Actiònes adiectìciæ qualitàtis

Si tratta di una categoria di azioni creata dal diritto onorario.
Ad un certo momento il pretore ritenne equo che i sottoposti potessero creare obbligazioni e compiere atti che potevano riddurre il patrimonium del pater o del dominus.
Le persone alieni iuris non avevano alcuna capacità patrimoniale.
Pertanto tutti i vantaggi patrimoniali che a loro pervenivano, si riversavano automaticamente nel patrimonio del pater.
Il pater però non aveva alcuna responsabilità per le obbligazioni contratte dai suoi sottoposti. Secondo il diritto onorario il pater familias aveva la responsabilità dell’autorizzazione del sottoposto all’assunzione del debito.
Le actiones adiecticiae qualitas presentavo una formula a trasposizione di soggetti cioè nell’intèntio figurava il nome del filius o servus, nella condemnàtio, vi era il nome del pater o dominus.
La ratio lègis o iuris della previsione della responsabilità del pater o dominus era correlata al fatto che il filius o il servus fossero realmente subordinati al pater o dominus nell’esercizio della attività commerciale.
Dovevano inoltre agire apertamente per loro conto, o comunque nella sfera della loro potestà e seguendo le loro direttive.
Le actiones adiecticiae qualitas si distinguevano in:
1) actio exercitòria;
2) actio de pecùlio;
3) actio quod iussu;
4) actio tributòria;
5) actio de in rem verso;
6) actio institòria.

Adgnatus pròximus

Era il soggetto più vicino al sui iùris defunto.
Ad egli veniva attribuita l’eredità se mancavano gli eredi del defunto;
l’acquisto avveniva previa accettazione .
Se l’adgnatus proximus non accettava, l’eredità era devoluta a tutti i membri sui iuris appartenenti alla gens del defunto.
Se mancavano i membri sui iuris era ritenuta res nullìus.

Ager occupatòrius

Denominazione dell’ager publicus quando veniva concesso dallo Stato a titolo non definitivo con o senza il pagamento di un canone periodico.
Nell’epoca Romana per agri occupatorii si intendevano le estensioni di terreno esterne all’Urbe.
Esse erano occupate al momento della fondazione, dagli Etruschi e ciascuno dei patrizi poteva occuparle per destinarle alla pastorizia od all’agricoltura.