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Categoria: Glossario
Consiglio presbiterale can. 495-501 c.j.c. (Council of Priests)
Organo consultivo del Vescovo diocesano costituito da un gruppo di sacerdoti che rappresentano l’intero presbiterio diocesano, ed al quale spetta coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi affinché venga promosso nel modo più efficiente il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata.
Il (—), che deve avere un proprio statuto approvato dal Vescovo, è formato:
— per circa la metà da membri eletti da tutti i sacerdoti secolari e regolari della diocesi;
— da alcuni sacerdoti che ne fanno parte di diritto in relazione agli uffici loro affidati;
— da alcuni sacerdoti nominati direttamente dal Vescovo.
Esso è convocato dal Vescovo che lo presiede e determina le questioni da trattare: su di esse il (—) ha solo voto consultivo, ma il Vescovo deve ascoltarlo negli affari di maggiore importanza ed ha bisogno del suo consenso nei casi espressamente determinati dal diritto. Con la vacanza della sede episcopale [vedi Sede vacante], il consiglio cessa e i suoi poteri passano al Collegio dei consultori.
Conto delle amministrazioni pubbliche
Conto che accoglie le entrate e le uscite di tutti gli enti, centrali, periferici e di previdenza, che concorrono a formare la Pubblica Amministrazione.
Diversamente dal bilancio dello Stato (v.), che ingloba, esclusivamente, proventi e oneri ascrivibili ai vari ministeri, il contenuto del conto è più vasto (in esso compaiono anche i debiti nei confronti di soggetti differenti dallo Stato) e, quindi, più assimilabile al vero.
Altra caratteristica per la quale il conto delle amministrazioni pubbliche si discosta dal bilancio statale va ricercata nel diverso significato dei saldi: di cassa, il primo, perché riferito a entrate e spese effettivamente conseguite e sostenute, di competenza, il secondo.
Redatto dall’ISTAT (v.) sulla base di criteri standard, perché dettati dal SEC (v.), il conto esprime, per questo motivo, la misura del deficit pubblico (v.) più ampiamente accettata e la cui entità contribuisce all’osservanza di uno dei quattro parametri di Maastricht (v. Criteri di convergenza).
Rimozione can. 192-195 c.j.c. (Remove)
Consiste nella perdita dell’ufficio ecclesiastico e cio’ può avvenire:
1) con decreto (emanato per iscritto) della competente autorità solanto per cause gravi;
2) ipso iure al verificarsi di determinate situazioni: perdita dello stato clericale , abbandono della fede cattolica o della comunione ecclesiale, se si tenta di contrarre matrimonio, anche solo civile.
La rimozione quindi avviene non per un delitto (come avviene per la privazione), ma per il bene pubblico, cioè la salvezza delle anime.
La rimozione dei parroci prevede una particolare procedura amministrativa.