Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-01-2011) 09-02-2011, n. 4617

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.E. ricorre per Cassazione a mezzo del suo difensore contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Perugia confermava la decisione in data 18/9/2008 del Tribunale di Terni in composizione monocratica che lo aveva dichiarato colpevole del reato di calunnia ex art. 368 c.p., e condannato alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, per avere con denuncia querela alla Procura della Repubblica incolpato B.I. del delitto di appropriazione indebita di quadri e gioielli, di cui aveva la disponibilità, quale esecutrice testamentaria, nonchè di diffamazione nei confronti del F. E., pur sapendolo innocente.

La vicenda processuale traeva origine da una divisione ereditaria, conseguente al decesso di L.O., che nel disporre dei suoi beni aveva lasciato alla vedova C.L. solo l’usufrutto, mentre devolveva la nuda proprietà ad alcuni nipoti tra i quali l’imputato e all’avv. B.I., nominata esecutore testamentario. Nella denuncia, ritenuta calunniosa, il F. dichiarava che nell’avviare un procedimento per interdizione della zia, a suo dire funzionale alla necessità di amministrare le sue entrate e di regolarizzare le due badanti, che assistevano la donna, aveva rilevato la presenza nel fascicolo relativo all’interdizione di una istanza della B. dal contenuto diffamatorio nei suoi confronti e che si era accorto durante le frequenti visite alla zia che da quando l’avv. B. era entrata in possesso dell’asse ereditario erano spariti dalla villa molti quadri e tutti i gioielli, rilevando che non risultava che l’esecutrice testamentaria avesse ottemperato all’obbligo di inventario prima dell’immissione in possesso o avesse reso un rendiconto della sua gestione.

Il procedimento penale a carico della B. in ordine al reato di cui agli artt. 595 e 61 c.p. si concludeva con provvedimento di archiviazione del G.I.P. in data 5/6/06 e quanto alla sparizione dei gioielli si riteneva in entrambe le sentenze di primo e secondo grado che il reato di appropriazione indebita, oggetto di calunnia era procedibile di ufficio, essendo stata contestata l’aggravante dell’abuso della relazione di ufficio ex art. 61 c.p., n. 11, che a nulla rilevava il precedente provvedimento di archiviazione in ordine al reato di diffamazione, che non era l’unico ravvisabile nella denuncia dell’imputato, richiamata la natura di reato di pericolo della calunnia, che le dichiarazioni contenute nella denuncia ed in particolare l’uso di un verbo intransitivo, quale "sono spariti" non si prestassero ad alcuna diversa interpretazione e che il F. era perfettamente a conoscenza che quanto meno i preziosi o parte di essi erano stati in precedenza donati a L.A., nipote del de cuius, convivente con la coppia L. – C., conoscenza che lo stesso F. aveva finito con l’ammettere, che infine non si poteva dubitare della sussistenza dell’elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo, inteso come coscienza e volontà di accusare taluno di un fatto costituente reato nella consapevolezza della sua innocenza.

A sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione il ricorrente denuncia in una lunga e articolata memoria la violazione di legge, il vizio di motivazione e l’erronea valutazione del compendio probatorio e il travisamento del contenuto della denuncia-querela, nella quale il denunciante non aveva mai inteso accusare l’avv. B., ma piuttosto agire al fine di tutelare la propria posizione di erede, Ad avviso della difesa la B. non era mai stata indagata per il reato di appropriazione indebita, ma solo per il reato di diffamazione, l’unica condotta ascrivibile, per la quale era intervenuto decreto di archiviazione, e solo a procedimento archiviato la donna si era determinata a sporgere denuncia per il reato di calunnia per i fatti della presunta appropriazione, dopo la mancata opposizione del F. all’archiviazione e quando erano ormai decorsi i termini per la proposizione della querela, trattandosi di reato perseguibile a querela di parte.. L’intero giudizio sia in primo che in secondo grado, incalza la difesa, aveva avuto ad oggetto un’ipotesi di calunnia, relativa ad un’accusa, che il F. non aveva mai inteso rivolgere all’avv. B. e comunque improcedibile per decorrenza dei termini per la presentazione della querela, e per giunta riferibile ad un’attività di indagine svoltasi per un altro reato.

Esaminando nel dettaglio i contenuti della denuncia-querela, il difensore adduce che l’imputato con riferimento ai gioielli e ai quadri aveva utilizzato un verbo intransitivo "sono spariti", proprio per dare atto di una scomparsa misteriosa, come tale riferibile a qualcuno non individuabile e non certo alla B. e che il riferimento a costei aveva semplicemente la finalità di collocarne nel tempo la sparizione in un contesto nel quale peraltro la stessa B. aveva segnalato che vi era necessità di custodire i quadri della casa, dato che la C. conviveva con badanti di non sicura affidabilità.

Il ricorso è inammissibile.

Osserva infatti il collegio che le censure proposte difettano di specificità, siccome speculari a quelle poste a sostegno del gravame, già esaminate e congruamente respinte dalla Corte territoriale.

Tali censure peraltro esorbitano dal catalogo dei casi di ricorso, disciplinati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianze non consentite ai sensi del cit.art., comma 3, volte, come esse appaiono ad introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa, come tale, in questa sede.

Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate e i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (ex multis Cass.Sez.Un.23/6/2000 n.12; 2/7/1997 n.6402; 29/1/1996 n. 930).

In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose e insormontabili incongruenze tra di loro.

In altri termini e in linea con la previsione normativa il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "’interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e tramite questo controllo anche l’accettabilità del provvedimento da parte di un pubblico composto da lettori razionali e da osservatori disinteressati alla vicenda processuale.

Al giudice di legittimità è invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati del giudice del merito, perchè ritenuti maggiormente o plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa).

Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Ciò posto e considerato che nel caso in esame la Corte distrettuale ha dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo sia in fatto che in diritto, cui si è fatto cenno, delle ragioni della conferma del giudizio di colpevolezza, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine e non mancando di rispondere a tutte le censure, sottoposte al suo esame, le stesse riversate nel ricorso, la motivazione non appare sindacabile in sede di controllo di legittimità della sentenza impugnata, soprattutto quando il ricorrente si limiti sostanzialmente, come nella fattispecie, a sollecitare un non consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00, oltre alla rifusione alla parte civile delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonchè a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-04-2011, n. 8385 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 20 ottobre 1994 C.F. conveniva la SO.FI Coop s.r.l. davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo che fosse emessa in suo favore la sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione ad un contratto preliminare con il quale la convenuta le aveva promesso in vendita un appartamento realizzato su terreno alla stessa concesso in proprietà dal Comune di Somma Vesuviana a seguito di convenzione stipulata ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35;

La convenuta, costituitasi, deduceva che la mancata stipula del contratto definitivo era da imputare all’inadempimento dell’attrice, per cui chiedeva la risoluzione del contratto preliminare.

Con sentenza in data 2 maggio 2003 il Tribunale di Napoli emetteva sentenza condizionata di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c..

C.F. proponeva appello, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del contratto preliminare.

La SO.FI Coop s.r.l. proponeva appello incidentale.

Con sentenza in data 19 maggio 2008 la Corte di appello di Napoli dichiarava la nullità del giudizio di primo grado ex art. 354 cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di Napoli, sul presupposto che il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti dei proprietari delle aree sulle quali era stato realizzato il complesso immobiliare di cui faceva parte l’appartamento all’origine della controversia e l’ente espropriante, in base alla seguente motivazione:

Come è noto, infatti, l’invocata pronuncia di trasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c. è ammissibile e, comunque, produce effetti reali traslativi solo se il bene oggetto del contratto preliminare di vendita appartenga al promettente venditore, ovvero costui possa determinare gli effetti stessi; sicchè in buona sostanza l’attorea domanda postulava, irrefutabilmente, l’accertamento definitivo della proprietà del bene promesso in capo alla So.Fi.Coop. a conclusione del procedimento ablativo o, comunque, a seguito di appropriazione acquisitiva od anche di eventuale usucapione. Ed invero l’ascrivibilità dell’immobile al promettente venditore, all’esito dell’oggettivo conflitto tra gli originar proprietari dell’area edificata, l’ente pubblico espropriate e la stessa So.Fi.Coop, delegata all’espropriazione e concessionaria, per patto espresso, del diritto di proprietà ad aedificandum, incidendo sul fatto costitutivo del diritto fatto valere da parte attrice, integra una mera questione pregiudiziale in senso logico, rispetto alla quale, a differenza della questione pregiudiziale in senso tecnico, disciplinata dall’art. 34 c.p.c., l’efficacia del giudicato copre, in ogni caso e pure in assenza di un’apposita richiesta, non soltanto la pronuncia finale ma anche l’accertamento che, come quello in esame, si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico giuridico della pronuncia medesima (cfr. Cass. 462/99; Cass. 2645/95;

Cass. 6532/95; Cass. 4297/84).

Ed allora se l’efficacia del giudicato si estende anche al suddetto accertamento che costituisce il presupposto logico giuridico della decisione richiesta (cd. giudicato implicito), appare evidente che esso non può essere fatto in via incidentale con effetti limitati alla controversia principale, ma richiede la necessaria partecipazione a giudizio di tutti i soggetti interessati, e ciò perchè occorre, accertare nei confronti degli stessi se si siano prodotti o meno gli effetti dell’espropriazione o, comunque, dell’accessione invertita o dell’usucapione a vantaggio della So.Fi.

Coop. Nel giudizio di primo grado, conclusosi con l’impugnata sentenza essenzialmente fondata sull’accertamento (rectius sulla pronuncia) incidentale dell’appartenenza dell’area in questione al Comune di Somma Vesuviana per effetto di "occupazione acquisitiva", non è stato integrato il contraddittorio nei sensi specificati e pertanto, la correlativa nullità, peraltro rilevabile d’ufficio, impone la pronuncia prevista dall’art. 354 c.p.c., comma 1. In tale decisione rimangono assorbite tutte le altre questioni di impugnazione principale ed incidentale. Non può infatti revocarsi in dubbio che a seconda dell’esito dell’accertamento indicato può farsi o meno luogo al trasferimento dell’appartamento di cui al preliminare di vendita e decidere sulle questioni dipendenti o subordinate.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, la SO.FI Coop. s.r.l. e la Città del Mare s.r.l., alla quale la prima ha venduto l’appartamento oggetto del giudizio con atto in data 13 febbraio 2006.

C.F. resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti deducono, in primo luogo, l’erroneità dalla affermazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata secondo la quale la domanda diretta ad ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c. presupponeva logicamente l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà dell’area occupata dall’edificio in cui è sito l’appartamento oggetto del contratto preliminare, con la conseguenza che il contraddittorio andava integrato nei confronti degli originar proprietari di tale terreno e del Comune di Somma Vesuviana. Una tale domanda, infatti, non era stata proposta con l’atto introduttivo del giudizio. Soltanto in grado di appello l’originaria attrice aveva chiesto che venisse dichiarata la nullità del contratto preliminare per non avere la SO.FI s.r.l. acquisito la proprietà dell’area in questione, ma si trattava di domanda inammissibile.

La doglianza è infondata, in quanto la Corte di appello di Napoli ha ritenuto, di ufficio, e quindi a prescindere da una espressa domanda in tal senso, che la richiesta di emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. contenesse necessariamente anche la domanda di accertamento della proprietà di tale area e su tale presupposto ha ritenuto che il contraddittorio andava integrato nei confronti degli espropriati e dell’ente espropriante.

Deducono, poi, le ricorrenti che comunque non sussisteva una ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo la questione della proprietà dell’area essere oggetto di accertamento incidentale e portare al rigetto della domanda principale nel caso in cui fosse emerso che l’area sulla quale era stato realizzato l’edificio oggetto del contratto preliminare era mai pervenuto in proprietà alla SO.FI Coop s.r.l., conformemente a quanto deciso da questa S.C. con sentenza in data 26 luglio 2006 n. 17027 (erroneamente indicata con il numero 10927 nel ricorso), emessa in una controversia analoga, in cui era parte la SO. FI Coop s.r.l. e che ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso che l’accertamento in via incidentale della proprietà del bene in capo al promittente venditore desse luogo da una ipotesi di litisconsorzio necessario, affermando il seguente principio: Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti; pertanto non ricorre litisconsorzio necessario allorchè il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo ma restane limitati alle parti in causa.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo con il quale si censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice, domanda in relazione alla quale non era prospettabile la partecipazione al giudizio di altri eventuali litisconsorti necessari.

In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-05-2011, n. 10500 Diritti politici e civili Danno non patrimoniale procedimento civile

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 4 Aprile 2008, Z.G. adiva la Corte d’appello di Palermo chiedendo che, relativamente a un giudizio da essa instaurato in data 30 Novembre 2000 dinanzi al TAR di Palermo, diretto ad ottenere il riconoscimento dall’A.U.S. L. n. 6 e dall’Azienda ospedaliera universitaria (OMISSIS) delle differenze retributive ed accessori per i periodi nei quali avrebbe dovuto essere inquadrata nella qualifica di biologo collaboratore anzichè di tecnico di laboratorio, giudizio dal TAR dichiarato inammissibile con sentenza depositata il 2 luglio 2007, fosse accertata la violazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, con conseguente condanna del Ministero dell’Economia, in applicazione della L. n. 89 del 2001, al pagamento di una somma pari a Euro 6.000,00, quale equa riparazione del danno non patrimoniale.

Si è costituito il Ministero dell’Economia chiedendo il rigetto o, in subordine, per il caso di accoglimento, il riconoscimento dell’indennizzo nei limiti consentiti dall’ordinamento.

La Corte palermitana, con sentenza depositata il 30 Ottobre 2008, rigetta il ricorso compensando le spese.

Argomentava la Corte territoriale che il procedimento davanti al TAR si è concluso con una pronunzia di inammissibilità per essere stata la domanda, relativa a pretese inerenti a rapporti di pubblico impiego per un periodo anteriore al 30 Giugno 1998, proposta dopo il termine del 15 Settembre 2000, termine qualifica come "a pena di decadenza" D.Lgs. n. 165 del 2001. Nè attribuiva rilievo di questione rilevante, alla querelle interpretativa se detto termine fosse il contenuto meramente processuale o sostanziale rilevante che "sia nel caso che si considerasse il predetto termine a contenuto meramente processuale … di decadenza sostanziale di pretesa è stata consapevolmente azionata dopo la scadenza del termine in questione, dinanzi al giudice che difettava della relativa giurisdizione".

Avverso detta decisione la parte rimasta soccombente proponeva tempestivamente ricorso per cassazione affi… tre motivi.

L’Amministrazione intimata non si costituiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo parte ricorrente lamenta non essere conforme a quanto stabilito dalla L. n. 89 nel 2001, art. 2 (oltre che dell’art. 111 Cost.) negare a una parte del processo l’indennizzo per il danno non patrimoniale subito a causa dell’irragionevole durata del processo, solo perchè rimasta soccombente, quando vi è la prova che essa al momento della proposizione del giudizio non era consapevole della sua infondatezza, nè animata da intento delatorio, avendo invece specifico interesse a ottenere una decisione sulla propria pretesa in tempi rapidi. Con il secondo motivo, deducendosi violazione delle stesse disposizioni di legge, sotto altri profili, si deduce si possa essere negato l’indennizzo in una situazione normativa in cui l’esito del giudizio proposto davanti al giudice amministrativo avrebbe dovuto essere di difetto di giurisdizione, ma con possibilità di prosecuzione davanti al giudice ordinario, mentre essi si è poi definito nel senso dell’inammissibilità per decadenza salva seguenti di sopravvenuta decisione della Corte Costituzionale.

Con il terzo motivo, ancora deducendosi vizio di legittimità con riferimento alle norme sopra richiamate si ripropone la medesima questione rilevante che, sul combinato disposto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 la stessa parte rimasta soccombente dinanzi il TAR aveva proposto argomentata questione di legittimità costituzionale.

Tali motivi che, per la loro connessione, devono essere congiuntamente esaminati, appaiono fondati e devono essere accolti alla stregua dei rilievi che seguono.

Come affermato da numerose sentenze di questa Suprema Corte (v. Cass. S.U. 23 Ottobre 2008 n. 256161; Cass. 8 Marzo 2006 n. 10485) non rileva, ai fini della motivazione del diritto all’indennizzo per la non ragionevole durata del processo, il fatto in sè della soccombenza, salvo che in presenza di un’originaria consapevolezza dell’inconsistenza delle proprie istanze, dato che in questi casi difetta la stessa condizione soggettiva di incertezza e viene mero il presupposto stesso del verificarsi di uno stato di disagio e sofferenza (tanto più quando la parte oltre che consapevole del proprio torto avesse interesse a rinviare nel tempo la decisone sfavorevole). Nella specie la parte ha azionato una propria pretesa verso la P.A., derivante da rapporti di pubblico impiego, dopo il termine del 15 Settembre 2000, previsto dal D.Lgs. n. 80 del 1998 come azioni ancora attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro anteriore al 30 Giugno 1998. Nel periodo in cui l’azione fu proposta (30 Novembre 2000) era, in effetti, già palese che il Giudice adito difettasse di giurisdizione ma, a differenza di quanto ritenuto, con valenza di ratio decidendi dalla Corte palermitana, non era affatto indifferente la questione se la proposizione della domanda dopo la scadenza del termine del 30 Settembre 2000 fosse di rilevanza solo processuale ovvero producesse effetti di diritto sostanziale, determinanti la decadenza del diritto azionato. Nel primo caso alla pronunzia di difetto di giurisdizione ad opera del giudice adito sarebbe seguita (a seguito delle note sentenze della Cassazione e, poi, della Corte Costituzionale) la traslatio iudicii" davanti al giudice ordinario, con piena salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda affetta da un vizio sanabile con efficacia ex tunc. Questa fu la questione dibattuta nel giudizio davanti al giudice amministrativo e il cui esito fu determinato dapprima dalla disposizione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 (che, autenticamente interpretando sul punto la corrispondente disposizione del D.Lgs. n. 80 del 1998, attribuì espressamente natura sostanziale e non processuale alla determinazione normativa del termine del 15 Settembre 2000); e successivamente, dopo che si dibattè (anche nella controversia iniziata dall’odierna ricorrente, davanti al TAR Palermitano) sulla legittimità costituzionale del predetto art. 69, della pronuncia della Corte Costituzionale (Ord. n.213 e 382 del 2005 e Ord. n.197 del 2006) che hanno definitivamente sanato la natura del suddetto termine come termine di decadenza sostanziale.

L’esito sfavorevole all’odierna ricorrente del giudizio davanti al TAR di Palermo, determinato nel senso dell’esclusione di ogni tutela di diritto sostanziale alla propria pretesa, dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale in ordine al regime transitorio nella disciplina del passaggio del pubblico impiego dall’A.G.A. all’A.G.O., non può in alcun modo costituire ragione per escludere per la parte rimasta soccombente di per sè, la tutela predisposta della L. n. 89 del 2001, art. 2, in ipotesi di irragionevole durata del processo.

Devesi pertanto cassare la sentenza impugnata e rinviare anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Palermo.
Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente lamenta non essere conforme a quanto stabilito dalla L. n. 89 nel 2001, art. 2 (oltre che dell’art. 111 Cost.) negare a una parte del processo l’indennizzo per il danno non patrimoniale subito a causa dell’irragionevole durata del processo, solo perchè rimasta soccombente, quando vi è la prova che essa al momento della proposizione del giudizio non era consapevole della sua infondatezza, nè animata da intento delatorio, avendo invece specifico interesse a ottenere una decisione sulla propria pretesa in tempi rapidi. Con il secondo motivo, deducendosi violazione delle stesse disposizioni di legge, sotto altri profili, si deduce si possa essere negato l’indennizzo in una situazione normativa in cui l’esito del giudizio proposto davanti al giudice amministrativo avrebbe dovuto essere di difetto di giurisdizione, ma con possibilità di prosecuzione davanti al giudice ordinario, mentre essi si è poi definito nel senso dell’inammissibilità per decadenza salva seguenti di sopravvenuta decisione della Corte Costituzionale.

Con il terzo motivo, ancora deducendosi vizio di legittimità con riferimento alle norme sopra richiamate si ripropone la medesima questione rilevante che, sul combinato disposto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 la stessa parte rimasta soccombente dinanzi il TAR aveva proposto argomentata questione di legittimità costituzionale.

Tali motivi che, per la loro connessione, devono essere congiuntamente esaminati, appaiono fondati e devono essere accolti alla stregua dei rilievi che seguono.

Come affermato da numerose sentenze di questa Suprema Corte (v. Cass. S.U. 23 Ottobre 2008 n. 256161; Cass. 8 Marzo 2006 n. 10485) non rileva, ai fini della motivazione del diritto all’indennizzo per la non ragionevole durata del processo, il fatto in sè della soccombenza, salvo che in presenza di un’originaria consapevolezza dell’inconsistenza delle proprie istanze, dato che in questi casi difetta la stessa condizione soggettiva di incertezza e viene mero il presupposto stesso del verificarsi di uno stato di disagio e sofferenza (tanto più quando la parte oltre che consapevole del proprio torto avesse interesse a rinviare nel tempo la decisone sfavorevole). Nella specie la parte ha azionato una propria pretesa verso la P.A., derivante da rapporti di pubblico impiego, dopo il termine del 15 Settembre 2000, previsto dal D.Lgs. n. 80 del 1998 come azioni ancora attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro anteriore al 30 Giugno 1998. Nel periodo in cui l’azione fu proposta (30 Novembre 2000) era, in effetti, già palese che il Giudice adito difettasse di giurisdizione ma, a differenza di quanto ritenuto, con valenza di ratio decidendi dalla Corte palermitana, non era affatto indifferente la questione se la proposizione della domanda dopo la scadenza del termine del 30 Settembre 2000 fosse di rilevanza solo processuale ovvero producesse effetti di diritto sostanziale, determinanti la decadenza del diritto azionato. Nel primo caso alla pronunzia di difetto di giurisdizione ad opera del giudice adito sarebbe seguita (a seguito delle note sentenze della Cassazione e, poi, della Corte Costituzionale) la traslatio iudicii" davanti al giudice ordinario, con piena salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda affetta da un vizio sanabile con efficacia ex tunc. Questa fu la questione dibattuta nel giudizio davanti al giudice amministrativo e il cui esito fu determinato dapprima dalla disposizione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 (che, autenticamente interpretando sul punto la corrispondente disposizione del D.Lgs. n. 80 del 1998, attribuì espressamente natura sostanziale e non processuale alla determinazione normativa del termine del 15 Settembre 2000); e successivamente, dopo che si dibattè (anche nella controversia iniziata dall’odierna ricorrente, davanti al TAR Palermitano) sulla legittimità costituzionale del predetto art. 69, della pronuncia della Corte Costituzionale (Ord. n.213 e 382 del 2005 e Ord. n.197 del 2006) che hanno definitivamente sanato la natura del suddetto termine come termine di decadenza sostanziale.

L’esito sfavorevole all’odierna ricorrente del giudizio davanti al TAR di Palermo, determinato nel senso dell’esclusione di ogni tutela di diritto sostanziale alla propria pretesa, dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale in ordine al regime transitorio nella disciplina del passaggio del pubblico impiego dall’A.G.A. all’A.G.O., non può in alcun modo costituire ragione per escludere per la parte rimasta soccombente di per sè, la tutela predisposta della L. n. 89 del 2001, art. 2, in ipotesi di irragionevole durata del processo.

Devesi pertanto cassare la sentenza impugnata e rinviare anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Palermo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-02-2011) 24-03-2011, n. 11762 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con ordinanza del 3/12/2009, la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione proposta da C. E.. p. 2. Avverso la suddetta decisione, l’imputato, personalmente, proponeva ricorso per cassazione al quale, però, con istanza del 17/03/2010 (reiterate il 01/02/2011 depositata il 4/02/2011) dichiarava espressamente di rinunciare. p. 3. Di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e nonchè al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 500,00.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.