Costituzione imperiale [vedi constitutiònes prìncipum] emanata da Traiano, con la quale fu concesso il beneficio dell’acquisto della cittadinanza romana ai Latini [vedi] che avessero esercitato in Roma, per un periodo non inferiore a tre anni, l’attività di fornaio.
Categoria: Glossario
Contratto a favore di terzi [cfr. artt. 1411 ss. c.c.] (Contract to third parties [cf. Arts. 1411 ss. d.c.])
È il contratto dal quale derivano effetti favorevoli per un terzo (cioè per un soggetto estraneo al contratto stesso).
Nel diritto romano il contratto non poteva avere effetti se non tra le parti contraenti: vigeva, perciò, il divieto dei contratti a favore di un terzo.
La regola era espressa dalle parole àlteri stipulàri nèmo potest (che esprimevano il divieto della stipulatio alteri [vedi stipulàtio]: esse sancivano l’inefficacia dell’atto nei confronti dei terzi. Il terzo non acquistava l’azione relativa al credito che le parti volevano trasmettergli.
Per rendere esigibili promesse a favore di un terzo, si ricorreva, pertanto, alla stipulatio pœnæ: se il debitore non adempiva nei confronti del terzo, lo stipulante poteva agire per la riscossione della penale. Frequente era anche il ricorso alla adstipulàtio [vedi].
Nel diritto giustinianeo, in via di eccezione, si ammise che il terzo potesse acquistare autonoma azione, pur permanendo immutato il divieto generale.
Corrùptio servi [Corruzione del servo]
Fattispecie rientrante nell’ambito delle obbligazioni di responsabilità primaria del diritto romano ed, in particolare, tra i quasi delitti [vedi obligatiònes quasi ex delicto].
La (—) consisteva nell’induzione di uno schiavo altrui alla fuga o, comunque, nel plagio dello stesso.
Contro il responsabile di (—), il dòminus [vedi] del servus poteva esercitare un’àctio servi corrùpti [vedi]; l’azione fu concessa, in diritto giustinianeo, anche all’usufruttuario dello schiavo e persino in caso di corruzione del figlio.
Crimen effractiònis [Evasione; cfr. artt. 385 c.p.]
Delitto consistente nell’evasione dal carcere; fu configurato in sede extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem, dir. pen.] ed assimilato, a livello sanzionatorio, al crimen calùmniae [vedi].