Congregazione romana competente per la direzione, disciplina, ordinamento degli studi, patrimoni e privilegi dei religiosi di entrambi i sessi (a voti semplici o solenni), delle associazioni senza voti e dei terzi ordini, fatta eccezione per i religiosi missionari che rientrano nella competenza della Congregazione per la Evangelizzazione dei Popoli.
Categoria: Glossario
Contributi all’esportazione
Insieme di sovvenzioni, esoneri fiscali, facilitazioni di credito ed ogni altra misura adottata dal governo di un paese al fine di favorire le esportazioni (v.).
Codificati e disciplinati nell’ambito del GATT (v.), così da evitare l’instaurarsi di pratiche di dumping (v.), i contributi all’esportazione sono comunque largamente utilizzati, soprattutto da parte dei paesi di nuova industrializzazione (v. NIC).
Convalidazione del matrimonio can. 1156-1165 c.j.c. (Validation of marriage)
Convalida del matrimonio canonico originariamente invalido (cioè nullo), in applicazione del principio del favor matrimonii.
Si distinguono due forme di (—) la convalidazione semplice e la sanazione in radice. Queste due forme di (—) sono, ovviamente, possibili sempre che non si tratti di nullità derivante da un impedimento dirimente [vedi Impedimenti al matrimonio] non dispensabile.
La convalida semplice, che agisce ex nunc, può aversi in tre casi:
— nullità a causa di un impedimento dirimente; è necessario che l’impedimento cessi o venga dispensato e che venga rinnovato il consenso almeno dalla parte che è consapevole dell’impedimento;
— nullità a causa di un vizio di consenso: il matrimonio si convalida se dà il consenso la parte che non lo aveva dato, purché perseveri il consenso dell’altra parte;
— nullità a causa di un vizio di forma: il matrimonio, per diventare valido, deve essere nuovamente contratto secondo la forma canonica.
Nei casi in cui il consenso sia stato validamente prestato e perseveri (cioè non sia stato revocato) e si tratti di nullità derivante solo da impedimento dirimente o da difetto di forma, il matrimonio può essere sanato in radice, e con effetti ex tunc, con provvedimento della autorità ecclesiastica e senza rinnovazione del consenso stesso.
Conto della distribuzione del prodotto lordo
In contabilità nazionale (v.), indica il modo in cui il reddito nazionale, valutato a prezzi correnti, verrà distribuito fra i vari fattori che hanno concorso alla sua produzione.
La somma dei redditi percepiti sotto forma di salari (redditi da lavoro dipendente) e profitti (indicati con l’espressione risultato lordo di gestione, che comprende tutti i redditi da capitale, d’impresa ecc. che non vengono percepiti da persone fisiche che operano come lavoratori dipendenti) costituirà il PIL (v.).
Se a quest’ultima grandezza viene aggiunto il saldo tra le imposte dirette, cioè quelle commisurate alla produzione, e i contributi alla produzione versati dalla Amministrazione Pubblica, si otterrà il PIL valutato a prezzi correnti, cioè a prezzi effettivamente rilevati.