Cura pròdigi [Curatela del prodigo]

Istituto in forza del quale coloro che avevano la tendenza a dissipare il patrimonio, venivano, a seguito della formula dell’interdìctio [vedi], sottoposti a cura [vedi]: curatore era l’agnato prossimo [vedi agnàtus pròximus] o, in mancanza, persona nominata dal magistrato.
Il curàtor prodigi era tenuto, inizialmente, soltanto a controllare e verificare l’amministrazione di quanto fosse pervenuto all’incapace per successio ab intestàto [vedi] e, solo successivamente, di tutto il suo patrimonio.

Rætia

In epoca romana la (raetia era la regione delle Alpi centrali, la Baviera, parte dell’Austria e della Svizzera.
Nel 15 a. C. essa fu assoggetta da Druso e Tiberio e al governatore della Gallia.
Nel 50 d.C. Claudio la trasformò in provincia autonoma.
Fu per molto tempo un baluardo militare dell’impero, respingendo numerosi attacchi, fino a quando gli Alemanni non si impadronirono della regione nel 480 d.C..

Reformàtio in pèius [Modifica in senso deteriore; cfr. art. 597 c.p.p.]

L’espressione è usata dagli operatori giuridici per riformare, in senso sfavorevole all’imputato, una sentenza penale di primo grado, oggetto di appello.
Esiste attualmente un divieto di reformatio in peius (art. 597, 3° co.), infatti se l’appello è proposto dal solo imputato, il giudice non può applicare una pena più grave per specie o quantità.

Res commùnes òmnium

Si tratta di una res humàni iùris che comprendeva tutte le cose che non erano suscettibili di apprensione individuale.
Ciascun membro della collettività poteva usufruire di queste, acquistandone il domìnium ex iure Quirìtium grazie all’occupàtio.
Esse erano anche dette res privatæ;
Secondo la dottrina questa categoria non esisteva, sostenendo che si parlò di res cmunes omnium solo in età bizantina, e senza alcun rilievo giuridico.