terzi, di sostanze stupefacenti varie (eroina base, cocaina cloridrato).

O.Y. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. All’udienza camerale del 24/2/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Il ricorrente O. denunzia:

1) violazione degli artt. 253 e 354 c.p.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nonchè manifesta illogicità della ordinanza risultante dal testo del provvedimento gravato ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Questa Corte rileva che la illogicità denunziata consiste espressamente (pg. 1 ricorso) nella diversa opinione che il ricorrente ha circa la esistenza concreta di un vincolo pertinenziale tra autovettura e spaccio di strada. Viceversa la illogicità si costituisce non sul consenso o sul dissenso rispetto alle conclusioni di una argomentazione ma sulla ricorrenza di utilizzo di postulati non verificati, di discontinuità argomentative, di contraddizioni che il ricorrente neppure menziona.

Non è ravvisabile, anche per la genericità della censura sul punto, alcuna illogicità della motivazione che sostiene il provvedimento impugnato. Quanto alla mancata motivazione circa la esistenza di un vincolo pertinenziale tra autovettura e reato da contestare, si deve rilevare che diversamente da quanto afferma il ricorrente, il provvedimento impugnato ha sottolineato il ritrovamento di somme di denaro all’interno della vettura e lo svolgimento della attività di contatto con i possibili acquirenti e di consegna della sostanza stupefacente dietro incasso del prezzo, proprio a mezzo della vettura assoggettata a sequestro sulla base delle osservazioni dei VV.UU. procedenti. Il provvedimento impugnato si è anche soffermato espressamente sulle verifiche da compiere sul mezzo al fine di acquisire prove in ordine al reato da contestare.

Il ricorso è infondato in ogni sua censura e deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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