Creazioni intellettuali (d. comm.) (Intellectual creations)

Il principio della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) comporta anche la libertà, da parte di qualsiasi imprenditore, di utilizzare quelle conoscenze e quelle esperienze già acquisite che costituiscono patrimonio comune della collettività. Tuttavia, la legge in certi casi pone limiti alla iniziativa privata riconoscendo prevalente su di essa il diritto di chi per primo, con la propria attività di creazione, ha dato luogo alla nuova opera, alla nuova tecnica o invenzione etc.
Il nostro ordinamento, pertanto, appresta un’articolata tutela alle (—), attraverso:
— il riconoscimento del diritto di autore;
— la disciplina dei brevetti di invenzione industriale (per invenzioni, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali) [Brevetto].

Raccolta del risparmio (d. comm.) (Collection of savings)

Corrisponde all’acquisizione di fondi, sotto forma di depositi bancari o con altro mezzo, da parte delle banche e cio’ prevede l’ obbligo di rimborso su richiesta del depositante.
La raccolta di risparmio è un elemento dell’attività bancaria.
Gli intermediari non non possono svolgere attività di raccolta di risparmio.

Ravvedimento (d. trib.)

Istituto che permette al contribuente, mediante il pagamento di una sanzione minima e la regolarizzazione della propria posizione nei termini stabiliti dalla legge, di rimediare alle inadempienze realizzate.
Il Fisco in tal modo, premia con una riduzione della sanzione, il comportamento spontaneo del soggetto che provvede autonomamente a sanare propri errori.
Il ravvedimento post delictum è presente invece nel diritto penale.

Regione (d. cost.) (Region)

È il più grande ed importante ente territoriale [Ente pubblico]. Essa può anche configurarsi come ente costituzionale a base territoriale, in quanto trova direttamente nella Costituzione il fondamento dei propri poteri ed è destinata ad attuare il dettato costituzionale nell’ambito di un determinato territorio. La (—) è pertanto dotata di autonomia statutaria, legislativa, amministrativa, finanziaria. Lo Stato italiano si articola in 20 (—): 15 sono ad autonomia ordinaria (o a statuto ordinario), 5 ad autonomia speciale (o a statuto speciale). La fusione o la creazione di nuove (—) può avvenire solo con legge costituzionale.
(—) a statuto ordinario
Tali (—), disciplinate dal titolo V della Costituzione (artt. 114-133), deliberano il contenuto dei loro statuti [Statuto (regionale)] attraverso i propri organi consiliari.
L’attribuzione dell’autonomia legislativa conferisce alle (—) grande importanza rispetto agli altri enti territoriali. Si distingue a tale proposito una potestà legislativa:
— esclusiva, che attribuisce alla (—) il potere di legiferare in tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato;
— concorrente, che consente di legiferare entro i limiti di norme generali statali (cd. leggi sui principi fondamentali), nelle materie elencate nel co. 3 dell’art. 117 Cost. Tale potestà è riconosciuta a tutte le (—).
Per quanto concerne la potestà regolamentare e l’esercizio delle fuzioni amministrative, occorre far riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. In particolare:
— l’articolo 117, co. 6, Cost. attribuisce una potestà regolamentare generale alle (—), escludendo esplicitamente soltanto quelle materie in cui vi è una potestà legislativa esclusiva dello Stato. Anche in quest’ultimo caso, tuttavia, le (—) possono vedersi attribuita una specifica potestà regolamentare attraverso una delega statale;
— l’articolo 118, co. 1, Cost., invece, attribuisce al Comune la titolarità principale dell’esercizio delle funzioni amministrative. È all’ente locale più vicino ai cittadini che spetta in prima battuta di esercitare concretamente i compiti amministrativi, potendosi derogare a tale principio soltanto nei casi in cui, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l’ente territoriale superiore, tra cui la (—), può esercitare tali funzioni in modo più efficace.
L’organizzazione regionale è formata dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della (—) [Presidente (della Giunta regionale)]. Nelle (—) a statuto ordinario, il Presidente è eletto dal corpo elettorale, salvo che lo statuto disponga diversamente. In seguito alla L. cost. 2/2001 anche i Presidenti delle (—) a statuto speciale sono eletti direttamente (tranne che per la Valle d’Aosta e il Trentino-Alto Adige).
(—) a statuto speciale
Per motivi politici, etnici ed economici, la Costituzione (art. 116) riserva un trattamento giuridico differenziato per cinque (—): Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia. Questa autonomia differenziata si traduce in una più ampia gamma di poteri e funzioni, in un diverso sistema finanziario ed un regime di controllo più garantista.
È però lo Statuto regionale, che, secondo quanto dispone l’art. 116 Cost., deve essere approvato con legge costituzionale, a rappresentare l’elemento di maggiore differenziazione; per le (—) a statuto speciale non trova quindi applicazione il Titolo V della Costituzione.