Contratti della Pubblica Amministrazione (d. amm.; d. civ.) (Contracts of Public Administration)

I (—) sono gli accordi che lo Stato e gli altri enti pubblici non economici stipulano con privati per sostituire, modificare, estinguere rapporti giuridici patrimoniali.
Si tratta di negozi giuridici mediante i quali la P.A. si procura i beni ed i servizi di cui necessita non ricorrendo all’imposizione di prestazioni obbligatorie in forza della sua posizione di supremazia.
I contratti che la P.A. stipula possono essere classificati in due tipi:
— di diritto comune o ordinari, alla stipulazione dei quali le parti contraenti (private e P.A.) addivengono in regime di diritto privato, e, quindi, avvalendosi della propria autonomia privata. In queste ipotesi la P.A. perde tutti i privilegi connessi alla sua posizione di ente pubblico che cura e persegue interessi pubblici.
La P.A. infatti non può, salvo diverso accordo negoziale, recedere dal contratto nella fase delle trattative, seppure per il sopraggiungere di un nuovo assetto di interessi pubblici che rendano il negozio inopportuno. In caso di recesso ingiustificato dalle trattative, non può non sorgere per la P.A. un obbligo di risarcire alla controparte il danno da questa subito a seguito della non conclusione dell’attività contrattuale;
— ad oggetto pubblico o di diritto pubblico: sono atti negoziali collegati con alcuni tipi di provvedimenti amministrativi con cui la P.A. acconsente a trasferire a privati la disponibilità di beni o la gestione di servizi pubblici (es.: concessioni-contratto). In tal caso, ove per ragioni d’interesse pubblico o per vizi di legittimità il provvedimento sia dalla P.A. revocato o comunque annullato, l’accordo contrattuale, di cui costituisce il presupposto, non costituirà più, per la P.A., un vincolo. Infatti la P.A. può in tale ipotesi recedere dal (—) o non adempiere il contratto, senza per questo essere obbligata al risarcimento del danno subito dalla controparte.
Altra categoria di (—) è detta ad evidenza pubblica. In realtà non può parlarsi di una vera e propria categoria, si tratta piuttosto di un particolare modo di formazione e conclusione dell’accordo contrattuale, applicabile ai diversi tipi di contratti che la P.A. può concludere.
L’evidenza pubblica è articolata in due procedimenti paralleli di cui: uno è di formazione della volontà contrattuale, ed è regolato per lo più dalle norme di diritto privato, un altro, amministrativo, cui partecipano l’autorità che è parte nel contratto e l’autorità che su di essa esercita il controllo.
Lo schema dell’evidenza pubblica è così articolato:
— deliberazione a contrattare, con cui l’autorità che addiviene al contratto decide e redige lo schema di contratto. Tale deliberazione è soggetta al controllo dell’autorità a ciò preposta. Nell’ambito degli enti locali si parla di determinazione a contrattare, ed è disciplinata dall’art. 192 D.Lgs. 267/2000.
— scelta del contraente secondo i sistemi, fra loro alternativi, della: licitazione privata; asta pubblica; trattativa privata; appalto concorso;
— conclusione del contratto;
— approvazione del contratto, così concluso, da parte dell’autorità di controllo. Tale atto si pone rispetto al contratto come fatto costitutivo dell’efficacia.

Cooperativa (d. comm.)

Società predisposta per l’esercizio collettivo, a scopo mutualistico, di imprese commerciali e non commerciali al fine di fornire ai propri soci beni, occasioni di lavoro o prestazioni di servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato. Il capitale sociale è variabile e diviso fra i soci in quote o azioni. Le quote o azioni non sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e possono essere cedute solo con l’autorizzazione degli amministratori. Dal punto di vista della responsabilità dei soci, si distinguono le seguenti tipologie di (—): con responsabilità limitata (i soci rispondono solo nei limiti della loro quota); con responsabilità sussidiaria limitata (i soci, in caso di fallimento, sono responsabili sussidiariamente anche con il loro patrimonio, ma solo per un quota multipla della propria); con responsabilità illimitata (i soci, in caso di fallimento, sono responsabili illimitatamente, e in via sussidiaria, per le obbligazioni sociali).
Il D.Lgs. 6/2003, recante riforma delle società di capitali e delle cooperative, in vigore dall’1-1-2004, ha introdotto diverse novità nella disciplina della (—). La più significativa modifica apportata dalla riforma riguarda la distinzione tra (—) a mutualità prevalente e quelle non a mutualità prevalente, con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali per queste ultime. I caratteri della (—) a mutualità prevalente sono chiaramente individuati dai nuovi artt. 2512-2515 c.c. (prevalenza dell’attività svolta a favore dei soci; prevalenza del lavoro dei soci; prevalenza degli apporti dei soci). Ogni riferimento alla distinzione tra responsabilità limitata e responsabilità illimitata scompare: delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Il capitale sociale è sempre variabile ed è rappresentato da quote o azioni; la variabilità del capitale viene indicata come requisito esplicito della (—), insieme allo scopo mutualistico, nel nuovo art. 2511 c.c. Anche nella nuova disciplina (art. 2530) è necessaria l’autorizzazione degli amministratori per la cessione di azioni o quote.

Cottimo (d. lav.) (Piece)

Sistema di retribuzione in cui la paga è commisurata, alle unità di prodotto fornite dal lavoratore.
Esso è obbligatorio quando il prestatore è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo di produzione (superiore al normale), o quando la valutazione della prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione (art. 2100 c.c.).
In caso di (—) collettivo (di squadra o di gruppo) l’entità della retribuzione è commisurata al rendimento non del singolo lavoratore, ma di un gruppo o una squadra di lavoratori organizzato dall’impresa.
Il sistema del (—) non può, ovviamente, trovare applicazione tutte le volte in cui non sia possibile valutare quantitativamente il risultato del lavoro (es.: impiegati, lavoratori agricoli e commerciali), e nei casi vietati espressamente dalla legge (apprendistato, contratto di inserimento).
L’art. 2101 c.c., ad evitare un pregiudizievole sfruttamento delle energie del prestatore, prevede che:
— i criteri per la determinazione delle tariffe di (—) sono disposti nei contratti collettivi;
— la definitività delle tariffe deve essere prima sottoposta ad un periodo di esperimento;
— le tariffe possono essere modificate solo in quanto avvengano mutamenti nell’esecuzione del lavoro e in ragione degli stessi;
— il datore di lavoro deve comunicare preventivamente ai prestatori i dati riguardanti le tariffe di (—), le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario.
C’è da rilevare, comunque, che l’attuale indirizzo evolutivo del diritto del lavoro e della contrattazione collettiva ha portato a limitare il (—) solo a una parte della retribuzione: al sistema del cd. (—) pieno o integrale (obbligatorio nel lavoro a domicilio) si è sostituito quello del cd. (—) misto che costituisce soltanto una maggiorazione della paga-base, sempre rapportata al risultato della prestazione.

R.S.U. (rappresentanza sindacale unitaria) (d. lav.) (R.S.U. (unitary representation))

Organismi che rappresentano gli interessi e i diritti dei lavoratori.
Sono costituite dalle associazioni sindacali nelle unità produttive di aziende con più di 15 dipendenti.
I sindacati partecipano alla costituzione delle S.R.U.
Essi hanno aderito all’accordo interconfederale sottoscritto nel dicembre 1993 dalla Confindustria, l’Intersind, la C.G.I.L., la C.I.S.L. e la U.I.L.
Partecipano al contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina l’attività dell’unità produttiva.
I Sindacati che rappresentino almeno il 5% dei lavoratori dipendenti dell’unità produttiva possono anhe costituire una R.S.U.
Le R.S.U sostituiscono le R.S.A..
Le R.S.U. sono composte da un numero variabile a seconda dei lavoratori occupati in ciascuna unità produttiva:
— fino a 200 dipendenti: 3 componenti;
— oltre 200 e fino a 3mila dipendenti: 3 componenti per ogni 300 dipendenti o frazione di 300;
— oltre 3mila dipendenti: 3 componenti in più per ogni 500 (o frazione di 500) dipendenti, oltre a quelli già previsti per le unità produttive fino a 3.000 dipendenti.
L’elettorato attivo delle R.S.U. è composto da tutti i lavoratori iscritti o meno alle associazioni sindacali purché addetti all’unità produttiva.
L’elettorato passivo è stabilito mediante liste che possono essere presentate dai sindacati in possesso dei requisiti suddetti.