Nell’esecuzione di un future (v. Financial futures), è la facoltà riconosciuta al venditore di poter scegliere, fra i titoli da consegnare quello, più conveniente per lui.
L’esecuzione di un contratto future, infatti, richiede che il giorno della scadenza il titolo sia acquisito dal venditore a pronti (v.) e da questo consegnato all’acquirente. Il giorno della consegna, grazie a tale facoltà, il venditore (stabilito il prezzo di vendita e date le diverse quotazioni dei titoli) potrà scegliere di consegnare il titolo che gli assicura il maggior profitto o la minor perdita. Nel nostro paese, sul mercato dei futures (v. MIF) si negoziano solo i BTP (v.), uno di questi, quindi, finisce con l’essere il cheapest to deliver di ogni scadenza.
Categoria: Glossario
Ciclo Kondrat’ev (Cycle Kondrat’ev)
Ciclo economico (v.) di lungo periodo, circa 50 anni, caratterizzato da una fase di espansione e una di recessione rilevabili, in particolare, dalle variazioni nel livello generale dei prezzi. Le analisi empiriche hanno riscontrato quattro cicli di lunga durata a partire dal 1790, sebbene non tutti gli studi abbiano confermato tale periodicità.
Il ciclo prende il nome da Kondrat’ev (v.), lo studioso russo che per primo avanzò l’ipotesi di una tale fluttuazione di lungo periodo.
Circolo vizioso della povertà (Vicious circle of poverty)
Espressione utilizzata per indicare le difficoltà che incontrano alcuni paesi sottosviluppati (v. PVS) a spezzare il nesso tra domanda e produzione che non permette loro di avviare una seria politica di sviluppo economico.
Tali paesi, infatti, sono caratterizzati da un basso reddito procapite che comporta un livello basso di consumi e quindi di domanda e di risparmio. Ma bassi risparmi frenano l’accumulazione di capitale; la scarsità di capitale determina bassi investimenti e quindi impedisce l’introduzione di innovazioni di prodotto e di processo e la crescita della produttività; la produttività comporta un basso reddito procapite.
Clearing house [stanza di compensazione]
Organismo che svolge attività di cassa di compensazione. Le clearing house possono avere personalità giuridica propria, anche se vengono costituite ed autorizzate da una Borsa (v.) con lo scopo di compensare tutte le operazioni che in essa si svolgono e di provvedere alla loro liquidazione.
La funzionalità delle clearing house è particolarmente evidente nei mercati a termine (v. Financial futures), dove, grazie a quest’organismo, si riducono al minimo le consegne effettive di titoli, merci ecc.
Il meccanismo di operatività della clearing house dà luogo ad una serie di reciproci accrediti ed addebiti delle diverse posizioni degli operatori ed inoltre garantisce sempre il buon fine dell’operazione visto che chi opera tramite clearing house deve versare un margine di garanzia iniziale, fatta salva l’autorità della stessa di richiedere ulteriori versamenti.
Nelle Borse valori italiane tale funzione è assolta dalla Cassa di compensazione e garanzia (v.) istituita dalla L. 1/91.