La (—) è lo strumento che consente alla parte di differire l’impugnazione della sentenza non definitiva fino alla pronuncia di quella che definisce il giudizio, per impugnarla congiuntamente a quest’ultima.
Deve essere fatta o con dichiarazione orale (da inserire nel verbale di udienza) o scritta (da allegarsi al verbale) — entrambe le ipotesi, dunque, ricorrono quando la sentenza non definitiva non sia stata notificata — oppure con atto notificato al procuratore costituito (quando invece la sentenza non definitiva sia stata notificata).
L’istituto della (—) ricorre sia per l’Appello che per il ricorso per Cassazione contro sentenze non definitive.
(—) di legge [principio della] (d. cost.)
La Costituzione e le altre leggi costituzionali possono riservare determinate materie o oggetti alla legge: in un regime a Costituzione rigida ciò rappresenta un limite per lo stesso legislatore che:
— non può consentire a fonti di rango secondario (in pratica i regolamenti dell’esecutivo) di intervenire nella disciplina di queste materie, se non in modo assai marginale;
— deve regolare compiutamente gli oggetti in modo da limitare la discrezionalità delle autorità amministrative e giurisdizionali chiamate a concretizzare il dettato legislativo.
La funzione della (—) è essenzialmente garantista, in quanto si vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come ad esempio la limitazione dei diritti fondamentali o l’organizzazione degli uffici pubblici o di importanti organi, le decisioni vengano prese dall’organo più rappresentativo, il Parlamento appunto, in cui trova spazio la dialettica democratica fra maggioranza e opposizione.
(—) mentale (d. civ.)
Si ha (—) quando il soggetto intenzionalmente dichiara cosa diversa da quella che vuole, senza alcuna intesa col destinatario della dichiarazione stessa e senza che quest’ultimo sia in grado di accorgersi della divergenza: è evidente, in questo caso, che la (—), rimanendo esclusivamente interna al dichiarante, non ha alcuna conseguenza ed il negozio giuridico è perfettamente valido ed efficace.
Categoria: Glossario
Reservation wage [salario di riserva]
Livello minimo di salario che il lavoratore può accettare per prestare la sua opera.
Con questo denaro in realtà il lavoratore può accettare l’occupazione o rimanere disoccupato
Sciopero
Strumento di lotta sindacale che consiste in un’astensione collettiva e concordata dei dipendenti dall’attività lavorativa per la tutela di un interesse professionale collettivo.
Nel nostro ordinamento lo sciopero è stato oggetto di norme repressive fino al 1889 e poi durante il periodo fascista. Nella fase intermedia, ossia dal 1889 al 1926, è stato, invece, tollerato, in quanto considerato una manifestazione dell’attività sindacale. L’art. 40 della Costituzione, infine, ha riconosciuto il diritto di sciopero, consentendone l’esercizio «nell’ambito delle leggi che lo regolano».
Attualmente, salvo per i servizi pubblici (v.) essenziali (cioè per quei servizi che consentono il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali il diritto alla vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza ecc. secondo la L. 146/1990) l’esercizio del diritto di sciopero non incontra particolari limitazioni. Si può anzi affermare che tutte le forme di sciopero sono legittime e tutte le finalità, anche non contrattuali, perseguibili purché si operi nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento e non si ledano beni costituzionalmente protetti. Consentiti perciò sono i fini di protesta, di solidarietà, politici.
Il problema ha investito il settore delle c.d. forme anomale di sciopero fra queste, lo sciopero a singhiozzo o a scacchiera caratterizzate dal fatto di provocare al datore un danno maggiore di quello derivante dallo sciopero tradizionale.
Lo sciopero a singhiozzo si attua interrompendo l’attività lavorativa più volte nel corso della giornata e di frequente; quello a scacchiera si realizza, invece, attraverso un’astensione dal lavoro a reparti alternati della stessa azienda e in tempi diversi; altra forma anomala è costituita dallo sciopero bianco in cui l’astensione dal lavoro non è accompagnata dall’allontanamento dal posto di lavoro per la brevità della sospensione stessa.
Signaling
Modelli che analizzano il comportamento dei compratori, attraverso l’analisi di segnali attivati dai venditori. Questi modelli sono finalizzati a migliorare il grado d’informazione nei mercati caratterizzati da incertezze.
I meccanismi di signaling cioè scelta di polizze assicurative o garanzie sui prodotti permettono al compratore di acquistare alcuni prodotti più che altri. Questi meccanismi quindi mettono in rilievo le differenze qualitative di alcuni prodotti.