Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-10-2011, n. 21386 Indennità di espropriazione Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Rimini conveniva in giudizio N.C., chiedendo la determinazione della giusta indennità per l’esproprio dei terreni di proprietà della convenuta, sostenendo che la stima operata dalla Commissione provinciale in L. 939.855.000 era errata per eccesso.

La N., in via riconvenzionale, deduceva che la stima della Commissione era errata per difetto.

La Corte d’appello, con sentenza del 27/10/2004, ha determinato l’indennità definitiva in Euro 109.3062,46, ed ha condannato il Comune di Rimini al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di detta somma, detratti gli importi eventualmente già versati per il medesimo titolo, oltre interessi legali dal 6 aprile 1999 sulla differenza, e ha posto a carico della N. le spese del grado come liquidate, ivi comprese le spese della C.T.U..

La Corte del merito ha rilevato che, come accertato dal C.T.U., il terreno, secondo la normativa urbanistica in vigore alla data dell’espropriazione, era inserito in un più vasto comparto classificato parte in zona agricola normale, parte in zona per cimitero e parte in area di rispetto cimiteriale, ed era quindi inedificabile.

Secondo la convenuta, le norme di attuazione del piano regolatore generale consentivano, all’art. 3.03, l’edificazione privata, ma, ha obiettato la Corte, si trattava, anche secondo il piano regolatore vigente invocato dalla convenuta, di "residenze coloniche" e di "servizi rurali", quindi di edificazione strettamente connessa alla destinazione agricola del terreno, sicchè il terreno conservava natura agricola ed inoltre, sono ritenute inedificabili le aree gravate da vincolo di rispetto cimiteriale.

La Corte del merito ha quindi determinato l’indennità di esproprio, tenuto conto che l’area espropriata era a seminativo arboreo;

trattandosi di espropriazione parziale, la Corte ha quindi determinato l’indennità L. n. 2359 del 1865, ex art. 40, tenendo sempre conto dei criteri indennitari della L. n. 865 del 1971, ai quali si era attenuto il C.T.U..

Ricorre la N. sulla base di un unico articolato motivo.

Si difende il Comune con controricorso.

La N. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.1.- Con l’unico articolato motivo, la ricorrente denuncia vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e della L. n. 865 del 1971, art. 16, nonchè erronea applicazione dell’art. 338 del T.U. LL.SS. approvato con R.D. 1265 del 1934;

illogicità, incongruità, erronea, insufficiente, contraddittoria e perplessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c. , n. 5, in riferimento ai presupposti di fatto e di diritto della controversia ed alle risultanze dell’istruttoria circa un punto decisivo della controversia.

Secondo la ricorrente, il C.T.U. ha ritenuto di individuare alla data del 12/5/1998, di approvazione del progetto definitivo di ampliamento del cimitero di cui alla Delib. G.M. n. 382 del 1998, quale strumento urbanistico in vigore, il P.R.G./V 96, approvato con Delib.

Consiliare n. 704 del 1990, ai sensi del quale l’area era classificata parte in zona agricola, parte in zona per cimitero, parte in area di rispetto cimiteriale, ed ha quindi determinato l’indennità di esproprio in base al valore agricolo medio vigente per l’anno 1999, mentre la stessa Commissione Provinciale aveva quantificato l’indennità sulla base del valore agricolo e non agricolo medio, nè il C.T.U. aveva contestato le "concrete valutazioni della Commissione".

Secondo la ricorrente, la C.T.U. è carente per non avere valutato la relazione del C.T.P., come risulta dalla medesima relazione, ed il Consulente d’ufficio ha reso "impossibile" la partecipazione del C.T.P. alle operazioni peritali.

L’area espropriata non è priva di edificabilità, e la Corte del merito ha omesso di valutare le indicazioni di edificabilità privata non connesse all’attività agricola, quali parcheggi, chioschi, attività di commercio di arredi funebri.

E’ invece esaustiva, secondo la ricorrente, la relazione del C.T.P. geom. S..

Quanto al vincolo cimiteriale, la ricorrente, pur consapevole di orientamento contrastante, cita, a sostegno della non inedificabilità assoluta, la giurisprudenza che ritiene possibili costruzioni diverse da quelle residenziali, purchè non contrastanti con le esigenze igienico sanitarie.

Quanto al danno derivante all’azienda, continua la ricorrente, il C.T.U., la cui tesi è stata adottata dalla Corte del merito, ha operato con illogicità, calcolando a fronte della perdita della capacità produttiva aziendale, pari pressochè al 100%, un danno del 50%.

Errata è la condanna alle spese di lite, atteso che la N. aveva chiesto il danno residuale, che le è stato riconosciuto, e ha quantomeno chiesto la conferma della stima della Commissione; infine, la sentenza contiene statuizione di condanna del Comune al deposito, elementi tutti che avrebbero dovuto condurre quanto meno alla compensazione delle spese.

Ciò posto, si rileva quanto segue.

Inammissibili per genericità sono le censure rivolte alla C.T.U., per non avere commentato o giustificato le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni del C.T.P., senza riportare quali sarebbero stati gli specifici rilievi alla C.T.U., e sotto tale profilo, la censura è viziata per carenza di autosufficienza. Del tutto generico è l’addebito al C.T.U. di avere reso "impossibile" la partecipazione alle operazioni peritali del CTP: la parte infatti non indica quali sarebbero state le violazioni commesse dal Consulente d’ufficio, nè di avere eccepito le neppure invocate nullità della Consulenza e, come è noto, le nullità per vizi procedurali della C.T.U. devono essere sollevate nella prima istanza e difesa successiva a pena di sanatoria (così tra le ultime le pronunce 24996/2010, 8347/2010, 22843/2006).

La Corte del merito, alla stregua di quanto verificato dal C.T.U., ha rilevato che al momento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, il terreno, secondo lo strumento urbanistico rappresentato dal PRG/V del 1975, era destinato in parte a zona agricola normale, in parte a zona per cimitero ed in parte ad area di rispetto cimiteriale, ed era quindi inedificabile; la Corte ha quindi ha valutato ed escluso la rilevanza della reclamata edificabilità privata, in quanto inidonea a mutare la natura agricola dell’area espropriata, escludendo altresì incidenza alla limitata edificabilità consentita alle aziende agricole, in quanto strettamente connessa alla destinazione agricola, e pertanto ininfluente ai fini indennitari.

Nè era possibile tenere conto del nuovo piano regolatore, adottato ma non approvato alla data del decreto di espropriazione, che è la sola che rileva, e d’altra parte nessuna contestazione ha rivolto la ricorrente all’accertamento compiuto dalla Corte sul punto.

Quanto al vincolo cimiteriale, vale il richiamo alle pronunce 3141/2004 e 9503/98, che hanno fissato il principio,secondo il quale, in tema di determinazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, il suolo soggetto a vincolo cimiteriale ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338 – vincolo che ha carattere conformativo – è inedificabile per legge, onde inlnfluente è, ai fini dell’inserimento dello stesso in una delle due alternative categorie (dei suoli edificabili o dei suoli non edificabili) di cui al D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis (conv., con modif., nella L. n. 359 del 1992) la sua eventuale edificabilità "di fatto": apprezzabile soltanto se al terreno fosse stata attribuitadestinazione edificatoria,onde stabilirne in concreto il suo valore venale sul mercato immobiliare.

Il Collegio deve,tuttavia,rilevare che la Corte di appello per la stima dell’indennità ha fatto applicazione del criterio riduttivo incentrato sui VAM, introdotto dalla L. n. 865 del 1971, art. 16 e confermato dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, nelle more del giudizio venuto meno per effetto della sentenza 181 del 2011 della Corte Costituzionale, che ne ha dichiarato l’illegittimità per contrasto con l’art. 42 Cost., comma 3 e art. 117 Cost..

Ora,allorquando la Consulta con la nota decisione 348/2007 ha dichiarato l’illegittimità del criterio riduttivo di stima stabilito dall’art. 5 bis, commi 1 e 2, per le aree edificabili, questa Corte anche a sezioni unite, ha enunciato il principio che nel giudizio di legittimità, instaurato a seguito di ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva liquidato l’indennità in base al meccanismo suddetto dichiarato incostituzionale,era applicabile il criterio del valore venale pieno del fondo tratto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, tuttora in vigore, non solo quando il ricorrente sollevi questioni sulla legge applicabile, o invochi espressamente quest’ultimo parametro, ma anche quando contesti la quantificazione in concreto dell’indennità anche esclusivamente in relazione al profilo della congruità del prezzo di mercato attribuito all’immobile espropriato; e perfino quando la censura investa soltanto la qualità edificatoria/agricola del terreno, in quanto la relativa contestazione non può non censurare per ciò stesso (senza necessità di farlo in modo espresso) la pronuncia sulla normativa applicata.

Ciò perchè in ordine all’individuazione del criterio legale di stima non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo – così come la pronunzia sulla legge applicabile al rapporto controverso non può costituire giudicato autonomo rispetto a quello sul rapporto -, nè l’acquiescenza allo stesso, dato che il bene della vita alla cui attribuzione tende l’opponente alla stima è l’indennità, liquidata nella misura di legge, non già l’indicato criterio legale; e perchè d’altra parte non potrebbe giammai considerarsi "nuova" la relativa questione, atteso che il giudice, nella ricerca dei criteri legali, non incontra, nei limiti della domanda, alcun vincolo derivante dalle deduzioni delle parti e che nella complessa fattispecie dell’indennità espropriativa non è possibile separare i profili di fatto da quelli di diritto.

Per cui la Corte ritiene che identico principio debba trovare applicazione allorchè l’espropriato abbia reagito alla stima della Corte territoriale (con il meccanismo dei VAM) operata sul presupposto della destinazione agricola/non edificatoria del terreno,assumendone invece (pur se infondatamente) la natura edificatoria: posto che anche in questo caso ricorre il problema del rapporto fra giudizio di Cassazione e declaratoria di incostituzionalità retroattiva di una norma; e perchè il problema si pone negli stessi termini, dato che la pronuncia di illegittimità costituzionale non si applica ai soli rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (Cass. 16450/2006; 15200/2005; 22413/2004): così come, d’altra parte, stabiliva l’art. 5 bis citato, con riguardo al passaggio in giudicato della definizione dell’indennità di espropriazione, in sede giudiziale.

Nessuna di queste ipotesi si è verificata nel caso concreto posto che l’espropriata con i motivi di impugnazione in esame ha impedito la definitiva ed immodificabile determinazione dell’indennità, ponendone in discussione l’ammontare ancora dovuto, e dalla parte ritenuto incongruo; e perchè l’impugnazione del credito indennitario, pur se limitata al presupposto della natura non edificatoria del terreno, rimette in discussione proprio il criterio legale utilizzato dalla Corte territoriale, tenuto conto che il relativo capo della sentenza riposa sulla premessa dell’applicabilità della L. n. 865 del 1971, art. 16 e della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4; di modo che, venuta meno detta premessa, non è suscettibile di conservare la natura e gli effetti di un’autonoma statuizione, indipendentemente dalla circostanza che quel prezzo integri elemento influente anche nel parametro indennitario peculiare dalla norma applicabile in luogo di quella dichiarata incostituzionale (Cass. 16061/2000; 148/1996; sez. un. 9872/1994; 7457/1993).

Venuti meno i criteri riduttivi suddetti a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la Corte deve ribadire quanto già affermato dopo la menzionata sentenza 348/2007 della Corte costituzionale relativa ai suoli edificatori: che cioè per la stima dell’indennità torna nuovamente applicabile il criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, che è l’unico criterio ancora vigente rinvenibile nell’ordinamento, e per di più non stabilito per singole e specifiche fattispecie espropriative, ma destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione salvo che un’apposita norma provvedesse diversamente. E che quindi nel caso concreto si presenta idoneo a riespandere la sua efficacia per colmare il vuoto prodotto nell’ordinamento dall’espunzione del criterio dichiarato incostituzionale (Cass. 4602/1989; 3785/1988;

sez. un. 64/1986): anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea,nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU. L’applicazione del criterio in questione da parte del giudice di rinvio comporta necessariamente l’estensione anche alla stima dell’indennizzo in questione dei medesimi principi già applicati per quello rivolto a risarcire l’espropriazione illegittima degli stessi fondi non edificatori; quali impongono di tener conto delle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell’area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio: perciò consentendo pure al proprietario interessato da un’espropriazione rituale, di dimostrare sempre all’interno della categoria suoli/inedificabili, anche attraverso rigorose indagini tecniche e specializzate, che il valore agricolo sia mutato e/o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene egualmente compatibile con la sua ormai accertata non edificatorietà. E, quindi, che il fondo, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli dell’edificatorietà, abbia un’effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia queste possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.): sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

Rimane pertanto assorbita da quanto sopra esposto la censura relativa alla valutazione del C.T.U. in relazione al danno derivante all’azienda per il deprezzamento dell’area residua, così come la censura in punto spese.

Cassata pertanto la sentenza impugnata, che non ha compiuto i suddetti accertamenti, il giudizio va rinviato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna, che in diversa composizione si adeguerà ai principi avanti enunciati.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-11-2011, n. 23570 Responsabilità professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 18 marzo 2003 il Tribunale di Roma rigettò la domanda proposta da M.A., che aveva chiesto la condanna dell’Ospedale Generale di Zona Cristo Re dell’Istituto Figlie di N. S. al Monte Calvario, del Primario della Divisione di Ostetricia e Ginecologia S.G.B., dell’Aiuto Operatore P. S. e dell’Assistente Operatore N.S. al risarcimento dei danni per la perdita della capacità di procreare attribuita all’intervento chirurgico cui era stata sottoposta.

Con sentenza in data 12 luglio 2006 – 13 marzo 2009 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, compensò per metà le spese del giudizio di primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata.

La Corte territoriale osservò per quanto interessa: non erano ravvisabili elementi di imprudenza, imperizia o negligenza nella condotta dei sanitari che ebbero in cura la M., come si evinceva dalla chiara e condivisibile consulenza tecnica; le risposte esaurienti e inequivoche fornite dal collegio peritali e l’assenza di specifiche censure rendevano superflua una nuova consulenza tecnica;

la particolarità della vicenda e la difficoltà di interpretare tecnicamente la condotta costituivano giusti motivi per compensare per metà le spese di primo grado.

Avverso la suddetta sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

L’Istituto Figlie di Nostra Signora di Monte Calvario, il S., il P., l’Ina – Assitalia S.p.A. e la Legal & General, quest’ultima anche nella qualità di delegata di All Secures S.p.A. e Centurion S.p.A, hanno resistito con separati controricorsi.

N.S. non ha espletato attività difensiva.

L’Istituto Figlie di Nostra Signora ha depositato atto di nomina e atto di costituzione di nuovo difensore.

La Legal & General ha presentato memoria.

Motivi della decisione

1. – Si premette che il ricorso de quo è soggetto, ratione temporis (avuto riguardo alla data di deposito della sentenza impugnata: 13 marzo 2009), alla disciplina del D.lgs. n. 40 del 2006, che ha introdotto l’art. 366 bis c.p.c., successivamente abrogato.

Secondo questa norma i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, Nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Casa. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e "virtuoso" nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3.1 – Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 1375, 2230 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La censura analizza gli errori addebitati ai medici operanti, contiene ampi e ripetuti riferimenti alle risultanze processuali, critica i comportamenti tenuti e le scelte operate dai sanitari, lamentando che essi non sono stati tenuti nel debito conto dai giudici di merito.

Ma la ricorrente non spiega in alcuna parte del motivo in esame per quali ragioni siano state violate e falsamente applicate le numerose norme di diritto indicate in rubrica, mentre formula quesiti disarticolati dalle suddette norme e tali da implicare valutazioni di fatto ma non l’enunciazione di un principio di diritto fondato su di esse.

3.2 – Il secondo motivo adduce nullità della sentenza per vizio di motivazione essendo state travisate le prove sia dal primo giudice così come evidenziato nell’atto di appello, sia dal secondo, al quale si rimprovera di non avere esaminato i motivi relativi all’errata lettura e valutazione delle prove, con conseguente vizio di motivazione per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il riferimento è all’interrogatorio formale, ad alcune deposizioni di testi, all’omessa ammissione di altri testi e di documenti.

Ma la censura non coglie nel segno per le seguenti ragioni: a) il ricorso per cassazione riguarda esclusivamente la sentenza di appello e non anche quella di primo grado; b) il travisamento delle prove non è un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione, poichè rende indispensabile lettura e valutazione delle risultanze processuali, attività inibite al giudice di legittimità; c) l’omesso esame di un motivo di appello deve essere fatto valere ai sensi dell’art. 112 c.p.c. con riferimento al n. 4 (e non ai nn. 3 e 5) dell’art. 360 c.p.c..

Peraltro mancano quesito di diritto e momento di sintesi relativo al vizio di motivazione formulati secondo i criteri sopra enunciati.

3.3 – Il terzo motivo (la cui rubrica si estende per due pagine, secondo una tecnica censoria inusuale e non conforme al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4) sostanzialmente assume che la sentenza ha omesso di motivare circa la mancata prova da parte dei sanitari di avere operato bene, circa la mancata produzione in giudizio e acquisizione da parte dei C.T.U. della cartella infermieristica, circa il mancato esame di una teste, circa la valutazione del comportamento di sanitari.

Si tratta – all’evidenza – di questioni diverse e tra loro non connesse, tali da non consentirne la trattazione congiunta.

Sotto diverso profilo, la censura è complessa e rende necessarie attività non consentite al giudice di legittimità, quali esame e apprezzamento delle risultanze processuali e la necessità di ulteriori attività istruttorie.

Peraltro prescinde dalla motivazione della sentenza impugnata e non rispetta l’art. 366 bis c.p.c., poichè sottopone all’esame della Corte un quesito che non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate che risulti, al tempo stesso, decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata e non costituisce un momento di sintesi idoneo a circoscrivere i numerosi fatti controversi e a specificare le ragioni degli addotti vizi motivazionali.

3.4 – Il quarto motivo lamenta omessa motivazione circa l’esatta colpa dei medici operanti, che – si assume concorsero a rendere più grave l’evento naturale fino ad arrecare danni fisici immediati.

La doglianza, poggiata su argomentazioni, squisitamente di merito, prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata e – come del resto le altre – contiene riferimenti a consulenze nei cui confronti non è stato rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Infatti è costante orientamento della Corte (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^, n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

3.5 – Le considerazioni sopra esposte si attagliano perfettamente anche al quinto motivo, tutto incentrato sulla consulenza tecnica.

3. 6-11 sesto motivo lamenta omessa o insufficiente motivazione circa il rigetto della richiesta di nuova C.T.U..

Il vizio di omessa motivazione, denunziabile in sede di legittimità, sussiste (confronta, ex multis, Cass. n. 23296 del 2010) solo allorchè il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento.

Il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

La censura in esame attacca un potere discrezionale della Corte d’Appello, la quale ha ritenuto la relazione tecnica svolta in primo grado "estremamente chiara e convincente" ed ha spiegato (vedi pag. 8 della sentenza impugnata) le ragioni per cui ha ritenuto del tutto superflua una nuova indagine.

Questa censura, come le precedenti, si conclude con un quesito inappropriato.

3.7 – Il settimo motivo attiene alle spese dei due gradi. Anche questa censura attacca un potere discrezionale del giudice di merito, ma, soprattutto, si basa su argomentazioni assolutamente generiche e non adduce e tanto meno dimostra gli eventuali errori contenuti nella sentenza impugnata.

4. – Pertanto il ricorso va rigettato. La particolarità della vicenda, la complessità delle situazioni che ne furono all’origine e la difficoltà di interpretare tecnicamente i singoli comportamenti e le relative conseguenze costituiscono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese del giudizio di cassazione interamente compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-02-2011) 13-07-2011, n. 27460 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Bari, con decreto 21/10-15/12/2009, confermava quello in data 29/10/2004 del Tribunale di Foggia, che aveva sottoposto R.M. alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni due, gli aveva imposto la cauzione di Euro 5.000,00 ed aveva disposto il sequestro e la confisca di beni mobili ed immobili, questi ultimi intestati fittiziamente ai cognati C.G. (appartamento e locali in San Severo) e V. A. (locale sito in San Severo).

La Corte territoriale evidenziava che il proposto, sin dalla giovane età, si era reso protagonista di vari fatti criminosi, il suo percorso delinquenziale non aveva avuto soluzione di continuità, aveva riportato varie condanne irrevocabili per reati molto gravi (rapine, detenzione illegale di armi, lesioni personali, violazione della normativa sugli stupefacenti, estorsione, associazione di tipo mafioso), era stato coinvolto in altri procedimenti (cd. processo "(OMISSIS)") non ancora definiti ed aveva subito condanna in primo grado, era stato già sottoposto alla sorveglianza speciale nel 1992 per la durata di tre anni ed aveva ripetutamente violato le relative prescrizioni, riportando più condanne anche per questi ultimi illeciti, il suo inserimento in un sodalizio mafioso implicava una latente e permanente pericolosità sociale. Quanto alla misura di prevenzione patrimoniale, precisava che l’applicazione della stessa legittimamente era stata sollecitata dal direttore della DIA, a norma del D.L. n. 345 del 1991, art. 2, comma 2 quater e che i beni confiscati erano certamente riconducibili al proposto, che li aveva acquistati con risorse finanziarie di provenienza illecita, intestandoli fittiziamente a propri parenti, così come emerso dalle testimonianze acquisite (in particolare, quella di G. A.) e dal dato oggettivo che tanto il proposto che i suoi cognati V. e C. non disponevano di redditi leciti di entità tale da consentire l’acquisto degli immobili oggetto della misura reale.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione il R. e i terzi interessati V. e C..

Il primo lamenta la violazione della legge penale, con riferimento alla L. n. 1423 del 1956, art. 4 e L. n. 575 del 1965, art. 3ter, non essendo stata provata e motivata la sua pericolosità sociale in termini di attualità.

Il secondo deduce la carenza di legittimazione del direttore della DIA a richiedere la misura patrimoniale, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta intestazione fittizia dell’immobile confiscato, che era invece di sua proprietà, per averlo acquistato con denaro di legittima provenienza.

Il terzo lamenta la preclusione del giudicato, essendo stata la questione implicitamente decisa in senso negativo, con provvedimento 17/2/1994 del Tribunale di Foggia, e comunque l’illegittimità della misura reale adottata, considerato che egli aveva dimostrato di essere l’effettivo proprietario dell’immobile confiscato.

Nell’interesse dei ricorrenti sono state depositate, in data 27/1/2011, memorie difensive, con le quali si ribadiscono i motivi dei rispettivi ricorsi, sollecitandone l’accoglimento.

3. I ricorsi, ai limiti dell’ammissibilità, non sono fondati e devono essere rigettati.

Il decreto impugnato, facendo buon governo della legge penale, da conto, in maniera adeguata e logica, della ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene in relazione sia alla misura di prevenzione personale che a quella reale.

Riassuntivamente deve osservarsi quanto segue:

– la pericolosità sociale del R., come si evince da quanto innanzi sintetizzato, è stata correttamente desunta dal suo intenso percorso criminale, culminato nella condanna definitiva per il reato di cui all’art. 416bis c.p. e proseguito con il coinvolgimento in altra vicenda giudiziaria di estrema gravità (processo "(OMISSIS)"), per la quale il predetto ha riportato condanna in primo grado;

– il direttore della DIA, ai sensi del coordinato disposto del D.L. n. 629 del 1982, art. 1 quinquies e D.L. n. 345 del 1991, art. 2, comma 2 quater, è legittimato a richiedere l’applicazione della misura di prevenzione (Sez. 5 n. 6668 del 23/10/2007, dep. 12/2/2008, Aracri).

– quanto all’intestazione fittizia dei beni immobili di cui si discute e alla loro riconducibilità alla persona del proposto, che ebbe ad acquistarli con risorse finanziarie di provenienza illecita, l’apparato argomentativo del decreto impugnato è diffuso, persuasivo, immune da vizi logici e non è consentito porlo in discussione in questa sede, considerato che il sindacato di legittimità, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, è circoscritto alla sola violazione di legge, ravvisabile, quanto alla motivazione, nella sola mancanza grafica della stessa;

– non è ravvisabile, con riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale, la preclusione del giudicato per effetto della decisione 17/2/1994 del Tribunale di Foggia, che, in verità, sulla base degli elementi all’epoca acquisiti, non prese in considerazione la possibilità di sequestro e confisca degli immobili, avendo preliminarmente escluso la pericolosità sociale del proposto.

Le doglianze articolate dai ricorrenti, per lo più assertive e comunque prive di seria consistenza, non pongono, pertanto, in crisi il percorso argomentativo seguito dal decreto di verifica.

4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-07-2011, n. 30009

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 6 luglio 2010, la Corte d’Appello di Catania rigettava l’istanza di ricusazione presentata da F.S. perchè tardiva, osservando che la causa di ricusazione era nota fin dal rigetto della richiesta di astensione da parte del magistrato ricusato, cosicchè la richiesta risultava presentata oltre il termine di cui all’art. 38 c.p.p., comma 2.

Avverso il provvedimento il F. proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale ed il travisamento del fatto, rilevando come, nella fattispecie, fosse applicabile il termine di cui all’art. 38, comma 1, non ancora scaduto in quanto il procedimento si trovava ancora nella fase delle questioni preliminari.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre ricordare che l’art. 38 c.p.p., dispone, al comma 1, che la dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall’art. 491 c.p.p., comma 1, mentre, nel secondo comma, chiarisce che qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell’udienza.

Ciò posto, va rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto la tardività della dichiarazione ritenendo spirato il termine di cui al secondo comma, in quanto la causa di ricusazione era nota per essersi il giudice già pronunciato in merito alla propria astensione, mentre il ricorrente rivendica la tempestività della dichiarazione sul presupposto che il termine applicabile sarebbe quello di cui al primo comma dell’articolo 38, non ancora spirato per non essere stato ancora dichiarato aperto il dibattimento.

L’assunto difensivo non è, tuttavia, corretto in quanto dall’esame dei verbali di udienza, acquisiti dal Collegio, risulta chiaramente che il termine di cui al primo comma doveva ritenersi spirato poichè, al momento della presentazione della dichiarazione di ricusazione, era stata da tempo compiuta la prima verifica della costituzione delle parti ed il processo aveva subito numerosi rinvii.

Invero, la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, ha più volte chiarito che la dichiarazione di ricusazione fondata su causa nota può essere presentata nel giudizio sino alla scadenza del termine per la proposizione delle questioni preliminari, coincidente con il momento immediatamente successivo al compimento, per la prima volta, dell’accertamento della costituzione delle parti, con la conseguenza che, ai fini dell’ammissibilità, non può dirsi tempestiva la dichiarazione proposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ai sensi dell’art. 492 c.p.p. (Sez. 2^ n. 40524, 8 novembre 2005; Sez. 6^ n. 1631, 17 aprile 2000; Sez. 6^ n. 1738, 2 ottobre 1998; Sez. 6^ n. 1608, 18 giugno 1997).

Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha fatto riferimento ai termini di cui all’art. 38 c.p.p., comma 2, e, altrettanto correttamente, ha ritenuto detto termine spirato in considerazione del momento in cui la parte aveva avuto conoscenza della causa di ricusazione e, cioè, con la pronuncia del giudice in merito alla istanza di astensione precedentemente sollevata.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.