T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2294 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il cittadino extracomunitario ricorrente agisce per la declaratoria di illegittimità del silenziorifiuto serbato sulla pratica di emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge n. 102/2009;
Motivi della decisione

– il ricorrente lamenta con unico motivo di gravame la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 in relazione al tempo trascorso dalla presentazione della domanda senza che l’Amministrazione abbia ancora concluso il procedimento;

– l’Amministrazione resistente eccepisce in via preliminare la carenza di legittimazione;

– la procedura di emersione risulta attivabile soltanto su istanza del datore di lavoro, unico soggetto con il quale lo S.U.I. intrattiene rapporti, sia per la richiesta di integrazioni documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione, come il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90, e tenuto altresì conto che la stipulazione del contratto di soggiorno (in caso di esito positivo dell’istruttoria) dipende esclusivamente dal datore di lavoro, tant’è vero che la rinuncia all’istanza di emersione comporta l’archiviazione della pratica;

– pertanto l’unico interlocutore dell’Amministrazione nel procedimento di emersione è il datore di lavoro mentre il cittadino extracomunitario beneficia del provvedimento conclusivo favorevole senza peraltro subire un pregiudizio apprezzabile dal ritardo nella definizione della pratica, potendo nelle more della definizione della procedura continuare a svolgere il proprio lavoro e non essendo passibile di espulsione dal territorio nazionale;

– – in definitiva soltanto il datore di lavoro risulta essere legittimato ad impugnare il silenzio rifiuto, con conseguente inammissibilità dell’odierno gravame;

– per mera completezza di esame va rilevato che l’Amministrazione ha altresì eccepito nel merito, non contrastata, di aver provveduto "a comunicare al datore di lavoro la relativa notifica di rigetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della legge 241/1990" (cfr. relazione depositata in data 7.1.2011);

– sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Laziosede di Roma, sez. II quater

DICHIARA INAMMISSIBILE

nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.11039/2010 in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 04-04-2011, n. 13455 Detenzione abusiva e omessa denuncia

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 22.3.2010 la 1 Sezione della Corte d’Appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18.5.2006 dichiarava non doversi procedere nei confronti di E.C. in ordine al reato di detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplosivo perchè estinto per intervenuta prescrizione e, concesse le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti lo condannava per il reato di estorsione continuata alla pena di anni 3 mesi 6 di recl. ed Euro 1220,00 di multa.

Ricorre per cassazione il difensori dell’imputato contestando che la sentenza impugnata:

1. è stata emessa in violazione di legge in relazione all’art. 603 c.p.p. per mancata rinnovazione del dibattimento per un nuovo esame delle parti lese.

2. indica una erronea data del fatto reato (sino a (OMISSIS)) quando l’ultimo atto di rilevanza penale risale alla notte del (OMISSIS).

3. è illogica, contraddittoria e ha travisato il fatto che deve essere attribuito esclusivamente al defunto E.A., al di fuori di ogni attività dell’imputato, figlio di quest’ultimo.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 603 c.p.p. lamentando la mancata rinnovazione del dibattimento per un nuovo esame delle parti lese.

Il motivo è manifestamente infondato.

Nel caso in esame la decisione istruttoria del giudice di appello è censurabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come risultante dal testo (Cass., sez. 6A, 30 Aprile 2003, n. 26713).

Sotto questo profilo, occorre peraltro che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo (Cass., sez. 2A, 17 maggio 2001, n. 49587). La Corte territoriale ha dato conto dell’esaustività delle prove e dunque della superfluità della riapertura del dibattimento, che è istituto eccezionale;legato al presupposto rigoroso dell’impossibilità di decidere allo stato degli atti ( art. 603 c.p.p., comma 1) (cfr. N. 34643/08 N. 10858 del 1996 Rv. 207067, N. 6924 del 2001 Rv. 218279, N. 26713 del 2003 Rv.

227706, N. 44313 del 2005 Rv. 232772, N. 4675 del 2006 Rv. 235654).

Tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita (v. Cass. Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403; Cass. n. 8891/2000 Rv 217209: "in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito – con i motivi di impugnazione – di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità.

Manifestamente infondato sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso Con il secondo motivo il ricorrente contesta, senza fornire alcuna indicazione specifica, la data di commissione del reato sostenendo che l’ultimo atto di rilevanza penale risalirebbe alla notte del (OMISSIS).

Sul punto non può che richiamarsi la motivazione della sentenza impugnata dove si legge" sintomatico della partecipazione ai fatti dell’imputato è l’episodio dell’attentato dinamitardo del (OMISSIS).

Il terzo motivo investe una censura in fatto non azionabile in questa sede.

Lamenta il ricorrente un vizio di motivazione. Sul punto va ricordato che anche alla luce del nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non è consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. La previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal "testo" del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purchè specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. In questa prospettiva il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta solo il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova", in virtù del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato preso in esame, senza travisamenti, all’interno della decisione.

In altri termini si può parlare di travisamento della prova nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Non spetta invece alla Corte di cassazione "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacchè attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi. In sintesi: non c’è spazio per una rinnovata considerazione della valenza attribuita ad una determinata deposizione testimoniale, mentre potrebbero farsi valere: la mancata considerazione di una deposizione testimoniale di segno opposto esistente in atti ma non considerata dal giudice ovvero la valenza ingiustamente attribuita ad una deposizione testimoniale inesistente o avente un contenuto opposto a quello recepito dal giudicante (cfr. tra le tante: Cass. Sez. 2 n. 38915/07; Cass. Sez. 4 n. 35683/07;

Cass. Sez. 4 n. 15556/08; Cass. Sez. 6 n. 18491/10).

Ciò detto la censura del ricorrente si appalesa manifestamente infondata perchè l’ E., sotto il profilo del vizio di motivazione, sollecita alla Corte una diversa lettura dei dati di fatto non consentita in questa sede. Il giudizio di cassazione, rimane infatti sempre un giudizio di legittimità, nel quale rimane esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la Corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-01-2011) 20-04-2011, n. 15629 Immissioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 5 ottobre 2009, T.D., imputato dei reati di cui ai capi a) (del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 214 e 216, art. 256, commi 1 e 4; b) (del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2; capo c) ( D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2); capo d) ( D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1), capo e) ( D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 e capo f) ( art. 674 c.p.) fatti commessi quanto ai capi a) e b) dal (OMISSIS); quanto al capo c) dal (OMISSIS); quanto al capo d) dal (OMISSIS); quanto al capo e) dal (OMISSIS) e, quanto al capo f) dall'(OMISSIS), veniva ritenuto colpevole del solo reato sub f) e condannato alla pena di Euro 100,00 di ammenda con il beneficio della non menzione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del proprio difensore deducendo con il primo motivo contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Deduceva al riguardo il ricorrente che, sebbene il Tribunale avesse escluso sul piano oggettivo la sussistenza dei reati contestati avendo riconosciuto assolutamente regolari tutte le procedure seguite dall’azienda per l’espletamento della propria ordinaria attività industriale (impresa olearia che produce olio di sansa vergine ed olio di sansa esausto) sia sotto il profilo del rispetto delle metodologie tecniche adottate per il controllo delle emissioni in atmosfera, sia sotto il profilo del mancato superamento dei limiti di emissione previsti per l’ossido di carbonio, lo stesso Tribunale aveva contraddittoriamente ritenuto configurabile il reato di cui al capo f) ( art. 674 c.p.) nonostante l’accertata regolarità dell’attività imprenditoriale e la sottoposizione dei "fumi" a trattamenti atti ad eliminare le sostanze inquinanti, dando rilievo a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il reato in parola è ugualmente integrabile laddove, pur in assenza del superamento dei valori limite di emissione in atmosfera, non siano stati adoperati adeguati accorgimenti tecnici atti ad evitare molestie alle persone.

Con il secondo motivo di ricorso viene lamentato il travisamento della prova dichiarativa in relazione a quanto riferito dall’imputato nel corso del suo esame dibattimentale e dal teste M.A. (Presidente della sezione locale di Lega Ambiente), avendo attribuito a dette dichiarazioni un significato del tutto diverso da quello che detti soggetti avevano riferito. Denuncia poi, in relazione a tale vizio, il connesso vizio di omessa valutazione di prova decisiva rappresentata da quanto accertato dai funzionari tecnici dell’A.R.P.A. che, in netto contrasto con quanto riferito dal teste M., avevano escluso che nei periodi di osservazione erano stati rilevati odori molesti di alcun genere promanare dallo stabilimento industriale, ovvero la presenza di sostanze tali da generare quegli odori. Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

Va anzitutto premesso che la materia oggetto del presente processo concerne in particolare la speciale fattispecie delle cd. "molestie olfattive" per le quali, in assenza di una specifica normativa statale indicativa dei valori limite in materia di odori, e dunque del tutto diversa da quella riguardante l’inquinamento atmosferico, la valutazione circa la normale tollerabilità va operata in termini particolarmente rigorosi, non risultando sufficiente il criterio civilistico di cui all’art. 844 c.c..

Peraltro come più volte affermato da questa Corte proprio sul versante dei cd. "odori molesti" laddove manchi la possibilità di accertare con adeguate medotologie tecniche l’intensità delle emissioni, ben può farsi riferimento alle dichiarazioni di testi, avendo riguardo sia alle condizioni di tempo e luogo, sia alla attività svolta in un determinato contesto produttivo, verificando poi che le emissioni moleste non siano meramente idonee in linea astratta a dare fastidio, ma che esse superino determinati standards di tollerabilità (Cass. Sez. 3 27.3.2008 n. 19206 Cruopi, rv.

239874; Cass. Sez. 3 27.2.2008 n. 15653, Colombo ed altri, rv.

239864; Cass. Sez. 3 21.9.2007 n. 38073, Salleo Postillo, rv.

237844).

Se così è, appare in linea astratta condivisibile il ragionamento svolto dal primo giudice che ha opportunamente seguito il criterio dell’accertamento di fatto sulla esistenza o meno di miasmi, basato anche su prove dichiarative, piuttosto che quello astratto collegato alla presunzione di legittimità per tutte quelle emissioni in atmosfera promananti da attività industriali autorizzate per le quali sia stato accertato il rispetto dei limiti previsti. In questo senso, allora, non può certamente rilevarsi quella contraddittorietà logica denunciata dal ricorrente, posto che il Tribunale, oltre a rifarsi ad un criterio basato su accertamenti di fatto, ha soprattutto distinto gli odori molesti, attribuibili ad emissioni di fumi immessi in atmosfera direttamente riconducibili alla produzione industriale specifica, da quegli odori provenienti, invece, dallo stazionamento stagnante di prodotti industriali permanenti nello stabilimento: ed invero, altro è la tecnica adoperata nello stabilimento per limitare le immissioni gassose, altro è la produzione di odori nauseabondi e la mancata predisposizione di accorgimenti atti ad impedirle.

Ma è proprio il rispetto di quei criteri rigoristici richiamati dallo stesso Tribunale ad imporre che la prova da raccogliere fosse estesa a tutto il materiale a disposizione del Tribunale e non circoscritta a dichiarazioni testimoniali per di più "de relato", in quanto riferite alle lamentele – poi segnalate dal teste M. – provenienti da cittadini del luogo (peraltro neanche indicati nominativamente) che avevano denunciato l’insopportabilità degli odori stagnanti nello stabilimento.

Peraltro, posto che la produzione di odori nauseabondi è stata contestata nel relativo capo di imputazione come commessa tra l'(OMISSIS) (con conseguente esclusione della prescrizione in quanto legata all’epoca di consumazione del reato ed assoggettata al nuovo regime introdotto dalla L. n. 251 del 2005, vds. pag. 36 della sentenza impugnata), si imponeva un accertamento che tenesse conto anche della permanenza del reato.

Al riguardo è stato fatto richiamo da parte della difesa del ricorrente alla circostanza che i sopralluoghi condotti da funzionari dell’A.R.P.A. nel periodo compreso tra il (OMISSIS) avrebbero prospettato risultati del tutto diversi da quelli segnalati dal teste M.: ne deriva che la presenza di dati dissonanti promananti da organi tecnici, andavano necessariamente comparati con quella (unica) dichiarazione testimoniale, proprio al fine di meglio saggiarne l’attendibilità.

Può dunque affermarsi che il Tribunale ha omesso la valutazione di prove decisive (prove documentali e/o testimoniali ritualmente acquisite al fascicolo e dunque pienamente utilizzabili rappresentate dagli accertamenti condotti in loco da funzionari dell’A.R.P.A.) delle quali non è stato tenuto conto.

Una tale omissione, poi, a prescindere dal vizio intrinseco connaturato all’art. 606 c.p.p., lett. d) costituisce anche una vera e propria contraddittorietà logica che inficia la motivazione, in quanto, pur essendo partito il Tribunale dalla preliminare e corretta distinzione tra molestie derivanti da fumi immessi in atmosfera e "molestie olfattive" assoggettate a criteri di valutazione diversi, ha poi sostanzialmente abdicato a quella rigorosità di accertamenti (pure questa correttamente evocata), assestandosi su risultati parziali delle prove, oltretutto anche travisate nel loro reale contenuto, quanto meno con riferimento alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato nel corso del suo esame dibattimentale. Questi ha, sì, riconosciuto in linea astratta l’intollerabilità degli odori provenenti dalla sansa vergine ove lasciata in deposito per qualche tempo, aggiungendo però che nel caso in esame si era trattato di un evento eccezionale legato a fattori del tutto indipendenti dalla volontà dell’agente.

Di fronte quindi alle affermazioni dell’imputato che parlavano di una eccezionalità e temporaneità dell’evento, l’indagine del Tribunale avrebbe dovuto tenere conto di tutto il compendio probatorio a disposizione al fine di verificare se davvero si era trattato di una situazione del tutto contingente e, per di più, imposta da circostanze sfavorevoli o di una situazione permanente: la adeguata valutazione delle prove tecniche eseguite da funzionari dell’A.R.P.A. avrebbe certamente ampliato il campo di indagine nel rispetto di quelle regole di accertamento della prova richiamate puntualmente dal Tribunale e di fatto non adeguatamente osservate.

Va, quindi disposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese per un più specifico e globale accertamento sulla tollerabilità e permanenza degli odori molesti, alla luce dell’intero materiale probatorio disponibile.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 278 Bellezze naturali e tutela paesaggistica Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Tufara impugnava il decreto indicato in epigrafe con cui era stato annullata l’autorizzazione paesaggistica emanata ai sensi dell’art. 82 DPR 616/77 dalla Regione Molise per essere la stessa stata rilasciata dopo che le opere erano state eseguite in assenza di applicazione di sanzioni.

Faceva presente che aveva eseguito dei lavori per la creazione di un Centro per il Turismo sociale senza richiedere l’autorizzazione ex art. 7 L. 1497\1939 ritenendo che la stessa non fosse necessaria poiché le opere erano ricomprese in una variante al Programma di Fabbricazione adottata dal Consiglio Comunale ed approvata dalla Regione Molise.

All’esito di un sopralluogo di agenti del Corpo Forestale dello Stato che aveva contestato l’assenza dell’autorizzazione, la stessa fu richiesta in sanatoria alla Regione Molise che la rilasciò con atto 29.7.94 inoltrandola al Ministero competente per il tramite della locale Soprintendenza.

L’Assessore Regionale, forte del parere del Comitato Beni Ambientali, non aveva applicato la misura risarcitoria ex art. 15 L. 1497\1939 in mancanza di danno ambientale.

La Soprintendenza chiedeva documentazione integrativa al Comune in particolare circa l’avvenuta irrogazione della sanzione e all’esito trasmetteva l’incartamento al Ministero affermando che le opere eseguite non costituivano danno ambientale poiché erano compatibili con le caratteristiche dell’area interessata.

Contro l’annullamento ministeriale il Comune formula due motivi di ricorso.

Il primo denuncia la violazione dell’art. 82 DPR 616\77 per essere stato il provvedimento di annullamento emesso dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto per l’esercizio del potere, non potendosi riconoscere la sospensione del termine per effetto della documentazione chiesta dalla Soprintendenza poiché la stessa era incompetente a richiedere gli elementi integrativi.

Il secondo motivo lamenta la violazione sotto altro profilo dell’art. 82 DPR 616\77 oltre che degli artt. 7 e 15 L. 1497\39, l’incompetenza e l’eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di motivazione.

Anche a voler ritenere valida la sospensione generata dalla richiesta documentale della Soprintendenza, la sospensione del termine ebbe luogo tra la data della richiesta (16.9.94) e quella di ricevimento della documentazione (8.10.94); anche non tenendo conto di tale intervallo temporale, il Decreto ministeriale sarebbe stato comunque emesso tardivamente.

Inoltre l’annullamento in questione può essere disposto solo per motivi di legittimità e la competenza ad irrogare le sanzioni ex art. 15 L. 1497\39 è della Regione che nel caso di specie ha ritenuto di non esercitarla.

Il Ministero quindi travalica i propri poteri quando ritiene che l’autorizzazione debba essere precedente ai lavori e quando afferma che la sanzione è un atto dovuto.

Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 21.3.1995 il Tribunale concedeva la sospensione dell’atto impugnato confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza del 7.7.95.

Il ricorso merita accoglimento.

Il primo motivo di ricorso e la prima parte del secondo non è fondata.

Il termine perentorio di 60 giorni (di cui al comma 9 dell’art. 82, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616), per l’adozione del provvedimento di annullamento di un’autorizzazione regionale per la costruzione edilizia in zona soggetta a vincolo paesistico da parte del Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali, decorre dal momento in cui la pratica, con la relativa documentazione, giunge al protocollo del Ministero, non rilevando la data di presentazione agli organi periferici. (vedasi Consiglio Stato 8117/2010 ex multis).

Dal momento che la Soprintendenza trasmise gli atti al Ministero con nota del 4.11.1994 e il Decreto impugnato riporta la data del 3.12.94, il termine è stato rispettato.

Sono, invece, fondate le residue doglianze.

Il Decreto ha annullato l’autorizzazione paesistica per il fatto di essere stata rilasciata dopo l’esecuzione delle opere e non preventivamente; vi è in merito un recente precedente di questo TAR (sentenza 1568/2010) che sulla scorta di una consolidata giurisprudenza ha affermato che per il combinato disposto degli artt. 7 e 15, l. 29 giugno 1939 n. 1497, l’autorizzazione paesistica può essere rilasciata anche in via postuma rispetto alla realizzazione dell’intervento edilizio in zona paesaggisticamente vincolata, al fine di consentire la sanatoria ai sensi dell’art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47; né la valutazione di impatto paesaggistico muta in relazione al fatto che l’opera sia stata realizzata o no, giacché l’autorità preposta alla tutela del vincolo deve, in entrambi i casi, verificare se quel determinato tipo di intervento sia compatibile con il vincolo stesso.

Nel caso in esame non vi è problema di rilascio di concessione in sanatoria poiché era stato lo stesso Comune a rendere legittimo l’intervento sul piano edilizio con apposita variante e pertanto il principio affermato vale a maggior ragione.

Un ulteriore aspetto di illegittimità contenuto nella motivazione del decreto attiene alla mancata irrogazione della sanzione di cui all’art. 15 L. 1497\39, situazione segnalata dalla Soprintendenza che per tale ragione aveva inviato gli atti al Ministero.

In effetti la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che la sanzione indicata nel citato art. 15 non sia di tipo ripristinatorio, ma costituisca una vera e propria sanzione amministrativa che va irrogata a prescindere dalla compatibilità ambientale per il solo fatto che non si sia richiesta per tempo l’autorizzazione.

Nel caso di specie perciò la Regione ha accertato che non vi è stato danno ambientale né arricchimento in realizzazione alle opere autorizzate poiché si tratta di strutture costruite dal Comune per una pubblica utilità; in ragione della particolarità della circostanza la Regione non ha ritenuto applicare una sanzione che è in qualche modo commisurata ad un incremento patrimoniale conseguito poiché un ente pubblico non ha conseguito alcuna locupletazione del proprio patrimonio, ma ha impiegato risorse della comunità per perseguire un interesse pubblico.

Il Decreto ministeriale va pertanto annullato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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