Soggezione (d. civ.) (Awe)

È una posizione giuridica soggettiva passiva.
Essa è correlata all’esercizio di un diritto potestativo di cui altro soggetto sia titolare.
La soggettazione ha un ruolo meramente passivo, perchè non richiede una attività di cooperazione o di adempimento.
La soggezione corrisponde ad un comportamento di mero pati del soggetto.
Nei confronti dello stesso soggetto è esercitato un diritto potestativo, producente effetti giuridici che si ripercuotono nella sua sfera giuridica.

CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) ECHR (European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms)

CEDU [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali]

Accordo promosso dal Consiglio d’Europa (v.) e stipulato nel 1950, il quale ha dato vita ad un vasto sistema di protezione dei diritti dell’uomo; è stata successivamente integrata da 11 protocolli aggiuntivi o modificativi.
La convenzione è divisa in due parti: nella prima parte (artt. 1-18) sono enunciati i diritti fondamentali che ogni Stato contraente si impegna ad assicurare a “tutte le persone sottoposte alla sua giurisdizione”: diritto alla vita, libertà di pensiero, di religione, di riunione ed associazione per citare i più importanti.
La seconda parte è invece di carattere procedurale in quanto prevedeva l’istituzione di due organi, la Commissione e la Corte europea dei diritti umani e la predisposizione di meccanismi di controllo.
Il Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1° novembre 1998 (ratificato dall’Italia con L. 28 agosto 1997, n. 296), ha però trasformato radicalmente il sistema di controllo della tutela dei diritti dell’uomo delineato dalla Convenzione di Roma, procedendo alla fusione della Commissione (organo istruttorio) e della Corte (organo d’istanza) in un unico organo: la Corte unica.
Tale riforma si è resa indispensabile in seguito alla constatazione che l’ormai accresciuto numero di ricorsi pendenti innanzi alla Commissione (frutto anche del moltiplicarsi degli Stati aderenti) non poteva più essere esaminato speditamente con le precedenti procedure. Dopo un lungo dibattito, durato oltre dieci anni, è stato deciso di procedere ad una completa revisione dei meccanismi varati nel 1950.
La nuova Corte è competente a giudicare sui ricorsi presentati sia dagli Stati membri che dagli individui relativi a controversie sorte in merito all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione.
La Corte europea dei diritti dell’uomo è composta di un numero di giudici pari a quello degli Stati firmatari della Convenzione, ripartiti in Comitati, Camere e Grande Camera: quest’ultima è chiamata a decidere sui ricorsi sia individuali che tra Stati. La sorveglianza sulle esecuzioni delle decisioni assunte della Corte spetta al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
Nei trattati comunitari (v.) non c’è stata traccia della tutela dei diritti umani (v.), tema ignorato anche dall’Atto Unico europeo del 1986, fino al Trattato di Maastricht che ha sancito il rispetto dei diritti garantiti dalla CEDU. Rimaneva, però, irrisolta la questione relativa ai mezzi necessari di cui l’Unione doveva dotarsi per tutelare tali diritti. Si era prospettata in merito la proposta di un’eventuale adesione della Comunità europea alla CEDU.
Il tema dell’adesione è stato ampiamente dibattuto negli anni ’80. Già nel 1979 la Commissione europea aveva presentato al Parlamento europeo e al Consiglio un Memorandum nel quale si dichiarava favorevole all’adesione formale della Comunità alla CEDU. L’atteggiamento negativo del Consiglio dell’Unione aveva, però, lasciato cadere l’argomento fino al 1990 quando la Commissione ha di nuovo proposto il tema, chiedendo formalmente al Consiglio di domandare l’adesione della Comunità alla CEDU. Tre anni più tardi il Consiglio ha preso la decisione di richiedere l’opinione della Corte di Giustizia sulla compatibilità dell’accordo di adesione con le disposizioni del Trattato. Quest’ultima, con il parere 2/94 ha negato la competenza della Comunità ad aderire alla Convenzione, poiché si determinerebbe l’inserimento della Comunità in un diverso sistema istituzionale, nonché l’integrazione delle disposizioni della Convenzione nell’ordinamento comunitario. Ciò implicherebbe una modifica di rilevanza costituzionale incompatibile con l’applicazione dell’art. 308 del trattato. Nemmeno il Trattato di Amsterdam, come si auspicava, ha dato soluzione definitiva all’annosa questione dell’adesione.
Il problema potrebbe essere risolto con l’approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v.), nella quale dovrebbero essere trasposti i diritti garantiti dalla CEDU.

Spedizione (Shipment)

Il contratto di spedizione è un mandato senza rappresentanza con cui lo spedizioniere ha l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere tutte le operazioni accessorie (artt. 1737 ss. c.c.).
Lo spedizioniere diversamente da un semplice vettore può assumere in proprio l’esecuzione del trasporto, in tal modo risulta vettore e spedizioniere (si parla in tal caso di entrata dello spedizioniere nel contratto).
Lo spedizioniere deve rispettare tutte le istruzioni del mittente, curare la custodia dei beni affidatigli, assicurare, se convenuto, le cose spedite.
Lo spedizioniere può avere una provvigione determinata in base alle tariffe professionali o secondo gli usi del luogo dove viene realizzato il contratto.
Fino a quando non si conclude il contratto di trasporto da parte dello spedizioniere, il mittente può revocare l’ordine di spedizione, rimborsando però allo spedizioniere le spese sostenute e il compenso per l’attività prestata (art. 1738 c.c.).
La spedizione in forma esecutiva (d. proc. civ.) è un atto preliminare rispetto all’inizio della procedura esecutiva.
La spedizione è l’apposizione di una formula solenne sul titolo esecutivo.
Il cancelliere (per le sentenze e gli altri titoli esecutivi giudiziari) o il notaio o altro pubblico ufficiale (per gli atti da loro ricevuti) sono quelli che vi possono provvedere.
La spedizione viene attuata dopo rilascio di un documento originale del provvedimento.
Solo se viene perso il documento o per altro giusto motivo, su istanza della parte interessata, il capo dell’ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento può autorizzare, con decreto una nuova spedizione o la spedizione di ulteriori copie.

CEP (Comitati Provinciali per l’Euro) CEP (Provincial Committees for the Euro)

CEP [Comitati Provinciali per l’Euro] Dir. P.C.M. 3 giugno 1997; D.M. 6 agosto 1997

Organismi operanti in ciascuna Provincia ai quali sono affidati compiti di supporto dell’attività del Comitato euro (v.) e che operano quale struttura di raccordo tra la realtà locale e l’attività del Comitato centrale. Il decreto istitutivo, infatti, definisce quale compito primario dei CEP quello di svolgere “funzioni di raccordo fra l’amministrazione statale e gli enti locali” mirando soprattutto a:
— assicurare la massima informazione in ordine al processo di introduzione dell’euro (v.);
— verificare l’attuazione in sede locale del processo stesso;
— esaminare gli eventuali problemi in ordine a specifici adempimenti;
— esaminare eventuali problemi relativi all’adeguamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle conseguenze per quanto riguarda i rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni.
I CEP sono presieduti dal Prefetto e per il coordinamento tecnico-operativo si avvalgono delle strutture della Camera di commercio. Il numero dei componenti è variabile, anche se il decreto istitutivo prevede la presenza di rappresentanti di determinate categorie.

La composizione dei CEP

• Prefetto (Presidente)
• Uffici ministeriali periferici (Tesoro, Finanze, Pubblica Istruzione)
• Amministrazione provinciale
• Comuni con più di 15.000 abitanti (massimo 3 rappresentanti)
• Camera di commercio
• Banca d’Italia
• Uffici di tesoreria del capoluogo
• Banche, categorie produttive e professionali (massimo 10 rappresentanti)
• Sindacati (massimo 4 rappresentanti)
• Consumatori (massimo 2 rappresentanti)

Nell’ambito del CEP è costituito un comitato ristretto (al massimo 7 membri) al quale spetta il potere di istruttoria, di proposte e di attuazione in relazione alle iniziative del CEP; il comitato ristretto si riunisce almeno 1 volta al mese.