Arrha pœnitentiàlis [Caparra penitenziale; cfr. art. 1386 c.c.]

Si tratta di una somma di denaro o quantità di cose fungibili, che una parte dà all’altra come corrispettivo del diritto di recesso.
Se recede dal contratto chi ha dato la caparra penitenziale essa rimane nelle mani dell’altra parte;
Se al contrario chi ha ricevuto la caparra penitenziale recede dal contratto , l’altra parte ha diritto di ricevere il doppio della caparra .

Auctoritas prìncipis [Autorità del principe]

Il termine indicava l’autorità, degli imperatori romani.
Essa permetteva l’influenza del principe negli affari politici e giuridici:
1) nell’attribuzione di cariche onorifiche;
2) nell’emanare pareri riguardo questioni giuridiche, su richiesta dei privati cittadini;
3) nella cognìtio extra òrdinem di questioni, sulle quali la magistratura aveva già preso una decisione.