Tribùni plèbis [Tribuni della plebe]

I tribuni plebis erano i più importanti magistrati della plebe.
Alcuni autori ritengono che i tribuni plebis vennero realizzati in numero di quattro, verso il 471 a.C.; secondo altri, la loro creazione in numero di due, è del 494 a.C..
Successivamente nel 471 a.C. sarebbe stato elevato il numero di tribuni da due a quattro.
Il loro numero aumento’ progressivamente, fino a dieci nel 449 a.C.
Questa magistratura fu creata per istituire dei capi in grado di guidare la plebe nella lotta di classe e all’interno dell’ordinamento romano.
Nel 471 essi furono nominati dai comìtia tribùta.
Successivamente furono i concilia plebis a eleggerli.
Essi avevano poteri difensivi, cioè di protezione della plebe ed organizzazione assembleare dagli arbitrii del patriziato.
Essi avevano potere di veto, opponibile contro qualsiasi atto degli organi cittadini.
Essi inoltre avevano anche i seguenti poteri:
1) il iùs agèndi cum plebe, cioè il potere di convocare e presiedere i concilia plebis;
2) il ius coercitiònis, nei confronti di tutti i cittadini cioè il potere di irrogare multe, di arrestare i riottosi, di condurre gli imputati di reati di carattere politico davanti ai tribunali popolari e, di uccidere senza processo i nemici del popolo.
Quando i plebei non furono più distinti dai patrizi, i tribuni plebis avevano il compito di proteggere gli interessi popolari.
In età imperiale il tribunàtus plebis, perse importanza.

Tutela mulìerum

Forma di tutela adatta alla donna sui iùris per tutta la durata della sua vita.
La comune tutela impuberum era adatta alle donne impuberi, mentre quelle quella in perpetuo era adatta alle donne puberi.
Le vestali erano le uniche che venivano sottratte alla tutela quando raggiungevano la pubertà.
la moglie poteva in realtà amministrare da sola il suo patrimonio ed affidarsi al tutore solo per gli atti di straordinaria amministrazione.
La scelta del tutore dipendeva dal pater familias alla stessa donna altre volte al magistrato se la donna ne avesse fatto richiesta (tutore dativo).
Nell’età repubblicana essa perse valore e il marito permetteva alla moglie di scegliere il tutore di suo piacimento prima della sua eventuale morte.
La donna poteva essere sottoposta alla tutela di una persona di fiducia che la emancipava.
Nel diritto giustinianeo non si osserva tutela muliebre.

Usus maritàlis

L’usus maritas era, insieme alla coëmptio [vedi] ed alla confarreàtio [vedi], una forma di costituzione della manus maritalis nel matrimonium cum manu.
L’Usus maritalis era un’applicazione dell’usucapione.
Il marito o il pater familias acquistava la manus maritalis sulla donna dopo la coabitazione protratta per almeno un anno.
La donna allontanandosi dalla casa del marito per un periodo di tre notti poteva interrompere l’usus maritalis.
L’isituto era tipico dell’età arcaica, pertanto era già scomparso in età classica.