Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio può commettere questo reato quando porta avanti il proprio interesse o di un prossimo congiunto procurandosi un ingiusto vantaggio patrimoniale .
Il reato di abuso d’ufficio è configurabile quando si verifica un danno.
Si parla di abuso quando avviene l’omissione di alcune norme.
Il delitto di abuso d’ufficio è punito a titolo di dolo generico con una reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Categoria: Glossario
Aborto (d. pen.) (Abortion)
L’aborto in medicina, è l’interruzione spontanea o provocata della gravidanza in un periodo in cui il feto manca ancora di vitalità, e cioè entro il 180 giorno dal concepimento
Quando il feto viene espulso, anche morto, dopo tale periodo e prima del compimento del nono mese di gravidanza, si parla di parto prematuro.
Per il diritto penale, esso è l’interruzione intenzionale e violenta del processo fisiologico della gravidanza dal momento del concepimento fino al parto.
E’ possibile l’interruzione volontaria entro 90 giorni dal concepimento solo se la prosecuzione della gravidanza comporti un serio pericolo per la salute fisico-psichica della madre.
condizioni che possono mettere in pericolo tale salute sono economiche, sociali, familiari, le circostanze del concepimento, o anomalie o malformazioni del concepito.
L’interruzione volontaria dopo i 90 giorni, è ammessa solo se vi è grave pericolo per la vita della partoriente o per la sua salute fisico-psichica, cioè se sono accertati processi patologici.
L’art. 19 L. 22-5-1978, n. 194 incrimina chiunque induce interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità prescritte negli art. 5-8 L. 194/78.
La norma incrimina e persegue tutti i casi di interruzione della gravidanza praticati al di fuori delle ipotesi consentite, al di fuori delle strutture sanitarie autorizzate e delle procedure previste.
Soggetto attivo può essere chiunque, anche la donna in gravidanza.
Il dolo è previsto quando vi è la coscienza e volontà del fatto.
la Pena è la reclusione fino a 3 anni
Acquisto (d. civ.) (Purchase)
Si intende l’acquisizione della titolarità di una situazione giuridica.
Per acquisto dell’eredità si intende l’accettazione quale sanzione legale di alcuni comportamenti pregiudizievoli per i creditori per garantire l’integrità del compendio ereditario.
L’acquisto dell’eredità da parte dello Stato avviene in mancanza di altri successibili, o perché inesistenti, o perché vi abbiano rinunciato o abbiano fatto decorrere inutilmente il termine previsto per l’accettazione.
L’acquisto del legato si realizza a differenza dell’eredità, senza bisogno di accettazione.
L’acquisto della proprietà avviene grazie a fatti giuridici.
La legge ha il compito di determinarli, allo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà e di renderla accessibile a tutti.
Si distinguono in:
Acquisto della proprieta’ a titolo originario e a titolo derivativo.
Nel primo caso l’acquisto della proprietà non dipende da un egual diritto di un precedente titolare, ma si afferma come diritto che nasce nel patrimonio dell’attuale titolare.
Nel secondo caso il diritto di proprietà si collega all’esistenza del diritto di un precedente proprietario, da cui è trasferito.
Esiste anche l’acquisto del possesso
Alberi (d. civ.) (Trees)
Si tratta di beni immobili cioè un patrimonio inestimabile della comunità che rivestono particolare interesse per la tutela dell’ambiente se incorporati al suolo.
Sono disciplinati dal codice civile.
Se vengono piantati sul confine tra due terreni , le distanze legali vanno da 0,50 per gli alberi non superiori ai 2,5 m fino a 3 m per quelli di alto fusto;
Gli alberi piantati sul confine si presumono in comune ai due proprietari ;
Il codice civile regola anche l’usufrutto di alberi ad alto fusto e fruttiferi .