Costo variabile

Componente del costo totale (v.) che varia al variare della quantità prodotta. Sono costi variabili quelli per le materie prime, la mano d’opera, le spese di manutenzione e riparazione: si tratta, come è evidente, di costi relativi a fattori produttivi (v. Fattori della produzione) la cui quantità è facilmente modificabile anche nel breve periodo. Nel lungo periodo, invece, poiché tutti i fattori produttivi sono variabili, la distinzione fra costo fisso e costo variabile viene meno.

Costi fissi e costi variabili

Nel breve periodo, i costi totali dell’impresa possono essere distinti in due componenti:
— costi fissi totali;
— costi variabili totali.
I costi fissi totali sono i costi complessivi che l’impresa sostiene per i fattori produttivi fissi, come l’affitto per lo stabilimento, il leasing degli impianti e dei macchinari. La particolarità di questi costi è che non cambiano, qualunque sia il livello di produzione dell’impresa: anche quando lo stabilimento è chiuso e gli impianti non sono in funzione, questi costi devono comunque essere sostenuti dall’impresa.
I costi variabili totali sono, invece, quei costi che l’impresa sostiene per i fattori produttivi variabili come le materie prime impiegate nella produzione, l’energia necessaria a far funzionare gli impianti, il salario dei lavoratori addetti alla produzione. A differenza dei costi fissi totali, questi costi variano in relazione alla quantità prodotta: tanto maggiore è la produzione tanto superiore sarà anche il tempo di attività degli impianti e quindi l’energia necessaria al loro funzionamento, e quindi tanto più elevati saranno i costi totali necessari a remunerare questi fattori variabili.
I costi totali (CT) che l’impresa sostiene nel breve periodo sono pertanto pari alla somma dei costi fissi totali (CFT) e dei costi variabili totali (CVT):

costi totali = costi fissi totali + costi variabili totali
CT = CFT + CVT

Per comprendere l’andamento delle curve dei costi possiamo esaminare una ipotetica scheda di produzione, ed il suo relativo grafico.
I costi fissi totali (CFT), come è stato appena precisato, sono indipendenti dal livello di produzione dell’impresa. Dal punto di vista grafico sono pertanto rappresentati con una retta parallela all’asse delle ascisse, la cui intercetta è pari all’ammontare del costo fisso totale (350, nel nostro caso): qualunque sia il livello di produzione (0 oppure 7 unità prodotte) questi costi non variano.
I costi variabili totali (CVT), al contrario, dipendono dalla quantità prodotta dall’impresa. Sono pari a zero se la produzione è nulla (e quindi la funzione parte dall’origine degli assi) e crescono al crescere dell’output, più lentamente all’inizio (come si può vedere sia dai dati della tabella sia dal grafico), più rapidamente oltre un certo livello; tra poco capiremo le ragioni di questo andamento.
Poiché i costi totali (CT) altro non sono che la somma fra costi fissi e costi variabili, è ovvio che l’andamento di questa funzione sia, in tutto e per tutto, simile alla funzione di CVT. Si differenzia da quest’ultima solo perché l’intercetta, anziché partire dall’origine, si trova in corrispondenza di un valore pari all’ammontare dei costi fissi totali. La distanza tra CT e CVT è pertanto sempre la stessa qualunque sia il livello di output.

Amministratore diocesano can. 421-430 c.j.c. (Diocesan Administrator)

Si tratta di un presbitero di età superiore a trentacinque anni di età dotsto di dottrina e prudenza ed incaricato di reggere la diocesi fino all’al possesso del nuovo Vescovo.
Esso viene eletto dal collegio dei consultori ed ha gli stessi obblighi e le stesse potestà del Vescovo diocesano.

Componente stagionale

Detta anche stagionalità statistica (v.), è una delle componenti non osservabili di una serie storica (v.). Essa, in sostanza, deriva dal movimento della Terra attorno al Sole che genera la ripetizione annuale del clima, delle usanze, della fertilità, dei consumi e degli adempimenti legali ed amministrativi. La eliminazione dei dati ad essa relativi (v. Destagionalizzazione) è fondamentale per ottenere il ciclo-trend (v.).

Braccio secolare L. 13-5-1871, n. 214; art. 23 Trattato Lateranenze 11-2-1929; punto 2/lett. a Protocollo addizionale Nuovo concordato (Secular arm L. 13-5-1871, n. 214; art. 23 Treaty Lateranenze 11-2-1929; 2/lett point. Additional Protocol to the New Ag

Insieme degli strumenti apprestati dalle leggi dello Stato per rendere esecutivi i provvedimenti dei tribunali ecclesiastici, ed in particolare per rendere concretamente applicabili le pene da essi inflitte.
In Italia, invece, continua ad avere una vita molto contrastata: dapprima soppresso dall’art. 17 L. 214/1871, la cd. legge delle guarentigie è stato ripristinato con l’art. 232 del Trattato Lateranense, tale norma, in base al punto 2, lett. b) del Protocollo addizionale al Nuovo Concordato del 1984, deve, però, essere intesa «in armonia coi principi costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani».