Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-01-2011) 07-03-2011, n. 8858 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L'(OMISSIS) D.R.F., di anni 90 e disabile in quanto non deambulante e costretta a spostarsi su una sedia a rotelle, ricoverata presso la Casa di riposo di (OMISSIS) diretta da Z.R., a seguito della rovinosa caduta dalla tromba dell’ascensore dove era precipitata, seduta in carrozzella, per circa 7 metri e mezzo di altezza, decedeva per trauma cranico occipitale, otorragia bilaterale e varie fratture.

Il dott. Z. è stato chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo in qualità di direttore della casa di riposo,essendo stati formulati a suo carico i seguenti addebiti: a) avere intrapreso la manovra di posizionare manualmente al piano l’ascensore rimasto bloccato, senza accertarsi che nessuno vi accedesse ovvero senza adottare idonee cautele materiali atte ad impedire che l’ascensore venisse utilizzato mentre si compiva detta manovra; b) avere consentito che la d.R. utilizzasse l’ascensore senza alcuna assistenza materiale.

Il Tribunale di Vigevano con sentenza del 16.9.2008 assolveva Z. R. dal reato di omicidio colposo con la formula perchè il fatto non costituisce reato, non essendo stata acquisita prova sufficiente in ordine all’elemento della colpa in capo all’imputato.

Tale conclusione era fondata sulla considerazione che le perizie tecniche svolte nel corso del procedimento non avevano consentito di delineare una chiara responsabilità dell’imputato a fronte di una "concomitanza di sciagurate evenienze" nonchè di inefficienze legislative e regolamentari che non avevano evidenziato il rischio sorgente durante l’esecuzione della citata manovra, svolta come da istruzione, ivi compreso il controllo delle porte.

Quanto al secondo profilo di responsabilità il primo giudice aveva escluso che la persona offesa abbisognasse di assistenza continuativa tenuto conto delle condizioni di salute della medesima.

La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, su ricorso del PG, ribaltando il giudizio, affermava la penale responsabilità dello Z. per il reato in questione e concesse le attenuanti generiche lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione. I giudici, dopo avere affermato la posizione di garanzia dell’imputato, nella qualità di direttore della casa di riposo in cui la persona offesa dimorava, hanno evidenziato che lo Z. aveva operato contravvenendo alle regole relative alla manovra di emergenza, mancando di osservare il punto n. 2 delle istruzioni, riportate su apposito cartello affisso nella sala macchina, secondo le quali la manovra contemporanea di apertura del freno dell’argano e di lenta rotazione del volantino doveva fermarsi nel momento in cui il segno di vernice esistente sulle funi coincideva con quello esistente sull’argano, ciò significando il raggiungimento del piano da parte della cabina, con il conseguente venire meno del blocco meccanico della porta di sbarco.

Poichè lo Z. aveva erroneamente proseguito nella manovra anche dopo la coincidenza di tali colori sulla fune, così che mentre la cabina dell’ascensore transitava al primo piano, il dispositivo di blocco meccanico della porta era reso inattivo dal passaggio della cabina, la Corte di merito ha ritenuto che tale condotta abbia integrato un profilo di negligenza, imprudenza o imperizia colposa ed abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell’evento, perchè proprio in quella manciata di secondi in cui l’unico dispositivo di blocco era inattivo, la persona offesa si era determinata ad aprire la porta, iniziando ad intraprendere la manovra di accesso da tergo, terminata quando la cabina aveva già oltrepassato il piano, con la conseguente caduta nel vuoto.

Sotto il profilo della prevedibilità dell’evento, la Corte di merito ha evidenziato come l’eventualità che la porta di sbarco dell’ascensore si aprisse nel momento in cui, all’esito della manovra di emergenza la cabina avesse raggiunto il livello del piano, era circostanza certa in quanto lo scopo della manovra era proprio quello di riportare l’ascensore al piano per farvi uscire l’eventuale malcapitato utente.

Un ulteriore profilo di colpa, sia pure di minore rilevanza, è stato rinvenuto nella omessa adozione di misure atte ad evitare che la D. R. utilizzasse da sola l’ascensore.

Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione Z. R. a mezzo di due difensori.

L’avv. Marradi articola sette motivi.

Con il primo, di carattere processuale, deduce la nullità del dibattimento di appello, con conseguente nullità della sentenza, per violazione dell’art. 90 c.p.p., comma 3, sul rilievo che era stata consentita la partecipazione al giudizio, con il deposito di memoria difensiva, di soggetti (i pronipoti della persona deceduta), estranei alla previsione di cui all’art. 307 c.p., ai quali non poteva, pertanto, essere riconosciuta la qualità di parte offesa. Si contesta che l’asserita nullità sia stata risolta dal Procuratore generale, presente in udienza, il quale aveva dichiarato di fare propria la memoria difensiva depositata.

Con il secondo motivo lamenta sempre la violazione di una norma di carattere processuale, l’art. 581 c.p.p., sostenendo che la Corte di merito aveva fondato la responsabilità dello Z. su profili di colpa diversi da quelli che erano stato oggetto di impugnazione da parte del Procuratore generale. In sintesi, le doglianze del PG erano sul fatto che lo Z. non fosse abilitato alla manutenzione degli ascensori e non avesse verificato le porte di sbarco ai vari piani.

La stessa sentenza aveva dato conto di questa lacuna sostenendo che ai sensi dell’art. 597 c.p.p l’appello del PM contro la sentenza di assoluzione investiva l’intera sentenza con effetto devolutivo. Con il terzo motivo, strettamente connesso al precedente, si duole della violazione dell’art. 521 c.p.p., comma 2, in quanto non era mai stato contestato all’imputato il profilo di colpa della erroneità della manovra per mancato allineamento delle funi.

Con il quarto motivo lamenta la manifesta contraddittorietà della motivazione laddove da una parte riconosce la posizione di garanzia dello Z., nella qualità di garante della incolumità fisica degli ospiti e, dall’altra, qualifica come colposa la condotta concretizzatasi nella manovra di emergenza a mano senza richiedere l’intervento del servizio di manutenzione. Con il quinto motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 162 del 1999, art. 15, perchè, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la norma citata prevede che, in caso di necessità, la manovra di emergenza può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.

Con il sesto motivo lamenta il travisamento della prova in ordine alla valutazione dell’esecuzione della manovra di riporto a mano dell’ascensore da parte dello Z.. Si sostiene, in particolare, che la Corte di merito avrebbe preso in considerazione solo una minima parte delle relazioni tecniche in atti, che avrebbero messo in evidenza una serie di difetti strutturali dell’impianto, non riconducibili allo Z. ed alla manovra dallo stesso posta in essere (ci si riferisce in particolare all’assenza di pilastrini che avrebbero evitato una eccessiva salita dell’ascensore ed alla possibilità che la porta potesse rimanere aperta per un tempo infinitesimale dopo il passaggio della cabina). Si sostiene altresì che la condotta dello Z. era stata conforme alle istruzioni anche con riferimento alla verifica delle porte, da effettuare dopo la manovra di emergenza e non prima, come sostenuto in sentenza.

Con il settimo motivo si lamenta la illogicità della sentenza per travisamento della prova in merito alla mancata assistenza della D. R. nell’uso dell’ascensore. Le prove acquisite nel dibattimento di primo grado, in particolare le dichiarazioni rese dall’infermiera che aveva parlato con l’anziana signora immediatamente prima dell’incidente, evidenzierebbero che la vittima al momento del fatto godeva di immediata assistenza ed in ogni caso non competeva all’imputato, peraltro laureato in economia e commercio e non in medicina, prevedere l’eventuale accompagnamento dell’ospite per l’utilizzo dell’ascensore.

L’avv.to Locurcio prospetta due motivi, articolati sotto più profili.

Con il primo si duole del travisamento della prova in ordine alla valutazione dell’esecuzione della manovra di riporto a mano dell’ascensore da parte dello Z.. La Corte di merito avrebbe inopinatamente trascurato il completo e reale contenuto della perizia del consulente nominato dal GIP, il quale, dopo aver precisato che l’imputato non si era accorto del passaggio della striscia bianca della fune, aveva altresì evidenziato l’impossibilità o, in ogni caso, l’estrema difficoltà nella effettuazione della suddetta manovra di riporto a mano, suggerendo l’adozione di differenti accorgimenti per garantire una sicura manovra di riporto a mano dell’ascensore. Inoltre, lo stesso perito, aveva precisato che lo Z. aveva eseguito la manovra di riporto non potendo vedere se all’interno dell’ascensore vi fosse o meno un ospite della Casa di riposo e tale dato era stato trascurato dalla Corte di merito quando aveva escluso l’evidenza probatoria in ordine a particolari motivi di urgenza del disposto intervento. Sotto altro profilo, con il medesimo motivo, lamenta la mancanza di logicità della sentenza ed il travisamento della prova in ordine all’affermazione della prevedibilità dell’evento. Si sostiene, innanzitutto, che oggetto della valutazione della Corte avrebbe dovuto essere la prevedibilità del fatto che, pur proseguendo la cabina oltre il piano e non fermandosi, come avvenne nel caso in esame, la porta dell’ascensore si sarebbe comunque potuta aprire e non quello che la porta dell’ascensore – se la cabina fosse stata riportata al piano- si sarebbe aperta.

Sul punto si sostiene che dal contenuto delle consulenze e delle perizie in atti emergerebbe l’assoluta imprevedibilità dell’apertura accidentale della porta proprio nel momento del passaggio al piano della cabina dell’ascensore.

Con il secondo motivo si duole della violazione delle norme in tema di causalità della colpa ed imprevedibilità dell’evento sostenendo che la sentenza impugnata non aveva accertato se l’evento prodotto dalla condotta ritenuta colposa costituisse una prevedibile concretizzazione del rischio che la norma violata intendeva prevenire.

Anzi la stessa Corte di merito aveva affermato che lo scopo della manovra era proprio quello di riportare l’ascensore al piano per farvi uscire l’eventuale malcapitato utente, escludendo che tra i rischi che la manovra era tesa a prevenire vi fosse quello della caduta nella tromba dell’ascensore per accidentale apertura della porta durante la manovra di riporto. Lo stesso perito aveva escluso che tale evento era prevedibile. La stessa censura afferente la mancanza di prevedibilità viene articolata con riferimento alla condotta della persona offesa, essendo del tutto imprevedibile che la D.R. non potendo vedere che l’ascensore non era al piano avrebbe anche potuto aprire la porta e precipitare nel vuoto.

I ricorsi sono entrambi infondati e non meritano accoglimento.

In via preliminare va disattesa l’eccezione di prescrizione sollevata dal difensore nell’odierna udienza.

Invero essendo stata la condotta posta in essere in data (OMISSIS), ed essendo state concesse le attenuanti generiche, il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e mezzo (v. art. 157 c.p., comma 1 e art. 161 c.p., comma 2), sarebbe in astratto decorso l’11 settembre 2010.

Bisogna però tener conto, al riguardo, dei periodi di sospensione della prescrizione.

Nel corso del giudizio di primo grado, nel caso in esame, vi è stato il rinvio dal 2 maggio al 10 ottobre 2006 su istanza del difensore per ragioni di salute del medesimo, senza indicazione della durata della malattia.

Si tratta complessivamente di 158 giorni, che vanno considerati per intero, nonostante la disposizione di cui all’art. 159 c.p., comma 1, n. 3, nel testo modificato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251.

Dal tenore letterale di detta disposizione emerge che la limitazione a sessanta giorni ( art. 159 c.p.p., comma 1, n. 3), oltre al "tempo dell’impedimento", del periodo che può essere preso in considerazione ai fini della sospensione della prescrizione, trova applicazione esclusivamente per i rinvii di udienza determinati da impedimento assoluto di una delle parti o di uno dei difensori, sui quali grava, altresì, l’onere di documentare la durata di detto impedimento, al fine di consentire al giudicante di valutare il termine della prevedibile cessazione.

Nel caso in esame la richiesta del difensore di differimento dell’udienza motivata alla luce di esigenze di salute, senza documentare il periodo della prevedibile durata dell’impedimento, non costituisce impedimento in senso tecnico in quanto non vi solo elementi, in considerazione della genericità della richiesta, per ritenere la sussistenza di un’impossibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva e, comunque, per consentire al giudice di valutarne il termine della prevedibile cessazione.

Ne consegue che, in tale ipotesi, il corso della prescrizione è da ritenere essere stato sospeso per tutto il tempo di differimento dell’udienza e non solo per sessanta giorni.

Ne consegue altresì che alla data della pronuncia di questa sentenza la prescrizione non si era ancora maturata, in quanto il periodo di differimento dell’udienza (158 giorni) va sommato al termine di legge (7 anni e mezzo), così che la data di prescrizione è stata correttamente calcolata, tenuto conto del periodo di sospensione sopra indicato, al 21 febbraio 2011.

Ciò premesso, passando all’esame dei motivi di ricorso, va rilevata l’infondatezza del primo motivo di carattere processuale. Sul punto è assorbente il rilievo che l’unico diritto esercitato dai congiunti della persona offesa- pacificamente non rientranti nel novero di quelli elencati dall’art. 307 c.p., comma 4, è stato il deposito di memoria con la quale è stata contestata l’illegittimità della pronuncia assolutoria resa dal primo giudice fatta propria dal PG all’udienza. Non si tratta, pertanto, di una illegittima estensione del diritto di impugnazione, esercitato da soggetti non legittimati, ma dell’esercizio di una legittima facoltà (acquisizione di documentazione rilevante per il giudizio) da parte della parte pubblica, che aveva legittimamente impugnato la sentenza assolutoria.

Destituita di ogni fondamento, pertanto, è l’asserita nullità del procedimento.

Infondata è anche la censura afferente l’asserita violazione del principio di necessaria correlazione tra sentenza e contestazione in cui sarebbe incorsa la Corte di merito evidenziando quale profilo di responsabilità la mancata osservanza delle istruzioni per la manovra a mano dell’ascensore, con precipuo riferimento alla regola secondo la quale detta manovra – che si concretizzava nell’apertura del freno dell’argano contemporanea alla lenta rotazione del volantino – doveva fermarsi nel momento in cui il segno di vernice esistente sulle funi coincideva con quella esistente sull’argano, ciò significando che la cabina aveva raggiunto il piano. Tale violazione non vi è stata alla luce di quella che risulta essere stata la contestazione formulata nei confronti dell’odierno ricorrente, che aveva sempre ad oggetto la negligenza e l’imperizia nella esecuzione di detta manovra (sia pure sotto il profilo della omessa adozione delle opportune cautele materiali ed informative, atte ad impedire che l’ascensore venisse utilizzato da più utenti, durante il compimento della manovra di emergenza) e delle ampie possibilità defensionali che questi ha avuto, in relazione a tutti i profili di colpa generica addebitatigli.

Sul punto non va dimenticato che, per assunto pacifico, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (v. da ultimo Sezioni unite, 15 luglio 2010, Carelli).

Tale principio non è invece violato quando nei fatti, contestati e ritenuti, si possa agevolmente individuare un nucleo comune e, in particolare, quando essi si trovano in rapporto di continenza (cfr., anche, Sez. 4, 3 novembre 2004, Volpi).

Ciò che nella specie deve ritenersi, non potendosi revocare in dubbio che lo Z. si sia trovato a rispondere della propria condotta, ritenuta colposa, senza che ne siano derivati pregiudizi per le sue scelte difensive.

Siffatta censura non tiene conto che all’imputato sin dal principio è stata contestata la negligenza e l’imperizia nella esecuzione della manovra di emergenza (sia pure sotto il profilo della omessa adozione delle opportune cautele materiali ed informative, atte ad i impedire che l’ascensore venisse utilizzato da più utenti, durante il compimento della manovra di emergenza). La formulazione di tale addebito rende evidente che il fatto ritenuto in sentenza, laddove viene indicata la prosecuzione della manovra a mano di salita dell’ascensore anche dopo che la cabina aveva superato il livello del primo piano, è comunque riconducibile alla omessa osservanza da parte dell’imputato delle istruzioni previste per detta operazione e non ha, pertanto, comportato alcun mutamento sostanziale dell’addebito che possa in qualche modo avere inciso sul concreto esercizio del diritto di difesa.

Infondata è anche l’altre censura, strettamente connessa alla precedente, afferente l’asserita violazione dell’art. 597 c.p.p. con riferimento al profilo di colpa sopra delineato, che non era stato oggetto di appello da parte del Procuratore generale.

L’effetto devolutivo dell’appello proposto ai sensi dell’art. 597 c.p.p., comma 2, lett. b) dal pubblico ministero avverso la sentenza che assolve l’imputato perchè il fatto non costituisce reato è pieno. Deve escludersi pertanto che in tale ipotesi l’iniziativa dell’organo di accusa ponga limiti al contenuto della pronuncia del giudice di secondo grado, il quale, invece, è legittimato a rivalutare tutte le risultanze processuali e a considerare sotto diverso aspetto anche i punti della sentenza di primo grado non oggetto di specifica censura.

Ciò premesso, i motivi di impugnazione consentono una trattazione unitaria vertendo, a ben vedere, tutti sulla ritenuta erroneità dell’affermato giudizio di responsabilità. Pur dovendosene apprezzare la ricchezza espositiva non possono, però, trovare accoglimento, in quanto la sentenza impugnata appare caratterizzata da un convincente apparato argomentativo sulle questioni di interesse ai fini del giudizio di responsabilità e non presenta, peraltro, neppure errori di diritto, con precipuo riguardo ai principi applicabili in tema di colpa, con particolare riferimento alla prevedibilità dell’evento, e di nesso di causalità.

In proposito è opportuno premettere che non è mai stato oggetto di contestazione la dinamica del fatto, incontestabilmente caratterizzata da una serie di sfortunate coincidenze temporali, come evidenziato dai giudici di merito.

Tuttavia tali coincidenze non valgono ad escludere la condotta colposa dell’imputato e la sua rilevanza nella determinazione dell’evento.

La sentenza impugnata è, infatti, congruamente motivata in relazione a tutti i profili di interesse, con corretta applicazione dei principi in tema dei principi generali vigenti in materia di colpa, con particolare riferimento al principio della colpevolezza.

Il suindicato principio esclude qualsivoglia automatico addebito di responsabilità, a carico di chi pure ricopre la posizione di garanzia, imponendo la verifica in concreto della violazione da parte di tale soggetto della regola cautelare (generica o specifica) e della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire (la c.d. "concretizzazione" del rischio): infatti, l’individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l’evento (ciò che si risolve nell’accertamento della sussistenza del nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare (generica o specifica) (ciò che si risolve nell’accertamento dell’elemento soggettivo della colpa), ma anche se l’autore della stessa (qui, il titolare della posizione di garanzia in ordine al rispetto della normativa precauzionale) potesse prevedere ex ante quello "specifico" sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo. In quest’ottica, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l’evento non sono sufficienti per fondare la responsabilità, giacchè occorre anche chiedersi, necessariamente, se l’evento derivatone rappresenti o no la "concretizzazione" del rischio che la regola stessa mirava a prevenire. Occorre cioè chiedersi se l’evento dannoso fosse o no prevedibile ex ante: ciò in quanto l’inosservanza delle regole cautelari può dare luogo ad una responsabilità colposa soltanto per gli eventi che le regole stesse miravano ad evitare. Ed occorre altresì chiedersi se una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) avrebbe o no evitato l’evento: ciò in quanto si può formalizzare l’addebito solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l’esito antigiuridico o anche solo avrebbe determinato apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno.

Sotto il primo profilo, è stato correttamente evidenziato che lo Z., nell’eseguire la manovra di emergenza, operò contravvenendo alle regole espressamente previste dal punto n. 2 delle istruzioni per la manovra a mano dell’ascensore, riportate su apposto cartello affisso nella sala macchina, secondo le quali la manovra contemporanea di apertura del freno dell’argano e di lenta rotazione del volantino doveva fermarsi nel momento in cui "il segno di vernice esistente sulle funi coincide con quello esistente sull’argano", ciò significando che la cabina era pervenuta al piano, con il conseguente sblocco automatico della porta.

La Corte di merito si è altresì correttamente soffermata sul profilo di prevedibilità dell’evento dannoso evidenziando come l’eventualità che la porta dell’ascensore si aprisse nel momento in cui all’esito della manovra di emergenza la cabina avesse raggiunto il livello del piano era circostanza concreta e non ipotetica in quanto lo scopo della manovra era proprio quello di riportare l’ascensore al piano per farvi uscire l’eventuale malcapitato utente.

Inaccoglibili sono le censure prospettate sulla tenuta logica della motivazione della sentenza di secondo grado con riferimento al giudizio di prevedibilità dell’evento.

Al riguardo, nell’esaminare le doglianze formulate dal ricorrente, attinenti alla tenuta logico argomentativa della sentenza, non è inutile ricordare, in via preliminare, i rigorosi limiti del giudizio di legittimità, rivolto all’accertamento che il giudizio sia il risultato logico dell’esame critico del materiale probatorio acquisito, la cui valutazione di attendibilità spetta esclusivamente al giudice di merito e, come tale, è preclusa in sede di legittimità (v. da ultimo, Sez. 2, 4 maggio 2010, Valgimigli).

In questa ottica, evidentemente inaccoglibili sono le ulteriori censure difensive articolate, siccome volte a provocare un inammissibile sindacato sul merito dell’apprezzamento delle prove e, prima di esso, sulla ricostruzione dei fatti.

Ciò deve dirsi sulla doglianze rivolte a censurare la sentenza impugnata, sostenendo che, contrariamente a quanto ivi affermato, nessuna violazione di regole di condotta era imputabile allo Z., essendosi l’incidente verificato per una concomitanze, di sciagurate coincidenze (lo sbiadimento dei segnali di livello piano, con la conseguente difficoltà a percepirli ed difetti strutturali dell’impianto, quali l’assenza di pilastrini che avrebbero evitato una eccessiva salita dell’ascensore al di sopra del piano più alto servito, non imputabili allo Z.). Trattasi di argomenti che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti inaccoglibili in questa sede a fronte di un apparato motivazionale complessivamente solido.

Ciò deve dirsi anche per la doglianza con la quale si lamenta l’illogicità della sentenza, nella parte in cui avrebbe inopinatamente travisato le risultanze delle perizie e consulenze tecniche in atti.

Sotto tale profilo, il ricorrente ha sostenuto che i giudici di appello avrebbero travisato il contenuto di tali atti, giacchè nessuno dei consulenti e periti aveva mai sostenuto che l’apertura accidentale della porta, sia pure per un tempo infinitesimo, proprio nel momento del passaggio al piano della cabina ascensore, fosse un evento prevedibile.

E’ utile ricordare a tale proposito che il c.d. travisamento della prova, prima ammesso solo in via di interpretazione giurisprudenziale e poi riconosciuto normativamente dalla L. n. 46 del 2006, – sempre che sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purchè specificamente indicati dal ricorrente- è ravvisabile quando l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (per utili puntualizzazioni, ex pluribus, Sez. 1, 15 giugno 2007, Musumeci).

Mentre, giova ribadirlo, non spetta comunque alla Corte di cassazione "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacchè attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi. Per intenderci, non potrebbe esserci spazio per una rinnovata considerazione della valenza attribuita ad una determinata deposizione testimoniale, mentre potrebbero farsi valere la mancata considerazione di altra deposizione testimoniale di segno opposto esistente in atti ma non considerata dal giudice ovvero la valenza ingiustamente attribuita ad una deposizione testimoniale inesistente o presentante un contenuto diametralmente opposto a quello recepito dal giudicante.

Ponendosi nella richiamata prospettiva ermeneutica, è evidente l’infondatezza della doglianza del ricorrente, che propone inammissibilmente una rinnovata valutazione del fatto e degli elementi di prova nel tentativo di dimostrare che l’apertura della porta nel momento del passaggio della cabina non fosse prevedibile, trascurando il dato che ciò che rileva nel caso in esame è che costituiva circostanza certa, in quanto lo scopo della manovra era proprio quello, che, il raggiungimento del livello del piano da parte della cabina comportasse, sia pure per il tempo infinitesimo del suo passaggio, lo sblocco della porta.

Ciò che è sufficiente per far ritenere non illogica la valutazione compiuta dai giudici di merito sulla prevedibilità dell’evento.

Nè può sostenersi l’illogicità della motivazione con riferimento all’ulteriore addebito, rinvenuto dalla Corte di merito nella omessa adozione da parte del prevenuto di misure atte ad evitare che la D. R. utilizzasse da sola l’ascensore, essendo stato ritenuto, in modo argomentativamente convincente, di apprezzare una superficialità comportamentale dello Z., nella qualità di garante della incolumità personale dell’ospite della casa di cura, qualificata dalla mancata considerazione che l’anziana signora, in quanto in carrozzella, non era in grado di accedere in modo normale nell’ascensore, cioè frontalmente, ma solo di spalle, dopo una complessa manovra di rotazione a 180 per entrare nella cabina in retromarcia, che le consentiva così di aprire le porte per uscire.

Da questa premesse, logicamente sostenibile, e quindi qui non sindacabile, è il conseguente giudizio di sussistenza del nesso causale posto alla base della decisione di condanna, avendo il giudicante fornito una motivazione immune da censure, siccome del resto basata su una duplice considerazione fattuale incontrovertibile: la manovra di emergenza, posta in essere con negligenza ed imperizia, e l’omessa assistenza nell’uso dell’ascensore da parte della D.R., avevano rappresentato la premessa imprescindibile per la realizzazione delle condizioni che avevano reso possibile l’evento letale.

Trattasi di un giudizio positivo sulla sussistenza della condotta colposa del prevenuto che non si appalesa affatto illogico.

In conclusione, le statuizioni della Corte di merito risultano esenti da censure in diritto e convenientemente motivate, imponendosi il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-12-2010) 22-03-2011, n. 11289

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il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 2.4.2007, il Tribunale di Acqui Terme, in composizione monocratica, dichiarò C.A. responsabile del reato di cui all’art. 712 c.p. e – concesse le attenuanti generiche – la condannò alla pena di Euro 200,00 di ammenda.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputata, assumendo l’estraneità dell’imputata al fatto contestato e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dalla stessa rese agli agenti di polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari e senza la presenza del difensore. Poichè le sentenze con le quali sia stata applicata la sola pena dell’ammenda sono inappellabili, il gravame è stato convertito in ricorso per cassazione.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Il Giudice ha infatti erroneamente utilizzato per la dichiarazione di responsabilità della C. le dichiarazioni rese dalla medesima circa la proprietà della bicicletta, "acquistata un mese prima da un ragazzo di nome D. per la cifra di dieci euro", e tali dichiarazioni rese senza l’assistenza del difensore – allorchè nei confronti della medesima fossero già emersi indizi di reità, avendo la parte offesa riconosciuto la bicicletta oggetto di furto ai suoi danni – non potevano essere utilizzate in dibattimento (cfr.

Cass. Sez. 2^, sent. n. 19647/2008 Rv. 239784).

L’accoglimento del secondo motivo è assorbente rispetto agli altri motivi.

Considerato, infatti, che il fatto risulta commesso in (OMISSIS) in data anteriore e prossima al (OMISSIS), e che il termine massimo di prescrizione per la contravvenzione di cui all’art. 712 c.p. è di anni quattro e mesi sei, essendo oramai trascorso il termine massimo di prescrizione, la sentenza va annullata senza rinvio per essere estinto il reato per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 07-04-2011, n. 14034

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza dell’1.3.2010 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 16.11.2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.C. in ordine alle contravvenzioni ascritte ai capi a) e b) perchè estinte per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di cui all’art. 349 c.p. in mesi 4 di reclusione ed Euro 100,00 di multa.

2) Ricorre per cassazione C.C., a mezzo del difensore, denunciando con un unico motivo la violazione di legge in relazione all’art. 349 c.p..

La Corte territoriale, nel rideterminare la pena per il reato di violazione di sigilli, pur partendo dal minimo edittale in relazione alla pena detentiva, ha indicato erroneamente quella pecuniaria in Euro 100 di multa (partendo quindi da una pena di Euro 150 e non dal minimo edittale pari ad Euro 103,00). E’ evidente, pertanto, l’errore in cui sono incorsi i giudici di merito.

2.1) Con atto, depositato in data 3.8.2010, C.C. (con sottoscrizione autenticata dal difensore) dichiarava espressamente di rinunciare alla impugnazione, proposta e depositata in cancelleria dal suo difensore in data 19.5.2010. 3) Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 500,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 21-04-2011, n. 413 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 26.02.2002 e depositato il 25.03.2002 R.G. adiva questo Tribunale amministrativo regionale per l’annullamento dello specchio valutativo riferentesi al periodo 1994 – 1999 con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha determinato la sua inidoneità, al grado di appuntato scelto ed alla determinazione del predetto Comando che ha determinato la promozione ad appuntato scelto del ricorrente con decorrenza 23.05.2000 in luogo di quella effettivamente spettantegli del 23.05.1994.

Deduceva le seguenti censure:

eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, sviamento, violazione e falsa applicazione del d.lgs. 198 del 1995.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso

Alla udienza pubblica del 26.01.2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La costante giurisprudenza amministrativa è nel senso di ritenere che i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali impingono direttamente nel merito dell’azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento di fatti che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare. Di conseguenza, proprio perché si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, fondate su apprezzamenti altamente sfumati di personalità dei graduati, tali giudizi non devono essere accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell’eventuale giudizio negativo o non particolarmente favorevole, soprattutto se nel passato tale tipo di giudizio è già stato esternato (ex multis, Consiglio Stato, sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1776).

Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio i giudizi espressi non risultano in alcun modo viziati da illogicità né il ricorrente ha fornito elementi tali da far dubitare di un travisamento dei fatti o di una irrazionalità.

Il ricorso deve pertanto essere respinto siccome infondato.

Le spese, stante la natura della controversia ed il contegno processuale delle parti possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.