Centri di profitto (Places of profit)

Sono centri di responsabilità (v.) di ordine superiore in quanto rappresentano la sintesi di centri di responsabilità elementari, quali i centri di costo (v.) ed i centri di ricavo (v.).
Nei centri di profitto, che è possibile identificare o nelle direzioni commerciali o nelle direzioni di divisione di un’azienda, il responsabile risponde esclusivamente dei costi da lui controllabili e dei ricavi sui quali può influire in virtù di politiche di vendita relative all’utilizzo di attività promozionali e pubblicitarie e di adeguate strutture distributive.

Surrogatoria (azione) (d. civ.)

L’azione surrogatoria permette al creditore di sostituirsi al debitore nell’esercizio di singoli diritti o azioni, nel proprio interesse (utendo iuribus) (art. 2900 c.c.).
Presupposti della surrogatoria sono:
a) natura patrimoniale e non personale dei diritti;
b) qualità di creditore di chi agisce in surrogatoria;
c) inerzia del debitore per realizzare ed esercitare i propri diritti e le proprie azioni verso terzi;
d) danno (o pericolo di esso) che derivi al creditore dall’inerzia del debitore.
Il creditore può sostituirsi al debitore nel compimento di atti giuridici, con effetti favorevoli anche per il debitore.
Il creditore può in tal modo soddisfare le proprie pretese.
Altri eventuali creditori del debitore anche se non hanno esercitato un’ azione surrogatoria, possono giovarsi dei risultati della stessa, grazie all’attivo recuperato al patrimonio del debitore.

Chaebol

Grandi conglomerate (v.) coreane. Non hanno una configurazione giuridica precisa poiché la legislazione della Corea del Sud non prevede le holding (v.) ma raggruppano più aziende legate da interessi finanziari ed industriali comuni.
Le prime 30 chaebol, tutte a controllo familiare, rappresentano circa l’80% della produzione industriale coreane e sono state le protagoniste del decollo del paese. L’intreccio di interessi (sempre meno trasparente) fra i diversi megagruppi e fra questi e le banche, l’accondiscendente politica fiscale e doganale del Governo, hanno però creato le premesse per il tracollo dell’economia coreana e di tutto il Sud-Est asiatico nel 1997. L’intervento del FMI (v.) a sostegno di Seoul è stato condizionato ad una maggiore trasparenza nei rapporti tra banche e chaebol e ad un loro ridimensionamento.

Tenuità del fatto (d. proc. pen.) (Light of the fact)

Un’azione penale è improcedibile quando il fatto commesso è scarsamente offensivo cioè il danno o il pericolo cagionato è lieve.
Un altro elemento deve essere presente cioè lo scarso interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
La causa di improcedibilità viene pronunciata dal giudice di pace con decreto, durante le indagini; e con sentenza, dopo l’esercizio dell’azione penale.